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regolamento del settore tecnici sportivi
REGOLAMENTO DEL SETTORE
TECNICI SPORTIVI
Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI
con delibera n. 249 del 2 luglio 2015
Aggiornato al Consiglio Federale del 5 febbraio 2016
(artt. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 e 13)
INDICE
art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi
art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo
art. 3 – G.R.T. Gruppo Regionale Tecnici
art. 4 – Categorie
art. 5 – Tesseramento
art. 6 – Corsi per Aspiranti Tecnici
art. 7 – Comitato Etico
art. 8 - Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici
art. 9 – Corsi per Tecnici
art. 10 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici
art. 11 – Maestri di Pugilato
art. 12 – Materie e programmi dei Corsi dell'Accademia Pugilistica
art. 13 – Inquadramento dei Tecnici
art. 14 – Decadenza e cancellazione dagli Albi
art. 15 – Gli Albi Federali
art. 16 – Aggiornamenti
art. 17 – Seminari e Convegni
art. 18 – Responsabilità dei Tecnici ed etica comportamentale
art. 19 – Abbigliamento
art. 20 – Accordi contrattuali
art. 21 – Sanzioni
art. 22 – Norma Finale
2
Art. 1 – Il Settore Tecnici Sportivi
1. Il Settore Tecnici Sportivi regolamenta, promuove ed organizza l’attività
della Categoria Tecnici Sportivi della F.P.I.
2. Organo del Settore è il Comitato Esecutivo che si compone di:
- un coordinatore nominato dal Consiglio Federale;
- due componenti nominati dal Consiglio Federale;
- due componenti eletti dai delegati regionali di categoria riuniti in
Assemblea Nazionale.
3. L’Assemblea Nazionale della categoria Tecnici Sportivi, è indetta dal
Consiglio Federale entro novanta giorni dallo svolgimento dell’Assemblea
Nazionale Ordinaria e convocata dal Presidente Federale, con i mezzi
ritenuti più idonei, con almeno quarantacinque giorni di preavviso.
4. Ad essa partecipano i delegati, o in loro assenza i supplenti, eletti
nell’assemblea regionale della categoria, nel numero di cui all’art. 18 dello
Statuto.
3
Art. 2 – Compiti del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
vigila sul funzionamento tecnico della Categoria e formula le eventuali
opportune proposte per il suo miglioramento;
predispone i programmi per i Corsi di Formazione, a carattere nazionale
e regionale, riconosciuti dalla sezione didattica della Scuola dello Sport
del C.O.N.I.;
predispone i programmi per l’aggiornamento tecnico ed organizza i
relativi corsi periferici e/o centrali attuando momenti di collaborazione
con l’ A.N.A.P.(Associazione Nazionale Allenatori Pugilato);
coordina tecnicamente i Corsi per il conseguimento delle qualifiche
tecniche e ne propaganda l’effettuazione;
coordina le proposte della Categoria da sottoporre al Consiglio Federale;
nomina i Docenti e la Commissione d’esame ai Corsi per il
conseguimento delle qualifiche tecniche e ne propaganda
l’effettuazione.
verifica i meriti, autocertificati, dei candidati al conseguimento della più
alta qualifica tecnica di Maestro di Pugilato;
compone l’elenco degli “aventi diritto” all’equipollenza europea di
Tecnico di “IV livello” a seguito del raggiungimento di trecento (300)
ore) di formazione;
La F.P.I., dopo la valutazione operate dall’E.T., riconosce i Crediti
Formativi a “percorsi di formazione” certificabili ovvero ad esperienze
individuali maturate in ambito tecnico – sportivo.
