...

Federazione Italiana Cronometristi

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

Federazione Italiana Cronometristi
slst
Federazione
Italiana
Cronometristi
La ConmissÍone di Disciplina,
ritualmente convocata,composta dai
Bandiera
aw. Antonio
dott.Roberto
Sarmenghi DÍ Lorenzo aw. Patrizia
ha emesso la seguente
sÍgg.
Presidente
Segretario F.F.
Componente
DECISIONE
nel procedimento disciplinare
a caríco del cronometrista
r,Presidente dell'Associazione
di
, aI quale il Procuratore Federale ha contestato i1 seguente addebito:
ttttll crononnetrÍsta
r in occasione della Assemblea Ordinaria tlella
,ha dato lettura della relazione tecon la quale sacnico-morale sottolineando la "superficialita"r
Ferebbe stata trattato
da parte della Commissione di Disciplina
derale uil caso
t"affermando 'rForse sarebbe stato bene sentíre
a n c h e l a C o n n r n i s s i o n ed ' A p p e 1 l o c h e a d i f f e r e n z a
della Comquindi dotata di magmissione dÍ disciplina(noninata)
e' eletta
poi dal verbale che dopo
gior autonomia decisionale!".Risulta
aver letto detta Relazione 1o stesso ha continuato'r. . . . . .a illuche ha portato alla "censurau I'
strare a @ccio lriter
r,ribadendo 1o spiríto
sportivo di chi ha cercato in tuttÍ
i rnodi di trascinarla
nel fango. " e quindi concludendo che "...
personaggi
1o sport attuale e' perrf,eato,a tuttí
Í Iivelli,dí
p
u
r
p
o
l
t
rona. "f{
}
a
d
i
s
a
l
v
a
r
e
squallidi
f
a
n
n
o
d
i
t
u
t
t
o
cl:e
In in occasione del1'Assemblea Ordinaria
in violazione
del1'art. L4.2. R.O.
del 14.12.98 e
I FATTI E LO SVOLGIMENTODEL PROCEDIMENTO
1.1 Con nota datata 8.2.99 venívano trasmessi al Procuratore ferelativi
derale, su disposizione del Consiglio Federale, gli atti
ed,in partíall'assemblea ordinaria del1'AssociazÍone di
verbale dell'Assemblea e la relazione tecnico-moralecolare,il
per g1i adempímenti del caso.
finanziaria
Con l-ettera racc.a.r.
datata 10.3.99 i1 Procuratore contestava i
fatti
e con successiva nosopra riportato
oggetto dell'addebito
ta
r I 2 2. 4 . 9 9
datata 21.4.99 rinviava a gíudizio iI
perveniva in Federazione una nota indirizzata
alra Commissione a
firma dell'aw.
difensore del
,autodefinitosi
quale
ltarchiviazione
degli atti.Detta
con Ia
veníva chiesta
nota, e' datata 2,4.99 ma e' pervenuta in ritardo come risulta
dalla busta in atti,per
un errore di awiamento postale ad altra
Federazione.
PalazzodeJleFederazioniT0 - Cod.Fisc.05267420585
00195Roma- VialeTiziano,
^
fìA/QteeTOO
OaoÉoE<
<
F^"
^^/^^^F^r
' ^
tvA01382081
Il
Presidente della Commíssione rilevato
che i1 caso poteva,teoricainente,interessare
la
medesÍma ne riferÍva
nella Camera di
Consiglio del 22 maggio 1999 nel- corso della quale veniva emesprocedimentó doveva
so un decreto con cui si stabiliva
che it
essere
trattato
dalla
Comrnissione composta con i
componenti
supplentí e cio'per motÍvi di opportunÍta'.
Indi veniga físsata I'odierna adunanza dí cui veniva dato rituale awiso alf incolpato ed aI procuratore federale. Enj;raiabi sono comparsi ed hanno concluso come da verbale in atti.
