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Manuale delle armi per operatori forze di Polizia

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Manuale delle armi per operatori forze di Polizia
Ad uso esclusiv
vo d’Ufficioo
A cura del Dr.
D MARTINO
O Farneti – Vicce Questore Agg. Della Poliizia di Stato
– Menbro Foorensic Sciencce Society –
Con la c ollaaborazione deell’Ispettore Superiore
S
Di Fabio
F
Massim
mo
Con la parola “arma” si intendono tutti gli oggetti destinati a offendere o a difendere.
Sono infatti armi a norma dell’art 585, 1° cpv n.1 c.p. quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale è l’offesa alla persona”.
I vari tipi di armi
Agli effetti delle leggi speciali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni
legislative o regolamentari in materia sono:
Armi proprie quelle armi da sparo o le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla
persona;
Armi improprie tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali la legge ne ha vietato il
porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.
Armi Proprie:
con riguardo alle loro modalità di offesa e di funzionamento le armi possono
così suddividersi:
Armi da sparo: sono tutte quelle atte a lanciare uno o più proiettili mediante una forza
propellente dovuta all’azione di un esplosivo (armi da fuoco) o da altra energia (es. aria
compressa, molla).
Armi bianche: sono tutti quegli strumenti metallici da punta e/o da taglio da usarsi
manualmente per l’offesa al corpo umano ( es. sciabole, spade, lance, baionette, pugnali
stiletti ecc.);
Congegni esplodenti, dirompenti o incendiari: sono tutte quelle macchine o strumenti la
cui efficacia lesiva è realizzata a mezzo dello scoppio (dovuta per lo più ad una carica di
esplosivo) e per la proiezione di schegge o per la diffusione di sostanze incendiarie ( es.
bombe a mano, ad orologeria, bombe incendiarie ecc).
Aggressivi chimici: sono tutte quelle macchine o strumenti la cui efficacia lesiva è
realizzata per mezzo della diffusione di sostanze chimiche nocive: es. lancia gas, lancia
fiamme, bombe all’iprite,ecc…..).
Riiguardo alla
a loro destinazion
ne:
Sono arm
mi da guerraa: (art. 1 Leggge 18.04.1975 nr.
n 110):
a) le armi di
d ogni speccie che, per la loro spicccata
potenzialità di offessa, sono o possono essere
destinate al
delle trupppe
a moderno armamento
a
nazionali o estere perr l’impiego bellico;
b
b) le bombbe di qualsiaasi tipo o paarti di esse;
c) gli aggreessivi chimiici, biologicci, radioattivvi;
d) i congeegni bellici di
d qualunquue natura;
e) le bottigglie o gli invvolucri esploosivi o inceendiari.
Fucille d’assalto Kalasshnikov AK 47 caal.7,62 mm x39
Sono armii tipo guerrra (art. 1 Leggge 18.04.1975 nr.110):
n
tutte quellle che pur non rientrrando tra “le armi da
d
guerra”:
a) possonoo utilizzare lo stesso munizionam
mento dellle
armi da guerra;
b) sono prredisposte al funzionaamento autoomatico per
p
l’esecuzionne del tiro a raffica;
c) presentaano caratteriistiche balisstiche o di im
mpiego
comuni conn le armi daa guerra.
Pistola Mitragliattrice Skorpion mo
P
od.61
c
calibro
7,65 mm. Browning.
Sono armii comuni da
d sparo ( art.
a 2 Leggge 18.04.197
75 nr. 110);
a) i fucili anche
a
semiaautomatici con
c una o piiù canne ad anima lisciia;
b) i fucili con
c due cannne ad anima rigata, a caricamento
c
o successivoo con azionne manuale;
con azionee
c) i fucili, con due o tre
t canne miste,
m
ad aniime lisce o rigate, a caricamento successivo
s
manuale;
d) i fucili, le carabinee, e i moschetti da unna canna add anima riggata, anchee se predispposti per ill
funzionam
mento semiaautomatico;
e) i fucilii e le caraabine chee impieganno munizionni a perccussione annulare, purrché non a
funzionam
mento autom
matico;
f) le rivolltelle a rotazzione;
Rivoltellaa a tamburo marrca Ruger
calibro .3557 Magnum.
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
Pistola semiautomatica
marca P. BERETTA, mod.70,
calibro 7,65 mm. Browning.
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione di quelle a
colpo singolo ( comma modificato dall’art. 11 della Legge 21 dicembre 1999 – n° 526)
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che pur potendosi prestare all’utilizzo
del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per
uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare
munizioni di tipo diverso a quelle militari.
Carabina a ripetizione semiautomatica ADLER AK-47 in calibro 7,62 mm. x 39
Sono armi comuni da sparo anche quelle denominate “da bersaglio da sala” o ad
emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano una
energia cinetica superiore a 7,5 Joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti armi destinate
alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art. 6
escluda , in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.
Carabina ad aria compressa che sviluppa
una energia cinetica superiore a 7,5 Joule,
quindi classificata “arma comune da sparo”
Riferimentto “ Regollamento Miinisteriale del 09 agoosto 2001 n.
n 362, “ reegolamento recante laa
delle armi ad aria coompressa o a gas comppressi, sia lunghe chee
disciplina specifica dell’utilizzo
d
corte, i cuii proiettili erogano
e
un’’energia cinnetica non superiore
s
a 7,5 Joule e delle replicche di armii
antiche add avancaricaa di modelloo anteriore al
a 1890 a coolpo singoloo”.
Sono arm
mi sportive (Legge 25 marzo
m
1986 n.885)
quelle
c
classificate
come
tali
dallla
Commissioone Consuultiva
(sentite le
federazioni sportive interessatee affiliate al
CONI) edd iscritte su in appposito elenco
annesso all Catalogo Nazionale delle arm
mi
comuni daa sparo “siia lunghe che corte chhe,
e
per le looro caratteeristiche sttrutturali
meccanichhe, si prestanno esclusivvamente alllo
specifico im
mpiego per attività spoortive”.
Pistolaa semiautomaticca marca “Boccia” modello “Preccision
calibroo .38 Super Autoo.
Sono armii antiche ( D.M.
D
14 aprile 1982)
1
le arm
mi da sparo artistiche o rare di impportanza sto
orica di
modelli annteriori al 18890. ( Sonoo armi anticche anche qu
uelle costruuite dopo (aad es. revolvver mod.
1889, anchhe se fabbriccato nel 19220).
U Harpers Ferryy Hall 1819 cal.52
U.S.
Definizion
ni:
arma anttica ( art. 10 7° comm. L.110/
0/75) sono tali quelle ad avanccarica e tutte quellee
fabbricatee anteriorm
mente al 189
90.
arma arttistica (artt.6 ,ult. Com
mm. D.M. 14
4 aprile 198
82) rara di importanza storica
a se i suoii
esemplari si rinveng
gono in numero limittato o se sia
s collegatta a person
naggi o ad
d eventi dii
rilevanza storico
s
cultturale).
( armi da sparo natu
uralmente ( art. 1 citatto D.M.)
Sono parti di armi (art.19 L. 110/1975): le canne, le carcasse, i carrelli, i fusti, i tamburi, le
bascule e i caricatori di armi comuni. Le norme europee vi aggiungono l'otturatore e, per
assimilazione, i silenziatori.
Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o
disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il caricatore di un'arma a
salve.
Le parti essenziali di armi, che non facciano parte di un'arma intera, devono essere denunziate
come i caricatori e le canne aggiuntive; queste ultime devono inoltre possedere un loro numero di
matricola.
Canna di pistola a ripetizione semiautomatica con punzonati sul fianco sinistro
Il numero della matricola.
