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GUIDA AI SERVIZI PER L`IMPIEGO nella Provincia di Roma

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GUIDA AI SERVIZI PER L`IMPIEGO nella Provincia di Roma
PROVINCIA
DI ROMA
Energie
Comuni.
GUIDA AI SERVIZI
PER L’IMPIEGO
nella Provincia di Roma
Assessorato alle Politiche del Lavoro
e della Qualità della vita
NOTA IMPORTANTE
Il testo di questa guida sarà reperibile on line sul sito
www.informaservizi.it, il portale della Provincia di Roma
dedicato al lavoro. Collegandosi periodicamente sarà possibile
scaricare tutti gli aggiornamenti, le aggiunte e le modifiche al
testo che nel corso del tempo si renderanno necessari.
Si ringrazia Enzo Lilli consulente di Capitale Lavoro s.p.a. per la
preziosa e puntuale collaborazione.
INTRODUZIONE DELL’ ASSESSORE
ALLE POLITICHE DEL LAVORO E
DELLA QUALITÀ DELLA VITA.
La guida che presentiamo vuole essere uno strumento utile ai
cittadini e alle cittadine, alle imprese e a chiunque si debba misurare
con l’esperienza dell’inserimento lavorativo, per comprendere come
muoversi al fine di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai
Servizi per l’impiego della Provincia di Roma.
Ma quali sono le opportunità?
Bisogna partire, per comprendere l’importanza di questa scelta,
dalla trasformazione che i Centri per l’Impiego hanno subito:
non più uffici che preparano pratiche per l’avviamento al lavoro,
ma strutture articolate in servizi differenziati, per le esigenze
delle persone che si rivolgono a loro. Un esempio? Le offerte
lavorative, per soddisfare le necessità, gli interessi e le attitudini
di ognuno; gli stage formativi, per continuare l’apprendimento e
non restare tagliati fuori dal mercato del lavoro; i tirocini
remunerati presso le aziende, per formarsi un’esperienza sul
campo; le possibilità riservate a chi è diversamente abile, per
incrementare le opportunità di inclusione sociale; i colloqui
individuali per orientare disabili, giovani in obbligo formativo,
extracomunitari e categorie svantaggiate; informazione,
accoglienza, orientamento e accompagnamento ai servizi
presenti sul territorio.
Servizi ai cittadini, dunque, ma anche alle imprese interessate ad
assumere personale o ad incrementare l’organico esistente.
In sostanza, si tratta di un percorso nuovo che
l’Amministrazione provinciale offre alle persone che vivono e
operano sul proprio territorio, con l’intenzione di confermare il
proprio spirito di servizio e di affermare, attraverso la
qualificazione dell’intervento per sostenere l’occupazione
possibile, la capacità del soggetto pubblico di essere adeguato
alla situazione e alle difficoltà del momento che vivono persone
ed imprese, ma anche gli enti locali, con un’attività del tutto
gratuita e trasparente, rispetto alla quale la partecipazione
attiva è un requisito indispensabile.
Speriamo, con questo lavoro, di aver preso un’iniziativa utile e di
presentare un aspetto nuovo della Provincia di Roma, forse
ancora sconosciuto ai più.
Gloria Malaspina
Assessore alle Politiche del Lavoro
e della Qualità della Vita
1 I CENTRI PER L’IMPIEGO
CHE COSA SONO
In un mercato del lavoro in profonda trasformazione, come è
quello italiano oggi, si assiste al proliferare di forme di lavoro
flessibile e autonomo che sempre più vanno a sostituire quello
dipendente, a tempo pieno ed indeterminato ed all’affacciarsi di
nuovi e diversificati attori abilitati a svolgere a vario titolo
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
In questo panorama i Centri per l’Impiego pubblici sono
chiamati ad essere il motore della rete dei servizi per
l’impiego che ha come obiettivo prioritario la conoscenza
approfondita delle singole realtà territoriali al fine di
programmare politiche attive del lavoro calzanti sui bisogni
delle comunità da governare per garantire a tutti i cittadini
pari opportunità nell’accesso al mondo del lavoro offrendo
servizi personalizzati e di accompagnamento finalizzati a non
disperdere il bagaglio culturale e professionale di cui ognuno è
portatore.
DOVE RIVOLGERSI
Presso tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Roma.
Attualmente sono presenti 23 Centri per l’Impiego all’interno
del territorio della Provincia di Roma.
1.1
I CENTRI PER L’IMPIEGO
COME ISCRIVERSI ALLA BANCA DATI
Compilando la dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro. Lo stato di disoccupazione si può autocertificare.
LE CATEGORIE
• adolescenti da 15 a 18 anni;
• giovani da 18 a 25 anni;
• disoccupati/inoccupati;
• donne in reinserimento lavorativo;
• occupati in cerca di altra occupazione.
I SERVIZI OFFERTI
• prima accoglienza e informazione;
• colloqui individuali di orientamento;
• apprendistato;
• obbligo formativo;
• preselezione;
• bandi relativi agli avviamenti presso gli enti pubblici;
• tirocini formativi/orientativi;
• fare impresa;
• sportello Eures;
1.2
I CENTRI PER L’IMPIEGO
• centro servizi immigrati;
• collocamento dello spettacolo;
• attività di orientamento per cittadini diversamente abili e per
categorie svantaggiate;
• rete integrata dei servizi per l’occupazione.
CALL CENTER – CONTACT CENTER
Per tutti i cittadini e per le aziende è attivo il call center–contact
center dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma.
Telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 al numero verde lavoro
800.81.82.82
o collegandoti all’indirizzo e-mail:
[email protected]
sono disponibili i nostri operatori per informazioni su tutte le
strutture che si occupano di lavoro sul territorio provinciale
e per delucidazioni su tutti i servizi offerti dai Centri per
l’Impiego quali, ad esempio, modalità di inserimento in banca
dati (disponibilità), in liste di mobilità, tirocini, normativa
riguardante i contratti di lavoro e le assunzioni agevolate,
avviamenti presso gli enti pubblici e preselezioni per le offerte di
lavoro delle aziende private ecc.
Il call center-contact center dei Centri per l'Impiego, attraverso
un team di consulenti altamente specializzati, risponde, via voce
1.3
I CENTRI PER L’IMPIEGO
tramite il numero verde lavoro (800.81.82.82) o via telematica
tramite casella di posta elettronica ([email protected]) o
via fax (06 97233047), con estrema preparazione, cortesia e
disponibilità, consigliando anche le soluzioni migliori ed
agevolando il disbrigo delle pratiche burocratiche, facilitando
le attività delle aziende e reperendo personale con i requisiti
adeguati alle esigenze delle imprese richiedenti. Tutte
queste prestazioni sono assolutamente gratuite.
Sono a disposizione anche i siti web:
www.informaservizi.it e
www.provincia.roma.it (alla voce Centri per l’Impiego)
e le pagine 620, 621 e 622 del Televideo di Rai 3.
CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Nel territorio del Comune di Roma sono presenti 23 Centri di
Orientamento al Lavoro.
Si tratta di strutture pubbliche in cui l’azione orientativa si
sviluppa attraverso un percorso che parte dall’analisi dei
bisogni dell’utente per giungere a definire un progetto
personale in cui trovino eventualmente posto anche momenti
formativi per l’acquisizione delle capacità necessarie per
svolgere al meglio la ricerca di lavoro.
