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Patti successori
Patti successori BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE Cassazione civile sez. II 08 ottobre 2008 n. 24813 Non ricorre un patto successorio vietato, nullo ai sensi dell'art. 458 c.c., quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa. L'accordo vietato, pertanto, deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento. Cassazione civile sez. II 09 maggio 2000 n. 5870 Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell'art. 458 c.c. nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio "vinculum iuris" di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento. Conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità trattasi abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa. Conseguenza della nullità di patti successori rinunciativi Cassazione civile sez. II 26 agosto 2002 n. 12474 Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all'indebito oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile l'"animus donandi" e verificare l'esistenza dei prescritti requisiti di forma. patti successori e testamenti reciproci Tribunale Milano 02 novembre 1998 Quando due testatori dispongono l'uno a favore dell'altro con due distinti testamenti, di pari data e di identico contenuto, deve ritenersi che i testatori si siano reciprocamente influenzati e che, sebbene i testamenti siano distinti, le loro volontà siano in sostanza racchiuse in un unico atto, in violazione degli art. 589 e 458 c.c., nel senso che quando due testamenti sono contenuti in un medesimo atto o quando le disposizioni sono reciproche deve presumersi che i testatori si siano accordati. Cassazione civile sez. II 27 aprile 1982 n. 2623 Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatari provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri. (Nella specie, si è ravvisato un patto successorio vietato, essendo risultato che ciascuno dei coniugi aveva lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l'altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio). patti successori: quando ricorrono Cassazione civile sez. II 16 febbraio 1995 n. 1683 In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbono comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato. i patti successori obbligatori Cassazione civile sez. II 06 gennaio 1981 n. 63 Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, e dall'altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un "vinculum iuris", di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento, come quando un soggetto si obblighi mediante una scrittura privata a trasferire con atto di ultima volontà i propri beni ad un altro, in corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di fornirgli abitazione ed assistenza. Cassazione civile sez. II 03 novembre 1979 n. 5693 Il patto successorio, nella forma di patto istitutivo, consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla (soltanto) per il divieto posto dall'art. 458 c.c., di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca l'adempimento, e, pertanto, non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale (come quella di accordi familiari o patti pregressi) in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, cioè delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente dalla nullità "ex lege", la volontà del testatore alla istituzione medesima. Testamento, patto successorio, volontà, criteri interpretativi, nozione, effetti Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.11.2009 n° 24450 L’interpretazione della volonta’ del testatore espressa nella scheda testamentaria, risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, e’ compito esclusivo di questo, nel senso che a lui e’ riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio piu’ idonei a ricostruire la predetta volonta’, potendo egli avvalersi in tale attivita’ interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la particolare natura dell’atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c.. Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento. Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena liberta’ del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, e’ per definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volonta’ del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi