Comments
Transcript
False fatturazioni - Dott. Salvatore Bianco
_______________________________________________________________________________________ ______________________________ Informativa n. 4 del 24 marzo 2014 ______________________________________ FALSA FATTURAZIONE ASPETTI NORMATIVI Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è punito con la reclusione da un 1 e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (comma 1). L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d’imposta, si considera come un solo reato (comma 2). L’art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000 chiarisce che: - per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” s’intendono le fatture o gli altri documenti aventi analogo rilievo probatorio in base alle norme tributarie emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l’Iva in misura superiore a quella reale oppure che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi [lett. a)]; - "il fine di evadere le imposte" e il “fine di consentire a terzi l'evasione” s’intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente e del fine di consentirli a terzi [lett. d)]. INESISTENZA SOGGETTIVA E OGGETTIVA La fattura o il documento emesso “per operazioni inesistenti” costituiscono l’oggetto materiale del reato in esame. Secondo la Suprema Corte, si può trattare d’inesistenza sia oggettiva sia soggettiva. Tale convinzione scaturisce dalla giurisprudenza formatasi con riguardo alla fattispecie dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, cui la disciplina dell’art. 8 si ricollega. In particolare, la sentenza n. 44665/2013 della Terza Sezione Penale della Cassazione ha ritenuto realizzato il reato, di cui all’art. 8, anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, poiché anche in questo caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovverosia consentire a terzi l’evasione delle imposte (dolo specifico) Il soggetto attivo del delitto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili. La fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti. L’elemento soggettivo richiede il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il reato si consuma all’atto dell’emissione del documento falso, per come precisato sia dalla circolare n. 154/2000 del Ministero delle Finanze sia dalla giurisprudenza di legittimità. Prima delle modifiche apportate dalla L. n. 148 del 2011 – legge di conversione delle c.d. “Manovra di Ferragosto” (D.L. n. 138/11) - se l'importo complessivo dei falsi documenti formati nello stesso periodo d'imposta fosse stato inferiore a 154.937,07 euro, la sanzione sarebbe stata la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni. La legge 148/11 ha abrogato il comma 3 dell'art. 8, che prevedeva la diminuzione di pena sicché, per i reati commessi dal 18 settembre 2011, la sanzione penale è la stessa in ogni caso: la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La medesima legge, per tutte le fattispecie dichiarative (artt. 2, 3, 4 e 5), per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) e per quello di distruzione e occultamento di documenti contabili (art. 10), ha elevato di un terzo i | Studio Commerciale Dott. Salvatore Bianco, Via Gramsci, 192 – 88824 Belvedere di Spinello, Prov. di Crotone Tel. 0962 52024, Fax. 0962 1870457 – Website: www.studiobiancocommercialista.it - Mail: [email protected] – PEC: [email protected] 1 _______________________________________________________________________________________ termini di prescrizione, che quindi sono saliti da sei a otto anni. In caso di ipotesi interruttive, i termini di prescrizione sono passati da sette e mezzo a dieci anni. Il corso della prescrizione per i delitti fiscali è interrotto: dagli atti indicati nell'art. 160 del codice penale; dal verbale di constatazione; dall’atto di accertamento delle violazioni. Ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, quando nello stesso periodo d’imposta siano state emesse più fatture o documenti fittizi, si considera commesso un unico reato e non tanti quanti sono i documenti emessi. In altre parole, il soggetto che emette, nello stesso periodo d’imposta, una pluralità di fatture o documenti per operazioni inesistenti - non importa se a favore di uno stesso soggetto o di soggetti diversi - sarà punito per un unico episodio criminoso, trattandosi di una “speciale ipotesi di cumulo giuridico”. Ne deriva che, il termine di prescrizione inizierà a decorrere dalla data di emissione dell’ultimo documento falso. CONCORSO NEL REATO L’art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000, in deroga all’art. 110 cod. penale, stabilisce che, l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e, analogamente, chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di tali documenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000). La giurisprudenza di legittimità ha però