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per il Trasporto delle Merci per Ferrovia

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per il Trasporto delle Merci per Ferrovia
Condizioni Generali
di Contratto per il Trasporto
delle Merci per Ferrovia
In vigore dal 1° marzo 2010
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM)
Approvate dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 2 dicembre 2009
e registrate presso l’Agenzia delle Entrate
in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4627
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
I ndice
Premessa
.......................................................................
1.6
Capo I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7
Articolo 2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7
Articolo 3 - Definizioni - Abbreviazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8
Articolo 4 - Trasporti esclusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10
Articolo 5 - Pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10
Articolo 6 - Legge applicabile e foro competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11
Capo II - Accordo Cliente
Tito lo I - Disposizioni comuni
Articolo 7
- Conclusione e formalizzazione dell’accordo cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12
Articolo 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del cliente . . . . . . . . . . . . . .
1.12
Articolo 9 - Garanzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13
Articolo 10 - Prezzi contrattuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13
Articolo 11 - Pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.14
Articolo 12 - Festività e sospensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.14
Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15
Articolo 14 - Responsabili di contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15
Articolo 15 - Qualità del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15
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Titolo II - Trasporti in ambito nazionale
Sezione I - Trasporti a Treno completo
Articolo 16 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.16
Articolo 17 - Impegno di quantità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.16
Articolo 18 - Modifiche alla programmazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.17
Articolo 19 - Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.17
Articolo 20 - Programmazione straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.18
Articolo 21 - Disdette e penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.18
Articolo 22 - Portata delle penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.18
Sezione II - Trasporti a diffuso
Articolo 23 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.19
Titolo III - Trasporti in ambito internazionale
Articolo 24 - Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.19
Capo III - Esecuzione del trasporto
Titolo I - Operazioni preliminari
Articolo 25 - Richiesta di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.20
Articolo 26 - Fornitura carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.20
Titolo II - O perazioni di carico e scarico
Articolo 27 - Competenza al carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.21
Articolo 28 - Custodia delle merci durante il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.22
Articolo 29 - Imballaggio – Stato della merce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.22
Articolo 30 - Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico . . . .
1.22
Articolo 31 - Modalità e termini per il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.23
Articolo 32 - Penali per sosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.23
Articolo 33 - Impedimento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico
da parte del mittente/destinatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.24
Articolo 34 - Pesatura delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.24
Articolo 35 - Sovraccarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.25
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Tito lo III - Docume nti di trasporto
Articolo 36 - Presentazione della lettera di vettura – Trasmissione dati lettera di vettura . . . . . .
1.25
Articolo 37 - Struttura e caratteri della lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.25
Articolo 38 - Compilazione della lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.26
Articolo 39 - Allegati alla lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.26
Articolo 40 - Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.26
Tito lo IV - Effettuazione del trasporto
Articolo 41 - Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto –
Impedimenti all’esecuzione del trasporto ed alla riconsegna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.27
Articolo 42 - Termini di resa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.27
Articolo 43 - Avviso di arrivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.28
Articolo 44 - Svincolo e ritiro delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.28
Articolo 45 - Riconsegna delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.28
Articolo 46 - Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.29
Articolo 47 - Custodia e vendita della merce giacente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.29
Tito lo V - Resp onsabilità – Esercizio dei diritti
Articolo 48 - Responsabilità del vettore e del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.29
Articolo 49 - Forza maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.30
Articolo 50 - Reclami per risarcimento danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.31
Articolo 51 - Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore . . . . . . .
1.31
Titolo VI - Se rvizi accessori
Articolo 52 - Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.31
Titolo VII - Me ssa a disposizione dei carri da parte del cliente
Articolo 53 - Principi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.32
Articolo 54 - Stazionamento dei carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.33
Articolo 55 - Avaria dei carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.34
Articolo 56 - Indennità per la perdita d’uso del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.35
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P r emes sa
Le presenti Condizioni Generali di Contratto per il Trasporto delle Merci per Ferrovia, nel seguito per
brevità denominate anche Condizioni Generali, sono così articolate:
CAPOrIr-r
DisposizionirGenerali
CAPOrIIr-r Accordorcliente
CAPOrIIIr-r Esecuzionerdelrtrasporto
Sono allegati alle presenti Condizioni Generali per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti
documenti in lingua francese:
•“Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci” (CIM) Appendice B alla COTIF 1999;
•“Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale ferroviario”
(CUV) Appendice D alla COTIF 1999;
•“Contratto Uniforme di Utilizzazione” (CUU) edizione 1° luglio 2006.
Per facilità di consultazione i suddetti documenti sono disponibili in una traduzione non ufficiale di cortesia in lingua italiana sul sito internet del vettore.
1.6
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Capo I
Di s posi z i oni general i
Articolo 1
Campo di ap plicazione
1.1
Le presenti Condizioni Generali, inclusi gli allegati “Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto
internazionale ferroviario di merci” (CIM) - Appendice B alla COTIF 1999, “Regole uniformi concernenti
il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale ferroviario” (CUV) - Appendice D alla COTIF
1999 e il “Contratto Uniforme di Utilizzazione” (CUU) edizione 1° luglio 2006, si applicano a tutti i trasporti ferroviari di merci effettuati da Trenitalia a titolo oneroso in ambito nazionale e internazionale,
fatte salve le integrazioni e deroghe previste dall’accordo cliente, nonché le integrazioni previste dai
documenti “Istruzioni”, “Listino Prezzi” e “Prodotti” dalle stesse richiamati.
Le eventuali deroghe previste dall’accordo cliente sono efficaci solo ed esclusivamente nell’ipotesi in
cui si riferiscano a disposizioni per le quali le Condizioni Generali ammettono espressamente una diversa previsione contrattuale.
1.2
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui al precedente paragrafo 1.1, la
prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono qui di seguito elencati:
a.Maccordo cliente;
b.Mpresenti Condizioni Generali;
c.Mdocumenti “Istruzioni”, “Listino Prezzi” e “Prodotti”;
d.MCIM – Appendice B alla COTIF 1999, CUV – Appendice D alla COTIF 1999 e CUU edizione 1° luglio
2006.
Articolo 2
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali e dagli altri documenti contrattuali di cui al precedente art. 1, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice
civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti.
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.
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1.7
Articolo 3
De finizio ni - Abbreviazioni
I seguenti termini ed espressioni hanno nelle presenti Condizioni Generali il significato di seguito indicato:
a.M accordoecliente: il contratto di trasporto a titolo oneroso concluso tra il vettore ed il cliente che
disciplina per un periodo di tempo determinato uno o più trasporti;
b.
ADR: la Convenzione per il trasporto delle merci pericolose su strada;
c.M allegatoetecnico-economicoedell’accordoecliente: il documento contenente indicazioni sulle
merci, sulle relazioni, sui corrispettivi, sui termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti;
d.M CIM: le “Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci” Appendice B alla COTIF 1999;
e.
cliente: la persona fisica o giuridica che stipula l’accordo cliente con il vettore incaricandolo di effettuare il relativo servizio di trasporto;
f.
COTIF: la “Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari”, approvata in data 9 giugno
1999, entrata in vigore il 1° luglio 2006;
g.M CUU: il “Contratto Uniforme di Utilizzazione dei carri” che regola i rapporti tra il trasportatore ed il
detentore del carro, nonché le condizioni di utilizzo dello stesso come mezzo di trasporto;
h.M CUV: le “Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione veicoli in traffico internazionale
ferroviario” - Appendice D alla COTIF 1999;
i.
destinatario: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura cui è destinato il trasporto;
j.
detentore: la persona fisica o giuridica che gestisce economicamente, in maniera duratura, un
veicolo in quanto mezzo di trasporto, che ne sia proprietario o che abbia il diritto di disporne;
k.
fascio binari di partenza e arrivo: il tratto di binario nell’impianto ferroviario di partenza/arrivo dove
ha inizio e termine la relazione ferroviaria e rispetto al quale è riferito l’orario di partenza/arrivo;
l.
formalità doganali: le formalità richieste dalla Dogana e/o da organi di controllo diversi dalla Dogana (veterinario, sanitario, fitopatologo, polizia e simili) in occasione dell’ingresso delle merci nel
territorio dello Stato o dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato;
m. gestore dell’infrastruttura: soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria;
n.
HLR: l’orario limite entro cui il cliente deve aver terminato l’operazione di carico e consegnato il
treno al vettore sul punto di presa e consegna indicato nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente, insieme a tutti i documenti che devono accompagnare il trasporto;
o.
impianti ferroviari: le stazioni lungo l’infrastruttura ferroviaria organizzate per la partenza e l’arrivo
dei treni del vettore;
p.
ingombro: la sosta di carri carichi/vuoti sulle pertinenze del vettore tale da ostacolare la normale
attività di esercizio;
q.M istruzioni: il documento contenente il complesso delle regole di natura tecnico-procedurale richiamato nelle presenti Condizioni Generali;
r.
LDV : il documento di trasporto per le merci e per i veicoli utilizzati come mezzo di trasporto comprovante il trasporto stesso, compilato dal mittente, denominato “lettera di vettura elettronica/lettera di vettura”, registrato su supporto elettronico/cartaceo;
s.M listino prezzi: il documento richiamato nelle presenti Condizioni Generali contenente, a titolo indicativo, i corrispettivi dovuti per i trasporti effettuati sul reticolo del trasporto a diffuso e per i servizi accessori, pubblicato sul sito internet del vettore;
1.8
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t.
MAD: l’orario limite entro cui il trasporto deve essere messo a disposizione dal vettore nel punto
di presa e consegna per lo scarico della merce, indicato nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente;
u.
merce giacente: la merce oggetto di trasporto per la quale l’avente diritto non provveda allo
svincolo ai sensi delle presenti Condizioni Generali;
v.
mittente: la persona fisica o giuridica indicata in lettera di vettura (cliente o suo rappresentante)
con cui il vettore conclude il contratto di trasporto;
w.
NHM: l’elenco delle denominazioni merceologiche abitualmente utilizzate in commercio con il
corrispondente numero di codice della “Nomenclature Harmonisée des Marchandises”, pubblicato sul sito internet del vettore;
x.
offerta del vettore: le tipologie di prodotto che il vettore offre alla clientela;
y.M operazioni doganali: le operazioni eseguite dall’avente diritto o da un terzo da esso designato al
fine di dare una destinazione doganale alle merci;
z.M prodotti: il documento richiamato nelle presenti Condizioni Generali che descrive tipologie di prodotti e relative condizioni;
aa. profilo limite: la dimensione massima di larghezza e di altezza sul piano del ferro, che deve essere rispettata da qualunque tipo di rotabile ferroviario perché possa liberamente circolare;
bb. programma: il programma di trasporti convenuto nell’accordo cliente;
cc. punto di presa e consegna: il luogo convenuto nel quale il mittente mette a disposizione le merci
per il trasporto o il vettore riconsegna le merci al termine del trasporto;
dd. relazione ferroviaria: i collegamenti ferroviari tra gli impianti ferroviari di partenza e di destinazione;
ee. reticolo del trasporto a diffuso: l’insieme degli impianti ferroviari per i quali il vettore mette a disposizione dei clienti un servizio regolare di trasporto a carro singolo o a gruppo di carri;
ff.
RID: il “Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose”,
applicato anche ai trasporti nazionali;
gg. servizi accessori: le prestazioni svolte dal vettore su richiesta del cliente, aventi carattere occasionale ed ulteriore rispetto al servizio di trasporto propriamente detto;
hh. servizi di terminalizzazione: il trasferimento a cura del vettore dal punto di presa convenuto con
il mittente fino al fascio binari di partenza, nonché quello dal fascio binari di arrivo fino al punto di
consegna convenuto con il mittente;
ii.
sito internet del vettore: il sito www.cargo.trenitalia.it;
jj.
stabilimento raccordato: area attrezzata industriale, commerciale, portuale o di interscambio,
allacciata all’infrastruttura ferroviaria attraverso dei binari che si diramano da un punto della rete
(impianti o linea) e consentono di servire a mezzo ferrovia gli stabilimenti e le aree innanzi indicate;
kk. svincolo: l’operazione, a carico del destinatario, di pagamento di tutte le somme che ancora gravano sul trasporto - indipendentemente dall’impegno del mittente di farsene carico - e di ritiro
del documento di consegna del trasporto;
ll.
termine di resa: il tempo entro il quale il vettore mette a disposizione del destinatario le merci oggetto del trasporto;
mm. trasporto: il servizio di trasporto delle merci effettuato dal vettore dal luogo di partenza al luogo
di destinazione, inclusi i servizi di terminalizzazione e le prestazioni integrate tra le varie modalità
di trasporto, gestite sia in proprio che tramite terzi;
nn. trasporto aggiuntivo: un ulteriore trasporto a treno completo richiesto dal cliente sulle relazioni
ferroviarie riportate nel programma allegato all’accordo cliente;
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1.9
oo. trasporto a diffuso: il trasporto ferroviario effettuato mediante carro singolo o gruppo di carri tra
gli impianti ferroviari che costituiscono il reticolo del trasporto a diffuso;
pp. trasporto a treno completo: il trasporto ferroviario effettuato su esclusiva richiesta del cliente
sulla base di parametri tecnici predefiniti di orario, frequenza, capacità e lunghezza massima, concordati tra il vettore ed il cliente;
qq. trasporto combinato: il trasporto intermodale di idonee unità di trasporto la cui percorrenza si effettua principalmente per ferrovia, vie navigabili, o per mare, mentre i percorsi iniziali e/o terminali,
i più corti possibili, sono realizzati su strada;
rr. trasporto eccezionale: qualsiasi trasporto che, non soddisfacendo le condizioni normali di circolazione e carico, necessita di specifica autorizzazione da parte del gestore dell’infrastruttura interessato al trasporto, in deroga alle norme tecniche esistenti;
ss. trasporto programmato: un trasporto ferroviario su determinate relazioni che soddisfi e rispetti
tutte le caratteristiche tecniche, nonché quelle di periodicità d’effettuazione, concordate tra il vettore ed il cliente;
tt. UTI: le unità di carico (grandi contenitori, casse mobili, semirimorchi) aventi le seguenti caratteristiche: struttura permanente e resistente tale da consentire l’impiego ripetuto nel tempo; dispositivi atti a facilitare il carico, lo scarico e il trasbordo al fine di consentire il trasporto delle merci
senza rottura di carico con uno o più modi di trasporto; dotate di dispositivi per facilitarne la movimentazione;
uu. vettore: il trasportatore contrattuale (Trenitalia S.p.A. – Divisione Cargo) con il quale il cliente ha
concluso l’accordo cliente.
Articolo 4
Trasporti esclusi
Il vettore non effettua il trasporto di:
a. merci che per dimensioni, peso od altra causa, non si prestano ad essere trasportate per deficienza di impianti o di veicoli adatti;
b. merci il cui trasporto è vietato per disposizioni di legge o misure di ordine pubblico;
c. merci pericolose la cui esclusione è prevista dal RID;
d. feretri e resti umani;
e. animali.
Articolo 5
Pubblicità
5.1U
Le presenti Condizioni Generali sono consultabili on line mediante accesso al sito internet del vettore.
5.2
Attraverso il proprio sito internet il vettore comunica alla clientela i principali servizi offerti e le relative
condizioni commerciali.
1.10
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Articolo 6
Legge applicabile e foro co mpe tente
6.1
L’accordo cliente, al quale si applicano le presenti Condizioni Generali, è disciplinato dalla legge italiana.
6.2
Non è ammessa la competenza arbitrale.
Tutte le controversie comunque derivanti dall’accordo cliente saranno deferite in via esclusiva alla
competenza del Tribunale di Roma.
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1.11
Capo I I
A ccor do Cliente
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 7
Conclusion e e formalizzazione dell’accordo cliente
7.1
I trasporti ferroviari di merci possono essere effettuati solo previa stipula di accordo cliente.
Il cliente può richiedere al vettore l’effettuazione di trasporti a treno completo e/o a diffuso.
7.2
A seguito di tale richiesta e di eventuali conseguenti trattative, il vettore formula la propria offerta definitiva e la relativa proposta contrattuale.
7.3
Salva diversa previsione normativa, l’accordo cliente è concluso – con la forma di corrispondenza
commerciale – quando il vettore riceve la comunicazione di accettazione da parte del cliente della
proposta contrattuale.
7.4
Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni dell’accordo cliente
sarà vincolante per cliente e vettore a meno che non sia dagli stessi approvata per iscritto.
Articolo 8
Sp ese di contratto, d i registro ed accessorie a carico del cliente
8.1
Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico del cliente le eventuali spese di bollo e di registro
della copia del contratto e dei documenti allegati.
8.2
Sono inoltre a carico del cliente tutte le spese di bollo inerenti gli ulteriori atti eventualmente occorrenti
per l’esecuzione del contratto di trasporto.
1.12
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Articolo 9
Garanzie
9.1
Salva diversa previsione contrattuale, il cliente è obbligato a costituire a favore del vettore, prima della
conclusione del contratto, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) del
valore del contratto.
La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché
a garanzia delle somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al vettore.
Rimane salva in ogni caso la facoltà del vettore di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito per l’inadempimento del cliente.
9.2
L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e
concordati all’atto della conclusione del contratto.
Resta inteso che, qualora il cliente ed il vettore concordino per ulteriori programmi di trasporto, l’importo della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) dell’importo stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito.
In mancanza di estensione della garanzia, Trenitalia avrà la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore programma richiesto.
9.3
9.4
La garanzia deve prevedere espressamente:
•
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
•
la rinuncia a far valere il decorso del termine di cui all’art. 1957 del cod. civ.;
•
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del vettore.
La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita dopo 120 gg. dalla data di scadenza dell’accordo
cliente.
In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione del contratto.
9.5
E’ comunque facoltà del vettore derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo.
In particolare il vettore è sempre in facoltà di stabilire nell’accordo cliente, ove ritenuto opportuno in
relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l’obbligo del cliente
a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di prevedere una maggiore durata delle
stesse e di richiedere che la garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia rilasciata esclusivamente da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza.
Articolo 10
Prezzi contrattuali
I trasporti, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell’accordo cliente, nella lettera di vettura, nei contratti di prestazione di
servizi e/o nel documento Listino Prezzi.
A tali prezzi – che devono essere maggiorati dell’IVA – si applicano i criteri di cui al documento Prodotti.
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1.13
Articolo 11
Pagamen ti
11.1
Salva diversa previsione contrattuale, il cliente potrà provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti
al vettore tramite c/c aperto presso la gestione merci indicata nell’accordo cliente o tramite pagamento anticipato rispetto all’effettuazione delle prestazioni richieste, nei termini e con le modalità di
cui al documento Istruzioni.
11.2
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, secondo quanto previsto dal documento Istruzioni.
Inoltre sarà dovuto dal cliente al vettore il rimborso delle spese di recupero tramite terzi dell’insoluto,
in misura pari ai costi effettivamente sostenuti.
11.3
Nell’ipotesi in cui il cliente ritardi il pagamento dovuto di oltre 3 (tre) giorni a seguito di formale diffida
e comunque di oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, è facoltà del vettore richiedere la corresponsione anticipata dei corrispettivi dovuti prima dell’effettuazione delle prestazioni richieste.
11.4
Ogni pagamento effettuato dal cliente, in assenza di diversa imputazione, sarà da considerare a saldo
anche parziale delle partite fino a quel momento non corrisposte, secondo i criteri elencati all’art. 1193,
comma 2, del cod. civ.
Articolo 12
Festività e sospensioni
12.1
Il vettore non effettua, di norma, trasporti a treno completo o a diffuso in partenza/arrivo dagli impianti
ferroviari nelle giornate di seguito elencate:
•
1° e 6 gennaio;
•
Pasqua e Lunedì dell’Angelo;
•
25 aprile;
•
1° maggio;
•
2 giugno;
•
15 agosto;
•
1° novembre;
•
8 dicembre;
•
25 e 26 dicembre.
All’atto della definizione della programmazione ordinaria dei trasporti a treno completo, il vettore ed
il cliente possono concordare le sospensioni dei trasporti da prevedersi durante il periodo delle festività natalizie, dell’interruzione estiva delle attività lavorative ed in occasione di altre festività in calendario; tali sospensioni saranno inserite nel programma orario.
Il vettore può decidere eventuali ulteriori sospensioni dei trasporti a treno completo e le sospensioni
dei trasporti a diffuso nei suddetti periodi; tali sospensioni verranno comunicate ai clienti con almeno
30 (trenta) giorni di anticipo.
1.14
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12.2
Salvo diversa previsione contrattuale, per i programmi a treno completo il cliente può richiedere modifiche ai periodi di sospensione previsti nei programmi presentando una proposta scritta entro il
giorno 20 (venti) del quarto mese antecedente quello di effettuazione.
Articolo 13
Clausola risolu tiva espressa
Salva diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste nell’accordo cliente, ciascuna parte
è in facoltà di risolvere il contratto con dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., qualora l’altra
parte sia incorsa nell’applicazione di penali in misura superiore al 20% (venti per cento).
Il vettore è altresì in facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora il cliente non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo per 2 (due) mensilità, anche non consecutive.
Articolo 14
Responsabili di contratto
Allo scopo di assicurare efficienza all’esecuzione dei trasporti il vettore e il cliente provvedono, entro
10 (dieci) giorni dalla data di conclusione dell’accordo cliente, a nominare un proprio responsabile di
contratto, al quale verranno attribuiti poteri idonei alla gestione operativa del contratto stesso.
Il vettore ed il cliente possono sostituire, una o più volte, il soggetto nominato responsabile di contratto
dandone comunicazione all’altra parte con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
Articolo 15
Qualità del servizio
Il vettore conferma il proprio impegno, compatibilmente con l’estrema complessità di controllo dei
fattori che incidono sull’orario di partenza e di arrivo dei trasporti, a ricercare il costante miglioramento
della qualità del servizio prestato.
In sede di accordo cliente potranno essere definiti tra le parti i parametri di qualità del servizio.
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1.15
TITOLO II
TRASPORTI IN AMBITO NAZIONALE
Sezione I
Trasporti a treno completo
Articolo 16
Generalità
I trasporti a treno completo, in programmazione ordinaria o straordinaria, sono indicati nel documento
Prodotti.
Nel suddetto documento sono riportate in dettaglio le caratteristiche e la descrizione delle varie tipologie di programma.
Le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti programmati sono riportati nell’accordo cliente.
Articolo 17
Impegno di quantità
17.1
Per ciascun programma avente validità pluriennale il cliente, per ciascun anno di validità dello stesso,
è obbligato per la quantità di trasporti ivi complessivamente stabilita.
17.2
Per ciascun prodotto in programmazione ordinaria il vettore ed il cliente fissano nell’accordo cliente,
per ogni relazione ferroviaria, un impegno minimo di quantità di treni da effettuare che il cliente si impegna a rispettare.
17.3
Il raggiungimento dell’impegno di quantità di cui al presente articolo viene verificato nei termini e con
le modalità stabilite nel documento Prodotti.
17.4
Il mancato rispetto dell’impegno di quantità comporta, fatto salvo quanto previsto al successivo art.
21, per tutti i trasporti non effettuati nei periodi di rilevamento specificati nel documento Prodotti e
fino al raggiungimento della soglia minima stabilita, l’obbligo per il cliente di corrispondere al vettore –
a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento in programma dei treni non effettuati
– l’importo il cui ammontare è indicato nell’accordo cliente, fatta salva la facoltà del vettore di chiedere
la risoluzione del contratto con dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.
1.16
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Articolo 18
Modifiche alla programmazione ordinaria
18.1
Fermo restando l’impegno di quantità complessivo di cui al precedente art. 17, il cliente, con modalità, scadenze e condizioni stabilite nel documento Prodotti, può richiedere le seguenti modifiche alla
programmazione ordinaria:
a. inserimento di nuove relazioni ferroviarie e/o modifica delle relazioni ferroviarie già concordate;
b. variazione (aumento, riduzione o sostituzione) della quantità di trasporti da effettuare sulle relazioni ferroviarie;
c. modifica dei giorni di effettuazione dei trasporti programmati;
d. modifica delle caratteristiche tecniche dei trasporti programmati.
18.2
In caso di successiva rinuncia all’effettuazione dei trasporti sulle relazioni ferroviarie oggetto delle modifiche di cui al precedente paragrafo 18.1, il cliente deve corrispondere al vettore il rimborso delle
spese di verifica di fattibilità, su dimostrazione dei costi sostenuti, oltre a corrispondere al vettore medesimo le penali di cui al successivo art. 21.
In caso di difformità del programma proposto dal vettore rispetto alla richiesta avanzata, il cliente non
è tenuto ad alcun rimborso.
Resta inteso che qualsiasi richiesta di riduzione della quantità di trasporti programmati verrà considerata come una disdetta ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 21 e comporterà una revisione dei prezzi pattuiti nell’accordo cliente.
18.3
Nell’ipotesi in cui il gestore dell’infrastruttura ferroviaria apporti modifiche tecniche alla circolazione
dei treni ovvero per qualsiasi altra ragione modifichi le regole o gli orari di accesso, il vettore e il cliente
saranno obbligati secondo buona fede a modificare il programma in modo da renderlo compatibile
con le nuove condizioni, salva la facoltà per il cliente di escludere dal programma quelle relazioni ferroviarie per le quali sia venuto meno il suo interesse.
Detta esclusione comporterà una corrispondente riduzione dell’impegno di quantità eventualmente
assunto dal cliente verso il vettore.
Articolo 19
Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria
19.1
Il cliente può richiedere al vettore l’esecuzione di trasporti a treno completo aggiuntivi settimanali e/o
giornalieri rispetto a quelli a programmazione ordinaria previsti nell’accordo cliente, sulle relazioni ferroviarie ivi considerate, con le modalità previste nel documento Istruzioni.
