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SERVIZI A… E DA… SOGGETTI NON RESIDENTI

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SERVIZI A… E DA… SOGGETTI NON RESIDENTI
SERVIZI A… E DA… SOGGETTI NON RESIDENTI
LA NORMA RIGUARDA TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOGGETTI NON RESIDENTI:
• INTRACOMUNITARI
• ESTERI FUORI DALLA CE
Il D.L.gs. 11/02/2010 nr. 18, ha recepito nella disciplina nazionale le Direttive CE nr. 8, 9 e 117 del
2008, ed ha riformulato con effetto dal 01/01/2010 la disciplina della territorialità IVA delle
prestazioni di servizi (art. 7 del DPR 633/72).
La riforma non coinvolge solo le prestazioni rese, ma anche quelle ricevute in qualità di
committente soggetto passivo.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA NORMA:
Art. 7 – ter c.1/a Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; e sono operazioni imponibili
Art. 7 – ter c.1/b Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; e
sono operazioni imponibili
Art. 7 – quater c.1/a: Servizi relativi a beni immobili : (es: perizie, prestazioni di agenzia, fornitura
alloggio nel settore alberghiero o similare, prestazioni inerenti a preparazione e coordinamento
dell’esecuzione dei lavori immobiliari) rilevano territorialmente quindi sono imponibili iva quando
l’immobile è situato nel territorio dello Stato; altrimenti sono operazioni non soggette ad iva.
Art. 7 – quater c.1/b: trasporto passeggeri – rilevano territorialmente quindi sono imponibili iva in
proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello stato ; per il resto sono operazioni non
soggette ad iva
Art. 7 – quater c.1/c: Altri servizi di ristorazione e catering diverse da quelle comprese alla lettera
d) queste operazioni rilevano nel luogo materiale di esecuzione, quindi sono imponibili iva nel
territorio dello Stato, altrimenti sono operazioni non soggette iva.
Art. 7 – quater c.1/d: servizi di ristorazione e catering a bordo di nave aereo o treno nel corso della
parte di trasporto passeggeri, effettuata all’interno della CE. Per la territorialità di queste operazioni
rileva il luogo di partenza del trasporto passeggeri. Nei trasporti andata e ritorno il ritorno è
considerato un trasporto distinto. Quindi sono imponibili iva se la partenza avviene nel territorio
dello Stato, altrimenti sono operazioni non soggette iva.
Art. 7 – quater c.1/e: noleggio a breve di mezzi di trasporto: locazione anche finanziaria, noleggio
e simili a breve (non > 30 gg elevati a 90 gg per i natanti) di mezzi di trasporto. Rilevano
territorialmente in Italia, quindi sono operazioni imponibili iva
quando sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello stato sempreché
utilizzati all’interno del territorio CE;
quando sono messi a disposizione al di fuori della CE ma utilizzati all’interno del territorio
dello Stato.
Altrimenti sono operazioni non soggette iva
Art. 7 – quinques. Manifestazioni ed eventi: prestazioni inerenti ad attività culturali sportive
artistiche scientifiche fiere ecc. comprensive delle prestazioni accessorie. Si considerano effettuate
in Italia, quindi sono operazioni imponibili iva, quando materialmente svolte nel territorio dello
Stato. Attenzione: dal 2011 questi servizi resi a committenti soggetti passivi abbandonano
l’art. 7 – quinques per rientrare nella regola generale del paese del committente soggetto
passivo (art. 7 – ter) ad eccezione dei servizi relativi all’accesso alle manifestazioni e
connesse spese accessorie, che rimangono legate al luogo della manifestazione
Art. 7 – sexies: disposizioni speciali relative a talune categorie di servizi rese a committenti non
soggetti passivi, in deroga all’art. 7 – ter c1 lettera b) (casi veramente molto particolari, nel caso
consultare la norma di riferimento, per maggiori dettagli)
Art. 7 – septies: Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a soggetti non passivi
stabiliti fuori della Comunità
CESSIONE: Servizi resi da prestatori soggetti passivi italiani
•
•
Il committente è un soggetto (non residente) passivo che agisce in quanto tale:
regola generale:
la territorialità è nello stato in cui è stabilito il destinatario soggetto passivo (operazione non
soggetta ad iva art. 7-ter)
deroghe:
servizi disciplinati dall’art. 7 – quater e 7 – quinquies
Il committente è un soggetto privato (non soggetto passivo):
regola generale:
la territorialità è nello stato del prestatore (operazione soggetta ad iva)
deroghe:
servizi disciplinati dall’art. 7 – quater ; 7 – quinquies; 7 – sexies; art. 7 - septies
Registrazioni di prima nota
Le operazioni soggette ad iva sono registrate con codice iva ordinario 0,00 – 99,00, non rileva il
tipo soggetto utilizzato in clfos in ogni caso aggiornano il volume d’affari e devono essere indicate
in comunicazione dati iva e nella dichiarazione annuale iva.