Caricatore di carabina a ripetizione semiautomatica
Marchi e numeri di matricola che contraddistinguono le armi
(Art. 11 Legge 18.04.1975 nr. 110)
Sulle armi da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile e a cura
del produttore, la sigla ed il marchio, idonei ad identificarle nonché un numero di iscrizione del
prototipo o dell’esemplare del catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola , nonché
l’indicazione del luogo di produzione e la sigla della Repubblica Italiana o di altro Paese, nel caso
di importazione dell’arma da un altro paese.
marchi
Marchi identificativi dell’arma
Particolare del:
numero di catalogo ( Cat. 5579)
marchio di collaudo (AU = anno 1989)
apposti dal Banco Nazionale di Prova
Italiano di Gardone Valtrompia (BS).
Sono armi disattivate o inefficienti
Un’arma si considera “inefficiente in modo irreversibile” quando sono rese non
funzionanti tutte le parti essenziali; ed è quindi necessario che il ripristino non sia possibile con la
normale attrezzatura di famiglia.
Simulacro di pistola mitragliatrice MP 40
Simulacro di pistola mitragliatrice MP 40:
sulla faccia dell otturatore manca il
percussore.
Simulacro di Pistola mitragliatrice MP 40, la canna è completamente chiusa con un
tondino di acciaio e sul vivo di volata vi è stata posta della vernice di colore rosso.
N.B. Ai sensi della normativa vigente in materia di armi la detenzione di un arma simulacro non
prevede alcuna denunzia o segnalazione all’Autorità di P.S.
Sono armii giocattoloo
Sono arm
mi bianche
Sono arrmi bianchee le spade, i pugnali, le baionettee, i tirapugnni, i bastonni
animati, le mazze ferrrate, i mannganelli, glii storditori elettrici, le bombolettee
lacrimogenne non apprrovate dal Ministero
M
dell’Interno.
Non sono
s
consiiderate arm
mi bianche le bomb
bolette conntenenti oliio di peperoncino see
liberalizzatte a seguitoo dell’esamee da parte deella Comm
missione Coonsultiva Arrmi. (Cir. Min.
M Interno,,
9 gennaio 1998 n. 5599/C- 50 .0055- A -77 e suucc.)
Armi Impropr
I
rie
Sono stru
umenti atti ad offendere:
Non sono armi, ma strumenti (art. 4 L.
L 110/19755) i coltelli di qualsiassi genere e dimensionii
(v.s. per quelli
q
a scatto), gli archi,
a
le baalestre, i fucili
fu
da peesca subacqquea, accettte, forbici,,
punteruoli,, ecc. vale a dire ogni strumento che può ferrire, ma chee è destinato ad altro scopo
s
comee
strumento di lavoro o sportivo.
Questi struumenti sonoo liberamennte acquistabbili e traspoortabili;
possono esssere portatti solo per giustificatoo motivo, cioè
c
per
essere usatti per la lorro destinazioone primariia. Non son
no armi,
le spade, le
l katane, lee sciabole non
n particollarmente afffilate o
appuntite, da considerare o strumentii sportivi o da
arredamentto o da usoo scenico, o complemeento di divissa. Non
sono né arrmi né strum
menti, ma oggetti
o
quallsiasi, le pisstole e i
fucili a saalve, i giocaattoli a form
ma di arma,, le riproduuzioni inerti di armi, lee armi disatttivate nellee
parti essennziali, i giocattoli soft--air; questi oggetti sonno liberi deel tutto; se confondibilli con armii
vere, devonno essere messi
m
in com
mmercio conn un tappo o cerchio rosso sulla boocca della caanna.
Le armi da fuoco portatili
Suddivisione per:
Sono armi lunghe :
quelle armi leggere dedicate ai tiri su lunghe distanze;
hanno la canna lunga;
vengono imbracciate con entrambi le mani.
Fucile da caccia a ripetizione semiautomatica cal. 12
Sono armi corte:
quelle destinate o ad un uso per la difesa;
personale o per bersagli a breve distanza;
presentano la canna piuttosto corta;
generalmente vengono impugnate con una mano sola;
Pistola semiautomatica Skorpion cal. 7,65 mm. Browning
Restano classificcate come armi
a
corte
anchee quelle a cuui è sta allungata la
cannaa con uno sttrumento di silenzia
mentoo.
Armi a colpo singoloo
Quelle chee sparano uun colpo peer volta perr poi esseree ricaricate manualmennte, colpo dopo colpo,,
inserendo nell’arma
n
u nuova cartuccia
una
c
ad ogni sparo.
Fucile Carrcano del 1860
Armi a ripetizione manuale sono quelle che sparano un colpo alla volta, però essendo
dotate di un caricatore con più colpi e di un dispositivo meccanico che “incamera” una nuova
cartuccia ad ogni azione manuale di riarmo , quindi i colpi vengono sparati in successione più
velocemente in quanto le cartucce sono già disponibili nell’arma.
Carabina a ripetizione manuale, marca Browning , cal. .270 Winchester
Fucile a ripetizione manuale
a pompa calibro 12 sia per la caccia sia per la difesa personale
Armi a ripetizione semi automatica:
Pistola semiautomatica marca P. Beretta mod. Px4 Storm C cal. .40 S&W
Carabina a ripetizione semiautomatica marca ADLER in calibro 7, 62 mm. X 39
(ex – fucile d’assalto Kalashnikov )
.
Armi a ripetizione
r
e automatica: sonoo quelle che possoono spararre più colpi in rapida
successionne alla singoola pressionne sul grillettto finché questa
q
non viene
v
tolto o non si esaauriscono i
colpi nel caaricatore “ cd. a rafficaa .
Fucile d’assaalto statunitense marca
m
Colt . m.116 in
in calibro 5,556 mm. (.223 Rem
mington)
Fucile d’assalto Heckler & Koch modello G3 in calibro 7,62 mm. x 51 “Nato”
Armi a canna liscia:
sono quei fucili da caccia muniti di canna cilindrica ad anima liscia che sparano cartucce allestite
con pallini, pallettoni o con palla.
Fucile da caccia a ripetizione semiautomatica, marca P. Beretta, cal. 12
Armi a canna rigata :
sono quelle armi che sparano un proiettile cilindrico-ogivale che viene stabilizzato per ottenere
maggiore precisione nelle lunghe distanze.
Carabina Bushmaster Xm15E2S cal. .223 Remington
Caricatore bifilare 10 colpi velocità 1015 m/sec
Joule 1386 kgm. 187,2..- catalogo 10662.-
Il Calibrro
Il caliibro, per lee armi a can
nna rigata, viene indicato dal diametro
d
innterno della canna ( c.dd
anima) e va misuratto fra due pieni
p
di cannna (misuraa minima) e viene esppresso in una
u unità dii
misura (miillimetri o in
i centesimii o millesim
mi di pollicee: un pollicee misura 25,4 mm.).
Secondo il sistema euuropeo , ill calibro viiene indicaato con ill
S
d
diametro
d
della
foratu
ura della canna deell’arma esspresso inn
“
“millimetri”
” e la lungghezza del bossolo dalla
d
base del
d fondelloo
a
all’orlo
del colletto
c
( ess. 9 mm. x 19
1 – 7,65 mm
m. x 17).
N
Nelle
cartuccce di originne anglosassone il calibbro viene espresso
e
inn
c
centesimi
o millesimi di
d pollice del solo proiettile ( .22 Long
L
Rifle;;
.380 Auto - .38 Special -.357 Maggnum).
Per i fucili a canna lisscia si è maantenuto l’’antico sisteema inglesee
P
d indicare il calibro con
di
c il num
mero di palle di piombbo aventi ill
d
diametro
necessario perr essere spaarate da queel fucile chee si possonoo
r
ricavare
da una libbra inglese
i
di piombo.
p
( gr. 453,6). ( cal. 12 = da una libbbra si ricavvano fino a 12 palle dii
p
piombo
del diametro dii 18,30 mm)).
La rigatura della canna
La rigatura della canna è l’insieme delle
righe ricavate nella faccia interna della
canna di un'arma da fuoco e servono per
imprimere al proiettile, lungo la trattoria,
un moto rotatorio intorno al proprio asse:
cd. rotazione giroscopica.
