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LINEA GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SARAM

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LINEA GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SARAM
Assessorato al Welfare
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
REGIONE PUGLIA
ALLEGATO A
REGIONE PUGLIA
LINEA GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI
ALLERTA RAPIDO PER GLI ALIMENTI E MANGIMI (S.A.R.A.M)
PROCEDURE E MODULISTICA
LINEA GUIDA S.A.R.A.M. PUGLIA
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REGIONE PUGLIA
ALLEGATO A
Sommario
1.
PREMESSA ................................................................................................................................................. 3
2.
DEFINIZIONI................................................................................................................................................ 4
3.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .......................................................................................................... 6
4.
CRITERI PER IDENTIFICARE UN RISCHIO ................................................................................................... 8
5.
LE NOTIFICHE DEL SISTEMA DI ALLERTA ................................................................................................ 10
6.
IL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO ALIMENTI E MANGIMI REGIONE PUGLIA ( S.A.R.A.M.) ........................... 11
7.
FUNZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI REGIONALI (Intesa Stato Regioni del 13/11/08) ........................ 13
8.
PROCEDURE OPERATIVE DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA .................................................... 14
9.
PROCEDURE DI VERIFICA DA PARTE DELL’ AUTORITA’ LOCALE DEL RITIRO E DEL RICHIAMO ............ 17
10.
MODALITA’ OPERATIVE PER SODDISFARE I REQUISITI DI EFFICACIA ED ACCURATEZZA DELLE
INFORMAZIONI FORNITE AL CONSUMATORE IN CASO DI RICHIAMO DI UN PRODOTTO ................................. 20
11.
ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI ..................................................................... 22
12.
REVOCA DEL SISTEMA DI ALLERTA ..................................................................................................... 23
13.
RISORSE DEL S.A.R.A.M. ...................................................................................................................... 24
14.
MODULISTICA ....................................................................................................................................... 25
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1. PREMESSA
In ambito comunitario il sistema di allerta è disciplinato dal Regolamento 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, prevedendo, tra l’altro, all’art. 50 l’istituzione, sotto forma di
rete, di un sistema di allarme rapido RASFF (Rapid Alert System Food and Feed) per la notificazione di un
rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.
Fanno parte del RASFF-SYSTEM tutti gli Stati Membri, la Commissione (DG-SANCO) e l'Autorità per la
Sicurezza Alimentare (EFSA), per ciascuna delle quali viene designato un “punto di contatto”.
In Italia la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione del Ministero della Salute è il
punto di contatto per il sistema d'allerta.
Con provvedimento del 13/11/08 in conferenza permanente Stato-Regione sono state approvate le linee guida
per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi recepite con Delibera di Giunta
Regionale n. 634 del 21.04.2009 , pubblicata sul BURP n. 72 del 20.05.2009. La succitata intesa oltre ad aver
definito i criteri base per l’attivazione e notifica delle allerte ha stabilito i ruoli e le competenze a livello
nazionale , regionale e di ASL.
Con successivo regolamento UE 16/2011, recante, le disposizioni applicative relative al sistema di allarme
rapido per gli alimenti e i mangimi, sono stati introdotti alcuni importanti modifiche tra cui quelle in merito alla
classificazione delle notifiche ed ai modelli di notifica.
Premesso quanto sopra, al fine di uniformare a livello regionale la gestione del sistema di allerta, sono state
predisposte le seguenti Linee guida regionali con le quali sono state approntate le specifiche procedure
operative e relativa modulistica utili all’ottimale funzionamento del sistema di allerta rapido di alimenti e
mangimi (S.A.R.A.M.).
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2. DEFINIZIONI
Definizioni di cui all’intesa Stato-Regioni del 13/11/08:
procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei
provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento o mangime
che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un
mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una
sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un
Rintracciabilità
mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione. Si sottolinea che la rintracciabilità deve riguardare anche
alimenti e mangimi qualora contengano, anche in parte, un prodotto oggetto
di allerta
qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore di
Ritiro dell'alimento
un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare
qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del
Ritiro del mangime
mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi
qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore
Richiamo
finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un
dell'alimento
livello elevato di tutela della salute
qualsiasi misura dì ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da
Richiamo del
attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello
mangime
elevato di tutela della salute
punto di contatto designato dall'autorità regionale per lo scambio delle
informazioni rapide con gli altri componenti della rete (nodi regionali e
Nodo regionale
Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio ( Punti di contatto delle
ASL, Laboratori pubblici)
qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
Alimento (o prodotto trasformato destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che
alimentare o derrata possa essere ingerito da esseri umani: Sono comprese le bevande, le gomme da
alimentare)
masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata
negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento
prodotti alimentari destinati all’industria agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli
Prodotto intermedio artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori
lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore
Mangime (o alimento qualsiasi sostanza o prodotto compresi gli additivi, trasformato, parzialmente
per animali)
trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali
Impresa alimentare e ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi
del settore dei
delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio,
mangimi (di seguito trasporto o distribuzione e di somministrazione di alimenti e/o mangimi
denominata impresa)
la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni
Operatore del settore
della legislazione alimentare nell’impresa posta sotto il suo controllo
la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita
Immissione sul
o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la
mercato
distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta
Commercio al
la movimentazione e/o la trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nel punto
Sistema di allarme
rapido
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dettaglio
Consumatore finale
Pericolo o elemento
di pericolo
Rischio
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di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione,
gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre
strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati
e i punti vendita all’ingrosso
il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto
nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare
agente biologico- chimico-fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in
cui un alimento o un mangime si trova in grado di provocare un effetto nocivo sulla
salute
funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute
conseguente alla presenza di un pericolo
Definizioni di cui al Reg. UE 16/2011:
Rete
Membro della rete
Punto di contatto
Notifica di allarme
Notifica di
informazione
Notifica di
respingimento alla
frontiera
Notifica originale
Notifica di follow-up
Operatori
professionali
Sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute
umana dovuto agli alimenti o ai mangimi di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n.
