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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL
AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI FINALITA’ DELLA L.4/4/2012 N.35 ART. 23 D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N.5 CONV. IN L. 4/4/2012 N.35 «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ………. al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI (e per gli impianti non soggetti alle citate disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale), ………. Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento …………………….. volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese (e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale) in base ai seguenti principi e criteri direttivi, ……….: a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. …………………» • La disciplina dell’AUA di cui al DPR n.59/2013 ha origine dalla delega contenuta nell’art.23 D.L. n.5/2012 convertito nella Legge 4 Aprile 2012 n.35. • La finalità di detta normativa è quella di rispondere all’esigenza di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori economici con conseguenti benefici in termini di costi di gestione e di competitività con le imprese straniere spesso agevolate dall’esistenza di ordinamenti ove il processo di unificazione delle autorizzazioni è già stato attuato. Circolare Ass. Territorio ed Ambiente Regione Siciliana del 10/4/2014 La Regione Sicilia con la Circolare dell’Ass. Territorio ed Ambiente del 10/4/2014, sulla scorta della L.R. 24 marzo 2014 n.8 istitutiva del Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane, ha ribadito che, nelle more della definizione dei territori dei predetti Consorzi, questi ultimi continueranno ad esercitare le funzioni, già delle Province, di autorità competente in materia di AUA ai sensi dell’art.2 comma 1^ lett.b) D.P.R. n.59/2013. • Sempre con la medesima Circolare l’Ass. Reg. ha chiarito che per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale, individuate nei decreti del Presidente della Regione n.73 del 24/3/1997 e n.374 del 17/11/1998, la competenza in materia di AUA già attribuita alle Province Regionali deve ritenersi ora assegnata ai Liberi Consorzi, • mentre per tutte le altre attività che necessitano sia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all’art.269 TUA, sia dell’autorizzazione generale di cui all’art.272 TUA la competenza è del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con le unità operative di Palermo Catania Caltanissetta e Siracusa. • Per quanto concerne l’utilizzo negli stabilimenti esistenti di materiali non previsti al tempo del rilascio dell’autorizzazione, ivi compresi i materiali per i quali è consentito il recupero ai sensi dell’art.216 Dlgs.n.152/2006, la Circolare siciliana ha precisato che l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ossia la Regione o la Provincia Autonoma o la diversa Autorità indicata dalla legge regionale è, altresì, competente a valutare la sussistenza o meno delle condizioni di modifica sostanziale di cui all’art.268 lett.m-bis) del TUA ossia delle modifiche che comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. AMBITO DI APPLICAZIONE • L’art.1 del DPR n.59/2013 stabilisce: «Il presente regolamento ………….. si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del D.M. delle attività produttive 18 aprile 2005, ………. nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione d’impatto ambientale laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati in materia ambientale, …….». • La Circolare Min. Ambiente del 7/11/2013 ha chiarito che un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa e, quindi, tra i destinatari del nuovo procedimento autorizzatorio figurano non solo le piccole e medie imprese ma anche le grandi imprese che non sono soggette al regime dell’AIA. • L’AUA non può essere richiesta per gli impianti o stabilimenti o progetti sottoposti a VIA quando il provvedimento di VIA comprenda tutti gli ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale • Ai sensi dell’art.3 comma 4° DPR n.59/2013 nel caso di attivazione della procedura di screening per la verifica di assoggettabilità a VIA, l’AUA può essere richiesta, solo dopo che in esito allo screening l’autorità competente abbia escluso l’assoggettabilità a VIA. • La domanda di AUA deve essere presentata nei casi in cui un impianto sia assoggettato in base alla normativa vigente alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi richiesti per l’AUA. • Sono esclusi dal campo di applicazione dell’AUA: gli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per la sua specialità ed unicità ossia che comprenda al suo interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l’autorizzazione e l’esercizio dell’impianto ed in particolare: • A)PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ART.208 DLGS.N.152/2006; B)PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI CUI ALL’ART.12 DLGS.29 DICEMBRE 2003 N.387; • C)PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA EX ART.242 DLGS.152/2006 O MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA POICHE’ AFFERENTI A SPECIFICA NORMATIVA SETTORIALE E CARATTERIZZATI DA UN ESERCIZIO LIMITATO ALLA DURATA DELL’INTERVENTO DI BONIFICA O MESSA IN SICUREZZA; • D)PROCEDIMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE DI POTENZA TERMICA UGUALE O INFERIORE A 300 MW DI CUI ALL’ART.8 C.2° DLGS.N.20/2007 (PIEMONTE) • E)IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, LE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI E DI MATERIE RADIOATTIVE, GLI IMPIANTI NUCLEARI E DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI EX ART.2 C.4° DPR 160/2010 (Veneto e Piemonte) • F)IMPIANTI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PUBBLICO SERVIZIO GESTITE DIRETTAMENTE DA ENTI PUBBLICI O DATE IN CONCESSIONE COME GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE, IMPIANTI DI CREMAZIONE (Veneto e Lombardia). (cfr.Circolari Lombardia 5/8/2013 n.19 –Dgr Lombardia 16/5/2014 n.x1840, DGR Veneto 29 Aprile 2014 n.622, Piemonte 28 Gennaio 2014 n.1/AMB) • AUA: OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA? CIRCOLARE MINISTERO DELL’AMBIENTE DEL 7/11/2013 • Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare del 7/11/2013 ha chiarito che l’impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore poiché non ricade in alcuna delle deroghe di cui all’art.3 del D.P.R. 59/2013 (impianto soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni o gestore che aderisce alle autorizzazioni generali alle emissioni) alla scadenza della prima comunicazione la presentazione dell’istanza di AUA è obbligatoria e non facoltativa. • Nell’ipotesi in cui venga a scadere un’autorizzazione di carattere generale e l’impianto sia soggetto anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio l’art.7 comma 1^ D.P.R. n.59/2013 prevede la facoltà per il gestore di presentare un’autonoma istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale bensì anche quando l’attività è soggetta ai titoli abilitativi sostituiti dall’AUA e, pertanto, non è obbligatoria la richiesta di AUA. • La predetta circolare ministeriale ha, altresì, chiarito che quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure congiuntamente a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale il gestore ha la facoltà e non l’obbligo di richiedere l’AUA. • Le predette linee guida ministeriali sono state recepite con le relative circolari anche dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto (cfr.Circolari Lombardia 5/8/2013 n.19 –Dgr Lombardia 16/5/2014 n.x1840, DGR VENETO 29 APRILE 2014 N.622, PIEMONTE 28 GENNAIO 2014 N.1/AMB) Dubbi interpretativi 1. Ci si è chiesti se l’AUA sia applicabile anche agli impianti di depurazione pubblica e la risposta sembra essere positiva per il termine molto ampio di «impianti» utilizzato dal 1° comma dell’art.1 anche se sarebbe opportuno un chiarimento con una circolare interpretativa. 