La
Commissione si e'rítirata
i n C a r n e r ad i C o n s i g l i o e , p o i , h a l e t t o
i1 dispositivo.
},IOTIVI DELLA DECISIONE
2,1 In via preliminare
l a C o m r n i s s i o n ed e v e r i s o l v e r e
la questior€, sollevata durante la discussíone dal
Ín
merito
a1 suo rinvio a giudizÍo operato dal Procuratore federale senza
preso nota delle sue deduzioni difensive,come risulta
aver
chiaramente dal tenore del1a lettera
di rinvio a giudizio
in cui,anzi, si afferna che il medesímo
) non aveva fatto pervenire
controdeduzioni alla lettera
di contestazione ricevuta i1 22.3.
99. In merito si osserva:la nota a f irma delltaw.
potrebbe
non essere presa
in considerazione in quanto 1o stesso e' privo
del mandato previsto dallrart.
13.7 R.G. Non solo ma la stessa,
in violazione di quanto statuito
predetto, non
dal1rart.13.7
era indirízzata
aI Procuratore federale bensi' alla Commissione
- fatto,questo,
di disciplina
che ha provocato ulterÍore
ritardo nelf invio ai- Procuratore procedente che,avrebbe potuto-per
quanto detto-anche ignorarla.
Cio'
nonostante la CommÍssione I'assume come memori.a valida in
q u a n t o i l m a n d a t o d e u Il ' a w .
. puo' essere ritenuto ratificato con Ia successiva nota deldel 29.4.99 in cui si
fa riferimento
alle argomentazionr svolte dal suo "difensore"
2,2. Er da rilevare che Ia memoria a firma dell'aw.
non
contiene richieste
lstruttorÍe,
rilievo
molto importante per quanto infra si dírar.Infatti
nessuna víolazione del dírítto
di difes a e ' s t a t a c o m m e s s ad a l l a P r o c u r a p r o p r i o p e r c h e ' m a n c a v a n o r i _ chieste istruttorie.Quando
detto ufficio
ha preso in esame Ia
rnemoria*che g1i era stata inviata per via facsimile come si evin- avrebbe ben potuto-se 1o avesse ritece dalla ricevuta in atti
nuto
revocare
il rinvio a gÍudizÍo
o chiedere I'archiviazÍone
in via preliminare ex art.14.6 R.G.
2,3. La Commissi-one,inoltre,rileva
che nessuna violazione dei diritti
di difesa e'stata compiuta a causa dell'ínvio
della richiesta di citazione a eiudízio del
aI
domicilio personale,presso i1 quale era stata inviata la lettera di contestazione,e non a quello eletto con con la memoria e cio'per quanto sopra illustrato.
A,T,ù^;
I1 Procuratore federale non poteva fare altrimenii
atteso che non
a v e v a r Í c e v u t o l a m e m o r i a a m m e s s oc h e 1 ' a v e s s e c o n s Í d e r a t a c o m e
tale per i vizi che la stessa conteneva.In ogni caso a1
e' stata
data rituale
notizia delI'adunanza
odierna sia aI domicilio eletto che a quello personale.Lo stesso e' comparso e si e I difeso per cui ha sanato qualsiasi preteso vizio.3. 1. Passando al merito dell'addebito
la Commissione e I convinta
che i fatti
ne]1o stesso descritto
sussistono almeno in parte.Le decisioni di qualsiasi
organo di Giustizia
e, massimamefute,
quelli
debbono essere accettate e possono essere crÍtisportivi
c a t e m a c o r r e t t a m e n t e . Q u e s t a C o r n r n i s s i o n er i t i e n e
che I'espressiort rientra ne11'ambito di una critica
ne usatafrsuperf icialita'
ammissibile
anche perche' I'estensore della relazíone
si contraddice
laddove afferma
che I'iter( leggasi istruttoria)
