A) A seguito degli eventi causati dal maltempo, che non hanno
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A) A seguito degli eventi causati dal maltempo, che non hanno
Parma, 17/10/2014 Prot. n. 247 Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti Consulenti del Lavoro di Parma Oggetto: Circolare n. 26_2014. A) B) C) D) Alluvione. Convegno a Parma del 27/10/2014. Comunicazione nuova funzionalità SARE. Comunicazione CNO: normativa Antiriciclaggio – Comunicazione PEC. A) A seguito degli eventi causati dal maltempo, che non hanno risparmiato la nostra Provincia, abbiamo informato i vertici della nostra Categoria affinché potessero fornirci ogni tutela a conforto e sostegno nella continuità del lavoro, in alcuni casi severamente compromessa. La sensibilità, così come la tempestività riscontrata, è stata di esemplare grandezza, la cui testimonianza si evince nella lettura degli allegati che vorrete attentamente visionare. Invitiamo tutti i Colleghi che fossero colpiti, in qualsivoglia misura, da inefficienze e/o danni derivati dalla situazione di emergenza, a contattare, senza esitazione alcuna, la segreteria dell’Ordine. Ci faremo portavoce per ottenere ogni aiuto necessario. B) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine e l’Ancl di Parma, unitamente a Sinergie Forensi Parma, organizzano un incontro di studio, di cui alleghiamo la locandina, dal titolo “La sicurezza delle informazioni nella gestione della privacy aziendale” che si svolgerà il 27/10/2014 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,45) alle ore 19,00 presso la Sala Conferenze della Pubblica Assistenza in Via Gorizia 2/a – Parma. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo l’acquisizione di 4 crediti in materia di deontologia. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 25/10/2014 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI. C) La Regione Emilia Romagna, tramite la Consulta degli Ordini Provinciali, comunica che dal 5 novembre p.v. il SARE verrà implementato con una funzionalità di rettifica di domande di CIG in deroga già inviate a cui si applicano i nuovi criteri di cui al DI 83473/2014. Sarà possibile anche sostituire o integrare eventuale documentazione già inoltrata nel rispetto dei regolamenti e delle prassi in vigore. D) Dal Consiglio Nazionale è pervenuta l’informativa, che alleghiamo, inerente alla comunicazione della PEC per la normativa Antiriciclaggio. N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari. Per il Consiglio Provinciale di PARMA Allegati: - Lettere Alluvione CNO ed Enpacl. - Locandina convegno Parma del 27/10/2014. - Informativa CNO per normativa Antiriciclaggio – Comunicazione PEC. Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell’Ordine Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 e-mail [email protected] C.F.: 80148330584 Roma, 15/10/2014 Prot. 8944/U/6-7 E_MAIL Illustre Dottor MATTEO RENZI Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza Colonna, 370 00100 ROMA Illustre Dottor GIULIANO POLETTI Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Via Veneto, 56 00100 ROMA Gentile Dottoressa ROSSELLA ORLANDI Direttore Agenzia delle Entrate Via C. Colombo, 426 00100 ROMA Illustre Dottor FRANCO GABRIELLI Capo Dipartimento della Protezione Civile Via Ulpiano, 11 00193 ROMA Illustre Dottoressa FIAMMA SPENA Prefetto di Genova Largo E. Lanfranco, 1 16121 GENOVA Illustre Dottor LUIGI VIANA Prefetto di Parma Strada della Repubblica, 39 43121 PARMA Oggetto: Alluvioni – Province di Genova e di Parma I drammatici avvenimenti che stanno interessando in questi giorni la popolazione e i colleghi residenti ed operanti nella vasta zona colpita dall’alluvione nelle Province di Genova e Parma hanno messo in grande difficoltà i Consulenti del Lavoro e le imprese da loro assistite che operano nelle zone più colpite e che hanno subito notevoli danni alla mobilità e all’agibilità delle loro strutture a causa dell’evento meteorologico. Per questo motivo, mi rivolgo alle SS.VV.II. per chiedere un tempestivo intervento affinché siano prorogate le imminenti scadenze fiscali e contributive nonché siano tenute indenni da sanzioni le eventuali trasmissioni telematiche effettuate in ritardo, tra cui le comunicazioni UNILAV. I colleghi stanno operando tutte le azioni possibili per rimettere in funzione le procedure informatiche affinché le imprese assistite non debbano sopportare ulteriori disagi, oltre a quelli che stanno vivendo a causa degli eventi naturali. Confido nella Vostra grande sensibilità e Vi ringrazio anticipatamente per quanto vorrete fare. Con i miei più cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Marina E. Calderone) MEC/dt UP di Parma CP PARMA Unitamente a SINERGIE FORENSI PARMA ORGANIZZANO L’INCONTRO DI STUDIO La sicurezza delle informazioni nella gestione della privacy aziendale Parma, 27 ottobre 2014 Auditorium Pubblica Assistenza Via Gorizia 2/a Ore 15 (rilevazione presenze per accredito punti formativi dalle ore 14,45) Programma 1. Il Codice della Privacy rispetto ai dati aziendali e della propria clientela: il quadro normativo italiano e le novità del nuovo regolamento europeo 2. riflessi gestionali e gli adempimenti aziendali obbligatori: misure minime e idonee. L’utilizzo degli strumenti informatici e telematici da parte dei collaboratori. Relatore _ avv Marina Cafferrata con studio in Parma aderente a Sinergie Forensi 3. Privacy