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regolamento per l`esercizio dei trasporti funebri

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regolamento per l`esercizio dei trasporti funebri
COMUNE DI TRIGOLO
PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO
DELIB. C.C. 4/06.02.2003
REGOLAMENTO
PER L’ESERCIZIO DEI TRASPORTI
FUNEBRI
IL SINDACO
DOTT. ALFONSO CESARE BIAGGI
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROBERTO FALCONE
1
INDICE
Art. 1 - Esercizio del servizio di trasporto funebre.............…………...... ..pag. 3
Art. 2 - Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione......………....." 3
Art. 3 - Durata dell'autorizzazione...................................................................” 3
Art. 4 - Cause di revoca dell'autorizzazione...................................................." 4
Art. 5 - Responsabilità a carico delle Imprese................................................ " 4
Art. 6 - Continuità del servizio..................................................................….....” 4
Art. 7 - Designazione del rappresentante d'Impresa ...................................... “ 4
Art. 8 - Trasporto funebre.................................................................................” 4
Art. 9 - Trasporto di salme fuori Comune........................................................ “ 5
Art. 10 - Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'estero.............." 5
Art. 11 - Trasporti nati morti, aborti ecc. ......................................................... “ 5
Art. 12 - Tariffe servizi funebri......................................................................... " 5
Art. 13 - Servizi di competenza del Comune........................…...............…..... " 5
Art. 14 - Funerale gratuito per indigenti....…………………………….……....... “ 5
Art. 15 - Listino prezzi...................................................................................... “ 6
Art. 16 - Consistenza del servizio.................................................................... “ 6
Art. 17 - Svolgimento del servizio.................................................................... " 6
Art. 18 - Dotazione di persone e di mezzi..........................................….......... " 6
Art. 19 - Caratteristica dei veicoli..................................................................... " 7
Art. 20 - Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori................... " 7
Art. 21 - Personale, requisiti e comportamento............................................... " 7
Art. 22 - Ispezioni............................................................................................. " 7
Art. 23 - Condotta professionale - Codice di Comportamento......................... “ 7
Art. 24 - Assicurazioni - Norme sindacali......................................................... " 8
Art. 25 - Riferimento a leggi e regolamenti...................................................... " 8
Art. 26 - Disposizioni finali............................................................................... " 8
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Art. 1 - Esercizio del servizio di trasporto funebre
II Comune di Trigolo rinuncia al diritto di privativa a titolo sperimentale e con facoltà di
riassumerlo in ogni momento, per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di
convenienza economica, di pubblico interesse, in virtù di quanto consentito dal T.U.
n.2578 del 15.10.1925 e dall'ari 19 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.
L'amministrazione consente quindi l'esercizio del servizio di trasporto funebre, nell'ambito
del territorio comunale, alle Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei
requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento e che dichiarino di accettare le
norme in esso contenute.
Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione all'esecuzione del servizio alle
Imprese di Onoranze Funebri che abbiano presentato formale richiesta e che siano in
possesso dei requisiti previsti.
L'Amministrazione Comunale, date le caratteristiche di pubblico servizio e in virtù della
propria potestà amministrativa e regolamentare, mantiene il controllo e la disciplina del
servizio.
Art. 2 - Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione
Le Imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto
funebre nel territorio del Comune di Trigolo, devono presentare istanza in carta da bollo,
dichiarando contestualmente di accettare le norme previste dal presente disciplinare e
allegando i seguenti documenti:
a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi. Se trattasi
di società commerciale, certificato della cancelleria del Tribunale competente dal quale
risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato, né si è
trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
b) licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.,
rilasciata dalla Questura competente;
e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale la
Ditta è stata iscritta, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel Registro
delle Ditte.
L'amministrazione Comunale si riserva di chiedere la presentazione di altri documenti per
l'accertamento
dei
requisiti necessari per il
rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento del servizio di trasporto funebre, inerenti:
- la designazione del rappresentante d'impresa di cui all'art. 7;
- sottoscrizione del Codice di Comportamento e relativa tabella di costo di tre tipologie di
servizio di cui all'art. 22;
- documentazione comprovante la stipula dell'assicurazione di cui all'art. 23;
- idonea documentazione atta a certificare quanto richiesto dagli artt. 17,18,23.
È ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
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Art. 3 - Durata dell'autorizzazione
La regolamentazione prevista dal seguente disciplinare ha durata di anni 5 (cinque) a
partire _____________, sino al ____________, conseguentemente le autorizzazioni di cui
al precedente art. 1 hanno la medesima scadenza, salvo il rinnovo del presente
disciplinare da parte del Consiglio Comunale.
L'Amministrazione Comunale può tuttavia revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento,
con semplice preavviso di novanta giorni da darsi con raccomandata r.r. qualora ritenga
che la modalità in atto non corrisponda più al pubblico interesse e comunque "ad libitum"
date le caratteristiche di pubblico servizio.
