...

Ordinanza Balneare 2014 - Comune di San Felice Circeo

by user

on
Category: Documents
21

views

Report

Comments

Transcript

Ordinanza Balneare 2014 - Comune di San Felice Circeo
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA
P.za Lanzuisi. n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono 0773.5221 - Fax 0773.546043 - www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO
ORDINANZA BALNEARE ANNO 2014
N. 62
OGGETTO:
DEL 27-06-2014
Servizio Demanio Marittimo
IL RESPONSABILE
Visto il R.D. 30.03.1942 n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della
Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
Visto il D.P.R. 15.02.1952 n. 328 di approvazione del regolamento per l’esecuzione del
Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
Visto il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo
Stato alle Regioni;
Vista la Legge Regione Lazio 19.12.1995 n. 59 in materia di sub-delega ai Comuni di
funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;
Vista la Legge Regione Lazio 06.08.1999 n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
Vista la Legge Regione Lazio 6 Agosto 2007 n. 13, in materia di organizzazione del sistema
turistico laziale e di modifica alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.07.2001 avente ad
oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di
demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi;
Visto il Regolamento Regionale 15 luglio 2009, n. 11 relativo alla disciplina delle tipologie
di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e alla
classificazione degli stabilimenti balneari;
Vista la Legge del 05.02.1992 n. 104 avente per oggetto “Legge-quadro per l’assistenza,
all’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 avente per oggetto “ Modifiche del sistema penale”;
Visto il D.P.R. 8.06.1982 n.470 avente per oggetto “Attuazione della direttiva (CEE) n.
76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”;
Visto il D.Lgs 03.06.2006 n.152 avente per oggetto “ Norme in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 relativo alla “ Riforma della disciplina del settore del
commercio, a norma dell'art. 4 della legge 15.03.1997 n. 59”;
Vista la Circolare n. 120 del 25.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2000, n. 644, relativo
all’adozione ed approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) nel Comune di
San Felice Circeo, pubblicato sul B.U.R.L. il 20.12.2000;
Vista la Legge Regionale Lazio del 29.11.2006 n. 21 in materia di svolgimento delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande;
Viste l’Ordinanza n. 53/07 in data 07.05.2007 del Capo del Compartimento Marittimo di
Gaeta, nonché l’Ordinanza n. 57/2014 emessa in data 29.05.2014 dal Capo del Circondario
Marittimo di Terracina;
Vista la legge 241/1990 e s.m.i. “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “ ;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. “Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Viste le proprie precedenti Ordinanze balneari;
Considerato che uno dei principali obiettivi per lo sviluppo ulteriore del turismo è quello
della destagionalizzazione, da conseguire attraverso progetti che promuovano il più
possibile lungo tutto l’arco dell’anno, l’affluenza e la permanenza turistica nel nostro
paese, integrando l’offerta turistica balneare anche con il resto dell’offerta turistica del
territorio;
Dato atto che la stagione balneare dura tutto l’anno solare, occorre stabilire cosa si
intende per stagione balneare estiva e stagione balneare invernale;
Sentita l’Amministrazione Comunale;
Sentite le locali organizzazioni di imprese balneari;
Sentito l’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
ORDINA
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le seguenti prescrizioni sono volte a disciplinare l’utilizzo a scopo balneare, elioterapico e
ricreativo delle aree demaniali marittime.
Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno
essere osservate in ogni momento dell'anno.
Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni
impartite dalla competente Capitaneria di Porto di Gaeta e dall’Ufficio Circondariale
Marittimo di Terracina in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare
riferimento alla balneazione.
Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla
Capitaneria di Porto di Gaeta e dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina in materia
di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione
balneare, di navigazione all’interno di specchi acquei riservati alla balneazione.
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 2/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Qualora, una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza, risultassero in
contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull’argomento dal capo del
Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.