Le operazioni non soggette ad iva sono registrate con un codice iva compreso tra 600,00 –
799,99, (codice 660 nella tabella standard) non rilevante ai fini della liquidazione periodica, non
rilevante ai fini della dichiarazione annuale, e con tipo esenzione 43.
In questo caso il tipo soggetto assume particolare importanza perché anche se questi valori non
aggiorneranno la comunicazione dati iva (sono operazioni fuori dal campo d’applicazione iva) e
nemmeno il volume d’affari, in dichiarazione annuale iva è richiesta l’indicazione dell’importo di
queste operazioni fatte nei confronti di soggetti passivi UE (tipo soggetto 5).
Le operazioni non imponibili iva sono registrate con un codice iva compreso tra 600,00 –
799,99, (codice 660 nella tabella standard) rilevante ai fini della liquidazione periodica, rilevante ai
fini della dichiarazione annuale, e con tipo esenzione 5 o 6 (non fa differenza perché in ambito di
cessioni non si differenziano beni e servizi).
Si tratta di operazioni particolari che in base alle deroghe rimangono imponibili in Italia,
teoricamene, perché ricadono nella norma di cui all’art.9 DPR 633/72.
Aggiornamento Comunicazione dati IVA
Le operazioni soggette ad iva (codici 00,00 – 99,99) aggiornano CD001001
Le operazioni non soggette ad iva (codice 660 della tabella standard) non aggiornano nessun
campo.
Le operazioni non imponibili (codice 611 della tabella standard) ed in base al tipo soggetto cui fa
capo la registrazione aggiorna:
per tipo soggetto 5 CD001001 (totale operazioni) e nient’altro,
per tipo soggetto # 5 aggiorna CD001001 (totale operazioni)
imponibili)
e CD001002
(operazioni non
Aggiornamento dichiarazione annuale IVA
Le operazioni soggette ad iva (codici 00,00 – 99,99) aggiornano:
l’imponibile in VE020001, VE021001, VE022001
l’imposta in VE020002, VE021002, VE022002
in base all’aliquota.
Le operazioni non soggette ad iva (codice 660 nella tabella standard) aggiorna, solo se
l’operazione risulta in capo ad un tipo soggetto 5 – soggetto UE, VE039001 – questo valore non
rientra nel calcolo del volume d’affari.
Le operazioni non imponibili (codice 611 nella tabella standard) aggiornano a seconda del tipo
soggetto o delle caratteristiche del cliente:
attualmente se il cliente ha tipo soggetto 8 (ad esempio) aggiorna VE030001 totale
e
aggiorna VE030002 esportazioni;
se il cliente ha SM su provincia o ISO ma
tipo soggetto # 6
se il cliente ha SM su provincia o ISO e
tipo soggetto 6
se il cliente ha tipo soggetto 5
aggiorna VE030001 san marino
aggiorna VE030004 san marino
e
non aggiorna VE030001 san marino e
aggiorna
VE030004 san marino e
sottrae l’importo da VE030002 per
quadrare l’importo di VE030001
non aggiorniamo nulla
devo impostare a mano il valore nel
campo interno per avere il valore di
VE030001 corretto
ACQUISTI Servizi resi a committenti soggetti passivi italiani:
la riscrittura dell’art. 17 c. 2, 3 e 4 del DPR 633/72 impone al committente soggetto passivo
nazionale, l’assolvimento dell’iva tramite reverse charge in tutti i casi in cui il servizio risulta
disciplinato dalla nuova regola generale (art. 7 – ter c.1 a) In questa situazione il committente
opreratore nazionale, deve:
• Emettere autofattura ai sensi dell’art. 17c.2
• Effettuare doppia registrazione della medesima al fine dell’assolvimento dell’iva in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato con la Circolare 12/E del 12/03/2010 che il committente,
nonostante la norma contenuta nel D.Lgs. mantiene la facoltà di integrare il documento ricevuto
dal prestatore con l’iva relativa, nel rispetto però dell’obbligo di rispettare le regole generali del
momento dell’effetuazione (tipicamente il momento del pagamento):
Esempio:
Il servizio è stato pagato in marzo, e la fattura arriva in aprile o oltre. In questo caso si deve per
forza utilizzare l’autofattura per rispettare il termine di marzo per l’assolvimento del pagamento
dell’iva a debito (pagamento fittizio perché debito e credito comunque si elidono nella doppia
registrazione)
Fattura del servizio arriva ad aprile ma viene pagata a maggio. Il committente nazionale ha tempo
fino a maggio per assolvere al debito iva, quindi in questo caso può integrare il documento
ricevuto.
Verificato che il servizio è territorialmente rilevante, fermo restando l’obbligo di emettere
autofattura o integrare il documento ricevuto, non necessariamente il servizio deve essere
assoggettato ad iva.
