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Delibera n. 19219 Radiazione del sig. Francesco Fanasca dall`albo

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Delibera n. 19219 Radiazione del sig. Francesco Fanasca dall`albo
 Delibera n. 19219
Radiazione del sig. Francesco Fanasca dall’albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive
modificazioni;
VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità
organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera
n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e
procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 12014 del 15 giugno 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico
dei promotori finanziari del sig. Francesco Fanasca, nato a Roma il 30 dicembre 1972 e residente a
[…omissis…];
VISTA la nota del 22 aprile 2013, con la quale Credito Emiliano S.p.A. ha comunicato di avere
proceduto al recesso per giusta causa dal contratto di agenzia nei confronti del sig. Francesco
Fanasca, a seguito di un reclamo da parte di tre clienti e di quanto emerso in ordine ad ulteriori
presunti illeciti compiuti dal medesimo nell’esercizio dell’attività di promotore finanziario;
VISTA la nota del 28 giugno 2013, con cui Credito Emiliano S.p.A. ha fornito ulteriore
documentazione e notizie per l’accertamento delle suddette irregolarità, facendo seguito alla richiesta
di dati e notizie formulata con nota del 14 giugno 2013 dalla Divisione Intermediari, Ufficio
Vigilanza Promotori e Consulenti Finanziari (ora: Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza
Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari);
RILEVATO che, in particolare, dalle suddette note, nonché dalla documentazione allegata alle
medesime è emerso quanto segue.
1) Con esposto del 9 aprile 2013 i clienti […omissis…], […omissis…] e […omissis…] hanno
lamentato l’esecuzione da parte del promotore di operazioni non autorizzate e la ricezione di
rendicontazioni non rispondenti al vero.
In particolare, il sig. […omissis…] ha disconosciuto il bonifico urgente dell’importo di 20.000,00
euro disposto in data 13 agosto 2012 a favore della […omissis…].
Inoltre, il promotore avrebbe consegnato al cliente una serie di documenti redatti su carta intestata
che l’Intermediario ha espressamente disconosciuto. Nel dettaglio, si tratta di:
- due comunicazioni datate 10 e 13 settembre 2012 relative ad un inesistente contratto fiduciario n.
6559 intestato al cliente;
1 - un rendiconto, prodotto per il tramite dell’utenza Internet Banking intestata al promotore, del
portafoglio del cliente […omissis…] riportante, alla data del 9 gennaio 2013, un controvalore di
4.294.151,46 euro, superiore all’ammontare delle disponibilità detenute presso l’Intermediario alla
data del 31 dicembre 2012 (complessivamente stimate in circa 13.000,00 euro).
I coniugi […omissis…] e […omissis…], con esposto del 9 aprile 2013 seguito da reclamo del 15
maggio 2013, hanno disconosciuto l’emissione, in data 18 febbraio 2013, di un assegno circolare a
favore della concessionaria […omissis…]dell’importo di 15.000,00 euro.
Inoltre, il sig. […omissis…] ha disconosciuto l’operazione di disinvestimento di quote di OICR
eseguita in data 17 gennaio 2013. Al riguardo, infatti, l’Intermediario ha precisato che tale
disposizione (dell’importo di 173.650,97 euro accreditati sul conto corrente cointestato ai coniugi) è
stata effettuata in assenza di un ordine sottoscritto dal cliente e che il relativo modulo è stato
rinvenuto non firmato sulla scrivania del promotore.
2) In data 15 aprile 2013 e con esposto del 16 aprile 2013 i coniugi […omissis…] e […omissis…]
hanno dichiarato di aver consegnato al promotore, per finalità d’investimento, un assegno circolare
dell’importo di 20.000,00 euro intestato al sig. […omissis…], altro cliente del promotore.
Il promotore avrebbe, infatti, proposto ai clienti di acquistare i BTP trentennali con scadenza 2021
detenuti dal predetto sig. […omissis…]. Nonostante le reiterate richieste di consegna della
modulistica contrattuale relativa alla citata operazione, i clienti non hanno mai ricevuto dal
promotore alcun documento attestante l’avvenuto investimento, né i relativi rendiconti periodici. Al
riguardo, l’Intermediario ha precisato che il sig. […omissis…] in data 9 marzo 2012 ha versato sul
proprio conto corrente il predetto assegno circolare e che il citato cliente non ha mai posseduto titoli
di Stato o altri investimenti in strumenti finanziari.
