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Allerta consumatori RAPEX

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Allerta consumatori RAPEX
Allerta consumatori
RAPEX
PRODOTTI CHE NON SIANO
ALIMENTI FARMACI O
DISPOSITIVI MEDICI
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?
lingua=italiano&tema=Ambiente e salute&area=sicurezzaGiocattoli
Quali pratiche affidate al
Ministero Salute


Articoli con rischi connessi alla
presenza di sostanze chimiche,o
a problematiche microbiologiche .
decreto legislativo 11 aprile 2011 n
54 , art 29 comma 3



Azioni
Sistema discendente
articoli notificati da altri Paesi
Attivazione NAS per ricerca
articolo notificato
Sequestro, analisi di conferma
Provvedimenti (sanzioni, deferimento
A.G.)

Reazione alla notifica inviata alla
commissione UE
Sistema Ascendente
Qualsiasi segnalazione (denuncia) di prodotti
pericolosi giunga ai NAS dai cittadini , questa
viene rapidamente inoltrata al Ministero Salute e
il sistema si attiva.
Valutazione del rischio, sequestro cautelativo,
analisi presso l’ISS, che, quando si conferma il
rischio, porta alla notifica inserita dall’Italia nel
sistema RAPEX.
Ma anche le ASL possono segnalare.
Decisione UE 16 dicembre 2009
recante linee guida RAPEX (GUCE
26-1-2010)
Le decisioni di non ammettere
alla frontiera prodotti di consumo
perché ritenuti pericolosi
devono essere notificate alla
Commissione per mezzo del
sistema RAPEX .
(Misure adottate alla frontiera:
pag 11 punto 2.2.3)

Rischio chimico
Utile come indicatore il cattivo odore
Nei giocattoli
 Ftalati, acetofenone, formammide ….
 Piombo e cromo
 Olii di Creosoto e policiclici aromatici
nelle gomme (ipotesi da riciclo
industriale ??)
Restrizioni in materia di
immissione sul mercato ed uso

normative nazionali di
recepimento della DIRETTIVA
EUROPEA 76/769 integrata
molte volte, ormai parte
integrante del Regolamento
REACH di cui costituisce
l’Allegato XVII
Le Restrizioni più comuni


Punto 5- Benzene : nei preparati
non ammesso in concentrazione
pari o superiore a 0,1% (decreto
del Ministero della Sanità del 29
luglio 1994)
Nei giocattoli non ammesso in
concentrazione superiore a 5
mg/kg del peso del giocattolo
Le Restrizioni più comuni

Punto 48- Toluene : non
ammesso in concentrazione pari
o superiore a 0,1% in adesivi e
vernici spray destinati alla
vendita al pubblico (decreto del
Ministero della Sanità del 18
ottobre 2006.)
Le Restrizioni più comuni

Punto 27- Nickel: in bigiotteria,
orecchini, collane, bracciali …., cinturini
cerniere lampo se applicati ad indumenti
DM 21 marzo 2000 per i prodotti destinati
ad entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle, prevede un tasso
di cessione di nichel inferiore a 0,5
microgrammi/cm2 /settimana,aggiornato
dal DM 18 ottobre 2005 che prevede per
gli oggetti metallici che vengono inseriti
negli orecchi perforati o in altre parti
perforate un tasso di cessione di nickel
inferiore a 0,2 microgrammi / cm2
/settimana
Le Restrizioni più comuni
Punto 43- Coloranti azoici : vietati
nei tessuti, cappelli, biancheria,
calzature negli articoli tessili che
potrebbero entrare a contatto
diretto e prolungato con la pelle (
decreto del Ministro della Salute
4 luglio 2005 )
Le Restrizioni più comuni

Punto 51 e 52 Ftalati : nei
giocattoli e negli articoli di
puericoltura , tossici per la
riproduzione di categoria
2,vietati in tenore superiore
rispetto 0,1%, D.M. 20 marzo
2008
Ftalati nel dettaglio
Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)
ftalato di dibutile (DBP)
ftalato di butilbenzile (BBP)
Non possono essere utilizzati come sostanze o
costituenti
di
preparati
a
concentrazioni
superiori allo 0,1% della massa del materiale
plastificato nei giocattoli e negli articoli di
puericoltura.
I giocattoli e articoli di
puericultura
contenenti
tali
ftalati
in
concentrazione
superiore
al
limite
summenzionato non possono essere immessi
sul mercato.
Ftalati nel dettaglio
ftalato di disononile (DINP)
ftalato di disodecile (DIDP)
ftalato di diottile (DNOP)
Non sono ammessi come sostanze o costituenti
di preparati in concentrazioni superiori allo
0,1% della massa del materiale plastificato nei
giocattoli e negli articoli di puericultura che
potrebbero essere messi in bocca dai bambini.
I giocattoli e gli articoli di puericultura
contenenti tali ftalati in concentrazione
superiore allo 0,1% della massa del materiale
plastificato non possono essere immessi sul
mercato..
Dati RAPEX
Dati 2014
Dati 2014
ALCUNI CASI
Dinosauri con creosoto
Contributo dell’Italia sequestro
giocattoli BINDEEZ




notifica 1171/07 dalla Francia, Italia e
Germania.
Giocattolo provenienza cinese importato
da una ditta leader del settore in Italia
Perline con presenza di 1-4 butandiolo
precursore dell’acido gamma idrossibutirrico
(GHB) in grado di determinare, per
ingestione, depressione respiratoria, coma…
In Italia si è evitata la diffusione del
giocattolo, immediato il sequestro, non c’è
stato alcun incidente
Rischio microbiologico