Art. 4 - Cause di revoca dell'autorizzazione
I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune, oltre quello di
cui all'art. 3 del presente disciplinare, sono:
a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
b) tutela degli automezzi in condizioni non idonee;
e) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle
imprese;
e) mancata od insufficiente garanzia del servizio;
f)
mancata fornitura degli elenchi adibiti al servizio di trasporto funebre; in genere,
l'inosservanza anche parziale, delle disposizioni contenute nel disciplinare o delle norme
di legge inerenti l'attività delle imprese di pompe funebri.
Art. 5 - Responsabilità a carico delle Imprese
Le imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le
spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio rendendo indenne il Comune a
riguardo, anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo.
Art. 6 - Continuità del servizio
Le imprese autorizzate per i trasporti funebri devono garantire la continuità di tale servizio
pubblico, dandone assicurazione all'Amministrazione Comunale. Le stesse devono inoltre
fissare un recapito od agenzie per comunicazioni, chiamate, e quant'altro possa occorrere.
Art. 7 - Designazione del rappresentante d'Impresa
Ogni Impresa autorizzata deve nominare e segnalare all'Ufficio di Polizia Mortuaria il
proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio.
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Art. 8 - Trasporto funebre
II trasporto funebre dei cadaveri, nell'ambito del Comune di Trigolo, di persone decedute
nel territorio del Comune stesso, anche se residenti altrove, è gratuito per coloro che si
trovano nello stato di totale indigenza o ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria e a pagamento per gli altri secondo la tipologia di funerale richiesta.
Art. 9 - Trasporto di salme fuori Comune
II trasporto di salme ad altre località, sia che il funerale sia svolto in loco o altrove può
essere effettuato sia dalle Imprese autorizzate che da altre Imprese.
Queste ultime potranno effettuare il servizio purché lo stesso venga svolto seconde le
modalità previste dal presente disciplinare.
Le Imprese non autorizzate devono preventivamente dimostrare, tramite i loro addetti, di
essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare e dalle norme vigenti
in materia.
In caso di mancanza o di non corretto svolgimento del servizio saranno applicate le
sanzioni previste dal presente documento.
Art. 10 - Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'estero
Èconsentito anche ad Imprese non autorizzate il transito, sul territorio Comunale, delle
salme provenienti da altri Comuni o dall'estero che vengano direttamente portate al luogo
di sepoltura o che effettuino anche una sosta nel territorio Comunale per le esequie.
Ècomunque necessaria la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio del
Comune di Trigolo.
II Servizio deve comunque essere svolto secondo le modalità previste dal presente
disciplinare.
Nel caso che l'Impresa non autorizzata che effettua il servizio non disponesse di personale
necroforo, detto servizio, dovrà essere effettuato da una delle imprese autorizzate il cui
nominativo dovrà essere segnalato da parte dell'impresa non autorizzata.
Il successivo servizio, sia per il funerale, che solo per la posa della salma nella sepoltura,
dovrà essere effettuato da una delle Imprese autorizzate il cui nominativo dovrà essere
segnalato.
Art. 11 - Trasporti nati morti, aborti ecc.
Il servizio di trasporto nell'ambito Comunale, di aborti, nati morti e di parti anatomiche
direttamente al cimitero è effettuato dalle imprese autorizzate.
Art. 12 - Tariffe servizi funebri
Per l'esercizio dei trasporti funebri nel Comune di Trigolo verrà applicata la tariffa unica
pari ad €. 30,00.
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Art. 13 - Servizi funebri di competenza del Comune
I servizi di interesse pubblico e gli altri che ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di Polizia
Mortuaria e delle vigenti disposizioni in materia sono a carico del Comune e verranno
espletati attraverso incarico formale alle imprese che ne abbiano dato la disponibilità.
Art. 14 - Funerale gratuito per indigenti
II servizio di trasporto funebre dei cadaveri nell'ambito del territorio Comunale, per coloro
che si trovano nello stato di totale indigenza o ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
Comunale, è oggetto di specifico e separato provvedimento.
Art. 15 - Listino prezzi
È fatto obbligo alle Imprese autorizzate di esporre:
- listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art 120 del
T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n.773);
- un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie di funerali (non comprendenti gli
importi relativi alle operazioni cimiteriali, alle concessioni comunali ed ogni tipo d'imposta
dovuti al Comune) che l’Ufficio di Polizia Mortuaria provvederà ad esporre in luoghi idonei.
Art. 16 - Consistenza del servizio
II trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma al luogo di
sepoltura o di deposito, o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre, nei
casi in cui la sepoltura debba avvenire in altro Comune o all'estero.
Le imprese addette dovranno attrezzarsi in modo da poter effettuare tutti i trasporti nel
rispetto di quanto disposto da ordinanza sindacale.
