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trasporto internazionale merci e passeggeri
TRASPORTO INTERNAZIONALE MERCI E PASSEGGERI - ACCORDO COMUNITÀ EUROPEA E CONFEDERAZIONE SVIZZERA di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO** La normativa di riferimento che dal 1° giugno 2002 disciplina l’autotrasporto di merci su strada fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera è contenuta nel relativo Accordo firmato il 21 giugno 1999. Tale accordo – entrato in vigore a decorrere dalla predetta data dell’1/6/2002 – si applica, infatti, ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio: § dei 28 Paesi membri dell’Unione Europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia ed Ungheria; § dei 3 paesi EFTA (European Free Trade Association = Associazione Europea di Libero Scambio) che aderiscono all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia; § della Svizzera. PRINCIPALI CONTENUTI DELL’ACCORDO Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la comunicazione n. 11 del 14 giugno 2002, allo scopo di agevolare la corretta esecuzione dei trasporti di cui all’Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera ed assicurare in territorio italiano i necessari controlli, ha fornito alcuni elementi sui principali contenuti di tale Accordo in relazione al trasporto di merci su strada. • Per poter effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per spostare veicoli a vuoto fra la Comunità Europea e la Svizzera i vettori comunitari debbono essere in possesso della licenza comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (che a decorrere dal 4 dicembre 2011 ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26 marzo 1992). • Per poter effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per spostare veicoli a vuoto fra la Svizzera e la Comunità Europea i vettori svizzeri debbono essere in possesso di una autorizzazione analoga alla licenza comunitaria rilasciata dalle Autorità svizzere prevista dall’art. 9, paragrafo 1, dell’Accordo. • Attualmente trovano ancora applicazione le ipotesi di liberalizzazione previste dal previgente Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26/3/1992, che ha istituito la licenza comunitaria [cfr. l’art. 9, paragrafo 3, dell’Accordo, che esonera da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto i trasporti menzionati nell’allegato 4 allo stesso Accordo, che elenca i medesimi trasporti che erano elencati nell’allegato I alla Direttiva n. 2006/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006. Tale direttiva – abrogata con decorrenza dal 4/12/2011 dall’art. 18 del nuovo Regolamento (CE) n. 1072/2009, al pari dei Regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 – aveva codificato ed abrogato la Prima Direttiva del Consiglio 23 luglio 1962 – la quale all’allegato I – così come era stato sostituito da quello che figurava nell’allegato II del Regolamento (CEE) n. 881/92 del 26/3/1992 – elencava i trasporti internazionali di merci su strada che non erano soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto]. Si consideri, altresì, che nell’allegato 1 dell’Accordo in questione [così come modificato dalle decisioni n. 2/2004 del 22 giugno 2004, n. 2/2007 del 22 giugno 2007, n. 1/2009 del 16 giugno 2009, n. 1/2010 del 22 dicembre 2010 e, da ultimo, n. 1/2013 del 6 dicembre 2013 (2013/804/UE), del Comitato misto UE/Svizzera in vigore dal 1° gennaio 2014], in materia di «DISPOSIZIONI APPLICABILI – Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione – SEZIONE 2 – NORME SOCIALI», non è stato menzionato il nuovo Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21/10/2009, bensì il «Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1)». • Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro delle licenze e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 per i trasportatori comunitari e da equivalenti disposizioni svizzere. • I trasporti di cabotaggio all’interno degli Stati membri della Comunità o della Svizzera non sono invece autorizzati dall’Accordo in questione. • In attesa che la Comunità e la Svizzera stipulino accordi con paesi terzi il regime dei cosiddetti «trasporti triangolari» già vigente fra la Confederazione elvetica ed i singoli Stati membri continua a trovare applicazione; pertanto, fermo rimanendo tutto quanto sopra detto, nei rapporti con l’Italia vige il seguente regime: a) Trasportatori svizzeri: per effettuare trasporti triangolari da e verso paesi terzi gli stessi vettori debbono essere in possesso dell’autorizzazione triangolare (traffico triangolare propriamente detto: il veicolo svizzero transita, secondo