può un dirigente veterinario con rapporto esclusivo, laureato anche
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può un dirigente veterinario con rapporto esclusivo, laureato anche
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO DIRIGENTE VETERINARIO LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA QUESITO (posto in data 28 febbraio 2012) Può un dirigente sanitario veterinario con rapporto esclusivo, in quanto laureato anche in medicina umana e avendo superato l'esame di stato, iscriversi anche all'albo dei medici oltre che a quello dei veterinari e svolgere l'attività di medico presso la struttura sanitaria per la quale lavora in qualità di dipendente dirigente veterinario? Oppure, dopo aver esercitato l’opzione per il rapporto non esclusivo, esercitare l’attività libero professionale extramoenia come medico? HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 16 marzo 2012) L’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia è un diritto del dirigente medico nell’ambito della disciplina alla quale si riferisce il proprio rapporto di lavoro. Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto del ministro della sanità del 31 luglio 1997 stabilisce infatti che 4. L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sanitarie della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Il comma 3 dell’articolo 55 del CCNL 1998_2001 della dirigenza medica e veterinaria richiama esplicitamente quanto disposto dal citato comma 4 dell’articolo 1 del decreto del ministro della sanità 31 luglio 1997, nei termini seguenti: 3. L'attività libero professionale é prestata con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 4 del DM 31 luglio 1997. L'autorizzazione ivi prevista é concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal decreto legislativo 626/1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'articolo 59. Appare pertanto impossibile che un dirigente veterinario, conseguita la laurea in medicina e chirurgia ed iscritto all’albo professionale, possa esercitare l’attività libero professionale intramoenia come medico chirurgo, perché ciò è in evidente contrasto con le disposizioni sopra richiamate la ratio delle quali appare evidente: offrire ai pazienti l’opportunità di avvalersi del professionista di loro fiducia, di accedere ad una prestazione in tempi più brevi di quelli richiesti in regime istituzionale, ed offrire ai medici la possibilità di integrare il proprio reddito, mantenendo comunque una continuità di contesto. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 L’ipotesi di optare per il rapporto non esclusivo ed esercitare la libera professione di medico chirurgo al di fuori dell’Azienda con la quale si ha un rapporto di lavoro come veterinario si pone in contrasto con norme di carattere generale che disciplinano le incompatibilità dei dipendenti pubblici. L’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferma infatti integralmente le disposizioni che sono date a questo riguardo dall’articolo 60 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, che a questo riguardo precisa: L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. Il diritto per un dirigente medico di esercitare l’attività libero professionale in regime di extramoenia, previo esercizio dell’opzione per il rapporto non esclusivo, costituisce una eccezione al principio generale secondo il quale al dipendente pubblico è precluso l’esercizio di qualsiasi attività economica, ma deve intendersi riferito allo stesso ambito disciplinare in cui si instaura il rapporto di lavoro. Un dirigente veterinario che svolga al di fuori dell’azienda attività libero professionale come medico chirurgo contravviene al principio generale dell’incompatibilità, come se avviasse una qualsiasi altra attività economica. L’esercizio contemporaneo della professione di veterinario e di quella di medico chirurgo appare possibile solo se entrambe sono svolte come attività libero professionali, non avendo un rapporto di lavoro come dirigente medico con un’azienda sanitaria. In questo caso infatti si applica l’articolo 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (che nonostante l’evidente vetustà mantiene la sua validità ad eccezione ovviamente delle norme esplicitamente abrogate o modificate da leggi successive) che dispone testualmente “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.” HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it