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Definizione di turno notturno e lavoro notturno

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Definizione di turno notturno e lavoro notturno
Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
[email protected]
www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Prot. 719/12 S.N.
Roma, 12 luglio 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA
OGGETTO: Definizione di turno notturno e lavoro notturno – Le norme sono chiare ed una
interpretazione non conforme alle stesse non è consentita.
Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette
l’unita nota della nostra struttura provinciale di Napoli indirizzata al Dirigente il Compartimento Polizia
Stradale Campania e Molise, con la quale si pretende il rispetto delle norme volte ad esonerare dal
“turno notturno” e dal “lavoro notturno” il personale della Polizia di Stato che si trova in particolari
situazioni.
Si allega inoltre la lettera del citato Dirigente il Compartimento, Dr. Salomone, a codesto
Ufficio, con la quale vengono chiesti chiarimenti in ordine alla definizione dei citati termini “turno
notturno” e “lavoro notturno”.
A tal riguardo, nel chiedere un urgente intervento risolutorio che sia conforme a quanto
specificato nella lettera del COISP di Napoli, si rappresenta che qualora l’interpretazione di codesto
Ufficio non sia in linea con la nostra giusta esposizione delle norme, la presente deve intendersi come
richiesta di sottoporre la questione alla Commissione Paritetica prevista dall’art. 29 comma 2 del D.P.R.
164/2002.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP
Segreteria Provinciale di Napoli
Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44
e-mail: [email protected][email protected]
Internet: www.coisp.it - www.coispnapoli.com
Tel.335.1736698
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Napoli, 04 giugno 2012
Oggetto: Dipendente fruitore benefici legge104/92 – Esonero turni notturni – Richiesta
intervento urgente -
Alla Sezione Polizia Stradale
Napoli
Al Compartimento Polizia Stradale Campania e Molise
Napoli
e,p.c.,
Alla Segreteria Nazionale
Alla Segreteria Regionale
Roma
Sede
Negli ultimi giorni questa O.S. ha potuto constatare che, nell’ambito dei servizi di Polizia
Stradale, da Ella diretti vi è una grave violazione nell’impiego dei dipendenti fruitori dei benefici
ex legge 104/92 e di quanto da tale legge ne derivi quale beneficio a supporto di chi assiste un
portatore di handicap grave Si è avuta infatti contezza che un dipendente, fruitore dei benefici previsti ex legge 104/92
per assistenza ad un familiare disabile, sia stato impiegato nella turnazione, concordata ex art. 7
comma 6 A.N.Q. con le OO.SS. provinciali, 19.00/01.00 –
Appare opportuno ricordare a noi stessi che nessuno accordo potrà mai scardinare i
dettami normativi di una legge primaria dello Stato, che impedisce ai fruitori dei benefici ex
legge 104/92, di essere adibito ai lavori notturni e, pertanto, essere impiegato in turni notturni –
Appare, a questo punto, doveroso significare che viene considerato “lavoratore notturno”
qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio lavoro giornaliero durante il periodo
notturno, laddove, per “periodo notturno” viene indicato l’arco di tempo compreso fra le 22 e le
06 del mattino (Decreto Legislativo nr. 66 dell’ 8/4/2003, in attuazione della Direttiva
comunitaria nr. 34 del 2000) –
A seguito del Decreto Legislativo appena enunciato, il lavoratore che
dimostri di possedere i requisiti per i benefici di cui alla legge 104/92, non è
obbligato a prestare lavoro notturno e il datore di lavoro deve conseguentemente
adeguare turni e orario all’interessato -
Ed è infatti per tali motivi che, l’Amministrazione centrale, in accordo con le OO.SS.
firmatarie, ha formulato il vigente A.N.Q. con l’impiego nel turno 19.00/24.00 per quanto concerne la
turnazione serale inserita nel Prospetto 1, allegato all’A.N.Q. –
Per quanto appena enunciato, appare, pertanto, palesemente impossibile l’impiego nella
turnazione 19.00/01.00 (sebbene costituita previa intese con le OO.SS. provinciali) di personale con
particolari requisiti (legge 104/92, art. 12 A.N.Q., legge a tutela di maternità e/o paternità) Non ritenendo possibile che l’Amministrazione in indirizzo sconosca quanto da noi appena
asserito, siamo portati a credere che, tale errato impiego, sia dovuto ad una mera distrazione di chi ha
dimenticato che fruire dei benefici ex legge 104/92, è sinonimo di assistenza ad un familiare disabile,
con tutti i disagi che questa condizione comporta –
Riteniamo invece che un’Amministrazione quale quella della Pubblica Sicurezza,
demandata a far rispettare le leggi, non può assolutamente permettersi di recare nocumento a
chi subisce, per condizione documentata, l’aggravio di oneri personali indispensabili al dovere
di assistenza verso un familiare disabile –
Certi che questo spiacevole episodio non venga più a verificarsi, in attesa di solerte
riscontro alla presente e di immediato ripristino della liceità dell’impiego del personale,
l’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti –
Il Segretario Generale Provinciale
Giulio Catuogno
Originale firmato agli atti
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