178/2002
uno Stato membro, la Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e
qualsiasi paese candidato, paese terzo o organizzazione internazionale che abbia
stipulato un accordo con l'Unione europea a norma dell'articolo 50, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 178/2002
il punto di contatto designato che rappresenta il membro della rete;
una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in un
altro paese membro
una notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida in un altro paese
membro; di cui
 «notifica di informazione per follow-up» una notifica di informazione relativa a un
prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro
paese membro;
 «notifica di informazione per attenzione» una notifica di informazione relativa a
un prodotto che:
i) è presente solo nel paese membro notificante; o
ii) non è stato immesso sul mercato; o
iii) non è più sul mercato;
una notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti
o di mangimi come descritta all'articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento
(CE) n. 178/2002
una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento
alla frontiera
una notifica contenente informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale
operatori del settore alimentare e operatori del settore dei mangimi come definiti nel
regolamento (CE) n. 178/2002 o operatori economici come definiti nel regolamento
(CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
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3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il documento ha lo scopo di fornire indicazione operative per la gestione degli “eventi” di allerta che
coinvolgono il S.A.R.A.M. della Regione Puglia in conformità ed in riferimento a:
- L’art.50 del Reg. CE 178/2002;
- Reg. UE 16/2011;
- L’intesa Stato Regioni del 13/11/08 “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per
alimenti destinati al consumo umano”;
- Indicazioni operative e organizzative della Regione Puglia - Servizio PATP.
Il sistema di allerta deve essere attivato ogniqualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto per la salute
umana, animale e per la salubrità dell’ambiente, dovuto ad alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul
mercato per i casi di:
- Superamento nell’alimento o nei mangimi dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- Alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio
per la salute del consumatore (art. 14 Reg. 178/2002);
- Mangimi che hanno effetto nocivo per la salute umana (art. 15 Reg. 178/2002);
Analogamente le presenti linee guida si applicano anche ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi, qualora
rappresentino un grave rischio, diretto o indiretto per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente
e siano già immessi sul mercato nonché ai materiali ed agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli
alimenti di cui al Reg. CE 1935/2004.
Sono compresi nel campo di applicazione della presente linea guida anche eventuali riscontri ottenuti
nell’ambito dell’autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato.
Nel caso in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non siano disponibili sufficienti informazioni o
dati scientifici al riguardo , sulla base del principio di precauzione, di cui all’art. 7 del Reg. CE 178/2002 si
procede all’immediata attivazione del sistema di allerta.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
- Criteri microbiologici di igiene di processo;
- Frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore;
- Mangimi nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
- Gli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo, tali da
renderli innocui alla salute umana o animale.
Si esclude l’attivazione del sistema di allerta per:
- Prodotti/Mangimi che pur presentando non conformità a norme vigenti e pur costituendo un grave
rischio, siano state segnalate dall’OSA nell’ambito dell’autocontrollo alla Autorità competente a
condizione che non siano stati immessi sul mercato;
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Ai sensi dell’ art. 50 del Reg. CE 178/02, il S.A.R.A.M. Puglia, sarà interessato ogni qualvolta si configura un
grave rischio, diretto o indiretto per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente, dovuto ad
alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul mercato cosi come disposto dalla presente procedura.
Diversamente, sarà attivata l’Unità di Crisi o (UCRP), di cui all’art 55 Reg. CE 178/02, ogni qualvolta si
configura una Crisi cioè una situazione che implica un rischio serio diretto o indiretto per la salute umana e/o
è percepito o divulgato come tale e il rischio si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte
considerevole della catena alimentare e la potenziale ampiezza del rischio per più Stati membri e/o paesi terzi
è notevole.
Questa fattispecie si applica solo nei casi in cui le misure di cui agli art. 50, 53 e 54 non sono adeguate alla
gestione del rischio a causa della sua complessità.
La citata Unità di crisi è stata istituita con D.G.R. 1713 del 01/08/2014.
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4. CRITERI PER IDENTIFICARE UN RISCHIO
Tenuto conto del documento di lavoro (Draft) della Unione Europea ( Allegato D – Intesa Sato Regioni del
13/11/08) riguardante le misure di implementazione del Sistema di Allarme per alimenti e mangimi previsto dal
Reg. CE n. 178/2002, per l'identificazione di un grave rischio e di situazioni nelle quali si rende, invece,
necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio sanitario negli alimenti, si
ritiene utile riportare nel presente capitolo i criteri per la notifica del rischio e per l'approccio alla valutazione
scientifica.
Si identifica un grave rischio nel caso di:
a. alimenti contenenti sostanze proibite, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie
o, in loro assenza, dalle norme nazionali;
b. alimenti contenenti residui di pesticidi o metaboliti derivanti dalla loro degradazione in misura tale che
la predicted short term intake (PSTl) supera quella acuta di riferimento;
c. alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali
non è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e
la dose predicted short term intake supera chiaramente la ADI;
d. alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene i cui livelli trovati eccedono i
limiti fissati dalla legislazione comunitaria o in sua assenza , dalla normativa nazionale;
e. alimenti contenenti sostanze teratogene, genotossiche o cancerogene per le quali non vi sono limiti
stabiliti, ma la predicted short term intake (PSTI) supera la dose giornaliera tollerabile (TDI);
f. alimenti, contenenti funghi o tossine fungine, batteri o tossine batteriche, tossine algali, parassiti e loro
metaboliti, virus o prioni, che, sulla base dei riscontri analitici ottenuti, in presenza di limiti fissati da
norme nazionali o comunitarie, fondati sulla valutazione del rischio, sono in grado di indurre con
elevata probabilità la comparsa di malattia nell'uomo;
g. alimenti che presentano un livello di contaminazione radioattiva da Cs-134 e Cs-137 superiore al
limite stabilito dal Regolamento (CE) 737/90, del 22 marzo 1990 relativo alle condizioni di
importazione di prodotti agricoli da Paesi terzi, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale
nucleare di Cernobyl, così come modificato dal Regolamento (CE) 616/2000;
h. organismi geneticamente modificati, così come definiti all’articolo 3 del Regolamento (CE) 1829/2003,
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente alimenti e mangimi
geneticamente modificati, fatta eccezione per gli alimenti di cui all'articolo 47 della citata norma;
i. nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari, così come definiti all’articolo 1 del Regolamento (CE) n.
