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per il Trasporto delle Merci per Ferrovia
Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia In vigore dal 1° marzo 2010 Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM) Approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 dicembre 2009 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4627 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O I ndice Premessa ....................................................................... 1.6 Capo I - Disposizioni Generali Articolo 1 - Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Articolo 2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Articolo 3 - Definizioni - Abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 Articolo 4 - Trasporti esclusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10 Articolo 5 - Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10 Articolo 6 - Legge applicabile e foro competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11 Capo II - Accordo Cliente Tito lo I - Disposizioni comuni Articolo 7 - Conclusione e formalizzazione dell’accordo cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12 Articolo 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del cliente . . . . . . . . . . . . . . 1.12 Articolo 9 - Garanzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13 Articolo 10 - Prezzi contrattuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13 Articolo 11 - Pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14 Articolo 12 - Festività e sospensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.14 Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15 Articolo 14 - Responsabili di contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15 Articolo 15 - Qualità del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A Titolo II - Trasporti in ambito nazionale Sezione I - Trasporti a Treno completo Articolo 16 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16 Articolo 17 - Impegno di quantità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.16 Articolo 18 - Modifiche alla programmazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17 Articolo 19 - Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17 Articolo 20 - Programmazione straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.18 Articolo 21 - Disdette e penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.18 Articolo 22 - Portata delle penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.18 Sezione II - Trasporti a diffuso Articolo 23 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19 Titolo III - Trasporti in ambito internazionale Articolo 24 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.19 Capo III - Esecuzione del trasporto Titolo I - Operazioni preliminari Articolo 25 - Richiesta di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 Articolo 26 - Fornitura carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.20 Titolo II - O perazioni di carico e scarico Articolo 27 - Competenza al carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.21 Articolo 28 - Custodia delle merci durante il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22 Articolo 29 - Imballaggio – Stato della merce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22 Articolo 30 - Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico . . . . 1.22 Articolo 31 - Modalità e termini per il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23 Articolo 32 - Penali per sosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.23 Articolo 33 - Impedimento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente/destinatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.24 Articolo 34 - Pesatura delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.24 Articolo 35 - Sovraccarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Tito lo III - Docume nti di trasporto Articolo 36 - Presentazione della lettera di vettura – Trasmissione dati lettera di vettura . . . . . . 1.25 Articolo 37 - Struttura e caratteri della lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.25 Articolo 38 - Compilazione della lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.26 Articolo 39 - Allegati alla lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.26 Articolo 40 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.26 Tito lo IV - Effettuazione del trasporto Articolo 41 - Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto – Impedimenti all’esecuzione del trasporto ed alla riconsegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.27 Articolo 42 - Termini di resa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.27 Articolo 43 - Avviso di arrivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28 Articolo 44 - Svincolo e ritiro delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28 Articolo 45 - Riconsegna delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28 Articolo 46 - Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.29 Articolo 47 - Custodia e vendita della merce giacente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.29 Tito lo V - Resp onsabilità – Esercizio dei diritti Articolo 48 - Responsabilità del vettore e del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.29 Articolo 49 - Forza maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30 Articolo 50 - Reclami per risarcimento danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.31 Articolo 51 - Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore . . . . . . . 1.31 Titolo VI - Se rvizi accessori Articolo 52 - Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.31 Titolo VII - Me ssa a disposizione dei carri da parte del cliente Articolo 53 - Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.32 Articolo 54 - Stazionamento dei carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33 Articolo 55 - Avaria dei carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.34 Articolo 56 - Indennità per la perdita d’uso del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.35 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A P r emes sa Le presenti Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia, nel seguito per brevità denominate anche Condizioni Generali, sono così articolate: CAPOrIr-r DisposizionirGenerali CAPOrIIr-r Accordorcliente CAPOrIIIr-r Esecuzionerdelrtrasporto Sono allegati alle presenti Condizioni Generali per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti in lingua francese: •“Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci” (CIM) Appendice B alla COTIF 1999; •“Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale ferroviario” (CUV) Appendice D alla COTIF 1999; •“Contratto Uniforme di Utilizzazione” (CUU) edizione 1° luglio 2006. Per facilità di consultazione i suddetti documenti sono disponibili in una traduzione non ufficiale di cortesia in lingua italiana sul sito internet del vettore. 1.6 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Capo I Di s posi z i oni general i Articolo 1 Campo di ap plicazione 1.1 Le presenti Condizioni Generali, inclusi gli allegati “Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci” (CIM) - Appendice B alla COTIF 1999, “Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale ferroviario” (CUV) - Appendice D alla COTIF 1999 e il “Contratto Uniforme di Utilizzazione” (CUU) edizione 1° luglio 2006, si applicano a tutti i trasporti ferroviari di merci effettuati da Trenitalia a titolo oneroso in ambito nazionale e internazionale, fatte salve le integrazioni e deroghe previste dall’accordo cliente, nonché le integrazioni previste dai documenti “Istruzioni”, “Listino Prezzi” e “Prodotti” dalle stesse richiamati. Le eventuali deroghe previste dall’accordo cliente sono efficaci solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si riferiscano a disposizioni per le quali le Condizioni Generali ammettono espressamente una diversa previsione contrattuale. 1.2 In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui al precedente paragrafo 1.1, la prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono qui di seguito elencati: a.Maccordo cliente; b.Mpresenti Condizioni Generali; c.Mdocumenti “Istruzioni”, “Listino Prezzi” e “Prodotti”; d.MCIM – Appendice B alla COTIF 1999, CUV – Appendice D alla COTIF 1999 e CUU edizione 1° luglio 2006. Articolo 2 Osservanza di leggi, regolamenti e norme Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali e dagli altri documenti contrattuali di cui al precedente art. 1, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti. Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.7 Articolo 3 De finizio ni - Abbreviazioni I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali il significato di seguito indicato: a.M accordoecliente: il contratto di trasporto a titolo oneroso concluso tra il vettore ed il cliente che disciplina per un periodo di tempo determinato uno o più trasporti; b. ADR: la Convenzione per il trasporto delle merci pericolose su strada; c.M allegatoetecnico-economicoedell’accordoecliente: il documento contenente indicazioni sulle merci, sulle relazioni, sui corrispettivi, sui termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti; d.M CIM: le “Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci” Appendice B alla COTIF 1999; e. cliente: la persona fisica o giuridica che stipula l’accordo cliente con il vettore incaricandolo di effettuare il relativo servizio di trasporto; f. COTIF: la “Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari”, approvata in data 9 giugno 1999, entrata in vigore il 1° luglio 2006; g.M CUU: il “Contratto Uniforme di Utilizzazione dei carri” che regola i rapporti tra il trasportatore ed il detentore del carro, nonché le condizioni di utilizzo dello stesso come mezzo di trasporto; h.M CUV: le “Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale ferroviario” - Appendice D alla COTIF 1999; i. destinatario: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura cui è destinato il trasporto; j. detentore: la persona fisica o giuridica che gestisce economicamente, in maniera duratura, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, che ne sia proprietario o che abbia il diritto di disporne; k. fascio binari di partenza e arrivo: il tratto di binario nell’impianto ferroviario di partenza/arrivo dove ha inizio e termine la relazione ferroviaria e rispetto al quale è riferito l’orario di partenza/arrivo; l. formalità doganali: le formalità richieste dalla Dogana e/o da organi di controllo diversi dalla Dogana (veterinario, sanitario, fitopatologo, polizia e simili) in occasione dell’ingresso delle merci nel territorio dello Stato o dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato; m. gestore dell’infrastruttura: soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria; n. HLR: l’orario limite entro cui il cliente deve aver terminato l’operazione di carico e consegnato il treno al vettore sul punto di presa e consegna indicato nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente, insieme a tutti i documenti che devono accompagnare il trasporto; o. impianti ferroviari: le stazioni lungo l’infrastruttura ferroviaria organizzate per la partenza e l’arrivo dei treni del vettore; p. ingombro: la sosta di carri carichi/vuoti sulle pertinenze del vettore tale da ostacolare la normale attività di esercizio; q.M istruzioni: il documento contenente il complesso delle regole di natura tecnico-procedurale richiamato nelle presenti Condizioni Generali; r. LDV : il documento di trasporto per le merci e per i veicoli utilizzati come mezzo di trasporto comprovante il trasporto stesso, compilato dal mittente, denominato “lettera di vettura elettronica/lettera di vettura”, registrato su supporto elettronico/cartaceo; s.M listino prezzi: il documento richiamato nelle presenti Condizioni Generali contenente, a titolo indicativo, i corrispettivi dovuti per i trasporti effettuati sul reticolo del trasporto a diffuso e per i servizi accessori, pubblicato sul sito internet del vettore; 1.8 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O t. MAD: l’orario limite entro cui il trasporto deve essere messo a disposizione dal vettore nel punto di presa e consegna per lo scarico della merce, indicato nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente; u. merce giacente: la merce oggetto di trasporto per la quale l’avente diritto non provveda allo svincolo ai sensi delle presenti Condizioni Generali; v. mittente: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura (cliente o suo rappresentante) con cui il vettore conclude il contratto di trasporto; w. NHM: l’elenco delle denominazioni merceologiche abitualmente utilizzate in commercio con il corrispondente numero di codice della “Nomenclature Harmonisée des Marchandises”, pubblicato sul sito internet del vettore; x. offerta del vettore: le tipologie di prodotto che il vettore offre alla clientela; y.M operazioni doganali: le operazioni eseguite dall’avente diritto o da un terzo da esso designato al fine di dare una destinazione doganale alle merci; z.M prodotti: il documento richiamato nelle presenti Condizioni Generali che descrive tipologie di prodotti e relative condizioni; aa. profilo limite: la dimensione massima di larghezza e di altezza sul piano del ferro, che deve essere rispettata da qualunque tipo di rotabile ferroviario perché possa liberamente circolare; bb. programma: il programma di trasporti convenuto nell’accordo cliente; cc. punto di presa e consegna: il luogo convenuto nel quale il mittente mette a disposizione le merci per il trasporto o il vettore riconsegna le merci al termine del trasporto; dd. relazione ferroviaria: i collegamenti ferroviari tra gli impianti ferroviari di partenza e di destinazione; ee. reticolo del trasporto a diffuso: l’insieme degli impianti ferroviari per i quali il vettore mette a disposizione dei clienti un servizio regolare di trasporto a carro singolo o a gruppo di carri; ff. RID: il “Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose”, applicato anche ai trasporti nazionali; gg. servizi accessori: le prestazioni svolte dal vettore su richiesta del cliente, aventi carattere occasionale ed ulteriore rispetto al servizio di trasporto propriamente detto; hh. servizi di terminalizzazione: il trasferimento a cura del vettore dal punto di presa convenuto con il mittente fino al fascio binari di partenza, nonché quello dal fascio binari di arrivo fino al punto di consegna convenuto con il mittente; ii. sito internet del vettore: il sito www.cargo.trenitalia.it; jj. stabilimento raccordato: area attrezzata industriale, commerciale, portuale o di interscambio, allacciata all’infrastruttura ferroviaria attraverso dei binari che si diramano da un punto della rete (impianti o linea) e consentono di servire a mezzo ferrovia gli stabilimenti e le aree innanzi indicate; kk. svincolo: l’operazione, a carico del destinatario, di pagamento di tutte le somme che ancora gravano sul trasporto - indipendentemente dall’impegno del mittente di farsene carico - e di ritiro del documento di consegna del trasporto; ll. termine di resa: il tempo entro il quale il vettore mette a disposizione del destinatario le merci oggetto del trasporto; mm. trasporto: il servizio di trasporto delle merci effettuato dal vettore dal luogo di partenza al luogo di destinazione, inclusi i servizi di terminalizzazione e le prestazioni integrate tra le varie modalità di trasporto, gestite sia in proprio che tramite terzi; nn. trasporto aggiuntivo: un ulteriore trasporto a treno completo richiesto dal cliente sulle relazioni ferroviarie riportate nel programma allegato all’accordo cliente; C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.9 oo. trasporto a diffuso: il trasporto ferroviario effettuato mediante carro singolo o gruppo di carri tra gli impianti ferroviari che costituiscono il reticolo del trasporto a diffuso; pp. trasporto a treno completo: il trasporto ferroviario effettuato su esclusiva richiesta del cliente sulla base di parametri tecnici predefiniti di orario, frequenza, capacità e lunghezza massima, concordati tra il vettore ed il cliente; qq. trasporto combinato: il trasporto intermodale di idonee unità di trasporto la cui percorrenza si effettua principalmente per ferrovia, vie navigabili, o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali, i più corti possibili, sono realizzati su strada; rr. trasporto eccezionale: qualsiasi trasporto che, non soddisfacendo le condizioni normali di circolazione e carico, necessita di specifica autorizzazione da parte del gestore dell’infrastruttura interessato al trasporto, in deroga alle norme tecniche esistenti; ss. trasporto programmato: un trasporto ferroviario su determinate relazioni che soddisfi e rispetti tutte le caratteristiche tecniche, nonché quelle di periodicità d’effettuazione, concordate tra il vettore ed il cliente; tt. UTI: le unità di carico (grandi contenitori, casse mobili, semirimorchi) aventi le seguenti caratteristiche: struttura permanente e resistente tale da consentire l’impiego ripetuto nel tempo; dispositivi atti a facilitare il carico, lo scarico e il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci senza rottura di carico con uno o più modi di trasporto; dotate di dispositivi per facilitarne la movimentazione; uu. vettore: il trasportatore contrattuale (Trenitalia S.p.A. – Divisione Cargo) con il quale il cliente ha concluso l’accordo cliente. Articolo 4 Trasporti esclusi Il vettore non effettua il trasporto di: a. merci che per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza di impianti o di veicoli adatti; b. merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico; c. merci pericolose la cui esclusione è prevista dal RID; d. feretri e resti umani; e. animali. Articolo 5 Pubblicità 5.1U Le presenti Condizioni Generali sono consultabili on line mediante accesso al sito internet del vettore. 5.2 Attraverso il proprio sito internet il vettore comunica alla clientela i principali servizi offerti e le relative condizioni commerciali. 1.10 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 6 Legge applicabile e foro co mpe tente 6.1 L’accordo cliente, al quale si applicano le presenti Condizioni Generali, è disciplinato dalla legge italiana. 6.2 Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dall’accordo cliente saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Roma. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.11 Capo I I A ccor do Cliente TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 7 Conclusion e e formalizzazione dell’accordo cliente 7.1 I trasporti ferroviari di merci possono essere effettuati solo previa stipula di accordo cliente. Il cliente può richiedere al vettore l’effettuazione di trasporti a treno completo e/o a diffuso. 7.2 A seguito di tale richiesta e di eventuali conseguenti trattative, il vettore formula la propria offerta definitiva e la relativa proposta contrattuale. 7.3 Salva diversa previsione normativa, l’accordo cliente è concluso – con la forma di corrispondenza commerciale – quando il vettore riceve la comunicazione di accettazione da parte del cliente della proposta contrattuale. 7.4 Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni dell’accordo cliente sarà vincolante per cliente e vettore a meno che non sia dagli stessi approvata per iscritto. Articolo 8 Sp ese di contratto, d i registro ed accessorie a carico del cliente 8.1 Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico del cliente le eventuali spese di bollo e di registro della copia del contratto e dei documenti allegati. 8.2 Sono inoltre a carico del cliente tutte le spese di bollo inerenti gli ulteriori atti eventualmente occorrenti per l’esecuzione del contratto di trasporto. 1.12 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 9 Garanzie 9.1 Salva diversa previsione contrattuale, il cliente è obbligato a costituire a favore del vettore, prima della conclusione del contratto, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) del valore del contratto. La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al vettore. Rimane salva in ogni caso la facoltà del vettore di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per l’inadempimento del cliente. 9.2 L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e concordati all’atto della conclusione del contratto. Resta inteso che, qualora il cliente ed il vettore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l’importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) dell’importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito. In mancanza di estensione della garanzia, Trenitalia avrà la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore programma richiesto. 9.3 9.4 La garanzia deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia a far valere il decorso del termine di cui all’art. 1957 del cod. civ.; • la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del vettore. La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita dopo 120 gg. dalla data di scadenza dell’accordo cliente. In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del contratto. 9.5 E’ comunque facoltà del vettore derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo. In particolare il vettore è sempre in facoltà di stabilire nell’accordo cliente, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l’obbligo del cliente a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di prevedere una maggiore durata delle stesse e di richiedere che la garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza. Articolo 10 Prezzi contrattuali I trasporti, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell’accordo cliente, nella lettera di vettura, nei contratti di prestazione di servizi e/o nel documento Listino Prezzi. A tali prezzi – che devono essere maggiorati dell’IVA – si applicano i criteri di cui al documento Prodotti. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.13 Articolo 11 Pagamen ti 11.1 Salva diversa previsione contrattuale, il cliente potrà provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore tramite c/c aperto presso la gestione merci indicata nell’accordo cliente o tramite pagamento anticipato rispetto all’effettuazione delle prestazioni richieste, nei termini e con le modalità di cui al documento Istruzioni. 11.2 In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, secondo quanto previsto dal documento Istruzioni. Inoltre sarà dovuto dal cliente al vettore il rimborso delle spese di recupero tramite terzi dell’insoluto, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti. 11.3 Nell’ipotesi in cui il cliente ritardi il pagamento dovuto di oltre 3 (tre) giorni a seguito di formale diffida e comunque di oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, è facoltà del vettore richiedere la corresponsione anticipata dei corrispettivi dovuti prima dell’effettuazione delle prestazioni richieste. 11.4 Ogni pagamento effettuato dal cliente, in assenza di diversa imputazione, sarà da considerare a saldo anche parziale delle partite fino a quel momento non corrisposte, secondo i criteri elencati all’art. 1193, comma 2, del cod. civ. Articolo 12 Festività e sospensioni 12.1 Il vettore non effettua, di norma, trasporti a treno completo o a diffuso in partenza/arrivo dagli impianti ferroviari nelle giornate di seguito elencate: • 1° e 6 gennaio; • Pasqua e Lunedì dell’Angelo; • 25 aprile; • 1° maggio; • 2 giugno; • 15 agosto; • 1° novembre; • 8 dicembre; • 25 e 26 dicembre. All’atto della definizione della programmazione ordinaria dei trasporti a treno completo, il vettore ed il cliente possono concordare le sospensioni dei trasporti da prevedersi durante il periodo delle festività natalizie, dell’interruzione estiva delle attività lavorative ed in occasione di altre festività in calendario; tali sospensioni saranno inserite nel programma orario. Il vettore può decidere eventuali ulteriori sospensioni dei trasporti a treno completo e le sospensioni dei trasporti a diffuso nei suddetti periodi; tali sospensioni verranno comunicate ai clienti con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo. 1.14 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O 12.2 Salvo diversa previsione contrattuale, per i programmi a treno completo il cliente può richiedere modifiche ai periodi di sospensione previsti nei programmi presentando una proposta scritta entro il giorno 20 (venti) del quarto mese antecedente quello di effettuazione. Articolo 13 Clausola risolu tiva espressa Salva diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste nell’accordo cliente, ciascuna parte è in facoltà di risolvere il contratto con dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., qualora l’altra parte sia incorsa nell’applicazione di penali in misura superiore al 20% (venti per cento). Il vettore è altresì in facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora il cliente non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo per 2 (due) mensilità, anche non consecutive. Articolo 14 Responsabili di contratto Allo scopo di assicurare efficienza all’esecuzione dei trasporti il vettore e il cliente provvedono, entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione dell’accordo cliente, a nominare un proprio responsabile di contratto, al quale verranno attribuiti poteri idonei alla gestione operativa del contratto stesso. Il vettore ed il cliente possono sostituire, una o più volte, il soggetto nominato responsabile di contratto dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Articolo 15 Qualità del servizio Il vettore conferma il proprio impegno, compatibilmente con l’estrema complessità di controllo dei fattori che incidono sull’orario di partenza e di arrivo dei trasporti, a ricercare il costante miglioramento della qualità del servizio prestato. In sede di accordo cliente potranno essere definiti tra le parti i parametri di qualità del servizio. