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Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN 2464-8833
Anatocismo bancario: incubo di una notte di mezza estate (parte seconda)
di Avv. Antonella Matricardi - 17/07/2014
Contenuti
1 Eliminato dal governo Letta … a sua insaputa, col governo Renzi … si cambia verso (rinvio)
2 Come è nata e come si è consolidata la prassi (illegittima) dell’anatocismo bancario (rinvio)
3 La recente evoluzione giurisprudenziale
3.1 Cassazione, Sezioni Unite, n. 21095 del 04/11/2004
3.2 Cassazione, Sezioni Unite, n. 24418 del 02/12/2010
3.3 Cassazione, Sezione Prima n. 15135 del 02/7/2014
4 Considerazioni conclusive
5 Documenti & materiali
Eliminato dal governo Letta … a sua insaputa, col governo Renzi … si cambia verso
(rinvio)
Il paragrafo è contenuto nella prima parte dell’articolo, pubblicata ieri, 16/07/2014.
Come è nata e come si è consolidata la prassi (illegittima) dell’anatocismo bancario
(rinvio)
Il paragrafo è contenuto nella prima parte dell’articolo, pubblicata ieri, 16/07/2014.
La recente evoluzione giurisprudenziale
Dunque, contrariamente alla politica, negli ultimi anni la giurisprudenza della Suprema Corte ha
centratamente insistito sulla distinzione tra usi normativi e negoziali, arrivando ad escludere per
questi ultimi la natura di eccezioni operanti sullo stesso piano della norma principale – nella
fattispecie l’art. 1283 C.C.-, reputando nulle le clausole anatocistiche, in quanto non configurabili come
espressione di usi normativi.
Di seguito si riportano le pronunce più importanti cui si sono massicciamente uniformati i tribunali di
tutta Italia..
Cassazione, Sezioni Unite, n. 21095 del 04/11/2004
? Con il notissimo arresto 21095/2004 qui in esame (già citato nella prima parte del presente post) la
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Suprema Corte, precisato che gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto dell’art. 1283 C.C.
debbano connotarsi come veri e propri usi normativi, ha aggiunto che dalla comune esperienza emerge
che i clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta
conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti
nell’ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito la cui
sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Altrettanto correttamente rilevava la Cassazione l’evidente disparità di trattamento che la clausola
stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente, criticando anche la
precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente,
l’esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi bancari.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24418 del 02/12/2010
? Si tratta di una sentenza (scaricabile qui) diretta a vietare ogni forma di anatocismo bancario.
Riconosciuta l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Corte ha precisato che né
la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità
dichiarando illegittima anche la capitalizzazione annuale.
Inoltre, in merito ai termini di prescrizione la sentenza in esame ha altresì disposto che l’azione di
ripetizione, ovvero, in termini più semplici, la richiesta di restituzione formulata dal correntista in sede
giudiziale contro la banca, facendo valere la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi, è soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla data in cui è stato estinto il saldo di
chiusura del conto: solo da tale momento, infatti, sussiste un pagamento indebito e sorge, pertanto, il
diritto di ripetere le somme versate con riferimento a tutto il periodo contrattuale. In tal modo la tutela per
la restituzione delle somme corrisposte in applicazione a clausole anatocistiche è stata estesa anche con
riguardo a rapporti bancari più datati. Sul punto, così si esprimono i Giudici di legittimità con il
precedente qui in commento
«l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad
un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria
prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni
singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di
chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta
ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto
indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar
vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una
prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore
dell'”accipiens”».
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Cassazione, Sezione Prima n. 15135 del 02/7/2014
? Si tratta di una recentissima pronuncia, a conferma dell’antinomia tra politica e giurisprudenza cui in
precedenza si accennava, poiché in netto contrasto con l’art. 31 del citato D.L. n. 91/14, nei confronti
del quale sembra temporalmente collocarsi quasi come una replica diretta.
In particolare, la Corte di Appello di Milano aveva riconosciuto la legittimità della capitalizzazione
annuale degli interessi, ritenendo la bocciatura della giurisprudenza di legittimità limitata solo alla
capitalizzazione trimestrale, anche in base ad un’interpretazione dell’art. 3, 2° co., D.M. 24/4/92, secondo
il quale «i tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua,
con indicazione della periodicità di capitalizzazione».
