Comments
Description
Transcript
regolamento sagra zucca
COMUNE DI BRANDIZZO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO DELLA “SAGRA DELLA ZUCCA” ARTICOLO 1: Oggetto, organizzazione e caratteristiche della Sagra. La manifestazione denominata “SAGRA DELLA ZUCCA” ha come scopo di far conoscere prodotti alimentari specifici riguardanti la zucca, le verdure autunnali, ed i prodotti di nicchia legati al nostro territorio e dare impulso ad una produzione sempre più qualificata, accogliendo a tale scopo in primo luogo i produttori agricoli locali e gli artigiani, e presenta le seguenti caratteristiche: Organizzazione: Associazione arte e Cultura di Brandizzo con sede in Via Torino n. 123; Oggetto: esposizione e promozione di prodotti alimentari specifici quali la zucca, le verdure autunnali, ed i prodotti di nicchia; Cadenza: 3^ domenica del mese di Ottobre; Sede: Piazza Carlo Tempia, già sede di mercato settimanale; Orario: 9.00 – 19.00; N. posteggi: 20 Partecipazione: artigiani del settore – produttori agricoli del settore; ARTICOLO 2: Domande di partecipazione. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, in carta libera all’associazione Arte e Cultura con sede in Brandizzo Via Torino n. 123 entro e non oltre la settimana precedente la manifestazione di ogni anno, e dovranno assolutamente contenere i seguenti elementi di valutazione: Residenza anagrafica e recapito telefonico; Indicazione della specializzazione offerta e della superficie occupata indicando le relative misure; Se artigiani: copia dell’iscrizione al registro degli artigiani, se produttore agricolo, copia dell’autorizzazione in possesso; ARTICOLO 3: Ammissione. L’ammissione è effettuata a insindacabile giudizio dell’ente organizzatore, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della domanda. I richiedenti assegnatari di posteggio riceveranno comunicazione scritta. Viene in ogni tempo revocata l’ammissione agli operatori che per la natura e la qualità degli articoli trattati, risultino esercitare una attività non conforme alle caratteristiche della manifestazione. COMUNE DI BRANDIZZO PROVINCIA DI TORINO ARTICOLO 4: Posteggi. Le dimensioni del posteggio, non consentono la presenza di auto o furgoni che dovranno sostare al di fuori dell’area della manifestazione. L’accesso alla piazza dei furgoni o veicoli sarà limitata al carico e scarico della merce. ARTICOLO 5: Esclusione dalla manifestazione. Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguentemente esclusione dalla sagra il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dalla legge e dal presente regolamento. ARTICOLO 6: Divieti. Gli espositori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato dall’ente organizzatore, ed i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro; Gli espositori devono mantenere pulito il posteggio loro assegnato e le relative attrezzature; I rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune; È vietata la pubblicità sonora di qualunque tipo. ARTICOLO 7: Responsabilità. L’organizzazione non risponde di furti o incendi che si verificano durante la manifestazione. Per cause di forza maggiore, la manifestazione può cambiare data, essere soppressa o ridotta in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità per l’ente organizzatore.