1.4
I CENTRI PER L’IMPIEGO
I CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI ROMA
Centro Impiego ROMA CINECITTA’
Viale Rolando Vignali, 14 – 00173 Roma
Tel. 06 729911-67668278 Fax 06 7213302
e-mail: [email protected]
sede periferica di PRIMAVALLE
Via Decio Azzolino, 7 – 00167 Roma
Tel. e Fax 06 6270798
e-mail: [email protected]
Centro Impiego ROMA TIBURTINO
Via E. D’Onofrio, 60 – 00155 Roma
Tel. 06 40801770 Fax 06 4070124
e-mail: [email protected]
Centro Impiego ROMA DRAGONCELLO
Via Fattiboni, 77 – 00126 Roma
Tel. 06 52169707 Fax 06 5216633
e-mail: [email protected]
sede periferica di FIUMICINO (in corso di trasferimento)
Via del Canale, 16 – 00054 Fiumicino
(per info n.verde 800.81.82.82)
Centro Impiego ROMA TORRE ANGELA
Via Jacopo Torriti, 7 – 00133 Roma
Tel. 06 2017542/2014192 Fax 06 20627827
e-mail: [email protected]
1.5
I CENTRI PER L’IMPIEGO
Centro Impiego CIVITAVECCHIA
bacino di competenza: Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa
Via Cesare Battisti, 14 – 00053 Civitavecchia
Tel. e Fax 0766 500587
e-mail: [email protected]
sede periferica di BRACCIANO
bacino di competenza: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano,
Manziana, Trevignano Romano
Via delle Palme, 5/C – 00062 Bracciano
Tel. 06 99802952 Fax 06 99804791
e-mail: [email protected]
sede periferica di CERVETERI
bacino di competenza: Cerveteri, Ladispoli
Largo di Villa Olio, 9/10 – 00052 Cerveteri
Tel. 06 99552849 Fax 06 9940020
e-mail: [email protected]
Centro Impiego TIVOLI
bacino di competenza: Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano,
Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Roccagiovine, Sambuci, San
Gregorio da Sassola, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro
Via Empolitana, 234/236 - 00019 Tivoli
Tel. 0774 334984/334232 Fax 0774 333171
e-mail: [email protected]
sede periferica di SUBIACO
bacino di competenza: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano,
Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto
Romano, Jenne, Marano Equo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo
Stefano, Roiate, Roviano, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano
1.6
I CENTRI PER L’IMPIEGO
Via Cadorna, 8 – 00028 Subiaco
Tel. 0774 85586 Fax 0774 825077
e-mail: [email protected]
sede periferica di GUIDONIA
bacino di competenza: Guidonia Montecelio, Marcellina, San Polo dei Cavalieri
Via Roma, 22 - 00012 Guidonia
Tel. 0774 340568 Fax 0774 300831
e-mail: [email protected]
Centro Impiego di MORLUPO
bacino di competenza: Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto,
Formello, Magliano Romano, Mazzano, Morlupo, Ponzano Romano, Riano,
Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste
Via San Michele, 87/89 – 00060 Morlupo
Tel. 06 9072763 Fax 06 90192776
e-mail: [email protected]
sede periferica di FIANO ROMANO
bacino di competenza: Capena, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano,
Nazzano, Torrita Tiberina
Via Aldo Moro, 107 – 00065 Fiano Romano
Tel. e Fax 0765 389160
e-mail: [email protected]
Centro Impiego FRASCATI
bacino di competenza: Colonna, Frascati, Montecompatri, Monte Porzio
Catone, Rocca Priora, San Cesareo
Via Sciadonna, 24 – 00044 Frascati
Tel 06 94015468 Fax 06 9420032
e-mail: [email protected]
1.7
I CENTRI PER L’IMPIEGO
sede periferica di MARINO
bacino di competenza: Ciampino, Grottaferrata, Marino, Rocca di Papa
Corso V. Colonna, snc – 00047 Marino
Tel. 06 93801054 Fax 06 9387194
e-mail: [email protected]
Centro Impiego ALBANO LAZIALE
bacino di competenza: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di
Roma, Nemi
Via S. Francesco, 28 - 00041 Albano Laziale
Tel. 06 93262006 Fax 06 9320849
e-mail: [email protected]
Centro Impiego VELLETRI
bacino di competenza: Lanuvio, Lariano, Velletri
Via Filippo Turati, snc – 00049 Velletri
Tel. 06 96153078 Fax 06 96142569
e-mail: [email protected]
Centro Impiego MONTEROTONDO
bacino di competenza: Fonte Nuova, Mentana, Monteflavio, Montelibretti,
Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina,
Sant’Angelo Romano
Via Val di Fassa, 1/C – 00015 Monterotondo
Tel. 06 9004918 Fax 06 9060892
e-mail: [email protected]
Centro Impiego POMEZIA
bacino di competenza: Ardea, Pomezia
Via Pontina Vecchia, 13 - 00040 Pomezia
1.8
I CENTRI PER L’IMPIEGO
Tel. e Fax 06 91601246
e-mail: [email protected]
sede periferica di ANZIO
bacino di competenza: Anzio, Nettuno
Largo Venezia snc – 00042 Anzio
Tel. 06 98673056 Fax 06 9872440
e-mail: [email protected]
Centro Impiego COLLEFERRO
bacino di competenza: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano,
Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone
Via Carpinetana sud, 144 – 00034 Colleferro
Tel. 06 97236327 Fax 06 97325000
e-mail: [email protected]
Centro Impiego PALESTRINA
bacino di competenza: Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano,
Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli,
Rocca di Cave, San Vito Romano, Zagarolo
Via degli Arcioni, 15 - 00036 Palestrina
Tel. 06 95311091 Fax 06 9538237
e-mail: [email protected]
Giorni e orari di apertura:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30
martedì e giovedì anche ore 14.45 – 16.45
1.9
I CENTRI PER L’IMPIEGO
NUMERO VERDE LAVORO 800-818282
Fax 06 97233047
e-mail: [email protected]
Coordinamento Centri per l’Impiego della Provincia di Roma
Via Rolando Vignali, 14 – 00173 Roma
Tel. 06 67668311/8349/8314 Fax 06 67668301
e-mail: [email protected]
1.10
I CENTRI PER L’IMPIEGO
NOVITÀ 2005
Centri per l’Impiego di prossima apertura
Nel corso del 2005 verranno attivati dei Centri Polifunzionali*
nei comuni di Marino, Fiumicino, Guidonia e Fiano Romano.
I Centri per l’Impiego di Civitavecchia e Pomezia verranno
trasferiti in nuovi locali. Un nuovo Centro per l’Impiego verrà
inaugurato nel comune di Subiaco.
Il numero verde lavoro 800.81.82.82 fornirà numeri
telefonici e nuovi indirizzi.
A partire da gennaio 2005 le sedi periferiche erogheranno tutti i
servizi offerti dai Centri per l’Impiego, ad eccezione dei bandi per
gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni, per cui
riceveranno soltanto le richieste di autocandidatura che poi
trasmetteranno al Centro per l’Impiego da cui dipendono
funzionalmente.
* Centro Polifunzionale
È una struttura in cui operano contemporaneamente enti diversi quali:
Centro per l’Impiego, Centro di Orientamento al Lavoro, Centro Servizi
Immigrati, Centro di Formazione Professionale, ecc. diversamente
strutturati a seconda delle potenzialità e dei bisogni del territorio in cui sono
ubicati.
1.11
I CENTRI PER L’IMPIEGO
I CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA
I MUNICIPIO COL Cenci
Lungotevere de' Cenci, 7 - 00186 Roma
Tel. 06 68215179 Fax 06 68809971
e-mail: [email protected]
I MUNICIPIO COL Carceri
Lungotevere de' Cenci, 7 - 00186 Roma
Specializzato in inserimento e reinserimento occupazionale di detenuti ed
ex detenuti Tel. 06 67106378 Fax 06 68215179
e-mail: [email protected]
(solo il mar dalle 15.00 alle 18.00 è attivo il Tel. 06 58391130)
Lo sportello è aperto anche presso il CSSA (Centro Servizi Sociali Adulti) sito
in Viale Trastevere, 209 - Roma.