258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i quali non risulta già stata rilasciata
un’autorizzazione all’immissione in commercio ad un operatore del settore o ad un impresa;
j. alimenti preconfezionati contenenti allergeni che non figurano tra gli ingredienti riportati in etichetta.
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Si rende invece necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio
sanitario, in caso di:
a. Alimenti contenenti sostanze diverse da quelle menzionate alle precedenti lettere a), b), c), d), e), che
superano il limite massimo fissato dalla legislazione comunitaria o in sua assenza, da quella
nazionale;
b. Alimenti contenenti sostanze il cui impiego non è autorizzato o contrario ai requisiti stabiliti per
l’approvazione ufficiale dalla normativa comunitaria o da quella nazionale;
c. Alimenti che presentano un rischio dovuto ad agenti fisici, quali ad esempio i corpi estranei;
d. Alimenti di origine animale provenienti da Paesi/stabilimenti non inclusi negli elenchi comunitari dei
Paesi/ stabilimenti riconosciuti ufficialmente;
e. Alimenti per i quali i test ufficiali richiesti per la rilevazione di un grave rischio non siano stati ben
eseguiti o eseguiti in modo non corretto;
f. Alimenti dietetici che non contengono quantità autorizzate di alcuni ingredienti;
g. Materiali destinati a venire a contatto con alimenti, come definiti dall’art. 1 del Reg. CE 1935/2004, che
non possono essere impiegati con alimenti o che ne provocano effetti avversi attraverso il contatto;
h. Alimenti che possono recare danno alla salute umana, se utilizzati secondo le diciture riportate in
etichetta, le cui modalità di presentazione non consentono al consumatore di disporre delle
Informazioni necessarie ad evitare specifici effetti nocivi per la salute;
i. Alimenti non idonei al consumo umano poiché deteriorati o contenenti ingredienti non idonei o per
altre motivazioni;
j. Alimenti pericolosi per uno specifico gruppo di popolazione a causa della loro composizione;
k. Qualsiasi altro rischio, compresi i rischi emergenti, che richiede una adeguata valutazione.
Se un alimento o mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della stessa
classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna
siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto
della partita, lotto o consegna sia a rischio (art. 14, comma 6 del Reg. CE 178/2002).
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5. LE NOTIFICHE DEL SISTEMA DI ALLERTA
Le notifiche che interessano il S.A.R.A.M. possono essere classificate secondo due modalità
- In base all’origine della notifica:
1. Regionale: in partenza dalle ASL Pugliesi a seguito di attivazioni per riscontri di alimenti,
mangimi e MOCA già presenti sul mercato e prodotti e/o commercializzati e/o distribuiti nel
territorio di competenza della ASL;
2. Extraregionale: in arrivo da altre Autorità Regionali o dal Ministero della Salute. Si tratta di
Allerte attivate da altre autorità al di fuori del territorio regionale, ma che riguardano Alimenti,
Mangimi o MOCA prodotti e/o commercializzati e/o distribuiti in puglia.
- In base alle categorie di cui al Reg. UE 16/2011:
1. Notifiche Originali
NOTIFICA DI ALLERTA
Questa notifica viene trasmessa quando è identificato nell’alimento, nel
mangime o nel MOCA presenti sul mercato, un grave rischio che richiede o
potrebbe richiedere un'azione rapida.
L’obiettivo della notifica di Allerta è trasmettere ai membri della rete tutte
le informazioni al fine verificare la presenza del prodotto sul mercato e
adottare le misure necessarie.
NOTIFICA DI INFORMAZIONE


RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
RASFF NEWS
Questa notifica viene trasmessa quando non è richiesta un'azione rapida
poiché il prodotto non è disponibile sul mercato o il rischio non è
considerato grave.
In particolare:
- « la notifica di informazione per follow-up» è una notifica di informazione
che viene attivata se un prodotto è già presente o potrebbe essere
immesso sul mercato di un paese membro diverso dall’Italia;
- «la notifica di informazione per attenzione» è una notifica di informazione
che viene attivata relativamente a un prodotto che:
 è presente solo nel paese membro Italia; o
 non è stato immesso sul mercato; o
 non è più sul mercato;
Trattasi di notifica di respingimento di una partita, di un container o di un
carico di alimenti, mangimi o MOCA, importati , sottoposti ad esame e
respinte al di fuori dei confini UE perché accertato un rischio per la salute.
Questa notifica in Italia riguarda prevalentemente gli uffici periferici del
Ministero della Salute , consentendo agli stessi di rafforzare i controlli e di
assicurare che i prodotti respinti non vengano reintrodotti nell’Unione
Europea attraverso un altro punto di frontiera.
La News riguarda qualsiasi tipo di informazione relativa alla sicurezza di
alimenti, mangimi o MOCA che non è stata comunicata come notifica di
allarme, informazione o respingimento alla frontiera, ma che viene
giudicata interessante per le Autorità di controllo negli Stati Membri.
Possono derivare da informazioni dei media o essere inoltrate da colleghi
di autorità competenti di Paesi terzi, delegazioni europee o organizzazioni
internazionali , previa verifica degli stati membri coinvolti.
