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Trib. di Udine, 3 novembre 2015

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Trib. di Udine, 3 novembre 2015
Sentenza n. 1429/2015 pubbl. il 03/11/2015
RG n. 2999/2012
Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
Proc. n.2999 /2012 RGAC
Repubblica Italiana
Tribunale di Udine
Il dott. Sergio Carnimeo, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione
Civile del Tribunale di Udine,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopraindicata, avente ad oggetto: “resp. professionale”, tra:
Anna Mattielig, nata a Udine il 19.10.1976, rappresentata e difesa, per procura
a margine dell’atto di citazione dall’ Avv. Paolo Persello del Foro di Udine;
attrice
contro
Giovanni Carta, rappresentato e difeso, per mandato in calce all’atto di
citzione notificato, dall’Avv. Michele Lucca, e domiciliato presso e nello
studio del difensore in Udine, via Asquini 11;
convenuto
e contro
Casa di Cura Città di Udine s.p.a., con sede in Udine, viale Venezia 410, in
persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Claudio Riccobon,
rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione e
risposta, dall’Avv. Prof. Marco Marpillero, con domicilio eletto presso lo
studio del difensore in Udine, via Portanuova 17;
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
all’udienza del 15.6.2015: come in atto di citazione di data 29.5.2012, e
pertanto:
condannarsi la Casa di Cura Città di Udine s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, ed il dott. Giovanni Carta, in solido tra loro, a
pagare all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 1429/2015 pubbl. il 03/11/2015
RG n. 2999/2012
Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
patrimoniali, l’importo di Euuro 41.327,44 ovvero il diverso importo, maggiore
o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali e la
rivalutazione montearia ISTAT dal 23.10.20207 al saldo.
Spese, diritti e onorari di causa rifusi.
In via istruttoria: omissis.
Per la convenuta Casa di Cura Città di Udine:
all’udienza del 15 giugno 2015: come in comparsa di costituzione e risposta di
data 20.10.2012, e pertanto:
nel merito, in via principale: respingersi la domanda siccome infondata. Con
condanna dell’attrice alla rifusione integrale delle spese di lite a favore della
deducente Casa
di Cura Città di Udine s.p.a.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
in via subordinata: ridursi la domanda secondo quanto risulterà equo e dovuto
in corso di causa. Spese in tutto o in parte compenasate.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1. Con atto di citazione in data 29.5.2012 la
sig.ra Anna Mattielig ha convenuto
in giudizio la Casa
di Cura Città di Udine s.p.a. ed il dott. Giovanni Carta
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
esponendo, in sintesi:
- di avere riportato, nell’ottobre del 2006, la rottura del legamento crociato
anteriore del ginocchio sinistro, mentre partecipava ad una partita di calcio;
- di essere stata visitata, il 16.10.2006, dal §§§§§§§§
dott. Carta presso la convenuta Casa
di Cura;
- di essersi sottoposta, aderendo alla proposta di cura del predetto
dott Carta, a
§§§§§§§§§§§§§
due operazioni chirurgiche praticate dal medesimo dottore qui convenuto: la
prima, il 31.10.2006, per rimozione di residui del neolegamento crociato
anteriore e di vite femorale inserita in precedente intervento, oltre a
meniscectomia selettiva; il secondo, in data 22.10.2007, per la ricostruzione del
LCA con tendine da donatore;
- di essere stata insufficientemente e inefficacemente informata sulla seconda
operazione e sui relativi rischi;
- che dopo la seconda operazione insorgevano forti dolori al ginocchio sinistro,
nel punto in cui era stata inserita una vite femorale; che tale sintomo non si
risolveva nonostante ulteriori trattamenti;
- che il dott. §§§§§
Carta , nel gennaio 2008, riconosceva che il dolore era dovuto alla
vite femorale;
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
Per il convenuta dott. Carta:
all’udienza del 15 giugno 2015: respingersi al domanda attorea così come
formulata in quanto infondata ovvero contenerne il quantum entro i rigorosi
limiti di quanto emerso nella fase istruttoria. Spese ed onorari di causa rifusi o
quantomeno compensati. In via istruttoria si insiste per il richiamo a
chiarimenti del CTU medico legale come già richiesto all’udienza del
19.1.2015.
