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Lavoro notturno tutela della salute e sicurezza

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Lavoro notturno tutela della salute e sicurezza
Ns. rif.:web/banca_dati/linee_guida/lavoro_notturno/Anno2004/013
Inserto 5/2004
(supplemento al n. 11/2004)
A CURA DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, LAZIO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, MARCHE
Le copie non consegnate vanno restituite a Media S.r.l. Via Veneto, 55 - C.P. 555, 59044 Iolo - Prato
REGIONE EMILIA ROMAGNA
“LAVORO NOTTURNO.
TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI”
Indice :
1. Premessa
2. Definizioni e campo
d'applicazione
5. Misure preventive e protettive
7. L’informazione e la formazione
8. La sorveglianza sanitaria
10. Il lavoro notturno solitario
11. Prima ipotesi di definizione
delle lavorazioni di cui all'art. 4,
comma 2
11. Indicazioni agli operatori Spsal
per l'effettuazione dell'attività
di vigilanza
I componenti del gruppo di lavoro che
ha elaborato questo documento:
Leopoldo Magelli (Cds-Agenzia sanitaria
regionale dell'Emilia-Romagna), Claudio
Arcari (Ausl Piacenza), Marta Ferrari
(Ausl Parma), Stefano Arletti (Ausl
Modena), Loris Costellati e Anna
Mandes (AUSL Bologna), Alfonsino
Ferretti e Stefania Principe (Direzione
regionale del lavoro, Ministero del Lavoro),
Venere Pavone (AUSL Bologna).
PREMESSA
Il lavoro notturno nel nostro paese è una realtà piuttosto rilevante,
poiché negli ultimi anni tale tipologia di orario si è andata via via estendendo dai settori in cui era tradizionalmente consolidata (ospedali,
trasporti, vigilanza, panificatori, laterizi e fornaci, impianti chimici a ciclo
continuo, mercati ortofrutticoli ed ittici all'ingrosso, ecc.) a numerosi altri
settori (dai lavori di pulizia ai locali di pubblico spettacolo, da un più
ampio ventaglio di attività produttive ai call center e ai Ced…). Dalla fine
degli anni '80 a tutt'oggi, vi è stato un incremento del numero assoluto
e percentuale dei lavoratori notturni, anche se , dai dati in nostro
possesso, il numero dei lavoratori notturni sembra attualmente abbastanza costante, senza evidenti incrementi negli ultimi anni : ad esempio, dal 1995 al 1997 (fonte Eurostat, Labor Force Survey) in Italia è
leggermente calato il numero (in percentuale) di lavoratori che lavorano
abitualmente la notte (dal 5,5 % al 5,2% sul totale dei lavoratori italiani)
, mentre è leggermente aumentato quello di coloro che lavorano qualche volta la notte (dal 7,8% al 7,9%) ; in totale dal 1995 al 1997 , si
passa dal 13,4% al 13,1%. I valori europei sono più elevati di circa 1,5
punti percentuali (nel 1995 , 14,8% e nel 1997, 14.6%).
Scomponendo per sesso tali valori, possiamo osservare che il
lavoro notturno incide di più sui lavoratori maschi : nel 1997 il 6.3%
degli uomini lavora abitualmente di notte, mentre tale percentuale
scende al 3,3% per le donne (fonte Eurostat 1997).
In termini assoluti (dati Istat riferiti al 1999) i lavoratori notturni
possono essere stimati in circa 1.000.000. E' evidente, dal confronto
con i precedenti valori percentuali, che tale cifra si riferisce a chi presta
abitualmente e sistematicamente lavoro notturno.
E' interessante notare come la tendenza al ricorso al lavoro notturno
si accompagni ad una più diffusa tendenza alla crescita del numero di
persone che lavorano in orari considerati, fino a qualche anno fa, abbastanza anomali : infatti circa 2.800.000 persone svolgono lavoro serale,
più di 7.000.000 lavorano al sabato e circa 1.700.000 la domenica
(fonte Istat 1999 , in netto aumento rispetto a valori di confronto del
1993). E, naturalmente, il problema del lavoro notturno si sovrappone
ampiamente al problema del lavoro su turni (l'overlap è molto rilevante)
: i lavoratori che operano su turni in Italia sono ben 3.000.000 circa, e
di essi 1.000.000 sono anche lavoratori notturni (fonte Istat 1999).
I dati numerici chiariscono molto bene la diffusione, la portata e l'importanza del fenomeno. Fenomeno che, in realtà, presenta anche
aspetti contradditori : infatti, se per molti lavoratori questo impegno
lavorativo costituisce, pur essendo retribuito in modo maggiorato, un
forte onere per motivi di salute, personali, familiari, di relazioni sociali,
di qualità della vita, per altri (esempio, nelle zone agricole) è abbastanza ricercato perché, oltre alle maggiorazioni economiche
connesse, consente di dedicare buona parte delle ore diurne ad altre
attività lavorative.
Un ultimo elemento da chiarire in questa premessa è la considerazione che, con l'entrata in vigore del D.Lgs 532/99 il prestare la propria
attività lavorativa in qualità di lavoratore notturno costituisce, ipso facto,
senza necessità dell'ulteriore presenza di altri fattori critici, un fattore di
rischio : da ciò deriva che la presenza e modalità del lavoro notturno
deve essere presa in esame in modo specifico nella valutazione dei
rischi, che scattano precisi obblighi di informazione e di sorveglianza
sanitaria, che vanno previste ed adottate specifiche misure di prevenzione e protezione, ecc.
Tutti questi elementi vengono puntualmente e dettagliatamente presi
in esame nei successivi paragrafi del documento.
1
INSERTO
LA DIRETTIVA 93/104/CE
DEL CONSIGLIO DEL
23/11/1993
Concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
La materia del lavoro notturno è disciplinata da varie fonti. Per i riflessi economici, l'art. 2108 c. 2 c.c. dispone che “il
lavoro notturno, non compreso in regolari
turni periodici, deve essere retribuito con una
maggiorazione rispetto al lavoro diurno”.
Ma la fonte più importante è ovviamente la direttiva europea da cui deriva
la 532, di cui sarà opportuno ricordare i
principali elementi, per poi poterli
comparare coi contenuti della 532.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutti i settori di attività privati e pubblici
Esclusioni: trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna,
della pesca in mare, delle altre attività in
mare, nonché delle attività dei medici in
formazione. Molte di queste esclusioni
saranno superate dalla successiva direttiva europea 300L0034 (2000/34/CE), che
modifica la precedente direttiva al fine di
comprendere settori ed attività esclusi.
Molte di queste esclusioni saranno superate dalla successiva direttiva europea
300L0034 (2000/34/CE), che modifica la
precedente direttiva al fine di comprendere settori ed attività esclusi dalla direttiva
93/104. Tale direttiva non è stata però
ancora recepita in Italia.
Sono parimenti da considerarsi esclusi
da prestazioni lavorative nel periodo
notturno, ai sensi dell'art. 9, i lavoratori
che “hanno problemi di salute aventi un
nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno”.
Inoltre l'art. 10 afferma che “gli stati membri
possono subordinare il lavoro di talune
categorie notturni a determinate garanzie,
a condizioni fissate dalle legislazioni e/o
prassi nazionali, per lavoratori esposti a un
rischio di sicurezza o di salute connesso al
lavoro durante il periodo notturno.”
DEFINIZIONI
Orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui
il lavoratore sia al lavoro, a disposizione
del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali.
2
Periodo di riposo: qualsiasi periodo che
non rientra nell'orario di lavoro.
Periodo notturno: qualsiasi periodo di
almeno 7 ore, definito dalla legislazione
nazionale e che comprenda in ogni caso
l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5.
Lavoratore notturno:
a) qualsiasi lavoratore che durante il
periodo notturno svolga almeno 3 ore
del suo tempo di lavoro giornaliero,
impiegate in modo normale
b) qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una
certa parte del suo orario di lavoro
annuale, definita a scelta dallo Stato
membro interessato:
i) dalla legislazione nazionale, previa
consultazione delle parti sociali, o
ii) da contratti collettivi o accordi
conclusi tra le parti sociali a livello
nazionale o regionale
Premesso che l'art. 1 della direttiva
93/104/CE afferma che quanto contenuto nella direttiva costituisce un
complesso di condizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, l'art. 8 stabilisce che la durata massima dell'orario di
lavoro dei lavoratori notturni non deve
superare le 8 ore in media per un
periodo di 24 ore.
Per le attività comportanti rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali i
lavoratori non devono lavorare più di 8
ore (limite tassativo da non superare, e
non valore medio) nel corso di un
periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.
