Delibera n. 19184 Radiazione della sig.ra Irene Pasini dall
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Delibera n. 19184 Radiazione della sig.ra Irene Pasini dall
Delibera n. 19184 Radiazione della sig.ra Irene Pasini dall’albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 6561 del 27 ottobre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari della Sig.ra Irene Pasini, nata a Ravenna il 1° marzo 1954, […omissis…]; VISTA la propria delibera n. 18779 del 29 gennaio 2014, notificata all’interessata l’11 febbraio 2014, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui la Sig.ra Pasini è stata sospesa in via cautelare dall’attività di promotore finanziario per un periodo di sessanta giorni; VISTA la documentazione trasmessa da Finanza & Futuro Banca S.p.A. con note del 7 agosto 2013e 25 settembre 2013, da cui sono emerse numerose irregolarità poste in essere, nel periodo dalla fine del 2004 al mese di maggio 2013, dalla Sig.ra Pasini nello svolgimento dell’attività di promozione finanziaria; RILEVATO, che, in particolare, le verifiche svolte dall’Intermediario hanno evidenziato che la Sig.ra Pasini ha acquisito la disponibilità di somme di pertinenza delle clienti Sigg.re […omissis…] e […omissis…], per un ammontare complessivo di circa 600.000,00 euro, mediante disposizioni di bonifico eseguite per via telematica a valere sui conti correnti intestati alle suddette clienti, aventi quali beneficiari il medesimo promotore, il Sig. […omissis…], e la Sig.ra […omissis…]; RILEVATO che l’Intermediario ha trasmesso le tabelle riepilogative delle suddette operazioni di bonifico e delle movimentazioni del fondo comune di investimento denominato “Anima Liquidità Euro”, intestato alla Sig.ra […omissis…], nonché ai Sigg.ri […omissis…] e […omissis…], di seguito specificate: A) operazioni disposte dai conti correnti accesi presso […omissis…] nn. […omissis…] e […omissis…] intestati alla Sig.ra […omissis…] e n. […omissis…] cointestato alla Sig.ra […omissis…] ed alla Sig.ra […omissis…]: - n. 1 operazione di bonifico, per una somma di euro 5.500,00, disposta il 14 febbraio 2011 a favore del promotore dal conto corrente n. […omissis…]; 1 - n. 77 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 195.826,00, disposte tra il 30 novembre 2011 e il 19 aprile 2013 a favore del promotore dal conto corrente n. […omissis…]; - n. 121 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 420.425,82, disposte tra il 15 ottobre 2004 e il 10 agosto 2011 a favore del promotore dal conto corrente n. […omissis…] (di tali movimenti n. 8 operazioni, per un ammontare di euro 26.000,00, sono state disposte successivamente al mese di gennaio 2009); - n. 6 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 92.643,11, disposte tra l’8 marzo 2010 e il 6 maggio 2013 a favore dei conti correnti nn. […omissis…] e […omissis…] intrattenuti presso […omissis…]e intestati alla Sig.ra […omissis…] dai conti correnti nn. […omissis…] e […omissis…]; - n. 2 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 16.300,00, disposte il 14 febbraio 2011 a favore del conto corrente n. […omissis…] intestato alla Sig.ra […omissis…] dal conto corrente n. […omissis…]; - n. 7 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 33.150,00, disposte tra il 24 luglio 2009 e il 9 giugno 2011 a favore del Sig. […omissis…], dal conto corrente n. […omissis…]; - n. 3 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 47.000,00 disposte, tra il 16 febbraio 2011 e il 25 marzo 2011, a favore del Sig. […omissis…]dal conto corrente n. […omissis…]; B) operazioni disposte dal conto corrente acceso presso […omissis…] n. […omissis…], intestato alla Sig.ra […omissis…]: - n. 23 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 62.455,00, disposte tra il 12 ottobre 2010 e il 20 novembre 2012 a favore del promotore; - n. 45 operazioni di bonifico, per un ammontare complessivo di euro 516.590,00, disposte tra il 25 ottobre 2011 e il 15 aprile 2013 a favore della Sig.ra […omissis…]; C) movimentazioni del fondo comune di investimento denominato “Anima Liquidità Euro” intestato alla Sig.ra […omissis…] e cointestato con i Sigg.ri […omissis…] e […omissis…]: - n. 3 operazioni di sottoscrizione, per un ammontare complessivo di euro 255.500,00, disposte tra il 25 febbraio 2010 e il 26 gennaio 2011 a valere sul rapporto di conto corrente n. […omissis…] intestato alla Sig.ra […omissis…]; - n. 3 operazioni di rimborso, per