Sentenza n. 1429/2015 pubbl. il 03/11/2015
RG n. 2999/2012
Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
- che ulteriori esami diagnostici rilevavano che la vite femorale sporgeva, di
circa 5 mm., sul condilo laterale del femore, e che a tale sporgenza si
accompagnava una grave infiammazione;
- che il §§§§§§§§
dott. Carta, a seguito di tali accertamenti, comunicava la necessità di un
intervento di correzione chirurgica;
- di essere stata operata da altro chirurgo, in data 10.9.2008, presso l’Ospedale
S. Cuore – Don Calabria di Negrar (VR), per la riparazione del legamento, con
rimozione del mezzo di sintesi precedente e sostituzione con altra vite
riassorbibile;
Tanto premesso, sulla scorta di perizia medico legale ante causam della dott.ssa
Natasa Ottychova1, l’attrice ha chiesto, a titolo contrattuale, il risarcimento dei
§§§§§§§§§§§§§§
danni, patrimoniali (per spese mediche ed accessorie, anche per gestione della
pratica risarcitoria) e non patrimoniali, anche per non avere più potuto
riprendere le attività sportive in precedenza praticate (calcio a livello
agonistico e sci), subiti in conseguenza della colpa medica allegata in termini
di errore nell’esecuzione dell’operazione del 22.10.2007, e violazione
dell’obbligo di informazione.
2. Si è costituito in giudizio il convenuto§§§§§§§§§
dott. Carta resistendo in giudizio,
contestando l’esistenza di colpa medica e rimarcando , tra l’altro, di essere
intervenuto in sede di revisione di un precedente intervento – fallito - di
ricostruzione del legamento, con una prestazione non routinaria, ben eseguita.
Ha inoltre sottolineato l’elevata percentuale di totali o parziali insuccessi delle
operazioni di revisione , rispetto ale operazioni di ricostruzione primaria del
LCA, il fatto che persisteva dolore anche dopo l’operazione del 10.9.2008 ed
ha aggiunto che la sporgenza della vite sarebbe, in misura minima, prevista ed
inevitabile. Ha contestato altresì il deficit informativo allegato dall’attrice.
3. Si è costituita la convenuta §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Casa di Cura Città di Udine spa resistendo in
giudizio e contestando, nell’an e nel quantum la domanda attorea.
4. Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 c.p.c. la causa è stata istruita con
CTU affidata al dott. Nico Zaramella ed al dott. Augusto Rovini,
rispettivamente all’udienza del 23 luglio 2013 e dell’11 settembre 2013.
5. In data 16.12.2014, dopo alcune proroghe, i CTU hanno depositato la
relazione peritale, concludendo per il riconoscimento:
- del danno biologico temporaneo (in misura di 3 giorni al 100%, 15 giorni al
75%, 30 giorni al 50% e 282 giorni al 25%), caratterizzato da un livello di
sofferenza medio per undici mesi, escludendo, per contro, un danno
permanente;
- della congruità di spese mediche sostenute in misura di €.2.171,34, non
essendo prevedibili spese future necessarie per cura o assistenza;
1
Le conclusioni della dott.ssa Ottychova, quanto a danni risarcibili, sono state: danno
permanente del 6% (descritto in termini di “lassità anteriore, deficit flessorio, ipotonotrofia
muscolare e persistenti gonalgie” del ginocchio sinistro), e danno temporaneo per 3 giorni al
100%, 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 9 mesi al 25% (doc.15 attoreo).
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
- che a tale operazione assisteva il dott.
Carta e riconosceva verbalmente il mal
§§§§§§§§
posizionamento del legamento nel corso del precedente intervento.
Sentenza n. 1429/2015 pubbl. il 03/11/2015
RG n. 2999/2012
Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
- di elementi concreti da valutare in sede di personalizzazione del danno
biologico riconosciuto.
6. All’udienza del 19.1.2015, la difesa del convenuto §§§§§§§§§
dott. Carta chiedeva il
richiamo del CTU a chiarimenti, e le parti, per coltivare una possibile
soluzione transattiva, chiedevano un breve rinvio.
7. All’udienza del 16.3.2015 le parti hanno dato atto del fallimento del dialogo
transattivo tra le parti. Le difese dei convenuti hanno riferito di avere proposto
offerta transattiva dell’importo di €.15.000,00, da dividere al 50% tra loro. La
difesa di parte attrice ha riferito di avere formulato controproposta di
€.25.000,00 oltre spese legali e di ctu. La difesa del §§§§§§§§§§§§§
convenuto Carta ha
insistito per il richiamo a chiarimenti dei CTU, e la difesa di parte attrice si è
opposta a tale istanza ed ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle
conclusioni.