ART. 2
STAGIONE BALNEARE - DURATA
Di stabilire che per “stagione balneare estiva” si intende il periodo dell’anno compreso dal
1° maggio al 30 settembre e che per “stagione balneare invernale” si individua il periodo
dell’anno non compreso nella stagione estiva così definita:
Di stabilire altresì che durante la stagione balneare invernale, come individuata al comma
precedente, per la quale verrà emanato successivo apposito provvedimento per
regolamentarne la disciplina e le modalità di adesione dei titolari degli stabilimenti
balneari, è consentita l’apertura degli stessi per realizzare sull’arenile eventi ed iniziative
ricreative, sportive, culturali, ludiche e variamente promozionali, permettendo a tal fine
alle strutture balneari il mantenimento della fruibilità della somministrazione annessa, da
concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l’offerta delle medesime, nonché
per effettuare elioterapia.
ART. 3
STAGIONE BALNEARE ESTIVA
La stagione balneare estiva è compresa tra il 1° maggio e il 30 Settembre di ogni anno.
Al fine di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali oggetto di concessione,
ciascun concessionario o gestore non puo’ iniziare l’esercizio oltre il 1° Giugno e cessarlo
prima del 15 Settembre e per tale periodo il servizio di salvataggio dovrà essere sempre
attivo; ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione
balneare estiva o successivamente alla sua conclusione, dovrà esserne data formale
comunicazione all'intestato Settore Comunale. In tali casi di apertura o chiusura in deroga,
se il servizio di soccorso ed assistenza bagnanti non è attivo, deve essere inalberata la
bandiera rossa indicante la balneazione NON SICURA e devono essere posizionati
nell’arenile in concessione almeno 2 (due) cartelli ben visibili - redatti almeno in italiano ed
inglese - recanti la seguente dicitura:
"ATTENZIONE! - BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI SOCCORSO
ED ASSISTENZA BAGNANTI" --“WARNING! UNSAFE BATHING AREA ! NO LIFEGUARD ON DUTY !
SWIM AT YOUR OWN RISK ! “
ART. 4
ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 3/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
4.1
La zona di mare, fino ad una distanza di 200 (duecento) metri dalla battigia, e’
riservata alla balneazione.
4.2
In presenza di coste rocciose naturali o a picco sul mare, tale zona e’ riferita ad una
distanza di metri 100 (cento) dalla costa.
4.3
Il limite della zona di balneazione - eccetto quella disciplinata al precedente punto
4.2 - deve essere segnalato a cura dei concessionari con il posizionamento di
gavitelli biconici di colore rosso o arancione, emergenti a non meno di cm. 30
(trenta) dal livello dell’acqua, saldamente ancorati al fondale e posti parallelamente
alla linea di costa ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno
dall'altro; i concessionari hanno altresì l’obbligo - conformemente all’art. 3
dell’Ordinanza compartimentale n. 57/2014 citata in premessa - di segnalare la
fascia di sicurezza di 200 (duecento) metri dalla linea di battigia, mediante il
posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, emergenti a non
meno di cm 30 (trenta) dal livello dell’acqua, saldamente ancorati al fondale e posti
parallelamente alla linea di costa ad una distanza non superiore a m. 50 (cinquanta)
l’uno dall’altro.
4.4
I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non
esperti del nuoto (massimo metri 1,60 di profondità) con cartello - redatto almeno
in italiano ed inglese - apposto su palo ben fissato sul fondo del mare e recante la
dicitura: "ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE M.T. 1,60 DI PROFONDITA’", oppure
con gavitelli di colore bianco con la dicitura “LIMITE ACQUE SICURE” in almeno due
lingue (italiano e inglese).
4.5
I concessionari obbligati al posizionamento devono:
4.6
-
vigilare sugli eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al
loro riposizionamento, non appena cessata la causa che ne ha determinato lo
spostamento;
-
nel caso di rimozione/deterioramento dei cartelli, effettuarne l’immediato
rispristino.