2. I Crediti Formativi riconosciuti dalla F.P.I. sono:
a)
b)
c)
d)
qualifiche tecniche federali contemplate nell’articolo 13 (Inquadramento
Tecnici);
qualifiche tecniche ottenute presso Federazioni omologhe (CONI, Enti
Promozione Sportiva) con esperienze di tecnico societario almeno da
cinque anni, spendibili ai fini della partecipazione ai corsi di formazione
tecnica nella nostra disciplina;
attestati di frequenza e superamento dei relativi esami in singoli moduli
di formazione su aree giuridica - sportiva, medica, tecnica –
metodologica, acquisiti in:
corsi F.P.I. qualora l’esito della valutazione, ai fini del rilascio della
qualifica, sia stato negativo non in tutte le aree o per impedimento
alla sessione d’esame;
4
e)
f)
g)
qualifiche tecniche rilasciate da altre Federazioni di Sport da
combattimento con esperienze di tecnico societario da almeno cinque
anni;
frequenza e iscrizione al secondo anno del corso di Laurea in Scienze
Motorie (Ex ISEF oggi IUSM);
Sono riconosciuti i Crediti Formativi Universitari per l’accesso al corso
di Tecnico di pugilato agli studenti del corso di laurea in Scienze
Motorie e Sportive che abbiano svolto il tirocinio formativo e di
orientamento di 170 ore al minimo presso le aziende indicate dalla
F.P.I.”
3. La dinamica, all’interno delle Società di Pugilato, tra il tecnico, artefice
di richieste di prestazione all’atleta in base agli allenamenti che
propone, e la disponibilità dell’atleta a migliorare la sua prestazione di
pugile può produrre esiti a volte lusinghieri.
4. Questo processo va garantito per due motivi: 1) evitare che si
sprechino talenti;
2) non svilire il lavoro della società che ha maturato l’atleta
investendo energia e tempo.
5
Art. 3 - G.R.T. – Gruppo Regionale Tecnici
1. Presso ogni Comitato Regionale della F.P.I. è costituito il Gruppo
Regionale Tecnici, composto dai tesserati alla categoria i quali, nei
modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico,
eleggono il componente il Consiglio regionale in
rappresentanza dei Tecnici Sportivi che svolge le funzioni di
Rappresentante Regionale di Categoria con i seguenti compiti:
a) promuove e perfeziona la preparazione della categoria ed indice
riunioni periodiche,
dandone contestuale comunicazione al
Settore Tecnici Sportivi al quale successivamente vengono
inviati i verbali nei cinque giorni successivi;
b) aggiorna il curriculum personale dei Tecnici in ordine alla
partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento effettuati
anche al di fuori della propria regione;
c) partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
d) predispone il programma dell’attività annuale;
e) cura, su mandato dell’Esecutivo Tecnici e di concerto col Comitato
Regionale, l’organizzazione dei corsi territoriali di
formazione e aggiornamento in collaborazione con le
Scuole Regionali dello Sport. f) collabora con il Comitato
Regionale, proponendo anche iniziative di ordine culturale tendenti
al miglioramento della categoria;
g) segnala al Settore Tecnici le violazioni al Regolamento del settore
Dilettanti ed al presente, commesse dai Tecnici, informandone
contestualmente gli interessati;
h) nomina un Segretario da scegliersi tra gli appartenenti alla
categoria.
6
Art. 4 – Categorie
1. I tesserati al Settore vengono iscritti negli specifici Elenchi
federali che comprende le seguenti categorie;
a)
b)
c)
d)
e)
Istruttori Gym-Boxe
Aspiranti Tecnici
Tecnici
Maestri
Maestri Benemeriti.
2. La facoltà di operare in qualità di Tecnico, cessa automaticamente in
assenza del certificato di idoneità non agonistica rilasciato dal medico di
base ai sensi del Decreto Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 o
dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici
della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.
3. I tesserati nelle differenti categorie che non sono inquadrati in
una Associazione/Società di pugilato affiliata, pur essendo inseriti negli
specifici Elenchi federali, non godono di elettorato passivo e attivo.