***
9. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei
termini seguenti.
9.1. Le parti, e prima di loro i rispettivi consulenti tecnici in sede di CTU,
hanno condiviso il fatto che, nel caso di specie, la
signora Mattielig, all’esito
§§§§§§§§§§§§§§§
dell’intervento eseguito il 10.9.2008, abbia conseguito una vera e propria
guarigione rispetto alle lesioni papite, e che il danno biologico in concreto
risarcibile sia perciò rappresentato dal “prolungamento dello stato di malattia e
convalescenza necessario alla ripetizione dell’intervento chirurgico finalizzato
all’ennesima ricostruzione del legamento crociato anteriore…” (cfr. relazione
CTU pag. 32).
9.2. I CTU hanno riscontrato un concreto profilo di colpa medica in capo al
convenuto, nell’imperito avvitamento alla corticale femorale laterale, del
dispositivo applicato per la ricostruzione del LCA del ginocchio sinistro. Da
tale operazione sarebbe residuata la procidenza della vite, causa della
successiva sintomatologia dolorosa e rimediabile solamente con una rimozione
della vite e la nuova ricostruzione del legamento.
Il fatto poi che l’intervento successivo a quello posto in essere
dal dott. Carta,
§§§§§§§§§§§§§
definibile quindi in termini di revisione della revisione – e comunque dello
stesso tipo -, abbia fatto conseguire all’attrice la piena guarigione, rende non
condivisibili le osservazioni del CTP di parte convenuta secondo le quali la
procidenza della vite potrebbe essere dovuta ad un compromesso tecnico per
rimediare a situazione anatomica creata dal precedente intervento del 2004. A
parte il fatto che non si parla di compromesso necessario, non può non
ritenersi, per quanto rilevato e confermato dai ctu, che la medesima guarigione
si sarebbe potuta ottenere, con una condotta perita da parte del chirurgo, già un
anno prima.
9.3. Anche con riguardo alla stima e quantificazione medico legale dei danni
da inabilità temporanea non emergono specifiche e convincenti contestazioni
tra le parti e le conclusioni dei consulenti d’ufficio appaiono pienamente
condivisibili.
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
8. All’udienza del 15.6.2015 le parti hanno concluso come sopra riportato ed il
giudice ha trattenuto la causa in decisione all’esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sentenza n. 1429/2015 pubbl. il 03/11/2015
RG n. 2999/2012
Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
9.4. Non è riconoscibile, a fronte dell’intervenuta guarigione, alcun danno in
termini di invalidità permanente, ed appare alla stregua di una petizione di
principio affermare, come fa il CTP di parte attrice, che due interventi divenuti
inutili (in pratica la seconda ricostruzione del legamento) non possono non
avere lasciato un qualche maggior danno. Gli elementi concreti segnalati anche
dai ctu, quali il prolungarsi delle sofferenze della paziente e le relative
conseguenze, sono circostanze che influiscono sulla misura del danno
temporaneo in termini di personalizzazione.
10. Venendo alle questioni relative alla liquidazione del danno non
patrimoniale su base medico legale, le difese dei convenuti sostengono
l’applicabilità della norma introdotta dall’art.3 co.3 del D.L. n. 158 del 2012
(cd. legge Balduzzi), che ha previsto che la liquidazione del danno da colpa
medica debba effettuarsi secondo i valori già previsti per il danno da
circolazione stradale, e pertanto con riferimento alle tabelle previste dall’art.
139 del Codice delle Assicurazioni. Ciò in alternativa allo strumento di
liquidazione equitativa costituito dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano.
Ritiene questo giudice, pur consapevole dell’esistenza di un orientamento di
segno contrario, che la norma sopravvenuta non possa qui trovare applicazione,
non avendo efficacia retroattiva e sulla base delle seguenti considerazioni.
E’ noto, infatti, che il principio generale in tema di efficacia della legge nel
tempo è quello dell’irretroattività previsto dall’art.11 delle preleggi al codice
civile. Tale principio, pur se non assistito, al di fuori del settore penale, da
copertura costituzionale, costituisce principio generale dell’ordinamento,
strettamente correlato e funzionale al valore della certezza del diritto,
qualificabile, quest’ultimo in termini di vero e proprio fondamento dello stato
di diritto.