2. Notifica di Follow – Up : Una notifica contenente informazioni supplementari rispetto alla
notifica originale sopra riportata.
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6. IL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO ALIMENTI E MANGIMI REGIONE PUGLIA ( S.A.R.A.M.)
Il Sistema di Allerta Rapida Alimenti e Mangimi è composto da una molteplicità di soggetti che concorrono,
ognuno per la parte di competenza, a garantire un efficace sistema di scambio di informazioni e di interventi
necessari a tutela della salute umana ed animale correlata ad alimenti e mangimi.
I soggetti coinvolti sono i seguenti:
1. Il Nodo Regionale Allerte (NRA) ;
2. I punti di contatto incardinati nei Servizi del Dipartimenti di Prevenzione ASL (SIAN, SIAV B , SIAV C);
3. I laboratori ARPA Puglia e IZS Puglia e Basilicata.
Il Nodo Regionale Allerte ( abbreviato NRA) è istituito presso il Servizio di Programmazione Assistenza
Territoriale e Prevenzione – Assessorato al Welfare della Regione Puglia , interessa gli uffici 1 e 2 (Ufficio
Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza sul Lavoro e Ufficio Sanità Veterinaria) ed in particolare i
punti di contatto al loro interno formalmente individuati .
Il Nodo Regionale Allerte (NRA) è una struttura organizzativa, istituita con formale atto, con lo scopo di
assicurare l’efficace funzionamento e coordinamento dei punti di contatto regionali per lo scambio di
informazioni rapide con gli altri componenti della rete ( Nodi di altre regioni e Ministero della salute) e con gli
organi di controllo sul territorio.
I criteri di funzionamento e la gestione operativa interna del Nodo Regionale Allerte della Puglia è definita con
separata procedura operativa all’uopo redatta.
I punti di contatto rappresentano i soggetti appositamente individuati delle Autorità Competenti per la
gestione e lo scambio delle informazioni rapide.
Le seguenti Autorità Competenti individuano i punti di contatto per il Sistema di Allerta Rapido di Alimenti e
Mangimi al loro interno :
- Ufficio Sanità Pubblica , Igiene degli Alimenti e Sicurezza sul Lavoro del Servizio PATP della Regione
Puglia
- Ufficio Sanità Veterinaria del Servizio PATP della Regione Puglia
- Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione delle ASL pugliesi
- Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria Area B del Dipartimento di Prevenzione delle ASL pugliesi
- Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria Area C del Dipartimento di Prevenzione delle ASL pugliesi
Ciascuna Autorità Competente designa i punti di contatto con incarico formale e lo trasmette all’autorità
competente superiore ( l’ASL alla Regione, la Regione al Ministero della Salute) fornendo altresì nominativo,
qualifica, indirizzo email recapito telefonico fisso, recapito mobile e fax.
Al riguardo il Nodo Regionale designa i punti di contatto regionali e li trasmette, mediante apposito modello
“Allegato E” di cui all’Intesa Stato Regioni del 13/11/08 , al punto di contatto Nazionale ed agli altri Nodi
Regionali.
I Direttori del Dipartimenti di Prevenzione delle ASL comunicano con atto formale, su designazione dei direttori
dei Servizi competenti, i punti di contatto ASL di ogni Servizio sopra riportato. La trasmissione di dette
informazioni deve avvenire mediante l’apposito modello in formato excel: Modello G - “Contatti NRA
Puglia” allegato alla presente procedura.
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Tali informazioni devono essere periodicamente raccolte e aggiornate e in caso di variazione,
tempestivamente comunicate.
I punti di contatto assicurano una pronta disponibilità telefonica al di fuori degli orari di servizio al fine di
garantire in modo continuativo tutti gli interventi necessari a tutela della pubblica salute.
I laboratori ufficiali ARPA Puglia e IZS di Puglia e Basilicata oltre a svolgere analisi per le Autorità
Competenti in materia di Sicurezza alimentare forniscono supporto tecnico e scientifico alle stesse in tutti i
casi richiesti.
A tal proposito i laboratori ufficiali devono garantire, con appositi esperti tecnici, gli interventi richiesti
dall’autorità competenti in modo continuativo (anche al di fuori dell’orario di lavoro ordinario).
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7. FUNZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI REGIONALI (Intesa Stato Regioni del 13/11/08)
Competenze della Regione Puglia – Nodo Regionale:
- Coordina i rapporti con ARPA, IZS, ISS , Ministero della salute, altre Regioni , Provincie autonome
e ASL Pugliesi
- Verifica la conformità della documentazione ricevuta, dirama le comunicazioni ricevute dai PdC
locali ai nodi regionali ed al Ministero e viceversa;
- Dispone , se del caso , di ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione;
- Produce e rende noti rapporti periodici.
Il Nodo Regionale fatti salvi gli obblighi delle imprese ai sensi del Reg. CE 178/2002 (art 19 e 20), provvede a
coordina le seguenti azioni:
- Comunicazione al cittadino, tramite i mezzi di informazione a diffusione regionale, di notizie
riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati.
- Coordinamento, di concerto con le ASL e con i laboratori ARPA e IZS, per la definizione di ulteriori
azioni da intraprendere a tutela della salute umana, animale e perla salubrità dell'ambiente;
- Adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità
dell'ambiente, compresa la predisposizione, in collaborazione con le ASL e con i laboratori ARPA
e IZS, di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di
diffusione di determinate problematiche sanitarie;
- Effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione in collaborazione con le
ASL territorialmente competenti;
- Disposizione di ulteriori interventi, di volta in volta individuati a seconda della gravità della
situazione, quali, ad esempio, la ricerca a tappeto dei prodotto alimentare o del mangime,
l'attivazione del comando carabinieri per la tutela della salute, per interventi sul territorio regionale.