I solchi di rigatura rappresentano un punto fondamentale
nel riconoscimento dell’arma che ha deflagrato la cartuccia
nell’ambito di un fatto delittuoso. I principi di rigatura
imprimono sul proiettile le caratteristiche di classe e
d’individualità d’arma.
Ciclo funzionale di un arma
Il ciclo funzionale di un’arma inizia con l’inserimento del caricatore nell’impugnatura della
pistola o nell’apposito porta caricatore di un fucile. Si procede poi al caricamento dell’arma
mediante l’arretramento della culatta otturatore, operazione questa che permette il prelevamento
della cartuccia dal caricatore e l’inserimento della stessa nella camera di scoppio. A questo
punto, premendo il grilletto si libera il percussore che colpisce la capsula d’innesco che detona e a
sua volta accende la carica di lancio che deflagra. L’energia così sviluppata in parte spinge il
proiettile lungo la canna e poi verso il bersaglio, mentre la restante parte, in relazione al tipo di
meccanica dell’arma, serve per ricaricare quest’ultima qualora automatica o semi automatica. La
culatta otturatore retrocede estraendo il bossolo dalla camera di scoppio mediante l’unghia
estrattrice dopodiché a seguito dell’impatto del piano del fondello contro l’espulsore il bossolo
viene lanciato fuori dall’arma.
Un nuovo ciclo funzionale inizia con il prelevamento di un’altra cartuccia dal caricatore e
l’inserimento della stessa nella camera di scoppio; a questo punto l’arma è di nuovo pronta per
sparare e così di seguito fino ad esaurimento delle munizioni presenti nel caricatore.
Sistemi di mira
Il sistema di mira è costituito da quelle parti che permettono di puntare con precisione l’arma
verso il bersaglio e come tali vengono definiti “ organi di mira”.Il perfetto allineamento degli organi di mira, si ottiene attraverso una retta immaginaria
costituita tra dette parti ed il bersaglio che formano la cosi detta linea di mira e che determinano la
precisione nella parabola compiuta da un proiettile generico.-
Il mirino:
Con questo termine genericamente viene indicato quella parte presente
sulla parte terminale della canna di solito è rappresentata da una
lamina o da un cilindro.
La tacca di mira:
E’ rappresentata da quella parte costituita da una lamina posta trasversalmente alla carcassa
e centralmente presenta una “tacca” dentro la quale va allineato il mirino.
La tacca di mira può essere fissa o regolabile.
La tacca di mira regolabile è dotata di una serie di viti che permette il c.d. “brandeggio” o ” alzo
della tacca”, che serve per determinare la parabola di un proiettile per un bersaglio posto a distanza
notevole.
Nelle armi più comuni il sistema di puntamento “ tacca di mira - mirino è quello più usato.
( tacca di mira regolabile , esempio di parabola del proiettile)
Diottra:
Sistema che usa gli anelli concentrici per l’allineamento. Viene montata nella stessa posizione della
tacca di mira , si tratta di un cilindro corto ove all’interno è posta una flangia di piccole dimensioni
che serve all’osservatore ad allineare il bersaglio al mirino posto all’estremità della canna.
Tunnel :
Parte che viene montata sulla parte terminale dell’arma ed è formato da un piccolo tubo o anello
concentrico viene usato per traguardare il bersaglio.
Laser:
Piccolo oggetto di forma cilindrica che proietta un punto luminoso sul
bersaglio attraverso un fascio di luce a bassa intensità di colore verde e rosso. E’
poco efficace di giorno e sulle lunghe distanze anche questo tipo di mira si azzera
ad una distanza prestabilita come nel sistema tacca di mira.
Ottiche:
I sistemi di puntamento di tipo ottico sono suddivisibili in 2 macrogruppi :
Mirini Telescopici
Mirini Olografici
1. I mirini telescopici detti cannocchiali permettono un ingrandimento dell’immagine e quindi
una migliore acquisizionedei bersagli a lunga distanza. Sono solitamente dotati di Alzo (
L’alzo serve per compensare la caduta del proiettile secondo la distanza) e in deriva ( serve
per compensare eventuali correnti ventose trasversali).- A questo congegno ottico di
puntamento vengono associati delle numerazione che riguardano
il numero di
ingrandimenti, e delle sigle che sono:
AO (adjustable objective, obbiettivo regolabile)
SF (side focus correzione del parallelasse su terza torretta)
TT( target turrets , torrette sportive che sono semplici da regolare e da vedere ma più
ingonbranti e fragili per l’uso venatorio o militare)
IR ( Illuminated Reticle, reticolo illuminato per il contrato contro oggetti scuri).E’ importante considerare che se è vero che un’ingrandimento permette una visibilità migliore e
conseguentemente una maggiore precisione sul bersaglio, limita notevolmente un’osservazione
complessiva della scena, rendendo quasi impossibile seguire dei bersagli in movimento.Ne consegue il maggior uso del cannocchiale per bersagli a lunga distanza lenti o totalmente
fermi.2. I mirini olografici detto punto rosso o red dot , molti lo confondono con quello a
puntamento laser, è costituito da un telaio che sostiene una superficie ottica inclinata sulla
quale viene proiettata dal basso un raggio luminoso laser. Il raggio incontrando la superficie
trasparente disegna un punto rosso che si riflette parzialmente dietro verso l’occhio del
tiratore lungo una retta parallela alla canna. Spostando l’occhio il punto di maggior
brillantezza ed in evidenza è il miglior allineamento con il bersaglio.
Questo sistema viene usato per un tiro istintivo quando dalla decisione del tiro alla
deflagrazione della cartuccia trascorrono pochi istanti e il bersaglio si trova a brevissima distanza
(poche decine di metri). Venendo usato principalmente nelle brevi distanze non è dotato di
ingrandimenti ottici.
Munizionamento moderno
LE CARTUCCE
Con il termine di cartuccia si indicano le munizioni per le armi da fuoco portatili moderne.
Cartucce da caccia cal. 12 allestite a
palla e pallettoni e a pallini
Cartuccia per carabina calibro
.222 Remington
cartuccia per pistola
o fucile allestita con
Pallottola.
Munizionamento per arma ad
aria o a gas compressi
Pallino di piombo per carabina
ad aria compressa cal. 4,5 mm.
La cartuccia è composta dal bossolo che adempie a molteplici funzioni:
A. collega i vari elementi che costituiscono la cartuccia;
B. assicura al momento dello sparo, la chiusura ermetica della culatta grazie alla sua
dilatazione elastica;
C. determina esattamente la posizione della cartuccia nella camera di scoppio.
Il Proietttile
Il proieettile è l’elemento chee, a seguito della deflag
grazione deella carica di
d lancio, i gas
g prodottii
da quest’uultima, lo sppingono lunngo la cannna; qui, inciidendosi sui principi ddi rigatura assume
a
unaa
rotazione giroscopica
g
sul proprioo asse al finne di stabilizzzare la proopria traiettooria nello sppazio fino a
giungere sul
s bersagliio.
bersag
glio
Nelle armi da caccia a cannna liscia, laa cartuccia è di forma cilindrica,
c
l stessa è costituita
la
c
daa
un fondelllo in ottone (oggi in ferrro ottonatoo) dotato dii orlo dove al centro deel piano dell fondello sii
trova la cappsula d’inneesco. Il cilinndro del bossolo, una volta
v
in carttoncino presssato, oggi è compostoo
da un tuboo formato da
d polietilenne a molecole poli-oriientate. Nelll’interno deel bossolo,, alla base,,
troviamo la
l carica di lancio, soppra alla quaale, o megliio nell’interrno del biccchierino dellla stessa sii
trova il muunizionameento spezzatto a pallini o a palletto
oni; oppure sopra alla borra si trovva la palla.
Cartuccce da cacccia allesstite con muniziona
m
amento a palla
Per la caccia alla
a selvagggina di nottevoli dimen
nsioni, venggono usate cartucce allestite
a
conn
munizionamento a pallla di vari modelli
m
e pesi ( caccia al
a cinghiale,, al cervo, al
a daino ecc)).