2. Ci si è chiesti se i gestori del servizio idrico (spesso società per azioni) siano compresi nelle «pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici» che intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA; ragioni di opportunità inducono a ritenere che debbano essere compresi tenuto conto della facoltà di detti gestori di intervenire nella conferenza di servizi. • In tal senso si è orientata la Regione Piemonte con la Circolare del Presidente della Regione del 28/1/2014 n.1 AMB secondo cui tra i soggetti dai quali l’autorità competente deve acquisire gli elementi tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni devono considerarsi anche i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative come i gestori del servizio idrico integrato che rilasciano l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali. ART.11 D.P.R. N.59/2013 • Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento si applica l’art.2, commi da 9 bis a 9 quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell’Ambiente per la conclusione dei procedimenti di cui all’art.269 comma 3^ del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2 comma 9 bis della legge 7 agosto 1990 n.241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9 ter, 9 quater e 9 quinquies del medesimo articolo. ………. in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l’esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’articolo 2 comma 9 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell’art.269 ………… Art.11 D.P.R.n.59/2013 • In tema di AUA la norma prevede l’individuazione del responsabile cui è attribuito il potere sostitutivo nel soggetto individuato all’interno dell’Autorità competente e pubblicizzato sul relativo sito istituzionale al quale il privato deve rivolgersi ed al quale nella fattispecie l’impresa dovrà fare riferimento per la conclusione del procedimento (in 45 giorni ove la durata del procedimento sia di 90 giorni). • La principale novità è lo spostamento dei poteri sostitutivi in precedenza attribuiti al Ministro dell’ Ambiente in tema di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in capo al responsabile titolare del potere sostitutivo il quale, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare ed, in caso di mancata ottemperanza, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria; nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. • La principale criticità è il mancato coordinamento tra la formulazione dell’art.281 TUA che sembra prevedere un’ultrattività dell’autorizzazione precedente sino alla pronuncia dell’Autorità competente e la formulazione dell’art.11 c.3^ del Regolamento AUA che, invece, prevede che l’esercizio possa essere proseguito sino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’art.2 comma 9 bis della l.n.241/90. Art. 28 Decreto Legge 21 Giugno 2013 n.69 convertito nella legge 9 Agosto 2013 n.98 in vigore dal 21 Agosto 2013 1.La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 ter della Legge 7 Agosto 1990 n.241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 Euro. 2.Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2 comma 9 bis della legge 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 ter della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo. 3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all’art. 2 comma 9 ter, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 Luglio 2010 n.104 e successive modificazioni oppure, ricorrendone i presupposti, dell’art. 118 dello stesso codice. 7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione è comunicata, a cura della segreteria del Giudice che l’ha pronunciata, alla Corte dei Conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza nonché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo. • 8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n.33 è fatta menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento. • 9.All’art. 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 ……dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla Legge ……. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento». 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. 12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ……………. sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10^ del presente articolo ELEMENTI POSITIVI L’elemento positivo più rilevante del regolamento ex DPR n. 59/2013 consiste in un notevole risparmio di tempi e adempimenti, sia per i privati che per la pubblica amministrazione, derivante dalla istituzione di un unico procedimento amministrativo invece di sette procedimenti distinti. L’unificazione, difatti, conduce ad una integrazione degli aspetti ambientali da considerare consentendone una migliore valutazione. • Altra novità positiva rilevante è data dalla previsione contenuta nell’art. 3 comma 2 della facoltà concessa alle Regioni e alle Province autonome di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale. CRITICITA’ Per quanto concerne le criticità si evidenzia con riferimento al regime transitorio della disciplina che le domande presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento (13 Giugno 2013) continuano ad essere soggette al regime precedente mentre sarebbe stato opportuno prevedere la facoltà dell’impresa di convertire la propria domanda utilizzando il nuovo regime (come ad esempio è stato previsto sempre in materia ambientale nell’ambito del decreto ministeriale n.161/2012 relativo alle terre e rocce da scavo). • Altra criticità riguarda il percorso di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione che non appare sufficientemente disciplinato sia nella legge delega quanto nel regolamento AUA. CRITICITA’ La criticità più evidente è data dall’assenza di sanzioni penali tenuto conto dell’esistenza del principio di legalità e tassatività dei reati e delle pene. È auspicabile, in conclusione, un intervento delle Regioni che estenda il numero di autorizzazioni sostituite dall’AUA e che le imprese colgano questa opportunità di semplificazione degli adempimenti amministrativi e di riduzione dei costi al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema produttivo. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !! AVV. BRUNO BAGNATO www.studiolegalebagnatobruno.it