I MUNICIPIO COL Simonetta Tosi
Via Alessandro Volta, 43 - 00153 Roma
Tel. 06 57133889 Tel. e Fax 06 5745486
e-mail: [email protected]
III MUNICIPIO COL Marsi
Università "La Sapienza" Facoltà di Psicologia
Via degli Apuli, 5 - 00185 Roma
Tel. 06 44704735 Fax 06 49385092
e-mail: [email protected]
1.12
I CENTRI PER L’IMPIEGO
IV MUNICIPIO COL M.te Meta
Via M.te Meta, 21/23 - 00139 Roma
Tel. 06 87187456 Fax 06 87195421
e-mail: [email protected]
V MUNICIPIO COL Tiburtino III
Via W. A. Mozart, 77 - 00159 Roma
Tel. 06 40814925/26 Fax 06 40801335
e-mail: [email protected]
VI MUNICIPIO COL Marranella
Piazza della Marranella, 12
Tel. 06 24305148 Fax 06 24305185
e-mail: [email protected]
VII MUNICIPIO COL Teresa Gullace
Via delle Fragole, 30 - 00172 Roma
Tel. 06 2303288 Fax 06 23296427
e-mail: [email protected]
VIII MUNICIPIO COL Tor Bella Monaca
Via F. Conti s.n.c. piano terra
Tel. e Fax 06 20630980
e-mail: [email protected]
VIII MUNICIPIO COL Casilina
Via Casilina, 1312 - 00169 Roma
Tel. 06 20419119 Fax. 06 2023013
e-mail: [email protected]
1.13
I CENTRI PER L’IMPIEGO
IX MUNICIPIO COL Baronio
Via Cesare Baronio, 20 – 00179 Roma
Tel. 06 78358758 Fax 06 78392001
e-mail: [email protected]
X MUNICIPIO COL Vignali
Viale R. Vignali, 14 - 00173 Roma
Tel. 06 72902207 Fax 06 72973505
e-mail: [email protected]
X MUNICIPIO COL Della Seta
Via A. Della Seta, 20 - 00100 Roma
Tel. 06 72672599 Fax 06 72675056
e-mail: [email protected]
XI MUNICIPIO COL Lincei
Via Dei Lincei, 93 – 00147 Roma
Tel. 06 51882476 Fax 06 51604517
e-mail: [email protected]
XII MUNICIPIO COL Silone
Via I. Silone - 1° ponte - 00143 Roma
Tel. 06 50524495 Fax 06 50992694
e-mail: [email protected]
XII MUNICIPIO COL Taby
Via Ugo Taby, 30 - 00144 Roma
Tel./Fax 06 52274827
e-mail: [email protected]
1.14
I CENTRI PER L’IMPIEGO
XIII MUNICIPIO COL Capelvenere
L.go dei Capelvenere s.n.c. - 00125 Roma
Tel. 06 52364114 Fax 06 52369120
e-mail: [email protected]
XIII MUNICIPIO COL Pasolini
Via Domenico Baffigo, 163 - 00121 Roma Lido
Tel. 06 5694237 Fax 06 5694237
e-mail: [email protected]
XV MUNICIPIO COL Scarperia
Via Scarperia, 49/51 - 00146 Roma
Tel. 06 55590072 Fax 06 55287904
e-mail: [email protected]
XV MUNICIPIO COL Corviale
Via Mazzacurati, 76 - 00148 Roma
Tel. 06 65090006 Fax 06 65193505
e-mail: [email protected]
XVI MUNICIPIO COL Longhena
Via Longhena, 84 - 00163 Roma
Tel. 06 66166860 Fax 06 66148693
e-mail: [email protected]
XVIII MUNICIPIO COL Azzolino
Via D. Azzolino, 7 - 00167 Roma
Tel. 06 61662513 Fax 06 61291938
e-mail: [email protected]
1.15
I CENTRI PER L’IMPIEGO
XX MUNICIPIO COL Rubra
Via Rubra, 49 - 00188 Roma
Tel. e Fax 06 33616253
e-mail: [email protected]
Giorni e orari di apertura:
dal lunedì al mercoledì ore 9.30-13.00
martedì e giovedì anche ore 15.30-17.30
venerdì ore 9.00-12.00
Per informazioni: call center Comune di Roma Tel. 060606
Dal 12 aprile 2005 è aperto lo:
SPORTELLO NOMADI
X MUNICIPIO
Via A. Della Seta, 20 - 00178 Roma
Tel. 348 6614207
e-mail: [email protected]
Giorni e orari di apertura:
lunedì, martedì e venerdì ore 9.00-14.00
mercoledì e giovedì lo sportello è aperto in via di Porta Labicana, 59
con lo stesso orario.
1.16
2
ACCOGLIENZA
E PRIMA INFORMAZIONE
L’operatore del Centro per l’Impiego aiuta ogni utente, sia
esso un cittadino oppure un’azienda, ad individuare il genere
di servizio più adatto alle sue esigenze fornendo informazioni
non solo su tutti i servizi erogati dal Centro ma anche da tutte le
altre strutture presenti sul territorio che a vario titolo si
occupano di lavoro.
CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SERVIZIO
Requisito necessario:
età minima 15 anni e assolvimento dell’obbligo scolastico.
COME CI SI ISCRIVE ALLA BANCA DATI
Per essere inseriti nella banca dati provinciale occorre
dichiarare la propria disponibilità al lavoro tramite un
colloquio con l’operatore, durante il quale sarà redatta la scheda
anagrafico – professionale che sarà poi contestualmente
sottoscritta e consegnata in copia all’utente.
Al momento dell’iscrizione, o reiscrizione, è necessario
presentarsi personalmente muniti di un documento di
riconoscimento valido.
2.1
ACCOGLIENZA
E PRIMA INFORMAZIONE
Dal 1 marzo u.s. a tutti gli iscritti nei Centri per l’Impiego
della Provincia di Roma viene rilasciato un tesserino
magnetico ed un codice personalizzato che permettono di
usufruire di una serie di vantaggi. Utilizzando una delle
postazioni di autoconsultazione presenti in tutti i Centri per
l’Impiego, oppure tramite il proprio pc è possibile verificare via
internet la propria posizione anagrafica, visitare i siti relativi al
mondo del lavoro, conoscere in tempo reale tutte le offerte di
lavoro.
2.2
3 OBBLIGO FORMATIVO
DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE
Il sistema dell’obbligo formativo, istituito con la Legge 144/99
(art. 68) intende offrire a tutti i ragazzi che hanno
adempiuto l’obbligo scolastico (8 anni di istruzione) e che si
trovano nella fascia di età compresa tra 14 e 18 anni,
l’opportunità di completare il percorso formativo attraverso
il conseguimento di un diploma o di una qualifica
professionale o di un’attestazione dell’esercizio di
apprendistato.
Nel quadro delle recenti trasformazioni istituzionali costituisce
una delle innovazioni più importanti introdotte negli ultimi
decenni nel nostro paese.
L’obiettivo è quello di ridurre gli abbandoni scolastici ovvero,
qualora questo avvenisse, consentire comunque un inserimento
professionale o lavorativo.
Nell’attuale contesto, i Centri per l’Impiego rappresentano il
punto di snodo fra i percorsi dell’istruzione, della
formazione professionale e dell’apprendistato, fornendo
orientamento e tutoraggio del percorso formativo.
3.1
OBBLIGO FORMATIVO
PERCORSI FORMATIVI
I giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico fino al
quattordicesimo anno di età possono scegliere di intraprendere
tre differenti percorsi:
ISTRUZIONE SUPERIORE
Proseguire regolarmente il percorso di studi fino al
conseguimento del diploma di istruzione superiore.
CORSI DI FORMAZIONE
Frequentare corsi di formazione professionale per il
raggiungimento di una qualifica professionale. Gli interventi
sono programmati dalla Provincia di Roma che ha la competenza
in materia, sulla base delle concrete esigenze del mercato del
lavoro ed elaborati secondo standard formativi nazionali.
Per il rilascio della qualifica sono necessari corsi di durata
triennale.