19.2
I trasporti effettuati a mezzo di treni aggiuntivi settimanali e/o giornalieri, eseguiti dal vettore ai sensi
del presente articolo, sono computati ai fini del raggiungimento dell’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, nella misura concordata nell’accordo cliente.
19.3
Il vettore ed il cliente sono obbligati all’effettuazione dei trasporti settimanali e/o giornalieri aggiuntivi confermati.
In caso di inadempimento a detto obbligo si applica, ricorrendone le condizioni, quanto previsto dall’art. 21.
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1.17
Articolo 20
Programmazione straordinaria
20.1
Il cliente può richiedere al vettore, nel periodo di validità dell’accordo cliente, uno o più programmi di
trasporto, su base settimanale o giornaliera, su relazioni ferroviarie non previste nell’accordo stesso.
Le modalità di richiesta sono indicate nel documento Istruzioni.
20.2
Il cliente è obbligato all’effettuazione del programma settimanale o giornaliero.
In caso di inadempimento a detto obbligo troveranno applicazione, ricorrendone le condizioni, le penali di cui al successivo art. 21.
Articolo 21
Disdette e penali
21.1
Fermo restando l’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, il vettore od il cliente possono comunicare all’altra parte disdetta di un singolo trasporto o di un’intera programmazione ordinaria di trasporti su una o più relazioni ferroviarie, nei termini e con le modalità previste nel documento Prodotti.
21.2U
In caso di disdetta comunicata oltre i termini previsti nel documento Prodotti, nonché in caso di mancata effettuazione di un singolo trasporto aggiuntivo o straordinario, si applicano, salva diversa previsione contrattuale, a carico della parte inadempiente le penali di cui al predetto documento.
21.3
In caso di mancata utilizzazione della programmazione su una relazione ferroviaria superiore al 20%
(venti per cento) misurata su media trimestrale, per responsabilità del vettore o del cliente, è data facoltà alla parte non inadempiente di poter disdire il trasporto, del tutto o in parte (una o più circolazioni), senza incorrere nell’applicazione delle penali.
21.4
Non è soggetto all’applicazione di penali per disdetta il trasporto presentato dal cliente oltre la HLR ovvero effettuato, per causa del vettore, in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto dal programma.
In tal caso si applica quanto previsto al documento Prodotti.
21.5
Il cliente ed il vettore provvedono al pagamento delle penali secondo quanto previsto dal documento
Prodotti.
Articolo 22
Po rtata delle penali
Le penali di cui al precedente art. 21 si intendono omnicomprensive, escluso cioè ogni ulteriore obbligo a carico della parte inadempiente di corrispondere all’altra ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 18.2.
1.18
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Sezione II
Trasporti a diffuso
Articolo 23
Generalità
23.1
I trasporti a diffuso sono effettuati mediante carro singolo o gruppo di carri tra gli impianti del reticolo
logistico gestito dal vettore.
Ogni gruppo di carri dovrà avere un unico mittente/destinatario, un unico impianto di provenienza/destinazione e sarà inoltrato congiuntamente sull’intero percorso.
Le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione dei trasporti sono
indicati nell’accordo cliente.
23.2
Il cliente può prendere visione degli impianti e dei terminal ferroviari, da cui spedire o su cui destinare
i propri trasporti del diffuso, consultando il sito internet del vettore. Per eventuali trasporti in partenza
o in destinazione di impianti non compresi nel reticolo del trasporto a diffuso, dovranno essere concordate tra cliente e vettore specifiche condizioni.
TI TOLO III
TRASPORTI IN AMBITO INTERNAZIONALE
Articolo 24
Generalità
Le tipologie di trasporto in ambito internazionale possono essere a treno completo e a diffuso.
Le caratteristiche, le merci, le relazioni, i corrispettivi, i termini e le modalità operative di effettuazione
sono stabiliti nell’accordo cliente che potrà prevedere la facoltà di disdetta per il vettore e il cliente e
le eventuali penali.
Laddove previste si applicano le Tariffe Internazionali Dirette, consultabili sul sito internet del vettore.
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1.19
Capo I II
E secuz ione del tras porto
TITOLO I
OPERAZIONI PRELIMINARI
Articolo 25
Richiesta di trasporto
25.1
La richiesta per:
a. trasporti a treno completo in programmazione straordinaria o trasporti aggiuntivi,
b. trasporti a diffuso,
c. trasporti eccezionali,
deve essere presentata nei termini e con le modalità indicate nel documento Istruzioni.
25.2
Per le merci pericolose la richiesta di trasporto deve riguardare esclusivamente scali merci terminali
nei quali sono realizzate misure gestionali e infrastrutturali specificatamente previste dalla normativa
vigente per la loro accettazione; il cliente può prendere visione dell’elenco di tali impianti sul sito internet del vettore.
25.3
Non è ammessa una richiesta di trasporto con dichiarazione di interesse alla riconsegna o di spedizione in contrassegno.
Articolo 26
Fornitura carri
26.1
I carri necessari al trasporto possono essere richiesti dal cliente al vettore con le modalità descritte nel
documento Istruzioni, oppure messi a disposizione direttamente dal cliente stesso, secondo quanto
previsto al Titolo VII delle presenti Condizioni Generali.
26.2
Il vettore si impegna a mettere a disposizione del cliente i carri rispondenti alla tipologia richiesta, compatibilmente con la disponibilità da parte del vettore dei carri medesimi e sempre che le norme di carico ed il percorso impegnato ne consentano l’utilizzazione prevista.
In difetto, il vettore si riserva la facoltà di mettere a disposizione un tipo di carro diverso da quello richiesto.
1.20
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Il cliente che accetti un carro di altra tipologia rispetto a quello richiesto assume ogni responsabilità per
danni che in conseguenza di tale scelta possano derivare alle merci trasportate.
26.3
Nessun risarcimento è dovuto dal vettore per i danni che derivino al mittente dalla mancata o ritardata
messa a disposizione dei carri per l’esecuzione del trasporto, salvi i casi di dolo o colpa grave.
26.4
Il vettore risponde dello stato generale del carro messo a disposizione, delle sue condizioni di pulizia,
nonché delle avarie al pavimento, alla cassa ed agli organi di chiusura del carro stesso.
Il cliente deve verificare che il materiale rotabile messo a disposizione non presenti difetti apparenti.
L’accettazione di un carro con avarie evidenti o non pulito deve essere dichiarata in lettera di vettura.
Qualora il cliente accetti un carro con avarie evidenti o non pulito accetta di esonerare dalla responsabilità il vettore per danni che in conseguenza di ciò possano derivare sia alla merce caricata che al
materiale messo a disposizione. A tal fine rilascia apposita dichiarazione liberatoria.
26.5
Annullamenti e modifiche alle richieste dei carri da parte del cliente devono essere presentati secondo
le modalità previste al documento Istruzioni e danno luogo, nei casi stabiliti dallo stesso documento
Istruzioni, all’applicazione delle penali ivi previste.
TITOLO II
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Articolo 27
Competenza al carico/scarico
27.1
Il vettore colloca i carri/autoveicoli vuoti o carichi nel punto di presa e consegna al fine di consentire
le operazioni di carico/scarico, da effettuarsi – salva diversa previsione contrattuale – a cura e spese
del mittente/destinatario, che deve valutare il tempo occorrente al carico/scarico di ogni singolo
carro/autoveicolo in modo da completare tali operazioni (compresa la piombatura del carro/UTI) entro
i termini di cui al documento Istruzioni.
27.2
Qualora il mittente/destinatario, per cause a lui imputabili, non sia in grado di effettuare le operazioni
di carico/scarico nel luogo convenuto, può richiedere la messa a disposizione del carro/autoveicolo
in un altro piazzale o località, sostenendone le relative spese.
27.3
Qualora, per cause imputabili al mittente/destinatario o per ragioni di sicurezza o su richiesta della
Pubblica Autorità, le operazioni di carico/scarico siano svolte dal vettore, questi ha diritto di richiedere
il rimborso delle spese sostenute.
27.4
Qualora le operazioni suddette siano svolte dal vettore su espressa richiesta del mittente/destinatario,
il vettore ha diritto a percepire per la prestazione eseguita il corrispettivo definito nell’accordo cliente.
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1.21
Articolo 28
Custodia delle merci durante il carico/scarico
La responsabilità della custodia delle merci e dei carri/autoveicoli durante le operazioni di carico/scarico grava sul mittente/destinatario.
Gli obblighi di custodia gravano sul vettore esclusivamente dal momento in cui le merci e i carri/autoveicoli sono stati a lui affidati ed il mittente/destinatario non abbia accesso a questi.
Articolo 29
Imballaggio – Stato della merce
29.1U
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 14 della CIM, il vettore può prescrivere particolari tipi di imballaggio in relazione alla natura della merce e alle tecniche di trasporto.
29.2
Se il mittente non adempie all’obbligo di cui al precedente paragrafo o presenta merci con segni palesi di avaria o deterioramento, il vettore chiede al mittente di riconoscere e dichiarare sul documento
di trasporto, secondo i casi, la mancanza o l’insufficienza dell’imballaggio oppure lo stato difettoso
delle merci.
Resta comunque impregiudicata la facoltà del vettore di rifiutare il trasporto.
Articolo 30
Obblighi del mittente/destinatario e del vettore in relazione al carico/scarico
30.1U
Con riferimento all’art. 13 della CIM, il mittente deve eseguire il carico della merce secondo le prescrizioni di carico fornite dal vettore.
Il mittente deve inoltre assicurare il carico e, quando occorra, proteggerlo a sua cura e spese in modo
che sopporti i normali rischi del trasporto e non possa determinare pericolo per la sicurezza dell’esecuzione del trasporto stesso, fermo restando il rispetto del profilo limite stabilito sui percorsi impegnati.
30.2
Il mittente/destinatario si obbliga, per quanto di competenza, ad osservare le prescrizioni riguardanti
il trasporto delle varie tipologie merceologiche ed in particolare di quelle pericolose (RID/ADR), nonché ogni altra norma emanata in materia dalle autorità competenti.
Il mittente/destinatario è responsabile del pagamento di ogni somma che il vettore sia tenuto a versare a titolo di sanzione per violazione delle suddette prescrizioni e norme.
30.3U Il vettore stabilisce e tiene a disposizione del mittente/destinatario sul proprio sito internet le pubblicazioni contenenti le norme particolari per l’osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi.
Esso fornisce altresì, ove richiesto, consigli, suggerimenti, istruzioni e assistenza per la migliore sistemazione ed assicurazione delle merci sui carri/autoveicoli, ferma restando la sua facoltà di rifiutare di
eseguire il trasporto qualora non sussistano le condizioni per garantire la sicurezza del trasporto
stesso.
1.22
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30.4
Il mittente/destinatario è responsabile di eventuali danni arrecati al carro/autoveicolo durante le operazioni di carico/scarico e risponde del danno provocato.
30.5
Il mittente/destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente al vettore l’avvenuta esecuzione delle
operazioni di carico/scarico.
Articolo 31
Modalità e termini per il carico/scarico
31.1
Carico/scarico dei carri
31.1.1
Salva diversa previsione contrattuale, il carico/scarico effettuato nelle pertinenze del vettore, o presso
uno stabilimento raccordato, deve essere completato con le modalità ed entro i termini previsti dal
documento Istruzioni, decorrenti dalla messa a disposizione del carro vuoto o carico nel luogo convenuto.
Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32 nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto previsto al successivo art. 33.
Il carro vuoto o carico si intende messo a disposizione nel momento in cui viene indicato al mittente/destinatario il luogo dove egli può accedere per effettuare le operazioni di carico/scarico ovvero
il punto di presa/consegna nel caso di trasporto proveniente/destinato ad uno stabilimento raccordato.
31.1.2
Nel caso di trasporti a treno completo in programmazione ordinaria, il mittente è tenuto a completare
il carico ed a consegnare il trasporto stesso al vettore (ivi inclusa la LDV) entro l’HLR definita nell’accordo cliente.
Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32 nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto previsto al successivo art. 33.
31.2
Carico/scarico degli autoveicoli
Salva diversa previsione contrattuale, il carico/scarico effettuato presso il domicilio del mittente/destinatario deve essere ultimato entro i termini previsti dal documento Istruzioni, decorrenti dall’arrivo
dell’autoveicolo nel luogo convenuto.
Qualora tale limite sia superato, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 32.
Articolo 32
Penali per sosta
32.1
Salva diversa previsione contrattuale, il mittente/destinatario, qualora non provveda al completamento
del carico/scarico entro i termini previsti dai precedenti paragrafi 31.1.1, 31.1.2 e 31.2, è tenuto al pagamento delle penali per sosta di cui al documento Istruzioni, nonché al rimborso di ogni altra spesa
sostenuta dal vettore per la custodia delle merci.
32.2
Il mittente/destinatario è altresì tenuto al pagamento delle penali per sosta, nella stessa misura e con
le stesse modalità per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori eventualmente impartiti
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1.23
dal mittente, ovvero per il tempo occorrente agli accertamenti, trasbordi o riordini resi necessari da
fatto od omissione del mittente stesso, nonché nel caso di terminalizzazione con carrello stradale effettuata dal mittente/destinatario.
Articolo 33
Imped imento operativo all’accettazione dei carri per il carico/scarico
da parte del mittente/destinatario
33.1
Nel caso il mittente/destinatario si trovasse nell’impossibilità di:
a. compiere le operazioni di carico/scarico nel punto di presa e consegna nelle pertinenze del vettore, entro i termini previsti dai paragrafi 31.1.1 e 31.1.2,
b. ricevere i carri destinati al carico/scarico presso lo stabilimento raccordato,
il vettore potrà individuare una località ove allocare i carri.
In tal caso, oltre alle penali per sosta di cui al precedente art. 32, il vettore addebiterà al mittente/destinatario le spese sostenute.
Qualora l’inconveniente prodotto determini una situazione d’ingombro per il vettore, questi ha facoltà
di richiedere al mittente/destinatario, oltre alla penale per sosta e al rimborso delle spese sostenute,
anche l’ulteriore penale per ingombro prevista dal documento Istruzioni.
Articolo 34
Pe satura delle merci
34.1
Il peso della merce viene dichiarato in LDV dal cliente che se ne assume la piena responsabilità ai fini
del corrispettivo e del trasporto.
Il vettore ha il diritto di verificare il peso della merce oggetto del trasporto in qualunque momento e
deve provvedervi, solo se dispone di mezzi appropriati, qualora:
•
il mittente, avendone dichiarato il peso, ne chieda la verifica;
•
la verifica del peso sia chiesta dopo lo svincolo dal destinatario.
34.2U La verifica del peso è effettuata secondo le condizioni e modalità determinate nel documento Istruzioni.
34.3
Per la verifica del peso delle merci oggetto del trasporto, effettuata su richiesta del mittente/destinatario, il vettore percepisce dallo stesso il rimborso delle spese sostenute per la prestazione fornita, fatti
salvi gli eventuali ulteriori addebiti dovuti in applicazione degli artt. 35 e 40.
34.4
Nessun rimborso è dovuto al vettore quando la verifica del peso sia effettuata in seguito ad anormalità dovute alla responsabilità del medesimo.
1.24
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Articolo 35
Sovraccarico
Qualora in esito alla verifica del peso effettuata ai sensi del precedente art. 34 il vettore accerti un
peso superiore al limite di carico stabilito, occorre procedere a regolarizzazione del carico secondo
quanto stabilito nel documento Istruzioni.
Il cliente sarà tenuto al pagamento delle somme previste, anche a titolo di penali, nel medesimo documento Istruzioni.
TI TOLO III
DOCUMENTI DI T RASPORTO
Articolo 36
Presentazione della lettera di vettura - Trasmissione dati lettera di vettura
36.1U
Salva diversa previsione contrattuale, ad integrazione degli artt. 6 e 7 della CIM, la LDV deve essere
redatta in formato elettronico da parte del mittente prima dell’inizio del carico, utilizzando la trasmissione diretta dei dati secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni.
36.2
In caso di utilizzo da parte del mittente di LDV in formato cartaceo, redatta secondo il modello
uniforme pubblicato sul sito internet del vettore e da presentare all’impianto di partenza prima dell’inizio del carico, il vettore si riserva la facoltà di addebitare al mittente stesso il corrispettivo stabilito nel
documento Listino Prezzi per le spese supplementari sostenute per la relativa trasformazione in LDV
elettronica.
Articolo 37
Struttura e caratteri della lettera di vettura
37.1
Per i trasporti nazionali ed internazionali eseguiti dal vettore devono essere utilizzati i modelli delle LDV
riportati nel documento Istruzioni.
Per i trasporti eseguiti in Italia nella forma di trasporto cumulativo o includenti una terminalizzazione su
gomma, il vettore può stabilire lettere di vettura specifiche.
37.2
Il duplicato della LDV cartacea non è rilasciato con la clausola «all’ordine».
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Articolo 38
Comp ilazione della lettera di vettura
38.1
La LDV deve essere compilata dal mittente nelle parti di propria competenza e deve contenere le indicazioni di cui al documento Istruzioni.
Nel caso di discordanze fra le diverse versioni della LDV fa fede:
•
l’ultima trasmessa in formato elettronico dal cliente e dal vettore in relazione ai dati di propria competenza, ciascuna certificata dalla firma elettronica;
•
38.2
l’originale in caso di utilizzo della LDV cartacea.
In ogni caso il mittente è obbligato, per il trasporto di esplosivi e materie radioattive, ad indicare in lettera di vettura, separatamente, il peso degli esplosivi o delle materie radioattive e il peso delle altre
merci; restano fermi i divieti di concarico di cui al RID, qualora oltre agli esplosivi o alle materie radioattive siano caricate sul/i medesimo/i carro/i altre merci.
Articolo 39
Allegati alla lettera di vettura
39.1U
Ad integrazione dell’art. 15 della CIM, i documenti allegati alla LDV devono riguardare unicamente le
merci indicate nella stessa ed essere funzionali all’esecuzione del trasporto.
Il vettore non è responsabile di documenti allegati alla LDV diversi da quelli previsti al presente paragrafo.
39.2
I documenti che in base alla vigente legislazione devono seguire il trasporto obbligatoriamente in formato cartaceo, devono essere consegnati dal mittente al vettore prima dell’inizio del carico.
Articolo 40
Incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura
40.1
Nei casi di incomplete o inesatte dichiarazioni in lettera di vettura, il mittente sarà tenuto a corrispondere gli importi e le penalità di cui al documento Istruzioni.
40.2
Il vettore, anche in corso di trasporto, ha la facoltà di procedere all’accertamento del peso, della quantità, della natura e dello stato della merce caricata.
Degli accertamenti eseguiti redige apposito verbale.
Il mancato utilizzo della facoltà predetta non vale a sollevare in alcun modo il mittente da responsabilità riguardo alla completezza e/o esattezza delle proprie dichiarazioni in argomento.
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TI TOL O IV
EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
Articolo 41
Ordin i ulterio ri del mittente e/o modifiche del trasporto –
Impedim enti all’esecuzione del trasporto ed alla riconsegna
41.1U
In deroga a quanto previsto all’art. 19, paragrafo 1, della CIM, gli ordini ulteriori e/o modifiche di un trasporto in corso di esecuzione possono essere richiesti esclusivamente dal mittente, secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni e verso pagamento del corrispettivo previsto nel documento
Listino Prezzi.
Per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori, in aggiunta al corrispettivo di cui sopra, al
cliente sarà applicata una penale per la sosta nella misura e con le modalità di cui al documento Istruzioni.
La modifica della destinazione, il ritorno del trasporto al luogo di partenza ed il fermo del trasporto
sono ammessi esclusivamente per i trasporti a diffuso.
In tal caso il proseguimento o il ritorno del trasporto stesso si considera, ai soli effetti del calcolo del
prezzo, come nuovo trasporto ed il relativo importo deve essere pattuito tra il mittente ed il vettore.
41.2U
Con riferimento agli articoli 20 e 21 della CIM, nel caso di impedimento all’effettuazione del trasporto
o alla sua riconsegna, si procede secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni.
Articolo 42
Termini di resa
42.1
Il cliente e il vettore concordano il termine di resa.
In mancanza di accordo, questo termine non può essere superiore a quello definito all’art. 16 della
CIM. Esso decorre dalla presa in carico della merce ed è prolungato della durata della sosta non dovuta a colpa del vettore.
42.2
Il termine di resa deve considerarsi inscindibile, pertanto il vettore non è tenuto a rendere conto di
termini parziali.
42.3
Il termine di resa resta sospeso:
a. nei giorni festivi, ivi compresi i giorni di sabato e le festività locali qualora interessino il luogo di partenza o di arrivo;
b. per il tempo in cui lo stato del mare non consenta il traghettamento per i trasporti provenienti da
o diretti alle isole maggiori;
c. per il tempo necessario all’esecuzione delle formalità prescritte dalla Pubblica Autorità;
d. per il tempo necessario all’esecuzione degli ordini ulteriori impartiti dal mittente ai sensi del precedente art. 41 ed a fornire le prestazioni occorrenti alla conservazione delle merci;
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e. per il tempo necessario all’esecuzione di riordini e/o trasbordi del carico e di accertamenti, comunque dipendenti da fatto od omissione del mittente;
f. nel caso di impedimenti al trasporto o alla riconsegna.
42.4
Salva diversa previsione contrattuale, il vettore prevede termini di resa supplementari nei seguenti
casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. 12 ore per il traghettamento da e per la Sicilia;
b. 24 ore per i trasporti diretti o provenienti da porti direttamente collegati con l’infrastruttura ferroviaria;
c. 24 ore per le operazioni di terminalizzazione in partenza;
d. 24 ore per le operazioni di terminalizzazione in arrivo.
42.5
Il termine di resa si intende rispettato qualora le merci siano messe a disposizione del destinatario
entro il tempo costituente il termine di resa di cui al precedente paragrafo 42.1.
Le merci si considerano messe a disposizione del destinatario quando il vettore abbia emesso l’avviso di arrivo e le abbia poste nel luogo convenuto con il cliente.
Qualora quest’ultima operazione non possa essere effettuata per fatto imputabile al destinatario, le
merci si considerano messe a sua disposizione con la sola emissione dell’avviso di arrivo.
Articolo 43
Av viso di arrivo
Salva diversa previsione contrattuale, il vettore, con il mezzo più sollecito, preavverte il destinatario
dell’arrivo del trasporto.
Valutati i tempi operativi necessari, avvisa lo stesso destinatario dell’ora e del luogo dove verrà effettuata la consegna dei carri/autoveicoli carichi, prendendo nota degli estremi di tale avviso.
Articolo 44
Svincolo e ritiro delle merci
Per esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed acquisire in particolare il diritto al ritiro della merce, il destinatario deve effettuare lo svincolo.
Articolo 45
Riconsegna delle merci
45.1
Gli obblighi di riconsegna a carico del vettore si intendono assolti quando quest’ultimo riconsegna la
merce, a tal fine ponendo i carri/autoveicoli a disposizione del destinatario nel punto di presa e consegna.
45.2
Per le merci vincolate a dogana, la riconsegna al destinatario avviene successivamente all’espletamento delle operazioni/formalità doganali.
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Articolo 46
Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore
La riconsegna dei carri deve avvenire secondo le modalità ed i tempi descritti nel documento Istruzioni.
Articolo 47
Custodia e v endita de lla merce giacente
47.1
Il vettore è tenuto a custodire la merce giacente, a spese e per conto dell’avente diritto, fino al momento in cui le spese di custodia siano coperte dal valore della merce e comunque, ad integrazione
dell’art. 22 della CIM, il periodo di custodia non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni.
Nel caso si tratti di merci radioattive o in genere pericolose, si applicano le disposizioni di cui al RID.
47.2
Il vettore vende la merce giacente senza alcuna formalità giudiziale e ne documenta l’esito con processo verbale.
TI TOLO V
RESPO NSABILITA’ - ESERCIZIO DEI DIRITTI
Articolo 48
Responsabilità del vettore e del cliente
48.1
Responsabilità del vettore e suoi limiti
48.1.1
Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale e dell’avaria della merce consegnatagli per il trasporto dal momento in cui l’ha presa in carico fino alla riconsegna al destinatario, nonché del danno
alla merce derivante dal superamento del termine di resa, con esclusione di ogni ulteriore danno.
La responsabilità del vettore è disciplinata dalle norme di cui al titolo III della CIM, fatte salve le integrazioni/deroghe di cui ai successivi paragrafi del presente articolo, nonché dall’art. 49 delle presenti
Condizioni Generali.
48.1.2r
Ad integrazione delle cause di esonero previste dall’art. 23, paragrafo 3, della CIM, il vettore è altresì
sollevato dalla responsabilità di cui al precedente paragrafo 48.1.1 nei seguenti casi:
a. carico difettoso o comunque non conforme a norme e prescrizioni relative alle operazioni di carico
di cui al Capo III - Titolo II delle presenti Condizioni Generali;
b. espletamento delle operazioni doganali da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario
di uno di essi, o adempimento, da parte degli stessi, delle formalità prescritte dalla dogana o da
altre autorità amministrative;
c. indicazione incompleta, inesatta o irregolare di merci per le quali il vettore non accetta di eseguire
il trasporto ai sensi del precedente art. 4.
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48.1.3
Nel caso la perdita totale o parziale o l’avaria della merce si sia verificata durante la terminalizzazione
stradale, l’indennizzo corrisposto dal vettore è quello previsto dalla legislazione nazionale per l’autotrasporto vigente al momento dell’effettuazione del trasporto medesimo.
48.1.4
Nel caso in cui siano state utilizzate più modalità di trasporto per l’effettuazione dello stesso e non sia
possibile individuare dove si sia prodotto il danno, il vettore riconosce l’indennizzo riferito all’ultima
modalità utilizzata.
48.1.5
Nel caso l’accordo cliente preveda l’effettuazione di servizi accessori, l’eventuale indennizzo per perdita totale o parziale e avaria della merce è definito dallo stesso.
