Comments
Transcript
Definizione di turno notturno e lavoro notturno
Segreteria Nazionale Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 Fax: +39 06 62276535 [email protected] www.coisp.it COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 719/12 S.N. Roma, 12 luglio 2012 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: Definizione di turno notturno e lavoro notturno – Le norme sono chiare ed una interpretazione non conforme alle stesse non è consentita. Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita nota della nostra struttura provinciale di Napoli indirizzata al Dirigente il Compartimento Polizia Stradale Campania e Molise, con la quale si pretende il rispetto delle norme volte ad esonerare dal “turno notturno” e dal “lavoro notturno” il personale della Polizia di Stato che si trova in particolari situazioni. Si allega inoltre la lettera del citato Dirigente il Compartimento, Dr. Salomone, a codesto Ufficio, con la quale vengono chiesti chiarimenti in ordine alla definizione dei citati termini “turno notturno” e “lavoro notturno”. A tal riguardo, nel chiedere un urgente intervento risolutorio che sia conforme a quanto specificato nella lettera del COISP di Napoli, si rappresenta che qualora l’interpretazione di codesto Ufficio non sia in linea con la nostra giusta esposizione delle norme, la presente deve intendersi come richiesta di sottoporre la questione alla Commissione Paritetica prevista dall’art. 29 comma 2 del D.P.R. 164/2002. In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP Segreteria Provinciale di Napoli Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, nr. 44 e-mail: [email protected] – [email protected] Internet: www.coisp.it - www.coispnapoli.com Tel.335.1736698 COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Napoli, 04 giugno 2012 Oggetto: Dipendente fruitore benefici legge104/92 – Esonero turni notturni – Richiesta intervento urgente - Alla Sezione Polizia Stradale Napoli Al Compartimento Polizia Stradale Campania e Molise Napoli e,p.c., Alla Segreteria Nazionale Alla Segreteria Regionale Roma Sede Negli ultimi giorni questa O.S. ha potuto constatare che, nell’ambito dei servizi di Polizia Stradale, da Ella diretti vi è una grave violazione nell’impiego dei dipendenti fruitori dei benefici ex legge 104/92 e di quanto da tale legge ne derivi quale beneficio a supporto di chi assiste un portatore di handicap grave Si è avuta infatti contezza che un dipendente, fruitore dei benefici previsti ex legge 104/92 per assistenza ad un familiare disabile, sia stato impiegato nella turnazione, concordata ex art. 7 comma 6 A.N.Q. con le OO.SS. provinciali, 19.00/01.00 – Appare opportuno ricordare a noi stessi che nessuno accordo potrà mai scardinare i dettami normativi di una legge primaria dello Stato, che impedisce ai fruitori dei benefici ex legge 104/92, di essere adibito ai lavori notturni e, pertanto, essere impiegato in turni notturni – Appare, a questo punto, doveroso significare che viene considerato “lavoratore notturno” qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore del proprio lavoro giornaliero durante il periodo notturno, laddove, per “periodo notturno” viene indicato l’arco di tempo compreso fra le 22 e le 06 del mattino (Decreto Legislativo nr. 66 dell’ 8/4/2003, in attuazione della Direttiva comunitaria nr. 34 del 2000) – A seguito del Decreto Legislativo appena enunciato, il lavoratore che dimostri di possedere i requisiti per i benefici di cui alla legge 104/92, non è obbligato a prestare lavoro notturno e il datore di lavoro deve conseguentemente adeguare turni e orario all’interessato - Ed è infatti per tali motivi che, l’Amministrazione centrale, in accordo con le OO.SS. firmatarie, ha formulato il vigente A.N.Q. con l’impiego nel turno 19.00/24.00 per quanto concerne la turnazione serale inserita nel Prospetto 1, allegato all’A.N.Q. – Per quanto appena enunciato, appare, pertanto, palesemente impossibile l’impiego nella turnazione 19.00/01.00 (sebbene costituita previa intese con le OO.SS. provinciali) di personale con particolari requisiti (legge 104/92, art. 12 A.N.Q., legge a tutela di maternità e/o paternità) Non ritenendo possibile che l’Amministrazione in indirizzo sconosca quanto da noi appena asserito, siamo portati a credere che, tale errato impiego, sia dovuto ad una mera distrazione di chi ha dimenticato che fruire dei benefici ex legge 104/92, è sinonimo di assistenza ad un familiare disabile, con tutti i disagi che questa condizione comporta – Riteniamo invece che un’Amministrazione quale quella della Pubblica Sicurezza, demandata a far rispettare le leggi, non può assolutamente permettersi di recare nocumento a chi subisce, per condizione documentata, l’aggravio di oneri personali indispensabili al dovere di assistenza verso un familiare disabile – Certi che questo spiacevole episodio non venga più a verificarsi, in attesa di solerte riscontro alla presente e di immediato ripristino della liceità dell’impiego del personale, l’occasione è gradita per porgerVi i Migliori saluti – Il Segretario Generale Provinciale Giulio Catuogno Originale firmato agli atti 2