Gli enti di formazione che svolgono corsi di obbligo formativo,
destinati alla fascia di età tra 14 e 18 anni, sono:
3.2
OBBLIGO FORMATIVO
POLO PUBBLICO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Cpfp Castelfusano Alberghiero - Via delle Quinqueremi, 112 - 00122 Lido di Ostia
Tel. 06 56309567 - Settore: Ristorazione
Cpfp Castelfusano Commercio - Via Capo Sperone, 52 - 00122 Lido di Ostia
Tel. 06 5684254 - Settore: Commercio
Cpfp Adriatico - Via Monti Lessini, 6 - 00141 Roma
Tel. 06 87197210 - Settore: Artigianato, Informatica
Cpfp Cassia - Via Cassia, 472 - 00189 Roma
Tel. 06 3314643 - Settore: Informatica, Turismo
Cpfp della Seta - Via A. della Seta, 20 - 00178 Roma
Tel. 06 7231345 - Settore: Informatica, Industria
Cpfp Marino - Via Ferentum snc incrocio Via dei Laghi - 00047 Marino
tel. 06 93660246 - Settore: Ristorazione
Cpfp Cave - Contrada Campo, 7B - 00053 Cave
Tel. 06 9580096 - Settore: Industria
Cpfp Civitavecchia - Via Terme di Traiano snc - 00053 Civitavecchia
Tel. 0766 21217 - Settore: Commercio, Industria, Artigianato
Cpfp Allumiere - Via degli Orti (Frazione La Bianca) - 00051 Allumiere
Settore: Ambiente
3.3
OBBLIGO FORMATIVO
Comune di Anzio - Via delle Calcare, 63 - 00042Anzio
Tel. 06 9865217 - Settore: Elettricità, Informatica, Grafica, Meccanica, Idraulica
Comune di Roma - Via Macedonia, 120 - 00179 Roma
Tel. 06 67102715
Comune di Roma - Via M. Mazzacurati, 76 - 00148 Roma
Tel. 06 65671845 - Settore: Acconciatura, Estetica, Turismo, Grafica
Comune di Roma - Via Decio Azzolino, 15 - 00168 Roma
tel. 06 6142045 - Settore: Lavori d’ufficio, Commercio, Tecnico hardware
Comune di Roma - Via Rubra, 49 - 00188 Roma
tel. 06 33619378 - Settore: Grafica, Elettronica
Comune di Roma - Via A. Volta, 43 - 00153 Roma
Tel. 06 5782877 - Settore: Lavori d’ufficio
Comune di Roma - Via Casilina, 1312 - 00133 Roma
Tel. 06 2023326 - Settore: Elettricità, Frigorista, Termoidraulica, Meccanica
Comune di Roma - Via Gela, 72 - 00185 Roma
Tel. 06 7028370 - Settore: Estetica
Comune di Roma - Via U. Taby, 30 - 00144 Roma
Tel. 06 52200773 - Settore: Estetica, Acconciatura, Turismo
Comune di Roma - Via delle Fragole, 30 - 00172 Roma
Tel. 06 23236763 - Settore: Tecnico hardware, Elettricità, Informatica
3.4
OBBLIGO FORMATIVO
Comune di Roma - Via Domenico Baffigo, 143 - 00100 Roma - Tel. 06 5614942
Comune di Roma - Via A. della Seta, 20 - 00178 Roma - Tel. 06 72670777
Comune di Tivoli – Rosmini - Via Mannelli, 9 (Nuova sede di sportello Piazza
del Governo 1) - 00019 Tivoli - Tel. 0774 311265
Settore: Informatica, Elettricità, Meccanica, Estetica, Ristorazione
Comune di Monterotondo - Via Marzabotto, 23 - 00015 Monterotondo
Tel. 06 90623901 - Settore: Acconciatura, Informatica, Elettricità
Comune di Fiumicino - Via Tre Denari, 6 - 00050 Torrimpietra Fiumicino
Tel. 06 61697790 - Settore: Acconciatura, Informatica, Elettricità, Lavori d’ufficio
Comune di Fiumicino - Via del Faro, 50 - 00054 Fiumicino
Tel. 06 650269225 - Settore: Acconciatura, Informatica, Elettricità, Lavori d’ufficio
Comune di Albano Albafor - Via Cardinal Altieri, 14 - 00041 Albano
Tel. 06 93261094 - Settore: Informatica, Servizi impresa
Comune di Albano Albafor - Via Rossini, 107 - 00041 Albano
Tel. 06 9304986 - Settore: Informatica, Servizi impresa
Comune di Albano Albafor - Via del Mare, 67/B - 00040 Pomezia
Tel. 06 91604007 - Settore: Servizi impresa, Elettricità, Meccanica
Comune di Albano Albafor - Via dei Volsci, 55 - 00049 Velletri
Tel. 06 9634385 - Settore: Elettricità, Servizi impresa
3.5
OBBLIGO FORMATIVO
ENTI ACCREDITATI PER L’OBBLIGO FORMATIVO
Ciofs Fp Lazio - Via Ginori, 10 - 00153 Roma
Tel.06 5783433 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio
Ciofs Fp Lazio - Via Mauro Morronne, 25 - 00100 Roma
Tel. 06 87200001 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio
Ciofs Fp Lazio - Via Palmiro Togliatti, 167 - 00175 Roma
Tel. 06 71543068 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio
Ciofs Fp Lazio - Via M.Fasan, 58 - 00122 Lido di Ostia
Tel. 06 5673502 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio
Ciofs Fp Lazio - Via Trieste, 6 - 00055 Ladispoli
Tel. 06 99226280 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio
Ciofs Fp Lazio - Via IV Novembre, 4 - 00034 Colleferro
Tel. 06 97305395 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio
Cnos Fap T. Gerini - Via Tiburtina, 994 - 00156 Roma
Tel. 06 40500541 - 06 4060079 - Settore: Elettricità, Meccanica, Op. Cad, Fresatore
Cnos Fap T. Gerini - Via Prenestina, 468 - 00133 Roma
Tel. 06 2153082 - Settore: Elettricità, Meccanica, Op. Cad, Fresatore
Cnos Fap T. Gerini - Via Umbertide, 11- 00181 Roma
Tel. 06 7842551 - Settore: Elettricità, Meccanica, Op. Cad, Fresatore
3.6
OBBLIGO FORMATIVO
Ial - Via Monte Cervialto, 152 - 00139 Roma
Tel. 06 87193722 - Settore: Aziendale, Elettricista, Informatico
Ial - Via G.B. Soria, 13 - 00100 Roma
Tel. 06 6149355 - Settore: Estetica
Ial - Via Italia, 1 - 00040 Cecchina - Tel. 06 9340275
Settore: Elettricità, Idraulica, Meccanica, Impiegato amm.vo
Ial - Corso F. Turati, 206/A - 00034 Colleferro
Tel. 06 97304070 - Settore: Elettricità, Meccanica
Ial - Via delle Mura, 5 - 00038 Valmontone
Tel. 06 95993205 - Settore: Cad, Turismo
Ial - Via G. Garibaldi, 119 - 00047 Marino
Tel. 06 9385707 - Settore: Lavori ufficio, Informatica
Ial - Via Bardanzellu, 8 - 00155 Roma - Tel. 06 4064261 - Settore: Estetica
Ial - Via Licia, 7 - 00183 Roma
Tel. 06 70454307 - Settore: Informatica, Acconciatura, Turismo, Lavori ufficio
SS. Maria Assunta - Via Casilina, 235 - 00176 Roma Tel. 06 27801150
Settore: Informatica amministrativa
Comunità Capodarco - Via Lungro, 3 - 00178 Roma
Tel. 06 7184784 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura
3.7
OBBLIGO FORMATIVO
Comunità Capodarco - Via P. Renzi, 55 - 00100 Roma
Tel. 06 5085864 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura
Comunità Capodarco - Via Saponaro, 20 - 00143 Roma
Tel. 06 5005284 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura
Comunità Capodarco - Via S. Nilo, 12 - 00046 Grottaferrata
Tel. 06 9411980 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura
Fondazione San Girolamo Emiliani - Via Rufelli, 14 - 00041 Ariccia
Tel. 06 9304126 - Settore: Meccanico, Elettrico/elettronico, Disegnatori cad,
Antenne satellitari
Engim S. Paolo - Via T. C. Onesti, 5 - 00146 Roma
Tel. 06 5534031 - Settore: Elettricista, Elettronico, Contabile, Acconciatore,
Op. macchine utensili, Tecnico di automazione
Anapia Lazio - Via C.E. Gadda, 156/160 - 00143 Roma
Tel. 06 5018908 - Settore: Informatica, Turismo, Telematica
Associazione Centro Elis - Via S. Sandri, 71 - 00159 Roma
Tel. 06 43560425 - Settore: Elettromeccanica, Artigianato artistico (orafi,
orologiai)
Endofap - Via della Camilluccia, 112/120 - 00135 Roma
Tel. 06 35420803 - Settore: Meccanica, Elettricità/elettronica, Grafica,
Estetica, Telematica
3.8
OBBLIGO FORMATIVO
La programmazione dei corsi per l’anno 2005/2006 sarà visionabile nel mese
di giugno all’indirizzo www.provincia.roma.it – canale tematico istruzione e
lavoro.
Le iscrizioni ai corsi saranno aperte dal 1 al 31 luglio 2005.
Per le informazioni sui corsi e per le iscrizioni rivolgersi direttamente ai
centri in elenco.
L’individuazione dei settori formativi per i comuni e per gli enti accreditati
tiene conto della programmazione relativa all’anno formativo 2004/2005.
APPRENDISTATO
Avviarsi alla formazione in azienda attraverso l’apprendistato
che rappresenta una forma di contratto per cui il giovane
lavora e, contemporaneamente, partecipa ad attività
formative che possono essere svolte dentro e fuori l’azienda.
Queste ultime vengono organizzate dai Centri di Formazione
Professionale e devono essere della durata di 240 ore.
Alla fine del percorso o l’apprendista viene assunto con la
qualifica conseguita oppure, nel caso non ci sia prosecuzione del
rapporto di lavoro, viene rilasciata l’attestazione dell’esercizio di
apprendistato con l’eventuale, avvenuto conseguimento della
qualifica.