48.1.6
Qualora il cliente ritenga necessario coprire eventuali danni dovuti alla perdita totale o parziale, avaria
della merce o ritardo nella resa, oltre i limiti risarcitori previsti dagli artt. 30, 32 e 33 della CIM, potrà richiedere, all’atto della stipula dell’accordo cliente, di avvalersi dell’assicurazione supplementare offerta
dal vettore, nei limiti ed alle condizioni da questa previste, o potrà assicurare direttamente il trasporto.
In tale eventualità la relativa polizza dovrà contenere un’espressa rinuncia al diritto di rivalsa da parte
dell’assicuratore nei confronti del vettore, oltre i limiti di risarcibilità di cui al presente articolo.
48.2
Responsabilità del cliente - Polizza assicurativa
48.2.1
Il cliente è responsabile dei danni eventualmente cagionati ai terzi e allo stesso vettore dalle merci
trasportate.
A copertura di tali danni il cliente è obbligato a stipulare adeguata polizza assicurativa.
48.2.2
Il cliente con la stipula del contratto assume la piena e diretta responsabilità nei confronti del vettore
anche per le obbligazioni facenti carico al mittente/destinatario, nonché del pagamento di somme a
qualsiasi titolo dovute dal mittente/destinatario ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 49
Forza maggiore
I casi seguenti, elencati in via esemplificativa e non esaustiva, costituiscono casi di forza maggiore
che escludono la responsabilità del vettore, in relazione all’esecuzione del trasporto:
a. interruzione della circolazione sulle linee ferroviarie per cause non imputabili al vettore, ivi comprese l’impraticabilità o inagibilità della rete ferroviaria, l’eccesso di traffico sulla rete causato da
eventi o situazioni straordinarie, i problemi alla circolazione originati da altre reti ferroviarie;
b. interruzione della circolazione sull’infrastruttura stradale;
c. situazioni di ingombro nelle stazioni di partenza e/o di arrivo ovvero nei terminal interni o portuali,
causate da impreviste difficoltà operative non imputabili al vettore;
d. revoca della relativa traccia oraria – anche per un singolo trasporto – da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, per cause non imputabili al vettore;
e. agitazioni sindacali.
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Articolo 50
Reclami per risarcimento danni
50.1U
Con riferimento agli artt. 42 e 43 della CIM, l’avente diritto con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce, da redigersi secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni, potrà presentare reclamo per risarcimento danno attenendosi a quanto prescritto
nel medesimo documento Istruzioni.
50.2
Il diritto alla liquidazione del danno può essere ceduto senza formalità, mediante dichiarazione apposta sul duplicato della lettera di vettura o sul bollettino di consegna, dal mittente al destinatario e viceversa.
Articolo 51
Richiesta di regolarizzazione di somme percepite in eccesso dal vettore
Il mittente o il destinatario che abbia pagato il corrispettivo del trasporto ed abbia diritto ad ottenere
un rimborso di somme percepite in eccesso dal vettore, può presentare richiesta di regolarizzazione
nei termini e secondo le modalità indicate nel documento Istruzioni.
TI TOLO VI
SERVIZI ACCESSORI
Articolo 52
Servizi accesso ri
52.1
Il vettore fornisce, su specifica richiesta del cliente, i servizi accessori tra cui a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
a. operazioni e formalità doganali,
b. fornitura di carri per il trasporto stradale,
per i quali nel documento Istruzioni sono indicate le modalità di esecuzione e nel documento Listino
Prezzi i corrispettivi per la prestazione di cui al punto a.
52.2
Ulteriori servizi accessori possono essere concordati tra il cliente ed il vettore secondo modalità e
condizioni definite nell’accordo cliente.
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TITOLO VII
MESSA A DISPOSIZIONE DEI CARRI DA PART E DEL CLIENTE
Articolo 53
Principi ge nerali
53.1
Le norme di cui al presente titolo si applicano nei casi in cui il cliente mette a disposizione i carri in
qualità di detentore ai sensi del CUV/CUU.
53.2
Un carro può essere l’oggetto di un trasporto in quanto merce (contratto di trasporto) oppure come
mezzo di trasporto (contratto d’utilizzazione).
Il CUU e le disposizioni seguenti si applicano nel caso di trasporto del carro come mezzo di trasporto.
Il cliente che presenta al vettore un carro di altro soggetto deve garantire che il detentore sia aderente
al CUU.
53.3
Il vettore, prima di prendere in consegna i carri, verifica che le loro condizioni siano conformi alle prescrizioni tecniche e di manutenzione.
Tale verifica, non onerosa per il cliente, è effettuata con controllo esterno da parte di personale del
vettore.
In caso di accettazione del carro, la stessa non può in alcun modo impegnare la responsabilità del vettore, salvo quando un danno sia causato da difetto di un organo interessante la sicurezza dell’esercizio ferroviario e il cliente provi che essa era esistente all’atto della verifica stessa ed evidente nelle
condizioni di verifica realizzate.
53.4
I carri che trasportano, o che hanno trasportato, merci pericolose sono accettati con le riserve ed
alle condizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore (RID).
53.5
Il vettore può rifiutare uno o più carri che, a suo giudizio, non sembrano fornire tutte le garanzie di sicurezza.
Il vettore si impegna peraltro a fornire una dettagliata descrizione dei motivi del rifiuto al cliente che ha
messo a disposizione i carri.
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Articolo 54
Stazioname nto dei carri
54.1
Stazionamento su richiesta del cliente
54.1.1
Quando un carro è restituito vuoto senza essere utilizzato né instradato per un nuovo trasporto, il
cliente può ottenere lo stazionamento del carro.
54.1.2
Per ottenere lo stazionamento di un carro, il cliente deve presentare domanda direttamente alla gestione merci dell’impianto ferroviario destinatario dell’ultimo trasporto, entro il terzo giorno seguente
la restituzione del carro stesso.
Il vettore accetta la richiesta previa verifica di disponibilità di spazio di binario. Qualora la domanda sia
accettata, il carro sarà considerato in stazionamento dal giorno successivo a quello della restituzione.
54.1.3
Decorsi tre giorni dalla restituzione del carro ed in mancanza di notizie da parte del cliente, si applicherà quanto previsto al successivo paragrafo 54.2.
54.1.4
Il diritto di chiedere la rimessa a disposizione del carro posto in stazionamento spetta solo al cliente.
La rimessa a disposizione del carro avverrà al più tardi 72 (settantadue) ore dopo la presentazione
della richiesta scritta nella stessa gestione merci presso cui era stata presentata la domanda di messa
in stazionamento del carro.
54.1.5
Salva diversa previsione contrattuale, ai carri che hanno ottenuto lo stazionamento viene applicato il
relativo corrispettivo previsto nel documento Listino Prezzi, comprensivo degli oneri di sorveglianza
e custodia e di occupazione dei binari.
54.2
Stazionamento d’iniziativa del vettore o d’ufficio
54.2.1
Lo stazionamento “d’ufficio” si ha quando il cliente non abbia dato disposizioni in merito alla sua utilizzazione o quando il carro avariato non sia trattato dal cliente entro i termini di tempo previsti.
Nel caso di giacenza di un carro vuoto conseguente ad un’avaria, il vettore si riserva di effettuarne lo
stazionamento su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei corrispettivi anzidetti e con la seguente
decorrenza:
a. qualora la riparazione debba essere eseguita a cura del vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno
successivo alla data di rimessa a disposizione del carro, fino al giorno della sua riutilizzazione;
b. qualora la riparazione da effettuare a cura del vettore richieda l’invio di pezzi di ricambio da parte
del cliente, a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data della richiesta formulata dal
vettore, fino alla consegna di tutti i pezzi di ricambio;
c. qualora la riparazione non debba essere eseguita dal vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno
successivo alla data di avviso di giacenza del carro, fino al giorno della sua rimessa in circolazione.
Agli effetti dell’applicazione del presente paragrafo non si considerano i periodi di immobilizzo del
carro dipendenti da fatto imputabile al vettore.
54.2.2
Nel caso di giacenza di un carro, in mancanza di notizie da parte del cliente, il vettore si riserva di effettuarne lo stazionamento d’ufficio su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei suddetti corrispettivi.
Il cliente deve essere immediatamente avvisato della messa in stazionamento del carro, con l’indicazione dei relativi corrispettivi e di eventuali costi intervenuti.
54.2.3
Il cliente resta comunque responsabile di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza ed alla regolarità dell’esercizio, nonché di ogni spesa che il vettore dovesse sostenere per l’eventuale rimozione d’ufficio del carro.
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1.33
Articolo 55
Av aria dei carri
55.1
In caso di avaria o di perdita di un carro o di parti di esso, il vettore redige immediatamente un processo verbale, in conformità al modello di cui all’allegato 4 del CUU, che constati la natura dell’avaria
o l’entità della perdita e per quanto possibile le loro cause, nonché il momento in cui si sono prodotte.
Copia del processo verbale è sollecitamente trasmessa al detentore.
55.2
Il vettore si impegna ad effettuare le riparazioni per rimettere il carro in condizioni di circolazione, sulla
base delle indicazioni fornite dal cliente.
55.3
Nel caso in cui il cliente decida di non avvalersi del vettore per la riparazione del carro avariato, dovrà
concordare con il vettore stesso le modalità relative all’inoltro del carro all’officina di riparazione prescelta.
55.4
Qualora per l’effettuazione della riparazione la merce debba essere scaricata dal carro, le spese sono
a carico del responsabile dell’avaria stessa.
Analogamente, saranno attribuite al responsabile dell’avaria le spese di pulitura del carro necessarie
alla riparazione.
1.34
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Articolo 56
Indennità per la p erdita d’uso del carro
56.1
Perdita d’uso per superamento dei termini di resa
56.1.1
I termini di resa dei carri carichi in quanto mezzi di trasporto coincidono con quelli della merce caricata
sugli stessi.
In caso di superamento dei detti termini per colpa imputabile al vettore, l’indennità per la perdita d’uso
del carro si intende compresa nelle eventuali penalità dovute alla ritardata consegna della merce.
56.1.2
I termini di resa dei carri vuoti e l’indennità per la perdita d’uso del carro, in caso di superamento dei
detti termini per colpa del vettore, sono definiti nell’accordo cliente.
Il cliente può richiedere detta indennità, pena la sua decadenza, per iscritto al vettore entro e non
oltre il ventunesimo giorno di consegna del carro al destinatario indicato in LDV.
56.1.3
Salva diversa previsione contrattuale, il calcolo dei termini di resa di un trasporto di carri vuoti è effettuato su quelli previsti per un analogo trasporto di merce maggiorati di una franchigia pari a 5 (cinque)
giorni lavorativi.
56.1.4
Salva diversa previsione contrattuale, l’ammontare massimo dell’indennità per la perdita d’uso non
potrà essere superiore a 3 (tre) volte il valore del costo del trasporto a vuoto pagato al vettore.
56.2
Perdita d’uso per avaria
56.2.1
In caso d’avaria del carro o di sue parti imputabile al vettore, questi ha facoltà di versare al cliente del
carro, per ogni giornata indivisibile, l’indennità giornaliera riportata nel documento Listino Prezzi.
Tale indennità si intende omnicomprensiva, escluso cioè ogni ulteriore obbligo a carico del vettore di
corrispondere al cliente ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi di sorta.
56.2.2
La misura massima di detta indennità non può comunque superare l’importo indicato nel documento
Listino Prezzi.
56.2.3
L’indennità è computata per il periodo che va dal sesto giorno dell’avvenuto scarto, fino al giorno in
cui è terminata la riparazione.
56.2.4
Qualora la riparazione venga effettuata direttamente dal cliente o in una officina da lui designata, tale
indennità viene corrisposta fino al giorno in cui la riparazione sarebbe dovuta normalmente terminare.
56.2.5
Il vettore versa ugualmente tale indennità al cliente, alle condizioni previste dal presente paragrafo,
quando il carro spedito carico è scartato in corso di viaggio e la merce viene trasbordata su un altro
carro per essere inoltrata alla propria destinazione.
In tal caso il periodo di tempo di 6 (sei) giorni decorre a partire dal momento in cui l’operazione di trasbordo è terminata.
56.2.6
Qualora l’avaria, dovuta a colpa del vettore, determini lo scarto del carro carico in corso di viaggio ed
il trasbordo della merce su altro carro per il proseguimento del trasporto, il vettore stesso ha la facoltà
di corrispondere al cliente l’indennità di cui al paragrafo 56.2.1, calcolata a partire dal sesto giorno rispetto al momento in cui l’operazione di trasbordo è terminata.
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1.35
Istruzioni
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia
In vigore dal 1° marzo 2010
Istruzioni
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM)
Emanate dal Responsabile di Trenitalia Divisione Cargo
il 28 gennaio 2010 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate
in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4629
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I ndice
I ST RUZIO NE 1
(art. 11 CGCTM)
Pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I ST RUZIO NE 2
(art. 19 CGCTM)
Opzione di flessibilità della programmazione ordinaria
2.4
(art. 20 CGCTM) Programmazione straordinaria
(art. 25 CGCTM) Richiesta di Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
I ST RUZIO NE 3
(art. 26 CGCTM) Fornitura carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
I ST RUZIO NE 4
(art. 31 CGCTM)
Modalità e termini per il carico/scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9
I ST RUZIO NE 5
(art. 32 CGCTM) Penali per sosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11
I ST RUZIO NE 6
(art. 33 CGCTM) Impedimento operativo all’accettazione dei carri
per il carico/scarico da parte del mittente/destinatario . . . . .
2.12
I ST RUZIO NE 7
(art. 34 CGCTM) Pesatura delle merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13
I ST RUZIO NE 8
(art. 35 CGCTM) Sovraccarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.14
I ST RUZIO NE 9
(art. 36 CGCTM) Presentazione della LDV - Trasmissione dati LDV . . . . . . . . . .
2.15
I ST RUZIO NE 10 (art. 37 CGCTM) Struttura e caratteri della LDV
(art. 38 CGCTM) Compilazione della LDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I ST RUZIO NE 11
2.16
(art. 40 CGCTM) Incomplete o inesatte dichiarazioni in LDV . . . . . . . . . . . . . . . . 2.24
I ST RUZIO NE 12 (art. 41.1 CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto . . . . . 2.25
I ST RUZIO NE 13 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti all’esecuzione del trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.26
I ST RUZIO NE 14 (art. 41.2 CGCTM) Impedimenti alla riconsegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.27
I ST RUZIO NE 15 (art. 46 CGCTM) Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore . . . . . . 2.28
I ST RUZIO NE 16 (art. 50 CGCTM) Reclami per risarcimento danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.29
I ST RUZIO NE 17
(art. 51 CGCTM)
Richiesta di regolarizzazione di somme percepite
in eccesso dal vettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.31
I ST RUZIO NE 18 (art. 52 CGCTM) Servizi accessori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.32
ALLEGATO 1
Modulo per richiesta trasporto/carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.34
ALLEGATO 2
Modulo di legittimazione per accompagnatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.35
ALLEGATO 3
Modello Ci93 LDV Servizio Nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36
ALLEGATO 4
Modello LDV CIM per trasporto convenzionale e di carri vuoti
in servizio Internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.37
ALLEGATO 5
Modello LDV CIM per trasporto combinato in servizio Internazionale . . . . . . . . . 2.38
ALLEGATO 6
Modello Ci96 LDV Servizio Cumulativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.39
ALLEGATO 7
Modulo per Ordini ulteriori / modifiche al trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.40
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
IS T R U Z I O N E 1
§ 1
(art. 11 CGCTM )
Pagame n ti
Entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi di ciascun mese il vettore emette fattura relativa ai trasporti effettuati nel mese precedente.
Entro la fine del mese indicato nella data di fattura, il cliente dovrà provvedere al pagamento, mediante bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, sul c/c indicato nell’accordo cliente.
§ 2
In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti al vettore gli interessi di mora, in misura pari al tasso
di rifinanziamento della Banca Centrale Europea vigente nel periodo, aumentato di 7 punti percentuali,
senza necessità di formale costituzione in mora.
§ 3
Qualora il cliente provveda al pagamento anticipato dei trasporti deve consegnare, presso la gestione
merci indicata nell’accordo cliente, copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.
2.4
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES2S (art.S19SCGCTM)S OpzioneSdiSflessibilità
della programmazione ordinaria
(art.S20SCGCTM)SProgrammazioneSstraordinaria
(art.S25SCGCTM)SRichiestaSdiSTrasporto
§ 1
Trasporto a treno completo
La richiesta per un trasporto a treno completo aggiuntivo o in programmazione straordinaria deve essere presentata per iscritto alla struttura indicata nell’accordo cliente, rispettando le seguenti modalità.
a. Opzione settimanale
Il cliente deve presentare la richiesta, entro le ore 12 del lunedì della settimana A, per i treni da effettuarsi nel periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C.
Il vettore fornisce risposta entro le ore 18 del giovedì successivo alla richiesta, tramite conferma/rifiuto scritto. In caso di conferma il vettore fornirà l’indicazione specifica dei trasporti da
eseguire, fatte salve situazioni particolari, quali giornate precedenti o seguenti a festività, in qual
caso la conferma potrà ritardare di una giornata lavorativa.
b. Opzione giornaliera
Il cliente deve presentare la richiesta entro le ore 18 del terzo giorno feriale precedente quello di
partenza.
Il vettore fornisce conferma/rifiuto scritto, entro 24 ore dalla partenza del treno.
§ 2
Trasporto a diffuso
2.1
La richiesta di trasporto a diffuso deve essere indirizzata, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della
data richiesta di partenza, alla gestione merci presso la quale si effettuano le operazioni amministrative dell’impianto ferroviario di partenza.
2.2n
PerI laI richiestaI diI trasportoI aI diffuso,I ilI clienteI deveI compilareI laI parteI AI delI moduloI riportatoI inI AllegatoI 1I indicando:
•
numero di accordo cliente;
•
generalità del mittente (ragione sociale, indirizzo e CAP);
•
natura e peso delle merci da trasportare;
•
luogo della consegna della merce da parte del mittente al vettore (in caso di terminalizzazione
stradale comunicare indirizzo e CAP);
•
giorno di effettuazione del carico;
•
giorno richiesto per la partenza;
•
impianto ferroviario di partenza;
•
impianto ferroviario di arrivo;
•
luogo di messa a disposizione della merce da parte del vettore al destinatario (in caso di terminalizzazione stradale comunicare indirizzo e CAP);
•
generalità del destinatario;
•I eventualiI necessitàI diI serviziI accessoriI diI cuiI agliI artt.I 34I eI 52I delleI CGCTM.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.5
Nel caso il cliente richieda la messa a disposizione di uno o più carri da parte del vettore, deve compilareI laI parteI BI dell’AllegatoI 1I secondoI quantoI indicatoI nell’IstruzioneI 3,I par.I 3.
§ 3
Trasporti eccezionali (MaxiCargo)
3.1
Per i trasporti eccezionali per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del gestore dell’infrastruttura interessata allo stesso, la richiesta di trasporto potrà riguardare la modalità di inoltro a diffusoIoppureIaItrenoIcompleto,IcosìIcomeIdefinitoIallaISezioneI II -IMaxiICargoIdelIdocumentoI“Prodotti”.
3.2
Diffuso
La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima e, oltre ai dati già previsti al precedente paragrafo 2.2, deve contenere:
a. le dimensioni della merce da trasportare: nel caso di merce avente forma regolare (ad es. casse
di forma parallelepipeda, oppure serbatoi di forma cilindrica) sarà sufficiente indicare le tre dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) oppure il diametro in mm; in caso di merce avente forma irregolare oppure serbatoi aventi una o più sporgenze oltre il diametro, dovrà essere presentato
anche un disegno quotato della merce nelle tre viste, possibilmente in scala 1:20;
b. la posizione del centro di gravità nel caso di merci aventi forma irregolare, oppure una distribuzione della masse non omogenea;
c. copia dell’autorizzazione del gestore dell’infrastruttura, se già in possesso del Cliente.
3.3
Treno completo
La richiesta deve essere inoltrata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza richiesta dal cliente, corredata degli elementi di cui ai paragrafi 2.2 e 3.2.
Il vettore comunica l’accettazione della richiesta e i termini di fattibilità tecnica con almeno due giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla data di partenza.
2.6
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
ISTRUZIONE 3
§ 1
(art. 26 CGCTM) Forn itura carri
Esclusivamente per le esigenze di carri derivanti dalla sottoscrizione di un accordo cliente, il vettore
mette a disposizione il materiale alle condizioni e con le procedure di assegnazione appresso descritte.
§ 2
I carri vanno richiesti:
•
per il traffico diffuso tramite gli sportelli delle gestioni merci, che provvedono ad inoltrare le richieste alle altre strutture interne del vettore;
•
§ 3
per il traffico a treno completo secondo quanto disciplinato dai relativi accordi clienti.
I carri, per il traffico diffuso, vanno richiesti alla gestione merci dell’impianto ferroviario di partenza, almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data prevista di partenza.
Le richieste hanno tutte una validità di 7 (sette) giorni lavorativi. Se la richiesta non viene soddisfatta,
completamente o anche solo parzialmente, entro tale termine, il vettore ne dà comunicazione al richiedente. La richiesta può essere ripresentata con le stesse modalità.
LeI richiesteI possonoI essereI inviateI viaI web,I utilizzandoI l’appositaI funzioneI disponibileI sulI sitoI internet del vettore, oppure per e-mail, agli indirizzi di posta elettronica delle gestioni merci disponibili sul
sitoI webI delI vettore,I utilizzandoI ilI previstoI moduloI (AllegatoI 1I alleI presentiI struzioni).
Le richieste sono organizzate e smaltite dalla gestione merci con criteri di priorità, legati al livello di
programmazioneIedIallaItipologiaIdeiIcarri,IcriteriIcheIpossonoIessereImodificatiIdaIdisposizioniIoperative emanate dal vettore.
§ 4I
lI richiedenteI deve,I obbligatoriamente,I indicareI nellaI parteI BI delI moduloI diI richiesta:
•
il numero di accordo cliente;
•
il codice di ripartizione dei carri richiesti o concordati con il vettore, come previsto al successivo paragrafo 5;
•
la quantità dei carri per ciascun codice di ripartizione;
•
la data di messa a disposizione, come previsto al successivo paragrafo 5;
•
l’impianto ferroviario di partenza ed il luogo effettivo di carico;
•
l’impianto ferroviario di destinazione;
•
la merce.
Le ulteriori richieste di carri rispetto a quella iniziale sono da considerare come nuove richieste.
§ 5
InI assenzaI diI disponibilitàI totaleI oI parzialeI diI carriI delI codiceI diI ripartizioneI richiesto,I ovveroI nelI caso
in cui il materiale non sia disponibile per la data richiesta, il vettore ne informa tempestivamente il richiedente proponendo carri alternativi oppure un’altra data di messa a disposizione. Il richiedente è
tenuto a comunicare al vettore entro le successive 8 (otto) ore lavorative, anche a mezzo di fax o via
e-mail,IlaIpropriaIeventualeIaccettazioneIaiIsensiIdelIterzoIcommaIdelIparagrafoI26.2IdelleICGCTM.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.7
§ 6
Tutti gli annullamenti o modifiche alla richiesta carri vengono accettati solo se presentati per iscritto alla
struttura di cui al paragrafo 2 ed alle condizioni di cui al precedente paragrafo 3, prima delle ore 12 (dodici) del giorno precedente quello previsto per la messa a disposizione.
§ 7
Annullamenti o modifiche effettuati, dopo le ore 12 del giorno precedente, o dopo la messa a disposizione dei carri, danno luogo al pagamento di una penale pari ad € 100,00 (Euro cento/00) per ciascun carro.
§ 8
Il carro è messo a disposizione del mittente alla data convenuta, affinché questi proceda al carico
delle merci.
Qualora il carro non possa, per qualsiasi motivo, essere messo a disposizione del mittente nel giorno
fissato, il vettore informa tempestivamente il mittente, il quale è tenuto a comunicare al vettore entro
la medesima giornata, anche a mezzo fax o via e-mail, la propria eventuale rinuncia.
Qualora il mittente non effettui la predetta comunicazione di rinuncia, la richiesta si intenderà confermata ed il trasporto dovrà avere inizio entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di partenza originariamente prevista nella richiesta.
Qualora il vettore comunichi che neanche in tal modo è in grado di soddisfare la richiesta e, ciononostante, il mittente non rinunci alla fornitura del carro, la validità della richiesta potrà essere prolungata
per un ulteriore periodo da concordare tra il mittente ed il vettore.
§ 9
Nel caso in cui il mittente richieda al vettore la messa a disposizione di carri di tipo speciale, ovvero atti
a carichi eccezionali, le modalità di messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra il mittente ed il vettore.
2.8
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES4S (art.S31SCGCTM)SModalitàSeSterminiSpe rSilScarico/ scarico
§ 1
Carri nelle pertinenze del vettore
1.1
Il mittente/destinatario ha a disposizione i seguenti termini per effettuare le operazioni di carico/scarico della merce:
a. 4 ore lavorative, nel caso di carro singolo;
b. 6 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri fino a 3 carri;
c. 8 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri oltre 3 carri;
d. 12 ore lavorative, nel caso di treno completo.
1.2
Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto, i termini di cui al precedente punto 1.1 sono aumentati di:
a. 2 ore lavorative, nel caso di carro singolo;
b. 4 ore lavorative, nel caso di gruppi di carri;
c. 8 ore lavorative, nel caso di treno completo.
1.3
Per ore lavorative si intendono quelle durante le quali gli impianti ferroviari rimangono aperti al pubblico.
I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi durante le ore di chiusura degli impianti ferroviari, il
sabato se non lavorativo e nei giorni festivi. Detti termini valgono anche per i trasporti consegnati in
dogana dopo il compimento delle operazioni doganali ed il piazzamento in binario di scarico.