l’itinerario normale, nel Paese in cui è immatricolato). Il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza transitare in territorio svizzero) è vietato. b) Trasportatori italiani: il traffico triangolare propriamente detto è consentito senza necessità di autorizzazione (ma permane ovviamente l’onere di munirsi dell’autorizzazione del paese terzo interessato). Il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza transitare in territorio italiano) necessita della specifica autorizzazione. Con la circolare n. 9 del 16 dicembre 2004 (prot. n. 9836/12) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi sottolineato le modificazioni che hanno riguardato l’esecuzione dei trasporti di merci su strada con la Confederazione elvetica a decorrere dal 1° gennaio 2005, conformemente a quanto dispone l'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. In particolare, il gran cabotaggio per la Svizzera dal 1° gennaio 2005 è liberalizzato, fermo rimanendo l'obbligo per il vettore elvetico del possesso della licenza svizzera equivalente alla licenza comunitaria. Si ricorda che l'Accordo definisce il «gran cabotaggio» dei vettori svizzeri come «qualsiasi trasporto di merci per conto terzi effettuato con partenza da uno Stato membro della Comunità verso un altro Stato membro con un veicolo immatricolato in Svizzera, sia che detto veicolo – nel corso dello stesso viaggio e secondo l'itinerario abituale – transiti o meno dalla Svizzera». AUTORIZZAZIONE SVIZZERA ANALOGA ALLA LICENZA COMUNITARIA Ai sensi degli artt. 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, dell’Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera firmato il 21/6/1999 l’autorizzazione analoga alla licenza comunitaria (c.d. «licenza svizzera») consente ai vettori svizzeri di effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per spostare veicoli a vuoto fra la Svizzera e la Comunità Europea. Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e ritiro di tale licenza e le procedure relative all’assistenza reciproca sono disciplinate da disposizioni svizzere equivalenti alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1072/2009 per i trasportatori comunitari. Di conseguenza la competente Autorità elvetica rilascia la licenza svizzera in unico originale di colore blu che dovrà essere conservato dall’impresa di trasporti, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui dispone il titolare di tale licenza. La licenza svizzera è personale, risultando intestata al trasportatore che, quindi, non può cederla a terzi, e vale per un periodo di 5 anni rinnovabile. Una copia certificata conforme della stessa deve trovarsi a bordo del veicolo (durante la circolazione stradale sia a carico che a vuoto) ed essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedono, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 46 della legge n. 298/1974 previste dall’ordinamento giuridico nazionale. Parimenti alla licenza comunitaria, infatti, tale obbligo è richiamato nel settimo periodo – prima parte – delle «disposizioni generali» che sono stampate sul retro della licenza svizzera (seconda pagina), laddove è prescritto che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo». Nel caso di un veicolo combinato, la copia certificata conforme della licenza svizzera deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato (vedasi sempre il settimo periodo - seconda parte - delle medesime «disposizioni generali» retro stampate alla licenza svizzera, laddove è ricompresa anche l’ipotesi del veicolo combinato). Ai fini dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera firmato il 21/06/1999, la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera hanno esentato dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo. TRASPORTI AMMESSI CON L’AUTORIZZAZIONE SVIZZERA ANALOGA ALLA LICENZA COMUNITARIA Tale titolo autorizzativo permette di effettuare i seguenti «trasporti internazionali di merci su strada per conto di terzi»: 1) il cui punto di partenza si trova sul territorio di una delle parti contraenti ed il cui punto di arrivo si trova sul territorio dell’altra parte contraente, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri della Comunità o paesi terzi: la licenza svizzera permette, ad esempio, che il vettore elvetico che ne è titolare possa caricare merce in Italia per trasportarla in Francia e qui caricare altra merce per trasportarla in Polonia e così via, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; 2) in partenza dal territorio di una delle parti contraenti (DIVERSO DALL’ITALIA) e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con «TRANSITO» attraverso