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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL

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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL
AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI
FINALITA’ DELLA L.4/4/2012 N.35
ART. 23 D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N.5 CONV. IN L. 4/4/2012 N.35
«Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale ………. al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri
per le PMI (e per gli impianti non soggetti alle citate disposizione in
materia di autorizzazione integrata ambientale), ………. Il Governo è
autorizzato ad emanare un regolamento …………………….. volto a
disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli
adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese (e degli
impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale) in base ai seguenti principi e criteri direttivi, ……….:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed
autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità
degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione
dell’impresa e al settore di attività nonché all’esigenza di tutela degli
interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri
a carico delle imprese. …………………»
• La disciplina dell’AUA di cui al DPR n.59/2013
ha origine dalla delega contenuta nell’art.23 D.L.
n.5/2012 convertito nella Legge 4 Aprile 2012
n.35.
• La finalità di detta normativa è quella di
rispondere all’esigenza di ridurre gli oneri
burocratici a carico degli operatori economici
con conseguenti benefici in termini di costi di
gestione e di competitività con le imprese
straniere spesso agevolate dall’esistenza di
ordinamenti ove il processo di unificazione delle
autorizzazioni è già stato attuato.
Circolare Ass. Territorio ed Ambiente Regione
Siciliana del 10/4/2014
La Regione Sicilia con la Circolare dell’Ass.
Territorio ed Ambiente del 10/4/2014, sulla
scorta della L.R. 24 marzo 2014 n.8 istitutiva
del Liberi Consorzi comunali e delle Città
Metropolitane, ha ribadito che, nelle more
della definizione dei territori dei predetti
Consorzi, questi ultimi continueranno ad
esercitare le funzioni, già delle Province, di
autorità competente in materia di AUA ai
sensi dell’art.2 comma 1^ lett.b) D.P.R.
n.59/2013.
• Sempre con la medesima Circolare l’Ass.
Reg. ha chiarito che per le autorizzazioni
alle emissioni in atmosfera delle attività a
ridotto inquinamento atmosferico ed a
ridotto impatto ambientale, individuate nei
decreti del Presidente della Regione n.73
del 24/3/1997 e n.374 del 17/11/1998, la
competenza in materia di AUA già
attribuita alle Province Regionali deve
ritenersi ora assegnata ai Liberi Consorzi,
• mentre per tutte le altre attività che
necessitano sia delle autorizzazioni alle
emissioni in atmosfera di cui all’art.269
TUA, sia dell’autorizzazione generale di
cui all’art.272 TUA la competenza è del
Servizio 2 del Dipartimento Regionale
dell’Ambiente con le unità operative di
Palermo Catania Caltanissetta e Siracusa.
• Per quanto concerne l’utilizzo negli stabilimenti
esistenti di materiali non previsti al tempo del
rilascio dell’autorizzazione, ivi compresi i
materiali per i quali è consentito il recupero ai
sensi dell’art.216 Dlgs.n.152/2006, la Circolare
siciliana ha precisato che l’Autorità competente
al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni
ossia la Regione o la Provincia Autonoma o la
diversa Autorità indicata dalla legge regionale
è, altresì, competente a valutare la sussistenza
o meno delle condizioni di modifica sostanziale
di cui all’art.268 lett.m-bis) del TUA ossia delle
modifiche che comportano un aumento o una
variazione qualitativa delle emissioni o che
alterano le condizioni di convogliabilità tecnica
delle stesse.
AMBITO DI APPLICAZIONE
• L’art.1 del DPR n.59/2013 stabilisce: «Il presente
regolamento ………….. si applica alle categorie di
imprese di cui all’articolo 2 del D.M. delle attività
produttive 18 aprile 2005, ………. nonché agli impianti
non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano
ai progetti sottoposti alla valutazione d’impatto ambientale
laddove la normativa statale e regionale disponga che il
provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri
atti di assenso, comunque denominati in materia
ambientale, …….».
• La Circolare Min. Ambiente del 7/11/2013
ha chiarito che un impianto produttivo non
soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche
quando il gestore sia una grande impresa
e, quindi, tra i destinatari del nuovo
procedimento autorizzatorio figurano non
solo le piccole e medie imprese ma anche
le grandi imprese che non sono soggette
al regime dell’AIA.