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.15 TITOLO II TRASPORTI IN AMBITO NAZIONALE Sezione I Trasporti a treno completo Articolo 16 Generalità I trasporti a treno completo, in programmazione ordinaria o straordinaria, sono indicati nel documento Prodotti. Nel suddetto documento sono riportate in dettaglio le caratteristiche e la descrizione delle varie tipologie di programma. Le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti programmati sono riportati nell’accordo cliente. Articolo 17 Impegno di quantità 17.1 Per ciascun programma avente validità pluriennale il cliente, per ciascun anno di validità dello stesso, è obbligato per la quantità di trasporti ivi complessivamente stabilita. 17.2 Per ciascun prodotto in programmazione ordinaria il vettore ed il cliente fissano nell’accordo cliente, per ogni relazione ferroviaria, un impegno minimo di quantità di treni da effettuare che il cliente si impegna a rispettare. 17.3 Il raggiungimento dell’impegno di quantità di cui al presente articolo viene verificato nei termini e con le modalità stabilite nel documento Prodotti. 17.4 Il mancato rispetto dell’impegno di quantità comporta, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, per tutti i trasporti non effettuati nei periodi di rilevamento specificati nel documento Prodotti e fino al raggiungimento della soglia minima stabilita, l’obbligo per il cliente di corrispondere al vettore – a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento in programma dei treni non effettuati – l’importo il cui ammontare è indicato nell’accordo cliente, fatta salva la facoltà del vettore di chiedere la risoluzione del contratto con dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. 1.16 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 18 Modifiche alla programmazione ordinaria 18.1 Fermo restando l’impegno di quantità complessivo di cui al precedente art. 17, il cliente, con modalità, scadenze e condizioni stabilite nel documento Prodotti, può richiedere le seguenti modifiche alla programmazione ordinaria: a. inserimento di nuove relazioni ferroviarie e/o modifica delle relazioni ferroviarie già concordate; b. variazione (aumento, riduzione o sostituzione) della quantità di trasporti da effettuare sulle relazioni ferroviarie; c. modifica dei giorni di effettuazione dei trasporti programmati; d. modifica delle caratteristiche tecniche dei trasporti programmati. 18.2 In caso di successiva rinuncia all’effettuazione dei trasporti sulle relazioni ferroviarie oggetto delle modifiche di cui al precedente paragrafo 18.1, il cliente deve corrispondere al vettore il rimborso delle spese di verifica di fattibilità, su dimostrazione dei costi sostenuti, oltre a corrispondere al vettore medesimo le penali di cui al successivo art. 21. In caso di difformità del programma proposto dal vettore rispetto alla richiesta avanzata, il cliente non è tenuto ad alcun rimborso. Resta inteso che qualsiasi richiesta di riduzione della quantità di trasporti programmati verrà considerata come una disdetta ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 21 e comporterà una revisione dei prezzi pattuiti nell’accordo cliente. 18.3 Nell’ipotesi in cui il gestore dell’infrastruttura ferroviaria apporti modifiche tecniche alla circolazione dei treni ovvero per qualsiasi altra ragione modifichi le regole o gli orari di accesso, il vettore e il cliente saranno obbligati secondo buona fede a modificare il programma in modo da renderlo compatibile con le nuove condizioni, salva la facoltà per il cliente di escludere dal programma quelle relazioni ferroviarie per le quali sia venuto meno il suo interesse. Detta esclusione comporterà una corrispondente riduzione dell’impegno di quantità eventualmente assunto dal cliente verso il vettore. Articolo 19 Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria 19.1 Il cliente può richiedere al vettore l’esecuzione di trasporti a treno completo aggiuntivi settimanali e/o giornalieri rispetto a quelli a programmazione ordinaria previsti nell’accordo cliente, sulle relazioni ferroviarie ivi considerate, con le modalità previste nel documento Istruzioni. 19.2 I trasporti effettuati a mezzo di treni aggiuntivi settimanali e/o giornalieri, eseguiti dal vettore ai sensi del presente articolo, sono computati ai fini del raggiungimento dell’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, nella misura concordata nell’accordo cliente. 19.3 Il vettore ed il cliente sono obbligati all’effettuazione dei trasporti settimanali e/o giornalieri aggiuntivi confermati. In caso di inadempimento a detto obbligo si applica, ricorrendone le condizioni, quanto previsto dall’art. 21. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.17 Articolo 20 Programmazione straordinaria 20.1 Il cliente può richiedere al vettore, nel periodo di validità dell’accordo cliente, uno o più programmi di trasporto, su base settimanale o giornaliera, su relazioni ferroviarie non previste nell’accordo stesso. Le modalità di richiesta sono indicate nel documento Istruzioni. 20.2 Il cliente è obbligato all’effettuazione del programma settimanale o giornaliero. In caso di inadempimento a detto obbligo troveranno applicazione, ricorrendone le condizioni, le penali di cui al successivo art. 21. Articolo 21 Disdette e penali 21.1 Fermo restando l’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, il vettore od il cliente possono comunicare all’altra parte disdetta di un singolo trasporto o di un’intera programmazione ordinaria di trasporti su una o più relazioni ferroviarie, nei termini e con le modalità previste nel documento Prodotti. 21.2U In caso di disdetta comunicata oltre i termini previsti nel documento Prodotti, nonché in caso di mancata effettuazione di un singolo trasporto aggiuntivo o straordinario, si applicano, salva diversa previsione contrattuale, a carico della parte inadempiente le penali di cui al predetto documento. 21.3 In caso di mancata utilizzazione della programmazione su una relazione ferroviaria superiore al 20% (venti per cento) misurata su media trimestrale, per responsabilità del vettore o del cliente, è data facoltà alla parte non inadempiente di poter disdire il trasporto, del tutto o in parte (una o più circolazioni), senza incorrere nell’applicazione delle penali. 21.4 Non è soggetto all’applicazione di penali per disdetta il trasporto presentato dal cliente oltre la HLR ovvero effettuato, per causa del vettore, in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto dal programma. In tal caso si applica quanto previsto al documento Prodotti. 21.5 Il cliente ed il vettore provvedono al pagamento delle penali secondo quanto previsto dal documento Prodotti. Articolo 22 Po rtata delle penali Le penali di cui al precedente art. 21 si intendono omnicomprensive, escluso cioè ogni ulteriore obbligo a carico della parte inadempiente di corrispondere all’altra ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 18.2. 1.18 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Sezione II Trasporti a diffuso Articolo 23 Generalità 23.1 I trasporti a diffuso sono effettuati mediante carro singolo o gruppo di carri tra gli impianti del reticolo logistico gestito dal vettore. Ogni gruppo di carri dovrà avere un unico mittente/destinatario, un unico impianto di provenienza/destinazione e sarà inoltrato congiuntamente sull’intero percorso. Le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti sono indicati nell’accordo cliente. 23.2 Il cliente può prendere visione degli impianti e dei terminal ferroviari, da cui spedire o su cui destinare i propri trasporti del diffuso, consultando il sito internet del vettore. Per eventuali trasporti in partenza o in destinazione di impianti non compresi nel reticolo del trasporto a diffuso, dovranno essere concordate tra cliente e vettore specifiche condizioni. TI TOLO III TRASPORTI IN AMBITO INTERNAZIONALE Articolo 24 Generalità Le tipologie di trasporto in ambito internazionale possono essere a treno completo e a diffuso. Le caratteristiche, le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione sono stabiliti nell’accordo cliente che potrà prevedere la facoltà di disdetta per il vettore e il cliente e le eventuali penali. Laddove previste si applicano le Tariffe Internazionali Dirette, consultabili sul sito internet del vettore. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.19 Capo I II E secuz ione del tras porto TITOLO I OPERAZIONI PRELIMINARI Articolo 25 Richiesta di trasporto 25.1 La richiesta per: a. trasporti a treno completo in programmazione straordinaria o trasporti aggiuntivi, b. trasporti a diffuso, c. trasporti eccezionali, deve essere presentata nei termini e con le modalità indicate nel documento Istruzioni. 25.2 Per le merci pericolose la richiesta di trasporto deve riguardare esclusivamente scali merci terminali nei quali sono realizzate misure gestionali e infrastrutturali specificatamente previste dalla normativa vigente per la loro accettazione; il cliente può prendere visione dell’elenco di tali impianti sul sito internet del vettore. 25.3 Non è ammessa una richiesta di trasporto con dichiarazione di interesse alla riconsegna o di spedizione in contrassegno. Articolo 26 Fornitura carri 26.1 I carri necessari al trasporto possono essere richiesti dal cliente al vettore con le modalità descritte nel documento Istruzioni, oppure messi a disposizione direttamente dal cliente stesso, secondo quanto previsto al Titolo VII delle presenti Condizioni Generali. 26.2 Il vettore si impegna a mettere a disposizione del cliente i carri rispondenti alla tipologia richiesta, compatibilmente con la disponibilità da parte del vettore dei carri medesimi e sempre che le norme di carico ed il percorso impegnato ne consentano l’utilizzazione prevista. In difetto, il vettore si riserva la facoltà di mettere a disposizione un tipo di carro diverso da quello richiesto. 1.20 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Il cliente che accetti un carro di altra tipologia rispetto a quello richiesto assume ogni responsabilità per danni che in conseguenza di tale scelta possano derivare alle merci trasportate. 26.3 Nessun risarcimento è dovuto dal vettore per i danni che derivino al mittente dalla mancata o ritardata messa a disposizione dei carri per l’esecuzione del trasporto, salvi i casi di dolo o colpa grave. 26.4 Il vettore risponde dello stato generale del carro messo a disposizione, delle sue condizioni di pulizia, nonché delle avarie al pavimento, alla cassa ed agli organi di chiusura del carro stesso. Il cliente deve verificare che il materiale rotabile messo a disposizione non presenti difetti apparenti. L’accettazione di un carro con avarie evidenti o non pulito deve essere dichiarata in lettera di vettura. Qualora il cliente accetti un carro con avarie evidenti o non pulito accetta di esonerare dalla responsabilità il vettore per danni che in conseguenza di ciò possano derivare sia alla merce caricata che al materiale messo a disposizione. A tal fine rilascia apposita dichiarazione liberatoria. 26.5 Annullamenti e modifiche alle richieste dei carri da parte del cliente devono essere presentati secondo le modalità previste al documento Istruzioni e danno luogo, nei casi stabiliti dallo stesso documento Istruzioni, all’applicazione delle penali ivi previste. TITOLO II OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO Articolo 27 Competenza al carico/scarico 27.1 Il vettore colloca i carri/autoveicoli vuoti o carichi nel punto di presa e consegna al fine di consentire le operazioni di carico/scarico, da effettuarsi – salva diversa previsione contrattuale – a cura e spese del mittente/destinatario, che deve valutare il tempo occorrente al carico/scarico di ogni singolo carro/autoveicolo in modo da completare tali operazioni (compresa la piombatura del carro/UTI) entro i termini di cui al documento Istruzioni. 27.2 Qualora il mittente/destinatario, per cause a lui imputabili, non sia in grado di effettuare le operazioni di carico/scarico nel luogo convenuto, può richiedere la messa a disposizione del carro/autoveicolo in un altro piazzale o località, sostenendone le relative spese. 27.3 Qualora, per cause imputabili al mittente/destinatario o per ragioni di sicurezza o su richiesta della Pubblica Autorità, le operazioni di carico/scarico siano svolte dal vettore, questi ha diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute. 27.4 Qualora le operazioni suddette siano svolte dal vettore su espressa richiesta del mittente/destinatario, il vettore ha diritto a percepire per la prestazione eseguita il corrispettivo definito nell’accordo cliente. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.21 Articolo 28 Custodia delle merci durante il carico/scarico La responsabilità della custodia delle merci e dei carri/autoveicoli durante le operazioni di carico/scarico grava sul mittente/destinatario. Gli obblighi di custodia gravano sul vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri/autoveicoli sono stati a lui affidati ed il mittente/destinatario non abbia accesso a questi. Articolo 29 Imballaggio – Stato della merce 29.1U Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 della CIM, il vettore può prescrivere particolari tipi di imballaggio in relazione alla natura della merce e alle tecniche di trasporto. 29.2 Se il mittente non adempie all’obbligo di cui al precedente paragrafo o presenta merci con segni palesi di avaria o deterioramento, il vettore chiede al mittente di riconoscere e dichiarare sul documento di trasporto, secondo i casi, la mancanza o l’insufficienza dell’imballaggio oppure lo stato difettoso delle merci. Resta comunque impregiudicata la facoltà del vettore di rifiutare il trasporto. Articolo 30 Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico 30.1U Con riferimento all’art. 13 della CIM, il mittente deve eseguire il carico della merce secondo le prescrizioni di carico fornite dal vettore. Il mittente deve inoltre assicurare il carico e, quando occorra, proteggerlo a sua cura e spese in modo che sopporti i normali rischi del trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell’esecuzione del trasporto stesso, fermo restando il rispetto del profilo limite stabilito sui percorsi impegnati. 30.2 Il mittente/destinatario si obbliga, per quanto di competenza, ad osservare le prescrizioni riguardanti il trasporto delle varie tipologie merceologiche ed in particolare di quelle pericolose (RID/ADR), nonché ogni altra norma emanata in materia dalle autorità competenti. Il mittente/destinatario è responsabile del pagamento di ogni somma che il vettore sia tenuto a versare a titolo di sanzione per violazione delle suddette prescrizioni e norme. 30.3U Il vettore stabilisce e tiene a disposizione del mittente/destinatario sul proprio sito internet le pubblicazioni contenenti le norme particolari per l’osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi. Esso fornisce altresì, ove richiesto, consigli, suggerimenti, istruzioni e assistenza per la migliore sistemazione ed assicurazione delle merci sui carri/autoveicoli, ferma restando la sua facoltà di rifiutare di eseguire il trasporto qualora non sussistano le condizioni per garantire la sicurezza del trasporto stesso. 1.22 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O 30.4 Il mittente/destinatario è responsabile di eventuali danni arrecati al carro/autoveicolo durante le operazioni di carico/scarico e risponde del danno provocato. 30.5 Il mittente/destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente al vettore l’avvenuta esecuzione delle operazioni di carico/scarico. Articolo 31 Modalità e termini per il carico/scarico 31.1 Carico/scarico dei carri 31.1.1 Salva diversa previsione contrattuale, il carico/scarico effettuato nelle pertinenze del vettore, o presso uno stabilimento raccordato, deve essere completato con le modalità ed entro i termini previsti dal documento Istruzioni, decorrenti dalla messa a disposizione del carro vuoto o carico nel luogo convenuto. Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32 nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto previsto al successivo art. 33. Il carro vuoto o carico si intende messo a disposizione nel momento in cui viene indicato al mittente/destinatario il luogo dove egli può accedere per effettuare le operazioni di carico/scarico ovvero il punto di presa/consegna nel caso di trasporto proveniente/destinato ad uno stabilimento raccordato. 31.1.2 Nel caso di trasporti a treno completo in programmazione ordinaria, il mittente è tenuto a completare il carico ed a consegnare il trasporto stesso al vettore (ivi inclusa la LDV) entro l’HLR definita nell’accordo cliente. Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32 nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto previsto al successivo art. 33. 31.2 Carico/scarico degli autoveicoli Salva diversa previsione contrattuale, il carico/scarico effettuato presso il domicilio del mittente/destinatario deve essere ultimato entro i termini previsti dal documento Istruzioni, decorrenti dall’arrivo dell’autoveicolo nel luogo convenuto. Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32. Articolo 32 Penali per sosta 32.1 Salva diversa previsione contrattuale, il mittente/destinatario, qualora non provveda al completamento del carico/scarico entro i termini previsti dai precedenti paragrafi 31.1.1, 31.1.2 e 31.2, è tenuto al pagamento delle penali per sosta di cui al documento Istruzioni, nonché al rimborso di ogni altra spesa sostenuta dal vettore per la custodia delle merci. 32.2 Il mittente/destinatario è altresì tenuto al pagamento delle penali per sosta, nella stessa misura e con le stesse modalità per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori eventualmente impartiti C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.23 dal mittente, ovvero per il tempo occorrente agli accertamenti, trasbordi o riordini resi necessari da fatto od omissione del mittente stesso, nonché nel caso di terminalizzazione con carrello stradale effettuata dal mittente/destinatario. Articolo 33 Imped imento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente/destinatario 33.1 Nel caso il mittente/destinatario si trovasse nell’impossibilità di: a. compiere le operazioni di carico/scarico nel punto di presa e consegna nelle pertinenze del vettore, entro i termini previsti dai paragrafi 31.1.1 e 31.1.2, b. ricevere i carri destinati al carico/scarico presso lo stabilimento raccordato, il vettore potrà individuare una località ove allocare i carri. In tal caso, oltre alle penali per sosta di cui al precedente art. 32, il vettore addebiterà al mittente/destinatario le spese sostenute. Qualora l’inconveniente prodotto determini una situazione d’ingombro per il vettore, questi ha facoltà di richiedere al mittente/destinatario, oltre alla penale per sosta e al rimborso delle spese sostenute, anche l’ulteriore penale per ingombro prevista dal documento Istruzioni. Articolo 34 Pe satura delle merci 34.1 Il peso della merce viene dichiarato in LDV dal cliente che se ne assume la piena responsabilità ai fini del corrispettivo e del trasporto. Il vettore ha il diritto di verificare il peso della merce oggetto del trasporto in qualunque momento e deve provvedervi, solo se dispone di mezzi appropriati, qualora: • il mittente, avendone dichiarato il peso, ne chieda la verifica; • la verifica del peso sia chiesta dopo lo svincolo dal destinatario. 34.2U La verifica del peso è effettuata secondo le condizioni e modalità determinate nel documento Istruzioni. 34.3 Per la verifica del peso delle merci oggetto del trasporto, effettuata su richiesta del mittente/destinatario, il vettore percepisce dallo stesso il rimborso delle spese sostenute per la prestazione fornita, fatti salvi gli eventuali ulteriori addebiti dovuti in applicazione degli artt. 35 e 40. 34.4 Nessun rimborso è dovuto al vettore quando la verifica del peso sia effettuata in seguito ad anormalità dovute alla responsabilità del medesimo. 1.24 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 35 Sovraccarico Qualora in esito alla verifica del peso effettuata ai sensi del precedente art. 34 il vettore accerti un peso superiore al limite di carico stabilito, occorre procedere a regolarizzazione del carico secondo quanto stabilito nel documento Istruzioni. Il cliente sarà tenuto al pagamento delle somme previste, anche a titolo di penali, nel medesimo documento Istruzioni. TI TOLO III DOCUMENTI DI T RASPORTO Articolo 36 Presentazione della lettera di vettura - Trasmissione dati lettera di vettura 36.1U Salva diversa previsione contrattuale, ad integrazione degli artt. 6 e 7 della CIM, la LDV deve essere redatta in formato elettronico da parte del mittente prima dell’inizio del carico, utilizzando la trasmissione diretta dei dati secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni. 36.2 In caso di utilizzo da parte del mittente di LDV in formato cartaceo, redatta secondo il modello uniforme pubblicato sul sito internet del vettore e da presentare all’impianto di partenza prima dell’inizio del carico, il vettore si riserva la facoltà di addebitare al mittente stesso il corrispettivo stabilito nel documento Listino Prezzi per le spese supplementari sostenute per la relativa trasformazione in LDV elettronica. Articolo 37 Struttura e caratteri della lettera di vettura 37.1 Per i trasporti nazionali ed internazionali eseguiti dal vettore devono essere utilizzati i modelli delle LDV riportati nel documento Istruzioni. Per i trasporti eseguiti in Italia nella forma di trasporto cumulativo o includenti una terminalizzazione su gomma, il vettore può stabilire lettere di vettura specifiche. 37.2 Il duplicato della LDV cartacea non è rilasciato con la clausola «all’ordine». C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.25 Articolo 38 Comp ilazione della lettera di vettura 38.1 La LDV deve essere compilata dal mittente nelle parti di propria competenza e deve contenere le indicazioni di cui al documento Istruzioni. Nel caso di discordanze fra le diverse versioni della LDV fa fede: • l’ultima trasmessa in formato elettronico dal cliente e dal vettore in relazione ai dati di propria competenza, ciascuna certificata dalla firma elettronica; • 38.2 l’originale in caso di utilizzo della LDV cartacea. In ogni caso il mittente è obbligato, per il trasporto di esplosivi e materie radioattive, ad indicare in lettera di vettura, separatamente, il peso degli esplosivi o delle materie radioattive e il peso delle altre merci; restano fermi i divieti di concarico di cui al RID, qualora oltre agli esplosivi o alle materie radioattive siano caricate sul/i medesimo/i carro/i altre merci. Articolo 39 Allegati alla lettera di vettura 39.1U Ad integrazione dell’art. 15 della CIM, i documenti allegati alla LDV devono riguardare unicamente le merci indicate nella stessa ed essere funzionali all’esecuzione del trasporto. Il vettore non è responsabile di documenti allegati alla LDV diversi da quelli previsti al presente paragrafo. 39.2 I documenti che in base alla vigente legislazione devono seguire il trasporto obbligatoriamente in formato cartaceo, devono essere consegnati dal mittente al vettore prima dell’inizio del carico. Articolo 40 Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura 40.1 Nei casi di incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura, il mittente sarà tenuto a corrispondere gli importi e le penalità di cui al documento Istruzioni. 40.2 Il vettore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata. Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale. Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni in argomento. 1.26 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O TI TOL O IV EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO Articolo 41 Ordin i ulterio ri del mittente e/o modifiche del trasporto – Impedim enti all’esecuzione del trasporto ed alla riconsegna 41.1U In deroga a quanto previsto all’art. 19, paragrafo 1, della CIM, gli ordini ulteriori e/o modifiche di un trasporto in corso di esecuzione possono essere richiesti esclusivamente dal mittente, secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni e verso pagamento del corrispettivo previsto nel documento Listino Prezzi. Per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori, in aggiunta al corrispettivo di cui sopra, al cliente sarà applicata una penale per la sosta nella misura e con le modalità di cui al documento Istruzioni. La modifica della destinazione, il ritorno del trasporto al luogo di partenza ed il fermo del trasporto sono ammessi esclusivamente per i trasporti a diffuso. In tal caso il proseguimento o il ritorno del trasporto stesso si considera, ai soli effetti del calcolo del prezzo, come nuovo trasporto ed il relativo importo deve essere pattuito tra il mittente ed il vettore. 41.2U Con riferimento agli articoli 20 e 21 della CIM, nel caso di impedimento all’effettuazione del trasporto o alla sua riconsegna, si procede secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni. Articolo 42 Termini di resa 42.1 Il cliente e il vettore concordano il termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non può essere superiore a quello definito all’art. 16 della CIM. Esso decorre dalla presa in carico della merce ed è prolungato della durata della sosta non dovuta a colpa del vettore. 42.2 Il termine di resa deve considerarsi inscindibile, pertanto il vettore non è tenuto a rendere conto di termini parziali. 42.3 Il termine di resa resta sospeso: a. nei giorni festivi, ivi compresi i giorni di sabato e le festività locali qualora interessino il luogo di partenza o di arrivo; b. per il tempo in cui lo stato del mare non consenta il traghettamento per i trasporti provenienti da o diretti alle isole maggiori; c. per il tempo necessario all’esecuzione delle formalità prescritte dalla Pubblica Autorità; d. per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori impartiti dal mittente ai sensi del precedente art. 41 ed a fornire le prestazioni occorrenti alla conservazione delle merci; C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.27 e. per il tempo necessario all’esecuzione di riordini e/o trasbordi del carico e di accertamenti, comunque dipendenti da fatto od omissione del mittente; f. nel caso di impedimenti al trasporto o alla riconsegna. 