Costituisce poi consolidato principio giurisprudenziale, qui condiviso, quello
secondo il quale:
“Il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non
possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua
entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal
modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a
togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso.
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
Non è stato dato sfogo all’istanza di richiamo dei CTU formulata dalla difesa
§§§§§§§§§§§§§
del dott. Carta all’udienza del 19.1.2015, in quanto, in primo luogo, la
prospettazione di una tecnica alternativa di intervento (la sola recisione della
porzione procidente della vite) non risulta tempestivamente allegata quale
eccezione, anche sotto il profilo della rilevanza, né risulta rappresentata nella
sede tecnica propria, e cioè durante le operazioni di consulenza tecnica.
In secondo luogo deve ritenersi che la durata del periodo di inabilità risarcibile
sia quella indivduata dai CTU, posto che l’attrice ha subito un complessivo
periodo di invalidità temporanea che va dal 22.10.2007 (intervento con colpa
medica) all’effettiva e completa guarigione successiva solo all’intervento del
10.9.2008. Al netto del “fisiologico” periodo di convalescenza dopo un
intervento effettuato in modo perito e con successo – nel nostro caso
l’intervento del settembre 2008-, aumentato per la considerazione che si è
trattato di un intervento di ulteriore revisione, rimane, pertanto, il periodo di
inabilità temporanea stimato dai CTU.
Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere
applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla
data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato,
quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano
essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi completamente dal
collegamento con il fatto che li ha generati in modo che resti escluso che,
attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto
generatore. (Cass. SU Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; e, ex multis, Cass.
Sez.1, Sentenza n.16620 del 03/07/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2126 del
31/01/2006).
La norma introdotta dalla cd. Legge Balduzzi non disciplina direttamente la
fattispecie generatrice del diritto azionato, limitandosi ad imporre un
determinato parametro speciale di liquidazione dei danni non patrimoniali
risarcibili, in un ambito che, in precedenza, risultava disciplinato solamente
dalle norme, di carattere generale, degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.
Ciò detto in termini generali, deve ritenersi che, nel caso di specie, tutte le
conseguenze dannose del fatto generatore del diritto al risarcimento si siano
prodotte, e siano perciò terminate, prima dell’entrata in vigore della norma in
questione. Si tratta, in altri termini, di un rapporto giuridico esaurito, proprio
per la mancanza di danno biologico permanente, ed essendo la guarigione
intervenuta ben prima della proposizione della presente causa.
11. Troveranno applicazione, pertanto, i parametri equitativi elaborati
nell’ambito delle cd. Tabelle del Tribunale di Milano, che assicurano, salvi i
settori nei quali vi è una speciale normazione, una tendenziale uniformità di
valori a livello nazionale (Cfr. Cass. n. 28290 del 2011 e Cass. n. 12408 del
2011).
Il valore dell’inabilità temporanea assoluta, pro die, è da ritenersi compreso tra
un minimo di €.96,00 ed un massimo di €.145,00.
Nel caso di specie, tenuto conto del valore medio di sofferenza delle lesioni
patite – condivisibilmente indicato dai CTU-, aumentato per la necessitata
rinuncia dell’attrice alla pratica di taluni sport (limitazione che comunque,
almeno in parte, si sarebbe resa doverosa anche in assenza di colpa medica), e
dal fatto di dover reintervenire sul medesimo organo, sarà adottato un valore
medio-alto pari ad €.130,00, ottenendosi così i seguenti risultati:
- 3 giorni al 100% = €.390,00; 288,00 – 435,00,
- 15 giorni al 75% = €. 1.462,50; 1.080,00 – 1.631,25,
- 30 giorni al 50% = €. 1.950,00; 1.440,00 – 2.175,00;
- 282 giorni al 25% = €.9.165,00; 6.768,00 – 10.222,50
per un totale di €. 12.967,00, espressi in moneta corrente all’1.1.2014.
L’utilizzo delle Tabelle milanesi, poi, con adeguata personalizzazione, rende
non necessario ipotizzare un ulteriore aumento per il cd. danno morale che,
com’èe noto, risulta già ricompreso nello strumento equitativo utilizzato (Cass.