1.4
Per le operazioni di scarico i termini di cui al precedente punto 1.1 sono aumentati di ulteriori 24 ore
lavorative nel caso di trasporti soggetti ad operazioni e formalità doganali. Le ulteriori 24 ore non sono
concesse per i trasporti che beneficiano della procedura semplificata di accertamento.
1.5
In deroga a quanto stabilito al precedente punto 1.1, i termini per il completamento del carico/scarico, nei porti indicati sul sito internet del vettore, sono di 12 ore lavorative e decorrono dal momento
dell’avviso al mittente/destinatario della messa a disposizione dei carri/merce nel punto di presa e
consegna. Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto i termini sono
aumentati di 8 ore lavorative.
§ 2
Carri nello stabilimento raccordato
Il mittente/destinatario ha a disposizione 6 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico
della merce.
Qualora lo stesso carro sia riutilizzato dal destinatario per un nuovo trasporto, detti termini sono aumentati di 4 ore lavorative.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.9
§ 3
Autoveicolo presso il domicilio indicato dal mittente
Il mittente/destinatario ha a disposizione 2 ore lavorative per effettuare le operazioni di carico/scarico
della merce per ciascun autoveicolo.
§ 4
Carro scudo
Qualora, per la sicurezza del trasporto, sia necessario l’utilizzo di un carro scudo, quest’ultimo può essere caricato purché non arrechi pregiudizio alla circolazione e la merce sia diretta allo stesso destinatario del carico principale.
§ 5
Nel caso di carico di UTI il mittente, dopo la piombatura, deve assicurare la chiusura delle UTI stesse
con idonee barre fermaporta, in funzione di deterrente contro eventuali furti e/o atti vandalici.
2.10
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES5S (art.S32SCGCTM)SPenaliSperSsosta
§ 1
Penale a carro/giorno
Sui binari
di pertinenza del vettore
Sui binari
dello stabilimento raccordato
del mittente/destinatario
Carro messo a disposizione
dal vettore
dal cliente
Carro messo a disposizione
dal vettore
Per i primi 5 giorni
- a 2 assi
€ 17,00
€ 15,00
€ 9,00
- a 4 assi
€ 40,00
€ 36,00
€ 35,00
- più di 4 assi
€ 58,00
€ 52,00
€ 53,00
Per i successivi
- a 2 assi
€ 40,00
€ 36,00
€ 35,00
- a 4 assi
€ 58,00
€ 52,00
€ 53,00
- più di 4 assi
€ 86,00
€ 77,00
€ 81,00
§ 2
Le suddette penali sono riferite a ciascun carro per un periodo indivisibile di 24 ore solari.
§ 3
La penale non è dovuta durante le ore di chiusura degli scali, il sabato se non lavorativo e nei giorni
festivi.
§ 4
Penale per autoveicolo
€ 50,00 per ciascuna ora.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.11
IS T R U Z I O N ES6S (art.S33SCGCTM)SImpedimentoSoperativo
all’accettazione dei carri per il carico/scarico
da parte del mittente/destinatario
Nei casi in cui si determini una situazione di ingombro, secondo quanto previsto dall’art. 33 delle
CGCTM, il vettore ha diritto a percepire una penale pari a € 52,00 (euro cinquantadue/00) al giorno
per ogni carro rimasto in attesa di poter essere riconsegnato e per tutto il periodo in cui si registra la
situazione.
2.12
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N E 7
§ 1
(art. 34 CGCTM ) Pesatu ra de lle m erci
Il vettore può provvedere alla verifica del peso delle merci nell’impianto ferroviario di partenza o in
quello di arrivo. Ove ciò non sia ivi possibile, il vettore può provvedere all’operazione nell’impianto ferroviario da esso ritenuto più opportuno.
§ 2
Il risultato della verifica del peso è iscritto in LDV, nello spazio previsto allo scopo, convalidato con il
bollo dell’ufficio competente dell’impianto ferroviario presso il quale ha avuto luogo la verifica.
§ 3
Il peso delle merci oggetto di trasporto viene determinato deducendo dal peso del carro carico la
tara iscritta sul medesimo o quella verificata.
§ 4
In caso di verifica del peso effettuata di iniziativa del vettore, quest’ultimo ha diritto alla riscossione
del compenso solo quando risulti una differenza superiore al 3% (tre per cento) in più o in meno fra
quanto dichiarato e quanto accertato.
§ 5
Se il mittente o il destinatario non accettano le risultanze della verifica del peso eseguita d’iniziativa del
vettore, si procede in contraddittorio ad una nuova pesatura e, se da questa risulti confermata la differenza di peso rispetto alla dichiarazione del mittente, deve essere corrisposto al vettore quanto dovuto per questa ulteriore verifica.
§ 6
Qualora dalla verifica risulti un peso inferiore a quello dichiarato dal mittente in LDV e la differenza
possa essere attribuita ad una perdita parziale di merci, si applicherà l’art. 48 CGCTM ovvero, qualora
applicabile, l’art. 31 CIM.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.13
IS T R U Z I O N ES8S (art.S35SCGCTM) Sovraccarico
§ 1V
Qualora,I inI esitoI allaI verificaI delI peso,I ilI vettoreI accertiI unI pesoI superioreI alI limiteI diI caricoI stabilito,
occorreI procedereI aI regolarizzazioneI medianteI trasbordoI delI caricoI eccedenteI suI altroI carro.I SeI la
verifica viene eseguita a partenza, alla regolarizzazione deve provvedere direttamente il mittente, altrimenti l’operazione è eseguita dal vettore a spese del mittente, fermo restando che, qualora per
deficienza di impianti, di carri o altro non si possa provvedere, il vettore procederà ai sensi della successiva IstruzioneI 13.
§ 2
Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest’ultimo viene iscritto in LDV e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. In caso di trasbordo parziale in
un impianto ferroviario intermedio, il carro su cui prosegue il trasporto ferroviario della merce eccedente il limite di carico viene iscritto nella LDV originale, senza modificarne i contenuti.
§ 3
In caso di accertato sovraccarico, il mittente deve corrispondere al vettore un importo pari alla differenza tra il prezzo del trasporto ferroviario originario ed il prezzo del nuovo trasporto conseguente al
trasbordoI(carroIoriginarioI+IcarroIdell’eccedenzaIpeso),IcalcolatoIsullaIbaseIdelIdocumentoI“Listino
Prezzi”.
Inoltre il mittente è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 30% (trenta
per cento) del corrispettivo del nuovo trasporto.
2.14
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES9S (art.S36SCGCTM)SPresentazioneSdellaSLDVS-STrasmissioneSdatiSLDV
§ 1
Il mittente che voglia provvedere alla compilazione via web della LDV deve utilizzare il software predisposto nella propria area riservata del sito internet del vettore, alla voce “LDV”.
Per ottenere l’abilitazione all’accesso all’area riservata, il mittente deve rivolgersi alla struttura commercialeI delI vettore,I competenteI territorialmente,I ilI cuiI elencoI èI disponibileI sulI sitoI internetI delI vettore, che fornirà anche l’eventuale necessaria assistenza per l’utilizzo del programma.
§ 2
Nel caso in cui si avvalga della trasmissione elettronica diretta dei dati, il mittente dovrà rivolgersi alla
suddetta struttura commerciale per concordare le modalità di attivazione della procedura.
§ 3V
PerI ogniI trasportoI deveI essereI trasmessaI dalI mittenteI unaI LDV.I LaI LDVI puòI riguardareI ancheI più
carri, a condizione che sia presentata da un unico mittente per un unico destinatario e che risponda
alleIspecificheIdiIcuiIall’IstruzioneI10Ipar.I7. InItalIcasoIiIcarriIdevonoIessereImessiIaIdisposizioneIeIcaricati nello stesso impianto ferroviario per un unico impianto ferroviario di arrivo.
Inoltre, in servizio internazionale, l’utilizzo di un’unica LDV per più carri deve essere preventivamente
autorizzata da tutte le Imprese Ferroviarie partecipanti al trasporto.
§ 4
Il mittente è responsabile dei dati trasmessi, ivi compresi quelli relativi alla natura della merce, al tipo
di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli, nonché al peso lordo complessivo
della merce oggetto del trasporto.
§ 5
In mancanza di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore, ancorché
in presenza di trasmissione elettronica diretta dei dati ovvero di compilazione via web della LDV, il mittente dovrà provvedere alla sottoscrizione della copia cartacea della stessa.
§ 6
Qualora specifiche disposizioni di legge o accordi tra il cliente ed il vettore, prevedano che per ogni
singolo carro in composizione ad un trasporto a treno completo o a gruppi di carri, debba essere rilasciata una distinta LDV, ciascuna di esse dovrà prevedere espresso riferimento all’insieme del trasporto.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.15
IS T R U Z I O N ES1 0S(art.S37SCGCTM) S trutturaSeScaratteriSdellaSLDV
(art.S38SCGCTM)SCompilazioneSdellaSLDV
§ 1
In servizio nazionale
1.1
Qualora il mittente scelga di presentare la LDV in formato cartaceo, è obbligato a compilare le seguentiI caselleI delI modelloI Mod.I CiI 93I (AllegatoI 3I alleI presenti Istruzioni):
COMPILAZIONE DEL MODELLO Ci93 LDV
Casella
Codice
Istruzione
Casella A
O
Barrare la casella “Lettera di vettura” (il documento è utilizzato come lettera carro
unicamente nel caso in cui un carro vuoto è sottoposto ad un contratto di utilizzazione CUV)
O
Impianto ferroviario mittente
C
Indicazione della località di presa in carico della merce, ove questa non corrisponda all’impianto ferroviario di partenza
Casella 6
C
Indicazione del raccordo di partenza e della ragione sociale del gestore
Casella 7
O
Impianto ferroviario destinatario
Casella 8
C
Indicazione del raccordo di arrivo e della ragione sociale del gestore
Casella 9
C
Indicazione delle località di partenza e di destinazione finale della merce,
ove queste non corrispondano all’impianto ferroviario di partenza e/o di destinazione
Casella 10
O
Generalità complete del mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale)
nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose
Casella 11
C
Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del mittente
(Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale)
Casella 12
O
Generalità complete del destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale)
nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose
Casella 13
C
Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del destinatario
(Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale)
Casella 14
O
Quantità totale dei carri
Casella 15
O
Indicazione se la spedizione è in porto “Franco” (pagamento a cura del mittente) o in porto “Assegnato” (pagamento
a cura del destinatario)
Casella 16
O
Indicazione dell’Accordo Cliente
Casella 17
O
Indicazione se la merce rientra tra quelle previste dal RID
Casella 18
C
Tipo di pagamento utilizzato (Pagamento Differito presso Polo Amministrativo Territoriale di Torino,
Conto Corrente Centralizzato di Gestione, contanti)
Casella 19
O
Quantità totale dei colli
Casella 23
O
Tipo di imballaggio
Casella 24
O
Marche dell’imballaggio
Casella 25
O
Numeri delle marche dell’imballaggio
Casella 26
O
Per trasporti a carro singolo o a gruppi di carri va indicato, in cifre e in lettere,
il peso lordo (merce + imballaggio) e, se conosciuto, il peso netto
Casella 5
Legenda dei codici
O = Dato obbligatorio
C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta)
F = Dato facoltativo
2.16
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O C i 9 3 L D V
Casella
Codice
Istruzione
Casella 27
O
Descrizione merceologica della merce, quantità (in cifre e in lettere) e qualità.
Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove consentiti,
la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi generici o designazione
non altrimenti specificata (n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU.
In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere
preceduta dalla menzione “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto
prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura “RIFIUTO”
ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi).
Nel caso di un unico carro, il cui carico è costituito da UTI vanno indicati, per ciascuna di esse, il codice di lunghezza,
la tara, il peso in chilogrammi della merce contenuta e la relativa descrizione merceologica, il numero del sigillo, la destinazione
finale e, se destinata all’imbarco, il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario
Casella 35
C
Indicazione degli eventuali servizi accessori richiesti:
a. carrellamento a domicilio del vagone,
b. verifica del peso della merce (art. 33 “CGCTM”)
O
Tipo del trasporto (a Treno Completo, a Gruppi di carri, a Carro singolo)
C
Per articoli di gioielleria, metalli preziosi, oggetti d’arte e di valore, monete e carte valori dichiarare il valore –
in cifre ed in lettere – attribuito alle merci oggetto del trasporto
Casella 37
C
Elenco dei documenti allegati alla LDV
Casella 41
C
Indicazione della località di svolgimento delle operazioni doganali, del soggetto incaricato dell’espletamento
e se debbano avvenire o meno in ambito ferroviario
Casella 42
C
Indicazione del numero della dichiarazione d’intenti,
nel caso in cui il mittente intenda usufruire della non applicazione dell’IVA
Casella 44
C
Generalità complete del soggetto al quale deve essere riconsegnata la merce (Ragione Sociale,
indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale), nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose
qualora il destinatario indicato in casella 12 non provveda allo svincolo
Casella 45
C
Indicazione dell’art. e comma del DPR 633/72, nel caso di esenzione dall’applicazione dell’IVA
Casella 46
O
Nel caso di spedizioni da/per Porti o rispedizioni da/per transiti di confine, va indicato
il Paese di provenienza e/o di destinazione finale, e nel solo caso di rispedizione da transito di confine
vanno indicati gli estremi della spedizione ferroviaria di origine
Casella 50
O
Peso lordo del carro (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro)
Casella 51
O
Marcatura numerica del carro (11 cifre + 1 di autocontrollo);
nel caso di carro multi-modulo o di più carri, va riportata la dizione “vedi Distinta” e i dati del carro multi-modulo
e dei diversi carri saranno elencati su specifico documento descritto nel successivo paragrafo 7
Casella 52
O
Tara del carro
Casella 61
O
Data e firma del mittente;
ulteriore data e firma del mittente per approvazione esplicita delle clausole di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
Casella 36
Legenda dei codici
O = Dato obbligatorio
C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta)
F = Dato facoltativo
1.2
Nel caso di trasporto di carri vuoti inoltrati come mezzi di trasporto, il cliente deve indicare nella casella n. 27 la marcatura del/i carro/i e la loro quantità. La casella 51 non deve essere compilata.
C G C T M
> > >
I S T R U Z I O N I
2.17
§ 2
In servizio internazionale
2.1
Per i trasporti convenzionali, nonché per quelli di carri vuoti, in servizio internazionale, qualora scelga
diIpresentareIlaILDVIinIformatoIcartaceo,IilImittenteIèItenutoIaIpresentareIlaILDVICIMI(AllegatoI4Ialle
presenti Istruzioni).
Salvo specifico accordo fra mittente e vettore, le caselle da 1 a 30 sono compilate dal mittente.
LeI indicazioniI nelleI caselleI 7,I 13,I 14,I 55,I 56I eI 57I sonoI riportateI inI codiceI eI inI parteI inI lettere.
Le caselle da 70 a 94 sono dedicate agli elementi di calcolo o agli importi del prezzo di trasporto.
I codici devono essere indicati in ogni scambio di corrispondenza con il numero della casella (es.: il
cod. 1 nella casella 7 deve essere indicato da: «Codice 7.1»).
COMPILAZIONE DEL MODELLO LDV CIM
Casella
Codice
Istruzione
Casella 1
O
Mittente: Nome, indirizzo postale, firma e, se possibile, n. di telefono o di fax (con prefisso internazionale)
o indirizzo e-mail del mittente. La firma può essere sostituita con un timbro, con un’indicazione
della macchina contabile o con qualunque altro modo appropriato. Per gli scambi di beni tra gli Stati membri
dell’Unione Europea, il mittente indica inoltre il suo n. di Partita IVA, se gli è stato attribuito
Casella 2
F
Codice-cliente del mittente. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore
Casella 3
F
Codice-cliente del pagatore delle spese affrancate se non si tratta del mittente.
Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore
quando può essere rilevato da un’indicazione presente nelle caselle 13 o 14
Casella 4
O
Destinatario: Nome, indirizzo postale e, se possibile, n. di telefono o di fax o indirizzo e-mail del destinatario.
Per gli scambi di beni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, il mittente indica inoltre il n. di Partita IVA del destinatario,
se tale numero è stato attribuito al destinatario e se conosciuto dal mittente
Casella 5
F
Codice-cliente del destinatario. Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore
Casella 6
F
Codice-cliente del pagatore delle spese non affrancate se non si tratta del destinatario.
Se il codice-cliente manca, può essere iscritto dal trasportatore quando può essere rilevato
da un’indicazione presente nelle caselle 13 o 14
Casella 7
C
Dichiarazioni del mittente che impegnano il trasportatore.
In caso di utilizzazione dei codici 1, 2, 6, 7 e 8, indicare il codice e il suo significato.
In caso di utilizzazione degli altri codici è sufficiente indicare il codice e completarlo con l’informazione corrispondente.
Codice Dichiarazione:
1 Destinatario non autorizzato a disporre della merce
2 Destinatario autorizzato (secondo il diritto doganale)
3 Accompagnatore/i … (cognome/i, nome/i)
4 Peso caricato … [per i carri-cisterna caricati senza essere stati bonificati – vedere sottosezione 5.4.1.2.2 c) RID]
5 Numero di telefono di emergenza in caso d’irregolarità o di incidente con merci pericolose
6 Vietato ricorso a un sous-traitant
7 Carico effettuato dal trasportatore
8 Scarico effettuato dal trasportatore
9 Termine di resa convenuto: …
10 Adempimento delle formalità amministrative: … (vedere art. 15 CIM)
11 Trasporto eccezionale: … (numero d’inoltro di tutti i trasportatori ferroviari / gestori di infrastruttura partecipanti)
12 Numero di palette semplici contrassegnate «EUR» interscambiabili all’interno del Pool Europeo delle Palette
13 Numero di box-palette contrassegnate «EUR» interscambiabili all’interno del Pool Europeo delle Box-Palette
14 In caso di utilizzazione di copertoni del trasportatore:
numero di copertoni, abbreviazione del trasportatore e numero/i dei copertoni
15 In caso di utilizzazione di cinghie di stivaggio: numero e abbreviazione del trasportatore
16 Altre dichiarazioni: … (designazione di un mandatario, designazione di un sous-traitant,
richiesta di cure da fornire alla spedizione di viaggio, ecc.)
Casella 8
F
Riferimento mittente, n.
Legenda dei codici
O = Dato obbligatorio
C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta)
F = Dato facoltativo
2.18
T R E N I T A L I A
> > >
D I V I S I O N E
C A R G O
segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O L D V C I M
Casella
Codice
Istruzione
Casella 9
C
Allegati: Elenco di tutti i documenti d’accompagnamento necessari all’esecuzione del trasporto, che sono allegati alla LDV.
Per la LDV cartacea, eventuale indicazione di fogli complementari. Qualora il mittente utilizzi una dichiarazione
di merce pericolosa secondo la sottosezione 5.4.4 del RID, questo documento è utilizzato come foglio complementare.
Gli allegati sono indicati in codice ed in lettere per esteso sulla LDV cartacea e solo in codice sulla LDV elettronica.
Indicazioni complementari possono essere aggiunte in un campo libero in corrispondenza di ciascun codice.
La lista dei codici UN/EDIFACT 1001 è applicabile alla codifica degli allegati
Casella 10
O
Luogo di riconsegna, completato dall’indicazione della stazione d’arrivo e del paese
Casella 11
F
Codice del luogo di riconsegna. Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore
Casella 12
O
Codice della stazione che serve il luogo di riconsegna: Codice internazionale della stazione
che serve il luogo di riconsegna della merce. Se il codice manca, deve essere iscritto dal trasportatore
Casella 13
C
Condizioni commerciali.
Codice Condizione:
1 Itinerario …
2 Flusso di traffico …
3 Trasportatori incaricati d’effettuare il trasporto, percorso, qualità
4 Stazioni di frontiera stabilite … (per trasporti eccezionali)
5 Altre condizioni richieste …
Casella 14
C
Numero dell’accordo cliente o della tariffa: Indicazione del numero dell’accordo cliente o della tariffa preceduta dal
codice 1 per gli accordi cliente o 2 per le tariffe
Casella 15
F
Informazioni per il destinatario: Comunicazioni del mittente al destinatario in relazione al trasporto.
Queste comunicazioni non vincolano il trasportatore
Casella 16
O
Presa in carico: Luogo (compreso stazione e Paese) e data (mese, giorno e ora) della presa in carico della merce.
Nota: quando le informazioni relative alla presa in carico effettiva sono diverse da quelle del mittente
il trasportatore che prende in carico la merce lo constata nella casella 56 “Dichiarazione del trasportatore”
Casella 17
F
Codice del luogo della presa in carico: Il trasportatore comunica il codice al mittente per mezzo dell’accordo cliente.
Se il codice manca, può essere iscritto dal trasportatore
Casella 18
C
Carro n.: indicazione del numero del carro in caso di trasporto a carro completo.
Il numero del carro indica anche il tipo di carro. Vedere il commento alla casella 30
Casella 19
C
Fatturazione transito: Quando la fatturazione per un percorso di transito è effettuata separatamente, indicare
il codice del percorso nella colonna di sinistra, utilizzando il codice impresa del trasportatore o il codice della nazione,
e nella colonna di destra, il codice impresa del trasportatore che fattura il relativo ammontare
Casella 20
C
Pagamento delle spese: Indicazione relativa al pagamento delle spese conforme al punto 5.2 di questa guida.
In assenza di una nota si intende che le spese sono prese in carico dal mittente
C
Casella 21
C
C
C
O
C
Descrizione della merce:
• Trasporto a carro:
- quantità dei carri, quando sono caricati ed affidati al trasporto in quanto mezzo di trasporto;
- numero di identificazione dei carri, quando sono affidati al trasporto in quanto merce –
vedere il commento alla casella 30;
• Numero e descrizione delle UTI;
• Numero dei colli, segni e numeri particolari necessari all’identificazione delle spedizioni non a carro completo;
• Natura dell’imballaggio;
• Descrizione della merce; per le merci pericolose, descrizione prevista per il RID;
• Indicazione del codice merce secondo il Système Harmonisé nei casi in cui questo è richiesto dal diritto doganale
(p.es. per le merci deperibili).
All’occorrenza indicazione del numero e della descrizione dei sigilli apposti dal mittente sul carro o sull’UTI.
All’occorrenza apposizione di un’etichetta o di un timbro con pittogramma per le spedizioni
con procedura semplificata di transito ferroviario
Casella 22
C
Trasporto eccezionale: Tracciare una croce quando le disposizioni applicabili nel traffico internazionale
per i trasporti eccezionali prevedono tale indicazione
Casella 23
C
RID: Tracciare una croce quando la merce è sottoposta al RID
Casella 24
C
Codice NHM a 6 posizioni per il traffico carri completi
Legenda dei codici
O = Dato obbligatorio
C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta)
F = Dato facoltativo
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.19
segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O L D V C I M
Casella
Codice
Istruzione
Casella 25
O
Massa. Indicare:
• il peso lordo della merce (compreso l’imballaggio) o la quantità della merce espressa sotto altre forme,
separatamente per posizione NHM;
• la tara delle UTI, strumenti, contenitori e attrezzi scambiabili o non scambiabili;
• il peso totale della spedizione
Casella 26
C
Dichiarazione di valore:
Indicazione del valore della merce eccedente il limite secondo l’art. 30 § 2 CIM e del codice valuta
Casella 27
C
Interesse alla riconsegna: Non previsto per trasporti interessanti il vettore
Casella 28
C
Assegno: Non previsto per trasporti interessanti il vettore
Casella 29
O
Luogo e data della compilazione: Luogo e data (anno, mese, giorno) della compilazione della LDV
Casella 30
O
Designazione del documento: Apporre una croce nella casella da contrassegnare CIM (il documento è utilizzato
come lettera carro CUV solo nel caso in cui un carro vuoto è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV).
Quando la spedizione è costituita solo da merce, il numero del carro è iscritto solo nella casella 18.
In tal caso il carro è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV.
Quando la spedizione comprende la merce e il carro o quando un carro vuoto è consegnato al trasporto
come merce, il numero del carro è indicato nelle caselle 18 e 21.
Il carro in tal caso non è sottoposto ad un contratto d’utilizzazione CUV. Clausole di rinvio (a sinistra della casella 30):
queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica
Casella 40
F
Codifica 1: Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore a partenza.
In caso di necessità, questo spazio può essere utilizzato per l’indicazione del numero di un treno
Casella 41
F
Codifica 2: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza
Casella 42
F
Codifica 3: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza
Casella 43
F
Codifica 4: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore a partenza
Casella 44
F
Codifica 5: Casella codifica a 6 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo. In caso di necessità, questo spazio può
essere utilizzato per l’indicazione del numero di un treno
Casella 45
F
Codifica 6: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo
Casella 46
F
Codifica 7: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo
Casella 47
F
Codifica 8: Casella codifica a 4 posizioni riservata al trasportatore all’arrivo
Casella 48
C
Verifica: Indicazione del risultato della verifica e del trasportatore (abbreviazione o codice) che procede alla verifica
(vedere art. 11, §§ 2 e 3 CIM)
Casella 49
O
Codice d’affrancazione: Codifica della prescrizione relativa al pagamento delle spese
(2 posizioni per il codice della prescrizione, 5 x 2 posizioni per i codici delle spese prese in carico dal mittente,
2 posizioni per il codice del Paese + 6 posizioni per il codice della stazione (prescrizione fino a …)
Casella 50
O
Itinerari: Indicazione dell’itinerario effettivo utilizzando i codici frontiera.
Tale indicazione può essere completata in lettere.
