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può un dirigente veterinario con rapporto esclusivo, laureato anche

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può un dirigente veterinario con rapporto esclusivo, laureato anche
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
DIRIGENTE VETERINARIO LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA
QUESITO
(posto in data 28 febbraio 2012)
Può un dirigente sanitario veterinario con rapporto esclusivo, in quanto
laureato anche in medicina umana e avendo superato l'esame di stato,
iscriversi anche all'albo dei medici oltre che a quello dei veterinari e
svolgere l'attività di medico presso la struttura sanitaria per la quale
lavora in qualità di dipendente dirigente veterinario? Oppure, dopo aver
esercitato l’opzione per il rapporto non esclusivo, esercitare l’attività
libero professionale extramoenia come medico?
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RISPOSTA
(inviata in data 16 marzo 2012)
L’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia è un diritto
del dirigente medico nell’ambito della disciplina alla quale si riferisce
il proprio rapporto di lavoro. Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto del
ministro della sanità del 31 luglio 1997 stabilisce infatti che
4. L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle
funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare
l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria
disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere
favorevole del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sanitarie
della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura
dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso
della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio
di cinque anni nella disciplina stessa.
Il comma 3 dell’articolo 55 del CCNL 1998_2001 della dirigenza
medica e veterinaria richiama esplicitamente quanto disposto
dal citato comma 4 dell’articolo 1 del decreto del ministro della sanità
31 luglio 1997, nei termini seguenti:
3. L'attività libero professionale é prestata con le modalità indicate
nell'articolo 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997. L'autorizzazione ivi
prevista é concessa anche nei casi di esercizio di attività
professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o
medico competente nell'ambito delle attività previste dal decreto
legislativo 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino
in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle
attività di prevenzione di cui all'articolo 59.
Appare pertanto impossibile che un dirigente veterinario, conseguita
la laurea in medicina e chirurgia ed iscritto all’albo professionale,
possa esercitare l’attività libero professionale intramoenia come
medico chirurgo, perché ciò è in evidente contrasto con le disposizioni
sopra richiamate la ratio delle quali appare evidente: offrire ai pazienti
l’opportunità di avvalersi del professionista di loro fiducia, di accedere
ad una prestazione in tempi più brevi di quelli richiesti in regime
istituzionale, ed offrire ai medici la possibilità di integrare il proprio
reddito, mantenendo comunque una continuità di contesto.
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L’ipotesi di optare per il rapporto non esclusivo ed esercitare la libera
professione di medico chirurgo al di fuori dell’Azienda con la quale si
ha un rapporto di lavoro come veterinario si pone in contrasto
con norme di carattere generale che disciplinano le incompatibilità
dei dipendenti pubblici. L’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, conferma infatti integralmente le disposizioni che sono
date a questo riguardo dall’articolo 60 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3,
che a questo riguardo precisa:
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e
sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
Il diritto per un dirigente medico di esercitare l’attività libero professionale in regime di extramoenia, previo esercizio dell’opzione per
il rapporto non esclusivo, costituisce una eccezione al principio
generale secondo il quale al dipendente pubblico è precluso l’esercizio
di qualsiasi attività economica, ma deve intendersi riferito allo stesso
ambito disciplinare in cui si instaura il rapporto di lavoro.
Un dirigente veterinario che svolga al di fuori dell’azienda attività
libero professionale come medico chirurgo contravviene al principio
generale dell’incompatibilità, come se avviasse una qualsiasi altra
attività economica.
L’esercizio contemporaneo della professione di veterinario e di quella
di medico chirurgo appare possibile solo se entrambe sono svolte
come attività libero professionali, non avendo un rapporto di lavoro
come dirigente medico con un’azienda sanitaria. In questo caso infatti
si applica l’articolo 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (che
nonostante l’evidente vetustà mantiene la sua validità ad eccezione
ovviamente delle norme esplicitamente abrogate o modificate da leggi
successive) che dispone testualmente “Il conseguimento di più lauree o
diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti
professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non
può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.”
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