3.9
3.10
4 TIROCINIO FORMATIVO
CHE COS’È
Per tirocinio formativo si intende il rapporto che si instaura
fra un datore di lavoro pubblico o privato ed un soggetto al
fine di acquisire un’esperienza professionale pratica utile a
scopi formativi o per un reale futuro inserimento lavorativo.
I tirocini formativi sono disciplinati dal decreto del Ministero del
Lavoro 142/98 (che attua l’art.18 della Legge 196/97) e sono
indirizzati a soggetti che abbiano adempiuto l’obbligo
scolastico, anche cittadini di Stati membri europei o cittadini
extracomunitari, senza limite di età.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato pertanto
non è prevista alcuna retribuzione né contribuzione (non è
possibile neanche un versamento di contributi volontari); solo a
discrezione dell’Azienda vengono riconosciuti eventuali rimborsi
spese.
È obbligatorio, invece, aprire una posizione INAIL e stipulare
un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT).
Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento e per
volontà di ciascuna delle parti.
4.1
TIROCINIO FORMATIVO
LA DURATA
Può variare in relazione alla condizione sia occupazionale che
scolastica del tirocinante:
• fino a 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria;
• fino a 6 mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati o in
mobilità;
• fino a 6 mesi per gli allievi di istituti professionali di stato, di
corsi di formazione professionale, di attività formative postlaurea o post-diploma, anche nei 18 mesi successivi alla
formazione;
• fino a 12 mesi per gli studenti universitari, di corsi di diploma
universitario, di corsi di perfezionamento anche non universitari e
ricercatori, anche nei 18 mesi successivi alla formazione;
• fino a 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi della Legge
381/91 (art. 4 co1);
• fino a 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
COSA FANNO I TIROCINANTI
Gli aspiranti tirocinanti possono rivolgersi ai Centri per
l’Impiego dove compilano una scheda di adesione a cui si allega
un curriculum. I candidati vengono poi segnalati all’azienda
attraverso il servizio di preselezione.
4.2
TIROCINIO FORMATIVO
COSA FANNO LE AZIENDE
Le aziende interessate ad essere soggetto ospitante di
tirocinanti (possono essere enti pubblici o aziende private),
possono rivolgersi direttamente ai Centri per l’Impiego per
avere un elenco dei tirocinanti disponibili (non è previsto
alcun vincolo nella scelta). Una volta individuato il candidato
viene stipulata una convenzione che stabilisce il piano
formativo ed i diritti e i doveri di entrambi le parti; si
nominano anche due “tutor”, uno dell’azienda e l’altro del
Centro per l’Impiego cui il tirocinante può fare sempre
riferimento per qualsiasi problema dovesse sorgere durante il
periodo del tirocinio.
Le aziende e gli enti pubblici ospitanti devono rispettare i limiti
massimi per ciò che riguarda il numero di tirocinanti in relazione
al numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato:
• da 1 a 5 dipendenti = 1 tirocinante;
• da 6 a 19 dipendenti = 2 tirocinanti;
• da 20 dipendenti = non più del 10% del numero dei dipendenti.
4.3
TIROCINIO FORMATIVO
I SOGGETTI PROMOTORI DI TIROCINI FORMATIVI
• Centri per l’Impiego o strutture pubbliche con compiti e
funzioni analoghe, individuate dalle leggi regionali;
• agenzie regionali per l’impiego;
• università, istituti di istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli
di studio con valore legale;
• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e di orientamento, centri operanti in regime di
convenzione con la Regione o la Provincia competente;
• comunità terapeutiche, cooperative sociali ed enti ausiliari
iscritti agli albi regionali;
• servizi di inserimento lavorativo per cittadini diversamente
abili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
•istituzioni formative private senza scopo di lucro, dotate di
una specifica autorizzazione della Regione.
4.4
TIROCINIO FORMATIVO
TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO
Che cosa è il tirocinio estivo di orientamento?
È un nuovo istituto, che non costituisce rapporto di lavoro, che
interviene tra la scuola e il mondo del lavoro attraverso
l’integrazione delle esperienze acquisite.
Soggetti che possono essere utilizzati
Adolescenti e giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi
universitari o istituti scolastici di ogni ordine e grado e che
abbiano superato il 15° anno di età.
Periodo e durata
Nelle vacanze estive e per un periodo non superiore a tre mesi.
Enti promotori
• Centri per l’Impiego;
• enti bilaterali;
• università statali e non statali;
• direzioni regionali della pubblica istruzione e centri servizi
amministrativi;
4.5
TIROCINIO FORMATIVO
• istituzioni scolastiche statali e non, che rilasciano titoli di
studio con valore legale;
• centri di formazione professionale e orientamento o centri
operanti in regime di convenzione con la Provincia o con la
Regione e comunità terapeutiche o cooperative sociali iscritte
all’albo regionale;
• servizi di orientamento gestiti da enti pubblici.
Garanzie
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e presso una compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi.
Retribuzione
È prevista una borsa lavoro non superiore a 600 euro.
Non sono previsti limiti percentuali massimi di contratti di
tirocini estivi di orientamento.
4.6
5 PRESELEZIONE
UN SERVIZIO UTILE E GRATUITO
I Centri per l’Impiego sono oggi il punto di incontro tra
domanda e offerta di lavoro con un servizio gratuito ed
altamente specializzato rivolto alle aziende ed a chi è in
cerca di occupazione.
COME FUNZIONA
ACCOGLIENZA E COLLOQUIO
Con il titolare o rappresentante legale dell’azienda per definire
insieme le caratteristiche del personale richiesto e per trovare
la persona giusta per il posto giusto.
IL CENTRO PER L’ IMPIEGO PUBBLICIZZA LA RICHIESTA
Nel caso in cui le professionalità richieste non siano
immediatamente reperibili nella banca dati provinciale, si
provvede a pubblicizzare la richiesta dell’azienda in tutti i
Centri per l’Impiego del territorio mediante affissione di
locandine, a pubblicarla sui siti web www.informaservizi.it e
www.provincia.roma.it (alla voce Centri per l’Impiego) e sulle
pagine 620, 621 e 622 del Televideo di Rai 3.
5.1
PRESELEZIONE
Le preselezioni vengono altresì trasmesse al call center-contact
center dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma che
risponde al numero verde lavoro 800.81.82.82.
SI RACCOLGONO LE ADESIONI DEGLI INTERESSATI
Si intervistano i candidati interessati alle offerte di lavoro
pubblicizzate per verificare, con un colloquio personalizzato, il
possesso dei requisiti professionali richiesti e la disponibilità alle
condizioni di lavoro offerte.
All’ azienda si fornisce, di solito entro 7 giorni dalla data della
richiesta, una rosa dei candidati che corrispondono alle
caratteristiche cercate per la convocazione a colloquio e
l’eventuale assunzione.
Le aziende possono usufruire del servizio di preselezione anche
per l’inserimento mirato di lavoratori diversamente abili ai
sensi della Legge 68/99 e per reperire giovani disponibli
all’inserimento mediante tirocini formativi.
5.2
6 AVVIAMENTO ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CHE COSA È?
È la procedura che consente l’avviamento numerico a
selezione di lavoratori presso enti pubblici che hanno
necessità di assumere personale con qualifiche che prevedono
un titolo di studio non superiore alla scuola dell’obbligo.
Possono partecipare coloro che hanno reso la dichiarazione di
disponibilità al lavoro e che presentano la propria candidatura
per i posti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e
resi pubblici dai Centri per l’Impiego.
Le assunzioni con qualifiche superiori avvengono tramite
concorso.
BANDI
I Centri per l’Impiego raccolgono e rendono pubbliche le
informazioni relative ai posti disponibili. Provvedono inoltre a
rendere note le modalità di partecipazione e alla raccolta delle
adesioni.
6.1
AVVIAMENTO ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le informazioni sui bandi sono reperibili:
• a pag. 620, 621 e 622 del Televideo di Rai 3;
• su internet all'indirizzo www.provincia.roma.it (alla voce
Centri per l’Impiego) e www.informaservizi.it;
• al numero verde lavoro 800.81.82.82.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare agli avviamenti negli Enti Pubblici è necessario
compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso i
Centri per l’Impiego.
I requisiti per partecipare sono specificati nei singoli bandi.