In caso di impedimento al trasporto, indicare all’occorrenza il nuovo itinerario e l’annotazione «Deviato a seguito di …»
Casella 51
C
Operazioni doganali: Nome e codice della stazione in cui devono essere espletate
le formalità richieste dalle dogane o da altre autorità amministrative
Casella 52
C
Bollettino d’affrancazione:
- Apporre una croce se un Bollettino d’affrancazione è allegato alla LDV;
- Indicare la data in cui il Bollettino d’affrancazione è restituito (mese, giorno)
Casella 53
C
Avviso d’incasso – non previsto per trasporti interessanti il vettore
Casella 54
C
Processo verbale: Indicazione del numero e della data di redazione del verbale (mese, giorno)
e del codice del trasportatore che lo redige
Casella 55
C
Prolungamento del termine di resa: in caso di prolungamento del termine di resa conformemente all’art. 16,
§ 4 CIM, indicare il codice della causa, l’inizio e la fine (mese, giorno, ora) nonché il luogo del prolungamento
Casella 56
C
Dichiarazione del trasportatore
Legenda dei codici
O = Dato obbligatorio
C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta)
F = Dato facoltativo
2.20
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
segue C O M P I L A Z I O N E D E L M O D E L L O L D V C I M
Casella
Codice
Casella 57
C
Altri trasportatori: Codice impresa ed eventualmente nome e indirizzo postale in lettere dei trasportatori
diversi da quello contrattuale; percorso effettuato, in codice ed eventualmente in lettere;
qualità dei trasportatori (1 = trasportatore successivo, 2 = trasportatore sostituto)
Casella 58
O
Trasportatore contrattuale: Codice impresa ed eventualmente nome ed indirizzo postale
in lettere per esteso del trasportatore contrattuale e firma. La firma può essere sostituita da un timbro,
un’indicazione della macchina contabile o in qualunque altro modo appropriato
Casella 59
O
Data di arrivo: Data d’arrivo (anno, mese, giorno) della spedizione alla stazione d’arrivo.
Il trasportatore può aggiungere il numero d’arrivo. Nella parte inferiore di questa casella, numero e indicazione
del foglio della LDV. Queste indicazioni sono prestampate sulla LDV cartacea e registrate nella LDV elettronica
Casella 60
C
Messa a disposizione: Data (mese, giorno, ora) di messa a disposizione della spedizione al destinatario.
Questa indicazione sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo
Casella 61
C
Ricevuta del destinatario: Data e firma del destinatario al momento della riconsegna.
La ricevuta del destinatario sulla LDV può essere sostituita con altro mezzo
O
Identificazione della spedizione: Indicazione del numero di identificazione della spedizione (codici del Paese
e della stazione, codice del trasportatore, o del trasportatore sostituto a partenza e numero di spedizione).
Sulla LDV cartacea, l’etichetta di controllo è apposta sui fogli 2 (foglio di via) e 5 (bollettino di spedizione).
Qualora l’identificazione delle spedizioni sia effettuata a mezzo computer, non si devono utilizzare etichette di controllo
Casella 62
Istruzione
Legenda dei codici
O = Dato obbligatorio
C = Dato condizionale (obbligatorio se la condizione è soddisfatta)
F = Dato facoltativo
2.2
Per i trasporti combinati, qualora scelga di presentare la LDV in formato cartaceo, il mittente deve utilizzareI laI specificaI LDVI CIMI (AllegatoI 5I alI presenteI documento)I costituitaI daI 7I fogliI diI cuiI quelliI numerati da 1 a 5 sono relativi al trasporto oggetto dell’accordo cliente concluso tra il vettore ed il proprio
cliente (operatore intermodale), mentre quelli contrassegnati dai numeri romani I e II hanno carattere
probatorio del contratto di spedizione concluso tra l’operatore intermodale ed il suo cliente.
I fogli I e II sono facoltativi. Sul retro di questi fogli l’operatore intermodale può stampare le proprie
Condizioni Generali o un estratto di queste ultime.
La LDV deve essere compilata come indicato al precedente paragrafo 2.1 salvo che per le caselle
sottoindicate:
Casella 21
Casella 25
O
N. UTI / Tipo UTI / Lunghezza UTI / Peso netto UTI / Tara UTI / Indicazione della merce
C
Indicazione del codice della merce secondo il Sistema Armonizzato (SH) nei casi in cui richiesto dal diritto doganale
(es.: per le merci sensibili)
C
N. del carro, quando quest’ultimo è consegnato al trasporto come merce
(vedere anche il commentario relativo alla casella 30)
O
Indicazione dei piombi apposti dal mittente sull’UTI
F
Riferimento relativo all’UTI o, per le spedizioni con bollettino di consegna, n. del bollettino di consegna
C
Stato UTI, utilizzando i codici riportati nella tabella «Aiuti alle eventuali constatazioni» sul retro dei fogli I e II
C
Se del caso, apposizione di un’etichetta o di un timbro munito di un pittogramma
per le spedizioni sottoposte alla procedura semplificata di transito ferroviario
O
Peso. Indicare:
- peso lordo UTI 1
- peso lordo UTI 2
- peso totale della spedizione
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.21
§ 3
In ogni caso, il mittente è obbligato, per il trasporto:
•
a treno completo ad indicare specificatamente gli estremi identificativi del treno completo e il peso
lordo trainato; nonché, per ciascuno dei carri, la natura della merce e il peso lordo (calcolato aggiungendo al peso della merce la tara del carro);
•
in arrivo/partenza in un’area portuale, a specificare in LDV il sito dell’area portuale di destinazione/origine del trasporto, in relazione all’impianto ferroviario mittente/destinatario, scelto tra quelli
messi a disposizione del vettore, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dello stesso e sul quale
è altresì evidenziata la possibilità di effettuare trasporti di merci pericolose.
§ 4
Copia dell’autorizzazione per un trasporto eccezionale rilasciata da parte del gestore dell’infrastruttura ferroviaria deve essere allegata, a cura del mittente, alla LDV.
§ 5
Nel caso di merci provenienti da Paesi terzi, viaggianti tra due località italiane sotto vincolo doganale,
il documento di trasporto da utilizzare è la LDV denominata “CIM Speciale”, simile a quella utilizzata in
Servizio Internazionale, di cui ricalca anche la compilazione.
§ 6V
NelIcasoIdiItrasportoIcumulativoIdiImerci,IilIMittenteIdeveIutilizzareIlaILDVIMod.CiI96I(AllegatoI6IalleIpresentiI struzioni),IperIlaIqualeIvalgonoIleImedesimeIregoleIdiIcompilazioneIdiIcuiIallaIpresente Istruzione.
§ 7
Nel caso in cui la LDV riguardi la spedizione di un carro multi-modulo o di più di un carro, il Cliente
dovrà allegare un’apposita distinta, riportante i seguenti dati:
a. numero totale dei carri;
b. numero progressivo del foglio / numero totale dei fogli;
c. numero progressivo del carro;
d. matricola numerica del carro;
e. tara e peso lordo del carro.
Per i carri multi-modulo, indicazione del modulo con lettera progressiva:
•
“A” per il primo modulo;
•
“B” per il secondo modulo;
•
“C” per il terzo modulo;
•
“D” per il quarto modulo;
•
“E” per il quinto modulo.
Per ciascun carro o modulo:
a. descrizione della merce caricata;
b. peso netto in chilogrammi della merce;
c. eventuale codice del raccordo mittente;
d. eventuale codice del raccordo destinatario.
2.22
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
Nel caso in cui il carico sia composto da UTI, oltre alle suddette informazioni, per ciascun carro o modulo dovranno essere indicate quelle caricate e, per ciascuna di esse:
a. il codice della lunghezza: 20, 30, 40, 45 o 70 (per i semirimorchi);
b. l’indicazione se carica o vuota;
c. la tara;
d. il peso in chilogrammi di ciascuna merce contenuta e la relativa descrizione merceologica.
Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove
consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi
generici o designazione non altrimenti specificata (n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di
Pericolo ed il Codice ONU.
In caso di trasporto di rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale
di trasporto deve essere preceduta dalla menzione “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto
di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura “RIFIUTO” ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi);
e. il numero del sigillo;
f. il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario;
g. l’effettiva destinazione.
§ 8
Qualora il trasporto sia scortato da personale del cliente, il passeggero è assoggettato alla seguente
normativa:
a. in servizio nazionale:
Le “Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia” in vigore al momento dell’effettuazione del trasporto disponibili sul sito internet del vettore.
b. in servizio internazionale:
“Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori” (CIV) Appendice
A alla COTIF 1999.
In LDV deve esserne annotato il nominativo dell’agente di scorta al trasporto con la dicitura seguente:
•
Per il servizio nazionale:
Il Trasporto è sottomesso alle “Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia “
•
Per il servizio internazionale:
Il trasporto è sottomesso alle “Regole Uniformi concernenti il trasporto internazionale ferroviario dei
viaggiatori” (CIV).
AllaI LDVI deveI essereI allegatoI ilI ModelloI (AllegatoI 2)I diI cuiI alleI presenti I struzioni.
Il prezzo del viaggio per il personale di scorta è incluso nel corrispettivo del trasporto.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.23
IS T R U Z I O N ES1 1S(art.S40SCGCTM)SIncompleteSoSinesatteSdichiarazio niSinSLDV
§ 1
Il mittente è responsabile delle indicazioni fornite in LDV, ivi comprese quelle relative alla natura della
merce, al tipo di imballaggio, alla quantità, alle marche e ai relativi numeri dei colli nonché al peso lordo
complessivo della merce oggetto del trasporto.
§ 2
Qualora la dichiarazione incompleta e/o inesatta della merce e/o del suo peso in LDV dia luogo all’applicazione di un corrispettivo per il trasporto ferroviario inferiore a quello che sarebbe stato dovuto in caso di corretta dichiarazione, va corrisposto al vettore un importo pari alla differenza tra il
prezzo applicato e quello previsto dall’accordo cliente, nel caso la merce oggetto del trasporto sia
ammessa dallo stesso, ovvero tra il prezzo applicato e quello calcolato sulla base dei corrispettivi del
documentoI “ListinoI Prezzi”I nelI casoI dettaI merceI nonI siaI previstaI nell’accordoI cliente.
E’ inoltre dovuta una penale pari al doppio di tale differenza.
§ 3V
QualoraI laI dichiarazioneI incompletaI e/oI inesattaI diaI luogoI all’accettazioneI diI merciI cheI ilI vettore,I ai
sensiI dell’art.I 4I delleI CGCTM,I nonI avrebbeI altrimentiI accettato,I sonoI dovutiI alI vettore:
a. un corrispettivo per il trasporto ferroviario calcolato per tutto il percorso con riferimento a quanto
dovutoI inI baseI alI documentoI “ListinoI Prezzi”;
b. un importo, a titolo di penale, pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo previsto nell’accordo
cliente;
c. il rimborso delle ulteriori spese sostenute dal vettore a causa dell’inesatta o incompleta dichiarazione.
§ 4
Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 della presente Istruzione, qualora il vettore si avveda dell’incompletezza o dell’inesattezza prima di aver completato il trasporto, potrà interrompere il trasporto
stesso e mettere la merce a disposizione del mittente o, se necessario, della Pubblica Autorità. In tal
caso saranno dovuti al vettore, a titolo di penale e salvo il maggior danno, gli importi indicati come
penali ai precedenti paragrafi 2 e 3, oltre a un importo pari al corrispettivo del trasporto ferroviario per
il percorso effettuato.
2.24
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES12S(art. 41.1 CGCTM) Ordini ulteriori del mittente e/o modifiche del trasporto
§1
Il mittente, con riguardo all’intero quantitativo di merce oggetto del trasporto, può impartire eventuali ordini
ulteriori e/o modifiche al trasporto comunicandoli alla gestione merci dell’impianto ferroviario di partenza, di
arrivoIoIintermedio,IpostoIlungoIilIpercorso,IusandoIilIprevistoImoduloI(AllegatoI7IalleIpresenti Istruzioni)Ie
presentandoIilIduplicatoIdellaILDV,IcheIgliIvieneIrestituitoIconIl’annotazioneIdelleIdisposizioniIimpartite.
UnaIdiversaIproceduraIpotràIessereIstabilitaItraIleIpartiInelIcasoIdiItrasmissioneIelettronicaIdeiIdatiIdaIparte
del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata secondo la procedura concordata con il vettore.
§ 2
InI particolare,I eI nelI rispettoI diI quantoI previstoI dall’art.I 18I CIM,I ilI mittenteI puòI disporreI che:
a.I primaI dell’inizioI delI trasporto,I laI merceI siaI ritirataI nell’impiantoI ferroviarioI diI partenza,I previaI rinuncia al trasporto;
b. al di fuori del caso di cui alla precedente lettera a), la merce sia restituita nell’impianto ferroviario di
partenza;
c. la merce sia fermata in un impianto ferroviario intermedio, o non sia consegnata al destinatario in
attesa di ulteriori disposizioni;
d.I laI merceI siaI consegnataI adI altroI destinatarioI e/oI inI altraI destinazione;
e. dietro versamento del corrispettivo, il trasporto in assegnato diventi trasporto in affrancato.
§ 3
L’ordine ulteriore e/o la modifica del trasporto sono ammessi a condizione che gli stessi non producano, come effetto, il frazionamento della spedizione.
§ 4
Il vettore può rifiutare l’ordine ulteriore e/o la modifica con i quali il mittente abbia richiesto l’inoltro della merce
ad una destinazione diversa da quella convenuta, qualora presso l’impianto di nuova destinazione sia stata
sospesa l’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della spedizione.
Nel caso in cui l’ordine ulteriore e/o la modifica siano stati accettati dal vettore, ma gli stessi non possano più essere eseguiti presso l’impianto di nuova destinazione, a causa della sopravvenuta sospensione dell’accettazione della categoria di merci alla quale appartiene quella oggetto della
spedizione, il vettore ne dà notizia al mittente con il mezzo più sollecito, invitandolo a dare nuove disposizioni in merito all’impianto di destinazione.
§ 5
Il vettore esegue gli ordini ulteriori e/o le richieste di modifica al trasporto a condizione che le stesse
siano tecnicamente attuabili, non creino difficoltà al servizio e non ostino alla loro esecuzione disposizioni della Pubblica Autorità. In difetto, il vettore comunica al mittente la mancata esecuzione dei
predetti ordini ulteriori e/o delle richieste di modifica del contratto, precisandone il motivo.
§ 6
Il vettore si riserva di subordinare l’esecuzione degli ordini ulteriori e/o delle modifiche di cui al precedenteIparagrafoI2IalIpagamentoIdelIcorrispettivoIdovutoIperIl’esecuzioneIdegliIstessi,IindicatoInelIdocumentoI “ListinoI Prezzi”.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.25
IS T R U Z I O N ES1 3S(art.S41.2SCGCTM)S Im pedimentiSall’e secuzioneSdelStrasporto
§ 1
In caso di impedimento all’esecuzione del trasporto, il mittente ricevutane comunicazione da parte del
vettore, impartisce le proprie istruzioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione esibendo
il duplicato della LDV, ovvero immediatamente, nel caso di trasporti di merci pericolose o di rifiuti.
Una diversa procedura potrà essere stabilita dal vettore nel caso di trasmissione elettronica dei dati
da parte del mittente, con utilizzo di firma elettronica certificata, secondo la procedura concordata con
il vettore.
§ 2
Qualora il mittente dia istruzioni che modificano il trasporto, si applicano le disposizioni previste dalla
IstruzioneI 12.
§ 3
Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli, o dia istruzioni che non possono
essereI eseguite,I ilI vettoreI potràI procedereI aiI sensiI dellaI successiva I struzioneI 14I edI iI terminiI diI resa
resteranno conseguentemente sospesi.
§ 4
Qualora l’impedimento al trasporto cessi prima che giungano le istruzioni del mittente, il trasporto prosegue per la destinazione originaria.
§ 5
Nel caso di instradamento del trasporto per altro itinerario disposto di iniziativa del vettore, nessun ulteriore corrispettivo graverà il trasporto. I termini di resa saranno tuttavia calcolati con riguardo all’itinerario effettivamente percorso.
2.26
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES14S(art.S41.2SCGCTM)S ImpedimentiSallaSrico nsegna
§ 1
A titolo esemplificativo e non esaustivo si verifica impedimento alla riconsegna nel caso di:
a. impossibilità di rintracciare il destinatario;
b. rifiuto da parte del destinatario di svincolare la merce;
c. sequestro della merce da parte dell’Autorità;
d. pignoramento della merce da parte di terzi.
§ 2
Nei casi di cui al paragrafo precedente, il vettore comunica al mittente, in forma scritta e con il mezzo
più sollecito, gli impedimenti che sorgono alla riconsegna della merce.
§ 3
Ricevuta comunicazione, il mittente deve impartire le proprie istruzioni, immediatamente nel caso in
cui si tratti di merci pericolose o rifiuti, ovvero nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’impedimento alla riconsegna, esibendo il duplicato della LDV. Qualora il mittente dia istruzioni che
modificanoI ilI trasporto,I siI applicanoI leI disposizioniI previsteI dall’IstruzioneI 12.
§ 4
Qualora il mittente non dia nel termine stabilito le istruzioni richiestegli o dia istruzioni che non possonoI essereI eseguite,I ilI vettoreI potràI procedereI aiI sensiI dell’art.I 47I delleI CGCTM.
§ 5
Qualora l’impedimento alla riconsegna venga meno prima che giungano le istruzioni del mittente, queste si considerano come non date.
§ 6
Nel caso in cui il vettore ritenga di dare seguito alle disposizioni del mittente, annota le variazioni sul
duplicato della LDV, che restituisce al mittente. In caso contrario, il vettore procederà, dopo averne
informato il mittente, a dar corso alle operazioni di cui all’art. 47 delle CGCTM.
C G C T M
> > >
I S T R U Z I O N I
2.27
IS T R U Z I O N ES1 5S(art.S46SCGCTM)SRestituzioneSdeiScarri
messi a disposizione dal vettore
§ 1
I carri devono essere riconsegnati al vettore in buono stato e puliti.
§ 2
La restituzione dei carri implica anche lo scarico degli imballaggi, dei mezzi di assicurazione e di ogni
altro attrezzo utilizzato per il trasporto.
§ 3
Qualora il mittente riutilizzi gli stessi carri per un ciclo di trasporti di merci della stessa tipologia, la pulizia può essere effettuata una sola volta alla fine del ciclo.
§ 4
Ad operazioni ultimate, il destinatario restituisce il carro alla gestione merci dell’impianto ferroviario di
arrivo, la quale procede alla verifica della regolarità della riconsegna.
§ 5
Qualora, in ragione delle merci trasportate, lo stato del carro esiga che lo stesso sia sottoposto ad
operazioni di bonifica, è dovuto al vettore il rimborso delle spese da questi sostenute.
§ 6
Qualora i carri vengano riconsegnati non puliti e il destinatario, nonostante l’invito del vettore, non
provveda immediatamente alla pulizia, il vettore vi provvederà a propria cura, addebitandogli i corrispettiviI previstiI nelI documentoI “ListinoI Prezzi”.
§ 7
L’addebito dei costi dovuti per la mancata pulizia o per danneggiamento può avvenire anche a seguito
diI verificaI daI parteI delI vettoreI edI emissioneI diI processoI verbaleI (All.I 4I CUU)I inI unI impiantoI ferroviario diverso da quello di riconsegna, a condizione che il carro non abbia effettuato, nel frattempo, alcun
viaggio a carico.
2.28
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES16S(art.S50SCGCTM)SReclamiSperSrisarcimentoSdanni
a. Verbale di accertamento della perdita o dell’avaria
§ 1
Nel verbale di accertamento sono evidenziati la natura e le cause dell’evento e, se possibile, il momento in cui si è verificato.
§ 2
Il vettore e l’avente diritto possono di comune accordo nominare un perito, le cui deduzioni, anche se
espresse in una specifica relazione, fanno parte integrante del verbale. Le spese per la perizia sono
ripartite tra il vettore e l’avente diritto in proporzione delle rispettive responsabilità e non entrano a far
parte della liquidazione del danno.
§ 3
Il verbale è sottoscritto dal vettore, dal destinatario e dai periti di parte, ove intervenuti, i quali redigeranno
apposita relazione separata, che entra a far parte integrante del verbale e viene allegata ad esso.
§ 4
Ove necessario, vengono altresì allegati al verbale documenti contabili, fotografie, disegni, analisi di laboratorio e atti o documenti emessi dall’Autorità che le parti ritengono necessari ai fini dell’accertamento.
§ 5
Con la sottoscrizione del verbale di accertamento dell’eventuale perdita o avaria della merce oggetto
del trasporto redatto in contraddittorio tra le parti, queste accettano i fatti descritti e le conclusioni ivi
espresse, ai fini della definizione stragiudiziale delle rispettive responsabilità e dell’eventuale quantificazione del danno. Medesima efficacia è riconosciuta al verbale redatto d’iniziativa del vettore in assenza dell’avente diritto quando quest’ultimo lo abbia accettato, sottoscrivendolo anche
successivamente alla sua redazione.
L’avente diritto può chiedere l’accertamento del danno anche dopo l’accettazione della merce alle
condizioniI eI limitiI previstiI dall’art.I 47I §I 2I b)I dellaI CIM.
§ 6
Il verbale è redatto in doppio originale, uno per ciascuna delle parti.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.29
b. Reclamo per risarcimento danni
§ 1
Il reclamo deve essere presentato dall’avente diritto alla gestione merci dell’impianto ferroviario di
partenza o di arrivo.
§ 2
Il reclamo deve essere redatto su due originali in carta semplice intestata del cliente. In esso, il cliente
descriveI iI motiviI perI iI qualiI presentaI ilI reclamo,I riportandoI tuttiI gliI elementiI necessariI allaI valutazione
del fondamento della richiesta di risarcimento. Il reclamo relativo alla richiesta di risarcimento dei danni
èIcorredatoIdall’originaleIdelIverbaleIdiIcuiIall’art.I42ICIM,Idall’originaleIdelIduplicatoIdellaILDVInelIcaso
sia presentato da parte del mittente, o del bollettino di consegna se da parte del destinatario, nonché
di eventuali documenti utili ai fini della liquidazione del danno.
§ 3
La gestione merci riporta sul duplicato della LDV/bollettino di consegna l’attestazione dell’avvenuta
presentazione del reclamo e lo restituisce al cliente, unitamente ad uno dei due originali del reclamo
con timbro dell’ufficio, data e sottoscrizione per ricevuta.
§ 4
Su indicazione del vettore, il reclamo potrà essere trasmesso con altra modalità, anche di tipo informatico.
2.30
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
IS T R U Z I O N ES17S(art.S51SCGCTM)SRichiestaSdiSregolarizzazione
di somme percepite in eccesso dal vettore
§ 1
L’avente diritto, in base all’art. 51 delle CGCTM può presentare la richiesta di rimborso delle somme
percepiteIinIeccessoIdalIvettoreIutilizzandoIl’appositaIfunzioneIprevistaInelIsitoIinternetIdelloIstesso.
In alternativa, la richiesta può essere inviata:
a. per e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel sito internet del vettore;
b. per posta ordinaria a:
“Trenitalia S.p.A.- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Amministrazione e Bilancio, Polo Amministrativo Territoriale di Torino
Via Chisola, 3A/bis - 10126 Torino”
§ 2
Il vettore procederà alla correzione e al conguaglio nei confronti dell’avente diritto solo nel caso in cui
la differenza in più o in meno superi l’importo di € 30,00 (euro trenta/00).
§ 3
In caso di errata fatturazione da parte del vettore e conseguente richiesta di rimborso da parte del
cliente, il vettore si impegna a comunicare l’esito dell’accertamento da eseguire entro 90 giorni dalla
data di richiesta e di accreditare eventuali importi da rimborsare mediante nota contabile da conteggiare nell’ambito della prima liquidazione di conto corrente utile.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.31
IS T R U Z I O N ES1 8S(art.S52SCGCTM) ServiziSaccessori
a. Operazioni e formalità doganali
§ 1
Il mittente deve indicare in LDV il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità doganali. Nel
caso in cui si avvalga del servizio, offerto dal vettore relativo all’espletamento di dette operazioni, a
questiIèIdovutoIilIcorrispettivoIstabilitoInell’appositaISezioneIdelIdocumentoI“ListinoIPrezzi”,IilIcuiIammontare deve essere annotato in LDV. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non
siano espletate in concomitanza con le operazione doganali, esse sono obbligatoriamente eseguite
dal vettore.
§ 2
Qualora, in corso di trasporto o dopo lo svincolo, il mittente intenda incaricare il vettore dell’espletamento delle formalità e delle operazioni doganali, può farlo con richiesta scritta che il vettore si riserva
di accettare.
§ 3
Il vettore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di trasporto
dal mittente, dal destinatario o dal terzo incaricato. Il mittente e il destinatario (o il terzo incaricato)
possono assistere alle operazioni doganali eseguite dal vettore solo per fornire le informazioni necessarie.
§ 4
Dopo lo svincolo, il destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del vettore, in un impianto ferroviario non sede di dogana o fuori dell’ambito ferroviario, depositando presso l’impianto ferroviario
destinatario copia dell’autorizzazione o del nulla osta della dogana competente, e facendo apporre
dal mittente la dicitura “Operazioni doganali a destino – Autorizzazione n. …” sui documenti di trasporto.
§ 5
La rimozione e la successiva apposizione di nuovi sigilli alle unità di carico, effettuate in occasione di
formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di trasporto a cura del mittente/destinatario o del
terzo incaricato, vengono effettuate dal vettore.
2.32
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
b. Fornitura di carri per il trasporto stradale
§ 1
Qualora il cliente richieda il trasferimento stradale di carri, da utilizzare o utilizzati per il trasporto ferroviario, ne deve assicurare la riconsegna entro 27 ore, ovvero 30 ore in caso di ricarico, dalla loro
messa a disposizione o dallo svincolo. In caso di superamento dei suddetti termini si applicano le penali per la sosta di cui alla precedente Istruzione 5.
Detti termini restano sospesi il sabato non lavorativo ed i giorni festivi.
§ 2
Il destinatario deve, una volta eseguito lo svincolo, verificare lo stato del carro per l’eventuale annotazione delle anomalie riscontrate, chiedendo al vettore la redazione di apposito verbale. In caso contrario, decade dalla possibilità di contestare eventuali anomalie.