La disciplina nazionale prevede infatti situazioni nelle quali le operazioni sono considerate non
imponibili o esenti. In riferimento alle operazioni non imponibili di particolare rilievo è l’elenco dei
servizi internazionali di cui all’art. 9 del DPR 633/72
In presenza di queste particolari tipologie rientranti nei non imponibili o esenti, con la circolare 12/E
di marzo 2010 è previsto che si debba comunque applicare il meccanismo del reverse charge, di
cui all’art. 17c.2 e che l’autofattura vada registrata sia nel registro degli acquisti che nel registro
delle vendite, solo per esporre gli estremi normativi per cui l’operazione risulta non imponibile o
esente; ma tali operazioni non devono essere riportate nel quadro VJ della dichiarazione annuale
perché non si deve assolvere all’Iva a debito.
Registrazioni di prima nota
Le registrazioni iva per le operazioni imponibili dovranno essere fatte utilizzando gli appositi codici
iva:
2400,00 – 2499,99 per le operazioni con iva detraibile
7200,00 – 7299,99 per le operazioni in pro-rata
3300,00 – 3399,99 per le operazioni totalmente indetraibili
In qualsiasi caso il movimento di autofattura che si genera in automatico, utilizza il codice 2400,00
– 2499,99 perché in ogni caso l’iva deve essere versata per intero indipendentemente dalla
detraibilità totale parziale o indetraibilità del movimento di acquisto.
ATTENZIONE!: dal 2011 non devono più essere utilizzati, per gli acquisti di servizi effettuati
da soggetti intracomunitari, i codici del gruppo 900,00 – 999,99, ma i codici generici 2400 /
7200 e 3300
Il tipo soggetto assume particolare importanza perché ci permette di distinguere le operazioni in:
operazioni di acq. Servizi intracomunitarie – fornitore con tipo soggetto 5
altre operazioni di acquisto servizi da soggetto non residente
Perché solo in sede di aggiornamento comunicazione dati iva esegue una lettura dei progressivi
iva per estrapolare questi movimenti se ricevuti da soggetti intracomunitari.
Le registrazioni iva per le operazioni non imponibili o esenti dovranno essere fatte utilizzando un
apposito codici iva:
600,00 – 799,99 dove, nella parte dei collegamenti in corrispondenza degli acquisti dovrà
essere attivo il collegamento all’iva periodica, all’iva annuale e compilato il tipo esenzione
opportuno; mentre la parte relativa alle cessioni dovrà avere tutti i campi a space.
Si parla sempre di titoli di non imponibilità es. art. 9 – servizi (tipo esenzione 6) o di esenzioni
art.10 . si consiglia di creare quindi appositi codici con il collegamento sugli acquisti compreso il
tipo esenzione e tutto a space la sezione delle cessioni in quanto se utilizzati in registrazioni che
collegano il reverse charge (vedi soggetto intra) non corriamo il rischio di andare ad aggiornare
sulle dichiarazioni iva il quadro VE o nella comunicazione dati iva le operazioni attive.
Aggiornamento Comunicazione dati IVA
1) operazioni imponibili
CD001001 : i codici 2400,00 – 2499,00 nelle operazioni attive non effettuano nessun
aggiornamento, in quanto si tratta di autofatture
CD004001 : i codici 2400,00, aggiornano il campo con l’IVA
CD002001 : i codici 2400,00, 7200,00 e 3300,00 aggiornano il campo con l’imponibile
CD005001 : i codici 2400,00, 7200,00 e 3300,00 aggiornano il campo con l’IVA
2) operazioni non imponibili imponibili
CD001001 : i codici 600,00 – 799,99 nelle operazioni attive non effettuano nessun aggiornamento,
in quanto si tratta di autofatture
CD002001 : i codici 600,00 – 799,99 con tipo esenzione 6 – servizi aggiornano il campo totale
indipendentemente dal tipo soggetto utilizzato
CD002002: i codici 600,00 – 799,99 con tipo esenzione 6 – servizi aggiornano il campo non
imponibili per tipo soggetto # 5
Aggiornamento dichiarazione annuale IVA
VF001001 / VF012001: I codici 2400,00 – 2499,99 e 7200,00 – 7299,99 aggiornano per
l’imponibile
VF001002 / VF012002: I codici 2400,00 – 2499,99 e 7200,00 – 7299,99 aggiornano per l’imposta
VF014001: altre operazioni non imponibili , devono essere indicati gli acquisti dei servizi non
imponibili da operatori non residenti.
VF017001: I codici 3300,00 – 3399,99 aggiornano per l’imponibile
VJ003001 : i codici 2400,00 – 2499,99 delle autofatture aggiornano l’imponibile
VJ003002 : i codici 2400,00 – 2499,99 delle autofatture aggiornano per l’imposta a debito.
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