Aziende Sanitarie Locali – Punti di Contatto dei SIAN , SIAV B, SIAV C
- Controllano le allerte in arrivo dal nodo regionale o da altre ASL
- Verificano il ritiro-richiamo dei prodotti oggetto dell’allerta
- Adottano i provvedimenti sui prodotti ritirati
- Effettuano eventuali campionamenti
- Attivano il sistema di allerta
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ALLEGATO A
8. PROCEDURE OPERATIVE DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA
Il Sistema di Allerta deve essere attivato ogniqualvolta l’Autorità Competente venga a conoscenza della
sussistenza di un rischio per la salute umana, animale o per la salubrità dell’ambiente , dovuto ad alimenti ,
mangimi o MOCA sia in fase di Controllo Ufficiale sia nell’ambito dell’autocontrollo ad opera di
OSA/OSM/OSMOCA.
In entrambi i casi, svolge un ruolo essenziale, la rapidità con la quale OSA/OSM/OSMOCA attiva la
procedura di comunicazione e di ritiro dei prodotti dal commercio e fornisce l'elenco dei clienti all'Autorità
Competente per la successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati.
L'efficacia del sistema di allerta dipende pertanto dalla rapidità con cui vengono trasmesse le informazioni
considerando che all’articolo 3 il Reg. UE 16 /11 è stabilito che l’invio delle stesse alla Commissione Europea
deve avvenire senza ritardi ingiustificati e comunque entro le 48 (almeno per le notifiche classificate “Allerte”).
I molteplici attori che compongono il Sistema di Allerta Rapido comunitario (Laboratori Ufficiali, ASL, Regione,
Ministero della Salute, Commissione Europea) devono garantire attraverso le proprie strutture preposte il
rispetto di tali tempistiche di trasmissione.
Al riguardo si fissano i tempi di intervento e risposta di alcuni attori del S.A.R.A.M Puglia in caso di grave
rischio:
- 12 ore: Tempo massimo, per il Laboratorio Ufficiale, per trasmettere alle Autorità Competenti l’esito
non conforme dell’analisi;
- 24 ore dalla comunicazione dell’esito non conforme di analisi, per l’ASL, per trasmettere la
notifica di allerta;
- 24 ore dall’attivazione dell’allerta, per l’ASL, per effettuare il sopralluogo finalizzato a reperire la lista
di commercializzazione o distribuzione (valido per i casi in cui l’allerta è attivata da una Autorità
Competente Locale al di fuori del territorio in cui ha sede lo stabilimento di produzione e che interessa
un prodotto della Regione Puglia );
Laboratori Ufficiali : ARPA PUGLIA e IZS PB :
Ogniqualvolta i laboratori Ufficiali della Regione Puglia dispongano di esiti di analisi non conformi, provvedono
ad anticipare, entro 12 ore, i relativi rapporti all’indirizzo email dedicato del Servizio del Dipartimento di
Prevenzione che ha prelevato il campione e ove presente territorialmente competente in relazione alla sede
dello stabilimento di produzione/lavorazione/confezionamento/importazione.
Il rapporto di prova deve essere inviato altresì e nello stesso limite temporale all’indirizzo
[email protected].
Per gli indirizzi email dedicati si rimanda al Modello G - “Contatti NRA Puglia”.
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ALLEGATO A
Autorità Competenti Locali – Punti di contatto ASL
Ogniqualvolta il Servizio Medico e/o Veterinario della ASL dispongano di informazioni relative alla presenza di
un rischio per la salute umana, animale legato ad alimenti, mangimi o MOCA, attivano in riferimento al capitolo
5 , il Sistema di allerta trasmettendo per posta elettronica all’indirizzo [email protected] i seguenti
documenti:
- Modello A - "Attivazione del sistema di allerta",
- Modello B – “Original Notification” (a seconda dei casi: notifica di Allerta, notifica di Informazione
per follow up, notifica di informazione per attenzione), modello RASFF in revisione corrente;
- La copia del verbale di campionamento ai sensi della D.G.R. 928/13 e s.m.i.;
- Il Rapporto di prova non conforme del Laboratorio Ufficiale ove presente;
- Copia dei documenti commerciali di vendita o trasporto ( FTT o DDT) relativi all'eventuale acquisto del
prodotto e/o all'eventuale vendita del prodotto in un paese;
- Rete di distribuzione del prodotto Modello E - “Lista dei destinatari”
- Verbale di sopralluogo e accertamento MOD 3.8 ai sensi della D.G.R. 928/13 e s.m.i.;
- Eventuali fotografie, copie di etichette , codice EAN ecc.
Ogniqualvolta l’ASL dispone di ulteriori informazioni inerenti l’allerta (ad esempio: eventuali successive
diramazioni della rete commerciale, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla
commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, misure
volontarie prese dalla ditta come il ritiro dei prodotti, cambio di destinazione d'uso, ecc.) le stesse dovranno
essere trasmesse utilizzando l'apposito modello per le informazioni addizionali Modello C – “Follow up
notification” in revisione corrente.
La rete commerciale, di distribuzione o di importazione deve essere acquisita riportando nel modello E “Lista dei destinatari” i seguenti elementi:
- Lotto del prodotto non conforme e/o scadenza o TMC
- Data di consegna e identificativi DDT.
- Quantitativo totale commercializzato;
- Ragione sociale delle ditte destinatarie;
- Indirizzo, completo di comune e provincia, della sede commerciale della ditta destinataria
(telefono/fax, e-mail se possibile);
La trasmissione dell'elenco dei destinatari dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di allerta
o comunque nel più breve tempo possibile.
L'Autorità Competente Locale responsabile della trasmissione dell'elenco clienti dovrà assicurarsi che le
indicazioni siano sempre complete e facilmente leggibili.
Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile trasmettere l’elenco dei destinatari mediante “Modello
E” (es. in caso di considerevole numero di voci), la lista dovrà contenere tutti gli elementi sopra riportati in
forma leggibile.
Sugli alimenti e sui mangimi oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti più adatti per
tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente ( Vedi capitolo 10).
Per quanto concerne il campionamento di prodotti oggetto di allerta, non dovrà essere sottoposto ad
ulteriore campionamento lo stesso lotto/partita sul quale è stata riscontrata l'irregolarità, mentre verrà valutata
caso per caso, in funzione della valutazione del rischio, l'opportunità di effettuare campioni ufficiali su lotti
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diversi dello stesso prodotto ( per valutare se il grave rischio possa presentarsi anche su ulteriori lotti per le
medesime condizioni di produzione o per le materie prime di partenza).
Nel caso in cui l'irregolarità sia stata riscontrata in un prodotto presentato in confezione non più integra a
seguito di un reclamo si dovrà procedere a campione ufficiale di un prodotto dello stesso lotto inviando il
campione presso laboratori Ufficiali (ARPA Puglia e IZS PB).
I punti di contatto devono garantire l’osservanza delle regole di riservatezza dei dati trasmessi attraverso i
canali del sistema di allerta e comunque non divulgano, ove non espressamente richiesto, informazioni e
documenti riservati di cui ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE882/04 e 52 del Reg. CE 178/02.
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9. PROCEDURE DI VERIFICA DA PARTE DELL’ AUTORITA’ LOCALE DEL RITIRO E DEL
RICHIAMO
Si riporta di seguito l’articolo 19 del Reg. CE 178/02:
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato,
prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e
l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso
deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.
2. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera
efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori
quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
3. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che
non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento
devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non
conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti
trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli
interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità
competenti.
4. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando
ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere
dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare
rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le
autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale
cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.
5. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti
volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
L’autorità Competente Locale, ogniqualvolta riceve informazioni in merito ad Alimenti e Mangimi pervenuti ad
operatori ricadenti nel proprio ambito territoriale, attraverso il proprio Servizio competente (SIAN, SIAV B o
SIAV C) verifica l’adozione delle misure di Ritiro e di Richiamo.
Nel dettaglio l’Autorità Competente Locale deve:
a) Verificare l'immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato da parte dell'operatore secondo le
modalità dallo stesso previste, acquisendo le informazioni necessarie e verificando la congruenza di
tali procedure, soprattutto se questo aspetto non era già stato esaminato in precedenza in fase di
controllo ufficiale;
b) Acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente in formato elettronico, avendo cura di
verificarne la completezza (indirizzi completi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto fornito, data
della transazione, n. documento di trasporto);
c) Segnalare al Nodo Regionale Puglia e, se del caso, alle ASL della Regione, le modalità di ritiro del
prodotto (es. conferimento presso una piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella
dell'operatore commerciale coinvolto);
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d) Verificare l'effettivo ritiro del prodotto dal commercio, anche mediante verifica dei documenti di
trasporto o altra documentazione pertinente.
La verifica dell’effettivo ritiro da parte di clienti grossisti / importatori, dovrà essere svolta
sistematicamente sul 100% dei soggetti indicati nelle liste di distribuzione/importazione, al fine di
verificare l'attuazione delle procedure di ritiro e di acquisire la documentazione di ulteriori distribuzioni
secondarie.
La verifica dell’effettivo ritiro da parte delle imprese alimentari di commercializzazione o
somministrazione destinatarie del prodotto oggetto di allerta, dovrà essere effettuata presso tutti gli
OSA/OSM/OSMOCA nel caso in cui il numero totale sia inferiore o pari a 10.
Qualora il numero sia superiore a 10 si potrà procedere a verificare a “campione” utilizzando il criterio
seguente 10 + √𝑛 − 10.
Ad esempio in caso di numero complessivo pari a 100 OSA, si procederà a verificare l’avvenuto ritiro
del prodotto presso 10 + √100 − 10 = 10 + 9,48 arrotondati a 19 OSA.
La possibilità di procedere con verifica a “campione” degli operatori da verificare non si applica a:
- Alimenti, mangimi e MOCA che rappresentano un gravissimo rischio per la salute umana
o animale quali (ad esempio Botulismo, E.Coli VTEC , tossicità acuta, radioattività ecc);
- Alimenti destinati ad utenze particolari/sensibili ( delattosati, senza glutine o contenenti
allegerni ecc);
- Operatori che utilizzano l’alimento oggetto di allerta come materia prima per ulteriori
prodotti trasformati e/o somministrati.
e) Verificare la gestione del prodotto eventualmente già ritirato dall'operatore, anche in relazione alla
possibile destinazione finale in merito alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni;
f) Disporre, in caso di inadempienza, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela della salute
pubblica (es. sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non soggetto a provvedimento
di ritiro);
g) Comunicare, in caso di riscontro di non conformità delle procedure di ritiro, tale informazione alle ASL
interessate della propria regione e al Nodo Regionale, al fine di consentire ulteriori verifiche e di
assumere i provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni, etc.). Le non conformità rilevate
dovranno essere comunicate fornendo, ad esempio, le seguenti informazioni:
- la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro;
- la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore corrette informazioni per il ritiro del prodotto;
- la ditta (cliente) che ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma le stesse
non sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/fornitura non pervenuta);
- l'indirizzo del cliente non è corretto.
h) Comunicare al Nodo Regionale mediante lo specifico modello F "esiti accertamenti" i provvedimenti
assunti; in particolare si avrà cura di comunicare gli esiti degli accertamenti relativamente al prodotto
oggetto di ritiro e alla funzionalità del sistema di rintraccio.