Richiamando la sopracitata sentenza n. 24418 del 3/12/10, la Corte ha definito assolutamente arbitrario
l’assunto della Corte d’Appello di Milano secondo il quale, nel negare l’esistenza di usi normativi di
capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe implicitamente o esplicitamente riconosciuto
l’affermazione di usi normativi di capitalizzazione trimestrale.
Prima di difettare di normatività, usi siffatti –ha precisato la Corte – non si rinvengono nella realtà
storica dell’ultimo cinquantennio, periodo che non risulta aver conosciuto anche una consuetudine di
capitalizzazione annuale degli interessi debitori. Illegittima, dunque, anche la sostituzione della
capitalizzazione trimestrale con anatocismo di diversa periodicità (annuale).
Così si esprime la sentenza in esame:
«Le SSUU hanno ritenuto «assolutamente arbitrario» sostenere che, nel negare l’esistenza di usi
normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la giurisprudenza della S.C.
avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di
capitalizzazione annuale. «Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono
nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli
interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una
diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione
trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione
annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori» (così,
testualmente, Sez. U. n. 24418/2010)».
Considerazioni conclusive
? Indubbiamente l’enfasi, con cui alcuni giorni fa Banca d’ Italia ha “sponsorizzato” l’evento della
riaffermazione governativa dell’anatocismo bancario, è stata veramente notevole. Si tratterebbe, secondo
Giorgio Gobbi, responsabile del Servizio Stabilità Finanziaria di Bankitalia, di un meccanismo che «solo
nei paesi islamici non esiste», senza il quale nessuna economia di mercato può funzionare, in naturale
sintonia con il direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini,che ha definito l’anatocismo bancario
come una «regola di normale matematica finanziaria».
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In merito a quanto sopra ed agli effetti esiziali che questa presunta «regola di normale matematica
finanziaria» ha riverberato e riverbera sulle “vite degli altri”, cioè dei cittadini e delle imprese, si
riporta conclusivamente l’eloquente intervento del presidente della Commissione Bilancio della Camera,
Francesco Boccia (PD), virgolettato sul sito di Italia Oggi il 14/07/2014, restando in attesa degli eventi:
«basta ipocrisie. L’anatocismo l’avevamo cancellato con la Finanziaria 2014, governo Letta. Ora
viene reintrodotto, seppure in forma annuale e non più trimestrale, con il decreto sulla
competitività per le imprese: il che è un ossimoro. Pretendo di sapere chi è il padre di questo
emendamento. Escludo che l’abbia fatto il premier. Ma venga fuori l’autore. Soprattutto trovo
ingiustificabile e vergognoso che Bankitalia difenda la somma degli interessi sugli interessi, una
norma definita illegittima dalla Corte Costituzionale. Sarà inevitabile chiamare in audizione in
Parlamento il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: venga a spiegare se è d’accordo con il
ritorno di una norma che consente alle banche di guadagnare interessi sugli interessi a danno di
imprese e famiglie».
Documenti & materiali
? Leggi la prima parte dell’articolo «Anatocismo bancario : incubo di una notte di mezza estate» (ed ivi
ulteriori documenti & materiali)
Scarica Cass. Civ., Sez. Un., 04/11/2004, n. 21095
Scarica Cass. Civ., Sez. Un., 02/12/2010, n. 24418
Scarica Cass. Civ., Sez. I, 02/07/2014, n. 15135
Scarica l’articolo de “Larepubblica.it” «Anatocismo, l’ora della verità. Assist di Bankitalia a Renzi:
“Solo nei Paesi islamici non esiste“»
Scarica l’articolo de “Italaoggi.it” del 14/07/2014
Articolo pubblicato su Ragionando_weblog, Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN 2464-8833.
Liberamente utilizzabile, citandone fonte e autore.
Riepilogo dei dati di download
Download del 21/10/2015
Titolo dell'articolo: Anatocismo bancario: incubo di una notte di mezza estate (parte seconda)
Di: Avv. Antonella Matricardi
Pubblicato il: 17/07/ 2014
Su: Ragionando_weblog Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 – ISSN 2464-8833
Indirizzo:http://www.jusdicere.it/Ragionando/anatocismo-bancario-incubo-di-una-notte-di-mezzaestate-parte-seconda-antonella-matricardi/
Potete citarlo così: Avv. Antonella Matricardi, «Anatocismo bancario: incubo di una notte di mezza
estate (parte seconda)», 17/07/2014, Ragionando_weblog, Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 –
ISSN 2464-8833, scaricabile da: http://www.jusdicere.it/Ragionando/anatocismo-bancario-incubo-di-
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