C G C T M
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I S T R U Z I O N I
2.33
Istruzioni - Allegato 1
Mo dulo per richiesta traspo rto/carri
N. accordo cliente
Cliente titolare di accordo cliente (Ditta e codice)
Parte A
Richiesta Trasporto
Da compilare a cura del mittente
Mittente (Ditta , sede sociale, P.IVA)
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Destinatario (Ditta , sede sociale, P.IVA)
…………………………………………………..
Luogo di ritiro della merce (indirizzo, CAP, tel.)
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Luogo di consegna della merce(indirizzo,CAP, tel.)
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Natura, quantità e qualità della merce
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Giorno di effettuazione
del carico
…………………………
Giorno richiesto per la
partenza
……………………………
Parte B
Riferimento del mittente
(nominativo, n” tel, e mail)
……………………………
Impianto ferroviario di
partenza
…………………………
Impianto ferroviario di
destinazione
…………………………
Servizi accessori
…………………………………………………………
Richiesta carri
Da compilare a cura del mittente
Codice
ripartizione
Quantità
Data di messa a
disposizione del
carro
Timbro e firma del mittente
………………………………………..
2.34
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
Luogo
effettivo di
carico
Impianto
ferroviario di
partenza
Timbro e firma della Gestione Merci
………………………………………..
C A R G O
Luogo effettivo
di scarico
Impianto
ferroviario di
destinazione
Merce
Data e ora di consegna della richiesta
……………………………………….
Istruzioni - Allegato 2
Modulo di legittimazione per acco mpagnatore
Legittimazione per accompagnatore
M ittente (nome, indirizzo)
Expediteur (nom, adresse)
Mod. C.Acc
Identificazione della spedizione – Identification de l’envoi
Paese - Pays
Impianto - Gare
Impresa - Enterprise
Destinatario (nome, indirizzo, paese)
Destinatarie (nom, adresse, pays)
Sped. N ° - exp. N .°
Presa in carico, luogo, data – Prise en charge, lieu, date
M ese – giorno – ora
M ois – jour - heure
L uogo di riconsegna – L ieu de livraison
C arro N °
Wagon N °
Impianto - Gare
Paese- Pays
A ccompagnatore della merce (cognome, nome)
C onvoyeur de la marchandises (nom, prenom)
Indicazione della merce –designation de la marchandises
L egittimazione per accompagnatore valida – L égitimation pour convoyeur valable
Da/de
a/à
Questa legittimazione conferisce al suo detentore il diritto di esercitare tutte le funzioni
attribuite all’accompagnatore nei treni con i quali la spedizione accompagnata è trasportata.
E ssa n on cost it u isce t it olo di t r aspor t o. L ’accompagnatore deve perciò essere in possesso
anche di un titolo di trasporto valido. Se è accordata all’accompagnatore la gratuità del
trasporto su tutto il percorso o su una parte di questo, in virtù degli accordi conclusi fra i
trasportatori interessati, i titoli di trasporto corrispondenti saranno rilasciati
all’accompagnatore dalla stazione mittente e/o dalle stazioni intermedie competenti.
L a legittimazione per accompagnatore deve essere presentata su richiesta; alla fine del viaggio
questa deve essere consegnata al servizio merci competente o al personale di controllo.
Il capotreno (controllore) può attribuire un posto all’accompagnatore, per esempio nel carro
nel quale è caricata la merce accompagnata, o nel bagagliaio, o nel carro di servizio, o ancora
in una vettura viaggiatori del treno in questione; l’accompagnatore deve uniformarsi agli
ordini ricevuti.
L ’accompagnatore deve osservare le seguenti istruzioni per quel che concerne il suo
comportamento nell’esercizio delle sue funzioni (prescrizioni di sicurezza).
C ette légitimation confère a son détenteur le droit d’exercer toutes les fonctions dévolues au
convoyeur dans les trains par lesquels l’envoi accompagné est transporté. E lle n e con st it u e
pas u n t it r e de t r an spor t . L e convoyer doit donc aussi être en possession d’une titre de
transport valable. Si la gratuité du transport est accordée au convoyeur sur tout le parcours ou
sur une partie de celui-ci, en vertu des accords conclus entre les transporteurs intéressés, les
titres de transport correspondent seront délivrés au convoyer par la gare de départ et/ou par
les gares intermédiaires compétentes.
L a légitimation pour convoyeur doit être présentée sur demande : à la fin du voyage, elle doit
être remise au service marchandises compétent ou/au personnel de contrôle.
L e chef de train (contrôleur) peut attribuer une place au convoyer, p.ex. dans le wagon dans
lequel est chargée la marchandise accompagnée, ou dans le fourgon à bagage, ou dans le wagon
d’accompagnement, ou encore dans une voiture à voyageurs du train en question ; le
convoyeur doit se conformer aux ordres reçus.
L e convoyeur doit observer les instructions ci – après au sujet de son comportement dans
l’exercice de ses fonctions (prescriptions des sécurité).
P r escr izion i di sicu r ezza
Il viaggio nei treni e nei carri merci comporta un maggior rischio di incidenti; una particolare
prudenza si rende pertanto necessaria al momento dell’entrata e dell’uscita dai veicoli all’atto
della partenza e dell’arresto del treno, durante le manovre nonché in occasione dell’apertura e
della chiusura delle porte!
E’ pericolosissima e di conseguenza vietato:
- salire sui tetti dei veicoli o sul carico dei carri di merci scoperti o procedere al riordino del
carico spostato quando il carro si trova sotto la linea di contatto;
- omettere la distanza di sicurezza minima di m. 1,50 – anche con degli oggetti – in occasione
di lavori in prossimità di impianti e di linee sotto tensione;
- fumare nei carri in cui si trovano materie facilmente infiammabili o animali.
P r escr ipt ion s des sécu r it é
L e voyage dans les trains et wagons de marchandises engendre en risque accru d’accident ; une
prudence particulière s’impose donc lors de l’entrée dans le véhicules et lors de la sortie des
véhicules, lors du départ et de l’arrêt du train, pendant les manœuvres ainsi que lors de
l’ouverture et de la fermeture des portes.
Il est très dangereux et par conséquent est interdit
- de monter sur les toits des véhicules ou sur le chargement des wagons de marchandises
ouverts ou de pr océder à la refection de chargements déplacés lorsque les wagons se
trouvent sous la caténaire ;
- de négliger la distance de sécurité minimale de 1,50m.- même avec des objet – lors de
travaux à proximité d’installation et des lignes sous tension;
- de fumer dans les wagons où se trouvent de matières facilement inflammables ou des
animaux.
L ’accompagnatore deve:
- annunciarsi al capotreno prima della partenza del treno (nei treni non scortati, al
macchinista);
- prestare attenzione ai segnali di richiamo delle locomotive e agli avvertimenti del personale
ferroviario;
- impedire la chiusura intempestiva delle porte scorrevoli;
- evitare, se possibile, di sostare fra i binari;
- restare nel carro in caso di arresto in piena via;
- portare per la notte fanali o lanterne luminose, che non diffondano alcuna luce colorata e che
non presentino nessun rischio di esplosione o di incendio.
Indirizzo e firma del trasportatore/A dresse et signature du transporteur
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L e convoyeur doit
- s’annoncer ou chef de train avant le départ du train (dans les trains non accompagnés, ou
mecanicien) ;
- prendre garde aux signaux avertisseurs des locomotives et aux avertissements du personnel
ferroviaire ;
- empêcher la fermeture intempestive des portes coulissantes ;
- éviter si possible de stationner entre les voies ;
- rester dans les wagons en cas d’arrête en pleine voie ;
- emporter pour la nuit des lampes ou lanternes éclairant bien ne diffusant aucune lumiere
colorée et ne présentant aucune risque d’explosion ou d’incendie
Firma dell’ accompagnatore/Signature du convoyeur
2.35
Istruzioni - Allegato 3
Mo dello Ci93 LDV Servizio Nazionale
2.36
T R E N I T A L I A
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Istruzioni - Allegato 4
Modello LDV CIM per trasporto convenzionale e di carri vuoti
in serv izio Inte rnazionale
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I S T R U Z I O N I
2.37
Istruzioni - Allegato 5
Mo dello LDV CIM per trasporto combinato in servizio Internazionale
2.38
T R E N I T A L I A
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C A R G O
Istruzioni - Allegato 6
Modello Ci96 L DV Servizio Cumulativo
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2.39
Istruzioni - Allegato 7
Mo dulo per Ordini ulteriori / modifiche al trasporto
p
2.40
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p
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Listino Prezzi
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia
In vigore dal 1° marzo 2010
Listino Prezzi
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM)
Emanato dal Responsabile di Trenitalia Divisione Cargo
il 28 gennaio 2010 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate
in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4630
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I ndi ce
Sezione I - Corrispettivi per il trasporto delle merci per ferrovia
Paragrafo 1 - Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Paragrafo 2 - Calcolo del corrispettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Paragrafo 3 - Calcolo delle distanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Paragrafo 4 - Calcolo degli arrotondamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Paragrafo 5 - Pesi minimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Paragrafo 6 - Sovrapprezzi per l’utilizzazione di particolari tipi di carri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
Paragrafo 7 - Merci di lunghezza eccezionale richiedenti l’uso di più carri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
Paragrafo 8 - Merci di peso eccezionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
Paragrafo 9 - Spedizioni eccedenti il peso assiale o il profilo limite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
Paragrafo 10- Carri per il distanziamento e la frenatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
Sezione II - Corrispettivi Ordinari
Paragrafo 1 - Corrispettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8
Paragrafo 2 - Corrispettivi per materiale rotabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8
Paragrafo 3 - Sovrapprezzo per tabacchi lavorati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8
Paragrafo 4 - Sovrapprezzo per valori bollati e oggetti preziosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
Classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10
Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.13
Sezione III - Corrispettivi per specifiche categorie merceologiche
Paragrafo 1 - Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri porta-auto vuoti . . . . . . . . . . . . . .
3.16
Paragrafo 2 - Corrispettivi per trasporti di UTI cariche o vuote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.19
Paragrafo 3 - Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto . . . . . . . . . . . . . . 3.22
Paragrafo 4 - Corrispettivi per trasporto di rotabili da ferrovie e tranvie
circolanti sulle proprie ruote - NHM 8601/8605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25
Sezione IV - Corrispettivi per servizi accessori
Paragrafo 1 - Espletamento delle formalità doganali e delle operazioni doganali . . . . . . . . . . . . 3.27
Sezione V - Servizi vari
Paragrafo 1 - Pulitura del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29
Paragrafo 2 - Creazione della Lettera di Vettura elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29
Paragrafo 3 - Ordini ulteriori e/o modifiche al contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29
Paragrafo 4 - Stazionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.29
Paragrafo 5 - Indennità per la perdita d’uso del carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.30
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S ez i one I
Cor r i s pettivi per il trasporto delle merci per ferrov i a
Paragrafo 1
Campo di applicazione
ILcorrispettiviLcontenutiLnelLpresente ListinoLPrezziLeLpubblicatiLsulLsitoLinternetLdelLvettore,LsiLriferiscono ai trasporti ferroviari di merci effettuati da Trenitalia in ambito nazionale, con la modalità del “Diffuso” sul relativo reticolo.
Detti corrispettivi sono forniti a titolo meramente indicativo.
Paragrafo 2
Calcolo del corrispettivo
Salvo quanto diversamente previsto per determinate categorie merceologiche nella successiva Sezione III, il corrispettivo di trasporto si determina moltiplicando l’importo applicabile in base alla distanza tra l’impianto ferroviario di origine e quello di destinazione e al tipo di carro utilizzato, per il peso
della merce da trasportare, espresso in tonnellate, ovvero per quel diverso parametro previsto dallo
specifico corrispettivo.
Per il trasporto effettuato con carri composti da due o più moduli, fatta eccezione per i trasporti di veicoli composti da carri porta auto vuoti, nonché per i trasporti a vuoto di carri messi a disposizione dal
cliente o dal vettore, il calcolo del corrispettivo è stabilito con riferimento a ciascun modulo.
I residui di merce contenuti nei carri serbatoio sono considerati, ai soli effetti del calcolo dei corrispettivi, come facenti parte integrante del carro nel solo caso in cui il loro peso non superi il 10% della tara.
Nel caso di applicazione di riduzioni e/o maggiorazioni percentuali del corrispettivo, queste vanno calcolate sull’importo a tonnellata, ovvero su quel diverso parametro stabilito per specifiche categorie
merceologiche nella successiva Sezione III, applicandole in successione, senza cioè effettuare preventivamente la somma algebrica delle corrispondenti percentuali.
I corrispettivi applicabili ai trasporti a carico effettuati con carri messi a disposizione dal vettore devono
essere aumentati del 17,65%.
Paragrafo 3
Calcolo delle distanze
Agli effetti del calcolo del corrispettivo, le distanze tra gli impianti ferroviari di origine e di destinazione
del trasporto si desumono dal Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche per i traffici interni, documento disponibile presso le gestioni merci del vettore e dal Distancier International Uniforme des
Marchandises per quelli internazionali, disponibile sul sito internet del vettore.
Per i trasporti da e per impianti caratterizzati da particolari condizioni, possono essere indicate distanze virtuali.
3.4
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Paragrafo 4
Calcolo degli arrotondamenti
Gli arrotondamenti sono calcolati secondo i seguenti criteri:
•
Arrotondamento del peso
le frazioni di 100 kg di peso della merce si arrotondano ai 100 kg superiori, salvo quanto stabilito
nella successiva Sezione III per specifiche categorie merceologiche e dalle disposizioni in materia
di peso minimo per carro;
•
Arrotondamento del corrispettivo
il corrispettivo del trasporto calcolato ai sensi del precedente paragrafo 2 si arrotonda in Euro al secondo decimale.
Paragrafo 5
Pesi minimi
Il peso minimo da considerare ai fini del calcolo del corrispettivo del trasporto è indicato nelle diverse
tabelle delle Sezioni II e III. In mancanza esso è fissato in kg 10.000.
Per le spedizioni effettuate con carri del tipo sottoindicato, i pesi minimi sono quelli indicati nella tabella
sotto riportata, salve le eccezioni previste nella Sezione III per specifiche categorie merceologiche:
Tipo di carro
Peso minimo per carro
tonn
A. Carri a 2 assi
1. Coperti di capacità pari o superiore a 70 mc*
15
2. Tetto apribile di lunghezza pari o superiore a 12 m
15
B. Carri pianali a 3 o 4 assi e carri a carrelli
15
C. Altri carri a 3 o 4 assi
18
D. Carri a più di 4 assi
36
E. Carri a piano di carico ribassato
6 per asse
* Con esclusione di carri privati, dei carri isotermici e refrigeranti
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3.5
Paragrafo 6
Sovrapprezzi per l’utilizzazione di particolari tipi di carri
Ai corrispettivi relativi a trasporti effettuati con carri a piano di carico ribassato serie U, a 2, 4, 6, 8 assi
ed oltre, vanno applicati i seguenti sovrapprezzi:
Tipo di carro
Sovrapprezzi
Da 1 a 300 km
Per ogni 300 km indivisibili
oltre i primi 300 km
A 2 assi
€ 62,57
€ 31,29
A 4 assi
€ 125,15
€ 62,57
A 6 assi
€ 187,72
€ 93,86
A 8 assi
€ 250,29
€ 125,15
*
*
Più di 8 assi
* Sovrapprezzo stabilito di volta in volta dal vettore
Tali sovrapprezzi si applicano, in servizio interno ed internazionale, per i carri messi a disposizione dal
vettore.
In uscita dall’Italia, i sovrapprezzi di cui alla precedente tabella, si applicano sull’intera distanza dall’impianto ferroviario nazionale a quello estero di destinazione.
In entrata in Italia non si applica alcun sovrapprezzo.
Paragrafo 7
Merci di lunghezza eccezionale richiedenti l’uso di più carri
Ai fini del calcolo del corrispettivo per il trasporto di merci che, a causa della loro lunghezza, richiedano
l’uso di più carri, sia nel caso in cui il carico poggi parzialmente su di essi, sia nel caso in cui non poggi
neppure in parte (carro scudo), tutti i carri utilizzati devono essere considerati come caricati di una
uguale frazione del peso effettivo della spedizione nel suo complesso.
L’importo viene calcolato per ogni singolo carro, applicando il corrispettivo competente, nel rispetto
dei pesi minimi a carro di cui al precedente paragrafo 5, maggiorato del 30%.
Il peso dell’eventuale merce caricata sul carro scudo deve essere sommato a quello del carico principale ed assoggettato a quanto indicato nel presente paragrafo.
3.6
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Paragrafo 8
Merci di peso eccezionale
Al corrispettivo relativo al trasporto di un carro nel quale venga caricato un collo di peso pari o superiore a kg 30.000, va applicata la competente tra le seguenti percentuali di maggiorazione:
•
da 30.000 kg fino a 39.999 kg
30%;
•
da 40.000 kg e fino a 149.999 kg
ulteriore aumento di 10 punti percentuali
indivisibili per ogni 10.000 kg;
•
da 150.000 kg ed oltre
150%.
Nel caso in cui in uno stesso carro siano caricati più colli di peso superiore a 30.000 kg, al corrispettivo del trasporto si applica la maggiorazione relativa al collo di peso maggiore.
Paragrafo 9
Spedizioni eccedenti il peso assiale o il profilo limite
Il corrispettivo relativo al trasporto di un carro nel quale vengano caricati uno o più colli, il cui peso unitario determini un peso assiale lordo superiore a quello massimo ammesso anche su una sola delle
linee da percorrere, o le cui dimensioni comportino un profilo limite eccedente i limiti massimi, ammessi anche su una sola delle linee da percorrere, viene calcolato per l’intero percorso applicando il
corrispettivo competente maggiorato del 30% e con il peso minimo di kg 20.000.
Se la spedizione comprende colli di peso pari o superiore a kg 30.000, sul prezzo calcolato in base al
capoverso precedente viene, in aggiunta, applicata la maggiorazione di cui al precedente paragrafo 8.
Paragrafo 10
Carri per il distanziamento e la frenatura
Ai carri vuoti, utilizzati per il distanziamento o per la frenatura di un treno ogniqualvolta le circostanze
lo richiedano, è applicato un corrispettivo pari a € 0,58 (euro zero/58) per km.
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3.7
S ez i one II
Cor r i s pettivi Ordinari
Paragrafo 1
Corrispettivi
Classe A
I corrispettivi della Classe A, riportati nella presente Sezione II, sono prezzi di riferimento applicabili a
tutte le merci – inoltrate con il reticolo del diffuso – previste dalla Nomenclatura Armonizzata delle
Merci (NHM) pubblicata sul sito del vettore, ad eccezione delle merci per le quali è prevista la Classe
B, nonché delle specifiche categorie merceologiche riprese nella successiva Sezione III.
Classe B
I corrispettivi della Classe B riportati nella presente Sezione II sono applicabili alle merci aventi le seguenti posizioni di NHM:
•
da 2601 a 2602;
•
2619;
•
da 2701 a 2702;
•
2704;
•
da 7201 a 7204;
•
da 7206 a 7216;
•
da 7218 a 7222;
•
da 7225 a 7228;
•
da 7301 a 7302.
Paragrafo 2
Corrispettivi per materiale rotabile
Ai trasporti di carri vuoti riferiti alle posizioni: NHM 8606 (carro merci vincolato a binari) sono applicabili i corrispettivi indicati nella classe A, serie 3, maggiorati del 20%.
Detti corrispettivi sono calcolati tenuto conto del peso reale arrotondato al minimo di 20 tonnellate per
rotabile. Qualora i rotabili siano trasportati con combustibile, acqua, attrezzi, ed altro di pertinenza
degli stessi e su di essi caricati, il corrispettivo per il trasporto si calcola sul peso lordo (tara del rotabile maggiorata del peso di quanto su esso caricato).
Paragrafo 3
Sovrapprezzo per tabacchi lavorati
Ai trasporti di merci di cui alla posizione NHM 2402 (Sigari, sigaretti e sigarette) si applica un sovrapprezzo pari al 25%.
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Paragrafo 4
Sovrapprezzo per valori bollati e oggetti preziosi
I prezzi dei trasporti di cui alle posizioni NHM 4907 (Francobolli, marche da bollo e simili), da 7101 a 7118
(Perle fini o coltivate, pietre preziose o simili, metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di tali materie; minuterie, gioielleria ed altri valori) e 9101 (Orologi con casse di metalli preziosi),
9601 (Materie animali da intaglio, lavorate e lavori di tali materie, compresi quelli ottenuti per modellatura) e da 9701 a 9706 (Oggetti d’arte, da collezione o da antichità), sono determinati di volta in volta.
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3.9
Classe A
Tabella dei pesi limite a partire dai quali è da prendere a base del calcolo del prezzo di trasporto
il prezzo corrispondente al peso virtuale della serie immediatamente superiore
Carichi aventi un peso effettivo compreso
Peso limite
Calcolo dei prezzi di trasporto
tonn
Serie di prezzi n.
Peso virtuale tonn
1. Classe A - Carri a 2 assi
a. fra 10,0 e 15,0 t
12,0
2
15,0
b. fra 15,0 e 20,0 t
18,0
3
20,0
c. fra 20,0 e 25,0 t
23,9
4
25,0
2. Classe A - Carri a carrelli e carri pianali a 3/4 assi
a. fra 15,0 e 22,5 t
18,0
2
22,5
b. fra 22,5 e 30,0 t
27,0
3
30,0
c. fra 30,0 e 37,5 t
35,8
4
37,5
3. Classe A - Altri carri a 3/4 assi
3.10
a. fra 18,0 e 27,0 t
21,5
2
27,0
b. fra 27,0 e 36,0 t
32,4
3
36,0
c. fra 36,0 e 45,0 t
42,9
4
45,0
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Corrispettivi Classe A
Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
20 t
25 t
37,5 t
Per spedizioni con carri a 2 assi
10 t
15 t
Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno)
o con carri pianali a 3 o 4 assi
15 t
22,50 t
30 t
Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi
18 t
27 t
36 t
45 t
km
Euro
Euro
Euro
Euro
1-100
19,50
15,52
13,93
13,26
101-105
19,75
15,72
14,11
13,43
106-110
20,06
15,97
14,33
13,65
111-115
20,38
16,22
14,56
13,86
116-120
20,69
16,47
14,78
14,08
121-125
21,01
16,72
15,00
14,29
126-130
21,32
16,97
15,23
14,50
131-135
21,64
17,22
15,45
14,72
136-140
21,95
17,47
15,68
14,93
141-145
22,27
17,72
15,90
15,15
146-150
22,58
17,97
16,13
15,36
15,58
151-155
22,90
18,22
16,35
156-160
23,21
18,47
16,58
15,79
161-165
23,53
18,73
16,80
16,00
166-170
23,84
18,98
17,03
16,22
171-175
24,16
19,23
17,25
16,43
176-180
24,47
19,48
17,48
16,65
181-185
24,79
19,73
17,70
16,86
17,08
186-190
25,10
19,98
17,93
191-195
25,42
20,23
18,15
17,29
196-200
25,73
20,48
18,38
17,50
201-210
26,17
20,83
18,69
17,80
211-220
26,80
21,33
19,14
18,23
221-230
27,43
21,83
19,59
18,66
231-240
28,06
22,33
20,04
19,09
241-250
28,69
22,84
20,49
19,52
251-260
29,32
23,34
20,94
19,95
261-270
29,95
23,84
21,39
20,37
271-280
30,58
24,34
21,84
20,80
281-290
31,21
24,84
22,29
21,23
291-300
31,84
25,34
22,74
21,66
301-310
32,47
25,84
23,19
22,09
311-320
33,10
26,34
23,64
22,52
321-330
33,73
26,85
24,09
22,95
331-340
34,36
27,35
24,54
23,37
341-350
34,99
27,85
24,99
23,80
351-360
35,62
28,35
25,44
24,23
361-370
36,25
28,85
25,89
24,66
371-380
36,88
29,35
26,34
25,09
381-390
37,51
29,85
26,79
25,52
391-400
38,14
30,36
27,24
25,94
401-420
39,01
31,05
27,86
26,54
421-440
40,12
31,93
28,65
27,29
441-460
41,23
32,81
29,45
28,04
461-480
42,33
33,69
30,24
28,80
481-500
43,44
34,58
31,03
29,55
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Corrispettivi Classe A
Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
20 t
25 t
37,5 t
Per spedizioni con carri a 2 assi
10 t
15 t
Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno)
o con carri pianali a 3 o 4 assi
15 t
22,50 t
30 t
Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi
18 t
27 t
36 t
45 t
km
Euro
Euro
Euro
Euro
501-520
44,55
35,46
31,82
30,31
521-540
45,66
36,34
32,61
31,06
541-560
46,77
37,22
33,41
31,81
561-580
47,88
38,11
34,20
32,57
581-600
48,98
38,99
34,99
33,32
601-620
50,09
39,87
35,78
34,08
621-640
51,20
40,75
36,57
34,83
641-660
52,31
41,63
37,36
35,59
661-680
53,42
42,52
38,16
36,34
681-700
54,53
43,40
38,95
37,09
701-720
55,64
44,28
39,74
37,85
721-740
56,74
45,16
40,53
38,60
741-760
57,85
46,05
41,32
39,36
761-780
58,96
46,93
42,12
40,11
781-800
60,07
47,81
42,91
40,86
801-820
61,18
48,69
43,70
41,62
821-840
62,29
49,58
44,49
42,37
841-860
63,40
50,46
45,28
43,13
861-880
64,50
51,34
46,07
43,88
881-900
65,61
52,22
46,87
44,63
901-920
66,72
53,10
47,66
45,39
921-940
67,83
53,99
48,45
46,14
941-960
68,94
54,87
49,24
46,90
961-980
70,05
55,75
50,03
47,65
981-1000
71,16
56,63
50,83
48,40
1001-1050
73,10
58,18
52,21
49,72
1051-1100
75,17
59,83
53,70
51,14
1101-1150
76,56
60,94
54,69
52,08
3.12
1151-1200
77,95
62,04
55,68
53,02
1201-1250
79,33
63,14
56,66
53,97
1251-1300
80,72
64,24
57,65
54,91
1301-1350
82,10
65,35
58,64
55,85
1351-1400
83,49
66,45
59,63
56,79
1401-1450
84,87
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60,62
57,74
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86,26
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94,57
75,27
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95,96
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97,34
77,48
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Classe B
Tabella dei pesi limite a partire dai quali è da prendere a base del calcolo del prezzo di trasporto
il prezzo corrispondente al peso virtuale della serie immediatamente superiore
Carichi aventi un peso effettivo compreso
Peso limite
Calcolo dei prezzi di trasporto
tonn
Serie di prezzi n.