I lavori comportanti rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali sono definiti dalle legislazioni e/o prassi nazionali o
da contratti collettivi o accordi conclusi fra
le parti sociali, tenuto conto degli effetti e
dei rischi inerenti il lavoro notturno.
L'art. 17 stabilisce che si può derogare
dall'art. 8 per le seguenti categorie di
lavoratori: dirigenti od altre persone
aventi potere di decisione autonomo,
manodopera familiare, lavoratori nel
settore liturgico delle chiese e delle
comunità religiose.
La suddetta deroga è valida anche per
numerose attività, quali, ad esempio, le
attività di guardia, sorveglianza, protezione dei beni e delle persone, servizi di
stampa e radiofonici, attività ospedaliere,
servizi di distribuzione di energia, ecc.
Va inoltre ricordato che, nell'introduzione
alla direttiva è contenuta la raccomandazione di limitare la durata del lavoro
notturno, comprese le ore straordinarie ;
inoltre, pur auspicando una certa flessibilità nell'applicazione delle disposizioni
contenute nella direttiva, per tener conto
dell'organizzazione e dell'orario di deter-
minate imprese, nell'introduzione si
raccomanda di tener conto del rispetto
dei principi di tutela della sicurezza e
salute dei lavoratori.
La norma italiana invece, che ora esamineremo, non pare voler porre tendenziali
vincoli al ricorso al lavoro notturno (si
noti, ad esempio, come le sanzioni siano
modeste e limitate).
IL DECRETO LEGISLATIVO
26/11/1999 n. 532
Disposizioni in materia di lavoro
notturno, a norma dell'art. 17, comma 2,
della legge 5/2/1999 n. 25
(in vigore dal 5/2/2000)
CAMPO DI APPLICAZIONE
Uguale a quello della direttiva: tutti i
settori di attività privati e pubblici.
Nota: la direttiva si riferisce a “tutti i
settori di attività, privati o pubblici…”
mentre il D.Lgs.citato fa riferimento non
più ai settori di attività, ma espressamente ai “datori di lavoro pubblici e
privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici
con prestazioni di lavoro notturno”.
Esclusioni: trasporti aerei, ferroviari,
stradali e marittimi, della navigazione
interna, della pesca in mare, delle altre
attività in mare, nonché delle attività dei
medici in formazione.
Nota: il prossimo recepimento della “direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 2000, che
modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell' orario di lavoro, al fine di
comprendere i settori e le attività esclusi
dalla suddetta direttiva “, modificherà radicalmente il campo delle esclusioni.
Nel settore del trasporto pubblico è
vietato l'espletamento di turni lavorativi
notturni (dalle ore 24 alle ore 5) per più di
sei notti consecutive.
In altri settori, quali quelli delle forze armate
e di polizia, dei servizi di protezione civile,
dei comandi dei vigili del fuoco, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché di
quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, le nuove
disposizioni sono applicate secondo
quanto verrà stabilito da emanandi decreti
ministeriali (già pubblicati).
Nei confronti del personale dirigente e
direttivo, del personale addetto ai servizi
n. 5 2004
di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti
ecclesiastici o da confessioni religiose,
non si applicano le limitazioni contenute
nell'art. 4 (otto ore di lavoro nelle ventiquattro ore).
DEFINIZIONI
In base alla nuova normativa si definisce:
Lavoro notturno: l'attività svolta nel
corso di un periodo di almeno 7 ore
consecutive comprendenti l'intervallo fra
la mezzanotte e le cinque del mattino.
Note:
a) Il termine “periodo notturno” contenuto
nella direttiva scompare ; è stato invece
utilizzato, con un significato diverso, il
termine “lavoro notturno”, salvo poi
ritrovare il termine “periodo notturno” in
alcune definizioni successive
b) Entra in gioco la precisazione “ore
consecutive” non contenuta nella
direttiva.
Lavoratore notturno :
a) qualsiasi lavoratore che durante il
periodo notturno svolga, in via non
eccezionale, almeno tre ore del suo
tempo di lavoro giornaliero
b) qualsiasi lavoratore che svolga, in via
non eccezionale, durante il periodo
notturno almeno una parte del suo
orario di lavoro normale secondo le
norme definite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. La normativa non
prevede una definizione quantitativa
di questa “parte” (quante ore?), dal
che si desume che anch'essa sarà
definita dai contratti collettivi di lavoro
In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga lavoro notturno
per un minimo di 80 giorni lavorativi
all'anno; il suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a
tempo parziale. E' da rilevare come 80
giorni corrispondano di fatto ad un terzo
circa dei giorni lavorativi di un anno, e
quindi come si tratti di un cut-off piuttosto critico. E' auspicabile che i contratti
collettivi (sia quelli già in essere che i
futuri) si attestino su di un numero di
giorni lavorativi più contenuto.
Nota: nel D.Lgs. è stata definita in 80
giorni la parte di lavoro annuale minima
per definire il lavoratore quale lavoratore
notturno.
Lavoratori che possono essere adibiti
al lavoro notturno :
Il principio di base introdotto dal D.Lgs
menzionato è che perché un lavoratore
possa essere adibito al lavoro notturno,
ciò avvenga su base volontaria e negoziale ed in particolare:
• devono essere adibiti al lavoro notturno
con priorità assoluta i lavoratori e le
lavoratrici che ne facciano richiesta,
tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali (art.3, comma 1)
• l'introduzione del lavoro notturno
deve essere preceduta da una
consultazione sindacale (R.s.u. o
R.s.a. o, in mancanza, le associazioni
territoriali di categoria) da concludersi
entro sette giorni a decorrere dalla
comunicazione del datore di lavoro.
La contrattazione collettiva, a ciascun
livello, può disciplinare in conformità
alle disposizioni di legge lo svolgimento di prestazioni di lavoro
notturno in un determinato settore
produttivo o stabilimento.
• L'art. 10 stabilisce che il datore di
lavoro deve informare per iscritto la
Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro - competente per territorio, con periodicità
annuale, dell'esecuzione di lavoro
notturno svolto in modo continuativo
o compreso in regolari turni periodici,
quando esso non sia previsto dal
contratto collettivo. Tale informativa va
estesa alle organizzazioni sindacali.
Nota: dalla legge si evince che non è
possibile attivare il lavoro notturno senza
la consultazione degli organismi sindacali
aziendali o, in mancanza di esse, territoriali. Inoltre, fuori dei casi previsti dalle
norme richiamate, “la contrattazione
collettiva può determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno,
ovvero ulteriori priorità rispetto a quelle di
cui al comma 1” (art. 3, comma 2).
Esclusioni: Vengono altresì richiamate
le esclusioni contenute nell'art.53 del
D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, il quale
prevede che :
• è vietato inoltre adibire le donne al
lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 (nota:
tale orario non coincide quindi con il
periodo fissato dal D.Lgs. 532/99),
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino
Viene inoltre riconosciuta la facoltà di
rifiutare l'esecuzione della prestazione
lavorativa nelle ore notturne:
1) alla lavoratrice madre di un figlio di
età inferiore a tre anni o alternativamente, al padre convivente con
la stessa
2) alla lavoratrice o al lavoratore che sia
l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici
anni
3) alla lavoratrice o al lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5/2/1992
n. 104 e successive modificazioni
Alcuni lavoratori quali i minori godono di
una specifica disciplina maggiormente
protettiva. Infatti, per essi le disposizioni
contenute negli artt. 15, 17 della legge
977/67 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 345/
99) prevedono la possibilità di adibire al
lavoro notturno, con particolari deroghe
relative al prolungamento eccezionale
dell'orario di lavoro, solo gli adolescenti
di almeno 16 anni di età.
Devono essere inoltre esclusi dall'obbligo di prestazioni lavorative in orario
notturno i lavoratori riconosciuti inidonei
nel corso degli accertamenti medici
preventivi o periodici (art. 5).
L'art. 6, comma 1, garantisce al suddetto
lavoratore l'assegnazione ad altre
mansioni o altri ruoli diurni.
La contrattazione collettiva definisce le
modalità di applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non
risulti applicabile.
Durata delle prestazioni: Quanto alla
durata della prestazione durante le ore
notturne, l'art. 4 del summenzionato
decreto stabilisce che l'orario di lavoro
dei lavoratori notturni non può superare
le 8 ore nell'arco temporale delle 24 ore.
Tale limite di otto ore in ogni periodo di
24 ore può essere superato mediante il
ricorso ad un periodo di riferimento
più ampio sul quale calcolare come
media il suddetto limite, sulla base di
contratti collettivi, anche aziendali che
prevedano un orario di lavoro plurisettimanale.