42.4 Salva diversa previsione contrattuale, il vettore prevede termini di resa supplementari nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. 12 ore per il traghettamento da e per la Sicilia; b. 24 ore per i trasporti diretti o provenienti da porti direttamente collegati con l’infrastruttura ferroviaria; c. 24 ore per le operazioni di terminalizzazione in partenza; d. 24 ore per le operazioni di terminalizzazione in arrivo. 42.5 Il termine di resa si intende rispettato qualora le merci siano messe a disposizione del destinatario entro il tempo costituente il termine di resa di cui al precedente paragrafo 42.1. Le merci si considerano messe a disposizione del destinatario quando il vettore abbia emesso l’avviso di arrivo e le abbia poste nel luogo convenuto con il cliente. Qualora quest’ultima operazione non possa essere effettuata per fatto imputabile al destinatario, le merci si considerano messe a sua disposizione con la sola emissione dell’avviso di arrivo. Articolo 43 Av viso di arrivo Salva diversa previsione contrattuale, il vettore, con il mezzo più sollecito, preavverte il destinatario dell’arrivo del trasporto. Valutati i tempi operativi necessari, avvisa lo stesso destinatario dell’ora e del luogo dove verrà effettuata la consegna dei carri/autoveicoli carichi, prendendo nota degli estremi di tale avviso. Articolo 44 Svincolo e ritiro delle merci Per esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed acquisire in particolare il diritto al ritiro della merce, il destinatario deve effettuare lo svincolo. Articolo 45 Riconsegna delle merci 45.1 Gli obblighi di riconsegna a carico del vettore si intendono assolti quando quest’ultimo riconsegna la merce, a tal fine ponendo i carri/autoveicoli a disposizione del destinatario nel punto di presa e consegna. 45.2 Per le merci vincolate a dogana, la riconsegna al destinatario avviene successivamente all’espletamento delle operazioni/formalità doganali. 1.28 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 46 Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore La riconsegna dei carri deve avvenire secondo le modalità ed i tempi descritti nel documento Istruzioni. Articolo 47 Custodia e v endita de lla merce giacente 47.1 Il vettore è tenuto a custodire la merce giacente, a spese e per conto dell’avente diritto, fino al momento in cui le spese di custodia siano coperte dal valore della merce e comunque, ad integrazione dell’art. 22 della CIM, il periodo di custodia non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso si tratti di merci radioattive o in genere pericolose, si applicano le disposizioni di cui al RID. 47.2 Il vettore vende la merce giacente senza alcuna formalità giudiziale e ne documenta l’esito con processo verbale. TI TOLO V RESPO NSABILITA’ - ESERCIZIO DEI DIRITTI Articolo 48 Responsabilità del vettore e del cliente 48.1 Responsabilità del vettore e suoi limiti 48.1.1 Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale e dell’avaria della merce consegnatagli per il trasporto dal momento in cui l’ha presa in carico fino alla riconsegna al destinatario, nonché del danno alla merce derivante dal superamento del termine di resa, con esclusione di ogni ulteriore danno. La responsabilità del vettore è disciplinata dalle norme di cui al titolo III della CIM, fatte salve le integrazioni/deroghe di cui ai successivi paragrafi del presente articolo, nonché dall’art. 49 delle presenti Condizioni Generali. 48.1.2r Ad integrazione delle cause di esonero previste dall’art. 23, paragrafo 3, della CIM, il vettore è altresì sollevato dalla responsabilità di cui al precedente paragrafo 48.1.1 nei seguenti casi: a. carico difettoso o comunque non conforme a norme e prescrizioni relative alle operazioni di carico di cui al Capo III - Titolo II delle presenti Condizioni Generali; b. espletamento delle operazioni doganali da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario di uno di essi, o adempimento, da parte degli stessi, delle formalità prescritte dalla dogana o da altre autorità amministrative; c. indicazione incompleta, inesatta o irregolare di merci per le quali il vettore non accetta di eseguire il trasporto ai sensi del precedente art. 4. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.29 48.1.3 Nel caso la perdita totale o parziale o l’avaria della merce si sia verificata durante la terminalizzazione stradale, l’indennizzo corrisposto dal vettore è quello previsto dalla legislazione nazionale per l’autotrasporto vigente al momento dell’effettuazione del trasporto medesimo. 48.1.4 Nel caso in cui siano state utilizzate più modalità di trasporto per l’effettuazione dello stesso e non sia possibile individuare dove si sia prodotto il danno, il vettore riconosce l’indennizzo riferito all’ultima modalità utilizzata. 48.1.5 Nel caso l’accordo cliente preveda l’effettuazione di servizi accessori, l’eventuale indennizzo per perdita totale o parziale e avaria della merce è definito dallo stesso. 48.1.6 Qualora il cliente ritenga necessario coprire eventuali danni dovuti alla perdita totale o parziale, avaria della merce o ritardo nella resa, oltre i limiti risarcitori previsti dagli artt. 30, 32 e 33 della CIM, potrà richiedere, all’atto della stipula dell’accordo cliente, di avvalersi dell’assicurazione supplementare offerta dal vettore, nei limiti ed alle condizioni da questa previste, o potrà assicurare direttamente il trasporto. In tale eventualità la relativa polizza dovrà contenere un’espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti del vettore, oltre i limiti di risarcibilità di cui al presente articolo. 48.2 Responsabilità del cliente - Polizza assicurativa 48.2.1 Il cliente è responsabile dei danni eventualmente cagionati ai terzi e allo stesso vettore dalle merci trasportate. A copertura di tali danni il cliente è obbligato a stipulare adeguata polizza assicurativa. 48.2.2 Il cliente con la stipula del contratto assume la piena e diretta responsabilità nei confronti del vettore anche per le obbligazioni facenti carico al mittente/destinatario, nonché del pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute dal mittente/destinatario ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Articolo 49 Forza maggiore I casi seguenti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono casi di forza maggiore che escludono la responsabilità del vettore, in relazione all’esecuzione del trasporto: a. interruzione della circolazione sulle linee ferroviarie per cause non imputabili al vettore, ivi comprese l’impraticabilità o inagibilità della rete ferroviaria, l’eccesso di traffico sulla rete causato da eventi o situazioni straordinarie, i problemi alla circolazione originati da altre reti ferroviarie; b. interruzione della circolazione sull’infrastruttura stradale; c. situazioni di ingombro nelle stazioni di partenza e/o di arrivo ovvero nei terminal interni o portuali, causate da impreviste difficoltà operative non imputabili al vettore; d. revoca della relativa traccia oraria – anche per un singolo trasporto – da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per cause non imputabili al vettore; e. agitazioni sindacali. 1.30 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 50 Reclami per risarcimento danni 50.1U Con riferimento agli artt. 42 e 43 della CIM, l’avente diritto con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce, da redigersi secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni, potrà presentare reclamo per risarcimento danno attenendosi a quanto prescritto nel medesimo documento Istruzioni. 50.2 Il diritto alla liquidazione del danno può essere ceduto senza formalità, mediante dichiarazione apposta sul duplicato della lettera di vettura o sul bollettino di consegna, dal mittente al destinatario e viceversa. Articolo 51 Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore Il mittente o il destinatario che abbia pagato il corrispettivo del trasporto ed abbia diritto ad ottenere un rimborso di somme percepite in eccesso dal vettore, può presentare richiesta di regolarizzazione nei termini e secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni. TI TOLO VI SERVIZI ACCESSORI Articolo 52 Servizi accesso ri 52.1 Il vettore fornisce, su specifica richiesta del cliente, i servizi accessori tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. operazioni e formalità doganali, b. fornitura di carri per il trasporto stradale, per i quali nel documento Istruzioni sono indicate le modalità di esecuzione e nel documento Listino Prezzi i corrispettivi per la prestazione di cui al punto a. 52.2 Ulteriori servizi accessori possono essere concordati tra il cliente ed il vettore secondo modalità e condizioni definite nell’accordo cliente. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.31 TITOLO VII MESSA A DISPOSIZIONE DEI CARRI DA PART E DEL CLIENTE Articolo 53 Principi ge nerali 53.1 Le norme di cui al presente titolo si applicano nei casi in cui il cliente mette a disposizione i carri in qualità di detentore ai sensi del CUV/CUU. 53.2 Un carro può essere l’oggetto di un trasporto in quanto merce (contratto di trasporto) oppure come mezzo di trasporto (contratto d’utilizzazione). Il CUU e le disposizioni seguenti si applicano nel caso di trasporto del carro come mezzo di trasporto. Il cliente che presenta al vettore un carro di altro soggetto deve garantire che il detentore sia aderente al CUU. 53.3 Il vettore, prima di prendere in consegna i carri, verifica che le loro condizioni siano conformi alle prescrizioni tecniche e di manutenzione. Tale verifica, non onerosa per il cliente, è effettuata con controllo esterno da parte di personale del vettore. In caso di accettazione del carro, la stessa non può in alcun modo impegnare la responsabilità del vettore, salvo quando un danno sia causato da difetto di un organo interessante la sicurezza dell’esercizio ferroviario e il cliente provi che essa era esistente all’atto della verifica stessa ed evidente nelle condizioni di verifica realizzate. 53.4 I carri che trasportano, o che hanno trasportato, merci pericolose sono accettati con le riserve ed alle condizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore (RID). 53.5 Il vettore può rifiutare uno o più carri che, a suo giudizio, non sembrano fornire tutte le garanzie di sicurezza. Il vettore si impegna peraltro a fornire una dettagliata descrizione dei motivi del rifiuto al cliente che ha messo a disposizione i carri. 1.32 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 54 Stazioname nto dei carri 54.1 Stazionamento su richiesta del cliente 54.1.1 Quando un carro è restituito vuoto senza essere utilizzato né instradato per un nuovo trasporto, il cliente può ottenere lo stazionamento del carro. 54.1.2 Per ottenere lo stazionamento di un carro, il cliente deve presentare domanda direttamente alla gestione merci dell’impianto ferroviario destinatario dell’ultimo trasporto, entro il terzo giorno seguente la restituzione del carro stesso. Il vettore accetta la richiesta previa verifica di disponibilità di spazio di binario. Qualora la domanda sia accettata, il carro sarà considerato in stazionamento dal giorno successivo a quello della restituzione. 54.1.3 Decorsi tre giorni dalla restituzione del carro ed in mancanza di notizie da parte del cliente, si applicherà quanto previsto al successivo paragrafo 54.2. 54.1.4 Il diritto di chiedere la rimessa a disposizione del carro posto in stazionamento spetta solo al cliente. La rimessa a disposizione del carro avverrà al più tardi 72 (settantadue) ore dopo la presentazione della richiesta scritta nella stessa gestione merci presso cui era stata presentata la domanda di messa in stazionamento del carro. 54.1.5 Salva diversa previsione contrattuale, ai carri che hanno ottenuto lo stazionamento viene applicato il relativo corrispettivo previsto nel documento Listino Prezzi, comprensivo degli oneri di sorveglianza e custodia e di occupazione dei binari. 54.2 Stazionamento d’iniziativa del vettore o d’ufficio 54.2.1 Lo stazionamento “d’ufficio” si ha quando il cliente non abbia dato disposizioni in merito alla sua utilizzazione o quando il carro avariato non sia trattato dal cliente entro i termini di tempo previsti. Nel caso di giacenza di un carro vuoto conseguente ad un’avaria, il vettore si riserva di effettuarne lo stazionamento su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei corrispettivi anzidetti e con la seguente decorrenza: a. qualora la riparazione debba essere eseguita a cura del vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno successivo alla data di rimessa a disposizione del carro, fino al giorno della sua riutilizzazione; b. qualora la riparazione da effettuare a cura del vettore richieda l’invio di pezzi di ricambio da parte del cliente, a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data della richiesta formulata dal vettore, fino alla consegna di tutti i pezzi di ricambio; c. qualora la riparazione non debba essere eseguita dal vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno successivo alla data di avviso di giacenza del carro, fino al giorno della sua rimessa in circolazione. Agli effetti dell’applicazione del presente paragrafo non si considerano i periodi di immobilizzo del carro dipendenti da fatto imputabile al vettore. 54.2.2 Nel caso di giacenza di un carro, in mancanza di notizie da parte del cliente, il vettore si riserva di effettuarne lo stazionamento d’ufficio su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei suddetti corrispettivi. Il cliente deve essere immediatamente avvisato della messa in stazionamento del carro, con l’indicazione dei relativi corrispettivi e di eventuali costi intervenuti. 54.2.3 Il cliente resta comunque responsabile di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza ed alla regolarità dell’esercizio, nonché di ogni spesa che il vettore dovesse sostenere per l’eventuale rimozione d’ufficio del carro. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.33 Articolo 55 Av aria dei carri 55.1 In caso di avaria o di perdita di un carro o di parti di esso, il vettore redige immediatamente un processo verbale, in conformità al modello di cui all’allegato 4 del CUU, che constati la natura dell’avaria o l’entità della perdita e per quanto possibile le loro cause, nonché il momento in cui si sono prodotte. Copia del processo verbale è sollecitamente trasmessa al detentore. 55.2 Il vettore si impegna ad effettuare le riparazioni per rimettere il carro in condizioni di circolazione, sulla base delle indicazioni fornite dal cliente. 55.3 Nel caso in cui il cliente decida di non avvalersi del vettore per la riparazione del carro avariato, dovrà concordare con il vettore stesso le modalità relative all’inoltro del carro all’officina di riparazione prescelta. 55.4 Qualora per l’effettuazione della riparazione la merce debba essere scaricata dal carro, le spese sono a carico del responsabile dell’avaria stessa. Analogamente, saranno attribuite al responsabile dell’avaria le spese di pulitura del carro necessarie alla riparazione. 1.34 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 56 Indennità per la p erdita d’uso del carro 56.1 Perdita d’uso per superamento dei termini di resa 56.1.1 I termini di resa dei carri carichi in quanto mezzi di trasporto coincidono con quelli della merce caricata sugli stessi. In caso di superamento dei detti termini per colpa imputabile al vettore, l’indennità per la perdita d’uso del carro si intende compresa nelle eventuali penalità dovute alla ritardata consegna della merce. 56.1.2 I termini di resa dei carri vuoti e l’indennità per la perdita d’uso del carro, in caso di superamento dei detti termini per colpa del vettore, sono definiti nell’accordo cliente. Il cliente può richiedere detta indennità, pena la sua decadenza, per iscritto al vettore entro e non oltre il ventunesimo giorno di consegna del carro al destinatario indicato in LDV. 56.1.3 Salva diversa previsione contrattuale, il calcolo dei termini di resa di un trasporto di carri vuoti è effettuato su quelli previsti per un analogo trasporto di merce maggiorati di una franchigia pari a 5 (cinque) giorni lavorativi. 56.1.4 Salva diversa previsione contrattuale, l’ammontare massimo dell’indennità per la perdita d’uso non potrà essere superiore a 3 (tre) volte il valore del costo del trasporto a vuoto pagato al vettore. 56.2 Perdita d’uso per avaria 56.2.1 In caso d’avaria del carro o di sue parti imputabile al vettore, questi ha facoltà di versare al cliente del carro, per ogni giornata indivisibile, l’indennità giornaliera riportata nel documento Listino Prezzi. Tale indennità si intende omnicomprensiva, escluso cioè ogni ulteriore obbligo a carico del vettore di corrispondere al cliente ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta. 56.2.2 La misura massima di detta indennità non può comunque superare l’importo indicato nel documento Listino Prezzi. 56.2.3 L’indennità è computata per il periodo che va dal sesto giorno dell’avvenuto scarto, fino al giorno in cui è terminata la riparazione. 56.2.4 Qualora la riparazione venga effettuata direttamente dal cliente o in una officina da lui designata, tale indennità viene corrisposta fino al giorno in cui la riparazione sarebbe dovuta normalmente terminare. 56.2.5 Il vettore versa ugualmente tale indennità al cliente, alle condizioni previste dal presente paragrafo, quando il carro spedito carico è scartato in corso di viaggio e la merce viene trasbordata su un altro carro per essere inoltrata alla propria destinazione. In tal caso il periodo di tempo di 6 (sei) giorni decorre a partire dal momento in cui l’operazione di trasbordo è terminata. 56.2.6 Qualora l’avaria, dovuta a colpa del vettore, determini lo scarto del carro carico in corso di viaggio ed il trasbordo della merce su altro carro per il proseguimento del trasporto, il vettore stesso ha la facoltà di corrispondere al cliente l’indennità di cui al paragrafo 56.2.1, calcolata a partire dal sesto giorno rispetto al momento in cui l’operazione di trasbordo è terminata. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.35 Istruzioni Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia In vigore dal 1° marzo 2010 Istruzioni Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM) Emanate dal Responsabile di Trenitalia Divisione Cargo il 28 gennaio 2010 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4629 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O I ndice I ST RUZIO NE 1 (art. 11 CGCTM) Pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ST RUZIO NE 2 (art. 19 CGCTM) Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria 2.4 (art. 20 CGCTM) Programmazione straordinaria (art. 25 CGCTM) Richiesta di Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 I ST RUZIO NE 3 (art. 26 CGCTM) Fornitura carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 I ST RUZIO NE 4 (art. 31 CGCTM) Modalità e termini per il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 I ST RUZIO NE 5 (art. 32 CGCTM) Penali per sosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11 I ST RUZIO NE 6 (art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente/destinatario . . . . . 2.12 I ST RUZIO NE 7 (art. 34 CGCTM) Pesatura delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13 I ST RUZIO NE 8 (art. 35 CGCTM) Sovraccarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14 I ST RUZIO NE 9 (art. 36 CGCTM) Presentazione della LDV - Trasmissione dati LDV . . . . . . . . . . 2.15 I ST RUZIO NE 10 (art. 37 CGCTM) Struttura e caratteri della LDV (art. 38 CGCTM) Compilazione della LDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ST RUZIO NE 11 2.16 (art. 40 CGCTM) Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24 I ST RUZIO NE 12 (art. 41.1 CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto . . . . . 2.25 I ST RUZIO NE 13 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti all’esecuzione del trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.26 I ST RUZIO NE 14 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti alla riconsegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.27 I ST RUZIO NE 15 (art. 46 CGCTM) Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore . . . . . . 2.28 I ST RUZIO NE 16 (art. 50 CGCTM) Reclami per risarcimento danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.29 I ST RUZIO NE 17 (art. 51 CGCTM) Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.31 I ST RUZIO NE 18 (art. 52 CGCTM) Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.32 ALLEGATO 1 Modulo per richiesta trasporto/carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.34 ALLEGATO 2 Modulo di legittimazione per accompagnatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.35 ALLEGATO 3 Modello Ci93 LDV Servizio Nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 ALLEGATO 4 Modello LDV CIM per trasporto convenzionale e di carri vuoti in servizio Internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.37 ALLEGATO 5 Modello LDV CIM per trasporto combinato in servizio Internazionale . . . . . . . . . 2.38 ALLEGATO 6 Modello Ci96 LDV Servizio Cumulativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.39 ALLEGATO 7 Modulo per Ordini ulteriori / modifiche al trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40 C G C T M > > > I S T R U Z I O N I IS T R U Z I O N E 1 § 1 (art. 11 CGCTM ) Pagame n ti Entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi di ciascun mese il vettore emette fattura relativa ai trasporti effettuati nel mese precedente. Entro la fine del mese indicato nella data di fattura, il cliente dovrà provvedere al pagamento, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell’accordo cliente. § 2 In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, in misura pari al tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea vigente nel periodo, aumentato di 7 punti percentuali, senza necessità di formale costituzione in mora. § 3 Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve consegnare, presso la gestione merci indicata nell’accordo cliente, copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 2.4 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES2S (art.S19SCGCTM)S OpzioneSdiSflessibilità della programmazione ordinaria (art.S20SCGCTM)SProgrammazioneSstraordinaria (art.S25SCGCTM)SRichiestaSdiSTrasporto § 1 Trasporto a treno completo La richiesta per un trasporto a treno completo aggiuntivo o in programmazione straordinaria deve essere presentata per iscritto alla struttura indicata nell’accordo cliente, rispettando le seguenti modalità. a. Opzione settimanale Il cliente deve presentare la richiesta, entro le ore 12 del lunedì della settimana A, per i treni da effettuarsi nel periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C. Il vettore fornisce risposta entro le ore 18 del giovedì successivo alla richiesta, tramite conferma/rifiuto scritto. In caso di conferma il vettore fornirà l’indicazione specifica dei trasporti da eseguire, fatte salve situazioni particolari, quali giornate precedenti o seguenti a festività, in qual caso la conferma potrà ritardare di una giornata lavorativa. b. Opzione giornaliera Il cliente deve presentare la richiesta entro le ore 18 del terzo giorno feriale precedente quello di partenza. Il vettore fornisce conferma/rifiuto scritto, entro 24 ore dalla partenza del treno. § 2 Trasporto a diffuso 2.1 La richiesta di trasporto a diffuso deve essere indirizzata, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data richiesta di partenza, alla gestione merci presso la quale si effettuano le operazioni amministrative dell’impianto ferroviario di partenza. 2.2n PerI laI richiestaI diI trasportoI aI diffuso,I ilI clienteI deveI compilareI laI parteI AI delI moduloI riportatoI inI AllegatoI 1I indicando: • numero di accordo cliente; • generalità del mittente (ragione sociale, indirizzo e CAP); • natura e peso delle merci da trasportare; • luogo della consegna della merce da parte del mittente al vettore (in caso di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP); • giorno di effettuazione del carico; • giorno richiesto per la partenza; • impianto ferroviario di partenza; • impianto ferroviario di arrivo; • luogo di messa a disposizione della merce da parte del vettore al destinatario (in caso di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP); • generalità del destinatario; •I eventualiI necessitàI diI serviziI accessoriI diI cuiI agliI artt.I 34I eI 52I delleI CGCTM. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.5 Nel caso il cliente richieda la messa a disposizione di uno o più carri da parte del vettore, deve compilareI laI parteI BI dell’AllegatoI 1I secondoI quantoI indicatoI nell’IstruzioneI 3,I par.I 3. § 3 Trasporti eccezionali (MaxiCargo) 3.1 Per i trasporti eccezionali per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del gestore dell’infrastruttura interessata allo stesso, la richiesta di trasporto potrà riguardare la modalità di inoltro a diffusoIoppureIaItrenoIcompleto,IcosìIcomeIdefinitoIallaISezioneI II -IMaxiICargoIdelIdocumentoI“Prodotti”. 3.2 Diffuso La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e, oltre ai dati già previsti al precedente paragrafo 2.2, deve contenere: a. le dimensioni della merce da trasportare: nel caso di merce avente forma regolare (ad es. casse di forma parallelepipeda, oppure serbatoi di forma cilindrica) sarà sufficiente indicare le tre dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) oppure il diametro in mm; in caso di merce avente forma irregolare oppure serbatoi aventi una o più sporgenze oltre il diametro, dovrà essere presentato anche un disegno quotato della merce nelle tre viste, possibilmente in scala 1:20; b. la posizione del centro di gravità nel caso di merci aventi forma irregolare, oppure una distribuzione della masse non omogenea; c. copia dell’autorizzazione del gestore dell’infrastruttura, se già in possesso del Cliente. 