L’imppiego delloo stesso munizionam
m
mento lo trroviamo annche in moolteplici fattti delittuosii
quali danneggiamenti ad infrastruutture, omiccidi, suicidi ecc.
Palla per l’allestimento
o di cartucce da
d caccia calib
bro 12 del pesso
di gr. 32, oppure Magn
num da gr. 40..
Cartuccia da cacccia calibro 12 marca
m
Remington
allestita con pallla unica, tipo “Fooster” del peso di
d gr. 30.
Identificazione della marca e del calibro delle cartucce
Sul piano del fondello del bossolo della cartuccia vi sono punzonati i numeri e le lettere che
ne identificano la marca, il calibro, la nazione dove viene fabbricata e, per le cartucce militari, vi è
punzonato anche l’anno di allestimento.
Cartuccia di fabbricazione tedesca marca GECO in calibro 7,65 mm. Browning
Cartuccia di fabbricazione statunitense marca
Winchester in calibro . 222 Remington
Bossolo di cartuccia da caccia calibro 12
di fabbricazione italiana marca “Cheddite”
particolare delle scritte identificative presenti
sul piano del fondello.
Fondello di cartuccia calibro 9 mm.
parabellum allestita nell’anno 1990
( munizione per arma da guerra)
I componenti della cartuccia
I componenti di una cartuccia a palla per pistola o carabina a canna rigata sono i seguenti:
Cartuccia
Bossolo
Proiettile
I componenti di una cartuccia a pallini, per fucili da caccia a canna liscia sono i seguenti:
a
b
d
a)
b)
c)
d)
carica di lancio;
borra in polietilene;
pallini di piombo;
bossolo in plastica;
c
Cenn
ni di baliistica
La BALIISTICA è quel
q ramo della
d
fisica meccanica che studia ill moto dei proiettili.
Si distinguue in :
Balistica Interna:
Un’ arma da fuoco è una macchina termica, in
dall’energia cinetica del proiettile.
cui il lavoro
utile
è
rappresentato
Pistola semiautomatica marca P. Beretta mod. 98 in calibro 9 mm. x21
Una “macchina termica”, come dice la parola, è una strumento avente lo scopo di produrre
un lavoro utile, generalmente di tipo meccanico, partendo da energia termica , cioè dal calore.
Il bilancio energetico, in un punto generico del tragitto del proiettile lungo la canna, deriva
immediatamente dal principio della termodinamica .
Nell’intervallo di tempo, corrispondente allo spostamento del proiettile lungo la canna, la
combustione del propellente genera una quantità di calore.
parte di questo calore va ceduto alle pareti della canna.
parte di questo calore è destinato a trasformarsi in lavoro utile, cioè in energia cinetica del
proiettile.
Al momento della deflagrazione della cartuccia, la pressione che si sviluppa si esercita in tutte
le direzioni:
• contro le pareti del bossolo che viene pressato contro la parete della camera di scoppio;
• contro il fondello che viene premuto contro la faccia dell’otturatore;
• contro il fondo del proiettile che viene spinto in avanti.
essa continua a crescere fino a quando il proiettile non si svincola dal bossolo e inizia il suo
percorso lungo la canna.
La coombustionee deve essere regolataa in modo da non suuperare ceerti valori di
d pressionee
massima e di pressioone alla boccca ed in modo
m
che la combusttione si conncluda all’innterno dellaa
canna.
La ba
alistica esterna studdia il moto di
d un proietttile inteso come corpoo inerte sotttoposto allaa
forza di
d gravità e all’attrito
a
viiscoso. Infattti il proiettile possiedee una velociità iniziale impressa
i
daa
una forrza di tipo impulsivo
i
m non posssiede forze persistenti propulsive e procede per inerziaa
ma
lungo una
u traiettorria sottopossta all’azionne di altri eleementi qualli la gravità, la resistennza dell’ariaa
e l’attriito.
c
che soono sottoposti ad una forza
f
continnuativa (misssili) che soono oggettoo
Vii sono dei corpi
di studiio non balisstico ma cinnematico e dinamico.
d
Particolaree dei gas e residuii dello sparo nel momento
m
della fuuoriuscita del proiettile dal vivo dii volata della cannna dell’arma.
Primaa dello sparoo , quando l’arma
l
e il proiettile
p
soono in stato di quiete, l’’impulso deel sistema è
uguale a “00”; con lo sparo
s
il prooiettile e la colonna
c
deii gas di spaaro che lo seguono, acq
quistano unn
certo impuulso nella direzione
d
d
dello
sparo, impulso chhe viene coompensato da un eguaale impulsoo
diretto nelll’opposta diirezione e, quindi,
q
verrso il tiratorre che ne suubisce gli effetti
e
( se il proiettilee
pesa 100 volte
v
menoo dell’arma, mentre il proiettile
p
see ne va in una
u direzionne con la velocità
v
suaa
propria, l’arma vienee spinta nella
n
direzioone contrariaa ad una vellocità centoo volte inferriore).
Impulso iniziale che gli
imprime un moto
m
uniforme
rettilineo
resistenzaa dell’aria
che si opp
pone ad esso
in senso contrario
c
La forza di gravità è quell’elemento che tende a far cadere il proiettile verso il suolo con un
moto uniformemente accelerato ( es: un proiettile cal. 9 mm. parabellum con V0 = 330 m/s nel
vuoto avrebbe una gittata massima di 11.100 metri, nell’aria ha una gittata massima di circa 1.500
metri).
La traiettoria è il percorso seguito dal proiettile la stessa non è quindi simmetrica, ma
presenta un ramo ascendente più lungo a cui segue un ramo discendente più curvo e corto così che
l’angolo di caduta è maggiore dell’angolo di partenza. In linea generale la traiettoria è tanto più
curva quanto più lento è il proiettile per il fatto della forza di gravità che agisce più a lungo.
La balistica terminale é quella scienza che studia il comportamento del proiettile nel
bersaglio e cioè della penetrazione del proiettile/i nei vari mezzi.
A questo proposito è molto importante prendere in considerazione la diversità sia dei
materiali sia dei comportamenti dei singoli proiettili, in relazione della loro struttura e alla loro
velocità nel momento dell’impatto.
L’effetto dell’impatto dei proiettili non si può determinare con certezza in ogni singolo caso,
ma si può stimare facendo riferimento a formule empiriche.
Pallini di piombo appartenuti al
munizionamento spezzato di una cartuccia
da caccia.
Proiettile camiciato in ottone ramato
a punta ogivale in calibro 7,65 mm.
Proiettile camiciato in ottone a punta
Tronco-conica in cal. 9mm.
Porzione di camicia di proiettile calibro 9 mm.
che si è frantumato nel momento dell’impatto
sul bersaglio.
Potere d arresto
E’ la capacità di un proiettile di rendere l’avversario immediatamente incapace di agire o di
reagire anche se non colpito in punti vitali e ciò dipende da vari fattori:
1)
energia che sta ad indicare il lavoro meccanico che il proiettile può compiere sui tessuti
del corpo; più energia ha il proiettile, tanto più esso può penetrare protezioni, tessuti molli,
muscolo , tanto più può spezzare ossa. Ma attenzione, quella che conta non è l’energia
assoluta, ma quella che il proiettile riesce a cedere.
2) La deformabilità del proiettile e quindi la sua struttura, poiché essa gli consente di cedere
maggior energia al corpo e su un’area più ampia.
3) La capacità di penetrazione e quindi la sua forma e struttura, che deve essere tale da non
fare uscire il proiettile dal corpo oppure di farlo uscire con un’energia residua minima.
4) La velocità del proiettile poiché da essa dipende l’energia e perché quanto maggiore è la
velocità, tanto maggiore è l’onda d’urto che si propaga nel corpo.
Un proiettile lento può passare ad un centimetro dal cuore senza fargli alcun danno; un
proiettile veloce può danneggialo anche se passa a 20 cm. da esso.