La limitazione dell'orario di lavoro dei
lavoratori notturni a non più di 8 ore nelle
24 ore (salvi accordi nei contratti collettivi
che prevedano un più ampio periodo di
riferimento sul quale calcolare come
media il suddetto limite) non è valida per
il personale dirigente e direttivo, per il
personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e per i lavoratori addetti al
culto dipendenti da enti ecclesiastici o
da confessioni religiose.
Per le lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali (da definirsi con decreto del
Ministero del lavoro, previa consultazione delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente
più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro) il
limite è di 8 ore nel caso di ogni periodo
di 24 ore.
3
INSERTO
A conclusione del paragrafo, segue la tabella comparativa delle principali differenze tra la direttiva europea e la norma italiana.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DIRETTIVA 93/104/CE
D.Lgs. 532 DEL 26/11/1999
Campo di applicazione
Tutti i settori di attività, privati o pubblici.La direttiva tratta in generale dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e, tra l'altro, anche del lavoro
notturno.
Nota: la direttiva fa riferimento ai “settori di attività
“ mentre il D.Lgs. si rivolge ai “datori di lavoro”. La
direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro
Tutti i datori di lavoro pubblici e priva-ti che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di
lavoro notturno.
Nota: il D.Lgs. si riferisce solo al lavoro notturno,
mentre la direttiva tratta un campo più vasto.
Esclusioni
Trasporti aerei,ferroviari,stradali e marittimi, della
navigazione interna, della pesca in mare, delle
altre attività in mare, nonché delle attività dei
medici in formazione.
Nota: le esclusioni sono state per la maggior parte
superate dalla direttiva 2000/34/CE in data 22/6/2000
Testo uguale
Nota:
a) Le esclusioni sono a tutt'oggi valide in attesa
del recepimento della direttiva 2000/34/CE
b) Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei
servizi di protezione civile, ivi compresi quelli
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, le
norme del D.Lgs. sono applicate con particolari modalità fissate in decreti successivi.
Orario di lavoro
Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio
della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Non viene fornita alcuna definizione
Periodo di riposo
Qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro
Non viene fornita alcuna definizione
Periodo notturno
Qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla
legislazione nazionale e che comprenda in ogni
caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5.Nota: il
termine “periodo notturno” nel Decreto Legi-slativo
viene sostituito dalla definizione “lavoro notturno “
Lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un
periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del
mattino.
Nota: appare la precisazione "ore consecutive"
LavoratoreNotturno
A. qualsiasi lavoratore che durante il periodo
notturno svolga almeno tre ore del suo tempo
di lavoro giornaliero, impiegate in modo
normale
B. qualsiasi lavoratore che possa svolgere
durante il periodo notturno una certa parte del
suo orario di lavoro annuale, definita a scelta
dallo Stato membro interessato:
- • dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali
- • da contratti collettivi o accordi concluso tra
le parti sociali a livello nazionale o regionale
A. qualsiasi lavoratore che durante il periodo
notturno svolga in via non eccezionale, almeno
tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero
B. qualsiasi lavoratore che svolga, in via non
eccezionale, durante il periodo notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro
normale secondo le norme defi-nite dal
contratto collettive di lavoro. In difetto di disciplina collettiva
è considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro
notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi all'anno. Il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Nota: il D.Lgs. introduce nuove norme specifiche
per l'Italia quale Stato membro della CE.
4
n. 5 2004
MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI
E DOCUMENTO EX-ART. 4 D.Lgs. 626/94
In premessa è opportuno distinguere e
identificare le diverse situazioni di svolgimento del lavoro notturno che, pur
comportando un approccio analogo al
processo di valutazione dei rischi,
possono presentare diversità legate alle
peculiari modalità lavorative.
E' possibile individuare le seguenti quattro tipologie:
a) attività a ciclo continuo (impianti di
processo, manufatturiere, ospedali,
call center …)
b) attività che si svolgono di giorno, ma
che richiedono un presidio di
controllo di notte (impianti chimici
pericolosi, depositi di sostanze pericolose, attività alberghiera …)
c) attività che si svolgono solo di notte in
luoghi di lavoro interni ad aziende
come da definizione riportata in art.30
comma 1 D.Lgs626/94 (panificatori,
stampa quotidiani, locali di ritrovo
aperti al pubblico, mercati ittici e ortofrutticoli….)
d) attività notturne che si svolgono al di
fuori dei luoghi di lavoro di aziende o
unità produttive (distribuzione giornali, guardia notturna, assistenza
notturna infermi….)
Tutte le tipologie vanno valutate per la
presenza di lavoro notturno (fattore di
rischio in sé) e secondo le modalità lavorative dovranno essere presi in esame i
rischi specifici. Per esempio, il lavoro
notturno esclusivo dovrà essere analizzato analogamente a quello diurno; il
lavoro al di fuori di contesti aziendali
(tipologia d) andrà caratterizzato dalle
situazioni di rischio “esterne” che si
vengono a produrre. Altre attività che
richiedono solo un presidio di controllo
andranno valutate in modo totalmente
diverso dalla situazione, di maggior
rischio, riscontrabile nel lavoro diurno.
I passaggi successivi alla valutazione
relativa alle misure di prevenzione e
protezione andranno quindi calibrati per
le varie tipologie di attività lavorativa.
Nei “considerando” della direttiva
93/104/CE viene detto “…alcuni studi
hanno dimostrato che l'organismo
umano è più sensibile nei periodi
notturni ai fattori molesti dell'ambiente
nonchè a determinate forme di organiz-
zazione del lavoro particolarmente
gravose e che lunghi periodi di lavoro
notturno sono nocivi per la salute dei
lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro…”.
Pertanto si può affermare che esiste una
duplicità di approccio alla valutazione
dei rischi effettuata per questa condizione di lavoro:
• da un lato il lavoro notturno è una
condizione che pone l'individuo in
una situazione biologica di maggiore
vulnerabilità ad alcuni fattori di rischio
ambientale o di organizzazione del
lavoro; e questo non solo per ciò che
concerne lo svolgimento dei compiti
lavorativi, ma anche per altri elementi
collaterali: si pensi, ad esempio, alla
necessità di dover raggiungere il (o
tornare dal) luogo di lavoro con il
mezzo proprio (auto, moto, bicicletta,
ecc.) nelle ore notturne, ovvero al
buio, cioè in condizioni di minor visibilità ed in potenziale presenza di
condizioni critiche peculiari in certi
orari o giorni della settimana
• dall'altro lato lunghi periodi di lavoro
notturno sono di per sé un fattore di
rischio in quanto nocivi per la salute
Quindi nella pratica della valutazione dei
rischi lavorativi occorre seguire nell'analisi entrambi gli approcci: il primo teso a
valutare i rischi ambientali e organizzativi
sotto l'aspetto di una loro eventuale
modulazione in funzione dei possibili
danni in relazione al lavoro notturno; il
secondo teso ad individuare le misure
atte a ridurre al minimo il fattore di rischio
dovuto al lavoro notturno in sé.
Nel primo caso occorre sempre porsi la
domanda: “il lavoro notturno può essere
un'aggravante rispetto ai rischi già individuati e comuni al lavoro diurno”?. La
risposta a questa domanda richiede
l'analisi, rischio per rischio, delle misure
di prevenzione e protezione e dei servizi
predisposti in azienda. Per esempio: “il
rumore può essere un'aggravante
durante il turno di notte”?; se sì, “come
proteggere il lavoratore dal rischio
aggiunto”?.
Un infortunio ad elevato rischio per
esposizione a materiale biologico infetto
di un operatore sanitario durante il turno
di notte deve trovare un servizio di
pronto soccorso perfettamente efficiente
ed in grado di attivare tutte le eventuali
misure di profilassi urgenti.
La sicurezza del lavoratore che effettua
controlli di notte di impianti complessi
deve essere garantita sotto gli aspetti di
illuminazione, cartellonistica adeguata e
di pronto soccorso analoghi a quelli
presenti di giorno.
Nel secondo caso vanno individuate le
misure che, nella specifica situazione lavorativa, adattano i turni al ciclo biologico e
mitigano il lavoro notturno quali, ad esempio: pause organizzate (e se possibile flessibili) durante il turno di notte; fruizione di
un pasto caldo; diminuzione dei carichi di
lavoro (ritmi, carico mentale ecc.).
Altresì la misura di tutela della sorveglianza sanitaria diventa un obbligo
previsto specificatamente dal D.Lgs.
532/99
indipendentemente
dalla
presenza di altri fattori di rischio.