Nella predetta zona di mare, nelle ore comprese tra le 09:30 e le 19:30,
E' VIETATO:
4.6.1 l’ancoraggio, l’ormeggio, ed il transito di qualsiasi unità, compresi tavole a
vela (windsurf), skysurf, kitesurf e similari, derive a vela. E’tuttavia
consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti di circolare entro i
200 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti
ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonche’ collisioni con altri scafi:
natanti da spiaggia a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe,
stand up puddle (SUP) e simili, comunque non provvisti di propulsione a
motore e/o vela;
4.6.2 Le imbarcazioni a motore, vela o a vela con motore ausiliario - se non
condotte a remi - nonché le moto d'acqua e le tavole a vela dovranno
raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 4/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
4.6.3 L'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente
disciplinati con apposita concessione demaniale marittima;
4.6.4 La sosta di unità entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura
dei porti e dagli approdi.
ART. 5
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
E' vietato fare il bagno:
5.1
nei porti;
5.2
nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dalle strutture portuali e dalle
darsene per la nautica da diporto;
5.3
nelle zone destinate alla mitilicoltura e a distanza inferiore a metri 500
(cinquecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora;
5.4
nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie;
5.5
all’interno dei corridoi di lancio, opportunamente segnalati o in zone destinate ad
altre attività ricreative/sportive;
5.6
nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.
ART. 6
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione è
VIETATO
6.1
lasciare natanti in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche
temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelli
destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza o salvataggio;
6.2
lasciare sulle spiagge libere ombrelloni sedie a sdraio, tende o altre attrezzature
comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o
inutilizzate;
6.3
sostare e occupare, anche temporaneamente, i frangiflutti e le scogliere, con
ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli ecc.
6.4
occupare la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia
che dovrà essere di almeno 5 metri, la quale essendo strumentale all’espletamento
dell’attività di salvamento deve essere lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di
qualsiasi genere (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc…);
6.5
campeggiare o comunque installare tende o strutture similari;
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 5/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
6.6
transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai
servizi di polizia e/o soccorso, nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili
(setaccio o pulisci spiaggia) che comunque non potranno essere usati negli orari di
balneazione;
6.7
praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce,
racchettoni, ecc.), sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti,
se può provocare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica,
nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle
zone appositamente attrezzate dai concessionari o dal Comune;
6.8
condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o
guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal
divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti;
6.9
tenere ad alto volume della radio, juke-box e, in generale di apparecchi di diffusione
sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle
ore 16:00;
6.10 esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive
senza Autorizzazione Comunale;
6.11 organizzare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione dell'Autorità Comunale;
6.12 gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché bruciare materiali di
ogni tipo, accendere fornelli da campeggio e accendere fuochi liberi direttamente
sulla sabbia;
6.13 introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta
autorizzazione;
6.14 effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai
bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a
mezzo di aerei;
6.15 sorvolare le spiagge e le zone di mare riservate alla balneazione con qualsiasi tipo di
velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
6.16 pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla
balneazione;
6.17 l’esercizio del commercio in forma itinerante, lungo tutta l’area demaniale
marittima del litorale con finalità turistico-ricreativa salvo deroghe previste dai
regolamenti comunali;
6.18 l’utilizzo dell’arenile in concessione e delle relative attrezzature (sdraio, lettini,
ombrelloni, ecc.) nel periodo compreso tra le ore 24:00 e le ore 05:00, salvo
espresso consenso del concessionario;
6.19 e’ vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che
non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio;
6.20 e’ vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di
idoneo sistema di scarico;
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 6/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
6.21 effettuare lavori di dragaggio nelle darsene dal 1° giugno al 15 settembre, fatte
salve esigenze derivanti da eventi naturali. Nel caso del verificarsi di tali eventi, il
dragaggio, previa autorizzazione, dovrà’ avvenire al di fuori dell’orario di
balneazione e terminare comunque entro le ore 7,00 e comunque lo stesso non
dovrà essere effettuato nei giorni festivi e prefestivi.