Quando un proiettile viaggia a velocità supersonica (oltre 340 m/s circa) crea davanti a se il
cd. cono di Mach e la relativa onda d’urto, quando entra in un corpo elastico, provoca un’onda di
compressione che allontana i tessuti in direzione perpendicolare al tramite. Si crea quindi una
cavità a forma conica allungata, con la parte sottile in avanti; la cavità e’ tanto maggiore quanto
meno elastico è il tessuto. La pressione creata dal proiettile fa si che solo la punta viene a contatto
con i tessuti in quanto si crea un tramite che è maggiore del diametro del proiettile. La cavità che si
è creata dopo pochi millisecondi si richiude ma, non essendosi ancora esaurita l’energia, rimbalza
alcune volte così che la cavità si comporta come un corpo pulsante.
La cavità di cui abbiamo parlato viene detta “cavità temporanea”, ma più propriamente si
deve distinguere:
-
La cavità permanente o tramite che è la zona di tessuti strappati con danni macroscopici;
per effetto dell’espansione della cavità;
-
La zona emorragica caratterizzata da piccole emorragie che diminuiscono via via che ci
allontana dalla zona del tramite; è la zona in cui i tessuti sono stati allungati e stirati ma
con conseguenze solo sui piccoli vasi e nervi.
Se si prendono due proiettili con eguale energia quello di minor calibro ( e quindi con
maggiore velocità se si vuole ottenere la stessa energia di quello più pesante) cede maggiore
energia ai tessuti attraversati perché la cessione è inversamente proporzionale alla densità
sezionale ed è per questo motivo che l’orientamento attuale per i fucili è quello di proiettili di
piccolo calibro, ma ad alta velocità.
La cessione di energia è maggiore se il proiettile si deforma e aumenta quindi il suo calibro
momentaneo; la cessione è anche maggiore quanto maggiore è l’angolo di precessione del
proiettile; in altre parole non è ben stabilizzato; tra l’altro un simile proiettile crea una cavità
temporanea irregolare e “bitorzoluta”.
L’effetto
m/sec.
esplosivo” è particolarmente accentuato con proiettili aventi velocità superiore a 800
Effetti del munizionamento sul bersaglio
In relazione al tipo di munizionamento della cartuccia, sul bersaglio si rileveranno morfologie
diverse quali:
Cartuccia da caccia calibro 12
allestita con munizionamento
spezzato a pallini
Cartuccia da caccia allestita
con palla di piombo
rosata prodotta sul
bersaglio
ferimento da agglomerato di
pallini da caccia
Ferita prodotta nel torace da una palla di
piombo calibro 12.
Proiettile camiciato calibro 7,65 mm.
Browning.
Proiettile camiciato calibro
7,65 mm. Parabellum.
Ferita a contatto prodotta da un
proiettile camiciato calibro 7,65 mm.
Browning.
Foro nella lamiera prodotta
da un proiettile camiciato
Foro di entrata e di uscita di un proiettile cal. 9 mm. parabellum sulla lamiera di un’autovettura.
Effetto di un colpo di pistola semiautomatica
calibro 7,65mm. Browning sparato a pochi
centimetri di distanza dalla cute. Le particelle
di polvere da sparo, ancora in combustione,
hanno prodotto sulla cute un tipico tatuaggio.
Legislazione
Acquisto di armi
Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o obiettore di coscienza ha diritto ad
acquistare armi.
Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere
sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere nei limiti
consentiti.
Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa.
I limiti per la detenzione di armi sono:
1. Armi comuni in genere, 3 pezzi;
2. Armi sportive, 6 pezzi;
3. Armi da caccia, senza limite;
Si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.
Chi non ha una licenza di porto d'armi deve richiedere apposito nulla osta per ogni operazione
di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla Questura in carta libera indicando i motivi (caccia,
difesa, sport) e il tipo di armi che intende acquistare; la Questura può richiedere un certificato di
sanità mentale (certificato anamnestico) rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del
Questore, dalla ASL. Non è richiesta l’idoneità fisica all’uso delle armi. In alcune Questure si
richiede, a chi non ha fatto il servizio militare, il certificato di idoneità al maneggio delle armi
rilasciato dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
Il “nulla osta per l acquisto di un arma” è gratuito e vale trenta giorni per tutto il
territorio nazionale. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate al luogo di detenzione. Per
recenti disposizioni del Ministero delle Finanze è stato reintrodotto il bollo sulla domanda e sul
nulla osta.
Gli obiettori di coscienza possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria
compressa con più di 7,5 Joule o di repliche di armi ad avancarica a più colpi non liberalizzate.
Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e
quindi ottenere il nulla osta per acquisto di polvere nera.
I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla Questura il nulla osta del
proprio paese.
Denunzia e custodia di armi
Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle al più presto (due o tre
giorni). La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando dati indicativi delle armi
e luogo di loro custodia. La denunzia viene presentata alla Questura o al Commissariato del
Comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e
trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o
incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le
correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente.
La denunzia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi
telematici, in particolare con il fax (si veda modulo di denunzia nel sito Polizia di Stato). La
denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate, specialmente se ad altra autorità.
Le munizioni possono essere denunziate assieme alle armi o separatamente. Anche la
detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata se supera due o tre giorni; non
va denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più
luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda
abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di
adeguata custodia. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto
per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi siano
mal custodite, denunzierà tale reato.
Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono
destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte.
Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino bambini o
minorati. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci.
Una casa con finestre non accessibili e con porta robusta e serrature è un luogo idoneo per impedire
furti.
In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte.
L'obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata
di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto,
incustodita.
Collezione di armi
Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni da sparo (non da caccia)
deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di
accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi.
La licenza si chiede al Questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente.
Non è richiesta la capacità tecnica nè la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se
non si intendono detenere armi fuori collezione.
Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si
intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così
rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento
dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune Questure richiedono la domanda preventiva,
prima dell'acquisto.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; due
esemplari con la stessa denominazione e calibro, se armi precedenti al 1979, non catalogate; altri
esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si
hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.
Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al
poligono per sparare e possono essere date in comodato, se sportive.
Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare preventivamente licenza.
La licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di
sicurezza possono essere largamente attenuate; è sempre comunque vietato detenere le munizioni.
Si può detenere polvere da sparo.
Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di
collezione.
Porto di armi
Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di
persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi
esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile,orto, giardino,
atrio, garage, stalle, ecc.) ed a cui è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati ed aver fatto il militare
oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi, fornito dalle Sezioni del Tiro a Segno
Nazionale. Occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico
Militare o della Polizia.
Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti, ufficiali di
PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri.
Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza
durante il servizio e secondo i propri regolamenti.
( La detenzione, qualora sia prevista dalla normativa una specifica licenza per il porto, non
autorizza ad avere la disponibilità della stessa al di fuori dell’abitazione. Sono comunque
comprese le pertinenze della stessa .-(giardino, gazebo ecc.)
ammesso solo
s
in caso di
licenza di detenzione
d
Illeecito in caso di licenzaa di sola detenzione
Le licenze di porto d'arma sono:
Licenza di porto di arma corta per difesa personale;
Non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal Prefetto a
chi ha dimostrato il bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro,
possesso di preziosi, professione a rischio, ecc.).
Deve essere rinnovata ogni anno ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di
cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del
rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al
loro trasporto.
Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo, in ogni tempo e luogo salvo che in
riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi
di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche
e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore).
Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati;
nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi, ove sia esclusa la fuoriuscita di
proiettili.
La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa ridotta,
non soggetta limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in
specifico servizio).
La legge prevede una licenza per il bastone animato,ormai obsoleta.
Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia:
Il Decreto 17 aprile 2003 del M.I. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà
rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l’uso
dell’arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non
comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda però che la
licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo. La licenza per difesa è annuale e deve essere
rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per 5 anni; quindi è regolata come la licenza
per l’arma corta.
La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma
basta pagare le tasse.
Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. non comporta la sua inefficacia, ma solo
sanzioni amministrative e fiscali; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a
comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette un reato (Cassazione
costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l'appunto gratuita.
La licenza di porto di fucile abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non
da caccia).
I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori
che vietano di portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare
determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative) e di usare determinati tipi di
armi .
Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga,
salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo
dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori,
ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio.
Licenza di porto di fucile per il tiro a volo:
E’ è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad
ogni campo di tiro a volo. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò
questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare.
È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una
associazione privata.
I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia
non ha ragione di avere anche la licenza di tiro a volo.
Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte).
Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia.
Essa autorizza chiaramente il porto, ma per prudenza si consiglia di limitarsi a trasportare il
fucile.
Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato.
Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro.
Trasporto di armi
Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere
materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido. Le armi non devono poter
essere usate rapidamente neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa.
Le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l'arma è di tipo scomponibile
(nessun problema per doppiette, sovrapposti,fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere
complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere
scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi,
imballate a parte.
Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato
con cinghie o corde.
Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere
spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno
di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può bastare anche
l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi
controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorre una
serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.
Le regole esposte valgono se si è autorizzati al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà
fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un
fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli l'arma la stava
solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo scopo di
usarla (= portarla) e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi.
Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:
- Di apposita licenza di trasporto rilasciata dal Questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve
indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere (ma pochi accettano armi)
o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.
- Di una qualsiasi licenza di porto d'armi (ivi compresa quella per tiro a volo); questa autorizza a
trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di
parti d'armi.
Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza e nella custodia, dove pare e
piace ( altra abitazione, poligono, armeria).
Attenzione a non impugnare l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico perché si avrebbe
un porto; è dubbio se si possa usare l'arma trasportata nel luogo privato altrui al chiuso (es. trasporto
di arma per sparare nel poligono privato di un amico).
Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:
- La licenza di trasporto di armi sportive: essa viene rilasciata dal Questore, è gratuita ed ha validità
di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica (si può usare lo stesso utilizzato per
iscriversi alla soc.sportiva), ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi;
occorre inoltre l'attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui
risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare
perché le armi sportive possono essere prese in comodato. La licenza autorizza al solo trasporto di
un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare
ad un poligono).
Non autorizza all'acquisto in armeria di armi o munizioni.
La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto
di armi al TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal Questore;
autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in cui si vada per gare
sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive (art. 76 Reg. TULPS).
Vendita o cessione di armi : Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad
acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. A tale scopo occorre redigere
una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma.
Chi cede l’arma deve denunziare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione
allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documenti di legittimazione
dell'acquirente.
La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi
sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunziarla (vedi sopra), sempre che
la detenga oltre due o tre giorni. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre
cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi .
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del Prefetto: vale a
dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del Prefetto;
altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite
armieri.
Esportazione Di Armi
L'esportazione definitiva avviene su licenza del Questore.
Per l'esportazione temporanea di armi in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari per
chi non ha la Carta Europea; per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia)
occorre licenza del Questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata;
per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui
partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal Questore e vale come licenza di 90 giorni.
Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo), sia in uscita che in
entrata, vanno presentate al posto di Polizia di Frontiera.
La Carta Europea viene rilasciata dal Questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di
porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.
Importazione di armi
L'importazione temporanea dall'estero è regolata come l'esportazione; chi entra deve presentare le
armi alla polizia e denunziare dove le deterrà. Le armi non devono recare il numero di catalogo.
L'importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto oltre tre pezzi nel corso di un
anno solare). Le armi moderne devono essere catalogate e recare il marchio di un Banco di Prova
riconosciuto; se il numero di catalogo non vi è stato inciso o se il marchio del Banco non è
riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle
transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista.È vietata (art. 49 Reg. TULPS), salvo
che ai collezionisti di armi antiche e rare, l'importazione di armi bianche; ne è (per logica)
consentita però l'importazione ai commercianti.
Segni distintivi
Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle.
La matricola deve comparire su tutte le armi, anche quelle ad aria compressa non liberalizzate,
prodotte dopo il 1920.Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è
anteriore al 1920.
Può essere apposta su qualsiasi parte in metallo dell'arma; la canna, anche se mobile, non deve
necessariamente recare la matricola. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono
recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Non è vietato
scrivere numeri su di un'arma al fine di individuarla.Il marchio o sigla (nome o simbolo) che
individua il produttore od importatore e il numero di catalogo, che devono essere apposti solo sulle
armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979.
Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo
(art. 13 L.110/1975) la cui mancanza rende clandestina l'arma; un tempo armi importate per uso
privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari.
Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.
Modifica di armi
È vietato alterare le armi mediante alterazione della meccanica in modo da aumentarne la
potenzialità o facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna,
ma è consentito un taglio di qualche cm per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare
l'arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare
accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura,contrappesi, congegni di mira; non è quindi
vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono vietate alterazioni che non incidano
sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità.
È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità. La modifica del
calibro va denunziata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto
ufficiale.
Eredità di armi
Chi alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunziate diviene erede o si trova
comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia delle armi, assumendone la custodia;
se nessuno se ne assume la custodia, le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. . Se
l'interessato richiede il nulla osta o ha porto d'armi, può intestarsi le armi definitivamente. È priva di
senso la richiesta del consenso di tutti gli eredi perché è questione civilistica che non riguarda
l'autorità di P.S. Il funzionario può limitarsi alla intestazione provvisoria, qualora non vi sia il
consenso degli eredi.
Rinvenimento armi Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo,di cui si ignora chi fosse
il detentore, deve denunziare il rinvenimento all'autorità di PS che può prendere in custodia le armi
o affidarle a chi le ha rinvenute.
Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle
in restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò l'autorità di P.S. ha due
possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all'autorità
giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al
rinvenitore (che potrà disporne a suo piacimento). Non può trattenerle per la demolizione se non
con il consenso del rinvenitore che rinunzia ad esse.
Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la
prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è
invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento!).
Sparare in campagna
Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all'aperto, dove gli pare. Non vi
sono norme che vietino di aprire poligoni privati in cui potrà sparare solo chi ha detta licenza (chi
ha licenza di caccia con arma lunga, chi ha licenza per pistola con arma corta).
Si ritiene da molti che in poligono chiuso possa sparare con pistola chi la licenza per fucile.
Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe sono quelle venatorie (vedi sopra, sub
“licenza di caccia”).
È vietato sparare all'aperto in luogo abitato; non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina
o disturba.
Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile non sparare fuori dai campi attrezzati.
Sparare in poligoni
Chi è iscritto ad un TSN può sparare con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per
quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può
prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive e può usare le armi di altri tiratori,
anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall'istruttore di tiro.
Questi sono muniti di licenza gratuita rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente
della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i suoi compiti.
Secondo una prassi ormai accettata è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso,
con armi ricevute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza
di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un’armeria).
Munizioni
Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le
armi a salve che sono libere). Sono:
per arma lunga, quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come
dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina.per arma corta, quelle nate per essere
usate in pistole;
a palla quelle che montano un proiettile unico;
a munizione spezzata, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo (pallini; la
legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta i proiettili a punta cava (detti ad espansione), a nucleo perforante, traccianti,
incendiari, a carica esplosiva.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare lì, liberamente, le munizioni per
sparare, ma deve consumarle entro il poligono.
Denunzia: non va denunziato l'acquisto, ma la detenzione; chi compera le munizioni (o polvere da
sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le
spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro
del quantitativo iniziale.
Chi ha armi denunziate e detiene non più di mille cartucce da caccia a munizione spezzata non è
obbligato a denunziarle. La Cassazione dice che è lecito non denunziare fino a gr. 1785 di polvere
occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Si possono detenere munizioni anche per armi che
non si possiedono. I collezionisti non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione,
salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.
Quantitativi:
non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta
+ 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi
detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal
caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi
vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere licenza di deposito di esplosivi.