Nel documento di cui all'articolo 4
comma 2 del D.Lgs 626/94 devono
essere rintracciabili sotto la voce “lavoro
notturno”:
• la consultazione specifica del Rls
• l'informazione al Rls e ai lavoratori ex
art. 9 del D.Lgs.532/99
• l'informazione alle rappresentanze
sindacali ex art. 11 del D.Lgs 532/99
• l'elenco dei lavoratori adibiti al lavoro
notturno
• l'organizzazione dei turni e le motivazioni delle scelte operate
Inoltre nel documento dovranno essere
indicati:
• i risultati della valutazione ed i criteri
utilizzati per considerare l'eventuale
aggravamento dovuto al lavoro
notturno (art. 4 comma 2 lettera a)
• quanto intrapreso per garantire servizi
e mezzi di prevenzione e protezione
adeguati al lavoro notturno
• le misure compensative messe in
campo per il lavoro notturno
2. MISURE DI PROTEZIONE
PERSONALE E COLLETTIVA
L'art. 11 del D.Lgs. 532/99 utilizza alternativamente i termini di misure di
prevenzione e protezione e di mezzi di
prevenzione e protezione: ad una ricerca
sul significato dei termini si trova:
• misura: provvedimento preso per un
certo fine e specialmente per impedire il verificarsi di qualche cosa
(misure di prevenzione)
• mezzo: qualsiasi modo, strumento,
procedimento od altro di cui ci si
avvale per raggiungere un fine
Dalle definizioni e dall'esame dell'art. 3
del D.Lgs. 626/94 si ritiene che i due
termini siano utilizzabili come sinonimi.
L'art. 11 del D.Lgs 532/99 al comma 1
stabilisce che il datore di lavoro garantisca servizi e mezzi di prevenzione o
protezione adeguati al lavoro notturno,
nonché assicuri un livello di servizi equivalente a quello del turno diurno.
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INSERTO
Il comma 2 dell'art. 11 prevede che il
datore di lavoro disponga, per i lavoratori
notturni che effettuino lavorazioni che
comportano rischi particolari, misure di
protezione personale e collettiva appropriate.
Vengono così introdotti i concetti di
adeguato, di equivalente e di appropriato al riguardo del sistema prevenzionistico aziendale per la fattispecie del
lavoro notturno rispetto al lavoro diurno.
Quanto contenuto nell'art. 11 del D.Lgs
532/99 trova una sua genesi nella direttiva 93/104/CE dove in due “considerando” viene affermato:
“considerando che la situazione dei
lavoratori notturni e dei lavoratori a turni
esige che essi beneficino di un livello di
protezione in materia di sicurezza e
salute adattato alla natura del lavoro e
che i servizi e mezzi di protezione e
prevenzione siano organizzati e funzionino efficacemente”
“considerando che le modalità di lavoro
possono avere ripercussioni negative
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
che l'organizzazione del lavoro secondo
un certo ritmo deve tener conto del principio generale dell'adeguamento del
lavoro all'essere umano”
e all'art. 12 della stessa direttiva intitolato
“Protezione in materia di sicurezza e
salute” viene stabilito che “comma 1) i
lavoratori notturni e i lavoratori a turni
beneficino di un livello di protezione in
materia di sicurezza e di salute adattato
alla natura del lavoro” e “comma 2) i
servizi o mezzi appropriati di protezione e
prevenzione in materia di sicurezza e di
salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualunque momento”.
Viene pertanto stabilito che il lavoratore
adibito al lavoro notturno si trova nella
necessità di dover adattare i propri ritmi
ad una cronobiologia non propria cioè
sfasata rispetto alla naturale alternanza
delle
funzioni
biologiche
del
giorno/notte; questo adattamento viene
pertanto considerato come una condizione che necessita delle misure e dei
servizi adeguati al lavoro notturno, riconosciuto e normato come un fattore di
rischio per i lavoratori potenzialmente
più vulnerabili.
Quindi per adeguati si può intendere che
servizi e misure debbano tener conto di
un “rischio aggiuntivo” dovuto al fatto
che il lavoratore si trova in una condizione potenzialmente di disagio, di
maggiore vulnerabilità, di minor performance.
Viene poi stabilito che il livello dei
servizi sia equivalente a quello del turno
diurno e quindi per equivalente si
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intende che i servizi garantiscano le
stesse prestazioni di protezione e di riduzione del danno che vengono garantite
durante il giorno.
Inoltre quando il lavoro notturno
comporta lavorazioni con rischi particolari (al rischio aggiunto dovuto al lavoro
notturno si somma il rischio per la lavorazione particolare) il datore di lavoro
deve adottare appropriate misure di
protezione personale e collettiva.
Per appropriata quindi si intende che la
protezione da adottare, quando rischi
particolarmente gravi siano svolti
durante il lavoro notturno, debba essere
graduata e rivista in base alla diversa
entità e specificità del rischio.
Di seguito vengono riassunte le caratteristiche che devono assumere i servizi e le
misure nel caso di lavoro notturno
secondo l'interpretazione della 532/99.
SERVIZI E MISURE DI
PREVENZIONE ADEGUATI AL
LAVORO NOTTURNO
SERVIZI EQUIVALENTI AL LAVORO
DIURNO
•
MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE E COLLETTIVA APPROPRIATE
AI RISCHI PARTICOLARI
Prima di sviluppare alcuni esempi del
percorso individuato conviene esplicitare
quali siano i principali servizi e misure
che sono coinvolti nell'applicazione del
D.Lgs 532/99 attraverso lo schema
seguente:
Servizi e misure di prevenzione
e protezione
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Squadra antincendio art. 12/626
• Squadra emergenza art. 12/626
• Pronto Soccorso art. 15/626
SERVIZI TECNICI AZIENDALI
• Servizio di manutenzione
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Fattori ergonomici ed organizzativi
(art.3/626, lett. “f” e “d”)
• Dispositivi di protezione coll. e indiv.
(art.3/626, lett. “o”)
• Misure di emergenza (art.3/626, lett. “p”)
• Segnali di avvertimento e sicurezza
(art.3/626, lett. “q”)
• Informazione e formazione (art. 3/626, lett. “s”)
• Istruzioni adeguate (art. 3/626, lett. “t”)
MISURE COADIUVANTI
• Servizio di ristoro, o in alternativa locale
ristoro adeguatamente arredato, con la
possibilità di riscaldare piccoli pasti, ecc.
3. SERVIZI E MEZZI DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
a) Servizi
Pronto soccorso: non esistono dati di letteratura che testimoniano in modo certo che
durante il lavoro di notte vi sia un aumento
di incidenza e gravità degli infortuni.
Si ritiene pertanto che non debbano
essere previsti in linea generale adeguamenti del Servizio di pronto soccorso
legati al lavoro notturno; quindi deve
essere garantita solo la equivalenza al
lavoro diurno del Servizio di pronto
soccorso nei suoi aspetti gestionali
(procedure di intervento e di allerta) che
di prima assistenza.
L'equivalenza del servizio presuppone
che il lavoratore abbia la stessa tipologia
di protezione alla notte pari al giorno; è
però da segnalare che il lavoro notturno in
alcuni casi porta a compiti che presuppongono il “lavoro solitario” (di una sola
persona) che in caso di incidente non
godrebbe del sistema di allerta previsto
dal Piano di pronto soccorso con la
stessa celerità che durante il giorno.
Si pone pertanto il problema, sulla base
dell'equivalenza dei servizi, se sia
ammissibile il “lavoro solitario”.
Squadra antincendio ed emergenza: si
ritiene che le squadre antincendio e di
emergenza siano soggette, in linea
generale, alla sola equivalenza del servizio e pertanto che debba essere garantita la presenza di addetti antincendio in
un rapporto equivalente al lavoro diurno.
In particolare si può evidenziare che per
la tipologia di lavoro d) non è necessaria
una squadra di antincendio ed emergenza e per la tipologia b) il rischio può
essere anche notevolmente ridotto e, di
conseguenza, potrebbero essere individuate squadre di più ridotta dimensione.
Come servizi tecnici aziendali coadiuvanti, non previsti dalla norma, nello
schema è stato individuato il servizio di
manutenzione che per impianti complessi
e a rischio elevato deve essere considerato una possibile componente del
sistema di sicurezza dell'azienda.