In seguito, i clienti, chiesti chiarimenti all’Intermediario sull’operazione in BTP, hanno appreso che
non solo non risulta alcun investimento in BTP nel loro portafoglio, ma anche che sono stati emessi
dal conto corrente intestato al sig. […omissis…], in data 2 aprile 2012, un assegno circolare
dell’importo di 6.000,00 euro e, nella medesima data, dal conto corrente intestato alla sig.ra
[…omissis…] un assegno circolare dell’importo di 28.000,00 euro.
[…omissis…] hanno disconosciuto con dichiarazione del 15 aprile 2013 le firme apposte sul modulo
di richiesta dei due assegni circolari ed hanno dichiarato di non conoscere il beneficiario
dell’assegno, sig. […omissis…], altro cliente del promotore.
3) Con reclamo del 18 aprile 2013 la sig.ra […omissis…] ha lamentato di aver ricevuto due
rendiconti alle date del 31 gennaio 2012 e del 29 marzo 2012 recanti controvalori non rispondenti al
vero in quanto superiori all’ammontare delle disponibilità detenute presso l’Intermediario;
VISTA la nota del 31 ottobre 2013, notificata in data 13 novembre 2013, con la quale la Divisione
Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al
sig. Francesco Fanasca la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con
delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
- art. 107, comma 1, per avere:
- acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di pertinenza dei
clienti;
2 - contraffatto la firma dei clienti sugli assegni sopra citati;
- perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
- comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle
prescritte dalla medesima disposizione;
CONSIDERATO che, con la stessa nota del 31 ottobre 2013, il sig. Francesco Fanasca è stato reso
edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica
della stessa;
RILEVATO che nel corso della prima fase del procedimento il promotore non si è avvalso della
facoltà di presentare deduzioni difensive, non ha richiesto l’accesso agli atti, né ha chiesto di essere
sentito personalmente in merito ai fatti oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 2 maggio 2014, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza
Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni
Amministrative la Relazione Istruttoria ed il Fascicolo Istruttorio relativi al promotore finanziario sig.
Francesco Fanasca;
RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza IntermediariRete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di
contestazione;
VISTA la nota del 9 maggio 2014, recapitata in data 14 giugno 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative ha comunicato al sig. Francesco Fanasca l’avvio della “parte istruttoria della
decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie
scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione ed
allegando alla stessa copia della citata Relazione;
RILEVATO che neppure in tale fase del procedimento il promotore si è avvalso degli strumenti di
difesa a sua disposizione;
VISTA la Relazione per la Commissione del 29 settembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni
Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il promotore non ha ritenuto di
porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad
una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, ha espresso considerazioni conclusive
nei termini di seguito richiamati:
A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto che in
esito all’istruttoria svolta emergono plurimi e circostanziati elementi che confermano le condotte
illecite poste in essere dal promotore, talché le contestazioni formulate a suo carico si considerano
tutte pienamente accertate.
Induce a tale conclusiva valutazione l’insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono
particolare rilievo gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, che attestano
con evidenza le violazioni commesse dal sig. Francesco Fanasca.
3 In particolare, si ritiene:
- accertata la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine
all’avere acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di
pertinenza dei clienti, contraffatto la firma dei clienti sugli assegni citati, perfezionato operazioni non
autorizzate dai clienti, comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al
vero, posto che:
- con riguardo ai clienti sig. […omissis…] e sigg. […omissis…] e […omissis…]:
- vi è evidenza della consegna, da parte del promotore, della citata documentazione non veritiera su
carta intestata Credem e di un elaborato, relativo alla situazione portafoglio del sig. […omissis…], in
relazione al quale l’Intermediario ha precisato che “non si tratta di un documento ufficiale della
banca ma della stampa della semplice funzione di “simulazione” esistente all’interno del servizio
Trading On Line” e che “tale documento risulta essere stato prodotto dall’utenza Internet Banking
intestata al promotore … L’importo esposto in tale elaborato non trova il benché minimo riscontro
con la posizione del cliente risultante dalla contabilità aziendale”;
- le risultanze in atti confermano l’esecuzione di operazioni non autorizzate, poiché, secondo quanto
riferito dall’Intermediario, in data 9 maggio 2013 il sig. […omissis…] ha formalizzato un reclamo
con cui ha disconosciuto “le operazioni di disinvestimento e l’operatività di conto corrente”; quanto
al citato disinvestimento di quote di OICR del 17 gennaio 2013, l’Intermediario ha precisato che “la
relativa disposizione è stata inserita in procedura dal promotore Fanasca in assenza del relativo
ordine sottoscritto dal cliente. Tale modulo è stato, infatti, rinvenuto non firmato in tutte le sue 3
copie sulla scrivania in precedenza in uso al Fanasca stesso presso il CredemPoint di Genzano”;
- è altresì agli atti il formale disconoscimento operato, per il tramite di legale, dai suddetti sig.