Sent. n. 20111 del 2014).
12. Passando ad esaminare altra posta di danno non patrimoniale allegata da
parte attrice, attinente a lesione del diritto ad essere informata e ad esprimere
un valido consenso, va rimarcato che l’informativa scritta documentata
(dichiarazione datata 22.10.2007 facente parte del doc.1 attoreo), resa durante
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
Sentenza n. 1429/2015 pubbl. il 03/11/2015
RG n. 2999/2012
Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
il ricovero, pare sufficientemente adeguata al tipo di intervento che si andava a
porre in essere.
Nel caso di specie, poi, si tratta di soggetto che aveva già aderito, fin dal 16
ottobre del 2006, al programma di cura proposto dal
dott. Carta, e si era già
§§§§§§§§§§§
sottoposta, il 31.10.2006, ad un primo intervento chirurgico di rimozione dei
residui del neolegamento e della vite femorale. L’attrice, invero, si è limitata a
lamentare l’insufficiente informativa con riguardo al solo secondo intervento
che, però, costituiva la seconda ed ulima tappa di un programma di per sé non
contestato e, deve ritenersi, già assentito.
A ciò va aggiunto che l’attrice, come accertato dai CTU, era già stata
sottoposta ad analogo intervento chirurgico di ricostruzione del medesimo
legamento il 13.2.2004, presso l’ospedale di San Vito al Tagliamento (cfr.
relazione CTU pag. 21), sicchè non può essere trattata, quanto al possesso di
elementi informativi utili a formulare valido consenso, alla stregua del soggetto
che affronti, per la prima volta, un particolare intervento.
Quanto al fatto, infine, che l’attrice non venne informata, durante l’operazione,
che la vite metallica di congiunzione del femore, una volta constatato il
concreto stato dell’arto, venne fissata non medialmente, ma bensì al condilo
femorale laterale, trattandosi di particolare connotato da estremo tecnicismo, e
dal quale non è allegato sia derivata alcuna conseguenza negativa per l’attrice,
nulla è dovuto, dovendosi ritenere non superato il limite dell’apprezzabile
gravità previsto anche per il danno non patrimoniale (Cass. 11950 del 2013).
Né, infine sul punto, può ritenersi risarcibile, in tale ambito, il danno da lesione
patito, in quanto non è allegato e provato in causa che §§§§§§§§§§§§§§
la sig.ra Mattielig,
qualora correttamente informata dell’incidenza del rischio di complicanze,
avrebbe optato per non operarsi (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n.2847 del
09/02/20102, Cass. Sent. 11950 del 2013).
13. Passando alla valutazione del danno patrimoniale, saranno dovute, in
assenza di contestazione, le somme riconosciute congrue dai CTU per spese
mediche, pari a complessivi €.2.171,34.
Saranno altresì dovute, quali spese ricollegabili all’esercizio del diritto
risarcitorio secondo un rapporto di regolarità causale, quelle sostenute per la
mediazione (€.48,00 – doc.49), alla quale non vi è stata partecipazione dei
soggetti convocati – odierni convenuti - (doc.21 e 22 attorei), quelle affrontate
per la gestione della pratica in sede stragiudiziale (€. 726,00 – doc. 25), e non
anche le spese per gli spostamenti automobilistici in mancanza di prova assunta
sul punto, non avendo parte attrice reiterato l’istanza di prova del cap.40 né
all’udienza del 16.3.2015, né in sede di precisazione delle conclusioni.
14. La somma di denaro liquidata, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di
valore, è soggetta a rivalutazione ex indici istat sui prezzi al consumo, dalla
data dell’1.1.2014 – quanto al danno non patrimoniale essendo stata liquidata
in moneta corrente a tale data –, e dai singoli esborsi quanto al danno
2
In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico
necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia
derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da
un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non
imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente
dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe
verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento
dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
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Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
15. Su tutte le somme da pagare, poi, andrà riconosciuto un ulteriore importo a
titolo di danno da ritardo nel pagamento, da intendersi come componente
implicita della domanda risarcitoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10825 del
11/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 844 del 16/01/2007), ed equivalente del
mancato godimento della somma dovuta, per tutto il tempo che intercorre fra il
fatto e la liquidazione (giur. consolidata a partire dalla nota sentenza della
Corte di Cassazione S.U. n. 1712/95, secondo la quale vi è un “principio
generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi
il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità
di una somma di denaro; somma che arricchisce il patrimonio del debitore che
non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non
ne ha la disponibilità”).