ART. 7
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E SALVATAGGIO
L'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata all’ ottenimento della
licenza comunale di esercizio e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente
autorità
Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione dovrà osservare
scrupolosamente quanto riportato dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 57/2014 del
29.05.2014 ed
HA L’OBBLIGO
7.1 di garantire l’apertura al pubblico almeno dalle ore 8,30 alle ore 19:30.
7.2 di esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le
tariffe applicate ai servizi resi;
7.3 di tenere a disposizione presso lo stabilimento o area in concessione l’originale del
titolo concessorio in corso di validità;
7.4
I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico devono:
7.4.1 organizzare e garantire, durante gli orari di apertura, il servizio di soccorso ed
assistenza ai bagnanti, come previsto dall’ordinanza vigente dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Terracina, con almeno un assistente ogni 100
(cento) metri di fronte mare abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale
Salvamento e dalla Federazione Italiana Nuoto. Ove non risulti assicurato il
servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, si procederà alla chiusura
d'autorità della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio.
7.4.2 di attivare dalle ore 9,30 alle ore 19,00 un efficiente servizio di salvataggio.
Qualora lo stabilimento rimanga aperto oltre la fascia oraria sopra indicata è
obbligo da parte del concessionario l’affissione del cartello di “BALNEAZIONE
NON SICURA”.
7.4.3 Qualora all’interno degli stabilimenti balneari siano organizzate
manifestazioni, eventi o iniziative di qualunque natura, al di fuori dell’attività
di balneazione, che comportino, implichino o comunque lascino prevedere
l’utilizzo dello specchio acqueo antistante l’esercizio ai fini di balneazione, il
servizio di salvamento deve essere mantenuto per l’intera durata dell’evento
nelle forme previste dall’ordinanza n. 57/2014 dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Terracina;
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 7/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
7.4.4 di garantire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito per il
raggiungimento della battigia antistante l’area in concessione, se non
accessibile da spiaggia libera contigua;
7.4.5 di far indossare all' assistente una maglietta di colore rosso, con la scritta
"SALVATAGGIO" o altra scritta ben visibile che identifichi in modo immediato
la sua funzione (es. "ASSISTENTE", "BAGNINO", ecc.). L'assistente deve essere
munito delle seguenti dotazioni individuali: fischietto, un paio di pinne,
maschera con snorkel, mascherina di respirazione bocca a bocca; ai fini di
una maggiore tutela degli stessi bagnini durante gli interventi di soccorso,
può essere utilizzato un giubbotto di salvataggio di tipo conforme ed un
casco protettivo di sicurezza ( ad esempio in prossimità di litorali rocciosi,
pennelli, moli, ecc.) di colore rosso. L'assistente non può essere impegnato in
altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza
maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato - e deve stazionare nella postazione ai cui al successivo comma 7.6 oppure in mare,
sull'imbarcazione di servizio.
7.5
di comunicare ai bagnanti tramite cartello ben visibile, redatto almeno in italiano
ed in inglese, l’orario del servizio di salvataggio attivo dalle ore 09,30 alle ore 19,00;
7.6
di allestire in un punto dell'arenile in concessione che consenta la più ampia
visibilità, una postazione di salvataggio permanentemente dotata di quanto previsto
dalla vigente Ordinanza emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo;
7.7
di issare su apposito pennone ben visibile una bandiera rossa qualora le condizioni
meteo marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano
particolare attenzione.In caso di vento forte deve essere issata, su apposita asta ben
visibile, una bandiera gialla recante la scritta in italiano ed inglese " VENTO
PERICOLOSO"DANGEROUS WIND". Nelle citate circostanze di pericolo è fatto divieto
di mantenere gli ombrelloni aperti e mettere a mare materassini, battelli di gomma
e simili. in tali casi i bagnanti devono essere avvertiti della situazione di pericolo, a
cura del personale di servizio dello stabilimento, ricorrendo, anche all'impiego di
mezzi fonici
7.8
di dotarsi di materiale di primo soccorso, costituito da quanto previsto dalla vigente
ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo;
7.9
di posizionare ai punti estremi del fronte-mare in concessione, in prossimità della
battigia, due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 50 (cinquanta)
metri.