7
Art. 5 – Tesseramento
1. Sono autorizzati a svolgere attività formativa-giovanile, di fitness e
agonistica per la stagione sportiva in corso, solo gli istruttori giovanili
e amatoriali, gli Aspiranti Tecnici, i Tecnici e i Maestri di Pugilato
regolarmente tesserati alla F.P.I..
2. Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici non possono
tesserarsi e svolgere attività per più di una Società o Associazione. Il
Presidente o Delegato Regionale
per comprovate situazioni di
difficoltà di altra società/associazione che non sia alla prima
affiliazione, può concedere l’autorizzazione a sottoscrivere un secondo
Atto di Impegno che ha valore per una sola stagione sportiva
federale e non è rinnovabile. Di tale autorizzazione deve essere data
formale comunicazione al Comitato Esecutivo dei Tecnici Sportivi.
3. Il mancato rinnovo del tesseramento per due anni consecutivi
comporta la cancellazione dall’Elenco dei Tecnici Sportivi. Per la
riammissione, riservata solo a chi è in possesso della qualifica di
“Tecnico Sportivo”, l’escluso dovrà sostenere un esame-colloquio sulle
materie previste dal programma dei Corsi per Tecnici di cui al
successivo art. 10 dinnanzi ad una Commissione nominata dal C.E.T.,
presieduta da un componente della stessa, ed aver partecipato, entro
l’anno, almeno ad un corso di aggiornamento organizzato dal C.E.T. o
dai CC.RR.
8
Art. 6 – Corsi per Aspiranti Tecnici
1. Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, che ne
curano poi lo svolgimento, il Settore Tecnici promuove, d’intesa con i
Comitati Regionali, Corsi per il conseguimento della qualifica di
Aspirante Tecnico e/o corsi di aggiornamento periferici.
2. Detti Corsi hanno carattere regionale ed una durata protratta nel
tempo, al fine di consentire l’assimilazione dei contenuti tecnici. La
quota d’iscrizione al Corso, fissata dal Consiglio Federale, comprende
il tesseramento al Settore Amatoriale, ad esclusione di coloro che
sono già tesserati.
3. Possono essere ammessi ai Corsi i cittadini italiani (anche pugili in
attività) che all’atto del bando:
a) abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 50 anni, salvo valutazione
del curriculum sportivo ed accademico da parte di apposita
Commissione istituita dal Comitato o Delegazione Regionale;
b) siano in possesso del certificato di idoneità non agonistica a svolgere
l’attività di Tecnico, rilasciata dai Centri di Medicina dello o dal medico
di famiglia;
c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di
particolare allarme sociale, da valutarsi dal Comitato Etico di cui al
successivo art. 7, ovvero a pene che comportino l’interdizione
definitiva dai pubblici uffici;
d) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore (copia
autenticata del titolo di studio);
4. Le domande di ammissione al Corso, corredate dal curriculum
sportivo ed accademico, devono essere presentate al Comitato
Regionale competente. La documentazione di cui comma precedente
può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art.46
del DPR 28-12-2000 n.445 con esclusione del certificato di idoneità
sanitaria di cui alla lettera b).
Le dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del DPR 28-12-2000 n. 45
comporteranno l’immediata esclusione dal corso.
5. Gli atleti agonisti del Settore AOB possono accedere ai corsi di
formazione per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili o Istruttori
Amatoriali se in possesso di uno dei seguenti requisiti oltre a quelli di
cui al terzo comma:
9
-
avere compiuto
combattimenti.
25
anni
o
avere
disputato
almeno
20
6. Gli Aspiranti Tecnici possono mantenere la qualifica
per due
quadrienni olimpici se risultano tesserati con una Associazione
/Società regolarmente affiliata ed in attività.
7. I Comitati Regionali, previa deliberazione del Consiglio,
possono ammettere ai corsi di formazione senza oneri i pugili
ed ex pugili Elite, uomini e donne, olimpionici, medagliati
mondiali ed europei e pugili Pro con titoli europei e mondiali
con il riconoscimento di crediti formativi per la parte tecnicotattica.
