Comments
Description
Transcript
Federazione Italiana Cronometristi
slst Federazione Italiana Cronometristi La ConmissÍone di Disciplina, ritualmente convocata,composta dai Bandiera aw. Antonio dott.Roberto Sarmenghi DÍ Lorenzo aw. Patrizia ha emesso la seguente sÍgg. Presidente Segretario F.F. Componente DECISIONE nel procedimento disciplinare a caríco del cronometrista r,Presidente dell'Associazione di , aI quale il Procuratore Federale ha contestato i1 seguente addebito: ttttll crononnetrÍsta r in occasione della Assemblea Ordinaria tlella ,ha dato lettura della relazione tecon la quale sacnico-morale sottolineando la "superficialita"r Ferebbe stata trattato da parte della Commissione di Disciplina derale uil caso t"affermando 'rForse sarebbe stato bene sentíre a n c h e l a C o n n r n i s s i o n ed ' A p p e 1 l o c h e a d i f f e r e n z a della Comquindi dotata di magmissione dÍ disciplina(noninata) e' eletta poi dal verbale che dopo gior autonomia decisionale!".Risulta aver letto detta Relazione 1o stesso ha continuato'r. . . . . .a illuche ha portato alla "censurau I' strare a @ccio lriter r,ribadendo 1o spiríto sportivo di chi ha cercato in tuttÍ i rnodi di trascinarla nel fango. " e quindi concludendo che "... personaggi 1o sport attuale e' perrf,eato,a tuttí Í Iivelli,dí p u r p o l t rona. "f{ } a d i s a l v a r e squallidi f a n n o d i t u t t o cl:e In in occasione del1'Assemblea Ordinaria in violazione del1'art. L4.2. R.O. del 14.12.98 e I FATTI E LO SVOLGIMENTODEL PROCEDIMENTO 1.1 Con nota datata 8.2.99 venívano trasmessi al Procuratore ferelativi derale, su disposizione del Consiglio Federale, gli atti ed,in partíall'assemblea ordinaria del1'AssociazÍone di verbale dell'Assemblea e la relazione tecnico-moralecolare,il per g1i adempímenti del caso. finanziaria Con l-ettera racc.a.r. datata 10.3.99 i1 Procuratore contestava i fatti e con successiva nosopra riportato oggetto dell'addebito ta r I 2 2. 4 . 9 9 datata 21.4.99 rinviava a gíudizio iI perveniva in Federazione una nota indirizzata alra Commissione a firma dell'aw. difensore del ,autodefinitosi quale ltarchiviazione degli atti.Detta con Ia veníva chiesta nota, e' datata 2,4.99 ma e' pervenuta in ritardo come risulta dalla busta in atti,per un errore di awiamento postale ad altra Federazione. PalazzodeJleFederazioniT0 - Cod.Fisc.05267420585 00195Roma- VialeTiziano, ^ fìA/QteeTOO OaoÉoE< < F^" ^^/^^^F^r ' ^ tvA01382081 Il Presidente della Commíssione rilevato che i1 caso poteva,teoricainente,interessare la medesÍma ne riferÍva nella Camera di Consiglio del 22 maggio 1999 nel- corso della quale veniva emesprocedimentó doveva so un decreto con cui si stabiliva che it essere trattato dalla Comrnissione composta con i componenti supplentí e cio'per motÍvi di opportunÍta'. Indi veniga físsata I'odierna adunanza dí cui veniva dato rituale awiso alf incolpato ed aI procuratore federale. Enj;raiabi sono comparsi ed hanno concluso come da verbale in atti. La Commissione si e'rítirata i n C a r n e r ad i C o n s i g l i o e , p o i , h a l e t t o i1 dispositivo. },IOTIVI DELLA DECISIONE 2,1 In via preliminare l a C o m r n i s s i o n ed e v e r i s o l v e r e la questior€, sollevata durante la discussíone dal Ín merito a1 suo rinvio a giudizÍo operato dal Procuratore federale senza preso nota delle sue deduzioni difensive,come risulta aver chiaramente dal tenore del1a lettera di rinvio a giudizio in cui,anzi, si afferna che il medesímo ) non aveva fatto pervenire controdeduzioni alla lettera di contestazione ricevuta i1 22.3. 99. In merito si osserva:la nota a f irma delltaw. potrebbe non essere presa in considerazione in quanto 1o stesso e' privo del mandato previsto dallrart. 13.7 R.G. Non solo ma la stessa, in violazione di quanto statuito predetto, non dal1rart.13.7 era indirízzata aI Procuratore federale bensi' alla Commissione - fatto,questo, di disciplina che ha provocato ulterÍore ritardo nelf invio ai- Procuratore procedente che,avrebbe potuto-per quanto detto-anche ignorarla. Cio' nonostante la CommÍssione I'assume come memori.a valida in q u a n t o i l m a n d a t o d e u Il ' a w . . puo' essere ritenuto ratificato con Ia successiva nota deldel 29.4.99 in cui si fa riferimento alle argomentazionr svolte dal suo "difensore" 2,2. Er da rilevare che Ia memoria a firma dell'aw. non contiene richieste lstruttorÍe, rilievo molto importante per quanto infra si dírar.Infatti nessuna víolazione del dírítto di difes a e ' s t a t a c o m m e s s ad a l l a P r o c u r a p r o p r i o p e r c h e ' m a n c a v a n o r i _ chieste istruttorie.Quando detto ufficio ha preso in esame Ia rnemoria*che