A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti informazioni:
- il prodotto è stato ritirato;
- il prodotto è accantonato in attesa di ritiro;
- il prodotto è stato ulteriormente distribuito: in tal caso andranno attivate nuovamente le procedure per
la trasmissione del Modello C – “Follow Up Notification”
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-
-
i)
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il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato venduto
all'utilizzatore tramite scontrino fiscale. In caso di grave rischio andrà valutata la possibilità di un
richiamo;
il prodotto è in vendita (in tal caso andrà adottato un provvedimento di sequestro).
Pertanto non sono sufficienti risposte del tipo: "il prodotto non è stato reperito" senza ulteriore
motivazione.
Si fa presente che il Modello F – Esiti accertamenti allegato alla presente procedura della Regione
Puglia richiede ai Punti di contatto la valutazione dei flussi e della capacità di rintracciare la totalità dei
prodotti oggetto di allerta mediante Bilancio di Massa .
Al riguardo nel suddetto Modello F devono essere indicati i quantitativi complessivi di prodotto ricevuto
che devono essere coerenti con tutte le eventuali destinazioni, giacenze o vendite al consumatore.
A titolo di esempi si riportano alcune fattispecie di bilanci di massa:
N° Pezzi Totali = n° Pezzi Venduti/consumati + n° Pezzi Giacenza + n° Pezzi scartati;
Kg Totali = Kg venduti/consumati + Kg Giacenza+ Kg scartati ;
Kg Materia Prima= (Kg Prodotto finito x resa produttiva) + Kg M.P. in giacenza - kg Scarti;
La finalità del Bilancio di Massa è quella di verificare la presenza di eventuali flussi di prodotti, oggetto
di allerta, di cui l’OSA/OSM/OSMOCA non è in grado di garantire la tracciabilità e che pertanto
restano una minaccia per la salute umana.
Adottare ove necessario i provvedimenti sostitutivi ( es. Sequestro) e sanzionatori in caso di mancato
rispetto delle disposizioni di cui agli art. 19 e 20 del Regolamento CE n. 178/2002, ai sensi del D.Lgs.
5 aprile 2006, n. 190.
L'attività di ritiro è a totale carico dell'OSA/OSM/OSMOCA che deve dare preventiva comunicazione a tutti
i clienti.
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10. MODALITA’ OPERATIVE PER SODDISFARE I REQUISITI DI EFFICACIA ED ACCURATEZZA
DELLE INFORMAZIONI FORNITE AL CONSUMATORE IN CASO DI RICHIAMO DI UN
PRODOTTO
Al fine di rendere agevole per il consumatore l’individuazione del prodotto oggetto di richiamo, questo deve
contenere almeno le seguenti indicazioni cosi come riportato nel “Modello D – Richiamo” per gli OSA , OSM
e Operatori economici del settore dei MOCA:
1. nome commerciale del prodotto;
2. marchio del prodotto;
3. nome o ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato;
4. lotto di produzione;
5. marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
6. data di scadenza o termine minimo di conservazione;
7. motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto.
Un’indicazione generica, del tipo “prodotto non conforme”, non è sufficiente a soddisfare il requisito di
accuratezza dell’informazione dettato dall’articolo 19 del regolamento CE 178/2002.
8. fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all’atto dell’acquisto.
Si fa presente che tutte le Autorità possono fare ulteriori comunicazioni rispetto all’OSA , divulgando a scopo
precauzionale per la tutela della salute pubblica degli “Avvisi di Sicurezza”.
La Regione Puglia , nella figura del Dirigente del Servizio PATP in qualità di Autorità Competente Regionale in
materia di Sicurezza alimentare ha facoltà, sentito i referenti del Nodo Regionale , di diramare a mezzo di
pagina Web e/o comunicati stampa gli avvisi di sicurezza qualora ritenuti necessari.
In ogni caso gli “avvisi di sicurezza” dell’autorità competenti regionali non sono da intendersi come sostitutivi
delle procedure di richiamo e, pertanto, non assolvono l’OSA dall’obbligo di effettuarle.
L’OSA, inteso come titolare del marchio del prodotto o distributore/importatore di prodotto extranazionale, in
qualità di responsabile primario della sicurezza alimentare, predispone una comunicazione di richiamo rivolta
ai consumatori, contenente le informazioni minime precedentemente riportate.
Per valutare se effettuare il richiamo occorre seguire i criteri riportati nello schema logico “criteri per il
richiamo”.
L’OSA deve effettuare il richiamo e contestualmente avvisare l’Autorità Competente Locale.
La divulgazione, da parte dei distributori e dei dettaglianti, del messaggio di richiamo deve avvenire mediante
apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati.
Inoltre, in funzione del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale), al fine di assicurare una
più efficace informazione del consumatore potenzialmente interessato, l’OSA deve utilizzare almeno 2 delle
seguenti modalità di comunicazione:
- Pubblicazione del richiamo sul proprio sito
- Pubblicazione del richiamo su social media
- Pubblicazione del richiamo a mezzo stampa, radio, TV
In caso di inadempienza, con opportuno provvedimento a tutela della salute pubblica, le Aziende Sanitarie
Locali dovranno imporre all’OSA di effettuare il richiamo al consumatore, previa irrogazione della sanzione
(artt. 3 ss. del Decreto Legislativo 190/2006, recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare").
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ALLEGATO A
Laddove l’OSA persista nella reiterazione della condotta omissiva le Aziende Sanitarie Locali ne informano le
competenti Autorità Giudiziarie e provvedono ad effettuare il richiamo addebitando le spese dello stesso
all’operatore interessato.
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ALLEGATO A
11. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SUI PRODOTTI RITIRATI
Alimenti
Gli alimenti, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del regolamento CE n. 178/2002, possono essere,
previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:
1. Ulteriore trasformazione: i prodotti immessi sul mercato che non soddisfano i criteri di sicurezza
alimentare in base a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento CE n. 2073/2005 possono essere
sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale
trattamento può essere effettuato solo da operatori del settore alimentare diversi dai venditori al
dettaglio.