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Art. 7- Comitato Etico
1. E’ Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare e decidere in
merito all’ammissione ai corsi di formazione a qualsiasi livello
organizzati e svolti sotto l’egida della Fpi, nonché di sospendere
dall’attività di insegnamento coloro che hanno subito condanne per
reati di particolare allarme sociale.
2. Il Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi,
che lo presiede, dal Procuratore Federale, dal Presidente del Comitato
o Delegato Regionale competente per territorio, dal Segretario
Generale e da un Consigliere Federale indicato dal Presidente
Federale.
3. Si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Segretario
Generale, è validamente costituito con la presenza di tre componenti
e decide a maggioranza assoluta.
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Art. 8 – Materie e programmi dei Corsi per Aspiranti Tecnici
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il corso per A.T. sono
di fornire le conoscenze di base per la gestione e l’organizzazione
dell’allenamento e dell’apprendimento.
2. Il corso ha la durata di settanta ore di attività didattica teoricopratica e può essere integrato del 10% rispetto al monte-ore.
3. Il programma prevede anche una serie di lezioni che trattano i
fondamenti di anatomia, fisiologia dell’esercizio fisico, elementi di
scienza dell’alimentazione ed elementi di traumatologia e pronto
soccorso.
4. La parte specialistica prevede lo studio della regolamentazione
federale e valutazione della gara. Lo studio della Metodologia
dell’Allenamento che ha come riferimento il modello della prestazione.
Lo studio della Tecnica e Tattica che prevede l’apprendimento teoricopratico dei fondamentali tecnici, tattici e strategici con esercitazioni
(sparring condizionato) che tengono conto delle varianti determinate
dalle diverse situazioni di gara. Le maggiori ore di insegnamento
riguardano la “Tecnica e Tattica”.
5. Le materie d’insegnamento sono Tecnica e Tattica, Metodologia
dell’Allenamento, Medicina Sportiva, Carte Federali e Regolamenti,
Attività Giovanile, Attività Amatoriale, Metodologia dell’InsegnamentoApprendimento e vengono raggruppate in quattro discipline:
-
Tecnica e Tattica.
Metodologia dell’Allenamento.
Carte Federali e Regolamenti.
Medicina Sportiva.
6. Vengono ammessi all’esame i candidati che non abbiano superato il
20% di assenze del monte ore del programma didattico. L’esame
verte su prove sia teoriche (scritto e orale) che pratiche. La
12
Commissione esprime la valutazione in trentesimi (voto sufficiente è
18/30 per ciascuna materia).
7. Le valutazioni vengono riportate su apposito modulo a firma dei
componenti la Commissione esaminatrice.
8. La Commissione esaminatrice è composta da:
- Il Coordinatore oppure un Componente del Comitato Esecutivo del
Settore Tecnici Sportivi con funzioni di Presidente;
- Il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;
- I Commissari, uno ogni singola materia d’esame.
9. Il programma dettagliato dei corsi ed il numero di ore di lezione,
viene periodicamente stabilito dal C.E. del S.T.S. .
10. Possono essere ammessi ad altra e definitiva sessione d’esami, gli
allievi che in una sola materia non abbiano conseguito l’idoneità.
11. La sessione di recupero viene concordata dal Presidente del Comitato
Regionale con il Settore Tecnici Sportivi.
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Art. 9 – Corsi per Tecnici
1. Il Corso per il conseguimento della qualifica di Tecnico ha carattere
nazionale ed è di tipo “residenziale” .
