esonero parziale autocertificato relativo agli addetti impegnati in
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esonero parziale autocertificato relativo agli addetti impegnati in
ESONERO PARZIALE AUTOCERTIFICATO RELATIVO AGLI ADDETTI IMPEGNATI IN LAVORAZIONI CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UN TASSO DI PREMIO AI FINI INAIL PARI O SUPERIORE AL 60 PER MILLE Il D.Lgs. n°151/2015 - introducendo il comma 3 bis dell’Art. 5 L. 68/99 - ha previsto che i datori di lavoro possano autocertificare l'esonero relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili (di cui all'art. 13, L. n. 68/1999), rinviando ad un apposito Decreto Interministeriale le modalità di versamento dei contributi suindicati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - in data 10 marzo 2016 ha emanato il Decreto Interministeriale che, successivamente alla registrazione della Corte dei Conti avvenuta in data 15 aprile 2016, è entrato in vigore in data 2 maggio 2016 con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale. A seguito della pubblicazione del suddetto Decreto Interministeriale, in sede di prima applicazione le aziende che intendono avvalersi dell'esonero in questione dovranno: presentare apposita certificazione telematica entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero entro il 1° luglio 2016. nell'autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero. Nelle more dell'autocertificazione ed al fine di consentire la compilazione del prospetto informativo in scadenza al 15 maggio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito proprie istruzioni sulla compilazione della sezione “esonero parziale autocertificato 60 per mille”: il datore di lavoro potrà indicare, nel prospetto informativo, all'interno di ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall'esonero, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero. Tale data non può essere antecedente il 24 settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre. Il Ministero prospetta le seguenti 3 ipotesi: 1) se l'obbligo è insorto all'entrata in vigore del decreto legislativo n.151/2015 (24 settembre 2015), la data entro cui avvalersi dell'esonero è il 23 novembre 2015; 2) se l'obbligo è insorto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2015, la data entro cui avvalersi dell'esonero è il 60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo 3) se l'obbligo è insorto prima del 31 dicembre 2015 e la data entro cui avvalersi dell'esonero (60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo) cade nel 2016, potrà indicare la data del 31 dicembre 2015 nel campo “data autocertificazione” del prospetto e inserire nel campo “note” la data entro cui intende effettivamente avvalersi dell'esonero (es: 9 febbraio 2016 nel caso di obbligo insorto l'11 dicembre 2015). Si sottolinea infine che: L'esonero autocertificato è compatibile con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ex Art. 5, comma 3, L. 68/99 a condizione che la quota di esonero autorizzata complessivamente non superi la quota percentuale massima del 60% della quota di riserva. Non possono ricorrere all'esonero autocertificato i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15-35 dipendenti.