• L’AUA non può essere richiesta per gli
impianti o stabilimenti o progetti sottoposti
a VIA quando il provvedimento di VIA
comprenda tutti gli ulteriori titoli abilitativi in
materia ambientale
• Ai sensi dell’art.3 comma 4° DPR
n.59/2013 nel caso di attivazione della
procedura di screening per la verifica di
assoggettabilità a VIA, l’AUA può essere
richiesta, solo dopo che in esito allo
screening l’autorità competente abbia
escluso l’assoggettabilità a VIA.
• La domanda di AUA deve essere
presentata nei casi in cui un impianto sia
assoggettato in base alla normativa
vigente alla formazione, al rinnovo o
all’aggiornamento di almeno uno dei titoli
abilitativi richiesti per l’AUA.
• Sono esclusi dal campo di applicazione
dell’AUA:
gli impianti la cui autorizzazione sia
regolamentata da un procedimento che si
caratterizza per la sua specialità ed unicità
ossia che comprenda al suo interno tutti gli
atti autorizzatori o abilitativi per
l’autorizzazione e l’esercizio dell’impianto
ed in particolare:
• A)PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO
UNICO PER I NUOVI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI
RIFIUTI DI CUI ALL’ART.208
DLGS.N.152/2006;
B)PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
UNICA ALLA COSTRUZIONE ED
ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE RINNOVABILE DI CUI
ALL’ART.12 DLGS.29 DICEMBRE 2003
N.387;
• C)PROCEDIMENTO PER
L’AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI BONIFICA EX ART.242
DLGS.152/2006 O MESSA IN
SICUREZZA D’EMERGENZA POICHE’
AFFERENTI A SPECIFICA NORMATIVA
SETTORIALE E CARATTERIZZATI DA
UN ESERCIZIO LIMITATO ALLA DURATA
DELL’INTERVENTO DI BONIFICA O
MESSA IN SICUREZZA;
• D)PROCEDIMENTO PER
L’AUTORIZZAZIONE PER LA
COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI DI COGENERAZIONE DI
POTENZA TERMICA UGUALE O
INFERIORE A 300 MW DI CUI ALL’ART.8
C.2° DLGS.N.20/2007 (PIEMONTE)
• E)IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE, LE ATTIVITA’
CONNESSE ALL’IMPIEGO DI SORGENTI
DI RADIAZIONI IONIZZANTI E DI
MATERIE RADIOATTIVE, GLI IMPIANTI
NUCLEARI E DI SMALTIMENTO DI
RIFIUTI RADIOATTIVI EX ART.2 C.4°
DPR 160/2010 (Veneto e Piemonte)
• F)IMPIANTI DESTINATI ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
PUBBLICO SERVIZIO GESTITE
DIRETTAMENTE DA ENTI PUBBLICI O
DATE IN CONCESSIONE COME GLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE
REFLUE URBANE, IMPIANTI DI
CREMAZIONE (Veneto e Lombardia).
(cfr.Circolari Lombardia 5/8/2013 n.19 –Dgr
Lombardia 16/5/2014 n.x1840, DGR Veneto
29 Aprile 2014 n.622, Piemonte 28 Gennaio
2014 n.1/AMB)
• AUA: OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA?
CIRCOLARE MINISTERO
DELL’AMBIENTE DEL 7/11/2013
• Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare del
7/11/2013 ha chiarito che l’impianto soggetto
cumulativamente a comunicazioni e ad
autorizzazioni di settore poiché non ricade in
alcuna delle deroghe di cui all’art.3 del D.P.R.
59/2013 (impianto soggetto esclusivamente a
comunicazione o ad autorizzazione generale
alle emissioni o gestore che aderisce alle
autorizzazioni generali alle emissioni) alla
scadenza della prima comunicazione la
presentazione dell’istanza di AUA è
obbligatoria e non facoltativa.
• Nell’ipotesi in cui venga a scadere
un’autorizzazione di carattere generale e
l’impianto sia soggetto anche a titoli abilitativi
di carattere autorizzatorio l’art.7 comma 1^
D.P.R. n.59/2013 prevede la facoltà per il
gestore di presentare un’autonoma istanza di
adesione all’autorizzazione di carattere
generale tramite il SUAP non solo quando
l’attività è soggetta esclusivamente ad
autorizzazione di carattere generale bensì
anche quando l’attività è soggetta ai titoli
abilitativi sostituiti dall’AUA e, pertanto, non è
obbligatoria la richiesta di AUA.
• La predetta circolare ministeriale ha,
altresì, chiarito che quando l’attività è
soggetta unicamente a più
comunicazioni oppure
congiuntamente a comunicazioni ed
autorizzazioni di carattere generale il
gestore ha la facoltà e non l’obbligo di
richiedere l’AUA.