I requisiti generali sono:
• cittadinanza italiana o comunitaria;
• età compresa tra 18 e 65 anni;
• titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Può essere altresì richiesto il possesso di una qualifica
particolare.
6.2
AVVIAMENTO ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RISERVE
• 30% dei posti disponibili sono riservati a lavoratori impegnati
in lavori socialmente utili;
• 25% sono riservati a lavoratori inseriti nella lista regionale di
mobilità (solo per avviamenti a tempo determinato) e
subordinatamente alla riserva del 30% dei lavoratori
socialmente utili;
• 30% applicata ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
delle tre forze armate congedati senza demerito (vedi Legge
165/01).
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La posizione in graduatoria è determinata:
• dall’anzianità di iscrizione ai Centri per l’Impiego riconosciuta
all’atto della resa disponibilità;
• dalle persone a carico;
• dal reddito percepito nell’anno precedente;
• a parità di punteggio finale, ha priorità il soggetto più giovane.
Le graduatorie restano esposte per tre giorni per i posti a tempo
determinato e per dieci giorni per i posti a tempo indeterminato.
6.3
AVVIAMENTO ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AVVIAMENTO A SELEZIONE
Al termine del periodo di pubblicazione delle graduatorie viene
effettuato l’avviamento a selezione degli aventi diritto.
Saranno le amministrazioni e gli enti pubblici a convocare
direttamente i lavoratori avviati per sottoporli alle prove
selettive. Queste ultime consistono nello svolgimento di prove
pratico-attitudinali previste per il profilo professionale e le
mansioni indicati nella stessa richiesta dalle amministrazioni e
dagli enti.
PROCEDURE FINALI D'UFFICIO
Dopo aver assegnato i posti disponibili il Centro per l’Impiego
provvede ad informare tempestivamente gli enti sui lavoratori
avviati e accerta la veridicità delle notizie autocertificate presso
il comune, l‘ufficio delle imposte dirette, le sedi INPS ed i
tribunali.
6.4
7 FARE IMPRESA
Per chi vuole avviare un’azienda è attivo il servizio che aiuta a
trasformare le idee in progetti reali.
La Provincia di Roma ha stipulato un protocollo d’intesa con il
B.I.C Lazio (Business Innovation Center) per la creazione presso i
Centri per l’Impiego di “FARE IMPRESA” uno sportello di
orientamento sulle leggi di finanziamento agevolato in
vigore accessibili per chi intende avviare un’attività autonoma e
di assistenza alla creazione di impresa e alla stesura del
Business Plan per indirizzare, successivamente, l’utente stesso
direttamente al BIC o ad altro ente o società che gestisce le leggi
di finanziamento agevolato.
In particolare “FARE IMPRESA” fornisce informazioni su:
• le opportunità per usufruire di finanziamenti agevolati;
• la situazione del mercato del lavoro locale;
• i servizi presenti sul territorio;
• i servizi offerti dal BIC (Business Innovation Center) Lazio che
procederà poi alle convocazioni per le realizzazioni dei
progetti finanziabili.
7.1
FARE IMPRESA
FARE IMPRESA è attivo presso i Centri per l’Impiego di :
Roma - Viale R. Vignali, 14
Tel. 06 67668355 - 06 67668332
Frascati - Via Sciadonna, 2
Tel. 06 94015468.
Per informazioni:
Numero verde lavoro della Provincia di Roma 800.81.82.82
7.2
8
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
LA LEGGE 68/99 - CHE COSA È?
La Legge 68/99, in vigore dal 18 gennaio 2000, ha come finalità
la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa
delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Definizione di collocamento mirato:
Per collocamento mirato si intende l’erogazione di una serie
di servizi specialistici che, attraverso l’uso di strumenti tecnici
e di supporto, permettono di valutare adeguatamente le
persone portatrici di disabilità nelle loro capacità lavorative
e di inserirle nel luogo di lavoro più adatto.
Il principio del collocamento mirato risponde all’esigenza di far
incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, ovvero le esigenze
delle aziende con quelle dei lavoratori, al fine di consentire un
ottimale incrocio e realizzare concrete opportunità lavorative.
Il collocamento mirato vuole tendere all’arricchimento del
sistema aziendale che occupa una persona diversamente
abile senza fermarsi al mero assolvimento di un dovere.
8.1
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?
Diversamente abili
INVALIDI CIVILI
Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con un
grado di invalidità superiore al 45%, accertato dalle competenti
commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile;
INVALIDI DEL LAVORO
Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore
al 33%, accertato dall'INAIL;
NON VEDENTI
SORDOMUTI
INVALIDI DI GUERRA (INVALIDI CIVILI DI GUERRA - INVALIDI PER SERVIZIO)
con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui
alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978. Ai sensi dell’art. 18, c.2
della Legge 68/99, ed in attesa di una disciplina organica, gli
orfani, le vedove ed i soggetti ad essi equiparati, i coniugi ed i
figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di servizio, di guerra o di lavoro e i profughi italiani rimpatriati
8.2
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
sono anch’essi considerati beneficiari della medesima norma.
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro
coniugi hanno precedenza assoluta rispetto alle altre categorie
protette anche nell’ipotesi in cui già svolgano un’attività
lavorativa.
COME CI SI ISCRIVE?
Diversamente abili e altre categorie
Per iscriversi nell’elenco dei lavoratori diversamente abili è
necessario presentarsi presso l’apposito ufficio, presente in ogni
Centro per l’Impiego della Provincia di Roma, muniti di
documento di riconoscimento e del documento che attesti il
diritto all’iscrizione al collocamento dei lavoratori diversamente
abili. L’iscrizione può essere eseguita esclusivamente
dall’interessato.
DOCUMENTI
CHE DANNO DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL
COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI:
Invalidi civili (uno dei seguenti documenti):
• verbale di invalidità civile rilasciato dalla ASL (la percentuale
8.3
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
minima prevista è il 46%);
• verbale di invalidità civile rilasciato dal Ministero del Tesoro (la
percentuale minima prevista è il 46%);
• sentenza del tribunale con allegata perizia medico legale a
cura del C.T.U. (la percentuale minima prevista è il 46%);
• verbale di invalidità civile rilasciato dal medico provinciale (la
percentuale minima prevista è il 46%).
Invalidi del lavoro
• certificato di invalidità rilasciato dall’INAIL (la percentuale
minima prevista è il 34%).
Invalidi del servizio (uno dei seguenti documenti):
• modello 69/TER (Ministero del Tesoro);
• dichiarazione dell’Ente presso il quale la persona era impiegata
con riportati i dati relativi al decreto e alla registrazione alla
Corte dei Conti.
Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra
• modello 69/TER (Ministero del Tesoro).
8.4
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
Non vedenti (uno dei seguenti documenti):
• verbale di invalidità civile, rilasciato dalla ASL o dal Ministero del
Tesoro o dal medico provinciale, in cui si è dichiarati ciechi assoluti;
• verbale di invalidità civile con indicazione del residuo visivo.
Sordomuti
• verbale di sordomutismo rilasciato dalla ASL. Nel caso in cui il
sordomuto sia anche invalido civile, cioè in possesso di un
doppio verbale (sordomutismo ed invalidità civile), si potrà
iscrivere ad una sola delle due categorie protette.
Orfani e vedove del lavoro
•certificato rilasciato dall’INAIL in cui risulta che il genitore o
coniuge sia deceduto per cause di lavoro (infortunio o malattia
professionale riconosciuta dall’INAIL).
Orfani e vedove equiparati del lavoro
(figli e coniugi di grandi invalidi):
• verbale rilasciato dall’INAIL da cui risulta che il genitore o
coniuge è invalido al 100% o dall’80% al 99% con assegno di
incollocabilità.
8.5
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
Orfani e vedove del servizio
• decreto di concessione di pensione privilegiata per l’avvenuto
decesso del genitore o del coniuge per causa di servizio.
Orfani e vedove equiparati del servizio
(figli e coniugi di grandi invalidi):
• decreto di concessione di pensione privilegiata a vita di prima
categoria.
Orfani e vedove di guerra e equiparati
(figli e coniugi di grandi invalidi):
• decreto di pensione privilegiata rilasciato dal Ministero del
Tesoro.
Profughi italiani
• verbale rilasciato dalla Prefettura. Il verbale della prefettura
deve specificare il nominativo dell’interessato all’iscrizione in
quanto il riconoscimento dello status di profugo è personale.