un ammontare complessivo di euro 210.030,26, disposte tra il 2 marzo 2010 e il 9 febbraio 2011, a favore dei conti correnti n. […omissis…], intestato alla Sig.ra […omissis…] e n. […omissis…] cointestato alla Sig.ra […omissis…] e alla Sig.ra […omissis…]; - n. 1 operazione di rimborso, per un ammontare di euro 30.000,00, disposta il 2 marzo 2010 a favore di […omissis…]/[…omissis…] sul conto corrente n. […omissis…] intrattenuto presso […omissis…]; RILEVATO che, con le predette note, l’Intermediario ha trasmesso la dichiarazione rilasciata in data 16 luglio 2013 dalla Sig.ra Pasini, e la relazione redatta in data 29 luglio 2013 presso la Direzione Controllo Interno della Banca, sottoscritta anche dal promotore, da cui emerge che la Sig.ra Pasini ha ammesso quanto segue: 2 - di avere prelevato, da febbraio 2005 a febbraio 2010, dal conto corrente della Sig.ra […omissis…] un importo di circa 374.000,00 euro, di cui ha rimborsato la somma di euro 9.000,00; - di avere continuato a prelevare dal suddetto conto sino a marzo 2013 un ulteriore importo di circa 147.865,00 euro, per un totale complessivo di circa 512.865,00 euro; - di avere trasferito dal febbraio 2011, dal conto corrente intestato alla Sig.ra […omissis…] al conto corrente intestato alla Sig.ra […omissis…], circa 402.490,00 euro; - che, dal mese di ottobre 2011 al mese di agosto 2012, ha prelevato dal conto corrente della Sig.ra […omissis…], direttamente a suo nome, circa 42.000,00 euro; - di avere acceso, ad insaputa delle clienti, il conto corrente n. […omissis…] cointestato alle Sigg.re […omissis…] e […omissis…] prelevando dal conto corrente della Sig.ra […omissis…] 140.000,00 euro; - conto che è stato in seguito chiuso con trasferimento di parte del saldo residuo sul conto della Sig.ra […omissis…]; - di avere prelevato dal conto intestato alla Sig.ra […omissis…], quindi, circa 585.290,00 euro; - di avere restituito alla Sig.ra […omissis…], prelevando dal conto corrente della Sig.ra […omissis…] in più di un’occasione, l’importo pari a circa 18.000,00 euro; - che taluni prelievi, effettuati sul conto corrente della Sig.ra […omissis…], sono stati accreditati sui conti correnti dei Sigg.ri […omissis…] e […omissis…], e che tali prelievi sono da considerarsi come eseguiti in suo favore; - che, nello specifico, il Sig. […omissis…] è suo cugino, e che la Sig.ra […omissis…] è sua madre; - di avere disposto i bonifici a proprio favore dal conto corrente della Sig.ra […omissis…] tramite l’Home Banking personale della cliente, da cui aveva ricevuto in precedenza le credenziali personali di accesso; - di essere venuta in possesso anche delle credenziali di accesso all’Home Banking della Sig.ra […omissis…], per averle ricevute direttamente dalla cliente; - di avere consegnato alla Sig.ra […omissis…] talune Situazioni Patrimoniali e Previdenziali falsificate ed alcuni falsi certificati di acquisto di titoli obbligazionari, al fine di giustificare le eventuali divergenze di importo rispetto alle Situazioni Patrimoniali e Previdenziali inoltrate dalla Banca; - di avere fornito alla Banca recapiti telefonici ed indirizzi e-mail delle Sigg.re […omissis…] e […omissis…]diversi da quelli effettivi; ESAMINATA la relazione del 31 luglio 2013 da cui risulta che, nell’ambito dell’attività di verifica svolta dalla Funzione Controllo Interno della Banca, la cliente […omissis…] ha dichiarato quanto segue: 3 - di avere sempre lasciato che la Sig.ra Pasini gestisse in totale autonomia i patrimoni che le aveva affidato, avendole consegnato le credenziali per accedere alle funzioni dispositive del proprio conto corrente; - di non avere mai intrattenuto alcun tipo di relazione professionale e/o di amicizia con la Sig.ra […omissis…]; - di non essere al corrente né dei bonifici eseguiti in favore del promotore né di quelli ricevuti dalla Sig.ra […omissis…]; - di non avere richiesto l’apertura e di non avere sottoscritto alcun documento in ordine al conto corrente n. […omissis…] cointestato alle Sigg.re […omissis…] e […omissis…]; - che, nel corso del tempo, ha ricevuto dal promotore taluni prospetti riassuntivi degli investimenti effettuati (a tale riguardo, ha esibito un documento apparentemente contraffatto, recante i dati relativi ad alcuni investimenti a sé intestati); TENUTO CONTO che dalla corrispondenza intercorsa tra il legale della cliente Sig.ra […omissis…] e l’Intermediario si evince quanto segue: - alla Sig.ra […omissis…] sono