Pare, comunque, necessario sottolineare
come l'organizzazione dei sistemi di
pronto soccorso, emergenza ed antincendio debba essere coordinata e prevista anche con le forze esterne all'azienda
destinate a fornire i servizi (118, VVFF,
Protezione civile…); ciò è vero in particolare per il periodo notturno, in considerazione delle ovvie criticità che esso
presenta in ordine all'organizzazione del
lavoro delle aziende produttive e dei
servizi esterni sopra richiamati.
n. 5 2004
b) Mezzi di protezione
Fattori ergonomici ed organizzativi:
• Illuminazione: deve essere adeguata
in generale nell'ambiente per facilitare
la visibilità, il mantenimento dello
stato di veglia, la corretta esecuzione
del lavoro; in casi particolari deve
essere appropriata alle mansioni
svolte (per esempio, nel caso di sale
di controllo di impianti industriali)
• Ritmi elevati, monotonia e pause di
lavoro: l'esecuzione di compiti lavorativi che comportano ritmi di lavoro
elevati contrasta con il ciclo biologico
che comporta, di notte, in generale,
un rallentamento della performance,
spesso associato ad una carenza di
sonno; pertanto i ritmi di lavoro
potrebbero necessitare di un adeguamento, nel senso di un rallentamento
ancor più giustificato in quei casi
particolari in cui un eventuale errore
possa determinare incidenti e/o infortuni. Per gli stessi motivi andrà valutato il contenuto lavorativo in termini
di monotonia sia o meno, questo, in
associazione con ritmi elevati. Una
opportuna intensificazione delle
pause lavorative può essere il mezzo
adeguato a mitigare i fattori di pericolo relativi ai ritmi elevati e/o alla
monotonia.
• Carico mentale: definendo il carico
mentale come quello determinato
dalla quantità di informazioni che il
lavoratore deve trattare nell'unità di
tempo, si può ragionevolmente ritenere che l'esecuzione di un lavoro ad
elevato carico mentale durante la
notte necessiti di maggiori compensazioni rispetto allo stesso lavoro
condotto in ore diurne. Tali compensazioni possono essere ricondotte
alla possibilità di pause, consentite
da una maggiore flessibilità nell'esecuzione del lavoro, dalla possibilità di
accedere a zone di ristoro con possibilità di bevande o piccoli pasti caldi.
• Organizzazione dei turni: l'organizzazione del lavoro a turni e, in particolare, del lavoro notturno deve tener
conto di quanto consolidato nella
letteratura internazionale che individua determinate misure tese ad
adeguare le necessità lavorative con
il ciclo biologico:
- Rotazione dei turni a breve termine
- Rotazione dei turni in ritardo di fase
(mattino, pomeriggio, notte)
- Minor numero possibile di notti
consecutive
- Riposi dopo la notte
- Posticipo, se possibile, dell'orario di
inizio del mattino
- Cicli possibilmente regolari con il
maggior numero di week-end liberi
- Durata del turno modulata in
funzione, se possibile, del carico di
lavoro fisico e mentale
- Organico adeguato all'impegno
lavorativo previsto
Dispositivi di protezione collettiva
e individuale
In linea generale e, salvo quanto previsto
nelle specifiche valutazioni dei rischi per
condizioni particolari, non si individuano
necessità di adeguare al lavoro notturno
tali mezzi di protezione.
Misure di emergenza
Salvo quanto già detto sopra riguardo
alla necessità di condurre ad una situazione di equivalenza i servizi di emergenza nei turni notturni rispetto ai turni
diurni, occorre valutare sotto il profilo
della adeguatezza e dei rischi particolari
se sia necessario modificare le singole
procedure di emergenza, tenendo conto
della minore disponibilità di tutti i servizi
interni dell'azienda che possono fornire
un'eventuale assistenza in caso di emergenza.
Segnali di avvertimento e sicurezza
I segnali di avvertimento e sicurezza
visivi che si devono predisporre ai sensi
del D.Lgs 493/96 debbono essere
adeguati alle condizioni di visibilità ed
illuminazione del lavoro notturno affinchè
possano mantenere la loro efficacia.
Informazione e formazione
Gli obblighi informativi devono essere
adeguati al lavoro notturno secondo
quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs.
532/99 che prevede inoltre un ulteriore
obbligo di informazione per le lavorazioni che comportano rischi particolari.
Le condizioni lavorative dei turni di notte
che determinano modifiche nei Piani di
emergenza e pronto soccorso, nelle
segnaletiche di avvertimento e sicurezza
diverse da quelle previste per i turni
diurni e le diversità operative determinate, per esempio, dalla mancanza dei
servizi ausiliari dell'azienda, richiedono
da parte del datore di lavoro la necessità
di adeguare le istruzioni operative al
lavoro notturno.
Ciò può essere realizzato attraverso
momenti formativi ad hoc, ovvero, in
aggiunta, attraverso la messa a disposizione dei lavoratori notturni di un
manuale delle istruzioni operative.
Misure coadiuvanti
Nelle misure che assicurano particolare
conforto durante il lavoro notturno e che
può portare un contributo alla mitiga-
zione di questa condizione lavorativa, si
possono individuare pause organizzate,
la somministrazione di un pasto caldo o,
comunque, possibilità di ristoro in un
locale adeguato, ecc.
L'INFORMAZIONE
E LA FORMAZIONE
Per la normativa specifica sul lavoro
notturno tre sono gli interlocutori ai
quali il datore di lavoro deve rivolgere
la sua azione di informazione :
• le
rappresentanze
sindacali
unitarie o le rappresentanze
sindacali aziendali (oppure, in
mancanza, le associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori) (art. 8 e art.
10)
• i lavoratori ed il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
(art. 9)
• la DPL competente -sezione ispezione del lavoro (art 10)
a) Le rappresentanze sindacali vanno
preventivamente informate dell'introduzione del lavoro notturno e la
loro consultazione si conclude
entro 7 giorni dalla comunicazione
stessa (art. 8 D.Lgs. 532/99).
La circolare n. 13 del 2000 Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
precisa che tale obbligo (informazione preventiva) è riferibile al lavoro
notturno introdotto “ex novo” e non
alle situazioni già in atto alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 532/1999.
Per queste ultime però permane l'obbligo (art. 10) di “comunicazione” a
posteriori con periodicità annuale,
quando l'azienda ricorre al lavoro
notturno “in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici”.
Sono escluse solo le aziende per le
quali il lavoro notturno è previsto nel
contratto collettivo di lavoro.
Il ruolo e la funzione delle organizzazioni sindacali acquista quindi
un'importanza
strategica
nella
“gestione” del rischio connesso al
lavoro notturno: il rischio afferisce
alla sfera organizzativa aziendale e
l'informazione/consultazione sindacale rappresenta una misura di
protezione e tutela dei lavoratori
interessati. A riprova di quanto affermato si richiama anche l'art. 11: il
datore di lavoro deve adottare le
misure di protezione personale e
collettiva solo dopo aver informato le
rappresentanze sindacali. Inoltre per
7
INSERTO
particolari categorie di lavoratori, i
contratti collettivi possono “prevedere
modalità e specifiche misure di
prevenzione”. In particolare, ciò
sembrerebbe molto auspicabile per il
lavoro notturno isolato e solitario
(situazione di particolare criticità),
con particolare attenzione alle possibili emergenze.
b) Per quanto riguarda i lavoratori e il
Rls il debito informativo del ddl sui
fattori di rischio connessi alle lavorazioni svolte e sulle misure di
protezione e sicurezza da adottare,
scaturisce in prima istanza dal
dettato normativo del Dlgs 626/94.
La norma specifica precisa che è
dovere del ddl informare “i lavoratori notturni e il Rls sui maggiori
rischi derivanti dallo svolgimento
del lavoro notturno, ove presenti”.
Se da un punto di vista tecnico ed
organizzativo le modalità di svolgimento del lavoro notturno non si
differenziano da quello diurno, il
contenuto dell'informazione ricalcherà
sostanzialmente
quello
dell'informazione generale sui fattori
di rischio presenti nel ciclo produttivo; l'aggiunta però dell'informazione sul fattore stress, fattore di
rischio oggettivamente riconosciuto
per l'organismo nel lavoro notturno
e che può avere ripercussioni sulle
condizioni di salute e sulla performance (maggior rischio di errori e
di infortuni) è comunque da farsi.
Quindi poco chiara appare la precisazione del “maggior rischio, ove
presente...”, in quanto il solo fatto di
prestare lavoro notturno costituisce
di per sé un maggior rischio rispetto
alla svolgimento della stessa attività
in orario diurno.
L'informazione sui possibili effetti
sulla salute del lavoro notturno è
materia del medico competente che
dovrà coadiuvare il datore di lavoro
nell'azione di informazione dei lavoratori. L'informazione del medico
competente dovrà tendere a far
conoscere sintomi e disturbi riconducibili alle interferenze sul piano
biologico dello “sconvolgimento del
ciclo sonno/veglia”, in modo da
accrescere la consapevolezza e la
capacità di autotutela dei lavoratori
che saranno in tal modo messi in
grado di richiedere un eventuale
controllo sanitario o un semplice
colloquio con il medico competente, nell'intervallo di tempo, piuttosto lungo, tra una visita periodica
e la successiva. Per lo stesso
motivo è altresì importante infor-
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marli sulle patologie che potrebbero costituire controindicazione al
lavoro notturno, nonché sul significato e l'utilità di effettuare un
raccordo anamnestico nell'intervallo
tra una visita periodica e la successiva, attraverso un flusso informativo appositamente predisposto
(questionario,
scheda,
ecc.),
specialmente nei casi in cui il lavoro
notturno è l'unico fattore di rischio a
determinare l'obbligo della sorveglianza sanitaria.