2. Per parteciparvi, il candidato deve inoltrare al Settore Tecnici Sportivi,
domanda di ammissione corredata del parere favorevole del
Rappresentante Regionale e del Presidente del C.R. che assumono la
responsabilità della veridicità delle notizie riportate. Il C.E. del Settore
Tecnici Sportivi esamina le richieste e redige l’elenco degli ammessi i
quali, potranno parteciparvi previo e pagamento della tassa di
partecipazione al Corso che viene stabilita con proposta dell’Esecutivo
Tecnici Sportivi e deliberata dal Consiglio Federale.
3. Possono inoltrare domanda di ammissione al Corso per Tecnici, tutti
gli Aspiranti Tecnici che operano in maniera continuativa, presso una
Società Sportiva affiliata alla F.P.I., da almeno due anni dal
conseguimento della qualifica di Aspirante Tecnico. La partecipazione
al Corso per Tecnici è obbligatoria per tutti gli Aspiranti Tecnici, entro
dieci anni anno dal conseguimento di detta qualifica, pena la
decadenza.
4. Se l’A.T. non è tesserato e/o non opera continuativamente da almeno
due anni, viene dichiarato decaduto dalla qualifica.
5. Non possono partecipare al Corso gli A.T. che hanno subìto un
provvedimento disciplinare superiore a tre mesi di squalifica o
abbiano in corso un procedimento.
6. Al termine del Corso, i candidati sono chiamati a sostenere una prova
d’esami teorico-pratici sui programmi svolti. La valutazione avviene in
trentesimi.
7. Non sono previste successive prove d’esame ed il candidato che non
ottiene almeno 18/30 in una materia, rimane inquadrato nella
categoria Aspiranti Tecnici.
8. I candidati che non hanno superato l’esame delle quattro materie
fondamentali (Tecnica Tattica, Met. Allenamento Specifico, Carte
Federali, Medicina Sportiva) devono presentare una nuova domanda
per frequentare un nuovo Corso, dopo due anni dalla prova sostenuta
con esito negativo.
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9. Il candidato che non supera gli esami del secondo Corso, non può
essere tesserato nei Quadri Tecnici.
10. I candidati idonei ricevono un attestato ufficiale dalla F.P.I. ed
acquisiscono la qualifica di Tecnico di Pugilato.
15
Art. 10 – Materie e programmi dei Corsi per Tecnici
1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il Corso per Tecnici
sono:
a) approfondire le conoscenze sull’allenamento e l’addestramento nelle
fasi di specializzazione e di alta prestazione;
b) fornire indicazioni perla programmazione delle fasi di allenamento con
obiettivi di lunga scadenza;
c) stimolare la sintesi interdisciplinare per la gestione dei programmi
propri della specialità.
2. I contenuti del corso sono basati sulla conoscenza dei mezzi e dei
metodi di sviluppo delle capacità motorie, criteri di osservazione
nell’insegnamento sportivo, fisiologia delle capacità motorie,
preparazione psicologica dell’atleta con particolare attenzione alla
prevenzione e gestione dell’ansia, principi generali dell’alimentazione
in rapporto alla disciplina con particolare attenzione al pre-gara ed
all’alimentazione durante i tornei.
3. Particolare attenzione deve essere rivolta agli aspetti tecnici e tattici
delle grandi competizioni.
4. Vengono analizzati anche i regolamenti nazionali e internazionali.
5. Le materie di insegnamento e quindi di esame sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Teoria dell’insegnamento
fisiologia
psicopedagogia
scienza dell’alimentazione
tecnica e tattica
boxe femminile
regolamenti
6. La Commissione di Esami, nominata dal Comitato Esecutivo del S.T.,
si compone del Coordinatore del S.T. con funzioni di Presidente e da
sei membri, uno per ogni materia d’esame.
7. La Commissione di Esami redige apposito verbale che viene
sottoposto a ratifica del C.F.
16
Art. 11 - Maestri di Pugilato
La qualifica di Maestro di Pugilato è riconosciuta su richiesta dell’interessato e
valutata dal Comitato Esecutivo Tecnici Sportivi a conclusione di ogni
quadriennio olimpico, sulla base dei seguenti requisiti:
Tecnici di pugili AOB.
1. Essere tesserato alla F.P.I. in qualità di Tecnico da almeno
quindici anni.
2. Essere stato il tecnico societario, per cinque volte, di un pugile (di
ambo i sessi), nelle seguenti competizioni in edizioni diverse, se
sono le stesse, o cumulabili tra loro, se distinte, così come
descritto:
- Essere stato all’angolo di propri pugili finalisti ai C.I. AOB
Elite.
- Aver avuto un pugile medagliato ai Campionati Europei Junior,
Youth o Elite.
- Aver avuto un pugile medagliato ai Campionati Mondiali Junior,
Youth o Elite.
- Aver avuto un pugile medagliato ai Giochi del Mediterraneo.
- Aver avuto un pugile partecipante ai Giochi Olimpici.
Tecnici di pugili Pro.
1. Essere tesserato alla F.P.I. in qualità di Tecnico da almeno quindici
anni.
2. Aver allenato pugili (di ambo i sessi) che hanno raggiunto risultati in
campo nazionale, europeo, mondiale e qualora, detentori del relativo
titolo, averli allenati per le difese con gli sfidanti ufficiali. Dieci eventi
di questo tipo, danno l’accesso alla qualifica di Maestro di Pugilato.
Tecnici delle due categorie di pugili.
1. Essere tesserato alla F.P.I. in qualità di Tecnico da almeno quindici
anni.
2. Aver maturato non meno di otto eventi tra quelli sopra elencati.
Tecnici del Settore Azzurro.
I Tecnici Responsabili delle Squadre Nazionali Juniores e Seniores (maschili
e femminili), acquisiscono un punto per ogni anno di incarico. Il punteggio
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da raggiungere è dieci. Sono cumulabili gli eventi sopra esplicitati (AOB e
Pro) per totalizzare il numero richiesto.
Corsi di Aggiornamento.
Aver dimostrato non essersi ritrovati nelle condizioni previste dall’art. 14,
riguardo la decadenza e cancellazione dagli elenchi e di aver partecipato
con regolarità, a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del presente
Regolamento, riguardo la decadenza e cancellazione dagli elenchi e alla
partecipazione ai corsi di aggiornamento
Sulla base dell’autocertificazione individuale l’Esecutivo Tecnici, esprimerà il
“parere di merito” nel rispetto dei parametri qualitativi su indicati per la
relativa delibera del Consiglio Federale.
18
Art. 12 – Materie e programmi dei corsi dell'Accademia Pugilistica
1. Obiettivo dell'Accademia è di costituire sul territorio nazionale un
gruppo di tecnici, altamente specializzati, che abbia acquisito le
conoscenze tecnico-metodologiche e scientifiche inerenti il pugilato
contemporaneo, che sia in grado di programmare il processo di
formazione dell'attività giovanile e di gestire corsi di formazione.
2. Il programma del corso viene elaborato dal C.E.T. sulla base degli
indirizzi fissati dal Consiglio Federale. La selezione si attua sulla base
di criteri meritocratici ovvero in riferimento ai risultati tecnici
conseguiti, alla anzianità di tesseramento e previa segnalazione di
candidati da parte dei Comitati o Delegazioni Regionali.
3. Gli appartenenti all’Accademia hanno l’obbligo di frequentare le
previste ore curriculari in occasione dei seminari a livello nazionale.
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Art. 13 – Inquadramento dei Tecnici
1. Fanno parte dell’elenco dei tecnici riconosciuti dalla Federazione
Pugilistica Italiana, coloro che sono in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento del pugilato rilasciata dai competenti Organi
Federali.
2. Compito precipuo dei tecnici è di insegnare il pugilato e di curare
l’educazione fisica e morale degli allievi.
3. I tecnici si distinguono in:
a)
b)
Istruttore di Gym Boxe o amatoriale (60 ore).
Aspirante Tecnico (70 ore) – Coloro che hanno frequentato il corso di
formazione per Aspiranti Tecnici con esito positivo.
c) Tecnico Sportivo (70 ore)- Coloro che hanno frequentato il Corso Tecnici,
con esito positivo.
d) Maestro di pugilato – Coloro che sono in possesso dei requisiti
contemplati nell’ art. 11.
e) Maestro Benemerito – Il Consiglio Federale, su proposta del C.E. del
Settore Tecnici, può conferire, al termine dell’attività, la “Benemerenza”
a quei Maestri che si sono particolarmente distinti e che hanno svolto
attività di insegnamento per almeno venti anni consecutivi.
20
Art. 14 – Decadenza e Cancellazione dagli Elenchi.
1. I Tecnici, decadono dalla qualifica e vengono cancellati dagli Elenchi
della F.P.I., oltre ai casi già previsti se:
2. Aspiranti Tecnici:
- non conseguono entro dieci anni la qualifica di Tecnico;
- non partecipano a quattro stages di aggiornamento centrale e/o periferico.
- non si tesserano per Società sportive nell’anno immediatamente successivo
al conseguimento della qualifica.
3. Tecnici:
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico o nazionale nel
quadriennio sportivo.
4. Maestri:
- non partecipano a due stages di aggiornamento periferico o nazionale nel
quadriennio sportivo.
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Art. 15 – Gli Elenchi Federali
1. Gli Elenchi federali (dei tecnici e dei formatori) costituiscono documento
ufficiale, aggiornato annualmente, accessibile al pubblico contenente
l’elenco dei tecnici e dei formatori.
2. Gli interessati potranno inoltrare, in qualsiasi momento, le domande di
iscrizione all’Elenco all’ Esecutivo Tecnici, organo deputato alla
valutazione dei requisiti. Farà seguito, nella prima riunione utile del CF,
la delibera di inserimento nell’Elenco e la successiva lettera di notifica.
Sarà cura della FPI e dei CR pubblicare sul sito internet l’Elenco e
favorirne la divulgazione presso gli Enti Locali del paese al fine di
promuovere la nascita di attività di pugilato, agonistico e amatoriale,
reperendo in loco tecnici dal profilo professionale altamente qualificato
perché riconosciuto dalla FPI
3. L’inserzione dei tecnici nell’Elenco consente la possibilità di diventare
formatore nei corsi di formazione federale nell’ambito dei corsi
decentrati per istruttore giovanile, istruttore boxe amatoriale, aspirante
tecnico, e per quelli di tecnico che si svolgono a livello centrale e
residenziale.
4. L’Elenco formatori della FPI è articolato per aree di competenza e
prevede:
a) Formatori area professionale (medici, psicologi, pedagoghi) composto
da professionisti in possesso dei corrispondenti titoli di studio.
b) Elenco formatori area tecnica di disciplina (metodologia allenamento
specifico e tecnica-tattica), composto da tecnici con i seguenti
requisiti:
-
tecnici FPI di alto livello (curriculum meriti tecnico – sportivi. Esempio:
qualifica Maestro e aggiornamenti culturali, quarto livello europeo,
ossia aver raggiunto 300 ore di formazione);
allenatori nazionale con incarico federale attuale o conferito in passato;
tecnici di pugilato in possesso di Laurea in Scienze Motorie (IUSM ex
ISEF);
22
tecnici rappresentanti della categoria eletti a livello regionale o nazionale
con curriculum adeguato e come sopra esplicitato.
c) Elenco formatori area carte federali composto da giudici di gara di
consolidata esperienza in campo regionale, nazionale,
internazionale.
La cancellazione dall’Elenco può avvenire:
a) a richiesta dell’interessato
b) per perdita dei requisiti previsti
c) per accertati comportamenti contrari all’etica federale
Art. 16 – Aggiornamenti.