3.3 Treno completo La richiesta deve essere inoltrata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza richiesta dal cliente, corredata degli elementi di cui ai paragrafi 2.2 e 3.2. Il vettore comunica l’accettazione della richiesta e i termini di fattibilità tecnica con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza. 2.6 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O ISTRUZIONE 3 § 1 (art. 26 CGCTM) Forn itura carri Esclusivamente per le esigenze di carri derivanti dalla sottoscrizione di un accordo cliente, il vettore mette a disposizione il materiale alle condizioni e con le procedure di assegnazione appresso descritte. § 2 I carri vanno richiesti: • per il traffico diffuso tramite gli sportelli delle gestioni merci, che provvedono ad inoltrare le richieste alle altre strutture interne del vettore; • § 3 per il traffico a treno completo secondo quanto disciplinato dai relativi accordi clienti. I carri, per il traffico diffuso, vanno richiesti alla gestione merci dell’impianto ferroviario di partenza, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data prevista di partenza. Le richieste hanno tutte una validità di 7 (sette) giorni lavorativi. Se la richiesta non viene soddisfatta, completamente o anche solo parzialmente, entro tale termine, il vettore ne dà comunicazione al richiedente. La richiesta può essere ripresentata con le stesse modalità. LeI richiesteI possonoI essereI inviateI viaI web,I utilizzandoI l’appositaI funzioneI disponibileI sulI sitoI internet del vettore, oppure per e-mail, agli indirizzi di posta elettronica delle gestioni merci disponibili sul sitoI webI delI vettore,I utilizzandoI ilI previstoI moduloI (AllegatoI 1I alleI presentiI struzioni). Le richieste sono organizzate e smaltite dalla gestione merci con criteri di priorità, legati al livello di programmazioneIedIallaItipologiaIdeiIcarri,IcriteriIcheIpossonoIessereImodificatiIdaIdisposizioniIoperative emanate dal vettore. § 4I lI richiedenteI deve,I obbligatoriamente,I indicareI nellaI parteI BI delI moduloI diI richiesta: • il numero di accordo cliente; • il codice di ripartizione dei carri richiesti o concordati con il vettore, come previsto al successivo paragrafo 5; • la quantità dei carri per ciascun codice di ripartizione; • la data di messa a disposizione, come previsto al successivo paragrafo 5; • l’impianto ferroviario di partenza ed il luogo effettivo di carico; • l’impianto ferroviario di destinazione; • la merce. Le ulteriori richieste di carri rispetto a quella iniziale sono da considerare come nuove richieste. § 5 InI assenzaI diI disponibilitàI totaleI oI parzialeI diI carriI delI codiceI diI ripartizioneI richiesto,I ovveroI nelI caso in cui il materiale non sia disponibile per la data richiesta, il vettore ne informa tempestivamente il richiedente proponendo carri alternativi oppure un’altra data di messa a disposizione. Il richiedente è tenuto a comunicare al vettore entro le successive 8 (otto) ore lavorative, anche a mezzo di fax o via e-mail,IlaIpropriaIeventualeIaccettazioneIaiIsensiIdelIterzoIcommaIdelIparagrafoI26.2IdelleICGCTM. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.7 § 6 Tutti gli annullamenti o modifiche alla richiesta carri vengono accettati solo se presentati per iscritto alla struttura di cui al paragrafo 2 ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 3, prima delle ore 12 (dodici) del giorno precedente quello previsto per la messa a disposizione. § 7 Annullamenti o modifiche effettuati, dopo le ore 12 del giorno precedente, o dopo la messa a disposizione dei carri, danno luogo al pagamento di una penale pari ad € 100,00 (Euro cento/00) per ciascun carro. § 8 Il carro è messo a disposizione del mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al carico delle merci. Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del mittente nel giorno fissato, il vettore informa tempestivamente il mittente, il quale è tenuto a comunicare al vettore entro la medesima giornata, anche a mezzo fax o via e-mail, la propria eventuale rinuncia. Qualora il mittente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si intenderà confermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di partenza originariamente prevista nella richiesta. Qualora il vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e, ciononostante, il mittente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà essere prolungata per un ulteriore periodo da concordare tra il mittente ed il vettore. § 9 Nel caso in cui il mittente richieda al vettore la messa a disposizione di carri di tipo speciale, ovvero atti a carichi eccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra il mittente ed il vettore. 2.8 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES4S (art.S31SCGCTM)SModalitàSeSterminiSpe rSilScarico/ scarico § 1 Carri nelle pertinenze del vettore 1.1 Il mittente/destinatario ha a disposizione i seguenti termini per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce: a. 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b. 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri; c. 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri; d. 12 ore lavorative, nel caso di treno completo. 1.2 Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto, i termini di cui al precedente punto 1.1 sono aumentati di: a. 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo; b. 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri; c. 8 ore lavorative, nel caso di treno completo. 1.3 Per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli impianti ferroviari rimangono aperti al pubblico. I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi durante le ore di chiusura degli impianti ferroviari, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Detti termini valgono anche per i trasporti consegnati in dogana dopo il compimento delle operazioni doganali ed il piazzamento in binario di scarico. 1.4 Per le operazioni di scarico i termini di cui al precedente punto 1.1 sono aumentati di ulteriori 24 ore lavorative nel caso di trasporti soggetti ad operazioni e formalità doganali. Le ulteriori 24 ore non sono concesse per i trasporti che beneficiano della procedura semplificata di accertamento. 1.5 In deroga a quanto stabilito al precedente punto 1.1, i termini per il completamento del carico/scarico, nei porti indicati sul sito internet del vettore, sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento dell’avviso al mittente/destinatario della messa a disposizione dei carri/merce nel punto di presa e consegna. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto i termini sono aumentati di 8 ore lavorative. § 2 Carri nello stabilimento raccordato Il mittente/destinatario ha a disposizione 6 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto, detti termini sono aumentati di 4 ore lavorative. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.9 § 3 Autoveicolo presso il domicilio indicato dal mittente Il mittente/destinatario ha a disposizione 2 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce per ciascun autoveicolo. § 4 Carro scudo Qualora, per la sicurezza del trasporto, sia necessario l’utilizzo di un carro scudo, quest’ultimo può essere caricato purché non arrechi pregiudizio alla circolazione e la merce sia diretta allo stesso destinatario del carico principale. § 5 Nel caso di carico di UTI il mittente, dopo la piombatura, deve assicurare la chiusura delle UTI stesse con idonee barre fermaporta, in funzione di deterrente contro eventuali furti e/o atti vandalici. 2.10 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES5S (art.S32SCGCTM)SPenaliSperSsosta § 1 Penale a carro/giorno Sui binari di pertinenza del vettore Sui binari dello stabilimento raccordato del mittente/destinatario Carro messo a disposizione dal vettore dal cliente Carro messo a disposizione dal vettore Per i primi 5 giorni - a 2 assi € 17,00 € 15,00 € 9,00 - a 4 assi € 40,00 € 36,00 € 35,00 - più di 4 assi € 58,00 € 52,00 € 53,00 Per i successivi - a 2 assi € 40,00 € 36,00 € 35,00 - a 4 assi € 58,00 € 52,00 € 53,00 - più di 4 assi € 86,00 € 77,00 € 81,00 § 2 Le suddette penali sono riferite a ciascun carro per un periodo indivisibile di 24 ore solari. § 3 La penale non è dovuta durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. § 4 Penale per autoveicolo € 50,00 per ciascuna ora. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.11 IS T R U Z I O N ES6S (art.S33SCGCTM)SImpedimentoSoperativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico da parte del mittente/destinatario Nei casi in cui si determini una situazione di ingombro, secondo quanto previsto dall’art. 33 delle CGCTM, il vettore ha diritto a percepire una penale pari a € 52,00 (euro cinquantadue/00) al giorno per ogni carro rimasto in attesa di poter essere riconsegnato e per tutto il periodo in cui si registra la situazione. 2.12 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N E 7 § 1 (art. 34 CGCTM ) Pesatu ra de lle m erci Il vettore può provvedere alla verifica del peso delle merci nell’impianto ferroviario di partenza o in quello di arrivo. Ove ciò non sia ivi possibile, il vettore può provvedere all’operazione nell’impianto ferroviario da esso ritenuto più opportuno. § 2 Il risultato della verifica del peso è iscritto in LDV, nello spazio previsto allo scopo, convalidato con il bollo dell’ufficio competente dell’impianto ferroviario presso il quale ha avuto luogo la verifica. § 3 Il peso delle merci oggetto di trasporto viene determinato deducendo dal peso del carro carico la tara iscritta sul medesimo o quella verificata. § 4 In caso di verifica del peso effettuata di iniziativa del vettore, quest’ultimo ha diritto alla riscossione del compenso solo quando risulti una differenza superiore al 3% (tre per cento) in più o in meno fra quanto dichiarato e quanto accertato. § 5 Se il mittente o il destinatario non accettano le risultanze della verifica del peso eseguita d’iniziativa del vettore, si procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa risulti confermata la differenza di peso rispetto alla dichiarazione del mittente, deve essere corrisposto al vettore quanto dovuto per questa ulteriore verifica. § 6 Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato dal mittente in LDV e la differenza possa essere attribuita ad una perdita parziale di merci, si applicherà l’art. 48 CGCTM ovvero, qualora applicabile, l’art. 31 CIM. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.13 IS T R U Z I O N ES8S (art.S35SCGCTM) Sovraccarico § 1V Qualora,I inI esitoI allaI verificaI delI peso,I ilI vettoreI accertiI unI pesoI superioreI alI limiteI diI caricoI stabilito, occorreI procedereI aI regolarizzazioneI medianteI trasbordoI delI caricoI eccedenteI suI altroI carro.I SeI la verifica viene eseguita a partenza, alla regolarizzazione deve provvedere direttamente il mittente, altrimenti l’operazione è eseguita dal vettore a spese del mittente, fermo restando che, qualora per deficienza di impianti, di carri o altro non si possa provvedere, il vettore procederà ai sensi della successiva IstruzioneI 13. § 2 Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest’ultimo viene iscritto in LDV e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. In caso di trasbordo parziale in un impianto ferroviario intermedio, il carro su cui prosegue il trasporto ferroviario della merce eccedente il limite di carico viene iscritto nella LDV originale, senza modificarne i contenuti. § 3 In caso di accertato sovraccarico, il mittente deve corrispondere al vettore un importo pari alla differenza tra il prezzo del trasporto ferroviario originario ed il prezzo del nuovo trasporto conseguente al trasbordoI(carroIoriginarioI+IcarroIdell’eccedenzaIpeso),IcalcolatoIsullaIbaseIdelIdocumentoI“Listino Prezzi”. Inoltre il mittente è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo del nuovo trasporto. 2.14 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES9S (art.S36SCGCTM)SPresentazioneSdellaSLDVS-STrasmissioneSdatiSLDV § 1 Il mittente che voglia provvedere alla compilazione via web della LDV deve utilizzare il software predisposto nella propria area riservata del sito internet del vettore, alla voce “LDV”. Per ottenere l’abilitazione all’accesso all’area riservata, il mittente deve rivolgersi alla struttura commercialeI delI vettore,I competenteI territorialmente,I ilI cuiI elencoI èI disponibileI sulI sitoI internetI delI vettore, che fornirà anche l’eventuale necessaria assistenza per l’utilizzo del programma. § 2 Nel caso in cui si avvalga della trasmissione elettronica diretta dei dati, il mittente dovrà rivolgersi alla suddetta struttura commerciale per concordare le modalità di attivazione della procedura. § 3V PerI ogniI trasportoI deveI essereI trasmessaI dalI mittenteI unaI LDV.I LaI LDVI puòI riguardareI ancheI più carri, a condizione che sia presentata da un unico mittente per un unico destinatario e che risponda alleIspecificheIdiIcuiIall’IstruzioneI10Ipar.I7. InItalIcasoIiIcarriIdevonoIessereImessiIaIdisposizioneIeIcaricati nello stesso impianto ferroviario per un unico impianto ferroviario di arrivo. Inoltre, in servizio internazionale, l’utilizzo di un’unica LDV per più carri deve essere preventivamente autorizzata da tutte le Imprese Ferroviarie partecipanti al trasporto. § 4 Il mittente è responsabile dei dati trasmessi, ivi compresi quelli relativi alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli, nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto. § 5 In mancanza di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore, ancorché in presenza di trasmissione elettronica diretta dei dati ovvero di compilazione via web della LDV, il mittente dovrà provvedere alla sottoscrizione della copia cartacea della stessa. § 6 Qualora specifiche disposizioni di legge o accordi tra il cliente ed il vettore, prevedano che per ogni singolo carro in composizione ad un trasporto a treno completo o a gruppi di carri, debba essere rilasciata una distinta LDV, ciascuna di esse dovrà prevedere espresso riferimento all’insieme del trasporto. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.15 IS T R U Z I O N ES1 0S(art.S37SCGCTM) S trutturaSeScaratteriSdellaSLDV (art.S38SCGCTM)SCompilazioneSdellaSLDV § 1 In servizio nazionale 1.1 Qualora il mittente scelga di presentare la LDV in formato cartaceo, è obbligato a compilare le seguentiI caselleI delI modelloI Mod.I CiI 93I (AllegatoI 3I alleI presenti Istruzioni): COMPILAZIONE DEL MODELLO Ci93 LDV Casella Codice Istruzione Casella A O Barrare la casella “Lettera di vettura” (il documento è utilizzato come lettera carro unicamente nel caso in cui un carro vuoto è sottoposto ad un contratto di utilizzazione CUV) O Impianto ferroviario mittente C Indicazione della località di presa in carico della merce, ove questa non corrisponda all’impianto ferroviario di partenza Casella 6 C Indicazione del raccordo di partenza e della ragione sociale del gestore Casella 7 O Impianto ferroviario destinatario Casella 8 C Indicazione del raccordo di arrivo e della ragione sociale del gestore Casella 9 C Indicazione delle località di partenza e di destinazione finale della merce, ove queste non corrispondano all’impianto ferroviario di partenza e/o di destinazione Casella 10 O Generalità complete del mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose Casella 11 C Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) Casella 12 O Generalità complete del destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose Casella 13 C Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) Casella 14 O Quantità totale dei carri Casella 15 O Indicazione se la spedizione è in porto “Franco” (pagamento a cura del mittente) o in porto “Assegnato” (pagamento a cura del destinatario) Casella 16 O Indicazione dell’Accordo Cliente Casella 17 O Indicazione se la merce rientra tra quelle previste dal RID Casella 18 C Tipo di pagamento utilizzato (Pagamento Differito presso Polo Amministrativo Territoriale di Torino, Conto Corrente Centralizzato di Gestione, contanti) Casella 19 O Quantità totale dei colli Casella 23 O Tipo di imballaggio Casella 24 O Marche dell’imballaggio Casella 25 O Numeri delle marche dell’imballaggio Casella 26 O Per trasporti a carro singolo o a gruppi di carri va indicato, in cifre e in lettere, il peso lordo (merce + imballaggio) e, se conosciuto, il peso netto Casella 5 Legenda dei codici O = Dato obbligatorio C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) F = Dato facoltativo 2.16 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O C i 9 3 L D V Casella Codice Istruzione Casella 27 O Descrizione merceologica della merce, quantità (in cifre e in lettere) e qualità. Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi generici o designazione non altrimenti specificata (n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU. In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla menzione “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura “RIFIUTO” ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi). Nel caso di un unico carro, il cui carico è costituito da UTI vanno indicati, per ciascuna di esse, il codice di lunghezza, la tara, il peso in chilogrammi della merce contenuta e la relativa descrizione merceologica, il numero del sigillo, la destinazione finale e, se destinata all’imbarco, il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario Casella 35 C Indicazione degli eventuali servizi accessori richiesti: a. carrellamento a domicilio del vagone, b. verifica del peso della merce (art. 33 “CGCTM”) O Tipo del trasporto (a Treno Completo, a Gruppi di carri, a Carro singolo) C Per articoli di gioielleria, metalli preziosi, oggetti d’arte e di valore, monete e carte valori dichiarare il valore – in cifre ed in lettere – attribuito alle merci oggetto del trasporto Casella 37 C Elenco dei documenti allegati alla LDV Casella 41 C Indicazione della località di svolgimento delle operazioni doganali, del soggetto incaricato dell’espletamento e se debbano avvenire o meno in ambito ferroviario Casella 42 C Indicazione del numero della dichiarazione d’intenti, nel caso in cui il mittente intenda usufruire della non applicazione dell’IVA Casella 44 C Generalità complete del soggetto al quale deve essere riconsegnata la merce (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale), nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose qualora il destinatario indicato in casella 12 non provveda allo svincolo Casella 45 C Indicazione dell’art. e comma del DPR 633/72, nel caso di esenzione dall’applicazione dell’IVA Casella 46 O Nel caso di spedizioni da/per Porti o rispedizioni da/per transiti di confine, va indicato il Paese di provenienza e/o di destinazione finale, e nel solo caso di rispedizione da transito di confine vanno indicati gli estremi della spedizione ferroviaria di origine Casella 50 O Peso lordo del carro (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro) Casella 51 O Marcatura numerica del carro (11 cifre + 1 di autocontrollo); nel caso di carro multi-modulo o di più carri, va riportata la dizione “vedi Distinta” e i dati del carro multi-modulo e dei diversi carri saranno elencati su specifico documento descritto nel successivo paragrafo 7 Casella 52 O Tara del carro Casella 61 O Data e firma del mittente; ulteriore data e firma del mittente per approvazione esplicita delle clausole di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Casella 36 Legenda dei codici O = Dato obbligatorio C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) F = Dato facoltativo 1.2 Nel caso di trasporto di carri vuoti inoltrati come mezzi di trasporto, il cliente deve indicare nella casella n. 27 la marcatura del/i carro/i e la loro quantità. La casella 51 non deve essere compilata. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.17 § 2 In servizio internazionale 2.1 Per i trasporti convenzionali, nonché per quelli di carri vuoti, in servizio internazionale, qualora scelga diIpresentareIlaILDVIinIformatoIcartaceo,IilImittenteIèItenutoIaIpresentareIlaILDVICIMI(AllegatoI4Ialle presenti Istruzioni). Salvo specifico accordo fra mittente e vettore, le caselle da 1 a 30 sono compilate dal mittente. LeI indicazioniI nelleI caselleI 7,I 13,I 14,I 55,I 56I eI 57I sonoI riportateI inI codiceI eI inI parteI inI lettere. Le caselle da 70 a 94 sono dedicate agli elementi di calcolo o agli importi del prezzo di trasporto. I codici devono essere indicati in ogni scambio di corrispondenza con il numero della casella (es.: il cod. 1 nella casella 7 deve essere indicato da: «Codice 7.1»). COMPILAZIONE DEL MODELLO LDV CIM Casella Codice Istruzione Casella 1 O Mittente: Nome, indirizzo postale, firma e, se possibile, n. di telefono o di fax (con prefisso internazionale) o indirizzo e-mail del mittente. La firma può essere sostituita con un timbro, con un’indicazione della macchina contabile o con qualunque altro modo appropriato. Per gli scambi di beni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, il mittente indica inoltre il suo n. di Partita IVA, se gli è stato attribuito Casella 2 F Codice-cliente del mittente. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore Casella 3 F Codice-cliente del pagatore delle spese affrancate se non si tratta del mittente. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato da un’indicazione presente nelle caselle 13 o 14 Casella 4 O Destinatario: Nome, indirizzo postale e, se possibile, n. di telefono o di fax o indirizzo e-mail del destinatario. Per gli scambi di beni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, il mittente indica inoltre il n. di Partita IVA del destinatario, se tale numero è stato attribuito al destinatario e se conosciuto dal mittente Casella 5 F Codice-cliente del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore Casella 6 F Codice-cliente del pagatore delle spese non affrancate se non si tratta del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato da un’indicazione presente nelle caselle 13 o 14 Casella 7 C Dichiarazioni del mittente che impegnano il trasportatore. In caso di utilizzazione dei codici 1, 2, 6, 7 e 8, indicare il codice e il suo significato. In caso di utilizzazione degli altri codici è sufficiente indicare il codice e completarlo con l’informazione corrispondente. Codice Dichiarazione: 1 Destinatario non autorizzato a disporre della merce 2 Destinatario autorizzato (secondo il diritto doganale) 3 Accompagnatore/i … (cognome/i, nome/i) 4 Peso caricato … [per i carri-cisterna caricati senza essere stati bonificati – vedere sottosezione 5.4.1.2.2 c) RID] 5 Numero di telefono di emergenza in caso d’irregolarità o di incidente con merci pericolose 6 Vietato ricorso a un sous-traitant 7 Carico effettuato dal trasportatore 8 Scarico effettuato dal trasportatore 9 Termine di resa convenuto: … 10 Adempimento delle formalità amministrative: … (vedere art. 15 CIM) 11 Trasporto eccezionale: … (numero d’inoltro di tutti i trasportatori ferroviari / gestori di infrastruttura partecipanti) 12 Numero di palette semplici contrassegnate «EUR» interscambiabili all’interno del Pool Europeo delle Palette 13 Numero di box-palette contrassegnate «EUR» interscambiabili all’interno del Pool Europeo delle Box-Palette 14 In caso di utilizzazione di copertoni del trasportatore: numero di copertoni, abbreviazione del trasportatore e numero/i dei copertoni 15 In caso di utilizzazione di cinghie di stivaggio: numero e abbreviazione del trasportatore 16 Altre dichiarazioni: … (designazione di un mandatario, designazione di un sous-traitant, richiesta di cure da fornire alla spedizione di viaggio, ecc.) Casella 8 F Riferimento mittente, n. Legenda dei codici O = Dato obbligatorio C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) F = Dato facoltativo 2.18 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O L D V C I M Casella Codice Istruzione Casella 9 C Allegati: Elenco di tutti i documenti d’accompagnamento necessari all’esecuzione del trasporto, che sono allegati alla LDV. Per la LDV cartacea, eventuale indicazione di fogli complementari. Qualora il mittente utilizzi una dichiarazione di merce pericolosa secondo la sottosezione 5.4.4 del RID, questo documento è utilizzato come foglio complementare. Gli allegati sono indicati in codice ed in lettere per esteso sulla LDV cartacea e solo in codice sulla LDV elettronica. Indicazioni complementari possono essere aggiunte in un campo libero in corrispondenza di ciascun codice. La lista dei codici UN/EDIFACT 1001 è applicabile alla codifica degli allegati Casella 10 O Luogo di riconsegna, completato dall’indicazione della stazione d’arrivo e del paese Casella 11 F Codice del luogo di riconsegna. Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore Casella 12 O Codice della stazione che serve il luogo di riconsegna: Codice internazionale della stazione che serve il luogo di riconsegna della merce. Se il codice manca, deve essere iscritto dal trasportatore Casella 13 C Condizioni commerciali. Codice Condizione: 1 Itinerario … 2 Flusso di traffico … 3 Trasportatori incaricati d’effettuare il trasporto, percorso, qualità 4 Stazioni di frontiera stabilite … (per trasporti eccezionali) 5 Altre condizioni richieste … Casella 14 C Numero dell’accordo cliente o della tariffa: Indicazione del numero dell’accordo cliente o della tariffa preceduta dal codice 1 per gli accordi cliente o 2 per le tariffe Casella 15 F Informazioni per il destinatario: Comunicazioni del mittente al destinatario in relazione al trasporto. Queste comunicazioni non vincolano il trasportatore Casella 16 O Presa in carico: Luogo (compreso stazione e Paese) e data (mese, giorno e ora) della presa in carico della merce. Nota: quando le informazioni relative alla presa in carico effettiva sono diverse da quelle del mittente il trasportatore che prende in carico la merce lo constata nella casella 56 “Dichiarazione del trasportatore” Casella 17 F Codice del luogo della presa in carico: Il trasportatore comunica il codice al mittente per mezzo dell’accordo cliente. Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore Casella 18 C Carro n.: indicazione del numero del carro in caso di trasporto a carro completo. Il numero del carro indica anche il tipo di carro. Vedere il commento alla casella 30 Casella 19 C Fatturazione transito: Quando la fatturazione per un percorso di transito è effettuata separatamente, indicare il codice del percorso nella colonna di sinistra, utilizzando il codice impresa del trasportatore o il codice della nazione, e nella colonna di destra, il codice impresa del trasportatore che fattura il relativo ammontare Casella 20 C Pagamento delle spese: Indicazione relativa al pagamento delle spese conforme al punto 5.2 di questa guida. In assenza di una nota si intende che le spese sono prese in carico dal mittente C Casella 21 C C C O C Descrizione della merce: • Trasporto a carro: - quantità dei carri, quando sono caricati ed affidati al trasporto in quanto mezzo di trasporto; - numero di identificazione dei carri, quando sono affidati al trasporto in quanto merce – vedere il commento alla casella 30; • Numero e descrizione delle UTI; • Numero dei colli, segni e numeri particolari necessari all’identificazione delle spedizioni non a carro completo; • Natura dell’imballaggio; • Descrizione della merce; per le merci pericolose, descrizione prevista per il RID; • Indicazione del codice merce secondo il Système Harmonisé nei casi in cui questo è richiesto dal diritto doganale (p.es. per le merci deperibili). All’occorrenza indicazione del numero e della descrizione dei sigilli apposti dal mittente sul carro o sull’UTI. All’occorrenza apposizione di un’etichetta o di un timbro con pittogramma per le spedizioni con procedura semplificata di transito ferroviario Casella 22 C Trasporto eccezionale: Tracciare una croce quando le disposizioni applicabili nel traffico internazionale per i trasporti eccezionali prevedono tale indicazione Casella 23 C RID: Tracciare una croce quando la merce è sottoposta al RID Casella 24 C Codice NHM a 6 posizioni per il traffico carri completi Legenda dei codici O = Dato obbligatorio C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) F = Dato facoltativo C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.19 segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O L D V C I M Casella Codice Istruzione Casella 25 O Massa. Indicare: • il peso lordo della merce (compreso l’imballaggio) o la quantità della merce espressa sotto altre forme, separatamente per posizione NHM; • la tara delle UTI, strumenti, contenitori e attrezzi scambiabili o non scambiabili; • il peso totale della spedizione Casella 26 C Dichiarazione di valore: Indicazione del valore della merce eccedente il limite secondo l’art. 30 § 2 CIM e del codice valuta Casella 27 C Interesse alla riconsegna: Non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 28 C Assegno: Non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 29 O Luogo e data della compilazione: Luogo e data (anno, mese, giorno) della compilazione della LDV Casella 30 O Designazione del documento: Apporre una croce nella casella da contrassegnare CIM (il documento è utilizzato come lettera carro CUV solo nel caso in cui un carro vuoto è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV). Quando la spedizione è costituita solo da merce, il numero del carro è iscritto solo nella casella 18. In tal caso il carro è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV. Quando la spedizione comprende la merce e il carro o quando un carro vuoto è consegnato al trasporto come merce, il numero del carro è indicato nelle caselle 18 e 21. Il carro in tal caso non è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV. Clausole di rinvio (a sinistra della casella 30): queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica Casella 40 F Codifica 1: Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore a partenza. In caso di necessità, questo spazio può essere utilizzato per l’indicazione del numero di un treno Casella 41 F Codifica 2: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza Casella 42 F Codifica 3: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza Casella 43 F Codifica 4: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza Casella 44 F Codifica 5: Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo. In caso di necessità, questo spazio può essere utilizzato per l’indicazione del numero di un treno Casella 45 F Codifica 6: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo Casella 46 F Codifica 7: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo Casella 47 F Codifica 8: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo Casella 48 C Verifica: Indicazione del risultato della verifica e del trasportatore (abbreviazione o codice) che procede alla verifica (vedere art. 11, §§ 2 e 3 CIM) Casella 49 O Codice d’affrancazione: Codifica della prescrizione relativa al pagamento delle spese (2 posizioni per il codice della prescrizione, 5 x 2 posizioni per i codici delle spese prese in carico dal mittente, 2 posizioni per il codice del Paese + 6 posizioni per il codice della stazione (prescrizione fino a …) Casella 50 O Itinerari: Indicazione dell’itinerario effettivo utilizzando i codici frontiera. Tale indicazione può essere completata in lettere. In caso di impedimento al trasporto, indicare all’occorrenza il nuovo itinerario e l’annotazione «Deviato a seguito di …» Casella 51 C Operazioni doganali: Nome e codice della stazione in cui devono essere espletate le formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative Casella 52 C Bollettino d’affrancazione: - Apporre una croce se un Bollettino d’affrancazione è allegato alla LDV; - Indicare la data in cui il Bollettino d’affrancazione è restituito (mese, giorno) Casella 53 C Avviso d’incasso – non previsto per trasporti interessanti il vettore Casella 54 C Processo verbale: Indicazione del numero e della data di redazione del verbale (mese, giorno) e del codice del trasportatore che lo redige Casella 55 C Prolungamento del termine di resa: in caso di prolungamento del termine di resa conformemente all’art. 16, § 4 CIM, indicare il codice della causa, l’inizio e la fine (mese, giorno, ora) nonché il luogo del prolungamento Casella 56 C Dichiarazione del trasportatore Legenda dei codici O = Dato obbligatorio C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) F = Dato facoltativo 2.20 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O L D V C I M Casella Codice Casella 57 C Altri trasportatori: Codice impresa ed eventualmente nome e indirizzo postale in lettere dei trasportatori diversi da quello contrattuale; percorso effettuato, in codice ed eventualmente in lettere; qualità dei trasportatori (1 = trasportatore successivo, 2 = trasportatore sostituto) Casella 58 O Trasportatore contrattuale: Codice impresa ed eventualmente nome ed indirizzo postale in lettere per esteso del trasportatore contrattuale e firma. La firma può essere sostituita da un timbro, un’indicazione della macchina contabile o in qualunque altro modo appropriato Casella 59 O Data di arrivo: Data d’arrivo (anno, mese, giorno) della spedizione alla stazione d’arrivo. Il trasportatore può aggiungere il numero d’arrivo. Nella parte inferiore di questa casella, numero e indicazione del foglio della LDV. Queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica Casella 60 C Messa a disposizione: Data (mese, giorno, ora) di messa a disposizione della spedizione al destinatario. Questa indicazione sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo Casella 61 C Ricevuta del destinatario: Data e firma del destinatario al momento della riconsegna. La ricevuta del destinatario sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo O Identificazione della spedizione: Indicazione del numero di identificazione della spedizione (codici del Paese e della stazione, codice del trasportatore, o del trasportatore sostituto a partenza e numero di spedizione). Sulla LDV cartacea, l’etichetta di controllo è apposta sui fogli 2 (foglio di via) e 5 (bollettino di spedizione). Qualora l’identificazione delle spedizioni sia effettuata a mezzo computer, non si devono utilizzare etichette di controllo Casella 62 Istruzione Legenda dei codici O = Dato obbligatorio C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta) F = Dato facoltativo 2.2 Per i trasporti combinati, qualora scelga di presentare la LDV in formato cartaceo, il mittente deve utilizzareI laI specificaI LDVI CIMI (AllegatoI 5I alI presenteI documento)I costituitaI daI 7I fogliI diI cuiI quelliI numerati da 1 a 5 sono relativi al trasporto oggetto dell’accordo cliente concluso tra il vettore ed il proprio cliente (operatore intermodale), mentre quelli contrassegnati dai numeri romani I e II hanno carattere probatorio del contratto di spedizione concluso tra l’operatore intermodale ed il suo cliente. I fogli I e II sono facoltativi. Sul retro di questi fogli l’operatore intermodale può stampare le proprie Condizioni Generali o un estratto di queste ultime. La LDV deve essere compilata come indicato al precedente paragrafo 2.1 salvo che per le caselle sottoindicate: Casella 21 Casella 25 O N. UTI / Tipo UTI / Lunghezza UTI / Peso netto UTI / Tara UTI / Indicazione della merce C Indicazione del codice della merce secondo il Sistema Armonizzato (SH) nei casi in cui richiesto dal diritto doganale (es.: per le merci sensibili) C N. del carro, quando quest’ultimo è consegnato al trasporto come merce (vedere anche il commentario relativo alla casella 30) O Indicazione dei piombi apposti dal mittente sull’UTI F Riferimento relativo all’UTI o, per le spedizioni con bollettino di consegna, n. del bollettino di consegna C Stato UTI, utilizzando i codici riportati nella tabella «Aiuti alle eventuali constatazioni» sul retro dei fogli I e II C Se del caso, apposizione di un’etichetta o di un timbro munito di un pittogramma per le spedizioni sottoposte alla procedura semplificata di transito ferroviario O Peso. Indicare: - peso lordo UTI 1 - peso lordo UTI 2 - peso totale della spedizione C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.21 § 3 In ogni caso, il mittente è obbligato, per il trasporto: • a treno completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del treno completo e il peso lordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e il peso lordo (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro); • in arrivo/partenza in un’area portuale, a specificare in LDV il sito dell’area portuale di destinazione/origine del trasporto, in relazione all’impianto ferroviario mittente/destinatario, scelto tra quelli messi a disposizione del vettore, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dello stesso e sul quale è altresì evidenziata la possibilità di effettuare trasporti di merci pericolose. § 4 Copia dell’autorizzazione per un trasporto eccezionale rilasciata da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria deve essere allegata, a cura del mittente, alla LDV. § 5 Nel caso di merci provenienti da Paesi terzi, viaggianti tra due località italiane sotto vincolo doganale, il documento di trasporto da utilizzare è la LDV denominata “CIM Speciale”, simile a quella utilizzata in Servizio Internazionale, di cui ricalca anche la compilazione. § 6V NelIcasoIdiItrasportoIcumulativoIdiImerci,IilIMittenteIdeveIutilizzareIlaILDVIMod.CiI96I(AllegatoI6IalleIpresentiI struzioni),IperIlaIqualeIvalgonoIleImedesimeIregoleIdiIcompilazioneIdiIcuiIallaIpresente Istruzione. § 7 Nel caso in cui la LDV riguardi la spedizione di un carro multi-modulo o di più di un carro, il Cliente dovrà allegare un’apposita distinta, riportante i seguenti dati: a. numero totale dei carri; b. numero progressivo del foglio / numero totale dei fogli; c. numero progressivo del carro; d. matricola numerica del carro; e. tara e peso lordo del carro. Per i carri multi-modulo, indicazione del modulo con lettera progressiva: • “A” per il primo modulo; • “B” per il secondo modulo; • “C” per il terzo modulo; • “D” per il quarto modulo; • “E” per il quinto modulo. Per ciascun carro o modulo: a. descrizione della merce caricata; b. peso netto in chilogrammi della merce; c. eventuale codice del raccordo mittente; d. eventuale codice del raccordo destinatario. 2.22 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Nel caso in cui il carico sia composto da UTI, oltre alle suddette informazioni, per ciascun carro o modulo dovranno essere indicate quelle caricate e, per ciascuna di esse: a. il codice della lunghezza: 20, 30, 40, 45 o 70 (per i semirimorchi); b. l’indicazione se carica o vuota; c. la tara; d. il peso in chilogrammi di ciascuna merce contenuta e la relativa descrizione merceologica. Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi generici o designazione non altrimenti specificata (n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU. In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla menzione “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura “RIFIUTO” ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi); e. il numero del sigillo; f. il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario; g. l’effettiva destinazione. § 8 Qualora il trasporto sia scortato da personale del cliente, il passeggero è assoggettato alla seguente normativa: a. in servizio nazionale: Le “Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia” in vigore al momento dell’effettuazione del trasporto disponibili sul sito internet del vettore. b. in servizio internazionale: “Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori” (CIV) Appendice A alla COTIF 1999. In LDV deve esserne annotato il nominativo dell’agente di scorta al trasporto con la dicitura seguente: • Per il servizio nazionale: Il Trasporto è sottomesso alle “Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia “ • Per il servizio internazionale: Il trasporto è sottomesso alle “Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori” (CIV). AllaI LDVI deveI essereI allegatoI ilI ModelloI (AllegatoI 2)I diI cuiI alleI presenti I struzioni. Il prezzo del viaggio per il personale di scorta è incluso nel corrispettivo del trasporto. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.23 IS T R U Z I O N ES1 1S(art.S40SCGCTM)SIncompleteSoSinesatteSdichiarazio niSinSLDV § 1 Il mittente è responsabile delle indicazioni fornite in LDV, ivi comprese quelle relative alla natura della merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli nonché al peso lordo complessivo della merce oggetto del trasporto. § 2 Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in LDV dia luogo all’applicazione di un corrispettivo per il trasporto ferroviario inferiore a quello che sarebbe stato dovuto in caso di corretta dichiarazione, va corrisposto al vettore un importo pari alla differenza tra il prezzo applicato e quello previsto dall’accordo cliente, nel caso la merce oggetto del trasporto sia ammessa dallo stesso, ovvero tra il prezzo applicato e quello calcolato sulla base dei corrispettivi del documentoI “ListinoI Prezzi”I nelI casoI dettaI merceI nonI siaI previstaI nell’accordoI cliente. E’ inoltre dovuta una penale pari al doppio di tale differenza. § 3V QualoraI laI dichiarazioneI incompletaI e/oI inesattaI diaI luogoI all’accettazioneI diI merciI cheI ilI vettore,I ai sensiI dell’art.I 4I delleI CGCTM,I nonI avrebbeI altrimentiI accettato,I sonoI dovutiI alI vettore: a. un corrispettivo per il trasporto ferroviario calcolato per tutto il percorso con riferimento a quanto dovutoI inI baseI alI documentoI “ListinoI Prezzi”; b. un importo, a titolo di penale, pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo previsto nell’accordo cliente; c. il rimborso delle ulteriori spese sostenute dal vettore a causa dell’inesatta o incompleta dichiarazione. § 4 Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 della presente Istruzione, qualora il vettore si avveda dell’incompletezza o dell’inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà interrompere il trasporto stesso e mettere la merce a disposizione del mittente o, se necessario, della Pubblica Autorità. In tal caso saranno dovuti al vettore, a titolo di penale e salvo il maggior danno, gli importi indicati come penali ai precedenti paragrafi 2 e 3, oltre a un importo pari al corrispettivo del trasporto ferroviario per il percorso effettuato. 2.24 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES12S(art. 41.1 CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto §1 Il mittente, con riguardo all’intero quantitativo di merce oggetto del trasporto, può impartire eventuali ordini ulteriori e/o modifiche al trasporto comunicandoli alla gestione merci dell’impianto ferroviario di partenza, di arrivoIoIintermedio,IpostoIlungoIilIpercorso,IusandoIilIprevistoImoduloI(AllegatoI7IalleIpresenti Istruzioni)Ie presentandoIilIduplicatoIdellaILDV,IcheIgliIvieneIrestituitoIconIl’annotazioneIdelleIdisposizioniIimpartite. UnaIdiversaIproceduraIpotràIessereIstabilitaItraIleIpartiInelIcasoIdiItrasmissioneIelettronicaIdeiIdatiIdaIparte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore. § 2 InI particolare,I eI nelI rispettoI diI quantoI previstoI dall’art.I 18I CIM,I ilI mittenteI puòI disporreI che: a.I primaI dell’inizioI delI trasporto,I laI merceI siaI ritirataI nell’impiantoI ferroviarioI diI partenza,I previaI rinuncia al trasporto; b. al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nell’impianto ferroviario di partenza; c. la merce sia fermata in un impianto ferroviario intermedio, o non sia consegnata al destinatario in attesa di ulteriori disposizioni; d.I laI merceI siaI consegnataI adI altroI destinatarioI e/oI inI altraI destinazione; e. dietro versamento del corrispettivo, il trasporto in assegnato diventi trasporto in affrancato. § 3 L’ordine ulteriore e/o la modifica del trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi non producano, come effetto, il frazionamento della spedizione. § 4 Il vettore può rifiutare l’ordine ulteriore e/o la modifica con i quali il mittente abbia richiesto l’inoltro della merce ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso l’impianto di nuova destinazione sia stata sospesa l’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione. Nel caso in cui l’ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal vettore, ma gli stessi non possano più essere eseguiti presso l’impianto di nuova destinazione, a causa della sopravvenuta sospensione dell’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione, il vettore ne dà notizia al mittente con il mezzo più sollecito, invitandolo a dare nuove disposizioni in merito all’impianto di destinazione. § 5 Il vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al trasporto a condizione che le stesse siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio e non ostino alla loro esecuzione disposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il vettore comunica al mittente la mancata esecuzione dei predetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto, precisandone il motivo. § 6 Il vettore si riserva di subordinare l’esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui al precedenteIparagrafoI2IalIpagamentoIdelIcorrispettivoIdovutoIperIl’esecuzioneIdegliIstessi,IindicatoInelIdocumentoI “ListinoI Prezzi”. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.25 IS T R U Z I O N ES1 3S(art.S41.2SCGCTM)S Im pedimentiSall’e secuzioneSdelStrasporto § 1 In caso di impedimento all’esecuzione del trasporto, il mittente ricevutane comunicazione da parte del vettore, impartisce le proprie istruzioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione esibendo il duplicato della LDV, ovvero immediatamente, nel caso di trasporti di merci pericolose o di rifiuti. Una diversa procedura potrà essere stabilita dal vettore nel caso di trasmissione elettronica dei dati da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata, secondo la procedura concordata con il vettore. § 2 Qualora il mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni previste dalla IstruzioneI 12. § 3 Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli, o dia istruzioni che non possono essereI eseguite,I ilI vettoreI potràI procedereI aiI sensiI dellaI successiva I struzioneI 14I edI iI terminiI diI resa resteranno conseguentemente sospesi. § 4 Qualora l’impedimento al trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del mittente, il trasporto prosegue per la destinazione originaria. § 5 Nel caso di instradamento del trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del vettore, nessun ulteriore corrispettivo graverà il trasporto. I termini di resa saranno tuttavia calcolati con riguardo all’itinerario effettivamente percorso. 2.26 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES14S(art.S41.2SCGCTM)S ImpedimentiSallaSrico nsegna § 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo si verifica impedimento alla riconsegna nel caso di: a. impossibilità di rintracciare il destinatario; b. rifiuto da parte del destinatario di svincolare la merce; c. sequestro della merce da parte dell’Autorità; d. pignoramento della merce da parte di terzi. § 2 Nei casi di cui al paragrafo precedente, il vettore comunica al mittente, in forma scritta e con il mezzo più sollecito, gli impedimenti che sorgono alla riconsegna della merce. § 3 Ricevuta comunicazione, il mittente deve impartire le proprie istruzioni, immediatamente nel caso in cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della LDV. Qualora il mittente dia istruzioni che modificanoI ilI trasporto,I siI applicanoI leI disposizioniI previsteI dall’IstruzioneI 12. § 4 Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possonoI essereI eseguite,I ilI vettoreI potràI procedereI aiI sensiI dell’art.I 47I delleI CGCTM. § 5 Qualora l’impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzioni del mittente, queste si considerano come non date. § 6 Nel caso in cui il vettore ritenga di dare seguito alle disposizioni del mittente, annota le variazioni sul duplicato della LDV, che restituisce al mittente. In caso contrario, il vettore procederà, dopo averne informato il mittente, a dar corso alle operazioni di cui all’art. 47 delle CGCTM. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.27 IS T R U Z I O N ES1 5S(art.S46SCGCTM)SRestituzioneSdeiScarri messi a disposizione dal vettore § 1 I carri devono essere riconsegnati al vettore in buono stato e puliti. § 2 La restituzione dei carri implica anche lo scarico degli imballaggi, dei mezzi di assicurazione e di ogni altro attrezzo utilizzato per il trasporto. § 3 Qualora il mittente riutilizzi gli stessi carri per un ciclo di trasporti di merci della stessa tipologia, la pulizia può essere effettuata una sola volta alla fine del ciclo. § 4 Ad operazioni ultimate, il destinatario restituisce il carro alla gestione merci dell’impianto ferroviario di arrivo, la quale procede alla verifica della regolarità della riconsegna. § 5 Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto ad operazioni di bonifica, è dovuto al vettore il rimborso delle spese da questi sostenute. § 6 Qualora i carri vengano riconsegnati non puliti e il destinatario, nonostante l’invito del vettore, non provveda immediatamente alla pulizia, il vettore vi provvederà a propria cura, addebitandogli i corrispettiviI previstiI nelI documentoI “ListinoI Prezzi”. § 7 L’addebito dei costi dovuti per la mancata pulizia o per danneggiamento può avvenire anche a seguito diI verificaI daI parteI delI vettoreI edI emissioneI diI processoI verbaleI (All.I 4I CUU)I inI unI impiantoI ferroviario diverso da quello di riconsegna, a condizione che il carro non abbia effettuato, nel frattempo, alcun viaggio a carico. 2.28 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES16S(art.S50SCGCTM)SReclamiSperSrisarcimentoSdanni a. Verbale di accertamento della perdita o dell’avaria § 1 Nel verbale di accertamento sono evidenziati la natura e le cause dell’evento e, se possibile, il momento in cui si è verificato. § 2 Il vettore e l’avente diritto possono di comune accordo nominare un perito, le cui deduzioni, anche se espresse in una specifica relazione, fanno parte integrante del verbale. Le spese per la perizia sono ripartite tra il vettore e l’avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità e non entrano a far parte della liquidazione del danno. § 3 Il verbale è sottoscritto dal vettore, dal destinatario e dai periti di parte, ove intervenuti, i quali redigeranno apposita relazione separata, che entra a far parte integrante del verbale e viene allegata ad esso. § 4 Ove necessario, vengono altresì allegati al verbale documenti contabili, fotografie, disegni, analisi di laboratorio e atti o documenti emessi dall’Autorità che le parti ritengono necessari ai fini dell’accertamento. § 5 Con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce oggetto del trasporto redatto in contraddittorio tra le parti, queste accettano i fatti descritti e le conclusioni ivi espresse, ai fini della definizione stragiudiziale delle rispettive responsabilità e dell’eventuale quantificazione del danno. Medesima efficacia è riconosciuta al verbale redatto d’iniziativa del vettore in assenza dell’avente diritto quando quest’ultimo lo abbia accettato, sottoscrivendolo anche successivamente alla sua redazione. L’avente diritto può chiedere l’accertamento del danno anche dopo l’accettazione della merce alle condizioniI eI limitiI previstiI dall’art.I 47I §I 2I b)I dellaI CIM. § 6 Il verbale è redatto in doppio originale, uno per ciascuna delle parti. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.29 b. Reclamo per risarcimento danni § 1 Il reclamo deve essere presentato dall’avente diritto alla gestione merci dell’impianto ferroviario di partenza o di arrivo. § 2 Il reclamo deve essere redatto su due originali in carta semplice intestata del cliente. In esso, il cliente descriveI iI motiviI perI iI qualiI presentaI ilI reclamo,I riportandoI tuttiI gliI elementiI necessariI allaI valutazione del fondamento della richiesta di risarcimento. Il reclamo relativo alla richiesta di risarcimento dei danni èIcorredatoIdall’originaleIdelIverbaleIdiIcuiIall’art.I42ICIM,Idall’originaleIdelIduplicatoIdellaILDVInelIcaso sia presentato da parte del mittente, o del bollettino di consegna se da parte del destinatario, nonché di eventuali documenti utili ai fini della liquidazione del danno. § 3 La gestione merci riporta sul duplicato della LDV/bollettino di consegna l’attestazione dell’avvenuta presentazione del reclamo e lo restituisce al cliente, unitamente ad uno dei due originali del reclamo con timbro dell’ufficio, data e sottoscrizione per ricevuta. § 4 Su indicazione del vettore, il reclamo potrà essere trasmesso con altra modalità, anche di tipo informatico. 2.30 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O IS T R U Z I O N ES17S(art.S51SCGCTM)SRichiestaSdiSregolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore § 1 L’avente diritto, in base all’art. 51 delle CGCTM può presentare la richiesta di rimborso delle somme percepiteIinIeccessoIdalIvettoreIutilizzandoIl’appositaIfunzioneIprevistaInelIsitoIinternetIdelloIstesso. In alternativa, la richiesta può essere inviata: a. per e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel sito internet del vettore; b. per posta ordinaria a: “Trenitalia S.p.A.- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Amministrazione e Bilancio, Polo Amministrativo Territoriale di Torino Via Chisola, 3A/bis - 10126 Torino” § 2 Il vettore procederà alla correzione e al conguaglio nei confronti dell’avente diritto solo nel caso in cui la differenza in più o in meno superi l’importo di € 30,00 (euro trenta/00). § 3 In caso di errata fatturazione da parte del vettore e conseguente richiesta di rimborso da parte del cliente, il vettore si impegna a comunicare l’esito dell’accertamento da eseguire entro 90 giorni dalla data di richiesta e di accreditare eventuali importi da rimborsare mediante nota contabile da conteggiare nell’ambito della prima liquidazione di conto corrente utile. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.31 IS T R U Z I O N ES1 8S(art.S52SCGCTM) ServiziSaccessori a. Operazioni e formalità doganali § 1 Il mittente deve indicare in LDV il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità doganali. Nel caso in cui si avvalga del servizio, offerto dal vettore relativo all’espletamento di dette operazioni, a questiIèIdovutoIilIcorrispettivoIstabilitoInell’appositaISezioneIdelIdocumentoI“ListinoIPrezzi”,IilIcuiIammontare deve essere annotato in LDV. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non siano espletate in concomitanza con le operazione doganali, esse sono obbligatoriamente eseguite dal vettore. § 2 Qualora, in corso di trasporto o dopo lo svincolo, il mittente intenda incaricare il vettore dell’espletamento delle formalità e delle operazioni doganali, può farlo con richiesta scritta che il vettore si riserva di accettare. § 3 Il vettore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di trasporto dal mittente, dal destinatario o dal terzo incaricato. Il mittente e il destinatario (o il terzo incaricato) possono assistere alle operazioni doganali eseguite dal vettore solo per fornire le informazioni necessarie. § 4 Dopo lo svincolo, il destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del vettore, in un impianto ferroviario non sede di dogana o fuori dell’ambito ferroviario, depositando presso l’impianto ferroviario destinatario copia dell’autorizzazione o del nulla osta della dogana competente, e facendo apporre dal mittente la dicitura “Operazioni doganali a destino – Autorizzazione n. …” sui documenti di trasporto. § 5 La rimozione e la successiva apposizione di nuovi sigilli alle unità di carico, effettuate in occasione di formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di trasporto a cura del mittente/destinatario o del terzo incaricato, vengono effettuate dal vettore. 2.32 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O b. Fornitura di carri per il trasporto stradale § 1 Qualora il cliente richieda il trasferimento stradale di carri, da utilizzare o utilizzati per il trasporto ferroviario, ne deve assicurare la riconsegna entro 27 ore, ovvero 30 ore in caso di ricarico, dalla loro messa a disposizione o dallo svincolo. In caso di superamento dei suddetti termini si applicano le penali per la sosta di cui alla precedente Istruzione 5. Detti termini restano sospesi il sabato non lavorativo ed i giorni festivi. § 2 Il destinatario deve, una volta eseguito lo svincolo, verificare lo stato del carro per l’eventuale annotazione delle anomalie riscontrate, chiedendo al vettore la redazione di apposito verbale. In caso contrario, decade dalla possibilità di contestare eventuali anomalie. C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.33 Istruzioni - Allegato 1 Mo dulo per richiesta traspo rto/carri N. accordo cliente Cliente titolare di accordo cliente (Ditta e codice) Parte A Richiesta Trasporto Da compilare a cura del mittente Mittente (Ditta , sede sociale, P.IVA) ………………………………………………….. ………………………………………………….. Destinatario (Ditta , sede sociale, P.IVA) ………………………………………………….. Luogo di ritiro della merce (indirizzo, CAP, tel.) ………………………………………………….. ………………………………………………….. Luogo di consegna della merce(indirizzo,CAP, tel.) ………………………………………………….. ………………………………………………….. Natura, quantità e qualità della merce ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Giorno di effettuazione del carico ………………………… Giorno richiesto per la partenza …………………………… Parte B Riferimento del mittente (nominativo, n” tel, e mail) …………………………… Impianto ferroviario di partenza ………………………… Impianto ferroviario di destinazione ………………………… Servizi accessori ………………………………………………………… Richiesta carri Da compilare a cura del mittente Codice ripartizione Quantità Data di messa a disposizione del carro Timbro e firma del mittente ……………………………………….. 2.34 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E Luogo effettivo di carico Impianto ferroviario di partenza Timbro e firma della Gestione Merci ……………………………………….. C A R G O Luogo effettivo di scarico Impianto ferroviario di destinazione Merce Data e ora di consegna della richiesta ………………………………………. Istruzioni - Allegato 2 Modulo di legittimazione per acco mpagnatore Legittimazione per accompagnatore M ittente (nome, indirizzo) Expediteur (nom, adresse) Mod. C.Acc Identificazione della spedizione – Identification de l’envoi Paese - Pays Impianto - Gare Impresa - Enterprise Destinatario (nome, indirizzo, paese) Destinatarie (nom, adresse, pays) Sped. N ° - exp. N .° Presa in carico, luogo, data – Prise en charge, lieu, date M ese – giorno – ora M ois – jour - heure L uogo di riconsegna – L ieu de livraison C arro N ° Wagon N ° Impianto - Gare Paese- Pays A ccompagnatore della merce (cognome, nome) C onvoyeur de la marchandises (nom, prenom) Indicazione della merce –designation de la marchandises L egittimazione per accompagnatore valida – L égitimation pour convoyeur valable Da/de a/à Questa legittimazione conferisce al suo detentore il diritto di esercitare tutte le funzioni attribuite all’accompagnatore nei treni con i quali la spedizione accompagnata è trasportata. E ssa n on cost it u isce t it olo di t r aspor t o. L ’accompagnatore deve perciò essere in possesso anche di un titolo di trasporto valido. Se è accordata all’accompagnatore la gratuità del trasporto su tutto il percorso o su una parte di questo, in virtù degli accordi conclusi fra i trasportatori interessati, i titoli di trasporto corrispondenti saranno rilasciati all’accompagnatore dalla stazione mittente e/o dalle stazioni intermedie competenti. L a legittimazione per accompagnatore deve essere presentata su richiesta; alla fine del viaggio questa deve essere consegnata al servizio merci competente o al personale di controllo. Il capotreno (controllore) può attribuire un posto all’accompagnatore, per esempio nel carro nel quale è caricata la merce accompagnata, o nel bagagliaio, o nel carro di servizio, o ancora in una vettura viaggiatori del treno in questione; l’accompagnatore deve uniformarsi agli ordini ricevuti. L ’accompagnatore deve osservare le seguenti istruzioni per quel che concerne il suo comportamento nell’esercizio delle sue funzioni (prescrizioni di sicurezza). C ette légitimation confère a son détenteur le droit d’exercer toutes les fonctions dévolues au convoyeur dans les trains par lesquels l’envoi accompagné est transporté. E lle n e con st it u e pas u n t it r e de t r an spor t . L e convoyer doit donc aussi être en possession d’une titre de transport valable. Si la gratuité du transport est accordée au convoyeur sur tout le parcours ou sur une partie de celui-ci, en vertu des accords conclus entre les transporteurs intéressés, les titres de transport correspondent seront délivrés au convoyer par la gare de départ et/ou par les gares intermédiaires compétentes. L a légitimation pour convoyeur doit être présentée sur demande : à la fin du voyage, elle doit être remise au service marchandises compétent ou/au personnel de contrôle. L e chef de train (contrôleur) peut attribuer une place au convoyer, p.ex. dans le wagon dans lequel est chargée la marchandise accompagnée, ou dans le fourgon à bagage, ou dans le wagon d’accompagnement, ou encore dans une voiture à voyageurs du train en question ; le convoyeur doit se conformer aux ordres reçus. L e convoyeur doit observer les instructions ci – après au sujet de son comportement dans l’exercice de ses fonctions (prescriptions des sécurité). P r escr izion i di sicu r ezza Il viaggio nei treni e nei carri merci comporta un maggior rischio di incidenti; una particolare prudenza si rende pertanto necessaria al momento dell’entrata e dell’uscita dai veicoli all’atto della partenza e dell’arresto del treno, durante le manovre nonché in occasione dell’apertura e della chiusura delle porte! E’ pericolosissima e di conseguenza vietato: - salire sui tetti dei veicoli o sul carico dei carri di merci scoperti o procedere al riordino del carico spostato quando il carro si trova sotto la linea di contatto; - omettere la distanza di sicurezza minima di m. 1,50 – anche con degli oggetti – in occasione di lavori in prossimità di impianti e di linee sotto tensione; - fumare nei carri in cui si trovano materie facilmente infiammabili o animali. P r escr ipt ion s des sécu r it é L e voyage dans les trains et wagons de marchandises engendre en risque accru d’accident ; une prudence particulière s’impose donc lors de l’entrée dans le véhicules et lors de la sortie des véhicules, lors du départ et de l’arrêt du train, pendant les manœuvres ainsi que lors de l’ouverture et de la fermeture des portes. Il est très dangereux et par conséquent est interdit - de monter sur les toits des véhicules ou sur le chargement des wagons de marchandises ouverts ou de pr océder à la refection de chargements déplacés lorsque les wagons se trouvent sous la caténaire ; - de négliger la distance de sécurité minimale de 1,50m.- même avec des objet – lors de travaux à proximité d’installation et des lignes sous tension; - de fumer dans les wagons où se trouvent de matières facilement inflammables ou des animaux. L ’accompagnatore deve: - annunciarsi al capotreno prima della partenza del treno (nei treni non scortati, al macchinista); - prestare attenzione ai segnali di richiamo delle locomotive e agli avvertimenti del personale ferroviario; - impedire la chiusura intempestiva delle porte scorrevoli; - evitare, se possibile, di sostare fra i binari; - restare nel carro in caso di arresto in piena via; - portare per la notte fanali o lanterne luminose, che non diffondano alcuna luce colorata e che non presentino nessun rischio di esplosione o di incendio. Indirizzo e firma del trasportatore/A dresse et signature du transporteur C G C T M > > > I S T R U Z I O N I L e convoyeur doit - s’annoncer ou chef de train avant le départ du train (dans les trains non accompagnés, ou mecanicien) ; - prendre garde aux signaux avertisseurs des locomotives et aux avertissements du personnel ferroviaire ; - empêcher la fermeture intempestive des portes coulissantes ; - éviter si possible de stationner entre les voies ; - rester dans les wagons en cas d’arrête en pleine voie ; - emporter pour la nuit des lampes ou lanternes éclairant bien ne diffusant aucune lumiere colorée et ne présentant aucune risque d’explosion ou d’incendie Firma dell’ accompagnatore/Signature du convoyeur 2.35 Istruzioni - Allegato 3 Mo dello Ci93 LDV Servizio Nazionale 2.36 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Istruzioni - Allegato 4 Modello LDV CIM per trasporto convenzionale e di carri vuoti in serv izio Inte rnazionale C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.37 Istruzioni - Allegato 5 Mo dello LDV CIM per trasporto combinato in servizio Internazionale 2.38 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Istruzioni - Allegato 6 Modello Ci96 L DV Servizio Cumulativo C G C T M > > > I S T R U Z I O N I 2.39 Istruzioni - Allegato 7 Mo dulo per Ordini ulteriori / modifiche al trasporto p 2.40 T R E N I T A L I A p > > > D I V I S I O N E C A R G O Listino Prezzi Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia In vigore dal 1° marzo 2010 Listino Prezzi Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM) Emanato dal Responsabile di Trenitalia Divisione Cargo il 28 gennaio 2010 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4630 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 I ndi ce Sezione I - Corrispettivi per il trasporto delle merci per ferrovia Paragrafo 1 - Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Paragrafo 2 - Calcolo del corrispettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Paragrafo 3 - Calcolo delle distanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Paragrafo 4 - Calcolo degli arrotondamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Paragrafo 5 - Pesi minimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Paragrafo 6 - Sovrapprezzi per l’utilizzazione di particolari tipi di carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Paragrafo 7 - Merci di lunghezza eccezionale richiedenti l’uso di più carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Paragrafo 8 - Merci di peso eccezionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Paragrafo 9 - Spedizioni eccedenti il peso assiale o il profilo limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Paragrafo 10- Carri per il distanziamento e la frenatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Sezione II - Corrispettivi Ordinari Paragrafo 1 - Corrispettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Paragrafo 2 - Corrispettivi per materiale rotabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Paragrafo 3 - Sovrapprezzo per tabacchi lavorati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Paragrafo 4 - Sovrapprezzo per valori bollati e oggetti preziosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.13 Sezione III - Corrispettivi per specifiche categorie merceologiche Paragrafo 1 - Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri porta-auto vuoti . . . . . . . . . . . . . . 3.16 Paragrafo 2 - Corrispettivi per trasporti di UTI cariche o vuote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.19 Paragrafo 3 - Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto . . . . . . . . . . . . . . 3.22 Paragrafo 4 - Corrispettivi per trasporto di rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote - NHM 8601/8605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 Sezione IV - Corrispettivi per servizi accessori Paragrafo 1 - Espletamento delle formalità doganali e delle operazioni doganali . . . . . . . . . . . . 3.27 Sezione V - Servizi vari Paragrafo 1 - Pulitura del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29 Paragrafo 2 - Creazione della Lettera di Vettura elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29 Paragrafo 3 - Ordini ulteriori e/o modifiche al contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29 Paragrafo 4 - Stazionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29 Paragrafo 5 - Indennità per la perdita d’uso del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30 C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 S ez i one I Cor r i s pettivi per il trasporto delle merci per ferrov i a Paragrafo 1 Campo di applicazione ILcorrispettiviLcontenutiLnelLpresente ListinoLPrezziLeLpubblicatiLsulLsitoLinternetLdelLvettore,LsiLriferiscono ai trasporti ferroviari di merci effettuati da Trenitalia in ambito nazionale, con la modalità del “Diffuso” sul relativo reticolo. Detti corrispettivi sono forniti a titolo meramente indicativo. Paragrafo 2 Calcolo del corrispettivo Salvo quanto diversamente previsto per determinate categorie merceologiche nella successiva Sezione III, il corrispettivo di trasporto si determina moltiplicando l’importo applicabile in base alla distanza tra l’impianto ferroviario di origine e quello di destinazione e al tipo di carro utilizzato, per il peso della merce da trasportare, espresso in tonnellate, ovvero per quel diverso parametro previsto dallo specifico corrispettivo. Per il trasporto effettuato con carri composti da due o più moduli, fatta eccezione per i trasporti di veicoli composti da carri porta auto vuoti, nonché per i trasporti a vuoto di carri messi a disposizione dal cliente o dal vettore, il calcolo del corrispettivo è stabilito con riferimento a ciascun modulo. I residui di merce contenuti nei carri serbatoio sono considerati, ai soli effetti del calcolo dei corrispettivi, come facenti parte integrante del carro nel solo caso in cui il loro peso non superi il 10% della tara. Nel caso di applicazione di riduzioni e/o maggiorazioni percentuali del corrispettivo, queste vanno calcolate sull’importo a tonnellata, ovvero su quel diverso parametro stabilito per specifiche categorie merceologiche nella successiva Sezione III, applicandole in successione, senza cioè effettuare preventivamente la somma algebrica delle corrispondenti percentuali. I corrispettivi applicabili ai trasporti a carico effettuati con carri messi a disposizione dal vettore devono essere aumentati del 17,65%. Paragrafo 3 Calcolo delle distanze Agli effetti del calcolo del corrispettivo, le distanze tra gli impianti ferroviari di origine e di destinazione del trasporto si desumono dal Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche per i traffici interni, documento disponibile presso le gestioni merci del vettore e dal Distancier International Uniforme des Marchandises per quelli internazionali, disponibile sul sito internet del vettore. Per i trasporti da e per impianti caratterizzati da particolari condizioni, possono essere indicate distanze virtuali. 3.4 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Paragrafo 4 Calcolo degli arrotondamenti Gli arrotondamenti sono calcolati secondo i seguenti criteri: • Arrotondamento del peso le frazioni di 100 kg di peso della merce si arrotondano ai 100 kg superiori, salvo quanto stabilito nella successiva Sezione III per specifiche categorie merceologiche e dalle disposizioni in materia di peso minimo per carro; • Arrotondamento del corrispettivo il corrispettivo del trasporto calcolato ai sensi del precedente paragrafo 2 si arrotonda in Euro al secondo decimale. Paragrafo 5 Pesi minimi Il peso minimo da considerare ai fini del calcolo del corrispettivo del trasporto è indicato nelle diverse tabelle delle Sezioni II e III. In mancanza esso è fissato in kg 10.000. Per le spedizioni effettuate con carri del tipo sottoindicato, i pesi minimi sono quelli indicati nella tabella sotto riportata, salve le eccezioni previste nella Sezione III per specifiche categorie merceologiche: Tipo di carro Peso minimo per carro tonn A. Carri a 2 assi 1. Coperti di capacità pari o superiore a 70 mc* 15 2. Tetto apribile di lunghezza pari o superiore a 12 m 15 B. Carri pianali a 3 o 4 assi e carri a carrelli 15 C. Altri carri a 3 o 4 assi 18 D. Carri a più di 4 assi 36 E. Carri a piano di carico ribassato 6 per asse * Con esclusione di carri privati, dei carri isotermici e refrigeranti C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.5 Paragrafo 6 Sovrapprezzi per l’utilizzazione di particolari tipi di carri Ai corrispettivi relativi a trasporti effettuati con carri a piano di carico ribassato serie U, a 2, 4, 6, 8 assi ed oltre, vanno applicati i seguenti sovrapprezzi: Tipo di carro Sovrapprezzi Da 1 a 300 km Per ogni 300 km indivisibili oltre i primi 300 km A 2 assi € 62,57 € 31,29 A 4 assi € 125,15 € 62,57 A 6 assi € 187,72 € 93,86 A 8 assi € 250,29 € 125,15 * * Più di 8 assi * Sovrapprezzo stabilito di volta in volta dal vettore Tali sovrapprezzi si applicano, in servizio interno ed internazionale, per i carri messi a disposizione dal vettore. In uscita dall’Italia, i sovrapprezzi di cui alla precedente tabella, si applicano sull’intera distanza dall’impianto ferroviario nazionale a quello estero di destinazione. In entrata in Italia non si applica alcun sovrapprezzo. Paragrafo 7 Merci di lunghezza eccezionale richiedenti l’uso di più carri Ai fini del calcolo del corrispettivo per il trasporto di merci che, a causa della loro lunghezza, richiedano l’uso di più carri, sia nel caso in cui il carico poggi parzialmente su di essi, sia nel caso in cui non poggi neppure in parte (carro scudo), tutti i carri utilizzati devono essere considerati come caricati di una uguale frazione del peso effettivo della spedizione nel suo complesso. L’importo viene calcolato per ogni singolo carro, applicando il corrispettivo competente, nel rispetto dei pesi minimi a carro di cui al precedente paragrafo 5, maggiorato del 30%. Il peso dell’eventuale merce caricata sul carro scudo deve essere sommato a quello del carico principale ed assoggettato a quanto indicato nel presente paragrafo. 3.6 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Paragrafo 8 Merci di peso eccezionale Al corrispettivo relativo al trasporto di un carro nel quale venga caricato un collo di peso pari o superiore a kg 30.000, va applicata la competente tra le seguenti percentuali di maggiorazione: • da 30.000 kg fino a 39.999 kg 30%; • da 40.000 kg e fino a 149.999 kg ulteriore aumento di 10 punti percentuali indivisibili per ogni 10.000 kg; • da 150.000 kg ed oltre 150%. Nel caso in cui in uno stesso carro siano caricati più colli di peso superiore a 30.000 kg, al corrispettivo del trasporto si applica la maggiorazione relativa al collo di peso maggiore. Paragrafo 9 Spedizioni eccedenti il peso assiale o il profilo limite Il corrispettivo relativo al trasporto di un carro nel quale vengano caricati uno o più colli, il cui peso unitario determini un peso assiale lordo superiore a quello massimo ammesso anche su una sola delle linee da percorrere, o le cui dimensioni comportino un profilo limite eccedente i limiti massimi, ammessi anche su una sola delle linee da percorrere, viene calcolato per l’intero percorso applicando il corrispettivo competente maggiorato del 30% e con il peso minimo di kg 20.000. Se la spedizione comprende colli di peso pari o superiore a kg 30.000, sul prezzo calcolato in base al capoverso precedente viene, in aggiunta, applicata la maggiorazione di cui al precedente paragrafo 8. Paragrafo 10 Carri per il distanziamento e la frenatura Ai carri vuoti, utilizzati per il distanziamento o per la frenatura di un treno ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, è applicato un corrispettivo pari a € 0,58 (euro zero/58) per km. C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.7 S ez i one II Cor r i s pettivi Ordinari Paragrafo 1 Corrispettivi Classe A I corrispettivi della Classe A, riportati nella presente Sezione II, sono prezzi di riferimento applicabili a tutte le merci – inoltrate con il reticolo del diffuso – previste dalla Nomenclatura Armonizzata delle Merci (NHM) pubblicata sul sito del vettore, ad eccezione delle merci per le quali è prevista la Classe B, nonché delle specifiche categorie merceologiche riprese nella successiva Sezione III. Classe B I corrispettivi della Classe B riportati nella presente Sezione II sono applicabili alle merci aventi le seguenti posizioni di NHM: • da 2601 a 2602; • 2619; • da 2701 a 2702; • 2704; • da 7201 a 7204; • da 7206 a 7216; • da 7218 a 7222; • da 7225 a 7228; • da 7301 a 7302. Paragrafo 2 Corrispettivi per materiale rotabile Ai trasporti di carri vuoti riferiti alle posizioni: NHM 8606 (carro merci vincolato a binari) sono applicabili i corrispettivi indicati nella classe A, serie 3, maggiorati del 20%. Detti corrispettivi sono calcolati tenuto conto del peso reale arrotondato al minimo di 20 tonnellate per rotabile. Qualora i rotabili siano trasportati con combustibile, acqua, attrezzi, ed altro di pertinenza degli stessi e su di essi caricati, il corrispettivo per il trasporto si calcola sul peso lordo (tara del rotabile maggiorata del peso di quanto su esso caricato). Paragrafo 3 Sovrapprezzo per tabacchi lavorati Ai trasporti di merci di cui alla posizione NHM 2402 (Sigari, sigaretti e sigarette) si applica un sovrapprezzo pari al 25%. 