Peso virtuale tonn
a. fra 15,0 e 20,0 t
18,3
3
20,0
b. fra 20,0 e 25,0 t
23,9
4
25,0
a. fra 22,5 e 30,0 t
27,4
3
30,0
b. fra 30,0 e 37,5 t
35,8
4
37,5
a. fra 27,0 e 36,0 t
32,9
3
36,0
b. fra 36,0 e 45,0 t
42,9
4
45,0
1. Classe B - Carri a 2 assi
2. Classe B - Carri a carrelli e carri pianali a 3/4 assi
3. Classe B - Altri carri a 3/4 assi
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1 °
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3.13
Corrispettivi Classe B
Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di
Per spedizioni con carri a 2 assi
Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno)
o con carri pianali a 3 o 4 assi
3.14
Serie 2
Serie 3
Serie 4
15 t
20 t
25 t
37,5 t
22,50 t
30 t
Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi
27 t
36 t
45 t
km
Euro
Euro
Euro
1-100
12,27
11,20
10,67
101-105
12,59
11,50
10,95
106-110
13,00
11,87
11,30
111-115
13,39
12,23
11,64
116-120
13,78
12,58
11,98
121-125
14,16
12,93
12,31
126-130
14,53
13,27
12,64
131-135
14,90
13,60
12,96
136-140
15,26
13,94
13,27
141-145
15,62
14,26
13,59
146-150
15,98
14,59
13,90
151-155
16,33
14,91
14,20
156-160
16,68
15,23
14,51
161-165
17,03
15,55
14,81
166-170
17,37
15,86
15,11
171-175
17,71
16,17
15,40
176-180
18,05
16,48
15,70
181-185
18,39
16,79
15,99
186-190
18,72
17,09
16,28
191-195
19,05
17,40
16,57
196-200
19,39
17,70
16,86
201-210
19,90
18,17
17,31
211-220
20,67
18,88
17,98
221-230
21,45
19,58
18,65
231-240
22,22
20,29
19,32
241-250
22,99
20,99
19,99
20,66
251-260
23,76
21,69
261-270
24,53
22,40
21,33
271-280
25,30
23,10
22,00
281-290
26,07
23,81
22,67
291-300
26,12
23,85
22,71
301-310
26,86
24,53
23,36
311-320
27,61
25,21
24,01
321-330
28,36
25,89
24,66
331-340
29,10
26,57
25,31
341-350
29,85
27,25
25,96
351-360
29,95
27,34
26,04
361-370
30,67
28,01
26,67
371-380
31,40
28,67
27,31
381-390
32,13
29,34
27,94
391-400
32,86
30,00
28,57
401-420
32,94
30,07
28,64
421-440
34,34
31,36
29,86
441-460
35,75
32,64
31,09
461-480
37,16
33,93
32,31
481-500
38,56
35,21
33,53
T R E N I T A L I A
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2 0 1 0
Corrispettivi Classe B
Prezzi per tonnellata vincolati al peso minimo di
Per spedizioni con carri a 2 assi
Per spedizioni con carri a 2 carrelli (di 2 assi ciascuno)
o con carri pianali a 3 o 4 assi
Serie 2
Serie 3
Serie 4
15 t
20 t
25 t
37,5 t
22,50 t
30 t
Per spedizioni con altri carri a 3 o 4 assi
27 t
36 t
45 t
km
Euro
Euro
Euro
501-520
38,79
35,42
33,73
521-540
40,15
36,66
34,92
541-560
41,51
37,90
36,10
561-580
42,87
39,15
37,28
581-600
44,24
40,39
38,47
601-620
44,34
40,48
38,55
621-640
45,66
41,69
39,70
641-660
46,98
42,89
40,85
661-680
48,30
44,10
42,00
681-700
49,62
45,30
43,14
701-720
50,93
46,51
44,29
721-740
52,25
47,71
45,44
741-760
53,57
48,92
46,59
761-780
54,89
50,12
47,73
781-800
56,21
51,32
48,88
801-820
57,53
52,53
50,03
821-840
58,85
53,73
51,18
841-860
60,17
54,94
52,32
861-880
61,49
56,14
53,47
881-900
62,81
57,35
54,62
901-920
63,30
57,80
55,05
921-940
64,60
58,99
56,18
941-960
65,91
60,18
57,31
961-980
67,21
61,36
58,44
981-1000
68,51
62,55
59,57
1001-1050
69,77
63,70
60,67
1051-1100
72,97
66,63
63,46
1101-1150
76,18
69,55
66,24
1151-1200
79,38
72,48
69,03
1201-1250
82,59
75,40
71,81
1251-1300
85,26
77,85
74,14
1301-1350
88,45
80,76
76,91
1351-1400
91,63
83,66
79,68
C G C T M
1401-1450
94,81
86,57
82,45
1451-1500
98,00
89,48
85,21
1501-1550
101,18
92,38
87,98
1551-1600
104,36
95,29
90,75
1601-1650
107,55
98,19
93,52
1651-1700
110,73
101,10
96,29
1701-1750
113,91
104,01
99,05
1751-1800
117,10
106,91
101,82
1801-1850
120,28
109,82
104,59
1851-1900
123,46
112,73
107,36
1901-1950
126,65
115,63
110,13
1951-2000
129,83
118,54
112,89
> > >
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2 0 1 0
3.15
S ez i one III
Cor r i s pettivi per specifiche categorie merceologiche
Paragrafo 1
Corrispettivi per trasporti di veicoli o per carri porta-auto vuoti
Il corrispettivo applicabile per i trasporti di veicoli caricati su carri ad un piano e a due piani e per i trasporti di carri vuoti della serie letterale L e H, attrezzati per il trasporto di veicoli stradali, messi a disposizione dal cliente o dal vettore, è stabilito nella successiva tabella.
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai trasporti di semirimorchi stradali, carichi o
vuoti, ai quali si applica la tariffa delle UTI cariche o vuote.
Qualora, oltre ai veicoli, siano caricate sul/i medesimo/i carro/i altre merci, il corrispettivo del trasporto
è calcolato separatamente per i veicoli e per le altre merci secondo quanto dichiarato in LDV. Alle
merci caricate sul medesimo carro potranno essere applicati, se inferiori rispetto a quelli previsti nella
presenteLSezione,LiLcorrispettiviLordinariLprevistiLperLlaLClasseLA. LTaliLcorrispettiviLvannoLapplicatiLsul
peso effettivo delle merci suddette, arrotondato ai 1.000 kg superiori, con un minimo di 3.000 kg.
3.16
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
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Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri porta-auto vuoti
Prezzi per spedizione
DIstanza
Carri
a 2 assi
Carri pianali e a doppio piano
fino a 4 assi o a 2 carrelli
(di 2 assi ciascuno) di lunghezza in metri:
<= 23,40
> 23,40 < 27
=> 27
Carri
a più di 4
e fino a 8 assi
Carri
a più
di 8 assi
km
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1-100
249,82
374,73
424,70
499,64
999,29
1.154,80
101-105
253,08
106-110
257,15
379,62
430,24
506,16
1.012,32
1.075,59
385,73
437,16
514,31
1.028,62
1.092,90
111-115
261,23
391,84
444,09
522,46
1.044,91
1.110,22
116-120
265,30
397,95
451,01
530,60
1.061,21
1.127,53
121-125
269,38
404,06
457,94
538,75
1.077,50
1.144,84
126-130
273,45
410,17
464,86
546,90
1.093,80
1.162,16
131-135
277,52
416,28
471,79
555,05
1.110,09
1.179,47
136-140
281,60
422,39
478,71
563,19
1.126,39
1.196,78
141-145
285,67
428,51
485,64
571,34
1.142,68
1.214,10
146-150
289,74
434,62
492,56
579,49
1.158,97
1.231,41
151-155
293,82
440,73
499,49
587,63
1.175,27
1.248,72
156-160
297,89
446,84
506,41
595,78
1.191,56
1.266,04
161-165
301,96
452,95
513,34
603,93
1.207,86
1.283,35
166-170
306,04
459,06
520,27
612,08
1.224,15
1.300,66
171-175
310,11
465,17
527,19
620,22
1.240,45
1.317,98
176-180
314,19
471,28
534,12
628,37
1.256,74
1.335,29
181-185
318,26
477,39
541,04
636,52
1.273,04
1.352,60
186-190
322,33
483,50
547,97
644,67
1.289,33
1.369,92
191-195
326,41
489,61
554,89
652,81
1.305,63
1.387,23
196-200
330,48
495,72
561,82
660,96
1.321,92
1.404,54
201-210
336,18
504,28
571,51
672,37
1.344,73
1.428,78
211-220
344,33
516,50
585,36
688,66
1.377,32
1.463,41
221-230
352,48
528,72
599,21
704,96
1.409,91
1.498,03
231-240
360,63
540,94
613,06
721,25
1.442,50
1.532,66
241-250
368,77
553,16
626,91
737,55
1.475,09
1.567,29
251-260
376,92
565,38
640,76
753,84
1.507,68
1.601,91
261-270
385,07
577,60
654,62
770,14
1.540,27
1.636,54
271-280
393,22
589,82
668,47
786,43
1.572,86
1.671,16
281-290
401,36
602,04
682,32
802,73
1.605,45
1.705,79
291-300
409,51
614,27
696,17
819,02
1.638,04
1.740,42
301-310
417,66
626,49
710,02
835,31
1.670,63
1.775,04
311-320
425,80
638,71
723,87
851,61
1.703,22
1.809,67
321-330
433,95
650,93
737,72
867,90
1.735,81
1.844,30
331-340
442,10
663,15
751,57
884,20
1.768,40
1.878,92
341-350
450,25
675,37
765,42
900,49
1.800,99
1.913,55
351-360
458,39
687,59
779,27
916,79
1.833,58
1.948,18
361-370
466,54
699,81
793,12
933,08
1.866,17
1.982,80
371-380
474,69
712,03
806,97
949,38
1.898,76
2.017,43
381-390
482,84
724,25
820,82
965,67
1.931,35
2.052,05
391-400
490,98
736,48
834,67
981,97
1.963,94
2.086,68
401-420
503,20
754,81
855,45
1.006,41
2.012,82
2.138,62
421-440
519,50
779,25
883,15
1.039,00
2.078,00
2.207,87
441-460
535,79
803,69
910,85
1.071,59
2.143,18
2.277,13
461-480
552,09
828,13
938,55
1.104,18
2.208,36
2.346,38
481-500
568,38
852,58
966,25
1.136,77
2.273,54
2.415,63
C G C T M
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1 °
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2 0 1 0
3.17
Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri porta-auto vuoti
Prezzi per spedizione
3.18
DIstanza
Carri
a 2 assi
km
Euro
501-520
584,68
521-540
600,97
541-560
Carri pianali e a doppio piano
fino a 4 assi o a 2 carrelli
(di 2 assi ciascuno) di lunghezza in metri:
<= 23,40
> 23,40 < 27
=> 27
Euro
Carri
a più di 4
e fino a 8 assi
Carri
a più
di 8 assi
Euro
Euro
Euro
Euro
877,02
993,95
1.169,36
2.338,71
2.484,88
901,46
1.021,65
1.201,95
2.403,89
2.554,14
617,27
925,90
1.049,36
1.234,54
2.469,07
2.623,39
561-580
633,56
950,34
1.077,06
1.267,13
2.534,25
2.692,64
581-600
649,86
974,79
1.104,76
1.299,72
2.599,43
2.761,89
601-620
666,15
999,23
1.132,46
1.332,30
2.664,61
2.831,15
621-640
682,45
1.023,67
1.160,16
1.364,89
2.729,79
2.900,40
641-660
698,74
1.048,11
1.187,86
1.397,48
2.794,97
2.969,65
661-680
715,04
1.072,56
1.215,56
1.430,07
2.860,15
3.038,90
681-700
731,33
1.097,00
1.243,26
1.462,66
2.925,33
3.108,16
701-720
747,63
1.121,44
1.270,96
1.495,25
2.990,50
3.177,41
721-740
763,92
1.145,88
1.298,66
1.527,84
3.055,68
3.246,66
741-760
780,22
1.170,32
1.326,37
1.560,43
3.120,86
3.315,92
761-780
796,51
1.194,77
1.354,07
1.593,02
3.186,04
3.385,17
781-800
812,81
1.219,21
1.381,77
1.625,61
3.251,22
3.454,42
3.516,57
801-820
827,43
1.241,14
1.406,63
1.654,86
3.309,72
821-840
840,38
1.260,58
1.428,65
1.680,77
3.361,54
3.571,63
841-860
853,34
1.280,01
1.450,67
1.706,68
3.413,35
3.626,69
861-880
866,29
1.299,44
1.472,70
1.732,59
3.465,17
3.681,74
881-900
879,25
1.318,87
1.494,72
1.758,49
3.516,99
3.736,80
901-920
892,20
1.338,30
1.516,74
1.784,40
3.568,81
3.791,85
921-940
905,16
1.357,73
1.538,76
1.810,31
3.620,62
3.846,91
941-960
918,11
1.377,16
1.560,79
1.836,22
3.672,44
3.901,97
961-980
931,06
1.396,60
1.582,81
1.862,13
3.724,26
3.957,02
981-1000
944,02
1.416,03
1.604,83
1.888,04
3.776,07
4.012,08
1001-1050
958,59
1.437,89
1.629,61
1.917,18
3.834,37
4.074,02
1051-1100
974,79
1.462,18
1.657,13
1.949,57
3.899,14
4.142,84
1101-1150
990,98
1.486,47
1.684,66
1.981,96
3.963,91
4.211,65
1151-1200
1.007,17
1.510,76
1.712,19
2.014,34
4.028,68
4.280,47
1201-1250
1.023,36
1.535,05
1.739,72
2.046,73
4.093,46
4.349,29
1251-1300
1.039,56
1.559,34
1.767,25
2.079,11
1301-1350
1.055,75
1.583,62
1.794,77
2.111,50
4.158,23
4.418,11
4.223,00
4.486,93
1351-1400
1.071,94
1.607,91
1.822,30
2.143,89
4.287,77
4.555,75
1401-1450
1.088,14
1.632,20
1.849,83
2.176,27
4.352,54
4.624,57
1451-1500
1.104,33
1.656,49
1.877,36
2.208,66
4.417,31
4.693,39
1501-1550
1.120,52
1.680,78
1.904,89
2.241,04
4.482,09
4.762,21
1551-1600
1.136,71
1.705,07
1.932,41
2.273,43
4.546,86
4.831,03
1601-1650
1.152,91
1.729,36
1.959,94
2.305,81
4.611,63
4.899,85
1651-1700
1.169,10
1.753,65
1.987,47
2.338,20
4.676,40
4.968,67
1701-1750
1.185,29
1.777,94
2.015,00
2.370,59
4.741,17
5.037,49
5.106,31
1751-1800
1.201,49
1.802,23
2.042,53
2.402,97
4.805,94
1801-1850
1.217,68
1.826,52
2.070,05
2.435,36
4.870,72
5.175,13
1851-1900
1.233,87
1.850,81
2.097,58
2.467,74
4.935,49
5.243,95
1901-1950
1.250,06
1.875,10
2.125,11
2.500,13
5.000,26
5.312,77
1951-2000
1.266,26
1.899,39
2.152,64
2.532,51
5.065,03
5.381,59
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Paragrafo 2
Corrispettivi per trasporti di UTI cariche o vuote
Il corrispettivo applicabile ai trasporti di merci di cui alle posizioni della NHM:
•
9941 (grandi contenitori carichi);
•
9942 (casse mobili cariche);
•
9943 (semirimorchi carichi);
è stabilito nella successiva tabella, Serie A.
Il corrispettivo applicabile ai trasporti di merci di cui alle posizioni di NHM:
•
8609 (casse mobili e contenitori vuoti);
•
9931 (grandi contenitori vuoti e usati che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia);
•
9932 (casse mobili, vuote e usate che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia);
•
9933 (semirimorchi vuoti e usati che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia);
•
9939 (UTI vuote e usate che precedono o seguono un trasporto a carico per ferrovia);
è stabilito nella successiva tabella, Serie B.
In base al numero di assi del carro utilizzato per il trasporto, ai suddetti corrispettivi dovranno essere
applicati i seguenti coefficienti:
Corrispettivi per trasporti di UTI cariche o vuote
Coefficienti per carro
Tipo di carro
Coefficiente
A 2 assi
0,8
A 4 assi
1,0
A 6 assi
1,8
A 8 assi
1,9
AlLcorrispettivoLdeiLtrasportiLdiLUTILcaricheLnonLsiLapplicaLquantoLprevistoLallaLSezioneLI,LparagrafoL8
“Merci di peso eccezionale”.
In presenza di più UTI cariche e vuote sullo stesso carro, si applicano i corrispettivi della Serie A.
E’ ammesso il trasporto di più UTI sullo stesso carro solo se aventi stesso mittente, stesso destinatario, nonché stesso impianto ferroviario di partenza e di arrivo.
Il peso dell’UTI carica è inteso come peso complessivo della merce e della tara dell’UTI stessa.
I trasporti di semirimorchi nuovi di fabbrica sono considerati trasporti di veicoli; pertanto si applicano
le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1 “Corrispettivi per trasporto di veicoli o per carri portaauto vuoti”.
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3.19
Corrispettivi per trasporto di UTI cariche o vuote
Prezzi per carro
3.20
Distanza
Serie A – UTI cariche
Serie B – UTI vuote
km
Euro
Euro
1-100
346
173
101-105
353
176
106-110
360
180
111-115
367
183
116-120
376
188
121-125
384
192
126-130
393
196
131-135
402
201
136-140
408
204
141-145
417
209
146-150
426
213
151-155
433
217
156-160
442
221
161-165
449
224
166-170
457
228
171-175
465
232
176-180
476
238
181-185
483
241
186-190
490
245
191-195
499
249
196-200
505
252
201-210
518
259
211-220
535
268
221-230
551
276
231-240
567
283
241-250
582
291
251-260
599
300
261-270
616
308
271-280
631
315
281-290
647
324
291-300
665
332
301-310
681
341
311-320
696
348
321-330
713
356
331-340
730
365
341-350
747
373
351-360
762
381
361-370
778
389
371-380
794
397
381-390
812
406
391-400
827
414
401-420
852
426
421-440
883
442
441-460
916
458
461-480
949
474
481-500
981
491
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Corrispettivi per trasporto di UTI cariche o vuote
Prezzi per carro
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Distanza
Serie A – UTI cariche
Serie B – UTI vuote
km
Euro
Euro
501-520
1.015
508
521-540
1.046
523
541-560
1.080
540
561-580
1.112
556
581-600
1.145
572
601-620
1.175
588
621-640
1.210
605
641-660
1.241
620
661-680
1.275
637
681-700
1.306
653
701-720
1.332
666
721-740
1.356
678
741-760
1.379
689
761-780
1.404
702
781-800
1.428
714
801-820
1.452
726
821-840
1.477
738
841-860
1.500
750
861-880
1.526
763
881-900
1.548
774
901-920
1.574
787
921-940
1.598
799
941-960
1.623
811
961-980
1.645
822
981-1000
1.671
835
1001-1050
1.713
856
1051-1100
1.772
886
1101-1150
1.834
917
1151-1200
1.894
947
1201-1250
1.955
977
1251-1300
2.015
1.008
1301-1350
2.076
1.038
1351-1400
2.137
1.068
1401-1450
2.199
1.099
1451-1500
2.258
1.129
1501-1550
2.318
1.159
1551-1600
2.379
1.189
1601-1650
2.438
1.219
1651-1700
2.500
1.250
1701-1750
2.560
1.280
1.310
1751-1800
2.621
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2.681
1.341
1851-1900
2.741
1.370
1901-1950
2.804
1.402
1951-2000
2.864
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3.21
ParagrafoS3
Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto
Ai trasporti di carri vuoti quali mezzi di trasporto, successivi ad un trasporto a carico effettuato dal
vettore, anche nel caso siano provenienti o diretti alle officine di riparazione, si applicano i corrispettivi di cui alla successiva tabella.
Ai seguenti trasporti:
•
carri di nuova costruzione che escono dalla fabbrica;
•
carri inoltrati prima e dopo la trasformazione, se beneficiano di un plusvalore doganale;
•
carri di nuova costruzione e carri trasformati, che escono dalla fabbrica in attesa di destinazione
doganale (importati da Paesi terzi);
•
carri destinati alla vendita (compresi quelli destinati alla rottamazione);
•
carri destinati a, o di ritorno da revisione, riparazione, pulizia o locazione, diretti a, o provenienti da
Paesi non membri UE, fatta eccezione dei casi in cui:
-
il carro, il cui ultimo utilizzo come mezzo di trasporto sia avvenuto in un Paese terzo, sia immatricolato in uno Stato Membro dell’UE e venga restituito in uno Stato Membro dell’UE;
-
il carro, il cui ultimo utilizzo come mezzo di trasporto sia avvenuto in uno Stato Membro dell’UE,
sia immatricolato in un Paese terzo e venga restituito in questo Paese terzo;
•
carri vuoti quali mezzi di trasporto, anche nel caso siano provenienti o diretti alle officine di riparazione, successivi ad un trasporto a carico non effettuato dal vettore;
si applicano i corrispettivi calcolati in base alla Sezione II - paragrafo 2.
Ai trasporti di carri vuoti della serie letterale L o H, attrezzati per trasporto di veicoli stradali, si applicano i corrispettivi riportati nella tabella di cui alla Sezione III - paragrafo 1.
I residui di merce contenuti nei carri serbatoio sono considerati, ai soli effetti del calcolo dei corrispettivi, come facenti parte integrante del carro nel solo caso in cui il loro peso non superi il 10% della
tara.
3.22
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Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto
Prezzi per carro
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Distanza
Carri a 2 assi
Carri a più di 2 assi1
km
Euro
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1-100
120
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127
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121-130
131
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131-140
134
188
141-150
138
193
151-160
141
197
161-170
144
202
171-180
148
207
181-190
151
212
191-200
155
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201-210
158
221
211-220
161
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221-230
165
231
231-240
168
236
241-250
172
240
251-260
175
245
261-270
179
250
271-280
182
255
281-290
185
260
291-300
189
264
301-310
192
269
311-320
196
274
321-330
199
279
331-340
202
283
341-350
206
288
351-360
209
293
361-370
213
298
371-380
216
303
381-390
220
307
391-400
223
312
401-420
247
345
421-440
253
354
441-460
259
362
461-480
265
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481-500
271
379
501-520
277
387
521-540
283
396
541-560
289
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295
413
581-600
301
421
601-620
307
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Corrispettivi per trasporto di carri vuoti quali mezzi di trasporto
Prezzi per carro
Distanza
Carri a 2 assi
Carri a più di 2 assi1
km
Euro
Euro
701-720
337
472
721-740
343
480
741-760
349
489
761-780
355
497
781-800
379
530
801-820
385
539
821-840
391
547
841-860
397
555
861-880
403
564
881-900
409
572
901-920
415
581
921-940
421
589
941-960
427
598
961-980
433
606
981-1000
439
614
1001-1050
454
635
1051-1100
464
650
1101-1150
474
664
1151-1200
485
678
1201-1250
495
693
1251-1300
505
707
1301-1350
515
722
1351-1400
526
736
1401-1450
536
750
1451-1500
546
765
1501-1550
556
779
1551-1600
567
793
1601-1650
577
808
1651-1700
587
822
1701-1750
597
836
1751-1800
608
851
1801-1850
618
865
1851-1900
628
879
1901-1950
638
894
1951-2000
649
908
1 Alle spedizioni effettuate con carri a più di 4 assi, si applicano i prezzi in tabella
moltiplicati per il coefficiente 2
3.24
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Paragrafo 4
Corrispettivi per trasporto di rotabili da ferrovie e tranvie
circolanti sulle proprie ruote - NHM 8601/8605
I corrispettivi applicabili ai trasporti di mezzi circolanti sulle proprie ruote di cui alle posizioni della NHM
da 8601 a 8605, soggetti a particolari limitazioni di esercizio, è stabilito nella successiva tabella.
Detti corrispettivi sono calcolati tenuto conto del peso reale arrotondato al minimo di 20 tonnellate per
rotabile.
Qualora i rotabili siano trasportati con combustibile, acqua, attrezzi, ed altro di pertinenza degli stessi
e su di essi caricati, il corrispettivo per il trasporto si calcola sul peso lordo (tara del rotabile maggiorata del peso di quanto su esso caricato).
Nel caso in cui il trasporto sia scortato da personale del cliente, i documenti di accompagnamento del
medesimo devono essere compilati secondo le modalità previste nel documento Istruzioni.