7.10
di curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente
del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.
Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da
non intralciare la circolazione dei bagnanti;
7.9 di delimitare le aree demaniali marittime assentite in concessione fatta eccezione della
fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia - con sistema a giorno, di altezza non
superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 8/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
7.10 di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei
percorsi perpendicolari alla battigia; i concessionari potranno altresì predisporre, al
fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi
da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio.
Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione
all'intestato Settore Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione.
7.11 di esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e
danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di
ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le
imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato all'Ufficio Circondariale
Marittimo di Terracina o all'Autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli
indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei
segnali - pericoli noti e rischi a carattere permanente.
7.12 di dotare ogni stabilimento balneare di idonei mezzi antincendio, nel rispetto delle
vigenti normative in materia.
7.13 di destinare presso ogni stabilimento balneare al pronto soccorso un apposito locale
o area. In detto locale dovranno essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni e/o i
materiali di cui al precedente punto 7.8.
7.14 di collegare i servizi igienici alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di
sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
7.15 di dotare i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92 citata in preambolo,
di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo
internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.
7.16 di controllare le installazioni prima della chiusura serale allo scopo di accertare
l'assenza di persone nelle cabine.
ART. 8
DISCIPLINA DELLA PESCA
8.1
Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 4, nonché, dagli artt. 128,129,
130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, è altresì
VIETATO:
8.1.1 l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 250
(duecentocinquanta) dalla battigia degli arenili liberi, dal 01 Maggio al 30
Settembre nelle ore di balneazione;
8.1.2 è vietato l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 250
(duecentocinquanta) dalla battigia nelle aree in concessione demaniale
marittima sia di giorno che di notte;
8.1.2 l’esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del litorale
di giurisdizione, frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri
dalla riva;
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 9/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
8.1.3 l'attraversamento, con arma subacquea carica, delle zone frequentate dai
bagnanti;
ART. 9
CORRIDOI DI LANCIO E RELATIVE NORME DI COMPORTAMENTO
9.1
I corridoi di lancio dovranno avere le caratteristiche prescritte dall’Ordinanza sulla
sicurezza Balneare emanata dal Circondario Marittimo di Terracina n. 57/2014 del
29.05.2014;
9.2
Il posizionamento dei corridoi di lancio dovrà essere autorizzato, previo nulla osta
sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Terracina, dall’Amministrazione
comunale.
9.3
I concessionari e i gestori di strutture o aree turistico – ricreative dedite all’esercizio
di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola di vela etc.)
hanno l’obbligo di delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, al fine di
predisporre appositi corridoi di partenza ed atterraggio per unità a motore, a vela o
con motore ausiliario (comprese tavole a vela e moto d’acqua.
9.4
I concessionari di stabilimenti balneari, qualora intendano svolgere anche il noleggio
dei natanti da diporto, a motore e/o a vela o che siano dotati di strutture per il
deposito di moto d'acqua e tavole a vela (es. rastrelliere per windsurf, ecc.) - hanno
l'obbligo di delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di
realizzare "corridoi di lancio" conformi alle prescrizioni dell’ art. 4 dell’Ordinanza del
Circondario marittimo di Terracina n. 57/2014, esclusivamente per la partenza e
l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, tavole a
vela e moto d'acqua.
9.5
Tutte le unità, a vela ed a motore, (comprese moto d’acqua e tavole a vela) devono
attraversare i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo,
e non superiore a 3 nodi. In ogni caso le unità devono procedere in modo da evitare
emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti
9.6
E' sempre vietato l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.
