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QUERELA - TRUFFA » Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03

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QUERELA - TRUFFA » Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03
28/4/2016
Sentenze
QUERELA - TRUFFA » Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2016) 18-042016, n. 15935
QUERELA
TRUFFA
Fatto
Diritto
P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Presidente Dott. IMPERALI Luciano - Consigliere Dott. CARELLI PALOMBI R. M. - Consigliere Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere Dott. TUTINELLI Vincen - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2591/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/06/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TUTINELLI
Vincenzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinace Sante, che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in difetto di valida contestazione
dell'aggravante e di querela;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Lo Cascio (Ndr: testo originale non comprensibile), che ha
depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito il difensore Avv. Cosentino Fabio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 16 giugno 2015, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna
della ricorrente A.C. irrogata dal Tribunale di Palermo in data 22 gennaio 2014 in ordine al delitto
di truffa aggravata limitatamente ai fatti successivi al giorno (OMISSIS), contestualmente
dichiarando la prescrizione per le condotte antecedenti a tale data e dichiarando non doversi
procedere inoltre ordine al falso in scrittura privata, oggetto di imputazione, per mancanza di
valida querela.
In particolare, la Corte d'appello ha ribadito la sussistenza di un collegamento tra il falso in
scrittura privata e la truffa con conseguente procedibilità d'ufficio di tale reato nonostante la
querela di D.M.S. dovesse considerarsi proposta da soggetto non legittimato l'esercizio del
relativo diritto; ha preso atto della confessione successiva a consulenza grafica in ordine alla
falsità delle sottoscrizioni apposte agli assegni de quibus; ha affermato la natura palesemente
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Sentenze
inverosimile delle dichiarazioni dell'imputata, secondo cui vi era un'autorizzazione della stessa
titolare del conto corrente poi defunta a redigere assegni con firma contraffatta; ha ritenuto
irrilevante la deposizione di A. G. che ha affermato di aver assistito ad un episodio svoltosi
presso l'aeroporto in cui la defunta avrebbe incaricato l'imputata di redigere assegni
apparentemente riportanti la sua sottoscrizione in caso di necessità; ha ribadito la legittimità del
condizionamento della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale
disposta in primo grado.
Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento all'imputata a mezzo del proprio
difensore in particolare contestando:
1. violazione di legge con riferimento all'art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 e insufficienza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto perseguibile d'ufficio il reato
in quanto aggravato quando invece doveva ritenersi inapplicabile l'aggravante medesima al
reato di truffa.
2. Violazione di legge penale processuale con riferimento agli artt. 42, 43 e 640 c.p. nonchè artt.
125 e 533 c.p.p. e illogicità della motivazione in particolare con riferimento alla credibilità del
teste D.M.S. in ragione del fatto che non sarebbero stati considerati dissapori che sussistevano
con la madre; del fatto che risulterebbe in atti la mancanza di prelievi di contanti dal conto della
defunta per il periodo che va dal 1 gennaio 2007 all'8 agosto 2007; della mancata
considerazione del fatto che, dall'esame della consulenza contabile in atti, risulta la frequenza di
prelievi parziali contestuali immediatamente successivi versamenti degli assegni falsi sul conto
corrente dell'imputata, asseritamente finalizzati a portare il contante alla sorella durante il
viaggio a Malta; della presenza della testimonianza di A.G. che ha riferito di un episodio che si
porrebbe tra la fine del (OMISSIS) in cui la defunta avrebbe autorizzato la sorella firmare gli
assegni in sua vece per poi farle avere il corrispettivo a Malta.
3. Violazione di legge in relazione all'art. 165 c.p., commi 1 e 4 avendo la Corte condizionato il
beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale quindi ad
un'attività precedente al passaggio in giudicato della sentenza.
In data 18 febbraio 2016, il difensore di parte civile ha depositato memoria in cui contesta le
allegazioni contenute nel ricorso evidenziando la sussistenza di un nesso consequenziale tra
falso truffa; rilevando comunque la sussistenza di una legittimazione a proporre querela da parte
del soggetto danneggiato; affermando che i motivi di ricorso evocherebbero profili meramente
fattuali che comunque ha contestato; ribadendo la legittimità del condizionamento della
sospensione condizionale al pagamento della provvisionale.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso, riguardante l'impossibilità di ipotizzare l'aggravante del vincolo
teleologico e finalizzato a contestare la procedibilità d'ufficio del delitto de quo, risulta fondato ed
assorbente. Deve infatti rilevarsi che giurisprudenza costante di questa Corte - in tutti i casi in cui
la modalità esecutiva della truffa implicasse la commissione di un reato di falso - ha sempre
ritenuto configurabile l'aggravante del nesso teleologico esclusivamente in relazione al falso e
non alla truffa (Sez. 5, Sentenza n. 35104 del 22/06/2013 Rv. 257125; Sez. 2, Sentenza n. 4701
del 16/12/1988 Rv. 180938). Risulta quindi erronea la contestazione dell'aggravante di cui all'art.
61 c.p., n. 2 al reato di truffa e - conseguentemente - risulta fondato il ricorso nella parte in cui si
afferma la mancanza della condizione di procedibilità in difetto di querela.
Non risulta fondata in proposito l'eccezione per cui sussisterebbe querela della costituita parte
civile.
Infatti, nessuna rilevanza ha nel caso di specie l'orientamento - espresso da questa stessa Corte
e richiamato dalla difesa - per cui anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa è legittimato a
proporre querela. (Sez. 2, Sentenza n. 20169 del 03/02/2015 Rv.
263520; Sez. 2, Sentenza n. 43143 del 17/07/2013 Rv. 257495 Sez. 2, Sentenza n. 27571 del
21/05/2009 Rv. 244665; Sez. l', Sentenza n. 33884 del 23/08/2012 Rv. 253474). Tale
orientamento si fonda infatti sulla possibilità di una dissociazione tra soggetto tratto in errore e
soggetto nei cui confronti si producono effetti patrimoniali sfavorevoli.
Tuttavia, nel caso di specie, il D.M. non risulta essere nè il soggetto materialmente tratto in
inganno nè il soggetto che aveva subito la diminuzione patrimoniale, potendo costui vantare, al
momento delle dedotte diminuzioni patrimoniali, esclusivamente una aspettativa rispetto al
patrimonio della madre in quanto erede.
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Sentenze
Ne consegue che - nel caso di specie - come previsto dall'art. 126 c.p., il diritto di querela risulta
estinto con la morte della persona offesa.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2016
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