[…omissis…] e sigg. […omissis…]-[…omissis…], in relazione rispettivamente al citato bonifico in
data 13 agosto 2012 in favore […omissis…] del promotore ed al citato assegno circolare del 18
febbraio 2013 a favore della concessionaria […omissis…];
- alla luce di ciò, è da ritenere acquisita in via presuntiva la prova della contraffazione della firma in
relazione al predetto assegno, tenuto conto, tra l’altro, della complessiva operatività posta in essere
dal promotore;
- con riguardo ai clienti sigg. […omissis…] e […omissis…]:
- vi è evidenza del formale disconoscimento operato, anche per il tramite di legale, dai suddetti
[…omissis…] in relazione ai due citati assegni in data 2 aprile 2012 in favore del sig. […omissis…],
beneficiario ad essi sconosciuto e, secondo quanto riferito dall’Intermediario, cliente del promotore
sig. Fanasca;
- alla luce di ciò, è da ritenere acquisita in via presuntiva la prova della contraffazione della firma dei
clienti in relazione ai predetti assegni, tenuto conto, tra l’altro, della complessiva operatività posta in
essere dal promotore;
- con riguardo alla cliente sig.ra […omissis…] ed ai due citati rendiconti alle date del 31 gennaio
2012 e del 29 marzo 2012 allegati al reclamo della medesima del 18 aprile 2013, l’Intermediario ha
riferito che “non si tratta di documenti ufficiali della banca ma di stampe della semplice funzione di
4 “simulazione” esistente all’interno del servizio Internet Banking” e che “tali documenti risultano
essere stati prodotti dall’utenza Internet Banking intestata al promotore stesso. Gli importi esposti in
tali elaborati non trovano riscontro con la posizione della cliente risultante dalla contabilità
aziendale”;
- accertata la violazione dell’art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine
all’avere accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, posto che
quanto dichiarato dai sigg. […omissis…] e […omissis…] in merito alla consegna al promotore del
citato assegno di 20 mila euro in funzione di un acquisto di titoli di Stato prospettato loro dal
promotore con controparte altro cliente, il sig. […omissis…], trova riscontro in ciò che ha riferito
l’Intermediario, secondo cui “le verifiche svolte hanno consentito di accertare che effettivamente, in
data 9/03/2012, sul c/c intestato al sig. […omissis…] è stato effettuato il versamento di un assegno
circolare … che coincide con le caratteristiche del mezzo di pagamento che i clienti hanno
specificato, … , di aver utilizzato per il regolamento di tale transazione”.
L’Intermediario ha altresì specificato che “nella sua posizione in Credem, il sig. […omissis…] non
ha mai posseduto titoli di Stato e/o altri investimenti in strumenti finanziari”;
B) relativamente alla sanzione da applicare nel caso di specie, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha
proposto l’adozione, nei confronti del sig. Francesco Fanasca, del provvedimento di radiazione
dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 58/1998,
posto che:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le
sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla
gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del
Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa
Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, del regolamento Consob n.
16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di
contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra
documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere, di acquisizione, anche
temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente
(anche quando tale condotta si sia concretizzata in distrazione di somme di denaro di pertinenza dei
clienti), di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente di informazioni o
documenti non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o
dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo
collegati;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob
dispone la sospensione del promotore dall’Albo, da uno a quattro mesi, nei casi di accettazione dal
cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche
difformi da quelle prescritte; tale condotta illecita costituisce, nel caso di specie, grave violazione
della normativa di riferimento;
- la pluralità di condotte illecite accertate e le modalità con cui le stesse sono state poste in essere
costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente
l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali
investitori;
5 VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul
procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n.
262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in
vigore il successivo 9 giugno 2015;
VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il
quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non hanno
presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la
trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15giorni dall’entrata in
vigore della delibera stessa;
RILEVATO che il sig. Francesco FANASCA nel corso del procedimento non si è avvalso della
facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e,
successivamente all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha
richiesto di ricevere copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere
quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei
fatti ed alla sanzione da applicare nel caso di specie;
D E L I B E R A:
Il sig. Francesco FANASCA, nato a Roma il 30 dicembre 1972 e residente a […omissis…], è radiato
dall’Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio
entro 30 giorni dalla data di notifica.
9 luglio 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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