...

Patti successori

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

Patti successori
Patti successori
BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
Cassazione civile sez. II 08 ottobre 2008 n. 24813
Non ricorre un patto successorio vietato, nullo ai sensi dell'art. 458 c.c., quando tra
le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità si
tratta abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di
disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non
crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del
testatore che è oggetto di tutela legislativa. L'accordo vietato, pertanto, deve essere
inteso a far sorgere un vero e proprio "vinculum iuris", di cui la successiva
disposizione testamentaria costituisce l'adempimento.
Cassazione civile sez. II 09 maggio 2000 n. 5870
Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell'art. 458 c.c. nella
convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione
non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti,
rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di
acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale
accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio "vinculum iuris" di cui la
successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento. Conseguentemente
deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia
intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità trattasi abbia solo
manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni
in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo
giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto
di tutela legislativa.
Conseguenza della nullità di patti successori rinunciativi
Cassazione civile sez. II 26 agosto 2002 n. 12474
Dalla nullità del contratto contenente un patto successorio cosiddetto rinunciativo
deriva il diritto delle parti di ottenere la restituzione delle eventuali somme versate al
rinunciante in esecuzione del patto, in applicazione dei principi relativi all'indebito
oggettivo, diritto soggetto a prescrizione, non potendo presumersi la natura liberale
delle attribuzioni effettuate in esecuzione del patto, in quanto a questo scopo è
necessario individuare con precisione da quali elementi fosse desumibile l'"animus
donandi" e verificare l'esistenza dei prescritti requisiti di forma.
patti successori e testamenti reciproci
Tribunale Milano 02 novembre 1998
Quando due testatori dispongono l'uno a favore dell'altro con due distinti testamenti,
di pari data e di identico contenuto, deve ritenersi che i testatori si siano
reciprocamente influenzati e che, sebbene i testamenti siano distinti, le loro volontà
siano in sostanza racchiuse in un unico atto, in violazione degli art. 589 e 458 c.c.,
nel senso che quando due testamenti sono contenuti in un medesimo atto o quando le
disposizioni sono reciproche deve presumersi che i testatori si siano accordati.
Cassazione civile sez. II 27 aprile 1982 n. 2623
Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni
testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente
distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei
testatari provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante
correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri.
(Nella specie, si è ravvisato un patto successorio vietato, essendo risultato che
ciascuno dei coniugi aveva lasciato i propri beni a uno dei due figli, perché l'altro
coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio).
patti successori: quando ricorrono
Cassazione civile sez. II 16 febbraio 1995 n. 1683
In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto
la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo
giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare,
trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se
la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai
contraenti come entità della futura successione o debbono comunque essere compresi
nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della
propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi; 4) se l'acquirente abbia
contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto
trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a
titolo di eredità o di legato.
i patti successori obbligatori
Cassazione civile sez. II 06 gennaio 1981 n. 63
Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera
istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, e dall'altro, quelle che abbiano
per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una
successione non ancora aperta e facciano sorgere un "vinculum iuris", di cui la
disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento, come quando un soggetto si
obblighi mediante una scrittura privata a trasferire con atto di ultima volontà i
propri beni ad un altro, in corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di
fornirgli abitazione ed assistenza.
Cassazione civile sez. II 03 novembre 1979 n. 5693
Il patto successorio, nella forma di patto istitutivo, consiste in una convenzione
obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, ma nulla
(soltanto) per il divieto posto dall'art. 458 c.c., di cui la successiva disposizione
testamentaria costituisca l'adempimento, e, pertanto, non ricorre quando nella
scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di
carattere affettivo e morale (come quella di accordi familiari o patti pregressi) in
mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, cioè delle parti tra le quali
questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della
istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare, indipendentemente
dalla nullità "ex lege", la volontà del testatore alla istituzione medesima.
Testamento, patto successorio, volontà, criteri interpretativi, nozione, effetti
Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.11.2009 n° 24450
L’interpretazione della volonta’ del testatore espressa nella scheda testamentaria,
risolvendosi in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, e’ compito
esclusivo di questo, nel senso che a lui e’ riservata la scelta e la valutazione degli
elementi di giudizio piu’ idonei a ricostruire la predetta volonta’, potendo egli
avvalersi in tale attivita’ interpretativa, ovviamente con opportuni adattamenti per la
particolare natura dell’atto, delle stesse regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c..
Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera
istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano
per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una
successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la
disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.
Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto
di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena liberta’ del testatore di
disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, e’ per definizione non
suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un testamento, mediante la quale
si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volonta’
del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con
terzi
Fly UP