del tutto sconosciuti i Sigg.ri […omissis…] e […omissis…], nonché il rapporto di conto corrente n. […omissis…] cointestato alle Sigg.re […omissis…] e […omissis…]; - la Sig.ra […omissis…] non ha mai ordinato le disposizioni riguardanti il fondo Anima Liquidità ed il conto corrente n. […omissis…]; - la Sig.ra […omissis…] non ha mai ordinato le disposizioni di bonifico a favore della Sig.ra […omissis…]e del promotore; VISTA la nota del 12 febbraio 2014, notificata all’interessata il 24 febbraio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato alla Sig.ra Irene Pasini la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007: A) art. 107, comma 1, per avere: - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti; - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - predisposto e consegnato ai clienti rendiconti non rispondenti al vero; - comunicato all’Intermediario dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail non corrispondenti a quelli reali dei clienti; B) art. 108, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico a rapporti di pertinenza dei clienti; 4 CONSIDERATO che la Sig.ra Pasini è stata altresì resa edotta, con la stessa nota del 12 febbraio 2014, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa; RILEVATO che il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito; VISTA la nota del 7 agosto 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari - Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione Istruttoria e il Fascicolo Istruttorio relativi al procedimento; RILEVATO che, nella suddetta Relazione, la Divisione competente ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione; VISTA la notadell’8 agosto 2014, ricevuta dal promotore il 2 settembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla Sig.ra Pasini l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendola edotta della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio e allegando alla stessa copia della Relazione Istruttoria; RILEVATO che anche in tale fase procedimentale la Sig.ra Pasini non si è avvalsa di nessuno degli strumenti di difesa a sua disposizione; VISTA la Relazione per la Commissione del 5 gennaio 2015, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenutoaccertate le fattispecie contestate alla Sig.ra Irene Pasini, sostanziatesi nell’acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza delle clienti signore […omissis…] e […omissis…], nell’esecuzione di operazioni non autorizzate dalle medesime, nella elaborazione e consegna (quantomeno alla Sig.ra […omissis…]) di rendiconti non rispondenti al vero, nella comunicazione all’Intermediario di falsi dati (recapiti telefonici e indirizzi e-mail) relativi alle clienti, e nell’utilizzo dei codici personali di accesso telematico delle clienti.In tal senso, depongono le evidenze documentali acquisite dalla Banca, nonché le dichiarazioni rese dinanzi all’Intermediario, con cui la Sig.ra Pasini ha ammesso i fatti oggetto di contestazione; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che: - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4), 5 e 7) del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori), di comunicazione o trasmissione alla clientela di informazioni non rispondenti al 5 vero, e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo o comunque al medesimo collegati; - per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 107, comma 1, del medesimo regolamento, conseguente alla comunicazione all’Intermediario di dati relativi ai clienti non rispondenti al vero, ed all’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alla peculiarità del caso concreto e tenuto conto della gravità e dell’eventuale recidiva; - la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela (circa € 600.000,00), il considerevole arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alla loro pluralità e alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui si tratta nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall’entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che la Sig.ra Pasini nel corso del procedimento non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e, successivamente all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: La Sig.ra Irene Pasini, nata a Ravenna il 1° marzo 1954, […omissis…], è radiata dall’Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 2 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6