Inoltre, nell'informazione fornita dal
medico dovrà essere incluso un
richiamo esplicito a quanto previsto all' art. 53 del capo VIII del Dlgs
151/2000 in materia di tutela delle
lavoratrici in gravidanza e della
maternità, stante il divieto di
adibire le donne gravide e fino al 1°
anno di vita del bambino ,al lavoro
notturno compreso dalle ore 24
alle ore 6…
L'informazione fornita dal datore di
lavoro deve evidenziare tutte le differenziazioni organizzative e tecniche
rispetto allo svolgimento delle
stesse mansioni durante i turni
diurni . Talvolta infatti, immutate
restano le modalità tecniche di
espletamento delle lavorazioni e/o
dei compiti, ma diversa è l'organizzazione del turno: possono essere
presenti un numero ridotto di lavoratori con conseguente aumento del
carico mentale o fisico degli addetti
al turno; possono mutare le misure
di protezione e le procedure per far
fronte ad una condizione di emergenza (attivazione di allarme e dei
soccorsi ..) ecc.
c) Il terzo dovere informativo del datore
di lavoro è nei confronti della DPLsezione ispezione del lavoro alla
quale deve comunicare annualmente
per iscritto dell'esecuzione di lavoro
notturno svolto in modo continuativo
o compreso in regolari turni periodici,
quando esso non sia previsto dal
contratto collettivo (art. 10).
La normativa non prevede un'informazione attiva del datore di lavoro anche
alle Ausl (Dipartimenti di sanità
pubblica). Ovviamente però è un'informazione che i servizi di prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro
possono acquisire dietro richiesta.
Infine si sottolinea che la mancata
azione di informazione non compare
tra le sanzioni contemplate all'art. 12
del decreto in parola; si ritiene
pertanto che eventuali contestazioni
di inadempienza debbano essere
ricondotte al D.Lgs 626/94.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
L'art. 5 “Tutela della salute” definisce
l'obbligo e le modalità operative della
sorveglianza sanitaria per i lavoratori
notturni.
I criteri applicativi degli accertamenti
richiamano in larga misura il D.Lgs.
626/94:
• i lavoratori devono essere sottoposti ad
accertamenti preventivi da parte del
medico competente, prima di essere
adibiti al lavoro notturno, al fine di
escludere eventuali controindicazioni
• gli accertamenti devono essere ripetuti almeno ogni due anni, per
controllare il loro stato di salute. Non
si esclude implicitamente che il
medico competente possa programmare controlli sanitari a scadenze più
ravvicinate qualora ne ravvisi la
necessità, ad esempio, per i casi più
problematici
Per gli accertamenti sanitari richiesti al
medico competente al di fuori della
periodicità prefissata, fra D.Lgs. 626/94 e
D.Lgs. 532/99 c'è una certa differenza.
Nel primo caso infatti si prevede che il
medico competente effettui la visita
medica su richiesta del lavoratore
“…qualora tale richiesta sia correlata ai
rischi professionali” (art. 17, comma 1,
lettera i); un semplice sospetto, indipendentemente dalla gravità dei sintomi,
può quindi motivare la sua richiesta.
Nel secondo caso il lavoratore può essere
sottoposto ad accertamenti “in caso di
evidenti condizioni di salute incompatibili
con il lavoro notturno” (art. 5, comma c).
Non viene esplicitato chi ha titolo per
richiedere tali accertamenti (che avrebbero luogo prima della scadenza stabilita
per la successiva visita periodica). Ad una
prima lettura, e seguendo la ratio sottesa
a tutta la normativa vigente di più recente
emanazione, pare che non solo il lavoratore, ma anche il datore di lavoro ed il
medico competente possano richiederli.
D'altra parte appare lecito e doveroso che
anche il datore di lavoro, ad esempio, a
seguito di una prolungata assenza per
malattia di un lavoratore, provveda a fare
verificare la persistenza dell'idoneità al
lavoro notturno da parte del medico
competente.
Dal dettato normativo sembra che
vengano poste limitazioni alla richiesta di
controllo sanitario, che riteniamo di difficile
applicazione nella pratica. Infatti nessuno,
né il lavoratore, né il datore di lavoro, né il
medico competente, è tenuto a sapere a
priori se e quando le condizioni di salute
siano evidentemente “…incompatibili con
il lavoro notturno”. Se quindi un lavoratore
presenta sintomi soggettivamente rite-
n. 5 2004
nuti tali da rendere incompatibile il lavoro
notturno, indipendentemente dal tipo e
dalla gravità, si deve ritenere possibile
l'attivazione del controllo sanitario. Il
medico competente al termine degli
accertamenti sanitari emette un giudizio
sulla idoneità specifica alla mansione. Il
giudizio finale può essere come sempre
di idoneità, di idoneità con limitazioni (o
inidoneità parziale), di inidoneità temporanea o di inidoneità permanente. Anche
per il lavoro notturno, il lavoratore o il
datore di lavoro possono ricorrere all'organo di vigilanza contro il giudizio del
medico competente, ai sensi dell'art.17
comma 4 del D.Lgs. 626/94. Nel D.Lgs.
532/99 viene inoltre inserita all'art. 6 una
forma di tutela per il lavoratore notturno
di grande importanza. Infatti in caso di
riscontro di una inidoneità al lavoro
notturno, “…è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli
diurni.” Le modalità di applicazione della
norma, così come le soluzioni nel caso in
cui la mansione alternativa non sia individuata, sono affidate alla contrattazione
collettiva. Le parti sociali dovranno
quindi definire con grande tempestività
le procedure da seguire in questi casi, se
non definite a priori nel contratto.
GIUDIZI DI IDONEITÀ
E CRITERI DA ADOTTARE
Il medico competente deve esprimere giudizi
sulla idoneità non solo al lavoro notturno ma
alla mansione specifica. Egli dovrà prendere
in considerazione tutti i rischi collegati alla
mansione e dovrà quindi valutare:
• i possibili danni alla salute provocati
dal lavoro notturno. Esso infatti va
considerato alla stregua di tutti gli altri
fattori di rischio, poiché “…costituisce
un'oggettiva condizione di stress per
l'organismo, che può avere significative ripercussioni sulle condizioni di
salute” (G. Costa - Lavoro a turno e
salute- Med-Lav 1999 ; 90, 6 : 739751, testo da cui sono estrapolate
anche le tabelle seguenti 1 e 2).
• la presenza di altri fattori stressanti, con
possibile effetto sinergico allo stress
provocato dal lavoro notturno, quali
l'esposizione ad alte temperature, il
rumore, elevati ritmi di lavoro, ecc.
• la presenza di altri fattori di rischio
concomitanti, ad esempio la movimentazione manuale dei carichi
(MMC), l'uso di videoterminali, ecc.
- eventuali condizioni morbose che
possono comportare inidoneità al
lavoro notturno (tab.1)
- eventuali condizioni su cui deve
essere posta particolare attenzione e
cautela (tab.2)
-
eventuali condizioni per le quali è fatto
divieto di adibire la lavoratrice/il lavoratore al lavoro notturno (art. 53 D.Lgs
151/2001) (tab. 3)
Tab.1 - Patologie che possono costituire inidoneità al lavoro notturno
• Disturbi cronici del sonno
• Gravi malattie gastrointestinali
• Malattie cardiovascolari
• Malattie cerebrali con sequele ed
epilessia
• Gravi disturbi mentali
• Diabete insulino-dipendente
• Importanti alterazioni ormonali della
tiroide e del surrene
• Nefropatie croniche
• Tumori
Tab.2 - Condizioni su cui prestare
particolare attenzione e cautela
• Patologie respiratorie croniche
• Alcolismo o assunzione di psicofarmaci
• Grave emeralopia o deficit visivo
• Persistenti disturbi digestivi
• Donne con bambini piccoli
• Donne con importanti disturbi mestruali
• Persone di età superiore a 50 anni
• Persone con lunghi tempi di pendolarismo
e/o precarie condizioni abitative
• Soggetti con spiccate caratteristiche
di nevroticismo, “mattutinità” e rigidità
nelle abitudini del sonno
Tab. 3 - Limitazione al lavoro notturno
(art. 53 D. Lgs 151/2001):
• è vietato adibire le donne al lavoro
notturno dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino
• non sono obbligati al lavoro
notturno :
1. la lavoratrice madre di un figlio
di età inferiore a tre anni o in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
2. la lavoratrice/il lavoratore che sia
l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a
12 anni
3. la lavoratrice o il lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 104/92
e successive modificazioni
Data la particolarità del rischio in
questione, l'accurata raccolta dell'anamnesi fisiologica e patologica remota e
recente viene ad essere una delle fasi
più importanti del controllo sanitario.