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione
illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del
regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo.
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma in locali separati.
Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente
trasportate dal loro detentore.
Si ritiene che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.
Ricarica: le munizioni possono essere ricaricate in casa; non devono essere denunziati bossoli,
inneschi,proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.
Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta
cava;possono essere usate anche munizioni a pallini.
Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per
pistola sono ancora considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile
camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni
per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7x62 NATO.
Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata.
Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati Nato possono essere ricaricati
con palle consentite.
Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrice o artiglierie. Il Ministero ha stabilito che
i bossoli da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili.
Munizioni a salve:
Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo
stesso regine delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9
mm) sono liberalizzate.
Artifizi pirotecnici
Il DM. 19 settembre 2002, n. 272 ha sconvolto il precedente sistema il quale prevedeva che si
potessero detenere senza licenza di deposito fino a 25 kg netti di fuochi della IV o V categoria, da
acquistare con autorizzazione e da denunziare se detenuti oltre 48 ore.
Ora il regime dei fuochi d’artificio è il seguente: pare che per i giocattoli pirici (Cat. V/C) occorra
sempre la licenza di deposito. Invece i “manufatti pirotecnici da segnalazione e da divertimento”
(Cat. V/D) fino a 5 kg,possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati e non occorre
licenza di deposito. Nel caos creato dal ministero si potrebbe assurdamente concludere che si
continua a poter detenere fino a 25 kg di fuochi della IV cat. .-
Primo intervento sulla scena del crimine
Sul luogo di un reato vi si trovano spesso oggetti, impronte digitali, tracce macroscopiche e
microscopiche, residui biologici, ecc. che possono costituire indizi o prove di colpevolezza o
d'innocenza. È perciò necessario che gli agenti di polizia, e quelli dei servizi tecnico-scientifici in
particolare, possano intervenire immediatamente sul luogo e prendano le misure atte alla
salvaguardia delle tracce che vi si trovano o che si suppone poter trovare impedendo volontaria o
involontaria dello stato dei luoghi.-
Un accertamento male eseguito può compromettere irrimediabilmente il
successo di un'inchiesta.
La massima importanza deve quindi venir attribuita alla fissazione del quadro materiale nel
quale l'azione si è svolta, compito questo che, gli agenti della Polizia Scientifica, attuano soprattutto
con fotografie, planimetrie e riprese video.
All’arrivo delle forze di polizia sul luogo di un evento, la prima decisione operativa
fondamentale che si impone a seguito delle informazioni iniziali raccolte e della prima prudente
ricognizione effettuata, è quella di discriminare la tipologia dell’intervento:
A) si tratta di un caso semplice, di importanza relativa per il quale sui luoghi non necessitano
particolari attività tecnico-scientifiche da parte di operatori specializzati;
B) si tratta di un caso grave e complesso per il quale un’attività di sopralluogo tecnicoscientifico va messa in atto e quindi occorre far appello a degli specialisti in questo campo;
In questa seconda ipotesi, vanno immediatamente prese tutte quelle misure concrete di
protezione dei luoghi che, soprattutto la logica ed il buon senso, oltre alla necessaria esperienza
professionale, dovrebbero imporre . Il tutto può essere semplicemente riassunto come segue:
Nulla dev essere spostato, toccato, cancellato, modificato, prima che tutti gli accertamenti
tecnico-scientifici siano stati eseguiti, a meno che non si tratti di soccorrere dei feriti o
garantire la sicurezza del personale .
Nell’accedere ai luoghi occorre prestare particolare attenzione a non portarvi del fango, terra,
polvere, ecc., a muoversi con molta precauzione, evitando di camminare su superfici che possono
presentare tracce di passi utili.
Munirsi di guanti monouso, proteggi-scarpe mascherine protettive, tute speciali di protezione,
ecc .
Se si tratta di un locale di un appartamento occorre semplicemente chiudere le vie d’accesso o
mettere davanti alla porta un agente di polizia, avente quale missione d’impedire il passaggio di
persone o oggetti senza il permesso del responsabile dell’inchiesta.
Se si tratta di un’ abitazione isolata o di un reato commesso in luogo aperto in una foresta in
una strada occorre impedire l’accesso ai luoghi per un raggio sufficiente .
Tutto ciò può venir attuato mediante l'utilizzazione di appositi nastri di delimitazione, corde,
barriere, transenne, se del caso, sbarramento e deviazione della circolazione stradale; si eviterà
inoltre di calpestare inutilmente il terreno.
Un’ulteriore attività determinante, è quella di identificare al più presto tutte le persone che,
inevitabilmente hanno avuto accesso ai luoghi prima dell’intervento delle forze dell’ordine
(parenti, vicini, curiosi).
eervare - protegge
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utralizza
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r
rvare
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Scenaa del crimine
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NVOLTII.-
Violazioni in materia di armi
Consegnare un'arma comune da sparo,
Ammenda da € 154 a Procedibilità: d'ufficio
munizioni o esplosivi diversi da giocattoli pirici €516
Arresto: non consentito
a minori di anni 18, che non siano in possesso
Fermo: non consentito
di licenza dell'autorità, ovvero a persone anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a
persone imperite nel maneggio, quando il fatto
è commesso: a) nei luoghi predisposti al tiro,
sempre che non si tratti dell'esercizio
consentito di attività sportive; b) nei luoghi in
cui può svolgersi l'attività venatoria (art. 20
bis/1 °L 110/75)
Procura
Detenere illegalmente a qualsiasi titolo armi o Reclusione da 1
Procedibilità: d'ufficio
parti di armi da guerra, munizioni da guerra,
a 8 anni e multa da € Arresto: obbligatorio
esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o
206 a € 1.549
(facoltativo: vedi nota a
altri congegni micidiali (art. 2, L. 2 ottobre
lato)
1967, n. 895)
Fermo: consentito
Procura
Munizioni da guerra:
arresto facoltativo (art.
381/1° C.P.P.)
Trasferimento di detenzione di armi da guerra Reclusione da 2
Procedibilità: d'ufficio
o tipo guerra o parti di esse, per cause diverse a 6 anni e multa da € Arresto: facoltativo
da quelle espressamente previste (successione 206 a € 2065
Fermo: consentito
a causa di morte, versamento ai competenti
organi del ministero della difesa, cessione agli
enti pubblici e ai soggetti muniti di
autorizzazione per la fabbricazione di armi da
guerra e tipo guerra ovvero cessione ad enti o
persone residenti all'estero) (art. 10/3 legge
110/75)
Procura
Fermo consentito
trattandosi di armi da
guerra (art. 384 C.P.P)
Detenere illegalmente a qualsiasi titolo armi
comuni da sparo o parti di esse, atte
all'impiego (art. 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895)
Procedibilità: d'ufficio
Pena prevista per i
reati concernenti armi Arresto: facoltativo
da guerra, ridotta di (obbligatorio: vedi nota a
un terzo
lato)
Fermo: non consentito
Procura
Arresto obbligatorio se
si tratta di armi
clandestine o di più armi
comuni da sparo,
escluse quelle previste
dall'art. 2, comma 3, L.
110/75 (art. 380/2°
lett. g. C.P.P.)
Detenzione di armi comuni da sparo in
quantità superiori a quelle consentite, senza
aver previamente ottenuto il rilascio di
apposita licenza di collezione da parte del
questore, nel limite di un esemplare per ogni
modello del catalogo nazionale (art. 10/6° L.
110/75)
Reclusione da 1
Procedibilità: d'ufficio
a 4 anni e multa da € Arresto: facoltativo
206 a € 1.032
(obbligatorio: vedi nota a
lato)
Fermo: non consentito
Procura
Arresto obbligatorio se
si tratta di più armi
comuni (art. 380/2°
lett. g, C.P.P.)
Detenzione di munizionamento relativo ad
armi per le quali si è ottenuta la licenza di
collezione da parte del questore (art. 10/9 L.