3.8 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Paragrafo 4 Sovrapprezzo per valori bollati e oggetti preziosi I prezzi dei trasporti di cui alle posizioni NHM 4907 (Francobolli, marche da bollo e simili), da 7101 a 7118 (Perle fini o coltivate, pietre preziose o simili, metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di tali materie; minuterie, gioielleria ed altri valori) e 9101 (Orologi con casse di metalli preziosi), 9601 (Materie animali da intaglio, lavorate e lavori di tali materie, compresi quelli ottenuti per modellatura) e da 9701 a 9706 (Oggetti d’arte, da collezione o da antichità), sono determinati di volta in volta. C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.9 Classe A Tabella dei pesi limite a partire dai quali è da prendere a base del calcolo del prezzo di trasporto il prezzo corrispondente al peso virtuale della serie immediatamente superiore Carichi aventi un peso effettivo compreso Peso limite Calcolo dei prezzi di trasporto tonn Serie di prezzi n. Peso virtuale tonn 1. Classe A - Carri a 2 assi a. fra 10,0 e 15,0 t 12,0 2 15,0 b. fra 15,0 e 20,0 t 18,0 3 20,0 c. fra 20,0 e 25,0 t 23,9 4 25,0 2. Classe A - Carri a carrelli e carri pianali a 3/4 assi a. fra 15,0 e 22,5 t 18,0 2 22,5 b. fra 22,5 e 30,0 t 27,0 3 30,0 c. fra 30,0 e 37,5 t 35,8 4 37,5 3. Classe A - Altri carri a 3/4 assi 3.10 a. fra 18,0 e 27,0 t 21,5 2 27,0 b. fra 27,0 e 36,0 t 32,4 3 36,0 c. fra 36,0 e 45,0 t 42,9 4 45,0 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Corrispettivi Classe A Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 20 t 25 t 37,5 t Per spedizioni con carri a 2 assi 10 t 15 t Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno) o con carri pianali a 3 o 4 assi 15 t 22,50 t 30 t Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi 18 t 27 t 36 t 45 t km Euro Euro Euro Euro 1-100 19,50 15,52 13,93 13,26 101-105 19,75 15,72 14,11 13,43 106-110 20,06 15,97 14,33 13,65 111-115 20,38 16,22 14,56 13,86 116-120 20,69 16,47 14,78 14,08 121-125 21,01 16,72 15,00 14,29 126-130 21,32 16,97 15,23 14,50 131-135 21,64 17,22 15,45 14,72 136-140 21,95 17,47 15,68 14,93 141-145 22,27 17,72 15,90 15,15 146-150 22,58 17,97 16,13 15,36 15,58 151-155 22,90 18,22 16,35 156-160 23,21 18,47 16,58 15,79 161-165 23,53 18,73 16,80 16,00 166-170 23,84 18,98 17,03 16,22 171-175 24,16 19,23 17,25 16,43 176-180 24,47 19,48 17,48 16,65 181-185 24,79 19,73 17,70 16,86 17,08 186-190 25,10 19,98 17,93 191-195 25,42 20,23 18,15 17,29 196-200 25,73 20,48 18,38 17,50 201-210 26,17 20,83 18,69 17,80 211-220 26,80 21,33 19,14 18,23 221-230 27,43 21,83 19,59 18,66 231-240 28,06 22,33 20,04 19,09 241-250 28,69 22,84 20,49 19,52 251-260 29,32 23,34 20,94 19,95 261-270 29,95 23,84 21,39 20,37 271-280 30,58 24,34 21,84 20,80 281-290 31,21 24,84 22,29 21,23 291-300 31,84 25,34 22,74 21,66 301-310 32,47 25,84 23,19 22,09 311-320 33,10 26,34 23,64 22,52 321-330 33,73 26,85 24,09 22,95 331-340 34,36 27,35 24,54 23,37 341-350 34,99 27,85 24,99 23,80 351-360 35,62 28,35 25,44 24,23 361-370 36,25 28,85 25,89 24,66 371-380 36,88 29,35 26,34 25,09 381-390 37,51 29,85 26,79 25,52 391-400 38,14 30,36 27,24 25,94 401-420 39,01 31,05 27,86 26,54 421-440 40,12 31,93 28,65 27,29 441-460 41,23 32,81 29,45 28,04 461-480 42,33 33,69 30,24 28,80 481-500 43,44 34,58 31,03 29,55 C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.11 Corrispettivi Classe A Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 20 t 25 t 37,5 t Per spedizioni con carri a 2 assi 10 t 15 t Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno) o con carri pianali a 3 o 4 assi 15 t 22,50 t 30 t Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi 18 t 27 t 36 t 45 t km Euro Euro Euro Euro 501-520 44,55 35,46 31,82 30,31 521-540 45,66 36,34 32,61 31,06 541-560 46,77 37,22 33,41 31,81 561-580 47,88 38,11 34,20 32,57 581-600 48,98 38,99 34,99 33,32 601-620 50,09 39,87 35,78 34,08 621-640 51,20 40,75 36,57 34,83 641-660 52,31 41,63 37,36 35,59 661-680 53,42 42,52 38,16 36,34 681-700 54,53 43,40 38,95 37,09 701-720 55,64 44,28 39,74 37,85 721-740 56,74 45,16 40,53 38,60 741-760 57,85 46,05 41,32 39,36 761-780 58,96 46,93 42,12 40,11 781-800 60,07 47,81 42,91 40,86 801-820 61,18 48,69 43,70 41,62 821-840 62,29 49,58 44,49 42,37 841-860 63,40 50,46 45,28 43,13 861-880 64,50 51,34 46,07 43,88 881-900 65,61 52,22 46,87 44,63 901-920 66,72 53,10 47,66 45,39 921-940 67,83 53,99 48,45 46,14 941-960 68,94 54,87 49,24 46,90 961-980 70,05 55,75 50,03 47,65 981-1000 71,16 56,63 50,83 48,40 1001-1050 73,10 58,18 52,21 49,72 1051-1100 75,17 59,83 53,70 51,14 1101-1150 76,56 60,94 54,69 52,08 3.12 1151-1200 77,95 62,04 55,68 53,02 1201-1250 79,33 63,14 56,66 53,97 1251-1300 80,72 64,24 57,65 54,91 1301-1350 82,10 65,35 58,64 55,85 1351-1400 83,49 66,45 59,63 56,79 1401-1450 84,87 67,55 60,62 57,74 1451-1500 86,26 68,66 61,61 58,68 1501-1550 87,64 69,76 62,60 59,62 1551-1600 89,03 70,86 63,59 60,56 1601-1650 90,42 71,96 64,58 61,51 1651-1700 91,80 73,07 65,57 62,45 1701-1750 93,19 74,17 66,56 63,39 1751-1800 94,57 75,27 67,55 64,34 1801-1850 95,96 76,38 68,54 65,28 1851-1900 97,34 77,48 69,53 66,22 1901-1950 98,73 78,58 70,52 67,16 1951-2000 100,12 79,68 71,51 68,11 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Classe B Tabella dei pesi limite a partire dai quali è da prendere a base del calcolo del prezzo di trasporto il prezzo corrispondente al peso virtuale della serie immediatamente superiore Carichi aventi un peso effettivo compreso Peso limite Calcolo dei prezzi di trasporto tonn Serie di prezzi n. Peso virtuale tonn a. fra 15,0 e 20,0 t 18,3 3 20,0 b. fra 20,0 e 25,0 t 23,9 4 25,0 a. fra 22,5 e 30,0 t 27,4 3 30,0 b. fra 30,0 e 37,5 t 35,8 4 37,5 a. fra 27,0 e 36,0 t 32,9 3 36,0 b. fra 36,0 e 45,0 t 42,9 4 45,0 1. Classe B - Carri a 2 assi 2. Classe B - Carri a carrelli e carri pianali a 3/4 assi 3. Classe B - Altri carri a 3/4 assi C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.13 Corrispettivi Classe B Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di Per spedizioni con carri a 2 assi Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno) o con carri pianali a 3 o 4 assi 3.14 Serie 2 Serie 3 Serie 4 15 t 20 t 25 t 37,5 t 22,50 t 30 t Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi 27 t 36 t 45 t km Euro Euro Euro 1-100 12,27 11,20 10,67 101-105 12,59 11,50 10,95 106-110 13,00 11,87 11,30 111-115 13,39 12,23 11,64 116-120 13,78 12,58 11,98 121-125 14,16 12,93 12,31 126-130 14,53 13,27 12,64 131-135 14,90 13,60 12,96 136-140 15,26 13,94 13,27 141-145 15,62 14,26 13,59 146-150 15,98 14,59 13,90 151-155 16,33 14,91 14,20 156-160 16,68 15,23 14,51 161-165 17,03 15,55 14,81 166-170 17,37 15,86 15,11 171-175 17,71 16,17 15,40 176-180 18,05 16,48 15,70 181-185 18,39 16,79 15,99 186-190 18,72 17,09 16,28 191-195 19,05 17,40 16,57 196-200 19,39 17,70 16,86 201-210 19,90 18,17 17,31 211-220 20,67 18,88 17,98 221-230 21,45 19,58 18,65 231-240 22,22 20,29 19,32 241-250 22,99 20,99 19,99 20,66 251-260 23,76 21,69 261-270 24,53 22,40 21,33 271-280 25,30 23,10 22,00 281-290 26,07 23,81 22,67 291-300 26,12 23,85 22,71 301-310 26,86 24,53 23,36 311-320 27,61 25,21 24,01 321-330 28,36 25,89 24,66 331-340 29,10 26,57 25,31 341-350 29,85 27,25 25,96 351-360 29,95 27,34 26,04 361-370 30,67 28,01 26,67 371-380 31,40 28,67 27,31 381-390 32,13 29,34 27,94 391-400 32,86 30,00 28,57 401-420 32,94 30,07 28,64 421-440 34,34 31,36 29,86 441-460 35,75 32,64 31,09 461-480 37,16 33,93 32,31 481-500 38,56 35,21 33,53 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Corrispettivi Classe B Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di Per spedizioni con carri a 2 assi Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno) o con carri pianali a 3 o 4 assi Serie 2 Serie 3 Serie 4 15 t 20 t 25 t 37,5 t 22,50 t 30 t Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi 27 t 36 t 45 t km Euro Euro Euro 501-520 38,79 35,42 33,73 521-540 40,15 36,66 34,92 541-560 41,51 37,90 36,10 561-580 42,87 39,15 37,28 581-600 44,24 40,39 38,47 601-620 44,34 40,48 38,55 621-640 45,66 41,69 39,70 641-660 46,98 42,89 40,85 661-680 48,30 44,10 42,00 681-700 49,62 45,30 43,14 701-720 50,93 46,51 44,29 721-740 52,25 47,71 45,44 741-760 53,57 48,92 46,59 761-780 54,89 50,12 47,73 781-800 56,21 51,32 48,88 801-820 57,53 52,53 50,03 821-840 58,85 53,73 51,18 841-860 60,17 54,94 52,32 861-880 61,49 56,14 53,47 881-900 62,81 57,35 54,62 901-920 63,30 57,80 55,05 921-940 64,60 58,99 56,18 941-960 65,91 60,18 57,31 961-980 67,21 61,36 58,44 981-1000 68,51 62,55 59,57 1001-1050 69,77 63,70 60,67 1051-1100 72,97 66,63 63,46 1101-1150 76,18 69,55 66,24 1151-1200 79,38 72,48 69,03 1201-1250 82,59 75,40 71,81 1251-1300 85,26 77,85 74,14 1301-1350 88,45 80,76 76,91 1351-1400 91,63 83,66 79,68 C G C T M 1401-1450 94,81 86,57 82,45 1451-1500 98,00 89,48 85,21 1501-1550 101,18 92,38 87,98 1551-1600 104,36 95,29 90,75 1601-1650 107,55 98,19 93,52 1651-1700 110,73 101,10 96,29 1701-1750 113,91 104,01 99,05 1751-1800 117,10 106,91 101,82 1801-1850 120,28 109,82 104,59 1851-1900 123,46 112,73 107,36 1901-1950 126,65 115,63 110,13 1951-2000 129,83 118,54 112,89 > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.15 S ez i one III Cor r i s pettivi per specifiche categorie merceologiche Paragrafo 1 Corrispettivi per trasporti di veicoli o per carri porta-auto vuoti Il corrispettivo applicabile per i trasporti di veicoli caricati su carri ad un piano e a due piani e per i trasporti di carri vuoti della serie letterale L e H, attrezzati per il trasporto di veicoli stradali, messi a disposizione dal cliente o dal vettore, è stabilito nella successiva tabella. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai trasporti di semirimorchi stradali, carichi o vuoti, ai quali si applica la tariffa delle UTI cariche o vuote. Qualora, oltre ai veicoli, siano caricate sul/i medesimo/i carro/i altre merci, il corrispettivo del trasporto è calcolato separatamente per i veicoli e per le altre merci secondo quanto dichiarato in LDV. Alle merci caricate sul medesimo carro potranno essere applicati, se inferiori rispetto a quelli previsti nella presenteLSezione,LiLcorrispettiviLordinariLprevistiLperLlaLClasseLA. LTaliLcorrispettiviLvannoLapplicatiLsul peso effettivo delle merci suddette, arrotondato ai 1.000 kg superiori, con un minimo di 3.000 kg. 3.16 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri porta-auto vuoti Prezzi per spedizione DIstanza Carri a 2 assi Carri pianali e a doppio piano fino a 4 assi o a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno) di lunghezza in metri: <= 23,40 > 23,40 < 27 => 27 Carri a più di 4 e fino a 8 assi Carri a più di 8 assi km Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1-100 249,82 374,73 424,70 499,64 999,29 1.154,80 101-105 253,08 106-110 257,15 379,62 430,24 506,16 1.012,32 1.075,59 385,73 437,16 514,31 1.028,62 1.092,90 111-115 261,23 391,84 444,09 522,46 1.044,91 1.110,22 116-120 265,30 397,95 451,01 530,60 1.061,21 1.127,53 121-125 269,38 404,06 457,94 538,75 1.077,50 1.144,84 126-130 273,45 410,17 464,86 546,90 1.093,80 1.162,16 131-135 277,52 416,28 471,79 555,05 1.110,09 1.179,47 136-140 281,60 422,39 478,71 563,19 1.126,39 1.196,78 141-145 285,67 428,51 485,64 571,34 1.142,68 1.214,10 146-150 289,74 434,62 492,56 579,49 1.158,97 1.231,41 151-155 293,82 440,73 499,49 587,63 1.175,27 1.248,72 156-160 297,89 446,84 506,41 595,78 1.191,56 1.266,04 161-165 301,96 452,95 513,34 603,93 1.207,86 1.283,35 166-170 306,04 459,06 520,27 612,08 1.224,15 1.300,66 171-175 310,11 465,17 527,19 620,22 1.240,45 1.317,98 176-180 314,19 471,28 534,12 628,37 1.256,74 1.335,29 181-185 318,26 477,39 541,04 636,52 1.273,04 1.352,60 186-190 322,33 483,50 547,97 644,67 1.289,33 1.369,92 191-195 326,41 489,61 554,89 652,81 1.305,63 1.387,23 196-200 330,48 495,72 561,82 660,96 1.321,92 1.404,54 201-210 336,18 504,28 571,51 672,37 1.344,73 1.428,78 211-220 344,33 516,50 585,36 688,66 1.377,32 1.463,41 221-230 352,48 528,72 599,21 704,96 1.409,91 1.498,03 231-240 360,63 540,94 613,06 721,25 1.442,50 1.532,66 241-250 368,77 553,16 626,91 737,55 1.475,09 1.567,29 251-260 376,92 565,38 640,76 753,84 1.507,68 1.601,91 261-270 385,07 577,60 654,62 770,14 1.540,27 1.636,54 271-280 393,22 589,82 668,47 786,43 1.572,86 1.671,16 281-290 401,36 602,04 682,32 802,73 1.605,45 1.705,79 291-300 409,51 614,27 696,17 819,02 1.638,04 1.740,42 301-310 417,66 626,49 710,02 835,31 1.670,63 1.775,04 311-320 425,80 638,71 723,87 851,61 1.703,22 1.809,67 321-330 433,95 650,93 737,72 867,90 1.735,81 1.844,30 331-340 442,10 663,15 751,57 884,20 1.768,40 1.878,92 341-350 450,25 675,37 765,42 900,49 1.800,99 1.913,55 351-360 458,39 687,59 779,27 916,79 1.833,58 1.948,18 361-370 466,54 699,81 793,12 933,08 1.866,17 1.982,80 371-380 474,69 712,03 806,97 949,38 1.898,76 2.017,43 381-390 482,84 724,25 820,82 965,67 1.931,35 2.052,05 391-400 490,98 736,48 834,67 981,97 1.963,94 2.086,68 401-420 503,20 754,81 855,45 1.006,41 2.012,82 2.138,62 421-440 519,50 779,25 883,15 1.039,00 2.078,00 2.207,87 441-460 535,79 803,69 910,85 1.071,59 2.143,18 2.277,13 461-480 552,09 828,13 938,55 1.104,18 2.208,36 2.346,38 481-500 568,38 852,58 966,25 1.136,77 2.273,54 2.415,63 C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.17 Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri porta-auto vuoti Prezzi per spedizione 3.18 DIstanza Carri a 2 assi km Euro 501-520 584,68 521-540 600,97 541-560 Carri pianali e a doppio piano fino a 4 assi o a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno) di lunghezza in metri: <= 23,40 > 23,40 < 27 => 27 Euro Carri a più di 4 e fino a 8 assi Carri a più di 8 assi Euro Euro Euro Euro 877,02 993,95 1.169,36 2.338,71 2.484,88 901,46 1.021,65 1.201,95 2.403,89 2.554,14 617,27 925,90 1.049,36 1.234,54 2.469,07 2.623,39 561-580 633,56 950,34 1.077,06 1.267,13 2.534,25 2.692,64 581-600 649,86 974,79 1.104,76 1.299,72 2.599,43 2.761,89 601-620 666,15 999,23 1.132,46 1.332,30 2.664,61 2.831,15 621-640 682,45 1.023,67 1.160,16 1.364,89 2.729,79 2.900,40 641-660 698,74 1.048,11 1.187,86 1.397,48 2.794,97 2.969,65 661-680 715,04 1.072,56 1.215,56 1.430,07 2.860,15 3.038,90 681-700 731,33 1.097,00 1.243,26 1.462,66 2.925,33 3.108,16 701-720 747,63 1.121,44 1.270,96 1.495,25 2.990,50 3.177,41 721-740 763,92 1.145,88 1.298,66 1.527,84 3.055,68 3.246,66 741-760 780,22 1.170,32 1.326,37 1.560,43 3.120,86 3.315,92 761-780 796,51 1.194,77 1.354,07 1.593,02 3.186,04 3.385,17 781-800 812,81 1.219,21 1.381,77 1.625,61 3.251,22 3.454,42 3.516,57 801-820 827,43 1.241,14 1.406,63 1.654,86 3.309,72 821-840 840,38 1.260,58 1.428,65 1.680,77 3.361,54 3.571,63 841-860 853,34 1.280,01 1.450,67 1.706,68 3.413,35 3.626,69 861-880 866,29 1.299,44 1.472,70 1.732,59 3.465,17 3.681,74 881-900 879,25 1.318,87 1.494,72 1.758,49 3.516,99 3.736,80 901-920 892,20 1.338,30 1.516,74 1.784,40 3.568,81 3.791,85 921-940 905,16 1.357,73 1.538,76 1.810,31 3.620,62 3.846,91 941-960 918,11 1.377,16 1.560,79 1.836,22 3.672,44 3.901,97 961-980 931,06 1.396,60 1.582,81 1.862,13 3.724,26 3.957,02 981-1000 944,02 1.416,03 1.604,83 1.888,04 3.776,07 4.012,08 1001-1050 958,59 1.437,89 1.629,61 1.917,18 3.834,37 4.074,02 1051-1100 974,79 1.462,18 1.657,13 1.949,57 3.899,14 4.142,84 1101-1150 990,98 1.486,47 1.684,66 1.981,96 3.963,91 4.211,65 1151-1200 1.007,17 1.510,76 1.712,19 2.014,34 4.028,68 4.280,47 1201-1250 1.023,36 1.535,05 1.739,72 2.046,73 4.093,46 4.349,29 1251-1300 1.039,56 1.559,34 1.767,25 2.079,11 1301-1350 1.055,75 1.583,62 1.794,77 2.111,50 4.158,23 4.418,11 4.223,00 4.486,93 1351-1400 1.071,94 1.607,91 1.822,30 2.143,89 4.287,77 4.555,75 1401-1450 1.088,14 1.632,20 1.849,83 2.176,27 4.352,54 4.624,57 1451-1500 1.104,33 1.656,49 1.877,36 2.208,66 4.417,31 4.693,39 1501-1550 1.120,52 1.680,78 1.904,89 2.241,04 4.482,09 4.762,21 1551-1600 1.136,71 1.705,07 1.932,41 2.273,43 4.546,86 4.831,03 1601-1650 1.152,91 1.729,36 1.959,94 2.305,81 4.611,63 4.899,85 1651-1700 1.169,10 1.753,65 1.987,47 2.338,20 4.676,40 4.968,67 1701-1750 1.185,29 1.777,94 2.015,00 2.370,59 4.741,17 5.037,49 5.106,31 1751-1800 1.201,49 1.802,23 2.042,53 2.402,97 4.805,94 1801-1850 1.217,68 1.826,52 2.070,05 2.435,36 4.870,72 5.175,13 1851-1900 1.233,87 1.850,81 2.097,58 2.467,74 4.935,49 5.243,95 1901-1950 1.250,06 1.875,10 2.125,11 2.500,13 5.000,26 5.312,77 1951-2000 1.266,26 1.899,39 2.152,64 2.532,51 5.065,03 5.381,59 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Paragrafo 2 Corrispettivi per trasporti di UTI cariche o vuote Il corrispettivo applicabile ai trasporti di merci di cui alle posizioni della NHM: • 9941 (grandi contenitori carichi); • 9942 (casse mobili cariche); • 9943 (semirimorchi carichi); è stabilito nella successiva tabella, Serie A. Il corrispettivo applicabile ai trasporti di merci di cui alle posizioni di NHM: • 8609 (casse mobili e contenitori vuoti); • 9931 (grandi contenitori vuoti e usati che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia); • 9932 (casse mobili, vuote e usate che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia); • 9933 (semirimorchi vuoti e usati che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia); • 9939 (UTI vuote e usate che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia); è stabilito nella successiva tabella, Serie B. In base al numero di assi del carro utilizzato per il trasporto, ai suddetti corrispettivi dovranno essere applicati i seguenti coefficienti: Corrispettivi per trasporti di UTI cariche o vuote Coefficienti per carro Tipo di carro Coefficiente A 2 assi 0,8 A 4 assi 1,0 A 6 assi 1,8 A 8 assi 1,9 AlLcorrispettivoLdeiLtrasportiLdiLUTILcaricheLnonLsiLapplicaLquantoLprevistoLallaLSezioneLI,LparagrafoL8 “Merci di peso eccezionale”. In presenza di più UTI cariche e vuote sullo stesso carro, si applicano i corrispettivi della Serie A. E’ ammesso il trasporto di più UTI sullo stesso carro solo se aventi stesso mittente, stesso destinatario, nonché stesso impianto ferroviario di partenza e di arrivo. Il peso dell’UTI carica è inteso come peso complessivo della merce e della tara dell’UTI stessa. I trasporti di semirimorchi nuovi di fabbrica sono considerati trasporti di veicoli; pertanto si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1 “Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri portaauto vuoti”. C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.19 Corrispettivi per trasporto di UTI cariche o vuote Prezzi per carro 3.20 Distanza Serie A – UTI cariche Serie B – UTI vuote km Euro Euro 1-100 346 173 101-105 353 176 106-110 360 180 111-115 367 183 116-120 376 188 121-125 384 192 126-130 393 196 131-135 402 201 136-140 408 204 141-145 417 209 146-150 426 213 151-155 433 217 156-160 442 221 161-165 449 224 166-170 457 228 171-175 465 232 176-180 476 238 181-185 483 241 186-190 490 245 191-195 499 249 196-200 505 252 201-210 518 259 211-220 535 268 221-230 551 276 231-240 567 283 241-250 582 291 251-260 599 300 261-270 616 308 271-280 631 315 281-290 647 324 291-300 665 332 301-310 681 341 311-320 696 348 321-330 713 356 331-340 730 365 341-350 747 373 351-360 762 381 361-370 778 389 371-380 794 397 381-390 812 406 391-400 827 414 401-420 852 426 421-440 883 442 441-460 916 458 461-480 949 474 481-500 981 491 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Corrispettivi per trasporto di UTI cariche o vuote Prezzi per carro C G C T M Distanza Serie A – UTI cariche Serie B – UTI vuote km Euro Euro 501-520 1.015 508 521-540 1.046 523 541-560 1.080 540 561-580 1.112 556 581-600 1.145 572 601-620 1.175 588 621-640 1.210 605 641-660 1.241 620 661-680 1.275 637 681-700 1.306 653 701-720 1.332 666 721-740 1.356 678 741-760 1.379 689 761-780 1.404 702 781-800 1.428 714 801-820 1.452 726 821-840 1.477 738 841-860 1.500 750 861-880 1.526 763 881-900 1.548 774 901-920 1.574 787 921-940 1.598 799 941-960 1.623 811 961-980 1.645 822 981-1000 1.671 835 1001-1050 1.713 856 1051-1100 1.772 886 1101-1150 1.834 917 1151-1200 1.894 947 1201-1250 1.955 977 1251-1300 2.015 1.008 1301-1350 2.076 1.038 1351-1400 2.137 1.068 1401-1450 2.199 1.099 1451-1500 2.258 1.129 1501-1550 2.318 1.159 1551-1600 2.379 1.189 1601-1650 2.438 1.219 1651-1700 2.500 1.250 1701-1750 2.560 1.280 1.310 1751-1800 2.621 1801-1850 2.681 1.341 1851-1900 2.741 1.370 1901-1950 2.804 1.402 1951-2000 2.864 1.432 > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.21 ParagrafoS3 Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto Ai trasporti di carri vuoti quali mezzi di trasporto, successivi ad un trasporto a carico effettuato dal vettore, anche nel caso siano provenienti o diretti alle officine di riparazione, si applicano i corrispettivi di cui alla successiva tabella. Ai seguenti trasporti: • carri di nuova costruzione che escono dalla fabbrica; • carri inoltrati prima e dopo la trasformazione, se beneficiano di un plusvalore doganale; • carri di nuova costruzione e carri trasformati, che escono dalla fabbrica in attesa di destinazione doganale (importati da Paesi terzi); • carri destinati alla vendita (compresi quelli destinati alla rottamazione); • carri destinati a, o di ritorno da revisione, riparazione, pulizia o locazione, diretti a, o provenienti da Paesi non membri UE, fatta eccezione dei casi in cui: - il carro, il cui ultimo utilizzo come mezzo di trasporto sia avvenuto in un Paese terzo, sia immatricolato in uno Stato Membro dell’UE e venga restituito in uno Stato Membro dell’UE; - il carro, il cui ultimo utilizzo come mezzo di trasporto sia avvenuto in uno Stato Membro dell’UE, sia immatricolato in un Paese terzo e venga restituito in questo Paese terzo; • carri vuoti quali mezzi di trasporto, anche nel caso siano provenienti o diretti alle officine di riparazione, successivi ad un trasporto a carico non effettuato dal vettore; si applicano i corrispettivi calcolati in base alla Sezione II - paragrafo 2. Ai trasporti di carri vuoti della serie letterale L o H, attrezzati per trasporto di veicoli stradali, si applicano i corrispettivi riportati nella tabella di cui alla Sezione III - paragrafo 1. I residui di merce contenuti nei carri serbatoio sono considerati, ai soli effetti del calcolo dei corrispettivi, come facenti parte integrante del carro nel solo caso in cui il loro peso non superi il 10% della tara. 3.22 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto Prezzi per carro C G C T M Distanza Carri a 2 assi Carri a più di 2 assi1 km Euro Euro 1-100 120 169 101-110 124 173 111-120 127 178 121-130 131 183 131-140 134 188 141-150 138 193 151-160 141 197 161-170 144 202 171-180 148 207 181-190 151 212 191-200 155 217 201-210 158 221 211-220 161 226 221-230 165 231 231-240 168 236 241-250 172 240 251-260 175 245 261-270 179 250 271-280 182 255 281-290 185 260 291-300 189 264 301-310 192 269 311-320 196 274 321-330 199 279 331-340 202 283 341-350 206 288 351-360 209 293 361-370 213 298 371-380 216 303 381-390 220 307 391-400 223 312 401-420 247 345 421-440 253 354 441-460 259 362 461-480 265 371 481-500 271 379 501-520 277 387 521-540 283 396 541-560 289 404 561-580 295 413 581-600 301 421 601-620 307 430 621-640 313 438 641-660 319 446 661-680 325 455 681-700 331 463 > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.23 Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto Prezzi per carro Distanza Carri a 2 assi Carri a più di 2 assi1 km Euro Euro 701-720 337 472 721-740 343 480 741-760 349 489 761-780 355 497 781-800 379 530 801-820 385 539 821-840 391 547 841-860 397 555 861-880 403 564 881-900 409 572 901-920 415 581 921-940 421 589 941-960 427 598 961-980 433 606 981-1000 439 614 1001-1050 454 635 1051-1100 464 650 1101-1150 474 664 1151-1200 485 678 1201-1250 495 693 1251-1300 505 707 1301-1350 515 722 1351-1400 526 736 1401-1450 536 750 1451-1500 546 765 1501-1550 556 779 1551-1600 567 793 1601-1650 577 808 1651-1700 587 822 1701-1750 597 836 1751-1800 608 851 1801-1850 618 865 1851-1900 628 879 1901-1950 638 894 1951-2000 649 908 1 Alle spedizioni effettuate con carri a più di 4 assi, si applicano i prezzi in tabella moltiplicati per il coefficiente 2 3.24 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Paragrafo 4 Corrispettivi per trasporto di rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote - NHM 8601/8605 I corrispettivi applicabili ai trasporti di mezzi circolanti sulle proprie ruote di cui alle posizioni della NHM da 8601 a 8605, soggetti a particolari limitazioni di esercizio, è stabilito nella successiva tabella. Detti corrispettivi sono calcolati tenuto conto del peso reale arrotondato al minimo di 20 tonnellate per rotabile. Qualora i rotabili siano trasportati con combustibile, acqua, attrezzi, ed altro di pertinenza degli stessi e su di essi caricati, il corrispettivo per il trasporto si calcola sul peso lordo (tara del rotabile maggiorata del peso di quanto su esso caricato). Nel caso in cui il trasporto sia scortato da personale del cliente, i documenti di accompagnamento del medesimo devono essere compilati secondo le modalità previste nel documento Istruzioni. C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.25 Corrispettivi per trasporto di rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote (NHM 8601/8605) Distanza Prezzo a tonn1 Distanza Prezzo a tonn1 km Euro km Euro 1-100 22,86 101-105 23,15 501-520 52,23 106-110 23,52 521-540 53,54 111-115 23,90 541-560 54,84 116-120 24,26 561-580 56,14 121-125 24,63 581-600 57,43 126-130 25,01 601-620 58,74 131-135 25,37 621-640 60,04 136-140 25,74 641-660 61,34 141-145 26,12 661-680 62,63 146-150 26,47 681-700 63,94 151-155 26,85 701-720 65,24 156-160 27,22 721-740 66,53 161-165 27,58 741-760 67,83 166-170 27,96 761-780 69,14 171-175 28,32 781-800 70,44 176-180 28,69 801-820 71,73 181-185 29,07 821-840 73,03 186-190 29,43 841-860 74,34 191-195 29,80 861-880 75,64 196-200 30,18 881-900 76,93 201-210 30,68 901-920 78,23 211-220 31,43 921-940 79,54 221-230 32,16 941-960 80,84 231-240 32,90 961-980 82,13 241-250 33,65 981-1000 83,43 251-260 34,38 1001-1050 85,72 261-270 35,11 1051-1100 88,14 271-280 35,86 1101-1150 89,78 281-290 36,60 1151-1200 91,39 291-300 37,33 1201-1250 93,02 301-310 38,07 1251-1300 