Giocattoli contenenti acqua di
provenienza EXTRA UE
Soprattutto bolle di sapone
Bolle di sapone: primo sequestro
a Taranto

Importate dalla Cina, l’analisi microbiologica
non effettuata dall‘importatore malgrado la
Certificazione CE.
Riscontrati da ISS valori di microrganismi molto
elevati, comparabili a quelli rilevati in acque
alto-medio contaminate.
Rilevata come prevalente la specie Pasteurella
Multocida (responsabile di zoonosi)
Disposizione del Ministero
Salute
Sempre obbligatoria la valutazione
della conformità microbiologica
Se non presente: sequestro e verifica.
Nel 2010 analizzate presso l’ISS 11
differenti tipologie di bolle
10/11 non conformi
Identificazione biochimica
Mesofili a 32° ufc/ml
Gram 3,8 x 106
P.
Pseudomonas putida
6,9 x 102
P.
P.fluorescens Delftia acidovorans
1,8 x 106
P.
P.fluorescens ,Staphylococcus aureus Pasteurella pneu. Burkholderia
cepacia
4,5 x 102
P.
P. fluorescens, Delftia acidovorans
6,0 x 104
P.
P. aeruginosa
1,7 x 105
P.
P. fluorescens, Pasteurella
4,8 x 104
P.
P. fluorescens e P. putida
2,6 x 104
P.
P. fluorescens e aeruginosa, Burkholderia cepacia ;
3,8 x 102
A.
Pasteurella pneumo./haemol. e Shewanella algae/putrefaciens
3,8 x 106
P.
Pseudomonas putida
5,0 x 106
P
Achromobacter xylosoxidans
Rischio fisico



Magneti
Puntatori laser
Similalimenti
Norma UNI-EN : 71: 1-2011
punto 4.23 2a
A seguito della decisione della Commissione
del 21 aprile 2008, necessari
i dati relativi
n
all’analisi della forza magnetica
In caso di assenza:
richiesto alla
importatrice/produttrice
(ai
sensi
ditta
dell'art.18
comma 4 del dlgs n 54/2011) di effettuarli a
proprie spese, presso un Organismo notificato.
Campioni prelevati ufficialmente
LASER
ORDINANZA 16 luglio 1998.
Divieto di commercializzazione
sul territorio nazionale di
puntatori laser o di oggetti con
funzione di puntatori laser di
classe pari o superiore a 3
secondo la norma CEI EN 60825.



E' vietata, su tutto il territorio
nazionale, la
commercializzazione di
puntatori laser o di oggetti con
funzione di puntatori laser di
classe pari o superiore a 3,
secondo la norma CEI EN
60825
Rischio lesioni oculari
Sono esclusi quelli
commercializzati in ambito
professionale (uso medico)
.
D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73
Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa
ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da
quello che sono in realtà, compromettono la
salute o la sicurezza dei consumatori.
Art 1 Campo di applicazione.
1) È vietata l'immissione sul
mercato, la commercializzazione,
l'importazione, la fabbricazione e
l'esportazione di prodotti che
avendo un aspetto diverso da
quello che sono in realtà,
compromettono la sicurezza o la
salute dei consumatori
2. Tali prodotti sono quelli che, pur non
essendo prodotti alimentari, hanno
forma, odore, aspetto, imballaggio,
etichettatura, volume o dimensioni
tali da far prevedere che i
consumatori, soprattutto i bambini, li
possano confondere con prodotti
alimentari e pertanto li portino alla
bocca, li succhino o li ingeriscano con
conseguente rischio di soffocamento,
intossicazione, perforazione od
ostruzione del tubo digerente.
1. Chiunque fabbrica, immette sul
mercato, commercializza, importa od
esporta prodotti che, pur non essendo
alimentari, hanno forma, odore,
aspetto, imballaggio, etichettatura,
volume o dimensioni tali da farli
apparire come prodotti alimentari così
da determinare il rischio che siano
ingeriti o succhiati con pericolo per la
salute dei consumatori, è punito, salvo
che il fatto costituisca
più grave reato, con la pena dell'arresto
sino a sei mesi o dell'ammenda da lire
duecentocinquantamila a lire due
milioni.
Così come in altri Paesi dell’Unione
Europea,
le Etichette di attenzione, che avvisano che
non si tratta di alimenti, non sono
considerate sufficienti


Per la valutazione del rischio
applicazione delle prove di cui
alla norma UNI EN 71-1 utilizzate
per i giocattoli.
di resistenza a trazione e
valutazione della presenza di
piccole parti
Cilindro piccole parti
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