e gestione delle risorse umane (dalla selezione del personale alla fase di assunzione, valutazioni e diritto di accesso alla pratica personale, comunicazione dati a terzi, controllo sulle attività lavorative: e-mail, internet, badges e altro ancora… i dati biometrici). Relatori: avv Antonella Guareschi-Avv Marina Ronchini con studio in Parma aderente a Sinergie Forensi 4. Analisi delle responsabilità datoriali in sede civile, penale ed amministrativa. Relatori . avv .Donata Giorgia Cappelluto avv Marina Cafferrata con studio in Parma aderenti a Sinergie Forensi 5. Il protocollo da seguire in caso di verifiche di uffici finanziari, ispettorato del lavoro, guardia di finanza, etc…anche per non violare i diritti di soggetti terzi. Relatori avv Donata Giorgia Cappelluto avv Guareschi avv Marina Ronchini con studio in Parma aderenti a Forensi Sinergie Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell’Ordine Via Cristoforo Colombo, 456 00145 Roma Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 e-mail [email protected] e-mail pec [email protected] C.F.: 80148330584 Roma, 15 ottobre 2014 Prot. n. 0008940/U/38 Allegati: 1 E-MAIL Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. SS. e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro LL. II. Al Signor Presidente del Consiglio di Amministrazione ENPACL 00147 ROMA Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria Loro Sedi Oggetto: normativa Antiriciclaggio – Comunicazione PEC. In riferimento alle numerose richieste di intervento sull’adempimento in oggetto, si comunica che a seguito di una riunione, tenutasi presso l’Agenzia delle Entrate in data 7 c.m., a cui hanno partecipato due rappresentanti del Consiglio Nazionale, l’Agenzia aveva dimostrato ampia disponibilità ad emettere una risoluzione ufficiale al fine di chiarire meglio gli adempimenti previsti nel provvedimento congiunto emanato dalla stessa Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in data 8 agosto 2014 (prot. n. 2014/105953). Tanto premesso, si trasmette la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre 2014 nella quale viene precisato che non sono soggetti ad alcun adempimento tutti quei professionisti che hanno il loro indirizzo PEC presente nel sito https://www.inipec.gov.it/ a seguito dell’aggiornamento effettuato da propri Ordini di appartenenza. A tale proposito, si ribadisce l’obbligo del possesso di una casella PEC per tutti gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro (che non può essere una di quelle riservate ai privati cittadini, come ad esempio quella ottenibile sul sito https://www.postacertificata.gov.it/, che consente esclusivamente la comunicazione bidirezionale, cioè tra Pec Privati e la Pubblica Amministrazione). Pertanto, si invitano i Consigli Provinciali a richiedere, con cortese sollecitudine, a tutti gli iscritti che ne sono sprovvisti di dotarsi di PEC valide. Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. Il VICE PRESIDENTE (Vincenzo Silvestri) VS/vs RISOLUZIONE N. 88/E MINUTA Direzione Centrale Accertamento ______________ Roma, 14 ottobre 2014 Oggetto: Antiriciclaggio – Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 – Chiarimenti Con provvedimento dell’8 agosto 2014, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l’estero, tese alla massima efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l’utilizzo della PEC. Con riferimento al punto 6 del suddetto provvedimento, che prevede per soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v., l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sono pervenuti alla scrivente da parte di alcune Associazioni di categoria diversi quesiti. In particolare, è stato chiesto di conoscere se i predetti soggetti possano essere dispensati da tale adempimento in considerazione del fatto che “già sussistono nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche Agenzia delle Entrate – Ufficio Basi Dati e Strumenti di Analisi – Via Cristoforo Colombo, 246 c/d – 0145 Roma Tel. 06.5054.5289 - 06. 50545660 - Fax 06.5076.9716 - e-mail: [email protected] 2 amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere”. A questo riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione di cui al citato punto 6 del provvedimento 8 agosto 2014 ha carattere generale, in quanto finalizzata ad assicurare il tempestivo inserimento delle caselle PEC nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, entro il 31 ottobre p.v. A ciò va tuttavia aggiunto, che gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che sono tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato: • le società e le imprese individuali, al registro delle imprese; • i professionisti, ai rispettivi ordini; • le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, in conformità al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 179/2012, che ha inserito l'articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica. Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere 3 che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC. Inoltre, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l’Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono già comunicati all’Agenzia. Pertanto, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell’indirizzo PEC seguendo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all’adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto 2014. IL DIRETTORE CENTRALE