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3.25
Corrispettivi per trasporto di rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote (NHM 8601/8605)
Distanza
Prezzo a tonn1
Distanza
Prezzo a tonn1
km
Euro
km
Euro
1-100
22,86
101-105
23,15
501-520
52,23
106-110
23,52
521-540
53,54
111-115
23,90
541-560
54,84
116-120
24,26
561-580
56,14
121-125
24,63
581-600
57,43
126-130
25,01
601-620
58,74
131-135
25,37
621-640
60,04
136-140
25,74
641-660
61,34
141-145
26,12
661-680
62,63
146-150
26,47
681-700
63,94
151-155
26,85
701-720
65,24
156-160
27,22
721-740
66,53
161-165
27,58
741-760
67,83
166-170
27,96
761-780
69,14
171-175
28,32
781-800
70,44
176-180
28,69
801-820
71,73
181-185
29,07
821-840
73,03
186-190
29,43
841-860
74,34
191-195
29,80
861-880
75,64
196-200
30,18
881-900
76,93
201-210
30,68
901-920
78,23
211-220
31,43
921-940
79,54
221-230
32,16
941-960
80,84
231-240
32,90
961-980
82,13
241-250
33,65
981-1000
83,43
251-260
34,38
1001-1050
85,72
261-270
35,11
1051-1100
88,14
271-280
35,86
1101-1150
89,78
281-290
36,60
1151-1200
91,39
291-300
37,33
1201-1250
93,02
301-310
38,07
1251-1300
94,65
311-320
38,82
1301-1350
96,26
321-330
39,55
1351-1400
97,89
331-340
40,28
1401-1450
99,52
341-350
41,03
1451-1500
101,14
351-360
41,77
1501-1550
102,77
361-370
42,50
1551-1600
104,40
371-380
43,25
1601-1650
106,01
381-390
43,98
1651-1700
107,64
391-400
44,72
1701-1750
109,27
401-420
45,74
1751-1800
110,89
421-440
47,03
1801-1850
112,52
441-460
48,34
1851-1900
114,15
461-480
49,64
1901-1950
115,76
481-500
50,94
1951-2000
117,39
1 Vincolato a spedizioni con peso minimo tassabile di almeno 20 tonnellate
3.26
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S ez i one I V
Cor r i s pet t i vi per servizi accessori
Paragrafo 1
Espletamento delle formalità doganali e delle operazioni doganali
I corrispettivi per le operazioni e le formalità doganali comprendono le somme dovute in base alle attività previste ai codici 40, 41 e 42 dell’Allegato 3 alla Guida Lettera di Vettura CIM (GLV-CIM) disponibile sul sito internet del vettore.
A fronte di tali corrispettivi, il vettore si assume l’onere relativo a:
•
pesatura del carro, quando effettuata ai fini doganali;
•
nolo reti e corde, quando applicate ai fini doganali;
•
scarico e ricarico delle merci, quando queste operazioni, eseguite per motivi doganali, sono compiute da personale non dipendente del vettore;
•
marchio INE;
•
contrassegni, piombi e sigilli;
•
tassa portuale, limitatamente alla emissione di lettera di vettura CIM/Spec.
Viceversa, tali corrispettivi non comprendono le somme spettanti alla dogana per:
•
prestazioni relative a visita sanitaria e/o fitopatologica;
•
indennità commerciali spettanti alla dogana e ad altri organi di controllo;
•
trasporto delle merci in dogana a mezzo di imprese autorizzate;
•
compensi per le prestazioni di personale non dipendente dall’amministrazione doganale per lo
scarico e il ricarico delle merci nelle dogane demaniali.
Sono esenti dall’applicazione del corrispettivo, anche se scortati da lettera di vettura internazionale, i
trasporti di containers privati vuoti immatricolati, i carri ferroviari privati vuoti immatricolati e gli attrezzi
di carico privati.
Sono esenti dall’applicazione del corrispettivo i trasporti di masserizie e di effetti personali, compresi
autovetture e motocicli usati.
Per le unità da carico contenenti merci diverse, oltre al corrispettivo previsto nella tabella n. 1, si applica un ulteriore corrispettivo di Euro 6,95 (euro sei/95) per ogni bolletta doganale successiva alla
prima.
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3.27
Operazioni doganali
Tabella n. 1 (All. 3 GLV-CIM, cod. 40, 41 e 42)
Importazione, temporanea importazione,
reimportazione, reintroduzione
Esportazione, temporanea esportazione,
riesportazione
Unità tassabile: carro o container
N. unità di carico1, 2
Unità tassabile: carro o container
N. unità di carico1, 2
Euro
Euro
1
62,12
1
31,07
2
79,37
2
44,86
3
96,63
3
55,23
4
110,43
4
69,01
5
124,24
5
79,37
6
138,05
6
86,28
7
148,40
7
96,63
8
158,75
8
103,54
9
165,65
9
110,43
10
176,01
10
120,79
11
182,91
11
127,68
12
189,80
12
134,59
13
200,17
13
141,49
14
207,06
14
151,85
15
213,96
15 e oltre
158,75
16
220,86
17
231,22
18 e oltre
238,12
1 Sono unità di carico: il carro, il container, il semirimorchio o unità similari
2 La tassazione per più unità di carico ricorre in presenza di carico di merce omogenea presentata nel medesimo giorno
da uno stesso destinatario in una stessa stazione, sia se spedita con unica lettera di vettura, sia se spedita con lettere di vettura separate.
Nel caso di più lettere di vettura, il mittente deve apporre su ciascuna di esse la seguente annotazione:
“Parte di n. … unità di carico, unità tassata spedizione n. … del …”
Operazioni doganali
Tabella n. 2
Operazione doganale
Corrispettivo per carro
Euro
Emissione di lettera di vettura CIM/Spec.
con imputazione dei diritti doganali a carico della Ferrovia
34,56
N.B. Il corrispettivo è comprensivo della tassa portuale
Corrispettivo per carro
Euro
Corrispettivo a forfait per responsabilità e prestazioni di garanzie
nei confronti della Dogana e prestazioni accessorie nei confronti del cliente
8,96
Il suddetto corrispettivo si applica forfetariamente, in misura fissa, a tutti i trasporti a carro, per ogni
carro carico, rispettivamente in entrata, in uscita ed in transito, scortati da lettera di vettura internazionale CIM, provenienti o diretti da o verso Paesi terzi, ed a quelli in servizio interno scortati da lettera
di vettura interna CIM/Spec.
3.28
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S er v i z i v ar i
Paragrafo 1
Pulitura del carro
Per le operazioni di pulitura del carro effettuate a cura del vettore, questi ha diritto a percepire i seguenti corrispettivi:
•
per ogni carro di superficie inferiore a mq 40
e per i carri della serie T aventi cubatura inferiore a mc 50:
•
€ 114,40 (euro centoquattordici/40);
per ogni carro di superficie superiore a mq 40
e per i carri della serie T aventi cubatura superiore a mc 50: € 187,20 (euro centottantasette/20).
Ove, per la natura delle merci trasportate, sia necessario procedere anche alla disinfezione del carro
i corrispettivi di cui al comma precedente sono aumentati del 10%.
Paragrafo 2
Creazione della Lettera di Vettura elettronica
Per la creazione di una LDV elettronica, sulla base dei dati trasmessi dal mittente, è dovuto al vettore
il corrispettivo di € 25,00 (euro venticinque/00).
Paragrafo 3
Ordini ulteriori e/o modifiche al contratto
Per ogni ordine ulteriore e/o modifica al contratto, è dovuto al vettore, per ogni spedizione, il corrispettivo di € 16,65 (euro sedici/65).
Paragrafo 4
Stazionamento
Per lo stazionamento dei carri, su richiesta o d’ufficio, il vettore riscuote il corrispettivo giornaliero di
€ 31,20 (euro trentuno/20) a carro.
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3.29
Paragrafo 5
Indennità per la perdita d’uso del carro
Indennità in caso di riparazione
Serie del carro
Tipo del carro
Euro / giorno
U
Speciali
14,85
Z
Cisterna
14,85
Altri carri
8,80
Importo massimo per carro: € 1.000,00 (euro mille/00).
3.30
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Prodotti
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia
In vigore dal 1° marzo 2010
Prodotti
Condizioni Generali di Contratto
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia (CGCTM)
Emanati dal Responsabile di Trenitalia Divisione Cargo
il 28 gennaio 2010 e registrati presso l’Agenzia delle Entrate
in data 26 febbraio 2010 serie 3 n. 4633
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C A R G O
I ndice
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Tipologie di prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Sezione II - Condizioni d’acquisto dei prodotti a treno completo
Articolo 2 - Durata del programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Articolo 3 - Termine per il rinnovo del programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Articolo 4 - Verifica dell’impegno minimo di quantità (art. 17 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Articolo 5 - Modifiche alla programmazione ordinaria (art. 18 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Articolo 6 - Disdette e penali (art. 21 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Articolo 7 - Ritardo in partenza (par. 21.4 CGCTM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
Articolo 8 - Criteri di applicazione dei prezzi contrattuali per prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
Articolo 9 - Allegato tecnico-economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
Sezione III - MaxiCargo (trasporti eccezionali)
Articolo 10 - Caratteristiche tecniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Articolo 11 - Autorizzazione alla circolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Articolo 12 - Modalità d’inoltro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Articolo 13 - Responsabilità in caso di superamento dei termini di resa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Articolo 14 - Penali per disdetta singolo trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Articolo 15 - Prestazioni accessorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
C G C T M
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P R O D O T T I
S ez i one I
Di s pos i zi oni generali
L’offerta di Trenitalia per i trasporti ferroviari di merci comprende varie tipologie di prodotto aventi caratteristiche operative ed economiche diversificate al fine di rispondere ad ogni esigenza della clientela.
Tramite la stipula di un accordo cliente con il vettore, il cliente può acquistare uno o più prodotti tra
quelli elencati all’art. 1 del presente documento.
Articolo 1
Tip ologie di prodotti
1.1
Trasporto a treno completo
1.1.1
I prodotti di trasporto a treno completo si distinguono in:
a) programma di trasporto pluriennale;
b) programma di trasporto annuale;
c) programma di trasporto periodico/stagionale (P/S);
d) programma di trasporto settimanale;
e) programma di trasporto giornaliero.
I programmi di cui alle lettere a), b) e c) rientrano nell’ambito della programmazione ordinaria, mentre quelli indicati alle lettere d) ed e) attengono alla programmazione straordinaria.
1.1.2 Il cliente può scegliere i programmi di cui al precedente punto 1.1.1 sub a), b) e c) con le seguenti modalità di effettuazione:
a) Bilanciato: riferito ad un trasporto a treno completo su una relazione tra l’impianto ferroviario di partenza e l’impianto ferroviario di destinazione intermedia e tra quest’ultimo e quello
di destinazione finale, corrispondente all’impianto ferroviario originario di partenza.
I singoli treni completi, utilizzati per l’effettuazione di tale trasporto, sono operativamente sequenziali e collegati nella loro esecuzione.
I prezzi, nonché l’applicazione delle penali, delle disdette e dei rimborsi sono sempre riferiti
alla prestazione totale compresa tra l’impianto di partenza e quello di destinazione intermedia e tra quest’ultimo e l’impianto di destinazione finale corrispondente a quello di partenza;
b) Andata e ritorno: riferito ad una coppia di trasporti a treno completo su una determinata relazione nei suoi due sensi di percorrenza, ciascuno di essi indipendente ma collegati nella
loro esecuzione;
c) Dedicato: riferito ad un trasporto a treno completo su una relazione acquistato in un solo suo
senso di percorrenza.
4.4
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
1.1.3 Nell’accordo cliente ciascun trasporto a treno completo, sia in programmazione ordinaria che
straordinaria, è identificato da un numero fornito dal vettore (treno commerciale) che viene
preso a riferimento per l’applicazione delle condizioni previste dall’accordo stesso.
1.2
Trasporto a diffuso
Rappresenta l’offerta base di Trenitalia per trasporti a carro singolo od a gruppi di carri inoltrati sul reticolo del trasporto a diffuso (pubblicato sul sito internet del vettore) sia per traffici convenzionali che
combinati.
1.3
MaxiCargo
E’ il prodotto dedicato ai trasporti di merci che, per le loro dimensioni (peso, profilo limite, lunghezza)
e natura (ad esempio: materiale rotabile non immatricolato), sono soggetti a particolari restrizioni di
circolazione e necessitano di specifiche autorizzazioni da parte del gestore dell’infrastruttura delle
linee interessate al trasporto stesso.
C G C T M
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P R O D O T T I
4.5
S ez i one I I
Condi z i oni d’acquis to dei prodotti a tr eno complet o
Articolo 2
Durata del programma
2.1
I programmi di trasporto di cui al precedente paragrafo 1.1 possono essere acquistati per il periodo di
seguito indicato:
a) Programma pluriennale: per un periodo superiore ad un anno e comunque con scadenza coincidente con l’ultimo giorno di validità del cambio orario dei treni merci del vettore;
b) Programma annuale: per un periodo massimo di un anno e comunque con scadenza coincidente
con l’ultimo giorno di validità del cambio orario dei treni merci del vettore;
c) Programma periodico/stagionale: nell’ambito di validità dell’accordo cliente, la durata può variare
da un minimo di un mese ad un periodo massimo compreso tra il momento dell’attivazione della
richiesta e la scadenza dell’accordo medesimo;
d) Programma settimanale e giornaliero: coincidente con l’effettuazione del trasporto. Nel periodo
di validità dell’accordo cliente, il cliente stesso può richiedere più programmi settimanali e giornalieri a condizione che questi non superino la data di scadenza dello stesso.
Articolo 3
Term ine per il rinnovo de l programma
3.1
Per il programma pluriennale il cliente deve presentare la richiesta di rinnovo entro il 31 marzo dell’ultimo anno della sua validità.
Entro il 30 aprile seguente il vettore darà conferma dell’avvio della procedura di attivazione dei servizi
richiesti e comunicherà, entro il 30 settembre successivo, le condizioni economiche di rinnovo.
Il programma di trasporto pluriennale, dal punto di vista operativo, deve essere confermato annualmente.
Il cliente deve fornire al vettore, entro il 1 settembre di ciascun anno, la richiesta di programmazione
per l’anno successivo.
3.2
Per il programma annuale il cliente deve presentare la richiesta di rinnovo entro il 1° settembre di ciascun anno.
3.3
Per il programma periodico/stagionale il cliente deve presentare richiesta di rinnovo entro il giorno 20
del secondo mese antecedente l’avvio dei trasporti.
4.6
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C A R G O
Articolo 4
Ve rif icaf dell’impegnof minimof dif quantitàf (art.f 17f CGCTM)
Per i programmi pluriennale, annuale e periodico/stagionale la verifica del raggiungimento dell’impegno minimo di quantità viene effettuata per ciascun trimestre della loro validità e/o alla loro scadenza.
L’esito della verifica è portato a conoscenza del cliente entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre
di validità e/o della scadenza del programma operativo considerato su base annua.
Articolo 5
Modif ichef allaf programmazionef ordinariaf (art.f 18f CGCTM)
5.1
Il cliente può richiedere al vettore le modifiche al programma pluriennale, al programma annuale e/o
P/S indicate nelle CGCTM attenendosi alle seguenti modalità:
a) la richiesta deve essere presentata al vettore, per iscritto, entro il giorno 20 del secondo mese antecedente la data di effettuazione del primo trasporto programmato;
b) il vettore comunica l’esito dello studio di fattibilità tecnica ed operativa nel più breve tempo possibile e comunque entro 7 giorni solari antecedenti la data di effettuazione prevista per il primo trasporto;
c) le richieste di modifica non potranno essere avanzate per trasporti da effettuarsi nei mesi di dicembre e gennaio.
Salvo diversa pattuizione contrattuale, la percentuale di trasporti programmati per i quali può essere
richiesta una modifica non può superare il 10% dell’impegno di traffico complessivo di cui all’Articolo
17 delle CGCTM.
C G C T M
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P R O D O T T I
4.7
Articolo 6
Disdettef ef penalif (art.f 21f CGCTM)
6.1
Disdette
6.1.1 Il cliente od il vettore possono comunicare all’altra parte disdetta di:
a) un singolo trasporto previsto nel programma pluriennale, annuale o P/S entro il giorno 20
del secondo mese antecedente quello di effettuazione del trasporto in questione;
b) una intera programmazione su una determinata relazione in un determinato giorno della settimana, ad una determinata ora, fino alla scadenza della validità del programma stesso, entro
il giorno 20 del secondo mese antecedente quello di effettuazione del trasporto oggetto
della richiesta.
Le comunicazioni effettuate oltre tali termini danno luogo all’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 6.2.
6.2
Penali per disdetta di un singolo trasporto
6.2.1 Salvo diversa previsione contrattuale, in caso di disdetta da parte del cliente o del vettore di un
singolo trasporto la parte inadempiente deve corrispondere all’altra a titolo di penale:
a) un importo pari al 15% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito nell’accordo cliente per
il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata all’altra parte entro un termine
inferiore al giorno 20 di due mesi precedenti quello di effettuazione, ma almeno, date tre
settimane successive A, B e C, entro il lunedì della settimana A per i trasporti a treno completo per il periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della
settimana C;
b) un importo pari al 35% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito nell’accordo cliente per
il singolo trasporto, qualora la disdetta sia stata comunicata all’altra parte con un preavviso
inferiore a quello di cui alla precedente lettera a), ma almeno 2 giorni lavorativi prima della
data prevista per la partenza;
c) un importo pari al 45% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il singolo trasporto,
qualora la disdetta sia stata comunicata con un preavviso inferiore a quello di cui alla precedente lettera b).
6.2.2 Qualora il cliente od il vettore non abbiano comunicato disdetta del trasporto, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il singolo trasporto.
4.8
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
6.3
Penali per disdetta di una intera programmazione ordinaria
6.3.1 Salvo diversa previsione contrattuale, il cliente od il vettore che abbia dato la disdetta è tenuto
al pagamento di una somma pari all’8% del prezzo della relazione ferroviaria del singolo trasporto programmato per tutte le circolazioni previste nei 60 giorni successivi alla data di comunicazione della disdetta stessa.
6.3.2 Le percentuali indicate nel paragrafo 6.2, qualora il prezzo della relazione ferroviaria del singolo
trasporto sia espresso in forma diversa dalla formula vuoto per pieno, si applicano al prezzo
della relazione ferroviaria del singolo trasporto, calcolato sui parametri tecnici minimi stabiliti
negli allegati dell’accordo cliente.
6.4
Penale per mancata effettuazione di un singolo trasporto
6.4.1 In caso il cliente od il vettore abbiano determinato la mancata effettuazione di un singolo treno
aggiuntivo o straordinario, essi saranno tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma
pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per tale trasporto.
6.4.2 In caso di esecuzione parziale di un trasporto in modalità bilanciata per causa imputabile al vettore, è dovuta al cliente, a titolo di penale, una somma pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria stabilito per il trasporto stesso, salvo il caso in cui la difformità nell’effettuazione anche
di uno dei trasporti collegati sia attribuibile alla responsabilità del cliente.
6.4.3 Qualora la mancata effettuazione di un trasporto sia conseguente al ritardo maturato in arrivo
dal trasporto a treno completo collegato, ritardo dovuto a responsabilità del cliente, non verrà
applicata alcuna penale a carico del vettore.
6.5
Pagamento delle penali
Salvo diversa previsione contrattuale il cliente ed il vettore provvedono a scambiarsi reciprocamente
entro la fine di ciascun mese, un rendiconto delle eventuali penali attive maturate nel corso del mese
precedente.
Il cliente ed il vettore hanno 60 giorni di tempo per approvare o eccepire detto rendiconto; decorso
tale termine, in assenza di risposte dalla parte ricevente, le penali richieste si intendono accettate.
Entro ulteriori 30 giorni, la parte creditrice provvede all’emissione della fattura verso la parte debitrice.
C G C T M
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P R O D O T T I
4.9
Articolo 7
Ritardof inf partenzaf (par.f 21.4f CGCTM)
7.1
Qualora l’orario di partenza di un trasporto in programmazione ordinaria non possa essere rispettato
per causa del cliente o del vettore, il vettore stesso garantisce comunque la partenza. Il vettore può
riprogrammare la partenza del trasporto come segue:
a) entro 23 ore e 59 minuti, in tal caso non è necessaria alcuna comunicazione al cliente. Il trasporto
è assoggettato ai criteri di qualità ove previsti dall’accordo cliente, ovvero dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa;
b) oltre i termini di cui al precedente punto a), il vettore comunica – per iscritto – al cliente la data e l’ora
di possibile inoltro, chiedendo la conferma formale del suo interesse all’esecuzione del trasporto.
b.1)
In caso di accettazione da parte del cliente
•
Se il ritardo è imputabile al vettore, si applica quanto previsto dall’accordo cliente in tema
di qualità, ovvero dalle CGCTM per il superamento dei termini di resa.
•
Se il ritardo è imputabile al cliente, non trovano applicazione a carico del vettore le clausole di qualità previste dall’accordo cliente, ovvero quanto previsto dalle CGCTM per il
superamento dei termini di resa.
b.2)
In caso di rifiuto da parte del cliente
Si procede all’annullamento del documento di trasporto (LDV) e la merce è riconsegnata al
mittente per il successivo scarico dai carri a cura e spese del cliente stesso.
In tal caso, per il trasporto non effettuato, sono applicate alla parte responsabile del ritardo
le penali di cui al precedente art. 6.
4.10
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
Articolo 8
Criteri di applicazione dei prezzi contrattuali per prodotto
8.1
I prezzi per il singolo trasporto a treno completo, indicati negli allegati tecnico-economici dell’accordo
cliente, sono riferiti alle prestazioni fornite dal vettore, per l’effettuazione del singolo trasporto, dal
punto di presa in partenza al punto di consegna a destinazione per il viaggio di andata o di ritorno.
8.2
Nel caso di programma in modalità bilanciato, il prezzo è riferito al singolo trasporto dal punto di presa
in partenza all’impianto ferroviario di destinazione intermedia e tra quest’ultimo ed il punto di consegna a destinazione.
In caso di esecuzione parziale del trasporto programmato in modalità bilanciata per causa imputabile
al cliente, il prezzo dovuto sarà comunque quello stabilito per l’intera prestazione.
8.3
I prezzi di cui al precedente paragrafo, sono dovuti dal cliente al vettore anche qualora il cliente stesso
non saturi tutti i parametri tecnici dei singoli trasporti previsti nell’allegato tecnico-economico dell’accordo cliente.
Detti prezzi sono dovuti anche in caso di mancato rispetto da parte del cliente dei vincoli di composizione minima eventualmente fissati per il trasporto ai fini della determinazione del suo corrispettivo.
Articolo 9
Allegato tecnico-economico
9.1
Per ciascun prodotto indicato all’art. 1, il vettore predispone uno specifico allegato in cui sono riportate le caratteristiche dello stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: merci, relazioni, prezzi,
termini e modalità operative di effettuazione dei trasporti.
9.2
L’allegato, siglato dal cliente e dal vettore, costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo
cliente.
C G C T M
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P R O D O T T I
4.11
S ez i one I II
Maxi Cargo (t rasporti eccezionali)
Articolo 10
Caratteristiche tecniche
Il trasporto MaxiCargo risponde ad una delle seguenti tipologie:
a) eccedenza peso (TEP), tale che determini un peso assiale superiore a quello consentito anche
su una sola delle linee interessate al trasporto;
b) eccedenza profilo limite (TES), corrispondente ad un trasporto con un profilo limite superiore a
quello consentito anche su una sola delle linee interessate al trasporto medesimo;
c) rotabili non immatricolati (TE), tali da presentarsi come merce circolante sulle proprie ruote;
d) merce di lunghezza superiore a 36 metri.
Rientrano nel prodotto MaxiCargo tutti quei trasporti per i quali si rendono necessarie precauzioni
particolari a qualsiasi titolo dovute per la sicurezza del trasporto ferroviario.
Articolo 11
Autorizzazione alla circolazione
11.1
Nei casi in cui un trasporto MaxiCargo debba essere fornito di autorizzazione alla circolazione, è cura
del vettore, su istanza del richiedente, presentare idonea richiesta al gestore dell’infrastruttura interessato al trasporto. Al rilascio dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto in ogni caso al pagamento
al vettore delle spese richieste dai gestori dell’infrastruttura.
Per la rete ferroviaria nazionale, le spese sono riportate nel Prospetto Informativo della rete di Rete
Ferroviaria Italiana – Servizi obbligatori – Assistenza alla circolazione di treni speciali – disponibile sul sito
www.rfi.it.
11.2
In detta autorizzazione sono descritti i vincoli, le soggezioni di esercizio cui deve essere sottoposto il
trasporto al fine di garantirne la circolazione sulla rete ferroviaria nazionale e/o internazionale, nonché
il periodo di validità definito.
Nel periodo di validità definito il cliente può effettuare più trasporti, purché aventi le medesime caratteristiche del trasporto per il quale è stata rilasciata la predetta autorizzazione.
4.12
T R E N I T A L I A
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D I V I S I O N E
C A R G O
Articolo 12
Modalità d’in oltro
Sulla base delle prescrizioni tecniche previste dall’autorizzazione, il vettore stabilisce se il trasporto
MaxiCargo debba essere inoltrato con la modalità treno completo o diffuso. In ogni caso il vettore
medesimo predispone un apposito programma.
Articolo 13
Responsabilità in caso di superamento dei termini di resa
In deroga all’art. 42 delle CGCTM, il vettore è esonerato dalla responsabilità per ritardo nella resa,
fatto salvo il riconoscimento di eventuali danni derivanti alla merce a causa del superamento dei termini di resa stessi.
Articolo 14
Penali per disdetta singolo trasporto
Salvo diversa previsione contrattuale, qualora il vettore od il cliente diano disdetta di un singolo trasporto MaxiCargo, confermato per iscritto dagli stessi, la parte inadempiente è tenuta al pagamento
di una penale pari al 50% del prezzo della relazione ferroviaria previsto per il trasporto medesimo.
Articolo 15
Prestazio ni accesso rie
Il cliente è tenuto a corrispondere al vettore ogni spesa sostenuta dal vettore medesimo necessaria
per consentire l’effettuazione del trasporto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scorta personale specializzato, lavori in linea quali smontaggio segnali bassi, sollevamento linee di contatto, spostamento segnali, fornitura carrozza appoggio.
C G C T M
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P R O D O T T I
4.13
DIVISIONE CARGO
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma
www.ferroviedellostato.it
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