1. Nella programmazione annuale, il Settore Tecnici prevede stages di
aggiornamento a livello regionale o interregionale nazionali di almeno
due giorni.
2. La partecipazione agli stages di aggiornamento è obbligatoria.
3. I Corsi di aggiornamento possono essere monotematici e si basano
sulle ultime esperienze acquisite di carattere generale e/o
specialistico.
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Art. 17 – Seminari e Convegni.
1. I Seminari ed i Convegni, sia a carattere Nazionale che
Internazionale, vengono programmati dal Settore Tecnici a cadenza
varia secondo le esigenze.
2. A questo tipo di manifestazioni vengono invitati i Tecnici che si sono
particolarmente distinti nell’espletamento della loro attività sportiva.
3. L’elenco degli invitati viene predisposto dal Comitato Esecutivo
Tecnici, tenuto anche conto di particolari attività didattiche svolte.
4. Gli atti delle manifestazioni vengono pubblicati a cura della F.P.I. .
24
Art. 18 - Responsabilità dei Tecnici ed etica comportamentale.
1. I Tecnici Sportivi nell'espletamento delle proprie funzioni devono
avere un comportamento dignitoso e corretto. In ogni rapporto,
devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, di
rettitudine e correttezza sportiva.
2. I Tecnici Sportivi devono astenersi dall’esprimere in pubblico,
tramite stampa, televisione, radio o altro organo d’informazione,
inclusi i social network, qualsiasi giudizio sull’operato dei colleghi.
Non è consentita la diffusione di commenti e giudizi che possono
ledere l'immagine della Federazione nonchè la reputazione di
Organi, Settori, Strutture e/o tesserati che operano nell'ambito
della FPI.
3. I Tecnici Sportivi sono direttamente responsabili della
programmazione nonché della gestione del processo di
addestramento-allenamento. E’ vietato lo sparring libero tra
Atleti ed Atlete così come tra Tecnici anche di sesso diverso.
4. Negli incontri di allenamento, o sparring libero, tutti gli atleti e le
atlete devono indossare le protezioni regolamentari.
5. Il Tecnico Sportivo può insegnare il pugilato solo all’interno delle
palestre delle associazioni e società affiliate e/o nelle strutture
autorizzate.
6. Il Tecnico Sportivo può esercitare l’attività di allenamento solo
con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI.
25
Art. 19 – Abbigliamento.
1. I Tecnici hanno l’obbligo di indossare la tenuta sportiva nell’esercizio
delle loro funzioni, sia in palestra che nelle manifestazioni agonistiche.
2. Ai trasgressori può essere fatto divieto di svolgere le mansioni da
parte del Commissario di Riunione, che deve riportare l’accaduto sul
verbale per il seguito disciplinare di competenza.
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Art. 20 – Accordi Contrattuali.
1. Gli iscritti possono contrarre con Società sportive accordi economici
per l’opera professionale offerta.
2. Per quanto concerne eventuali rimborsi per prestazioni richieste dalla
F.P.I., essi vengono stabiliti annualmente e pubblicati su circolari.
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Art. 21 – Sanzioni
1. Per infrazioni di natura tecnica il Comitato Esecutivo del S.T.,
direttamente o su deferimento del Rappresentante Regionale della
Categoria, previa contestazione all’interessato degli addebiti specifici,
può infliggere una delle seguenti sanzioni:
a)
b)
c)
d)
Richiamo scritto;
Censura;
Sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a mesi sei;
Proposta alla Presidenza Federale del non rinnovo della tessera, per il
ripetersi di prestazioni tecniche scadenti.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare e comportamentale, con
particolare riferimento ai principi di lealtà e di correttezza sportiva
rilevabili dai referti di riunione, dalla segnalazione di Organi di Settore
o Federali, sono giudicate dai competenti Organi di Giustizia.
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Art. 22 – Norma Finale
1.
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono
le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.
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