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Il reato di false comunicazioni sociali: il momento

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Il reato di false comunicazioni sociali: il momento
28/11/1998
IL REATO DI FALSE
COMUNICAZIONI SOCIALI
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Il reato di false comunicazioni
sociali: il momento consumativo
di Federico Maurizio d’Andrea
Dopo aver analizzato il reato di false comunicazioni sociali, occorre chiedersi quando lo stesso si
“consuma”: occorre, cioè, individuare il momento nel
quale il reato deve ritenersi compiuto.
Per affrontare compiutamente questo argomento, sembra necessario ricordare che dottrina e giurisprudenza, concordemente, ritengono che le comunicazioni sociali rilevanti siano non solo quelle redatte in forma scritta, ma anche quelle manifestate
oralmente dai singoli soggetti qualificati della società nell’esercizio delle specifiche funzioni ad essi attribuite (1).
Per le comunicazioni sociali in forma scritta - in
primis, il bilancio - il momento in cui il reato si consuma è pressoché unanimamente individuato nel deposito delle stesse: è con il deposito, infatti, che le
comunicazioni sociali acquistano esteriorità e possono ritenersi legalmente conosciute o comunque
conoscibili da parte dei destinatari.
Questa tesi è condivisibile, anche se, a mio avvi-
so, merita una riflessione aggiuntiva, in quanto occorre chiarire a quale deposito ci si riferisca (se a
quello presso la sede sociale o se a quello presso l’ufficio del registro delle imprese) (2).
È stato, infatti, ricordato che il reato di false comunicazioni sociali ha natura plurioffensiva, è, cioè,
idoneo ad offendere contemporaneamente più interessi e più soggetti: l’interesse generale al regolare
funzionamento delle società commerciali nell’ambito dell’economia del Paese, gli interessi patrimoniali
dei soci “uti singuli” e dei terzi (creditori, soci futuri
ecc.) che, comunque, possano entrare in rapporto con
la società.
Limitandoci, per il momento, ad analizzare il bilancio, quale principale comunicazione sociale, bisogna aggiungere che, per disposizione codicistica,
il bilancio è redatto dagli amministratori (articolo
2423 c.c.) ed approvato dall’assemblea (articolo 2364
c.c.).
Il codice, quindi, distingue due fasi: quella della
Nota (1) — Sembra necessario operare questa distinzione, atteso che è possibile - e, comunque, è accaduto - che determinati soggetti parlino
pubblicamente (ad esempio, attraverso conferenze stampa) di assetti ed affari societari.
Nota (2) — In dottrina, si rinvia, anche per i richiami dottrinali contenuti, all’opera di V. NAPOLEONI “I reati societari”, vol. III, pag. 380 e
segg., 1996, Giuffré editore. Si veda anche l’opera di N. MAZZACUVA, “Il falso in bilancio”, pag. 64/66, 1996, Cedam.
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redazione del bilancio - di competenza degli ammi- progetto di bilancio), in una seconda fase.
Solo in tal modo si riesce a dare un senso comnistratori - e quella di approvazione dello stesso piuto al fatto che i soci non sono ricompresi (e non
di competenza dell’assemblea ordinaria -.
Volendo, di conseguenza, ricostruire l’iter potrebbe davvero essere altrimenti) tra i soggetti attiformativo del bilancio si può ricordare che in esso vi: portando alle estreme conseguenze tale discorso,
si può, anzi, sostenere che, penalisticamente, il
intervengono i seguenti soggetti:
bilancio è un atto proprio degli amministratori e che
• gli amministratori (che lo redigono);
su di esso non ha alcuna influenza la delibera assem• il collegio sindacale (che lo controlla);
bleare che lo approva. In caso contrario, i soci stessi
• l’assemblea (che lo approva).
dovrebbero essere considerati, a fattor comune, conUna tematica di cui, soprattutto in passato, si sono correnti nel reato.
Con riferimento al c.d. progetto di bilancio, di
occupati dottrina e giurisprudenza, concerne il valore
giuridico da attribuire al bilancio redatto dagli ammi- conseguenza, il momento consumativo del reato di
nistratori ma non ancora approvato dall’assemblea. false comunicazioni sociali è da identificare in quello
In merito, si ritiene comunemente che solo con in cui il progetto di bilancio è trasmesso al collegio
l’approvazione dell’assemblea il bilancio è giuridi- sindacale («... almeno trenta giorni prima di quello
camente esistente, mentre quello predisposto dagli fissato per l’assemblea che deve discuterlo» — artiamministratori, ma non approvato dall’assemblea, è colo 2429, primo comma, c.c.), a nulla rilevando —
soltanto un “progetto” di bilancio, incapace di pro- almeno questo è ciò che pensiamo — che trattasi di
comunicazione diretta ad unico destinatario, né che
durre gli effetti che gli sono propri.