• Le predette linee guida ministeriali
sono state recepite con le relative
circolari anche dalle Regioni
Lombardia, Piemonte e Veneto
(cfr.Circolari Lombardia 5/8/2013 n.19 –Dgr
Lombardia 16/5/2014 n.x1840, DGR VENETO
29 APRILE 2014 N.622, PIEMONTE 28
GENNAIO 2014 N.1/AMB)
Dubbi interpretativi
1. Ci si è chiesti se l’AUA sia
applicabile anche agli impianti di
depurazione pubblica e la risposta
sembra essere positiva per il termine
molto ampio di «impianti» utilizzato
dal 1° comma dell’art.1 anche se
sarebbe opportuno un chiarimento
con una circolare interpretativa.
2. Ci si è chiesti se i gestori del
servizio idrico (spesso società per
azioni)
siano
compresi
nelle
«pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici» che intervengono nei
procedimenti
sostituiti
dall’AUA;
ragioni di opportunità inducono a
ritenere
che
debbano
essere
compresi tenuto conto della facoltà di
detti gestori di intervenire nella
conferenza di servizi.
• In tal senso si è orientata la Regione
Piemonte con la Circolare del Presidente
della Regione del 28/1/2014 n.1 AMB
secondo cui tra i soggetti dai quali
l’autorità competente deve acquisire gli
elementi tecnici necessari per il rilascio
delle autorizzazioni devono considerarsi
anche i soggetti privati preposti
all’esercizio di attività amministrative come
i gestori del servizio idrico integrato che
rilasciano l’autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura delle acque reflue
industriali.
ART.11 D.P.R. N.59/2013
• Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti
previsti dal presente regolamento si applica l’art.2, commi da 9 bis a
9 quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri
sostitutivi già attribuiti al Ministro dell’Ambiente per la conclusione dei
procedimenti di cui all’art.269 comma 3^ del decreto legislativo 3 aprile
2006 n.152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi
di cui all’articolo 2 comma 9 bis della legge 7 agosto 1990 n.241, che li
esercita con le modalità e nei termini dei commi 9 ter, 9 quater e 9
quinquies del medesimo articolo.
………. in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti,
l’esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del
termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’articolo 2
comma 9 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 a cui sia stato richiesto di
provvedere ai sensi dell’art.269 …………
Art.11 D.P.R.n.59/2013
• In tema di AUA la norma prevede l’individuazione del
responsabile cui è attribuito il potere sostitutivo nel
soggetto individuato all’interno dell’Autorità
competente e pubblicizzato sul relativo sito
istituzionale al quale il privato deve rivolgersi ed al
quale nella fattispecie l’impresa dovrà fare
riferimento per la conclusione del procedimento (in
45 giorni ove la durata del procedimento sia di 90
giorni).
• La principale novità è lo spostamento dei poteri
sostitutivi in precedenza attribuiti al Ministro dell’
Ambiente in tema di rilascio dell’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera in capo al
responsabile titolare del potere sostitutivo il
quale, in caso di ritardo, comunica senza indugio
il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell’avvio del procedimento
disciplinare ed, in caso di mancata ottemperanza,
assume la sua medesima responsabilità oltre a
quella propria; nei provvedimenti rilasciati in
ritardo su istanza di parte sono espressamente
indicati il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti e quello effettivamente impiegato.
• La principale criticità è il mancato
coordinamento tra la formulazione
dell’art.281 TUA che sembra prevedere
un’ultrattività dell’autorizzazione precedente
sino alla pronuncia dell’Autorità competente
e la formulazione dell’art.11 c.3^ del
Regolamento AUA che, invece, prevede che
l’esercizio possa essere proseguito sino alla
scadenza del termine previsto per la
pronuncia del soggetto di cui all’art.2 comma
9 bis della l.n.241/90.
Art. 28 Decreto Legge 21 Giugno 2013 n.69 convertito
nella legge 9 Agosto 2013 n.98 in vigore dal 21 Agosto
2013
1.La pubblica amministrazione procedente o, in caso di
procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,
quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1
comma 1 ter della Legge 7 Agosto 1990 n.241, in caso di
inosservanza del termine di conclusione del procedimento
amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale
sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle
ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici,
corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il
mero ritardo, una somma pari a trenta euro per ogni giorno
di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del
termine del procedimento, comunque complessivamente
non superiore a 2.000 Euro.
