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cap. ii – il reato: concetti generali

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cap. ii – il reato: concetti generali
CAP. II – IL REATO: CONCETTI GENERALI
1. PREMESSA
Per stabilire se un fatto illecito è un reato o una infrazione amministrativa o un semplice illecito civile
occorre guardare al tipo di sanzione per esso prevista.
2. LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL REATO
Distinzione delle pene
Il Codice penale comune suddivide le pene in due grandi categorie:


Pene principali;
Pene accessorie.
Le pene principali sono quelle che nella norma penale accompagnano necessariamente la previsione
del reato e che sono inflitte dal Giudice con sentenza di condanna.
Possono essere:
-
Detentive (ergastolo, reclusione e arresto;
Pecuniarie (multa, ammenda).
Il potere del Giudice è un potere discrezionale.
Nell’esercizio del suo potere discrezionale il Giudice deve:
a. Determinare la pena nell’ambito dei limiti fissati dal legislatore;
b. Indicare i motivi che lo hanno indotto ad infliggere la pena in una data misura e qualità;
c. Tenere conto dei criteri di determinazione della pena indicati nell’art. 133c.p. e cioè:
1. La gravità del reato;
2. La capacità di delinquere del colpevole.
La seconda categoria di pene è rappresentata dalle pene accessorie che si riferiscono solo ad alcuni
reati.
Le pene accessorie sono:
-
Aggiuntive;
Interdittive;
Permanenti;
Hanno una finalità di prevenzione speciale (mirano ad impedire che il colpevole possa ricadere
in reati della stessa specie).
I termini di durata della pena accessoria decorrono da quando il condannato non è più sottoposto a
pena detentiva o a misure di sicurezza detentive.
Le principali pene accessorie previste dalla legge penale comune per i delitti:
-
Interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea;
Interdizione da una professione o da un’arte, temporanea;
Interdizione legale, perpetua o temporanea;
CAP. II – IL REATO: CONCETTI GENERALI
-
Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, temporanea;
Impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
Decadenza della potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.
Sono inflitte solo quando il Giudice ritiene che esse possano scoraggiare il condannato dal ripetere la
sua condotta criminosa.
Non si applicano in modo automatico, ma a discrezione del Giudice.
Le principali pene accessorie previste dalla legge penale comune per le contravvenzioni:
-
Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pene accessorie comune per i delitti e contravvenzioni:
-
Pubblicazione della sentenza di condanna.
Le principali pene accessorie previste dal Codice della Navigazione.
Per i reati delitti:
-
Interdizione perpetua dai Titoli Professionali;
Interdizione temporanea dai Titoli Professionali;
Interdizione perpetua dalla professione marittima;
Interdizione temporanea dalla professione marittima.
Per i reati contravvenzione:
-
Sospensione dai titoli professionali se si tratta di delitti commessi da persone fornite dei Titoli
Professionali;
Sospensione dalla professione marittima se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti
al personale marittimo.
Le misure di sicurezza
Sono speciali provvedimenti di carattere educativo o curativo.
I presupposti per la loro applicazione sono:
-
La commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o di un qualsiasi reato;
La pericolosità criminale del reo.
Le misure di sicurezza si differenziano dalle pene in ordine ai seguenti aspetti:
-
Funzione: la pena ha anche una funzione retributiva, le misure di sicurezza hanno
esclusivamente funzione di emenda del colpevole;
Destinatari: la pena si applica solo ai soggetti imputabili, le misure di sicurezza si applica anche
ai non imputabili;
Durata: la pena è fissa, la misura di sicurezza ha una durata indeterminata dovendo cessare
solo col venire meno dello stato di pericolosità del soggetto.
CAP. II – IL REATO: CONCETTI GENERALI
Le misure di sicurezza si distinguono in:
-
Personali;
Patrimoniali.
Le misure di sicurezza personali possono essere detentive e non detentive.
Le misure di sicurezza detentive sono:
-
La assegnazione ad una colonia agricola;
La assegnazione ad una casa di cura e di custodia;
Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;
Il riformatorio giudiziario.
Le misure di sicurezza non detentive sono:
-
La libertà vigilata;
Il divieto di soggiorno;
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
La espulsione dello straniero dallo Stato.
Le misure di sicurezza patrimoniali sono:
-
La cauzione di buona condotta;
La confisca.
La confisca è obbligatoria o facoltativa e riguarda:
-
Le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (facoltativa);
Le cose che rappresentarono il profitto o il prodotto del reato (facoltativa);
Che costituiscono il prezzo del reato (obbligatoria);
La cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (obbligatoria).
La confisca è obbligatoria per i reati concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi.
3. LE SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
Il Giudice penale può ordinare l’applicazione di una sanzione di natura sostitutiva della pena.
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi consistono nelle:
-
Semidetenzione;
Libertà controllata;
Pena pecuniaria.
La loro applicazione è subordinata ad alcune condizioni: possono intervenire solo quando l’autore del
reato è stato condannato a una pena che non supera in concreto certi limiti espressamente fissati, il reato
per il quale è intervenuta la condanna non deve rientrare fra quelli per i quali l’applicazione della sanzione
sostitutiva è espressamente esclusa (come l’usura, l’evasione, le lesioni colpose, la corruzione) e il
condannato non deve trovarsi in una delle condizioni soggettive che fanno ritenere improbabile che egli si
asterrà in futuro dal compiere altri reati.
CAP. II – IL REATO: CONCETTI GENERALI
Le sanzioni sostitutive hanno la funzione di consentire il reinserimento sociale di un condannato che il
Giudice presume dotato di una capacità a delinquere quasi inesistente.
La pena detentiva sino a 2 anni può essere sostituita con la semidetenzione, un giorno di pena
detentiva equivale ad un giorno di semidetenzione.
Quando la pena detentiva raggiunge 1 anno può essere sostituita con la libertà controllata, un giorno
di detenzione equivale a due giorni di libertà controllata.
Se la pena detentiva raggiunge i 6 mesi può essere sostituita con la pena pecuniaria che sarà quella
della multa o dell’ammenda a seconda che la pena detentiva sia quella della reclusione o dell’arresto e sarà
ragguagliata al tasso di € 38 per ogni giorno di pena detentiva eventualmente maggiorato o diminuito e
rateizzato a seconda delle condizioni economiche del condannato.
Quando l’entità della pena lo inflitta consente, il Giudice sceglie tra le sanzioni sostitutive quella più
idonea al reinserimento sociale del condannato.
Quando la misura sostitutiva consiste nella semidetenzione o nella libertà controllata, le modalità delle
sua esecuzione sono fissate dal magistrato di sorveglianza.
4. CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE: MULTA E AMMENDA
Quando non possono essere eseguite per l’impossibilità (insolvenza) del condannato di effettuare il
pagamento, le pene pecuniarie (multa o ammenda) si convertono nelle misure restrittive e cioè nella libertà
controllata o nella sanzione sussidiaria del lavoro sostitutivo.
La durata della libertà controllata non può essere superiore ad 1 anno se la pena da convertire è la
multa, e non può essere superiore a 6 mesi se la pena da convertire è l’ammenda.
Il criterio di ragguaglio ha luogo calcolando € 38 per ogni giorno di libertà controllata.
La conversione della pena pecuniaria nella sanzione del lavoro sostitutivo può avvenire solo a richiesta
del condannato e quando la pena pecuniaria non è superiore a € 520.
Il criterio di ragguaglio è pari a € 25 per ogni giorno di lavoro sostitutivo.
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