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FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE n 14 Riunione del 16 Dicembre 2015 Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi - Avv. Antonio Amato - Avv. Claudio Zander - Presidente - Vice Presidente - Componente 03.15.16 RICORSO A.D. POLISPORTIVA FRASCOLLA C/ CTA CAMPANIA - SVINCOLO ATLETA LAZZARO STEFANO Con ricorso depositato il 3 Dicembre 2015 la A.D. Polisportiva Frascolla proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti (Sezione distaccata della Campania), che disponeva lo svincolo dell’atleta Lazzaro Stefano per “inesistenza del vincolo”. Con l’atto di appello parte ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione Tesseramento atleti per due motivi. Con il primo, in via preliminare ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità della domanda avanzata dall’atleta nella causa di primo grado, poiché non vi era prova che il plico — inviato alla società il 09/07/2015 — contenesse la richiesta di svincolo. Nel merito la ricorrente ha eccepito che la CTA ha giudicato ultra petitum per la mancata prova del disinteresse della società nei confronti dell’atleta e della mancanza della visita medica. In subordine parte ricorrente chiedeva la liquidazione di un indennizzo per lo svincolo, circostanza confermata nel corso dell’udienza. Si costituiva parte resistente che eccepiva la carenza dello ius postulandi del difensore della ricorrente, poiché il mandato era quello conferito in primo grado ed essendo lo stesso una procura speciale, poteva valere solo per quel grado. Il ricorso a parere della difesa, doveva considerarsi nullo perché mancante del codice fiscale dell’associazione sportiva e del difensore, nonché dei dati del rappresentante legale. Nel merito parte resistente confermava di aver inviato con la lettera 30/06/2015 la messa in mora tesa a ottenere lo svincolo e insisteva sull’assenza del certificato medico per l’anno 2014/2015, che non era stato prodotto in primo grado. 1 A conclusione della comparsa di costituzione, parte resistente chiedeva il rigetto della domanda e il riconoscimento di un indennizzo a titolo di risarcimento danni anche per la temerarietà della lite. All’udienza del 16/12/2015 presenziavano le parti assistite dai propri difensori e il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale non otteneva esito positivo. La difesa di parte ricorrente chiedeva di depositare certificato d’idoneità sportiva dell’atleta Lazzaro e dichiarazione testimoniale di un tesserato della società; parte resistente si opponeva alla produzione perché tardiva. Nel corso dell’udienza il Presidente del sodalizio confermava il mandato conferito all’Avv. Ottavio Pileri ed il contenuto del ricorso. Il Tribunale riservava ogni decisione anche sull’ammissibilità delle prove e dei documenti depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto riguarda l’eccezione d’improcedibilità per mancanza della prova che il plico inviato dall’atleta contenesse la richiesta di svincolo, va precisato che nell’atto di appello la parte ricorrente non disconosce che il plico fosse vuoto o che contenesse altro. In ogni modo, in primo grado parte ricorrente non ha eccepito la circostanza e pertanto, in tale sede, la stessa non può essere ritenuta veritiera. Anche se lo fosse, parte ricorrente non ha eccepito che la busta fosse vuota ma solo che la stessa non contenesse la richiesta di scioglimento del vincolo. A tal proposito giova ricordare che la Corte di Cassazione, modificando un precedente orientamento, ritiene che è a carico del destinatario la prova che un plico spedito non contenga alcuna lettera. Nella fattispecie parte appellante neanche ha contestato che il plico inviato fosse vuoto ma solo che lo stesso non fosse riferibile alla richiesta di scioglimento del vincolo. Per quanto attiene l’eccezione della difesa di parte resistente sull’assenza di procura e di codice fiscale, si rileva come il Presidente della società – nel corso dell’udienza – abbia confermato il mandato conferito al proprio legale anche per la fase di appello. Per il resto nel processo sportivo non è necessaria l’indicazione di tutti quegli elementi ritenuti necessari per il processo ordinario. Per la produzione documentale dell’appellante riguardante le prove testimoniali, il Tribunale rileva l’inammissibilità delle stesse perché tardive; in ordine invece alla certificazione medica, la stessa può essere acquisita poiché attestazione proveniente da struttura pubblica. Il certificato di idoneità sportiva prodotto dal sodalizio risulta essere valido al momento del tesseramento per la stagione 2014/2015, pertanto è infondata l’eccezione di mancanza dello stesso. 2 Sulla mancanza di tale certificazione la CTA, sostituendosi al potere proprio dell’ufficio tesseramento in materia e con provvedimento non del tutto condivisibile, disponeva lo scioglimento del vincolo. Certo è che la CTA ha preso la decisione non essendo in possesso della certificazione che invece, se pur colpevolmente non prodotta in tempo utile dalla società, rendeva valido il tesseramento anche al momento del suo perfezionamento. Poiché la società nel merito ha richiesto la liquidazione di un equo indennizzo conseguente allo svincolo dell’atleta, il Tribunale ritiene di dover confermare la pronuncia di svincolo già ottenuta, subordinandola però al pagamento di un indennizzo; tale indennizzo deve comunque tener conto del comportamento processuale della parte appellante che ha omesso la compiuta difesa in primo grado. Su tali presupposti il Tribunale ritiene di poter liquidare un indennizzo nella misura di € 1.500,00=. P.Q.M. Il Tribunale Federale conferma lo svincolo dell’atleta Lazzaro Stefano dalla ASD Polisportiva Frascola, subordinandolo al pagamento alla stessa associazione di un indennizzo pari ad € 1.500,00=. Nulla per le spese avendone già tenuto conto nella determinazione dell’importo liquidato. Roma, 18 gennaio 2016 F.to ILPRESIDENTE Avv. Massimo Rosi 3