2. Utilizzazione per scopi diversi: l'operatore del settore può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli
per i quali essa era originariamente prevista, purché tale uso non comporti un rischio per la salute
umana o animale e per l'ambiente.
3. Distruzione: qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere distrutto mediante
idoneo metodo, acquisendo copia dei relativi documenti.
Mangimi
I mangimi ritirati dal mercato, perché non conformi ai requisiti di sicurezza, possono essere, previa
autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:
1. Destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato: in caso di non conformità relativa a
una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano
destinati, i prodotti non conformi possono essere destinati alla alimentazione di animali di altre specie,
purché dette sostanze siano ammesse per l'alimentazione delle specie cui si intende destinarli.
2. Bonifica: sono riammessi alla alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante
idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico, ecc.), atti a escludere il
rischio per la salute pubblica.
3. Distruzione: qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni, deve essere eliminato mediante
idoneo metodo, acquisendo copia dei relativi documenti.
Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella
dell'operatore che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti autorità
(ASL, Regione, Ministero della Salute) e adottati i necessari provvedimenti (es. trasferimento prodotto in
vincolo sanitario).
Prodotti sottoposti a trasformazione
Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un
processo di trasformazione, in grado di inattivare il pericolo (ovviamente per inattivazione non si deve
intendere la diluizione che non è comunque consentita), o distruggere l'agente patogeno, la ASL competente
ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo
in modo da verificare, ricorrendo anche, se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del proprietario o
del detentore, per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli
animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente.
Successivamente comunica le conclusioni al Nodo Regionale, specificando se i prodotti trasformati non
costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una notifica di follow up
per i prodotti trasformati.
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Mangime già utilizzato come alimento per gli animali
Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, la ASL fornisce notizie al Nodo
Regionale sui provvedimenti adottati ed acquisisce tutte le informazioni utili affinché si possa procedere ad
un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena
alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli
animali o dei loro prodotti.
12. REVOCA DEL SISTEMA DI ALLERTA
La revoca del procedimento di allerta può essere disposta, espletate le verifiche del caso , dalla stessa
autorità che l’ha attivata qualora ravvisi la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato
l’attivazione.
La revoca deve essere notificata ai componenti della rete interessati e al Punto di Contatto Nazionale.
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13. RISORSE DEL S.A.R.A.M.
Risorse Umane:
I punti di Contatto di livello ASL e Regionale sono individuati con formale atto di nomina.
Tutti i nominativi dei punti di contatto di livello regionale e di livello ASL del S.A.R.A.M. sono inseriti nel
Modello G “Contatti NRA Puglia” . Nel citato allegato sono presenti i recapiti email, telefonici e di cellulare
di tutti i PdC.
Ogniqualvolta vi sia una variazione dei contatti di recapito, i Direttori dei servizi interessati segnalano
prontamente la variazione .
I PdC devono essere adeguatamente formati sulla normativa applicabile, sulla modulistica da adottare e sulle
procedure S.A.R.A.M. tra cui il presente documento.
Rintracciabilità telefonica e reperibilità
Le autorità coinvolte nel S.A.R.A.M. devono disporre di almeno un PdC rintracciabile h24 e 7 giorni su 7 .
Pertanto anche il Nodo Regionale e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL assicurano attraverso i singoli
Uffici/Servizi almeno un PdC rintracciabile telefonicamente 24 ore su 24.
- Ai Punti di Contatto Regionali è richiesta infatti l’attività di valutazione del rischio e di coordinamento tra il
livello ministeriale e il livello ASL anche al difuori degli orari di ufficio .
- Ai Punti di Contatto ASL è richiesta l’attività di valutazione del rischio e di coordinamento tra il livello
regionale e il personale ASL adibito al controllo ufficiale anche al difuori degli orari di ufficio.
L’organizzazione interna della reperibilità è rimandata alle ASL fermo restando che deve essere coerente
con quanto disposto nella presente procedura e nella normativa applicabile garantendo l’opportuna
efficienza del sistema di allerta e ispirandosi a principi di economicità , efficacia, pubblicità e trasparenza
dell’organizzazione dell’attività amministrativa correlata.
Risorse strumentali
Il personale deve essere munito di apposita dotazione strumentale al fine di garantire la gestione dei casi di
allerta sia nell’orario di servizio che al di fuori .
Le disfunzioni, le inadeguatezze o le inefficienze delle attrezzature e della generale applicazione della
presente procedura sono di diretta responsabilità delle funzioni dirigenziali incluse le funzioni dipartimentali e
amministrative-economiche.
La dotazione strumentale minima per il S.A.R.A.M. è:
- Indirizzo di posta elettronica di adeguata capacità ( > di 100 MB) con possibilità di accesso in remoto
( servizio di web mail da dispositivi mobili);
- Telefono dedicato all’allerta (per la gestione di allerte in orario di servizio);
- Computer con collegamento ad internet (per la gestione di allerte in orario di servizio);
- Stampante e scanner (per la gestione di allerte in orario di servizio);
- Telefono mobile per ogni punto di contatto con linea dati ovvero Telefono mobile dedicato e PC
portatile con collegamento a internet (per la gestione di allerte fuori dall’orario di servizio).
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14. MODULISTICA
Costituiscono parte integrante del presente documento , la modulistica di seguito dettagliata:
-
MODELLO A: Attivazione sistema di allerta
MODELLO B: Original notification RASFF
MODELLO C: Follow Up notification RASFF
MODELLO D: Modello di richiamo
MODELLO E: Lista dei destinatari
MODELLO F: Esiti degli accertamenti
MODELLO G: Contatti NRA Puglia
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