110/75)
Reclusione da 1
Procedibilità: d'ufficio
a 4 anni e multa da € Arresto: facoltativo
206 a € 1.032
Fermo: non consentito
Procura
Detenere armi o canne clandestine (art. 23 L
110/75)
Reclusione da 1
Procedibilità: d'ufficio
a 6 anni e multa da € Arresto: obbligatorio
103 a € 1.032
Fermo: consentito solo se
si tratta di armi da guerra
Procura
Detenzione abusiva di armi
Arresto fino a 12 mesi Procedibilità: d'ufficio
Detenere armi o munizioni senza averne fatto o ammenda fino a € Arresto: non consentito
denuncia all'autorità, quando la denuncia è
361
Fermo: non consentito
richiesta (art. 697 C.P. e art. 35 T.U.L.P.S.)
Procura
Omettere di ripetere la denuncia di cui all'art. Arresto fino a 2 mesi Procedibilità: d'ufficio
38 T.U.L.P.S., in caso di trasferimento di armi o ammenda fino a € Arresto: non consentito
da una località all'altra dello stato. La denuncia 103 (art. 221
Fermo: non consentito
deve essere ripetuta nella località dove il
T.U.LP.S.)
materiale è stato trasportato (art. 58 Reg.
T.U.L.P.S.)
Procura
Detenzione abusiva di armi
Omessa denuncia all'autorità, da parte di
persona che abbia avuto notizia che in un
luogo dalla stessa abitato si trovino armi o
munizioni (art. 697/2 C.P.)
Arresto fino a 2 mesi Procedibilità: d'ufficio
o ammenda fino a € Arresto: non consentito
258
Fermo: non consentito
Procura
Violazione dell'obbligo di depositare
Arresto fino a 6 mesi Procedibilità: d'ufficio
immediatamente all'ufficio di PS. o al comando e ammenda fino a
Arresto: non consentito
Carabinieri un'arma o parte di essa
€206
Fermo: non consentito
eventualmente rinvenuta (art. 20 L. 110/75)
Procura
Trasgredire all'ordine, legalmente dato
dall'autorità, di consegnare nei termini
prescritti le armi o parti di armi da guerra,
munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere,
aggressivi chimici o altri congegni micidiali
detenuti legittimamente sino all'emanazione
dell'ordine (art. 3, legge 2 ottobre 1967, n.
895)
Reclusione da 1
Procedibilità: d'ufficio
Procura
a 8 anni e multa da € Arresto: facoltativo
206 a € 1.549
Fermo: consentito solo per
armi da guerra ed esplosivi
Trasgredire all'ordine legalmente dato
dall'autorità, di consegnare nei termini
prescritti, armi comuni da sparo o parti di esse
o munizioni, detenuti legittimamente sino al
momento dell'emanazione dell'ordine (art. 7,
L. 895/67)
Pena prevista per i
Procedibilità: d'ufficio
reati concernenti armi Arresto: facoltativo
da guerra, ridotta di Fermo: non consentito
un terzo
Procura
Omessa consegna di armi
Arresto non inferiore Procedibilità: d'ufficio
Trasgredire all'ordine legalmente dato
a 9 mesi o ammenda Arresto: non consentito
dall'autorità di consegnare nei termini
non inferiore a € 123 Fermo: non consentito
prescritti, armi comuni NON da sparo (art. 698
OR)
Procura
Omessa denuncia all'ufficio di PS. o al
Ammenda fino a €516 Procedibilità: d'ufficio
comando Carabinieri dello smarrimento o furto
Arresto: non consentito
di armi o parti di esse o di esplosivi di
Fermo: non consentito
qualunque natura (art. 20 L 110/75)
Procura
Omessa denuncia di materie esplodenti
Arresto da 3 a 12
Procedibilità: d'ufficio
Omettere di denunciare all'autorità che si
mesi o ammenda sino Arresto: non consentito
detengono materie esplodenti di qualsiasi
a €371
Fermo: non consentito
specie, ovvero materie infiammabili, pericolose
per la loro qualità o quantità (art. 679/1° C.P.)
Procura
Omessa denuncia di materie esplodenti
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da
lui abitato si trovano materie esplodenti,
omette di farne denuncia all'autorità (art.
679/2° C.P.)
Ammenda sino a
€247
Procedibilità: d'ufficio
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Procura
Omessa denuncia di materie esplodenti
Trasgressione all'ordine legalmente dato
dall'autorità, di consegnare, nei termini
prescritti, le materie esplodenti (art. 679/3°
C.P.)
Arresto da 3 mesi a 3 Procedibilità: d'ufficio
anni o ammenda da € Arresto: non consentito
37 a €619
Fermo: non consentito
Procura
L'obbligo della
ripetizione della
denuncia sussiste anche
nel caso di
trasferimento nello
stesso comune (Cass.
sez. unite, 24 marzo
1984, n. 6176)
Legge 13/01/06: cambia la legittima difesa
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un
diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa
sia proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di
proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente
in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al
fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è
desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia
avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.
Questo è il testo della Legge 13 febbraio 2006, n.59 apportante significative modifiche all'art. 52 del Codice
Penale. A prescindere dal contenuto dello stesso riteniamo comunque che sia stato un passo avanti nella tutela del
cittadino contro aggressioni sempre più violente, perpetrate tra le mura domestiche.
INDICE DEGLI ARGOMENTI.
1. I vari tipi di arma - 2;
Armi proprie
a) Armi da guerra - 3;
b) Armi tipo guerra – 3;
c) Armi comuni da sparo - 3;
d) Armi sportive -5;
e) Armi antiche -5;
f) Parti di armi - 6;
g) Marchi e numeri di matricola - 7;
h) Armi disattivate - 8:
i) Armi giocattolo - 9;
j) Armi bianche - 9;
Armi improprie
k) Strumenti atti ad offendere - 9;
2. Le armi da fuoco portatili;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Armi lunghe - 10;
Armi corte - 10;
Armi a colpo singolo - 11;
Armi a ripetizione manuale - 12;
Armi a ripetizione semi-automatica -13;
Armi a ripetizione automatica – 14;
Armi a canna liscia - 15;
Armi a canna rigata -16;
Il calibro - 17;
La rigatura - 18;
k) Ciclo funzionale di un’ arma -19;
4. Sistemi di mira
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Il mirino -20;
La tacca di mira -20;
La diottra -21;
Il tunnel - 21;
Il laser - 21;
Le ottiche - 22;
5. Munizionamento moderno
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Le cartucce - 23;
Il proiettile - 24;
Cartucce con munizionamento spezzato -24;
Cartucce con munizionamento a palla -25;
Identificazione della marca e del calibro – 26;
I componenti della cartuccia - 27;
6. Cenni di balistica;
a)
b)
c)
d)
e)
balistica interna- 29;
balistica esterna - 29;
balistica terminale -31;
potere d’arresto – 32;
effetti del munizionamento sul bersaglio -33;
7. Legislazione
a)
b)
c)
d)
acquisto di armi -36;
denunzia e custodia di armi - 36;
collezioni di armi - 37;
porto di armi - 38;
8. Le licenze di porto d’arma
a) licenza di porto di arma corta per difesa personale - 40;
b) licenza di porto di fucile anche per uso di caccia - 40;
c) licenza di porto di fucile per il tiro a volo – 41;
9. Trasporto di Armi - 41;
10.Esportazione di Armi – 43;
11.Importazione di Armi – 43;.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Segni distintivi - 43;
Modifica di armi - 44;
Eredità di armi - 44;
Sparare in campagna - 44;
Sparare in poligoni - 45;
Munizioni;quantitativi;trasporto;ricarica;impiego;munizioni da guerra;munizioni a
salve;artifizi pirotecnici -45 -46;
12. Primo intervento – 47;
a) Analisi della scena del crimine – 48;
b) Delimitazione della zona d’intervento operativo – 49;
c) Relazioni attraverso le tracce materiali -50;
13. Violazione in materia di armi -51 - 52;
14. La legittima difesa – 53.
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