8.6
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
Vittime del dovere e di atti di terrorismo
• documento rilasciato dal Ministero dell’Interno relativo alla
concessione della speciale elargizione dovuta alle vittime del
dovere e attentati terroristici e mafiosi.
L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIVERSAMENTE ABILI
CONSENTE DI:
• partecipare ai concorsi pubblici usufruendo della
percentuale di posti riservati (se si è in possesso di un diploma
di scuola secondaria superiore o di laurea);
• partecipare agli avviamenti in ordine di graduatoria, presso
le società private o gli enti pubblici, effettuati dai Centri per
l’Impiego;
• usufruire della eventuale richiesta nominativa da parte delle
società private;
• usufruire del servizio di preselezione;
• usufruire del servizio di collocamento mirato.
8.7
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
PRESSO TUTTI I CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA
PROVINCIA DI ROMA
È possibile usufruire di un servizio di accoglienza e di
informazione orientativa ed utilizzare, se si è in possesso dei
requisiti richiesti, le diverse forme di avviamento previste dalla
legge.
Si può inoltre ottenere:
• informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità di
inserimento;
• rilascio di certificati di iscrizione alle liste previste dalla
Legge 68/99;
• servizio di preselezione.
PRESSO L’UFFICIO DEI LAVORATORI DIVERSAMENTE
ABILI DELLA PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIALE R.
VIGNALI 14, È POSSIBILE USUFRUIRE DI ULTERIORI
SERVIZI:
• avviamento numerico d’ufficio in ordine di graduatoria
presso enti pubblici;
8.8
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
• avviamento numerico d’ufficio in ordine di graduatoria
presso aziende private;
• nulla osta per l’avviamento su richiesta nominativa da parte
di aziende private;
• servizio di inserimento lavorativo per i soggetti non vedenti;
• servizio sociale.
Inoltre gli iscritti al collocamento dei lavoratori
diversamente abili possono usufruire di tutti i servizi offerti
dal Centro per l’Impiego e riservati agli iscritti ordinari
sempre che abbiano reso la dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro, ai sensi del Decr. Lgs. 297/2002:
• servizio di preselezione per gli stage;
• servizio di preselezione ordinaria;
• servizio apprendisti;
• avviamenti presso le pubbliche amministrazioni (Legge
56/87 art. 16).
8.9
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
QUALI DATORI DI LAVORO SONO TENUTI AD AVERE ALLE
LORO DIPENDENZE LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI E
IN CHE MISURA?
I datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano:
• da 15 a 35 dipendenti devono assumere 1 lavoratore
diversamente abile entro 12 mesi dalla prima assunzione o
contestualmente alla seconda nuova assunzione;
• da 36 a 50 dipendenti devono assumere 2 lavoratori
diversamente abili;
• oltre 50 dipendenti devono assumere il 7% di lavoratori
diversamente abili e l’1% di lavoratori appartenenti alle
categorie protette elencati tra i beneficiari.
QUALI OBBLIGHI PER LE AZIENDE?
Le aziende soggette agli obblighi della Legge 68/99, entro il 31
gennaio di ciascun anno, sono tenute ad inviare un
prospetto informativo dal quale risulti il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti, nonché i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori diversamente abili.
I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti ed
effettuano una nuova assunzione, devono darne comunicazione
8.10
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
all‘ufficio competente attraverso l'invio del prospetto
informativo entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo (cioè
dalla data della prima nuova assunzione).
Analogamente tutte le aziende che, variando il proprio organico,
transitano da una fascia di obbligo ad un’altra (superiore o
inferiore) devono darne comunicazione all‘ufficio competente
entro 60 giorni; in questo caso non è necessario inviare un nuovo
prospetto informativo.
I datori di lavoro, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici
o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con
pubbliche amministrazioni, devono presentare preventivamente
apposita autocertificazione in luogo dell’obbligatorietà della
certificazione di ottemperanza prevista dalla Legge 3/2003.
La certificazione di ottemperanza ha validità sei mesi dalla
data di rilascio.
I datori di lavoro privati che occupano meno di 15 dipendenti e
quelli che occupano da 15 a 35 dipendenti e non hanno
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se
intendono partecipare a gare d’appalto, non sono tenuti a
richiedere la certificazione agli uffici competenti, poiché non
sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99. I datori di
lavoro in questione possono autocertificare, mediante il legale
rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzione obbligatoria.
8.11
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
NORME COMUNI PER I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E
PRIVATI
I datori di lavoro pubblici o privati sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non
essendo diversamente abile al momento dell’assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
Il dipendente che diventa invalido nel corso del rapporto di
lavoro può essere computato nella quota di riserva solamente se
ha subito una riduzione della capacità lavorativa pari o
superiore:
• al 60% nel caso di infortunio o malattia;
• al 34% nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
LE CONVENZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Che cosa sono?
Le convenzioni sono strumenti tecnico-giuridici finalizzati
alla determinazione di un programma di inserimento
lavorativo delle persone diversamente abili e delle categorie
protette. Le convenzioni sono concordate tra il datore di lavoro e
8.12
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
l’ufficio convenzioni ubicato a Viale R. Vignali, 14.
Nella convenzione viene stabilito un programma di assunzioni
con i tempi e le modalità che il datore di lavoro si impegna a
rispettare. Si possono prevedere lo svolgimento di tirocini
formativi o di orientamento, periodi di prova più lunghi rispetto
a quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva, contratti a
tempo determinato e modalità innovative per favorire
l’inserimento mirato dei lavoratori diversamente abili.
8.13
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
LE TRE TIPOLOGIE DI CONVENZIONE
FINALITÀ
1. DI INSERIMENTO
(art.11, comma 1 e 2)
2. DI INTEGRAZIONE
LAVORATIVA
(art.11, comma 4 e 7)
CONVENZIONI
Relative a tutti i lavoratori
diversamente abili.
Fra le modalità di assunzione,
possono essere previste:
• scelta nominativa;
• tirocini formativi e/o
di orientamento
finalizzati all’assunzione;
• contratti a termine;
• periodi di prova più lunghi.
Relative ai lavoratori
diversamente abili con
particolari difficoltà.
Oltre alle modalità di
assunzione sopra menzionate,
possono essere previste:
• mansione specifiche;
• forme di sostegno attuate
dai Servizi Territoriali;
• verifiche periodiche del
percorso formativo/lavorativo.
8.14
DATORI DI LAVORO
Pubblici e Privati
Pubblici e Privati
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
3. DI INSERIMENTO
TEMPORANEO
(art.12)
presso cooperative
sociali di tipo b e/o
liberi professionisti
Relative a tutti i lavoratori
diversamente abili.
Previa contestuale
assunzione a tempo
indeterminato da parte del
datore di lavoro privato,
l’Azienda comanda il
lavoratore diversamente abile
(al fine di uno sviluppo del suo
percorso formativo) presso la
cooperativa sociale o presso
il libero professionista.
Affidando una commessa
di lavoro alla cooperativa
o al libero professionista,
si definiscono:
• nominativi dei
lavoratori diversamente abili
nella misura di 1 se l’organico
è < ai 50 dipendenti e per un
massimo del 30% della riserva
se è > ai 50;
• durata massima 12 mesi
prorogabili di altri 12
se autorizzati.
8.15
Privati
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
MODALITÀ DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
I datori di lavoro privati assumono mediante convenzioni
stipulate con i Centri per l’Impiego o tramite richiesta di
avviamento.
Le richieste possono essere nominative per i datori che
occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, nonché per partiti politici,
organizzazioni sindacali e sociali.
Per le aziende che occupano da 35 a 50 dipendenti l’assunzione
nominativa avviene per uno dei dipendenti di cui si ha l’obbligo
di assunzione.
Per le aziende che superano i 50 dipendenti l’assunzione
nominativa è prevista fino al 60% delle assunzioni obbligatorie.
I restanti lavoratori diversamente abili vengono assunti in base
alla graduatoria disponibile presso tutti i Centri per l’Impiego.
I datori di lavoro pubblici assumono mediante avviamenti a
selezione (Decr.Lgs. 165/2001, art. 35 e 39 Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), tramite graduatoria consultabile in
ogni Centro per l’Impiego e previa verifica della compatibilità
dell’invalidità con le mansioni da svolgere.
Mediante concorso pubblico e, in tal caso, i lavoratori
diversamente abili hanno diritto alla riserva dei posti disponibili,
8.16
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
nei limiti della quota d’obbligo, fino al 50% dei posti messi a
bando.
