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Lavoro notturno - RSU Siae Microelettronica
R.S.U. Siae Microelettronica Lavoro notturno La materia in questione é regolata da leggi e dal contratto nazionale. Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria (contratti Federmeccanica e Confapi). 1. Definizione Il decreto legislativo 66/2003 relativo all’orario di lavoro, definisce: a) periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; b) lavoratore notturno: chi svolge durante il periodo notturno , e in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero che svolge, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL o in assenza di un parametro diverso previsto dal Ccnl, per un minimo di ottanta giorni lavorativi nell'anno, riproporzionati nel caso di lavoro a tempo parziale. L'art. 2018 del Codice Civile stabilisce una retribuzione maggiorata per il lavoro notturno. La regolamentazione specifica e' demandata alla legge e ai contratti. 2. Decorrenza Per i lavoratori, dipendenti dalle aziende industriali, il lavoro notturno decorre: Operai Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino. Impiegati e intermedi - Per questi lavoratori, il lavoro notturno e' quello compreso tra le 21 e le 6 del giorno seguente. Per i lavoratori a cui viene applicato il CCNL degli artigiani metalmeccanici è considerato lavoro notturno quello effettuato dall 22 alle 6 del mattino. 3. Limiti nel lavoro notturno e obblighi del lavoratore L'orario di lavoro, in questo caso, non puo' superare le otto ore nell'arco delle 24. Nessun lavoratore puo' rifiutarsi, nei limiti di legge e salvo giustificato motivo, di compiere lavoro notturno. Nel nuovo testo legislativo scompare il divieto specifico (previsto nella legge 653/1934 e ribadito nella legge 903/77) di adibire le donne al lavoro notturno dalle 24 alle 6 nelle aziende manufatturiere, anche artigianali, limitando tale divieto alle sole lavoratrici madri dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento dell'anno di eta' del bambino. Viene nel contempo estesa a tutti i lavoratori con figli piccoli a carico la possibilita' di rifiutare di prestare lavoro notturno dalle 24 alle 6. La norma prevede infatti la possibilita' di rifiutare il turno di notte: - alla lavoratrice madre, o in alternativa il padre, di un figlio di eta' inferiore ai tre anni - alla lavoratrice o al lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a 12 anni; - alla lavoratrice o al lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. 1 4. Obblighi del datore di lavoro Quando l'introduzione del lavoro a turni rappresenta una novita' l'azienda ha l'obbligo di: a) esaminare l'introduzione di tali nuovi orari con la Rsu o, in mancanza di questa alle Organizzazioni sindacali territoriali. b) sottoporre a visite mediche i lavoratori coinvolti: preventive, per verificare eventuali controindicazioni; periodiche (almeno ogni due anni), eccezionali , in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno. c) informare i lavoratori sui rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno; d) informare per iscritto la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale informazione va estesa alle RSU o alle OO.SS. territoriali. 5. L'incidenza delle maggiorazioni sugli istituti contrattuali Il contratto non afferma esplicitamente che occorre calcolare le maggiorazioni per lavoro notturno su tredicesima, ferie, festivita', Tfr ai fini del calcolo degli istituti contrattuali. Tuttavia afferma che la retribuzione di tali istituti dovra' essere calcolata tenendo presente la paga globale di fatto che percepisce il lavoratore. Pertanto se un lavoratore svolge continuativamente lavoro notturno, non vi e' dubbio che la paga di fatto di quel lavoratore e' composta anche dalla maggiorazione e dalla retribuzione per il maggior orario prestato. In tal senso si e' espresso il giudizio prevalente della magistratura. Occorre dunque chiedere, dove ancora non lo si fosse fatto, l'incidenza delle maggiorazioni, per lavoro notturno, su tredicesima, ferie, festivita', Tfr e su tutti gli istituti che facciano esplicitamente riferimento alla paga globale di fatto. ESEMPI DI CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO SU TREDICESIMA, FERIE E FESTIVITÀ 1° turno: dalle 6 alle 14 2° turno: dalle 14 alle 22 Lavoratore di 3° livello addetto a due turni avvicendati Le ore soggette a maggiorazione sono 4 al giorno, ogni 2 settimane, oppure 2 ore al giorno ogni settimana (la cosa non cambia), cioè un quarto delle ore prestate. Pertanto la maggiorazione sarà applicabile su un quarto delle ore di tredicesima, ferie e festività oppure (che é la stessa cosa) sarà applicabile un quarto della maggiorazione sugli istituti citati. Maggiorazione per le 4 ore del 2° turno: 15% Paga oraria utile per le maggiorazioni Euro 5,74 Maggiorazione su festività 8 ore : 4 = 2 x 0,861 (15% di euro ) Euro 1,72 Maggiorazione su ferie 160 ore : 4 = 40 x 0,861 (15% di ¤ 5,74) Euro 34,44 Maggiorazione su tredicesima 173 ore : 4 = 43,25 x 0,861 (15% di ¤ 5,74) Euro 37,24 2 1° turno = dalle 6 alle 14: ore 8 (maggiorate = 0) Lavoratore di 3° livello addetto a 3 turni avvicendati 2° turno = dalle 14 alle 22 = ore 8 (maggiorate = 4) 3° turno = dalle 22 alle 6 = ore 8 (maggiorate = 8) Totale ore lavorate = ore 24 (maggiorate = 12) Le ore maggiorate sono esattamente la metà delle ore lavorate. Per cui si dovrà maggiorare con le percentuali dovute o la metà delle ore di tredicesima, ferie e festività (secondo gli esempi precedenti), oppure si maggioreranno tutte le ore, ma con la metà delle percentuali di maggiorazione. Facciamo un solo esempio per le festività con la maggiorazione del 20% Paga oraria utile per la maggiorazione: Euro 5,74 Maggiorazione su festività 8 ore : 2 = 4 ore x euro 1,15 (20% di 5,74) Euro 4,6 oppure: 8 ore x euro 0,575 (20% : 2 di 5,74) Euro 4,6 ESEMPIO DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO SULL’ANZIANITÀ SPETTANTE FINO AL 31/5/82 Addetto a 2 turni avvicendati (Si maggiora la paga oraria oppure quella mensile delle percentuali già individuate per il calcolo di tredicesima, ferie e festività. Maggiorazione: 15%) Maggiorazione della paga utile ai fini del calcolo 3,75% (15% : 4) dell’indennità di anzianità Incidenza lavoro notturno sul calcolo del Tfr a partire dall’1/6/82 Si aggiungono mensilmente i valori corrisposti alle ore di lavoro notturno e di maggiorazione secondo le modalità stabilite dalla legge 297/82 e il contratto di lavoro 3