Questa posizione dottrinale e giurisprudenziale, trattasi di comunicazione (considerabile) interna alla
per le finalità di questa analisi, può anche essere con- società, né, infine, che i sindaci non siano ricompresi
divisa: in ogni caso, ciò che deve essere evidenziato tra i soggetti che possono considerarsi ricompresi tra i
è che ciascuna fase in cui si articola la redazione e destinatari della tutela apprestata dall’articolo 2621 c.c..
Applicando lo stesso criterio alla relazione del
l’approvazione del bilancio è, a nostro avviso, singolarmente produttiva di effetti giuridici e, di conseguen- collegio sindacale, si avrà che il momento di consuza, comporta l’applicabilità, al verificarsi di tutti gli mazione del reato coincide con il deposito della relazione nella sede della società («... durante i quindici
altri presupposti richiesti, dell’articolo 2621 c.c..
In altre parole, se è vero che fino all’approvazione giorni che precedono l’assemblea …» — articolo
dell’assemblea non può parlarsi di “bilancio”, è altret- 2429, terzo comma, c.c.).
È, infatti, espressamente previsto che, dal motanto vero che il “progetto di bilancio”, redatto dagli
amministratori e rivolto ai soci e al collegio sindacale, mento del deposito del bilancio con le relazioni degli
è, a tutti gli effetti, una comunicazione sociale e come amministratori e dei sindaci, «I soci possono prenderne visione» (articolo 2429, terzo comma, secontale rientra a pieno titolo nell’articolo 2621 c.c..
La relazione del collegio sindacale, a sua volta, è do periodo, c.c.).
Con riferimento specifico al collegio sindacale,
un’altra comunicazione sociale, ricompresa nell’ambito dell’articolo in esame: non a caso, tra i soggetti peraltro, vi è da ricordare che i sindaci possono esseattivi del reato, l’articolo 2621 c.c. cita, in primis, gli re chiamati a rispondere del reato di false comunicazioni sociali (non solo per le eventuali fraudolenze
amministratori e i sindaci.
Non cita i soci: che, anzi, nell’impiantistica del insite nella loro relazione, ma) anche con riferimento
codice, sono da considerare tra le possibili parti lese specifico al bilancio, in quanto è noto che, ad esemdal reato commesso dagli amministratori e dai sinda- pio, la iscrizione di alcune voci nell’attivo del bilancio, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., può avvenire solo
ci, sono, cioè, soggetti terzi rispetto agli stessi.
Seguendo questa impostazione, si ha che il reato con il consenso del collegio sindacale (si vedano i
è focalizzato sul progetto di bilancio e sulla relazio- numeri 5 e 6 dell’articolo 2426 c.c.).
E, sempre per quanto concerne i sindaci, vi è da
ne del collegio sindacale, in una prima fase, e sul bilancio approvato (da considerare come evoluzione del evidenziare ulteriormente che essi, ai sensi dell’artiFinanza & Fisco
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colo 2429, secondo comma, c.c. devono «... riferire
all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le
proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423, comma 4.».
Anche tale attività del riferire all’assemblea (seppure, in ipotesi, oralmente) è una comunicazione sociale e, conseguentemente, è giuridicamente ineccepibile che l’eventuale fraudolenza di questa rientri
nell’ambito dell’articolo 2621 c.c..
Ne deriva, come principio generale, che, in caso
di comunicazioni sociali verbali, il reato si consuma
all’atto stesso delle dichiarazioni rese, in quanto è da
quel momento che i destinatari ne hanno percezione.
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Resta da parlare, ma solo per completezza (stante il suo valore, di fatto, solo teorico), della configurabilità del tentativo (articolo 56 codice penale).
Per tutto quanto abbiamo ricordato, riteniamo che
il tentativo non sia prospettabile per il reato in questione, in quanto all’accettazione di tale tesi osta il
concetto stesso di comunicazione: ciò che viene comunicato ha valore “immediato” ed è idoneo a produrre, con immediatezza, effetti giuridicamente apprezzabili.
Ne discende, argomentando al contrario, che, secondo l’impostazione qui accolta, non assume valenza, ai fini del reato in esame, tutto ciò che precede
l’atto del comunicare (secondo l’antico brocardo
“propositum in mente retentum non relevat”).
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