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A) A seguito degli eventi causati dal maltempo, che non hanno
Parma, 17/10/2014
Prot. n. 247
Ai Consulenti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma
Oggetto: Circolare n. 26_2014.
A)
B)
C)
D)
Alluvione.
Convegno a Parma del 27/10/2014.
Comunicazione nuova funzionalità SARE.
Comunicazione CNO: normativa Antiriciclaggio – Comunicazione PEC.
A) A seguito degli eventi causati dal maltempo, che non hanno risparmiato la nostra
Provincia, abbiamo informato i vertici della nostra Categoria affinché potessero
fornirci ogni tutela a conforto e sostegno nella continuità del lavoro, in alcuni casi
severamente compromessa.
La sensibilità, così come la tempestività riscontrata, è stata di esemplare grandezza,
la cui testimonianza si evince nella lettura degli allegati che vorrete attentamente
visionare.
Invitiamo tutti i Colleghi che fossero colpiti, in qualsivoglia misura, da inefficienze
e/o danni derivati dalla situazione di emergenza, a contattare, senza esitazione
alcuna, la segreteria dell’Ordine. Ci faremo portavoce per ottenere ogni aiuto
necessario.
B) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine e l’Ancl di Parma,
unitamente a Sinergie Forensi Parma, organizzano un incontro di studio, di cui
alleghiamo la locandina, dal titolo “La sicurezza delle informazioni nella gestione
della privacy aziendale” che si svolgerà il 27/10/2014 dalle ore 15,00 (rilevazione
presenze ore 14,45) alle ore 19,00 presso la Sala Conferenze della Pubblica
Assistenza in Via Gorizia 2/a – Parma. L’evento è gratuito e valido ai fini della
formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo
l’acquisizione di 4 crediti in materia di deontologia. La prenotazione è obbligatoria e
deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 25/10/2014 e comunque fino ad
esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Convegni,
utilizzando il proprio DUI.
C) La Regione Emilia Romagna, tramite la Consulta degli Ordini Provinciali, comunica
che dal 5 novembre p.v. il SARE verrà implementato con una funzionalità di
rettifica di domande di CIG in deroga già inviate a cui si applicano i nuovi criteri di
cui al DI 83473/2014. Sarà possibile anche sostituire o integrare eventuale
documentazione già inoltrata nel rispetto dei regolamenti e delle prassi in vigore.
D) Dal Consiglio Nazionale è pervenuta l’informativa, che alleghiamo, inerente alla
comunicazione della PEC per la normativa Antiriciclaggio.
N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio
Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari.
Per il Consiglio Provinciale di PARMA
Allegati:
- Lettere Alluvione CNO ed Enpacl.
- Locandina convegno Parma del 27/10/2014.
- Informativa CNO per normativa Antiriciclaggio – Comunicazione PEC.
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail [email protected]
C.F.: 80148330584
Roma, 15/10/2014
Prot. 8944/U/6-7
E_MAIL
Illustre Dottor
MATTEO RENZI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370
00100 ROMA
Illustre Dottor
GIULIANO POLETTI
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56
00100 ROMA
Gentile Dottoressa
ROSSELLA ORLANDI
Direttore Agenzia delle Entrate
Via C. Colombo, 426
00100 ROMA
Illustre Dottor
FRANCO GABRIELLI
Capo Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano, 11
00193 ROMA
Illustre Dottoressa
FIAMMA SPENA
Prefetto di Genova
Largo E. Lanfranco, 1
16121 GENOVA
Illustre Dottor
LUIGI VIANA
Prefetto di Parma
Strada della Repubblica, 39
43121 PARMA
Oggetto: Alluvioni – Province di Genova e di Parma
I drammatici avvenimenti che stanno interessando in questi giorni la popolazione e i colleghi
residenti ed operanti nella vasta zona colpita dall’alluvione nelle Province di Genova e Parma hanno
messo in grande difficoltà i Consulenti del Lavoro e le imprese da loro assistite che operano nelle zone
più colpite e che hanno subito notevoli danni alla mobilità e all’agibilità delle loro strutture a causa
dell’evento meteorologico.
Per questo motivo, mi rivolgo alle SS.VV.II. per chiedere un tempestivo intervento affinché siano
prorogate le imminenti scadenze fiscali e contributive nonché siano tenute indenni da sanzioni le
eventuali trasmissioni telematiche effettuate in ritardo, tra cui le comunicazioni UNILAV.
I colleghi stanno operando tutte le azioni possibili per rimettere in funzione le procedure
informatiche affinché le imprese assistite non debbano sopportare ulteriori disagi, oltre a quelli che
stanno vivendo a causa degli eventi naturali.
Confido nella Vostra grande sensibilità e Vi ringrazio anticipatamente per quanto vorrete fare.
Con i miei più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)
MEC/dt
UP di Parma
CP PARMA
Unitamente a
SINERGIE FORENSI PARMA
ORGANIZZANO L’INCONTRO DI STUDIO
La sicurezza delle informazioni nella gestione della privacy aziendale
Parma, 27 ottobre 2014 Auditorium Pubblica Assistenza Via Gorizia 2/a
Ore 15 (rilevazione presenze per accredito punti formativi dalle ore 14,45)
Programma
1.