2.Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è
tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto
dall’art. 2 comma 9 bis della legge 241 del
1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla
scadenza del termine di conclusione del
procedimento. Nel caso di procedimenti in cui
intervengono più amministrazioni l’interessato
presenta
istanza
all’amministrazione
procedente, che la trasmette tempestivamente
al
titolare
del
potere
sostitutivo
dell’amministrazione responsabile del ritardo.
I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 ter della
medesima legge individuano a tal fine il
responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del
potere
sostitutivo
non
emani
il
provvedimento nel termine di cui all’art.
2 comma 9 ter, della Legge 7 Agosto
1990 n. 241, o non liquidi l’indennizzo
maturato fino alla data della medesima
liquidazione, l’istante può proporre
ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice
del processo amministrativo di cui
all’Allegato 1 al decreto legislativo 2
Luglio 2010 n.104 e successive
modificazioni oppure, ricorrendone i
presupposti, dell’art. 118 dello stesso
codice.
7. La pronuncia di condanna a carico
dell’amministrazione è comunicata, a cura della
segreteria del Giudice che l’ha pronunciata, alla
Corte dei Conti al fine del controllo di gestione
sulla pubblica amministrazione, al Procuratore
regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di
competenza nonché al titolare dell’azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati
dal procedimento amministrativo.
• 8. Nella comunicazione di avvio del
procedimento e nelle informazioni sul
procedimento pubblicate ai sensi dell’art.
35 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013
n.33 è fatta menzione del diritto
all’indennizzo, nonché delle modalità e dei
termini per conseguirlo, e sono altresì
indicati il soggetto cui è attribuito il potere
sostitutivo e i termini a questo assegnati
per la conclusione del procedimento.
• 9.All’art. 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241
……dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle
ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del
procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste
l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un
indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le
modalità stabilite dalla Legge …….
In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a
titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».
10. Le disposizioni del presente articolo
si applicano, in via sperimentale e
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ai
procedimenti
amministrativi
relativi
all’avvio e all’esercizio dell’attività di
impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore.
12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
……………. sono stabiliti la conferma, la
rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti
amministrativi esclusi, o la cessazione delle
disposizioni del presente articolo, nonché
eventualmente il termine a decorrere dal quale le
disposizioni ivi contenute sono applicate, anche
gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi
da quelli individuati al comma 10^ del presente
articolo
ELEMENTI POSITIVI
L’elemento positivo più rilevante del regolamento ex DPR
n. 59/2013 consiste in un notevole risparmio di tempi e
adempimenti, sia per i privati che per la pubblica
amministrazione, derivante dalla istituzione di un unico
procedimento amministrativo invece di sette procedimenti
distinti.
L’unificazione, difatti, conduce ad una integrazione degli
aspetti ambientali da considerare consentendone una
migliore valutazione.
• Altra novità positiva rilevante è data
dalla previsione contenuta nell’art. 3
comma 2 della facoltà concessa alle
Regioni e alle Province autonome di
individuare ulteriori atti di
comunicazione, notifica ed
autorizzazione in materia ambientale
che possono essere compresi
nell’autorizzazione unica ambientale.
CRITICITA’
Per quanto concerne le criticità si evidenzia con
riferimento al regime transitorio della disciplina che
le domande presentate prima dell’entrata in vigore del
regolamento (13 Giugno 2013) continuano ad essere
soggette al regime precedente mentre sarebbe stato
opportuno prevedere la facoltà dell’impresa di
convertire la propria domanda utilizzando il nuovo
regime (come ad esempio è stato previsto sempre in
materia
ambientale
nell’ambito
del
decreto
ministeriale n.161/2012 relativo alle terre e rocce da
scavo).
• Altra criticità riguarda il percorso di
diffida, sospensione e revoca
dell’autorizzazione che non appare
sufficientemente disciplinato sia nella
legge delega quanto nel regolamento
AUA.
CRITICITA’
La criticità più evidente è data dall’assenza
di sanzioni penali tenuto conto dell’esistenza
del principio di legalità e tassatività dei reati
e delle pene.
È auspicabile, in conclusione, un intervento delle Regioni
che estenda il numero di autorizzazioni sostituite dall’AUA
e che le imprese colgano questa opportunità di
semplificazione degli adempimenti amministrativi e di
riduzione dei costi al fine di rendere più efficiente ed
efficace il sistema produttivo.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!
AVV. BRUNO BAGNATO
www.studiolegalebagnatobruno.it
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