94,65 311-320 38,82 1301-1350 96,26 321-330 39,55 1351-1400 97,89 331-340 40,28 1401-1450 99,52 341-350 41,03 1451-1500 101,14 351-360 41,77 1501-1550 102,77 361-370 42,50 1551-1600 104,40 371-380 43,25 1601-1650 106,01 381-390 43,98 1651-1700 107,64 391-400 44,72 1701-1750 109,27 401-420 45,74 1751-1800 110,89 421-440 47,03 1801-1850 112,52 441-460 48,34 1851-1900 114,15 461-480 49,64 1901-1950 115,76 481-500 50,94 1951-2000 117,39 1 Vincolato a spedizioni con peso minimo tassabile di almeno 20 tonnellate 3.26 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 S ez i one I V Cor r i s pet t i vi per servizi accessori Paragrafo 1 Espletamento delle formalità doganali e delle operazioni doganali I corrispettivi per le operazioni e le formalità doganali comprendono le somme dovute in base alle attività previste ai codici 40, 41 e 42 dell’Allegato 3 alla Guida Lettera di Vettura CIM (GLV-CIM) disponibile sul sito internet del vettore. A fronte di tali corrispettivi, il vettore si assume l’onere relativo a: • pesatura del carro, quando effettuata ai fini doganali; • nolo reti e corde, quando applicate ai fini doganali; • scarico e ricarico delle merci, quando queste operazioni, eseguite per motivi doganali, sono compiute da personale non dipendente del vettore; • marchio INE; • contrassegni, piombi e sigilli; • tassa portuale, limitatamente alla emissione di lettera di vettura CIM/Spec. Viceversa, tali corrispettivi non comprendono le somme spettanti alla dogana per: • prestazioni relative a visita sanitaria e/o fitopatologica; • indennità commerciali spettanti alla dogana e ad altri organi di controllo; • trasporto delle merci in dogana a mezzo di imprese autorizzate; • compensi per le prestazioni di personale non dipendente dall’amministrazione doganale per lo scarico e il ricarico delle merci nelle dogane demaniali. Sono esenti dall’applicazione del corrispettivo, anche se scortati da lettera di vettura internazionale, i trasporti di containers privati vuoti immatricolati, i carri ferroviari privati vuoti immatricolati e gli attrezzi di carico privati. Sono esenti dall’applicazione del corrispettivo i trasporti di masserizie e di effetti personali, compresi autovetture e motocicli usati. Per le unità da carico contenenti merci diverse, oltre al corrispettivo previsto nella tabella n. 1, si applica un ulteriore corrispettivo di Euro 6,95 (euro sei/95) per ogni bolletta doganale successiva alla prima. C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.27 Operazioni doganali Tabella n. 1 (All. 3 GLV-CIM, cod. 40, 41 e 42) Importazione, temporanea importazione, reimportazione, reintroduzione Esportazione, temporanea esportazione, riesportazione Unità tassabile: carro o container N. unità di carico1, 2 Unità tassabile: carro o container N. unità di carico1, 2 Euro Euro 1 62,12 1 31,07 2 79,37 2 44,86 3 96,63 3 55,23 4 110,43 4 69,01 5 124,24 5 79,37 6 138,05 6 86,28 7 148,40 7 96,63 8 158,75 8 103,54 9 165,65 9 110,43 10 176,01 10 120,79 11 182,91 11 127,68 12 189,80 12 134,59 13 200,17 13 141,49 14 207,06 14 151,85 15 213,96 15 e oltre 158,75 16 220,86 17 231,22 18 e oltre 238,12 1 Sono unità di carico: il carro, il container, il semirimorchio o unità similari 2 La tassazione per più unità di carico ricorre in presenza di carico di merce omogenea presentata nel medesimo giorno da uno stesso destinatario in una stessa stazione, sia se spedita con unica lettera di vettura, sia se spedita con lettere di vettura separate. Nel caso di più lettere di vettura, il mittente deve apporre su ciascuna di esse la seguente annotazione: “Parte di n. … unità di carico, unità tassata spedizione n. … del …” Operazioni doganali Tabella n. 2 Operazione doganale Corrispettivo per carro Euro Emissione di lettera di vettura CIM/Spec. con imputazione dei diritti doganali a carico della Ferrovia 34,56 N.B. Il corrispettivo è comprensivo della tassa portuale Corrispettivo per carro Euro Corrispettivo a forfait per responsabilità e prestazioni di garanzie nei confronti della Dogana e prestazioni accessorie nei confronti del cliente 8,96 Il suddetto corrispettivo si applica forfetariamente, in misura fissa, a tutti i trasporti a carro, per ogni carro carico, rispettivamente in entrata, in uscita ed in transito, scortati da lettera di vettura internazionale CIM, provenienti o diretti da o verso Paesi terzi, ed a quelli in servizio interno scortati da lettera di vettura interna CIM/Spec. 3.28 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 S ez i one V S er v i z i v ar i Paragrafo 1 Pulitura del carro Per le operazioni di pulitura del carro effettuate a cura del vettore, questi ha diritto a percepire i seguenti corrispettivi: • per ogni carro di superficie inferiore a mq 40 e per i carri della serie T aventi cubatura inferiore a mc 50: • € 114,40 (euro centoquattordici/40); per ogni carro di superficie superiore a mq 40 e per i carri della serie T aventi cubatura superiore a mc 50: € 187,20 (euro centottantasette/20). Ove, per la natura delle merci trasportate, sia necessario procedere anche alla disinfezione del carro i corrispettivi di cui al comma precedente sono aumentati del 10%. Paragrafo 2 Creazione della Lettera di Vettura elettronica Per la creazione di una LDV elettronica, sulla base dei dati trasmessi dal mittente, è dovuto al vettore il corrispettivo di € 25,00 (euro venticinque/00). Paragrafo 3 Ordini ulteriori e/o modifiche al contratto Per ogni ordine ulteriore e/o modifica al contratto, è dovuto al vettore, per ogni spedizione, il corrispettivo di € 16,65 (euro sedici/65). Paragrafo 4 Stazionamento Per lo stazionamento dei carri, su richiesta o d’ufficio, il vettore riscuote il corrispettivo giornaliero di € 31,20 (euro trentuno/20) a carro. C G C T M > > > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 3.29 Paragrafo 5 Indennità per la perdita d’uso del carro Indennità in caso di riparazione Serie del carro Tipo del carro Euro / giorno U Speciali 14,85 Z Cisterna 14,85 Altri carri 8,80 Importo massimo per carro: € 1.000,00 (euro mille/00). 3.30 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O > L I S T I N O P R E Z Z I I N V I G O R E D A L 1 ° M A R Z O 2 0 1 0 Prodotti Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia In vigore dal 1° marzo 2010 Prodotti Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM) Emanati dal Responsabile di Trenitalia Divisione Cargo il 28 gennaio 2010 e registrati presso l’Agenzia delle Entrate in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4633 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O I ndice Sezione I - Disposizioni generali Articolo 1 - Tipologie di prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Sezione II - Condizioni d’acquisto dei prodotti a treno completo Articolo 2 - Durata del programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Articolo 3 - Termine per il rinnovo del programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 Articolo 4 - Verifica dell’impegno minimo di quantità (art. 17 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Articolo 5 - Modifiche alla programmazione ordinaria (art. 18 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Articolo 6 - Disdette e penali (art. 21 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 Articolo 7 - Ritardo in partenza (par. 21.4 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 Articolo 8 - Criteri di applicazione dei prezzi contrattuali per prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11 Articolo 9 - Allegato tecnico-economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11 Sezione III - MaxiCargo (trasporti eccezionali) Articolo 10 - Caratteristiche tecniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12 Articolo 11 - Autorizzazione alla circolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12 Articolo 12 - Modalità d’inoltro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 Articolo 13 - Responsabilità in caso di superamento dei termini di resa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 Articolo 14 - Penali per disdetta singolo trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 Articolo 15 - Prestazioni accessorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 C G C T M > > > P R O D O T T I S ez i one I Di s pos i zi oni generali L’offerta di Trenitalia per i trasporti ferroviari di merci comprende varie tipologie di prodotto aventi caratteristiche operative ed economiche diversificate al fine di rispondere ad ogni esigenza della clientela. Tramite la stipula di un accordo cliente con il vettore, il cliente può acquistare uno o più prodotti tra quelli elencati all’art. 1 del presente documento. Articolo 1 Tip ologie di prodotti 1.1 Trasporto a treno completo 1.1.1 I prodotti di trasporto a treno completo si distinguono in: a) programma di trasporto pluriennale; b) programma di trasporto annuale; c) programma di trasporto periodico/stagionale (P/S); d) programma di trasporto settimanale; e) programma di trasporto giornaliero. I programmi di cui alle lettere a), b) e c) rientrano nell’ambito della programmazione ordinaria, mentre quelli indicati alle lettere d) ed e) attengono alla programmazione straordinaria. 1.1.2 Il cliente può scegliere i programmi di cui al precedente punto 1.1.1 sub a), b) e c) con le seguenti modalità di effettuazione: a) Bilanciato: riferito ad un trasporto a treno completo su una relazione tra l’impianto ferroviario di partenza e l’impianto ferroviario di destinazione intermedia e tra quest’ultimo e quello di destinazione finale, corrispondente all’impianto ferroviario originario di partenza. I singoli treni completi, utilizzati per l’effettuazione di tale trasporto, sono operativamente sequenziali e collegati nella loro esecuzione. I prezzi, nonché l’applicazione delle penali, delle disdette e dei rimborsi sono sempre riferiti alla prestazione totale compresa tra l’impianto di partenza e quello di destinazione intermedia e tra quest’ultimo e l’impianto di destinazione finale corrispondente a quello di partenza; b) Andata e ritorno: riferito ad una coppia di trasporti a treno completo su una determinata relazione nei suoi due sensi di percorrenza, ciascuno di essi indipendente ma collegati nella loro esecuzione; c) Dedicato: riferito ad un trasporto a treno completo su una relazione acquistato in un solo suo senso di percorrenza. 4.4 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O 1.1.3 Nell’accordo cliente ciascun trasporto a treno completo, sia in programmazione ordinaria che straordinaria, è identificato da un numero fornito dal vettore (treno commerciale) che viene preso a riferimento per l’applicazione delle condizioni previste dall’accordo stesso. 1.2 Trasporto a diffuso Rappresenta l’offerta base di Trenitalia per trasporti a carro singolo od a gruppi di carri inoltrati sul reticolo del trasporto a diffuso (pubblicato sul sito internet del vettore) sia per traffici convenzionali che combinati. 1.3 MaxiCargo E’ il prodotto dedicato ai trasporti di merci che, per le loro dimensioni (peso, profilo limite, lunghezza) e natura (ad esempio: materiale rotabile non immatricolato), sono soggetti a particolari restrizioni di circolazione e necessitano di specifiche autorizzazioni da parte del gestore dell’infrastruttura delle linee interessate al trasporto stesso. C G C T M > > > P R O D O T T I 4.5 S ez i one I I Condi z i oni d’acquis to dei prodotti a tr eno complet o Articolo 2 Durata del programma 2.1 I programmi di trasporto di cui al precedente paragrafo 1.1 possono essere acquistati per il periodo di seguito indicato: a) Programma pluriennale: per un periodo superiore ad un anno e comunque con scadenza coincidente con l’ultimo giorno di validità del cambio orario dei treni merci del vettore; b) Programma annuale: per un periodo massimo di un anno e comunque con scadenza coincidente con l’ultimo giorno di validità del cambio orario dei treni merci del vettore; c) Programma periodico/stagionale: nell’ambito di validità dell’accordo cliente, la durata può variare da un minimo di un mese ad un periodo massimo compreso tra il momento dell’attivazione della richiesta e la scadenza dell’accordo medesimo; d) Programma settimanale e giornaliero: coincidente con l’effettuazione del trasporto. Nel periodo di validità dell’accordo cliente, il cliente stesso può richiedere più programmi settimanali e giornalieri a condizione che questi non superino la data di scadenza dello stesso. Articolo 3 Term ine per il rinnovo de l programma 3.1 Per il programma pluriennale il cliente deve presentare la richiesta di rinnovo entro il 31 marzo dell’ultimo anno della sua validità. Entro il 30 aprile seguente il vettore darà conferma dell’avvio della procedura di attivazione dei servizi richiesti e comunicherà, entro il 30 settembre successivo, le condizioni economiche di rinnovo. Il programma di trasporto pluriennale, dal punto di vista operativo, deve essere confermato annualmente. Il cliente deve fornire al vettore, entro il 1 settembre di ciascun anno, la richiesta di programmazione per l’anno successivo. 3.2 Per il programma annuale il cliente deve presentare la richiesta di rinnovo entro il 1° settembre di ciascun anno. 3.3 Per il programma periodico/stagionale il cliente deve presentare richiesta di rinnovo entro il giorno 20 del secondo mese antecedente l’avvio dei trasporti. 4.6 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 4 Ve rif icaf dell’impegnof minimof dif quantitàf (art.f 17f CGCTM) Per i programmi pluriennale, annuale e periodico/stagionale la verifica del raggiungimento dell’impegno minimo di quantità viene effettuata per ciascun trimestre della loro validità e/o alla loro scadenza. L’esito della verifica è portato a conoscenza del cliente entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre di validità e/o della scadenza del programma operativo considerato su base annua. Articolo 5 Modif ichef allaf programmazionef ordinariaf (art.f 18f CGCTM) 5.1 Il cliente può richiedere al vettore le modifiche al programma pluriennale, al programma annuale e/o P/S indicate nelle CGCTM attenendosi alle seguenti modalità: a) la richiesta deve essere presentata al vettore, per iscritto, entro il giorno 20 del secondo mese antecedente la data di effettuazione del primo trasporto programmato; b) il vettore comunica l’esito dello studio di fattibilità tecnica ed operativa nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni solari antecedenti la data di effettuazione prevista per il primo trasporto; c) le richieste di modifica non potranno essere avanzate per trasporti da effettuarsi nei mesi di dicembre e gennaio. Salvo diversa pattuizione contrattuale, la percentuale di trasporti programmati per i quali può essere richiesta una modifica non può superare il 10% dell’impegno di traffico complessivo di cui all’Articolo 17 delle CGCTM. C G C T M > > > P R O D O T T I 4.7 Articolo 6 Disdettef ef penalif (art.f 21f CGCTM) 6.1 Disdette 6.1.1 Il cliente od il vettore possono comunicare all’altra parte disdetta di: a) un singolo trasporto previsto nel programma pluriennale, annuale o P/S entro il giorno 20 del secondo mese antecedente quello di effettuazione del trasporto in questione; b) una intera programmazione su una determinata relazione in un determinato giorno della settimana, ad una determinata ora, fino alla scadenza della validità del programma stesso, entro il giorno 20 del secondo mese antecedente quello di effettuazione del trasporto oggetto della richiesta. Le comunicazioni effettuate oltre tali termini danno luogo all’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 6.2. 6.2 Penali per disdetta di un singolo trasporto 6.2.1 Salvo diversa previsione contrattuale, in caso di disdetta da parte del cliente o del vettore di un singolo trasporto la parte inadempiente deve corrispondere all’altra a titolo di penale: a) un importo pari al 15% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito nell’accordo cliente per il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata all’altra parte entro un termine inferiore al giorno 20 di due mesi precedenti quello di effettuazione, ma almeno, date tre settimane successive A, B e C, entro il lunedì della settimana A per i trasporti a treno completo per il periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C; b) un importo pari al 35% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito nell’accordo cliente per il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata all’altra parte con un preavviso inferiore a quello di cui alla precedente lettera a), ma almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la partenza; c) un importo pari al 45% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata con un preavviso inferiore a quello di cui alla precedente lettera b). 6.2.2 Qualora il cliente od il vettore non abbiano comunicato disdetta del trasporto, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il singolo trasporto. 4.8 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O 6.3 Penali per disdetta di una intera programmazione ordinaria 6.3.1 Salvo diversa previsione contrattuale, il cliente od il vettore che abbia dato la disdetta è tenuto al pagamento di una somma pari all’8% del prezzo della relazione ferroviaria del singolo trasporto programmato per tutte le circolazioni previste nei 60 giorni successivi alla data di comunicazione della disdetta stessa. 6.3.2 Le percentuali indicate nel paragrafo 6.2, qualora il prezzo della relazione ferroviaria del singolo trasporto sia espresso in forma diversa dalla formula vuoto per pieno, si applicano al prezzo della relazione ferroviaria del singolo trasporto, calcolato sui parametri tecnici minimi stabiliti negli allegati dell’accordo cliente. 6.4 Penale per mancata effettuazione di un singolo trasporto 6.4.1 In caso il cliente od il vettore abbiano determinato la mancata effettuazione di un singolo treno aggiuntivo o straordinario, essi saranno tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per tale trasporto. 6.4.2 In caso di esecuzione parziale di un trasporto in modalità bilanciata per causa imputabile al vettore, è dovuta al cliente, a titolo di penale, una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il trasporto stesso, salvo il caso in cui la difformità nell’effettuazione anche di uno dei trasporti collegati sia attribuibile alla responsabilità del cliente. 6.4.3 Qualora la mancata effettuazione di un trasporto sia conseguente al ritardo maturato in arrivo dal trasporto a treno completo collegato, ritardo dovuto a responsabilità del cliente, non verrà applicata alcuna penale a carico del vettore. 6.5 Pagamento delle penali Salvo diversa previsione contrattuale il cliente ed il vettore provvedono a scambiarsi reciprocamente entro la fine di ciascun mese, un rendiconto delle eventuali penali attive maturate nel corso del mese precedente. Il cliente ed il vettore hanno 60 giorni di tempo per approvare o eccepire detto rendiconto; decorso tale termine, in assenza di risposte dalla parte ricevente, le penali richieste si intendono accettate. Entro ulteriori 30 giorni, la parte creditrice provvede all’emissione della fattura verso la parte debitrice. C G C T M > > > P R O D O T T I 4.9 Articolo 7 Ritardof inf partenzaf (par.f 21.4f CGCTM) 7.1 Qualora l’orario di partenza di un trasporto in programmazione ordinaria non possa essere rispettato per causa del cliente o del vettore, il vettore stesso garantisce comunque la partenza. Il vettore può riprogrammare la partenza del trasporto come segue: a) entro 23 ore e 59 minuti, in tal caso non è necessaria alcuna comunicazione al cliente. Il trasporto è assoggettato ai criteri di qualità ove previsti dall’accordo cliente, ovvero dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa; b) oltre i termini di cui al precedente punto a), il vettore comunica – per iscritto – al cliente la data e l’ora di possibile inoltro, chiedendo la conferma formale del suo interesse all’esecuzione del trasporto. b.1) In caso di accettazione da parte del cliente • Se il ritardo è imputabile al vettore, si applica quanto previsto dall’accordo cliente in tema di qualità, ovvero dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa. • Se il ritardo è imputabile al cliente, non trovano applicazione a carico del vettore le clausole di qualità previste dall’accordo cliente, ovvero quanto previsto dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa. b.2) In caso di rifiuto da parte del cliente Si procede all’annullamento del documento di trasporto (LDV) e la merce è riconsegnata al mittente per il successivo scarico dai carri a cura e spese del cliente stesso. In tal caso, per il trasporto non effettuato, sono applicate alla parte responsabile del ritardo le penali di cui al precedente art. 6. 4.10 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 8 Criteri di applicazione dei prezzi contrattuali per prodotto 8.1 I prezzi per il singolo trasporto a treno completo, indicati negli allegati tecnico-economici dell’accordo cliente, sono riferiti alle prestazioni fornite dal vettore, per l’effettuazione del singolo trasporto, dal punto di presa in partenza al punto di consegna a destinazione per il viaggio di andata o di ritorno. 8.2 Nel caso di programma in modalità bilanciato, il prezzo è riferito al singolo trasporto dal punto di presa in partenza all’impianto ferroviario di destinazione intermedia e tra quest’ultimo ed il punto di consegna a destinazione. In caso di esecuzione parziale del trasporto programmato in modalità bilanciata per causa imputabile al cliente, il prezzo dovuto sarà comunque quello stabilito per l’intera prestazione. 8.3 I prezzi di cui al precedente paragrafo, sono dovuti dal cliente al vettore anche qualora il cliente stesso non saturi tutti i parametri tecnici dei singoli trasporti previsti nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente. Detti prezzi sono dovuti anche in caso di mancato rispetto da parte del cliente dei vincoli di composizione minima eventualmente fissati per il trasporto ai fini della determinazione del suo corrispettivo. Articolo 9 Allegato tecnico-economico 9.1 Per ciascun prodotto indicato all’art. 1, il vettore predispone uno specifico allegato in cui sono riportate le caratteristiche dello stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: merci, relazioni, prezzi, termini e modalità operative di effettuazione dei trasporti. 9.2 L’allegato, siglato dal cliente e dal vettore, costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo cliente. C G C T M > > > P R O D O T T I 4.11 S ez i one I II Maxi Cargo (t rasporti eccezionali) Articolo 10 Caratteristiche tecniche Il trasporto MaxiCargo risponde ad una delle seguenti tipologie: a) eccedenza peso (TEP), tale che determini un peso assiale superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto; b) eccedenza profilo limite (TES), corrispondente ad un trasporto con un profilo limite superiore a quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto medesimo; c) rotabili non immatricolati (TE), tali da presentarsi come merce circolante sulle proprie ruote; d) merce di lunghezza superiore a 36 metri. Rientrano nel prodotto MaxiCargo tutti quei trasporti per i quali si rendono necessarie precauzioni particolari a qualsiasi titolo dovute per la sicurezza del trasporto ferroviario. Articolo 11 Autorizzazione alla circolazione 11.1 Nei casi in cui un trasporto MaxiCargo debba essere fornito di autorizzazione alla circolazione, è cura del vettore, su istanza del richiedente, presentare idonea richiesta al gestore dell’infrastruttura interessato al trasporto. Al rilascio dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto in ogni caso al pagamento al vettore delle spese richieste dai gestori dell’infrastruttura. Per la rete ferroviaria nazionale, le spese sono riportate nel Prospetto Informativo della rete di Rete Ferroviaria Italiana – Servizi obbligatori – Assistenza alla circolazione di treni speciali – disponibile sul sito www.rfi.it. 11.2 In detta autorizzazione sono descritti i vincoli, le soggezioni di esercizio cui deve essere sottoposto il trasporto al fine di garantirne la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale e/o internazionale, nonché il periodo di validità definito. Nel periodo di validità definito il cliente può effettuare più trasporti, purché aventi le medesime caratteristiche del trasporto per il quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione. 4.12 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O Articolo 12 Modalità d’in oltro Sulla base delle prescrizioni tecniche previste dall’autorizzazione, il vettore stabilisce se il trasporto MaxiCargo debba essere inoltrato con la modalità treno completo o diffuso. In ogni caso il vettore medesimo predispone un apposito programma. Articolo 13 Responsabilità in caso di superamento dei termini di resa In deroga all’art. 42 delle CGCTM, il vettore è esonerato dalla responsabilità per ritardo nella resa, fatto salvo il riconoscimento di eventuali danni derivanti alla merce a causa del superamento dei termini di resa stessi. Articolo 14 Penali per disdetta singolo trasporto Salvo diversa previsione contrattuale, qualora il vettore od il cliente diano disdetta di un singolo trasporto MaxiCargo, confermato per iscritto dagli stessi, la parte inadempiente è tenuta al pagamento di una penale pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria previsto per il trasporto medesimo. Articolo 15 Prestazio ni accesso rie Il cliente è tenuto a corrispondere al vettore ogni spesa sostenuta dal vettore medesimo necessaria per consentire l’effettuazione del trasporto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scorta personale specializzato, lavori in linea quali smontaggio segnali bassi, sollevamento linee di contatto, spostamento segnali, fornitura carrozza appoggio. C G C T M > > > P R O D O T T I 4.13 DIVISIONE CARGO Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma www.ferroviedellostato.it