Il Codice della Privacy rispetto ai dati aziendali e della propria clientela: il quadro normativo italiano e le novità del
nuovo regolamento europeo
2.
riflessi gestionali e gli adempimenti aziendali obbligatori: misure minime e idonee. L’utilizzo degli strumenti informatici
e telematici da parte dei collaboratori.
Relatore _ avv Marina Cafferrata con studio in Parma aderente a Sinergie Forensi
3.
Privacy e gestione delle risorse umane (dalla selezione del personale alla fase di assunzione, valutazioni e diritto di
accesso alla pratica personale, comunicazione dati a terzi, controllo sulle attività lavorative: e-mail, internet, badges
e altro ancora… i dati biometrici).
Relatori: avv Antonella Guareschi-Avv Marina Ronchini con studio in Parma aderente a Sinergie Forensi
4.
Analisi delle responsabilità datoriali in sede civile, penale ed amministrativa.
Relatori . avv .Donata Giorgia Cappelluto avv Marina Cafferrata con studio in Parma aderenti a Sinergie Forensi
5.
Il protocollo da seguire in caso di verifiche di uffici finanziari, ispettorato del lavoro, guardia di finanza, etc…anche
per non violare i diritti di soggetti terzi.
Relatori avv Donata Giorgia Cappelluto avv Guareschi avv Marina Ronchini con studio in Parma aderenti a
Forensi
Sinergie
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail [email protected]
e-mail pec [email protected]
C.F.: 80148330584
Roma, 15 ottobre 2014
Prot. n. 0008940/U/38
Allegati: 1
E-MAIL
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.
e p.c.
Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.
Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA
Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi
Oggetto: normativa Antiriciclaggio – Comunicazione PEC.
In riferimento alle numerose richieste di intervento sull’adempimento in oggetto, si comunica
che a seguito di una riunione, tenutasi presso l’Agenzia delle Entrate in data 7 c.m., a cui hanno
partecipato due rappresentanti del Consiglio Nazionale, l’Agenzia aveva dimostrato ampia disponibilità
ad emettere una risoluzione ufficiale al fine di chiarire meglio gli adempimenti previsti nel
provvedimento congiunto emanato dalla stessa Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in data 8
agosto 2014 (prot. n. 2014/105953).
Tanto premesso, si trasmette la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 nella quale viene
precisato che non sono soggetti ad alcun adempimento tutti quei professionisti che hanno il loro
indirizzo PEC presente nel sito https://www.inipec.gov.it/ a seguito dell’aggiornamento effettuato da
propri Ordini di appartenenza.
A tale proposito, si ribadisce l’obbligo del possesso di una casella PEC per tutti gli iscritti all’Albo
dei Consulenti del Lavoro (che non può essere una di quelle riservate ai privati cittadini, come ad
esempio quella ottenibile sul sito https://www.postacertificata.gov.it/, che consente esclusivamente la
comunicazione bidirezionale, cioè tra Pec Privati e la Pubblica Amministrazione).
Pertanto, si invitano i Consigli Provinciali a richiedere, con cortese sollecitudine, a tutti gli
iscritti che ne sono sprovvisti di dotarsi di PEC valide.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Il VICE PRESIDENTE
(Vincenzo Silvestri)
VS/vs
RISOLUZIONE N. 88/E
MINUTA
Direzione Centrale Accertamento
______________
Roma,
14 ottobre 2014
Oggetto: Antiriciclaggio – Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014,
prot. n. 2014/105953 – Chiarimenti
Con provvedimento dell’8 agosto 2014, in attuazione dell’articolo 2 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 6
agosto 2013, n. 97, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio
informativo relativo alle operazioni intercorse con l’estero, tese alla massima
efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo
l’utilizzo della PEC.
Con riferimento al punto 6 del suddetto provvedimento, che prevede per
soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v.,
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sono pervenuti alla scrivente da
parte di alcune Associazioni di categoria diversi quesiti.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se i predetti soggetti possano
essere dispensati da tale adempimento in considerazione del fatto che “già
sussistono nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche
Agenzia delle Entrate – Ufficio Basi Dati e Strumenti di Analisi – Via Cristoforo Colombo, 246 c/d – 0145 Roma
Tel. 06.5054.5289 - 06. 50545660 - Fax 06.5076.9716 - e-mail: [email protected]
2
amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate
può liberamente accedere”.
A questo riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione di cui al
citato punto 6 del provvedimento 8 agosto 2014 ha carattere generale, in quanto
finalizzata ad assicurare il tempestivo inserimento delle caselle PEC nel registro
degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005,
entro il 31 ottobre p.v.
A ciò va tuttavia aggiunto, che gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che
sono tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato:
•
le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;
•
i professionisti, ai rispettivi ordini;
•
le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
Inoltre, in conformità al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n.
179/2012, che ha inserito l'articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l’Indice Nazionale
degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), al fine di favorire la
presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità
telematica.
Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle
imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente
accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla
comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui
rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere
3
che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del
provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall’Agenzia delle
entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato
INI-PEC.
Inoltre, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi
associativi con l’Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono già
comunicati all’Agenzia.
Pertanto, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell’indirizzo
PEC seguendo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all’adempimento
di cui al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto 2014.
IL DIRETTORE CENTRALE
Fly UP