il territorio italiano: la licenza svizzera permette, ad esempio, che il vettore elvetico che ne è titolare possa caricare merce in Spagna per trasportarla in Serbia e viceversa, transitando in territorio italiano (senza che in Italia effettui alcuna operazione di carico o scarico della merce ma si limiti ad attraversare il nostro territorio); 3) il cui punto di partenza e di arrivo si trovano in due diversi Stati membri della Comunità (gran cabotaggio); 4) tra paesi terzi in transito sul territorio di una o di entrambe le parti contraenti: un vettore svizzero, ad esempio, dopo aver caricato della merce in Russia (paese terzo), può trasportarla in Marocco (altro paese terzo), transitando sul territorio di uno o più Stati membri (senza che nessuna operazione di carico o scarico della merce interessi il territorio di tali Stati); 5) gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti: si pensi, ad esempio, al un vettore svizzero che si reca in Polonia (a vuoto, e cioè scarico) per caricare della merce da trasportare in Italia. DIVIETO DI CABOTAGGIO Ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera: «I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità ed effettuati da un veicolo immatricolato in Svizzera e i trasporti fra due punti situati nel territorio della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro della Comunità non sono autorizzati dal presente Accordo». L’inosservanza di tale disposizione è riconducibile alle violazioni previste dagli artt. 26 e 46-bis della Legge n. 298/1974 (in concorso tra loro), che si applicano nelle ipotesi di cabotaggio svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione (come appunto quelle stabilite in Svizzera). TRASPORTI LIBERALIZZATI I trasporti menzionati nell’allegato 4 dell’Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sono esonerati da ogni regime di licenza e da ogni autorizzazione di trasporto (c.d. trasporti liberalizzati). I trasporti esentati da qualsiasi regime autorizzativo o licenza sono: 1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico. 2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare. 3. I trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate (veicoli leggeri o piccoli); 4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti (conto proprio): a) le merci trasportate devono appartenere all’impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all’impresa, a spedirle dall’impresa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa; c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell’impresa; d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell’impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente; e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa. 5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali. TRASPORTI TRIANGOLARI TRA L’ITALIA E LA SVIZZERA In attesa che la Comunità e la Svizzera stipulino accordi con paesi terzi il regime dei cosiddetti «trasporti triangolari» già vigente fra la Confederazione elvetica e l’Italia continua a trovare applicazione. In particolare, per quanto riguarda i trasportatori svizzeri, nei rapporti con l’Italia vige il seguente regime: • per effettuare trasporti triangolari da e verso paesi terzi gli stessi vettori debbono essere in possesso dell’autorizzazione triangolare (traffico triangolare propriamente detto: il veicolo svizzero transita, secondo l’itinerario normale, nel Paese in cui è immatricolato); • il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza transitare in territorio svizzero) è vietato. Alla Svizzera ogni anno vengono così rilasciate delle specifiche autorizzazioni bilaterali triangolari, utilizzando però uno stampato speciale di colore rosa pallido (mod. DGM 141) anziché l’ordinario modello di colore giallo (mod. DGM 73D): il vettore svizzero munito di tale autorizzazione triangolare potrà effettuare un trasporto fra l’Italia e - ad esempio - la Francia, ma, avendo l’obbligo di riattraversare la Svizzera, il veicolo potrà transitare esclusivamente attraverso un valico della frontiera italo - svizzera. Sul citato mod. DGM 141, infatti, è indicato che: • «La presente autorizzazione abilita la ditta svizzera … ad effettuare un trasporto di merci provenienti da paesi Terzi e diretto in Italia (e viceversa) con i seguenti autoveicoli (in alternativa) di proprietà della ditta suddetta: …»; • «I VEICOLI SOPRADESCRITTI POSSONO TRANSITARE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO UN VALICO DELLA FRONTIERA ITALO -SVIZZERA». È ammesso l’aggancio misto bilaterale. * Sostituto Commissario della Polizia Stradale ** Ispettore Capo della Polizia Stradale