ART. 10
SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO
10.1 I concessionari di strutture balneari hanno facoltà di assicurare, fermo restando
l’obbligo delle prescritte dotazioni, il servizio di salvataggio anche in forma
collettiva, mediante l'elaborazione di un piano da sottoporre all'approvazione
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, così come previsto dall’Ordinanza
sulla Sicurezza del Circondario Marittimo di Terracina n. 57/2014, che preveda:
a) le generalità del rappresentante del raggruppamento ed il numero dell’utenza
telefonica dove lo stesso è reperibile;
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 10/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
b) un adeguato numero di postazioni di salvamento in punti ben determinati della
costa;
c) la turnistica ed il numero degli addetti;
d) i tratti di spiaggia libera, ovvero l’elenco degli esercizi per i quali si intende
organizzare il servizio e presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di
salvataggio;
e) i locali che all’occorrenza devono essere adibiti al primo soccorso;
f) l’elenco delle unità a motore e la loro dislocazione e l’eventuale numero di
natanti;
g) comunicazione ex art. 68 del Codice della Navigazione.
10.2 In caso di mancata approvazione dei piani da parte dell’Ufficio Circondariale
Marittimo, o in caso di mancato accordo nella ripartizione delle postazioni o di
recesso dall’adesione al piano, ciascun esercizio dovrà disporre di un proprio
servizio di salvamento.
ART. 11
BALNEABILITA' DELLE ACQUE - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA
11.1
I titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di San
Felice Circeo sono obbligati ad affiggere all'ingresso delle aree in concessione ed in
un luogo ben visibile agli utenti, oltre alla vigente Ordinanza balneare, un avviso
delle dimensioni minime di cm 50x70 - redatto almeno in italiano ed in inglese - che
informi sullo stato di balneabilità delle acque
“ACQUE BALNEABILI --- BATHING WATER”
come disciplinato dalla vigente Ordinanza comunale, nonché su eventuali pericoli e
sugli orari e sui servizi erogati.
ART. 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI
La presente ordinanza sostituisce ed abroga tutte le altre Ordinanze di Balneazione
precedentemente emesse dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di San Felice Circeo.
La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo
nonché sul sito internet http//: www.comune.sanfelicecirceo.lt.it e sarà notificata alla
Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed ai titolari degli stabilimenti
balneari di San Felice Circeo.
E’ fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174
del Codice della Navigazione ed ai sensi del D.Lgs. 171/2005 del codice della Nautica da
Diporto.
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 11/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni normative e
legislative in materia.
è fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza in vigore
dalla data odierna. Le eventuali violazioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca
reato ai sensi degli articoli 1231, 1164, e 1174 del Codice della navigazione e ai sensi del
Decreto Legislativo n.171/2005 (Codice della nautica da diporto)
AVVISI E CONSIGLI UTILI AGLI UTENTI
 non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti
specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o
se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura
ambiente;
 non fare li bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
 non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non
conosci il fondale;
 non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
 se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente,
bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita
assolutamente di fare li bagno se hai preso un colpo di sole o se
riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di
freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono
l'insolazione);
 quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal
natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
 non allontanarti mai a più di 30 (trenta) metri dalla costa usando
materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili. Nei casi in cui è stata
issata la bandiera rossa o quella gialla è vietato entrare in acqua con gli
stessi;
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 12/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

non fare il bagno quando è esposta la bandiera rossa. Se occorre,
chiedi ulteriori informazioni agli assistenti di spiaggia: sono a tua
disposizione per tutte le informazioni di cui necessiti.
Dalla Residenza Municipale, 27-06-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA Anna Maria Ciccarelli Laforgia
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 13/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.
124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-06-2014 con
cronologico n. 894.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Francesco Zeoli
ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO n. 62 del 27-06-2014 - Pag. 14/14
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Fly UP