g1i era stata inviata per via facsimile come si evin- avrebbe ben potuto-se 1o avesse ritece dalla ricevuta in atti nuto revocare il rinvio a gÍudizÍo o chiedere I'archiviazÍone in via preliminare ex art.14.6 R.G. 2,3. La Commissi-one,inoltre,rileva che nessuna violazione dei diritti di difesa e'stata compiuta a causa dell'ínvio della richiesta di citazione a eiudízio del aI domicilio personale,presso i1 quale era stata inviata la lettera di contestazione,e non a quello eletto con con la memoria e cio'per quanto sopra illustrato. A,T,ù^; I1 Procuratore federale non poteva fare altrimenii atteso che non a v e v a r Í c e v u t o l a m e m o r i a a m m e s s oc h e 1 ' a v e s s e c o n s Í d e r a t a c o m e tale per i vizi che la stessa conteneva.In ogni caso a1 e' stata data rituale notizia delI'adunanza odierna sia aI domicilio eletto che a quello personale.Lo stesso e' comparso e si e I difeso per cui ha sanato qualsiasi preteso vizio.3. 1. Passando al merito dell'addebito la Commissione e I convinta che i fatti ne]1o stesso descritto sussistono almeno in parte.Le decisioni di qualsiasi organo di Giustizia e, massimamefute, quelli debbono essere accettate e possono essere crÍtisportivi c a t e m a c o r r e t t a m e n t e . Q u e s t a C o r n r n i s s i o n er i t i e n e che I'espressiort rientra ne11'ambito di una critica ne usatafrsuperf icialita' ammissibile anche perche' I'estensore della relazíone si contraddice laddove afferma che I'iter( leggasi istruttoria) e' stato lungo ed estenuante cosi' rÍconoscendo che, in sostanza, non er stato affatto superficiale. 3.2. Le espressÍoni "ribadendo lo spirito sportivo di chi ha cercato in tuttÍ i modi di trascinarla nel fango'r e "1o sport attuapersonaggi squallidí Ie e' permeaton a tutti i livelli,di che fanno di tuttc per salvare la poltrona't sono alquanto equivoche e possono essere riferite,come spÍegato nel corso della difesa orale dal a l t r i e segnatamente a1 denunziante del ,ad caso precedentemente decíso e non agli organi ne'della FICr. nel delle consorelle federazioni. puo' dirsi deII'altra 3.3.Non altrettanto espressíone contestata s a r e b b e s t a t o b e n s e n t i r e a n c h e l a C ommissione d'AppelIo "Forse che a differenza ddella C o m r n i s s i o n ed i Dísciplina(nominata) e' eletta quindi dotata di maggiore autonomia decísionale" ! Tale espressione et certamente da mettere in relazione con iI periodo che 1a precede: soddisfatti,il Consiglio Federale,il Presidente e "Bene tutti quanti vedevano ne11'. altri : e ne1 sotto,in persone scomode non allineate scritto alla politica del Presídente" . E' , al}ora, evÍdente I'intenzione deL E g l i s o s t a n z i a l m e n t e l a s c i a i n t e n d e r e c h e q u e s t a C o m m j - s s i o n ee t ' rp i l o t a t a ' r e s u c c u b e d e l C o n si g l i o F e d e r a l e e d e l P r e s i d e n t e . " " Lo si evince chiaramente dal termine nomÍnata,peraltro posto fra parentesi come per rimarcarlo,e dal punto esclanativo apposto aIla fine della frase. Lrintento dell'estensore della relazione e' quello di affermare che la decisÍone - nella sostanza - era stata assunta dal- C.F. e dal P.F. per punire chi non era allineato alJ.a polÍtica del \ À,rtÀ[, Presidente(federale) e non dal1'Organo di Giustizia.- Cio certamente non er ne' leale ner retto e lede iÌ disposto delI 'art .L4 .2 R. O. e Ia stessa onorabilita' e d autonomia della Commissione. 4.'L, Accertata determinare la la responsabilita'del sanzíone. occorre, ora, La Commíssione ben conosce lrattivÍtar meritevole svolta in passato dalf incolpato c r o n o m e t r i s ta sia come che come dirigente e tíene conto del comporthmento tenuto durante la discussione Ín cui ha confermato tutto quanto detto e scritto.posÍtivamente e prevalenti Tali circostanze vengono valutate rispetto allfaggravante contestata per cui la Commissione tenuto conto di tutti Í criteri espressi ín proposito nelle carte federali e nella previsione che,in futuro,í1 si raweda e mantQpga un comportamento l-eale e retto ritiene equa la sanzione dÍ un mese di inÍbizione a ricopríre cariche associative e federali. Cio' in quanto la violazione e' stata commessa nella permanenza della carÍca associatj-va e non in quanto cronometrista o nello svolgimento dí attivita' cronometristica.P. T.M. La Commissione di Disciplina definitivamente decidendo dichiara iI ' Cronometrista r,responsabile zione a ricoprire (uno) . Cosi' deciso 1g99.- dei -----J,Presidente fatti addebitatigli cariche associatíve c/o deII'Associazione e gli írroga 1'Ínibifederali in Rorna,presso la sede federale,in IO F. F. o Sarmenghi per mesi 1 data giugno t ]-