Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica: deducibilità e
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Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica: deducibilità e
ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI? Le spese sanitarie, mediche e di assistenza specifica: deducibilità e detraibilità (fonte: www.handylex.org.it « Le leggi a portata di mano ») La normativa tributaria prevede un diverso trattamento per: 1) le spese mediche generiche e di assistenza specifica 2) le spese sanitarie. 1) Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali, le prestazioni rese da personale esercente professioni di carattere sanitario (ad esempio: infermieri, terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc.), dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale. Le suddette complessivo. spese possono essere dedotte, cioè sottratte dal reddito Qualora la persona disabile viva in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale, oppure frequenti un centro diurno, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che tali spese risultino indicate distintamente nella documentazione che l'Ente che gestisce il servizio deve rilasciare (D.G.R. del 21/3/97, n°26316). Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell'interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico. Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico. 2)Tra le spese sanitarie (oltre ai sussidi tecnici e ai veicoli adattati) rientrano: • • • • • prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Le suddette spese possono essere detratte in ragione del 19% dall'imposta lorda, per la parte di spesa che eccede le 129,11 euro. La documentazione Anche la documentazione prevista è diversa a seconda che si tratti di spese mediche o di assistenza specifica oppure di spese sanitarie. ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI? Per gli aspetti comuni riprendiamo quanto previsto dalle istruzioni alla redazione del Modello 730/1999: • la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta; • per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura “medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l’importo pagato è riferito all’acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari; • Nel caso in cui si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. 1)Nel caso poi che le spese siano riconducibili a prestazioni mediche generiche e di assistenza specifica, è necessario dimostrare che il contribuente o il familiare è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: • i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; • i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche; • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 2)Nel caso delle spese sanitarie (quelle detraibili) che non siano riconducibili a mezzi di locomozione, sollevamento, deambulazione o sussidi tecnici o informatici non è necessario dimostrare lo stato di handicap, in quanto all'agevolazione sono ammessi tutti i cittadini. ANFFAS Brescia Onlus SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE SAI? Spese mediche all'estero Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. Normativa di riferimento • Circolare Ministero delle Finanze 15 maggio 1997, n. 137/E "Oggetto: Risposte ai quesiti in materia di imposte sui redditi, Ici, Invim, successioni e donazioni ed Iva." • Legge 23 dicembre "Misure di razionalizzazione [in particolare l'art. 3 commi 2 - 3 ] • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi." [in particolare gli art. 10 e art. 13 bis ] 1996, n. della finanza 662 pubblica." A cura del Centro per la Documentazione Legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Direzione Nazionale