Infatti il medico competente, proprio
grazie ad una anamnesi accurata, può
rilevare eventuali sintomi e patologie
incompatibili con il lavoro notturno o
condizioni che richiedano particolare
attenzione e cautela.
La visita medica dovrà essere mirata ad
evidenziare la presenza delle patologie
sopra elencate (tabelle 1 e 2), in fase
latente o conclamata.
A nostro avviso non è utile proporre un
protocollo di accertamenti sanitari valido
per tutti i lavoratori, poiché l'elenco degli
organi ed apparati da monitorare è
troppo esteso. E' più opportuno che ulteriori approfondimenti specialistici e/o
laboratoristici mirati vengano eventualmente richiesti dal medico competente,
sulla base di quanto emerso all'anamnesi e alla visita medica.
Per valutare l'insorgenza o l'aggravamento di sintomi correlati allo stress o ad
altre patologie di interesse potrebbe
essere utile, ad esempio, realizzare con il
lavoratore un “monitoraggio d'intervallo”
attraverso la raccolta di informazioni
sanitarie
(raccordo
anamnestico
annuale), a mezzo di una scheda (o
questionario, o altro strumento informativo) predisposta appositamente.
Nella valutazione delle eventuali inidoneità, le tabelle 1 e 2 costituiscono certamente un valido aiuto, poiché indirizzano
il medico competente verso le patologie
e/o le condizioni da considerare con la
massima attenzione. Esse sono quindi
un ottimo punto di partenza. Sarebbe
però un errore a nostro avviso se fossero
utilizzate in modo rigido e considerate
come un vincolo per l'esclusione dal
lavoro.
Non tutti i diabetici, non tutti i nefropatici,
ecc. debbono essere messi sullo stesso
piano. Non si può infatti escludere che
alcuni di questi lavoratori, con un buon
controllo terapeutico, in un contesto
lavorativo dove è possibile adottare
misure organizzative ergonomiche,
possano ugualmente svolgere il lavoro
notturno.
Il medico competente dovrà quindi valutare i casi più problematici non con criteri
prefissati, validi per tutti; egli dovrà differenziare caso per caso, a seconda del
tipo e dell'entità della patologia presentata, a seconda del compenso terapeutico e del carico di stress correlato alla
mansione.
Come i medici competenti sanno bene,
un eventuale giudizio di inidoneità apre
sempre prospettive molto delicate per il
9
INSERTO
lavoratore. Nel caso del lavoro notturno
una tale conclusione può comportare
l'inidoneità non solo ad una singola
mansione ma ad un intero settore (si
pensi al guardiano notturno e a tutti
quei lavori che si svolgono solo di
notte), con la conseguente ricerca
spesso difficile di “… altre mansioni o
altri ruoli diurni”.
tare i soccorsi all'esterno del luogo di
lavoro
• difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere
all'interno del luogo, dove è necessario l'intervento
• ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all'interno, il punto
di intervento in caso di situazioni
complesse
IL LAVORO NOTTURNO
SOLITARIO
Gli aspetti sopra considerati hanno una
conseguenza comune: comportano
inevitabilmente il ritardo dell'intervento
con effetti a volte fatali (purtroppo si sta
parlando di eventi accaduti realmente e
non di mera probabilità).
Durante il lavoro notturno la cosa è
aggravata anche semplicemente dal
fatto che viene a pure a mancare la
presenza casuale di persone che a
diverso titolo possono frequentare il
luogo di lavoro (fornitori, clienti, collaboratori, controllori, ecc.).
Si evidenzia dunque la necessità primaria di monitorare in tempo reale lo stato
di salute del lavoratore attraverso il
controllo del suo stato di coscienza.
Nei casi in cui finora si è cercato di dare
risposta al problema, la soluzione è stata
di tipo tecnico, ricorrendo alle diverse
opzioni messe a disposizione dalla
tecnologia delle comunicazioni, di cui
esemplifichiamo in modo non esaustivo
le tipologie più diffuse:
• telefono cordless o cellulare
• ricetrasmettitore collegato a soggetti
addetti a servizi di sorveglianza
• trasmettitore di segnale di allarme
punto-punto con attivazione manuale
• trasmettitore automatico collegato ad
un sensore di postura del lavoratore
(busto eretto=OK, busto orizzontale=allarme)
• sistema a chiamata (manuale o automatica) e risposta manuale (risposta=OK, mancata risposta=allarme)
Fra le diverse tipologie di lavoro
notturno, una in particolare merita sicuramente un'analisi dettagliata per gli
aspetti che presenta: il lavoro solitario, o
per meglio dire isolato, quella situazione
cioè in cui il lavoratore si trova ad
operare da solo, senza alcuna collega
accanto e senza nessun contatto diretto
con altri lavoratori.
Il lavoro “solitario ed isolato” costituisce
ovviamente un problema critico, in determinate tipologie e condizioni di lavoro
(determinate anche dal contesto : ad
esempio, la distanza o meno da posti di
pronto soccorso, l'accessibilità della
zona, la possibilità e frequenza di
accessi alla stessa, la copertura della
telefonia cellulare, ecc.), anche durante il
giorno, e non solo di notte.
La normativa italiana si è occupata in
modo marginale dei problemi del lavoro
solitario. Possiamo solo ricordare alcuni
riferimenti tratti dalla normativa sulle
cave, ecc.
Anche se, come detto sopra, alcune criticità del lavoro solitario ed isolato
notturno sono presenti anche durante il
lavoro solitario ed isolato diurno, sicuramente queste vengono accentuate e
accresciute durante il turno di notte.
L'analisi può essere sviluppata secondo
il percorso seguente:
• Organizzazione dei soccorsi
• Informazione e formazione
• “Disagio” dei lavoratori.
a) Organizzazione dei soccorsi
Punto di partenza delle riflessioni che
seguono è il concetto, già illustrato in
precedenza, dell'equivalenza che deve
essere garantita al lavoratore notturno, in
termini di “servizi”, rispetto al lavoratore
diurno.
L'organizzazione dei soccorsi, in caso di
infortunio del lavoratore, rappresenta
certamente il punto più critico nel caso di
lavoro notturno solitario, per i seguenti
motivi:
• impossibilità o limitata capacità, da
parte del lavoratore stesso, di aller-
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I primi tre sistemi, come tutti quelli similari ad azionamento manuale volontario,
offrono sicuramente sicurezza psicologica ma hanno dimostrato scarsa efficacia, che diventa addirittura nulla in caso
di perdita di coscienza del lavoratore,
mentre i sensori di postura non sempre
sono adatti al tipo di mansione (esempio: manutentore coricato, tralasciando il
caso molto improbabile, ma comunque,
possibile di un lavoratore che rimanga
incosciente in posizione eretta).
Il sistema a dialogo (chiamata/risposta)
sembra essere il più efficace, ma trova i
suoi limiti nel tipo di protocollo stabilito,
cioè la periodicità con cui viene interpellato il lavoratore solitario: infatti se da
una parte una frequenza elevata della
chiamata offre migliori garanzie, dall'altra
tende ad abituare il soggetto che volutamente arriva ad ignorare e a trascurare il
sistema, provocando falsi allarmi che alla
lunga inficiano il sistema. Senza contare
che comunque può diventare un fattore
di distrazione per il lavoratore, e
aumenta sicuramente il carico mentale.
Il vantaggio comune a queste soluzioni è
rappresentato dal fatto che i soccorritori
esterni, facendo parte di un sistema
organizzato, dovrebbero essere in
possesso delle indicazioni necessarie a
raggiungere con precisione e rapidità il
luogo dell'intervento, offrendo quindi la
soluzione alle altre obiezioni.
Il sistema tecnico chiamata/risposta può
essere sostituito a livello organizzativo
da visite periodiche dall'esterno (esempio, istituto di vigilanza), presentando gli
stessi limiti in merito alla periodicità
Si ritiene quindi necessario che il d.d.l.
individui, comunque, nella fase di organizzazione del servizio G.E. e P.S. le
modalità di allerta e soprattutto di informazione ai soccorritori, eventualmente
ricorrendo a prestazioni in service
esterno.
Nulla vieta che la persona allertata sia
un componente del servizio P.S. interno,
in quel momento non in turno, ma si
ritiene che questo aspetto tocchi
problematiche di natura contrattuale
sviluppabili in altra sede.
b) Informazione e Formazione
Dal punto di vista della preparazione del
lavoratore solitario in turno notturno l'attività di informazione e formazione deve
essere mirata, oltre naturalmente ad
acquisire la conoscenza dei pericoli e
dei relativi rischi presenti nell'ambiente di
lavoro, anche in particolare far accrescere in modo particolare la percezione
del rischio aumentando in questo modo
“l'istinto di conservazione” e rendendo
consapevole il lavoratore dell'aumento
del fattore di rischio.
In particolare il lavoratore che si trova da
solo sul luogo di lavoro deve essere
formato e addestrato sulle procedure di
P.S., G.E. e lotta antincendio in quanto
essendo l'unico presente, è di fatto un
componente dei servizi citati e deve
essere in grado, non potendo contare
che su se stesso, di saper decidere il da
farsi, almeno per l'emergenza e per l'incendio.
Deve inoltre essere perfettamente a
conoscenza dei sistemi di comunicazione con l'esterno ed essere in grado di
dare indicazioni ai soccorsi esterni.
Il tipo di informazione e formazione da
fornire ai lavoratori lasciati soli di notte in
n. 5 2004
azienda, deve trovare riscontro nel
processo di valutazione dei rischi, e
naturalmente nel Documento di valutazione quando ne ricorra l'obbligo.
c) “Disagio” dei Lavoratori
La maggior parte dei lavoratori addetti a
turni di lavoro solitario notturno, nelle
sue più disparate tipologie, hanno riferito
di provare una sensazione di disagio
meglio definibile in parole povere
“paura”, in particolare quando si tratta di
grandi impianti o quando il luogo di
lavoro anche piccolo è situato in posti
isolati.
Il disagio aumenta, insieme alla stanchezza, con il passare delle ore e il
carico psicologico che grava sul lavoratore in queste condizione diventa un
determinante di rischio e un'aggravante
dell'entità dello stesso.
Non è possibile affrontare in termini statistici il fenomeno, in quanto la componente individuale e caratteriale del lavoratore gioca un ruolo fondamentale. A
sensazione è rilevabile una diffusione
maggiore nelle attività di controllo che in
quelle manuali.
La prima indicazione che si può trarre è
che la scelta dei lavoratori da adibire al
lavoro notturno solitario avvenga almeno
su base volontaria.
Le misure conseguenti alla valutazione
del rischio, inoltre, devono essere attuate
anche prendendo in considerazione la
possibilità di escludere il lavoro solitario
notturno, prendendo in considerazione
forme organizzative del lavoro che
prevedano la garanzia di almeno due
persone contemporaneamente presenti
sul luogo di lavoro, superando così la
criticità del lavoro “solitario ed isolato”.
PRIMA IPOTESI DI DEFINIZIONE
DELLE LAVORAZIONI DI CUI
ALL'ART. 4, COMMA 2
Premettendo che il tema sarà disciplinato da un decreto ad hoc (che però
non ha ancora visto la luce, ed è quindi
già in ritardo di circa 2 anni!), il
problema può essere affrontato individuando una serie di tipologie lavorative in base alla presenza di alcuni
determinanti di rischio, e costruire così
un elenco abbastanza breve ma significativo (anche se chiaramente solo
indicativo e con valore di riferimento di
massima, e non certamente esaustivo).
Si potrebbero considerare quindi come
“comportanti rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali” le lavorazioni
di seguito elencate :
• lavorazioni edili, stradali e di scavo
• lavorazioni estrattive
• lavorazioni a caldo (siderurgia, laminatoi, fonderie…) e con esposizione
ad alte temperature
• lavorazioni con movimentazione di
carichi pesanti
• lavori in cui l'operatore è solo all'interno dell'azienda
• lavori che comportano il controllo di
impianti e quadri segnaletici e di
comando
• lavori con attività di guardiania e vigilanza
• lavori in campo di ordine pubblico,
polizia, protezione civile, pronto intervento, incluse le attività gestite dai
VVFF
• lavori in ambito sanitario-assistenziale, in situazioni a connotazione
particolarmente stressante (pronto
soccorso, astanteria,118, rianimazione, terapia intensiva, chirurgia
d'urgenza, unità coronaria, centri
trapianti, traumatologia, ecc.)
• lavorazioni con attività di abbattimento di animali
• lavorazioni comportanti l'uso di
macchine complesse
• lavorazioni in aziende o aree a rischio
di esplosione e rischio elevato di
incendio
• lavorazioni in aziende che ricadono
nel campo d'applicazione del D.Lgs
334/99
• lavorazione in aziende con impianti
chimici complessi
• lavorazioni con attività di esazione e
maneggio denaro (es. caselli autostradali, biglietterie, casse, distributori
di carburante, ecc.)
INDICAZIONI AGLI OPERATORI
SPSAL PER L'EFFETTUAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA
La vigilanza sulla 532 può essere impostata in due differenti modi :
1) predisposizione ed attuazione di un
piano mirato d'intervento su uno o più
comparti particolarmente significativi,
oppure trasversalmente a tutti i
comparti interessati ; non pare essere
oggi questa una delle priorità degli
Spsal (cosa su cui concordiamo), e
quindi non ci dilunghiamo su questo
aspetto
2) verifica del rispetto delle disposizioni
relative al lavoro notturno nel corso di
interventi di qualsiasi tipologia che lo
Spsal effettua. Questa invece ci pare
una strada da seguire, per far
comprendere l'importanza della
norma e del suo corretto rispetto. Ciò
significa che, on qualsiasi intervento,
occorre sempre accertarsi (fonti : il
datore di lavoro stesso; dirigenti e
preposti; responsabile Spp; medico
competente, se presente; Rls; lavoratori) se esista lavoro notturno.
In caso di riscontro affermativo,
occorre verificare :
- che il problema sia stato preso in
esame ed inserito nella valutazione dei
rischi (vedi parte conclusiva cap. 3)
- che siano state previste ed adottate
le necessarie misure di prevenzione
collettiva e personale, in particolare
per i lavoratori impegnati nelle attività
comportanti rischi particolari (vedi
precedente cap. 7)
- che i servizi ed i mezzi di prevenzione
e protezione siano equivalenti a quelli
previsti per il lavoro diurno (vedi cap. 3)
- che sia stata svolta un'adeguata
attività di informazione (vedi cap. 4)
- che sia stata attivata la sorveglianza
sanitaria, e gestita secondo il
percorso previsto (vedi cap. 5)
- che non vengano adibiti a lavoro
notturno lavoratori dichiarati non
idonei (ovvero che presentano
controindicazioni) al lavoro notturno
da parte del medico competente
(vedi ancora cap. 5)
Per quel che riguarda i contenuti tecnici
specifici e gli standard cui uniformarsi
nell'attività di vigilanza, vedi quanto
ampiamente illustrato nei paragrafi
precedenti, che sono stati richiamati
appena sopra, abbinandoli alle singole
voci da riscontrare in sede di vigilanza.
Infine, accanto all'attività di vigilanza, si
ritiene opportuno promuovere azioni di
promozione e facilitazione, indirizzate a
datori di lavoro, dirigenti, Rls dei
comparti più specificamente e frequentemente interessati (utilizzando, ad esempio, come materiale di supporto e riferimento, il presente documento); molto
utili sarebbero anche incontri con i
medici competenti del territorio (come
già è avvenuto a Bologna, durante un
corso d'aggiornamento tenuto all'Ordine
dei medici) riguardo alla corretta impostazione della sorveglianza sanitaria.
11
INSERTO
“INSERTO REDAZIONALE” numero 5
Supplemento al numero 11 - novembre 2004
Proprietà:
Regione Toscana, via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
autorizzazione del tribunale di Firenze n. 3613 del 10.8.1987
direttore responsabile: Cinzia Dolci
redazione nazionale:
coordinatore redazionale: Rossana D’Arrigo
Agenzia sanitaria della Regione Emilia Romagna
viale Aldo Moro 21, 40127 Bologna
tel. 0516397114
fax 0516397058-0516397053
e-mail: [email protected]
comitato di redazione:
Carlotta Alaura, Patrizio Bacchetta,
Barbara Baldi, Leonardo Bartoletti, Stefano Bertoni,
Fulvio Cavariani, Roberta Corazza,
Vittorio Curzel, Rossana D’Arrigo, Marco Masi,
Marinella Rimondi, Francesco Scarlini,
Giuliano Tagliavento, Pasquale Valente.
stampa: Grafiche Martinelli, Vallina
tiratura: copie 10.500 - distribuzione gratuita
“Lavoro e Salute” è consultabile su Internet all’indirizzo: http://www.lavoroesalute.it
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