Art. 17 - Svolgimento del servizio
Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile di ogni Impresa
autorizzata deve accertare che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato
decoroso ed in condizioni da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o
ritardi nel corso del servizio.
Almeno 15 (quindici) minuti prima dell'ora del trasporto il carro funebre deve trovarsi sul
luogo di partenza secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio del
Comune.
I necrofori, invece, devono portarsi sul luogo dove è depositata la salma in tempo per la
sua deposizione nella bara, per la chiusura del feretro e, se occorre, per il trasporto dello
stesso al piano terreno; in ogni caso devono anticipare di 30 (trenta) minuti l'ora della
partenza.
Dal luogo dove inizia il funerale alla Chiesa o alla località prescelta per lo scioglimento del
corteo le autofunebri proseguono a passo d'uomo seguendo il prescritto itinerario; è
consentito sostare per la cerimonia funebre.
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Art. 18 - Dotazione di persone e di mezzi
Alle Imprese autorizzate si fa obbligo di avere una dotazione sufficiente di autovetture e di
personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in
relazione alla mortalità ed alle richieste dell'utenza.
L'impresa deve provvedere:
- alla guida dei mezzi,
- alla deposizione della salma nella bara,
- alla chiusura del feretro,
- al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a
spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento in cui
viene prelevato dall'abitazione o deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si
svolgono le esequie, sino al suo arrivo al Cimitero per consegnarlo al personale addetto
alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione.
La dotazione di cui al presente articolo potrà, all'occorrenza, essere garantita con
interscambio, tra le imprese autorizzate, sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle
norme di legge e ai particolari limiti previsti dalle norme fiscali.
Art. 19 - Caratteristica dei veicoli
Tutti gli automezzi devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e
riconosciuti idonei all'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la
massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
I veicoli impiegati per trasporti delle salme devono essere, per struttura e per
manutenzione, strettamente conformi alle norme di Polizia Mortuaria; in particolare devono
essere riconosciuti idonei dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria
Locale con periodiche visite annuali e prima di essere posti in servizio.
Art. 20 - Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori
Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e
mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e
rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.
Se si riscontrassero deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese
autorizzate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni.
Le stesse Imprese hanno l'obbligo di provvedere a loro cura e spese a tutte le riparazioni
ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio,
nonché alla sostituzione di quello fuori uso.
Gli automezzi devono sempre essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne
il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni
relative alla revisione dei veicoli a motore.
Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata
alle salme, sia in quella riservata all'autista e al personale, almeno una volta alla settimana
ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche.
Art. 21 - Personale, requisiti e comportamento
Le imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con proprio
personale in numero sufficiente.
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Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere di età superiore ai 18anni e
fisicamente idoneo; deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene
alla natura del servizio stesso. Gli è fatto divieto di chiedere o accettare compensi dai
dolenti.
Le imprese autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della
disciplina, dell'operato e del contegno dei loro dipendenti.
Art. 22 - Ispezioni
I funzionari del Comune possono compiere in qualunque momento e senza preavviso
ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei carri funebri, le modalità di
erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle norme di legge.
Art. 23 - Condotta professionale - Codice di Comportamento
La scelta dell'Impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera ed assoluta
prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa vietare questo principio
costituisce violazione del presente disciplinare; in caso di denuncia da parte di cittadini o di
controllo da parte della Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il Comune
si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione.
In particolare solo i responsabili delle Imprese di Onoranze Funebri, i loro rappresentanti,
ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i
propri servizi.
È fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'Impresa.
È fatto altresì divieto di corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino
servizi.
La violazione di quest'ultima norma comporta la revoca dell'autorizzazione.
Art. 24 - Assicurazioni - Norme sindacali
Le Imprese autorizzate sono tenute ad applicare a favore del personale, da loro impiegato
per il servizio, tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle
disposizioni di legge vigenti, come anche le forme di legge e sindacali a tutela del
lavoratore; esse sono tenute inoltre all'ottemperanza delle norme sul collocamento ed al
rispetto del contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria.
Le Imprese devono inoltre stipulare, per la durata della convenzione, una congrua polizza
di assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con
automezzi, nonché contro i danni di incendio di tutti i materiali ed accessori di servizio.
Altrettanto dicasi per i danni che potrebbero derivare al Comune e a terzi da imperfetta
esecuzione dei servizi o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o
regolamenti generali o locali.
Art. 25 - Riferimento a leggi e regolamenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle leggi
e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al D.P.R 285/90 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria - e al T.U. relativo ai servizi pubblici.
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Art. 26 - Disposizioni finali
L'Amministrazione Comunale, potrà rivedere il presente disciplinare e approvare le
modifiche che riterrà necessario per ovviare, nel pubblico interesse, agli inconvenienti
eventualmente riscontrati.
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