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Allerta consumatori RAPEX
Allerta consumatori RAPEX PRODOTTI CHE NON SIANO ALIMENTI FARMACI O DISPOSITIVI MEDICI http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp? lingua=italiano&tema=Ambiente e salute&area=sicurezzaGiocattoli Quali pratiche affidate al Ministero Salute Articoli con rischi connessi alla presenza di sostanze chimiche,o a problematiche microbiologiche . decreto legislativo 11 aprile 2011 n 54 , art 29 comma 3 Azioni Sistema discendente articoli notificati da altri Paesi Attivazione NAS per ricerca articolo notificato Sequestro, analisi di conferma Provvedimenti (sanzioni, deferimento A.G.) Reazione alla notifica inviata alla commissione UE Sistema Ascendente Qualsiasi segnalazione (denuncia) di prodotti pericolosi giunga ai NAS dai cittadini , questa viene rapidamente inoltrata al Ministero Salute e il sistema si attiva. Valutazione del rischio, sequestro cautelativo, analisi presso l’ISS, che, quando si conferma il rischio, porta alla notifica inserita dall’Italia nel sistema RAPEX. Ma anche le ASL possono segnalare. Decisione UE 16 dicembre 2009 recante linee guida RAPEX (GUCE 26-1-2010) Le decisioni di non ammettere alla frontiera prodotti di consumo perché ritenuti pericolosi devono essere notificate alla Commissione per mezzo del sistema RAPEX . (Misure adottate alla frontiera: pag 11 punto 2.2.3) Rischio chimico Utile come indicatore il cattivo odore Nei giocattoli Ftalati, acetofenone, formammide …. Piombo e cromo Olii di Creosoto e policiclici aromatici nelle gomme (ipotesi da riciclo industriale ??) Restrizioni in materia di immissione sul mercato ed uso normative nazionali di recepimento della DIRETTIVA EUROPEA 76/769 integrata molte volte, ormai parte integrante del Regolamento REACH di cui costituisce l’Allegato XVII Le Restrizioni più comuni Punto 5- Benzene : nei preparati non ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% (decreto del Ministero della Sanità del 29 luglio 1994) Nei giocattoli non ammesso in concentrazione superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo Le Restrizioni più comuni Punto 48- Toluene : non ammesso in concentrazione pari o superiore a 0,1% in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico (decreto del Ministero della Sanità del 18 ottobre 2006.) Le Restrizioni più comuni Punto 27- Nickel: in bigiotteria, orecchini, collane, bracciali …., cinturini cerniere lampo se applicati ad indumenti DM 21 marzo 2000 per i prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, prevede un tasso di cessione di nichel inferiore a 0,5 microgrammi/cm2 /settimana,aggiornato dal DM 18 ottobre 2005 che prevede per gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate un tasso di cessione di nickel inferiore a 0,2 microgrammi / cm2 /settimana Le Restrizioni più comuni Punto 43- Coloranti azoici : vietati nei tessuti, cappelli, biancheria, calzature negli articoli tessili che potrebbero entrare a contatto diretto e prolungato con la pelle ( decreto del Ministro della Salute 4 luglio 2005 ) Le Restrizioni più comuni Punto 51 e 52 Ftalati : nei giocattoli e negli articoli di puericoltura , tossici per la riproduzione di categoria 2,vietati in tenore superiore rispetto 0,1%, D.M. 20 marzo 2008 Ftalati nel dettaglio Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) ftalato di dibutile (DBP) ftalato di butilbenzile (BBP) Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericoltura. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore al limite summenzionato non possono essere immessi sul mercato. Ftalati nel dettaglio ftalato di disononile (DINP) ftalato di disodecile (DIDP) ftalato di diottile (DNOP) Non sono ammessi come sostanze o costituenti di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che potrebbero essere messi in bocca dai bambini. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1% della massa del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.. Dati RAPEX Dati 2014 Dati 2014 ALCUNI CASI Dinosauri con creosoto Contributo dell’Italia sequestro giocattoli BINDEEZ notifica 1171/07 dalla Francia, Italia e Germania. Giocattolo provenienza cinese importato da una ditta leader del settore in Italia Perline con presenza di 1-4 butandiolo precursore dell’acido gamma idrossibutirrico (GHB) in grado di determinare, per ingestione, depressione respiratoria, coma… In Italia si è evitata la diffusione del giocattolo, immediato il sequestro, non c’è stato alcun incidente Rischio microbiologico Giocattoli contenenti acqua di provenienza EXTRA UE Soprattutto bolle di sapone Bolle di sapone: primo sequestro a Taranto Importate dalla Cina, l’analisi microbiologica non effettuata dall‘importatore malgrado la Certificazione CE. Riscontrati da ISS valori di microrganismi molto elevati, comparabili a quelli rilevati in acque alto-medio contaminate. Rilevata come prevalente la specie Pasteurella Multocida (responsabile di zoonosi) Disposizione del Ministero Salute Sempre obbligatoria la valutazione della conformità microbiologica Se non presente: sequestro e verifica. Nel 2010 analizzate presso l’ISS 11 differenti tipologie di bolle 10/11 non conformi Identificazione biochimica Mesofili a 32° ufc/ml Gram 3,8 x 106 P. Pseudomonas putida 6,9 x 102 P. P.fluorescens Delftia acidovorans 1,8 x 106 P. P.fluorescens ,Staphylococcus aureus Pasteurella pneu. Burkholderia cepacia 4,5 x 102 P. P. fluorescens, Delftia acidovorans 6,0 x 104 P. P. aeruginosa 1,7 x 105 P. P. fluorescens, Pasteurella 4,8 x 104 P. P. fluorescens e P. putida 2,6 x 104 P. P. fluorescens e aeruginosa, Burkholderia cepacia ; 3,8 x 102 A. Pasteurella pneumo./haemol. e Shewanella algae/putrefaciens 3,8 x 106 P. Pseudomonas putida 5,0 x 106 P Achromobacter xylosoxidans Rischio fisico Magneti Puntatori laser Similalimenti Norma UNI-EN : 71: 1-2011 punto 4.23 2a A seguito della decisione della Commissione del 21 aprile 2008, necessari i dati relativi n all’analisi della forza magnetica In caso di assenza: richiesto alla importatrice/produttrice (ai sensi ditta dell'art.18 comma 4 del dlgs n 54/2011) di effettuarli a proprie spese, presso un Organismo notificato. Campioni prelevati ufficialmente LASER ORDINANZA 16 luglio 1998. Divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3 secondo la norma CEI EN 60825. E' vietata, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione di puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825 Rischio lesioni oculari Sono esclusi quelli commercializzati in ambito professionale (uso medico) . D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. Art 1 Campo di applicazione. 1) È vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori 2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente. 1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni. Così come in altri Paesi dell’Unione Europea, le Etichette di attenzione, che avvisano che non si tratta di alimenti, non sono considerate sufficienti Per la valutazione del rischio applicazione delle prove di cui alla norma UNI EN 71-1 utilizzate per i giocattoli. di resistenza a trazione e valutazione della presenza di piccole parti Cilindro piccole parti