individuato alcune deroghe a questo regime speciale. È orientamento consolidato che il soggetto autore delle false fatturazioni non possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso con la diversa condotta di utilizzazione compiuta dal soggetto che abbia ricevuto le fatture, iscritte in contabilità e inserite nella dichiarazione annuale. Tuttavia, si tratta di un’ipotesi che presuppone la diversità tra due soggetti (quello emittente e quello utilizzatore delle fatture false). Ne deriva che l’applicabilità dello speciale regime derogatorio in questione (art. 9) è da escludere qualora il soggetto che emette le fatture fittizie sia, a sua volta, loro utilizzatore attraverso il meccanismo dell’inclusione delle false fatture nella dichiarazione reddituale. In altri termini, il concorso ben può essere contestato quando lo stesso soggetto agente opera sotto una doppia - e diversa – veste: quale amministratore del soggetto giuridico che emette le fatture e quale amministratore che utilizza quelle fatture. È pacifico, infatti, che il regime derogatorio in discorso non trovi applicazione quando la stessa persona proceda in proprio sia all’emissione delle fatture fittizie sia alla loro successiva utilizzazione. Più in particolare, tale disposizione non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’amministratore della società utilizzatrice porti in contabilità una o più fatture false emesse da una ditta individuale di cui egli stessi sia anche il legale rappresentante (cfr. Cass. n. 19247/2012, n. 19025/2012 e n. 47862/2011). CONCORSO DEL COMMERCIALISTA ISTIGATORE È importante ricordare che il commercialista risponderà anch’egli di concorso nei reati di cui agli art. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000, se il cliente abbia utilizzato e/o emesso fatture per operazioni inesistenti. Ovviamente, occorrerà dimostrare che il consulente fiscale: abbia utilizzato consapevolmente i documenti falsi; abbia contributo alla realizzazione del reato; oppure abbia istigato il contribuente a commettere l’evasione. CONFISCA SOLO SE SI REALIZZA L’EVASIONE A questo punto è il caso di segnalare un’altra recente pronuncia della Suprema Corte che ha affermato un principio di diritto importantissimo. Cassazione, sentenza n. 48104/2013 secondo la quale In difetto di prova circa la realizzazione dell’evasione d’imposta, il giudice penale non può disporre, al momento della condanna, la confisca per equivalente a carico del soggetto che ha emesso fatture per operazioni inesistenti. La L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha esteso, anche ai reati tributari, l'istituto della confisca per equivalente, previsto dall'art. 322- ter del codice penale. | Studio Commerciale Dott. Salvatore Bianco, Via Gramsci, 192 – 88824 Belvedere di Spinello, Prov. di Crotone Tel. 0962 52024, Fax. 0962 1870457 – Website: www.studiobiancocommercialista.it - Mail: [email protected] – PEC: [email protected] 2 _______________________________________________________________________________________ La normativa citata, osserva la Suprema Corte, include oltre ai reati collegati alla dichiarazione (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000), anche il reato previsto dall’art. 8 e consente di affermare che la misura oblatoria deve essere disposta pur a seguito dell’emissione di fattura per operazione inesistente, ma solo nel caso in cui si sia in presenza di altre ulteriori condizioni, proprio ponendo l'attenzione sull'inciso “in quanto applicabili”, riportato all'art. 1 comma 143 della Finanziaria 2008. Va considerato, poi, che nell’ipotesi prevista dall’art. 8 non si è alla presenza di un fatto di evasione in relazione al quale può ritenersi realizzato, automaticamente, un risparmio, “in quanto questo non si verifica in capo al soggetto autore del reato e neppure in riferimento al contribuente, se quest'ultimo non ponga in essere la specifica condotta prevista dall'articolo 2, D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)”. In assenza di tale condotta, non si realizza nessun risparmio d’imposta. Nel caso esaminato, il GUP ha proceduto alla confisca nei confronti dell’imputato, “in difetto di ogni e qualunque notizia di esercizio di azione penale contro il destinatario della fattura o di alcun accertamento nei confronti dello stesso, in difetto di prova, quindi, della realizzazione o meno dell’evasione d’imposta”. La Terza Sezione Penale della Cassazione ha quindi ritenuto fondata la doglianza del PM, secondo cui il GUP aveva errato nel disporre la misura ablativa in mancanza di un accertamento sull’effettiva realizzazione dell’evasione d’imposta. STUDIO BIANCO 3 | Studio Commerciale Dott. Salvatore Bianco, Via Gramsci, 192 – 88824 Belvedere di Spinello, Prov. di Crotone Tel. 0962 52024, Fax. 0962 1870457 – Website: www.studiobiancocommercialista.it - Mail: [email protected] – PEC: [email protected]