e' stato
lungo ed estenuante
cosi' rÍconoscendo che, in
sostanza, non er
stato affatto
superficiale. 3.2. Le espressÍoni "ribadendo lo spirito
sportivo di chi ha cercato in tuttÍ
i modi di trascinarla
nel fango'r e "1o sport attuapersonaggi squallidí
Ie e' permeaton a tutti
i livelli,di
che
fanno di tuttc per salvare la poltrona't sono alquanto equivoche e
possono essere riferite,come
spÍegato nel corso della difesa orale dal
a
l
t
r
i
e segnatamente a1 denunziante
del
,ad
caso precedentemente decíso e non agli organi ne'della
FICr. nel
delle consorelle federazioni. puo' dirsi deII'altra
3.3.Non altrettanto
espressíone contestata
s
a
r
e
b
b
e
s
t
a
t
o
b
e
n
s
e
n
t
i
r
e
a
n
c
h
e
l
a
C
ommissione d'AppelIo
"Forse
che a differenza ddella
C o m r n i s s i o n ed i
Dísciplina(nominata)
e'
eletta quindi dotata di maggiore autonomia decísionale" ! Tale espressione
et certamente da mettere in relazione
con iI
periodo che 1a precede:
soddisfatti,il
Consiglio Federale,il
Presidente e
"Bene tutti
quanti
vedevano ne11'.
altri
:
e ne1 sotto,in
persone scomode non allineate
scritto
alla politica
del Presídente" . E' , al}ora, evÍdente I'intenzione
deL
E g l i s o s t a n z i a l m e n t e l a s c i a i n t e n d e r e c h e q u e s t a C o m m j - s s i o n ee t
' rp i l o t a t a ' r e s u c c u b e d e l C o n si g l i o F e d e r a l e e d e l P r e s i d e n t e .
"
"
Lo si evince chiaramente dal termine nomÍnata,peraltro
posto fra
parentesi come per rimarcarlo,e
dal punto esclanativo apposto aIla fine della frase.
Lrintento
dell'estensore
della relazione e' quello di affermare
che la decisÍone - nella sostanza - era stata assunta dal- C.F.
e dal P.F. per punire chi non era allineato
alJ.a polÍtica
del
\
À,rtÀ[,
Presidente(federale)
e non dal1'Organo di
Giustizia.-
Cio certamente non er ne' leale ner retto e lede iÌ disposto delI 'art .L4 .2 R. O. e Ia stessa onorabilita'
e d autonomia della Commissione. 4.'L, Accertata
determinare la
la responsabilita'del
sanzíone.
occorre, ora,
La Commíssione ben conosce lrattivÍtar
meritevole svolta in passato dalf incolpato
c
r
o
n
o
m
e
t
r
i
s
ta
sia come
che come dirigente
e
tíene conto del comporthmento tenuto durante la discussione Ín
cui ha confermato tutto quanto detto e scritto.posÍtivamente e prevalenti
Tali circostanze
vengono valutate
rispetto
allfaggravante
contestata per cui la
Commissione tenuto
conto di tutti
Í criteri
espressi ín proposito nelle carte federali e nella previsione che,in futuro,í1
si raweda
e mantQpga un comportamento l-eale e retto ritiene
equa la sanzione dÍ un mese di inÍbizione
a ricopríre
cariche associative
e federali. Cio' in quanto la violazione
e' stata commessa nella permanenza
della carÍca associatj-va e non in quanto cronometrista o nello
svolgimento dí attivita'
cronometristica.P. T.M.
La Commissione di
Disciplina
definitivamente
decidendo
dichiara
iI
'
Cronometrista
r,responsabile
zione a ricoprire
(uno) . Cosi' deciso
1g99.-
dei
-----J,Presidente
fatti
addebitatigli
cariche
associatíve
c/o
deII'Associazione
e gli írroga 1'Ínibifederali
in Rorna,presso la sede federale,in
IO F. F.
o Sarmenghi
per mesi 1
data
giugno
t
]-
Fly UP