SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA (art. 85 del Codice Antimafia
by user
Comments
Transcript
SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA (art. 85 del Codice Antimafia
SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA (art. 85 del Codice Antimafia) Nel caso di impresa individuale, le verifiche antimafia vanno compiute nei confronti del titolare e del direttore tecnico. Nel caso di operatori costituiti in forma associata, tali verifiche riguardano, oltre ai direttori tecnici, i seguenti soggetti: a) in caso di associazione, il rappresentante legale; b) in caso di società di capitali, il legale rappresentante, gli altri componenti dell'organo di amministrazione nonché il socio di maggioranza (in caso di società aventi da due a quattro soci) o il socio unico; c) in caso di consorzi o società consortili, oltre ai soggetti di cui alla precedente lettera b, anche ciascuno dei consorziati che detenga un partecipazione superiore al 10% ovvero, se anche inferiore al 10%, abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione che superi detto limite, nonché i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili e i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. In caso di consorzi ex articolo 2602 e GEIE, si aggiungono il rappresentante legale e gli imprenditori o società consorziate; d) in caso di società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; e) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari; f) in caso di società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Se tali società sono prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la verifica va operata nei confronti di coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'impresa; g) per i raggruppamenti temporanei di imprese, i soggetti sopra indicati con riferimento a ciascuna impresa raggruppata; h) per le associazioni e per tutti i tipi di società, le verifiche antimafia vanno inoltre operate anche nei confronti dei membri del collegio sindacale e dei componenti l'organismo di vigilanza ex lege 231/2001. Infine, disposizioni speciali e più stringenti sono dettate con riferimento alle società di capitali che sono concessionarie nel settore dei giochi pubblici, per le quali la verifica viene ulteriormente estesa ai soci persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 2%, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili di sedi secondarie. NATURA GIURIDICA DELL’IMPRESA IMPRESA INDIVIDUALE COMUNICAZIONI SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA Legale rappresentante e direttori tecnici Legale rappresentante, direttori tecnici, componenti organo di amministrazione nonché socio unico o socio di maggioranza in SOCIETA’ DI CAPITALI caso di società con meno di 4 soci + membri del collegio sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza Come sopra nonché ciascuno dei consorziati che detenga un partecipazione superiore al 10% ovvero, se anche inferiore al 10%, abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione che superi detto limite, nonché i soci o consorziati CONSORZI O SOCIETA’ per conto dei quali le società consortili e i consorzi operino in CONSORTILI modo esclusivo nei confronti della P.A.. In caso di consorzi ex articolo 2602 e GEIE, si aggiungono il rappresentante legale e gli imprenditori o società consorziate + membri del collegio sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza. SOCIETA’ S.N.C. SEMPLICE O Tutti i soci, direttori tecnici + membri del collegio sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza Tutti i soci accomandatari, direttori tecnici, + membri del S.A.S. collegio sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia, direttori tecnici. Se tali società sono prive di una sede secondaria con SOCIETA’ ESTERE CON rappresentanza stabile in Italia, la verifica va operata nei SEDE SECONDARIA IN confronti di coloro che esercitano poteri di rappresentanza, ITALIA amministrazione o direzione dell'impresa + membri del collegio sindacale o componenti dell’organismo di vigilanza. RAGGRUPPAMENTI I soggetti sopra indicati in riferimento alla natura giuridica di TEMPORANEI DI IMPRESE ciascuna impresa raggruppata.