La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e
facendo ricorso all'art.1226 c.c. (criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di
equo apprezzamento (art. 2056 c.c.) il lucro cessante può essere liquidato col
criterio degli interessi, tenendo presente, però, che gli stessi interessi non
potranno calcolarsi sulla intera somma rivalutata, ma dovranno – per evitare un
indebito arricchimento del creditore, per esempio, calcolarsi anno per anno sul
valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure
sulla base di indici medi di rivalutazione.
Il calcolo potrà essere utilmente operato, in ragione degli interessi legali, sugli
importi netti dovuti, previamente devalutati alla data del fatto dannoso e, di
seguito, come di anno in anno rivalutati, ex indici Istat sui prezzi al consumo,
fino alla data della presente sentenza.
16. Dalla soccombenza dei convenuti dovrebbe discendere la condanna
integrale degli stessi alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attrice,
tuttavia, poiché risulta in atti che, quantomeno ad immediato ridosso della fase
conclusionale, i convenuti avevano formulato un’offerta transattiva prossima,
sebbene inferiore in quanto non comprensiva di alcunchè a titolo di spese legali
e di spese di CTU e CTP, all’esito della causa, s’impone la compensazione
delle spese della fase decisionale, quantificate in misura di 1/4 rispetto al
totale. La liquidazione sarà operata secondo i parametri di riferimento e su
valori medi.
17. Le spese di CTU saranno a carico delle parti convenute in solido. Non può
essere riconosciuto l’importo allegato a titolo di spese per il CTP dott. De
Maglio (esposto come pari ad €.3.050,00) in mancanza di idonea prova
documentale, avendo parte attrice prodotto, in allegato alla nota spese del
29.9.2015, una mera lettera di sollecito datata 6.7.2015. La cifra indicata,
peraltro, pare eccessiva, soprattutto se parametrata al compenso riconosciuto ai
CTU (€.1.200,00 oltre IVA e accessori ciascuno), e, qualora documentata –
anche con riferimento ai parametri di calcolo – se ne valuterà una decurtazione
percentuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nella causa iscritta al n. 2999/12, tra le parti sopraindicate,
definitivamente pronunciando, così statuisce:
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
patrimoniale, alla data della presente sentenza. Di seguito produrrà, quale
debito di valuta, interessi compensativi in misura legale fino al saldo.
Sentenza n. 1429/2015 pubbl. il 03/11/2015
RG n. 2999/2012
Repert. n. 3054/2015 del 03/11/2015
accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto:
1. condanna i convenuti §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
dott. Giovanni Carta e Casa di Cura Città di Udine
s.p.a., in solido tra loro,§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
a pagare alla sig.ra Anna Mattielig, a titolo risarcitorio,
le seguenti somme di denaro:
1.1. €.12.967,00, a titolo di danni non patrimoniali, in moneta corrente
all’1.1.2014, oltre rivalutazione ex indici Istat sui prezzi al consumo da detta
data alla presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla
sentenza al saldo effettivo;
1.3. a titolo di danno da ritardato pagamento, gli interessi legali sul debito
risarcitorio di cui ai punti 1.2 ed 1.3, previamente devalutato (quello di cui al
punto 1.2) al 22.10.2007, e come di anno in anno rivalutati ex indici Istat sui
prezzi al consumo, fino alla presente sentenza;
3. compensa le spese di lite tra le parti in misura di 1/3 e condanna le parti
convenute , in solido tra loro, a rifondere all’attrice le spese di lite che, nella
residua quota di 2/3, liquida in €. 3.600,00 per compensi, oltre ad €.450,00 per
spese esenti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei
compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute in
solido tra loro.
Così deciso in Udine, 2 novembre 2015.
Il Giudice
dott. Sergio Carnimeo
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Firmato Da: CARNIMEO SERGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 977cb - Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ddd65
1.2. €.2.945,34, a titolo di danni patrimoniali, oltre rivalutazione ex indici Istat
sui prezzi al consumo dalle date dei pagamenti effettuati alla presente sentenza,
oltre interessi legali sulla somma complessiva rivalutata dalla sentenza al saldo
effettivo;
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