Mediante richiesta nominativa, per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle forze armate, delle forze dell’ordine, del
corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia
municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché per
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI
TRAMITE CONVENZIONE
Agevolazioni previste
Fiscalizzazione totale dei contributi dovuti al lavoratore
diversamente abile per 8 anni se presenta:
• una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
• minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alle tabelle
annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;
• handicap psichico o intellettivo.
8.17
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
Fiscalizzazione del 50% dei contributi dovuti al disabile per 5
anni se presenta:
• una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e
il 79%;
• minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle suddette.
Rimborso parziale degli oneri connessi alla riorganizzazione
del posto di lavoro per accogliere i lavoratori diversamente
abili, qualora essi abbiano una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50%.
Questa agevolazione riguarda anche i datori di lavoro non
tenuti ad assumere un lavoratore diversamente abile per il quale
vogliono ugualmente procedere al suo inserimento.
L’ISTITUTO DELL’ESONERO PARZIALE
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per
le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono
occupare l'intera percentuale di lavoratori diversamente abili
prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo
di assunzione, a condizione che versino al Fondo Regionale per
l'Occupazione una somma pari a 12,91 euro per ciascun
8.18
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
lavoratore diversamente abile non occupato e per ciascuna
giornata lavorativa non prestata.
Si precisa che l’istituto dell’esonero è concesso per un periodo
determinato ed è di tipo parziale, ovvero non può consentire
al datore di lavoro di venire meno agli obblighi di assunzione.
Quindi, dall’istituto dell’esonero sono esclusi i datori di lavoro
che occupano da 15 a 35 dipendenti.
La misura percentuale massima di esonero è pari al 60% (80%
per le aziende operanti nel settore della vigilanza, della sicurezza
e del trasporto privato) della quota di riserva, a seconda della
rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale.
Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente
dell’autorizzazione all’esonero parziale deve essere verificata la
sussistenza di almeno una delle seguenti caratteristiche
lavorative:
• pericolosità connaturata al tipo di attività, derivante anche da
condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
• faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
• particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
8.19
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
La domanda di autorizzazione all’esonero parziale va
presentata al Centro per l’Impiego provinciale competente
per il territorio dove ha sede legale l’impresa.
Per le domande di esonero riferite a più unità produttive,
dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio
del territorio in cui il datore di lavoro ha sede legale.
Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi
identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per
ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e le
caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che
hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento di
personale diversamente abile.
8.20
9
COLLOCAMENTO
DELLO SPETTACOLO
CHI SI PUÒ ISCRIVERE
Tutti i cittadini italiani e comunitari che hanno compiuto il 18°
anno di età.
I cittadini extracomunitari che hanno compiuto il 18° anno di
età se in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dello
svolgimento di un’attività.
Per i minori l’autorizzazione a lavorare deve essere rilasciata
dall’Ispettorato del Lavoro Provinciale del luogo in cui si svolge
l’attività.
L’iscrizione al collocamento dello spettacolo non costituisce
dichiarazione di disoccupazione e non necessita di rinnovo.
Dove ci si iscrive
• presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (direzione
generale per l’impiego - segreteria collocamento dello
spettacolo)
Via Fornovo, 8 - Roma;
• presso il Centro per l’Impiego di residenza (o presso altro
Centro per l’Impiego nel caso esista giustificato motivo).
9.1
COLLOCAMENTO
DELLO SPETTACOLO
In tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Roma è
possibile iscriversi alla lista unica nazionale dello spettacolo
che comprende sia personale tecnico che attori, comparse,
ecc. Esclusivamente per la città di Roma, i Centri per
l’Impiego effettuano le iscrizioni per il personale tecnico
mentre occorre presentarsi al Ministero del Lavoro qualora
si voglia essere inseriti nella lista per attori, comparse, ecc.
DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione occorre essere muniti di un
documento di riconoscimento valido e, per i cittadini
extracomunitari, è necessario presentare il permesso di
soggiorno.
Per ulteriori informazioni:
Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà
Ufficio collocamento dello spettacolo
Viale R. Vignali, 14 – 00173 ROMA
Tel. 06 67668322-15 -46 Fax 06 67668375
Oppure numero verde lavoro 800.81.82.82
9.2
10
ADEMPIMENTI AZIENDALI
Il datore di lavoro che assume un lavoratore ha l’obbligo di
compilare il modello di comunicazione di assunzione (C/ASS)
e di trasmetterlo al Centro per l’Impiego di competenza entro
5 giorni dalla data di assunzione.
Questo stesso termine vale per comunicare la cessazione di un
rapporto di lavoro.
Il modello C/ASS, deve contenere:
• la data di assunzione;
• i dati relativi all’azienda;
• i dati relativi al lavoratore;
• la tipologia contrattuale;
• la qualifica, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
ed il livello, oppure, nel caso non si applichi alcun contratto
collettivo nazionale di lavoro, il trattamento economico
convenuto.
Il datore di lavoro deve altresì comunicare eventuali
trasformazioni e/o proroghe di contratti di lavoro già in essere.
DOMINO, ADEMPIMENTI AZIENDALI ON-LINE
Con il servizio DOMINO le aziende convenzionate possono
comunicare via web con i Centri per l’Impiego della Provincia di
Roma per poter adempiere agli obblighi di legge.
10.1
ADEMPIMENTI AZIENDALI
DOMINO permette di risparmiare tempo e denaro consentendo
ai datori di lavoro di poter inoltrare, comodamente dalla propria
sede, via web tutte le comunicazioni obbligatorie relative agli
adempimenti aziendali previsti dalla normativa vigente.
Per comunicare: ASSUNZIONI, PROROGHE, CESSAZIONI E
TRASFORMAZIONI dei rapporti di lavoro.
Ma i vantaggi di DOMINO non finiscono qui:
• è accessibile 24 ore su 24;
• è facilmente utilizzabile (grazie anche ai manuali che è
possibile scaricare da internet);
• l’informazione arriva tempestivamente;
• viene meno il cartaceo che tanto appesantisce gli uffici
pubblici;
• si riducono i costi e si ottimizzano i tempi di lavoro;
• la minore burocrazia si traduce in un aumento dei servizi
all’utenza;
• i datori di lavoro ottengono un’immediata convalida della
comunicazione inviata tramite un’e-mail di conferma.
È possibile utilizzare DOMINO anche per inviare il prospetto
informativo previsto dalla Legge 68/99 per l’inserimento,
nelle aziende che hanno determinati requisiti, dei lavoratori
diversamente abili (organico aziendale, posti di lavoro e
mansioni disponibili). Ogni azienda convenzionata può
10.2
ADEMPIMENTI AZIENDALI
modificare la propria anagrafica e quella relativa alle imprese
coinvolte nella comunicazione.
DOMINO è un servizio in continua evoluzione per cui,
prossimamente, sarà possibile utilizzarlo per inviare anche le
comunicazioni relative alle nuove tipologie contrattuali
previste dalla “Legge Biagi”.
Per utilizzare il servizio occorre rivolgersi ad uno dei Centri per
l’Impiego della Provincia di Roma, dove i nostri operatori sono a
disposizione per la stipula di una convenzione gratuita ed il
rilascio contestuale di una password che consentono
l’attivazione immediata di DOMINO.
Per saperne di più e/o per conoscere l’elenco dei documenti
necessari alla stipula della convenzione ci si può collegare a
www.informaservizi.it (cliccando sul link di DOMINO) oppure si
possono contattare il numero verde lavoro dei Centri per
l’Impiego 800.81.82.82 o i Centri per l’Impiego stessi.
AGEVOLAZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE
CHE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO
Gli operatori dei Centri per l’Impiego sono a disposizione delle
aziende per consulenze su tutte le agevolazioni di cui è
10.3
ADEMPIMENTI AZIENDALI
possibile usufruire inserendo personale in azienda con
strumenti come:
• l’apprendistato che consente di ottenere ulteriori sgravi
contributivi nel caso in cui l'azienda confermi il lavoratore
apprendista con contratto a tempo indeterminato come
lavoratore qualificato;
• i tirocini formativi strumento che permette all’azienda di
formare al suo interno specifiche figure professionali senza
sostenere alcun onere;
• le assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della Legge
407/90 per i disoccupati di lunga durata (iscritti da almeno 24
mesi nella banca dati provinciale);
• i contratti a termine per sostituzione di lavoratori in
astensione per maternità;
• i contratti di inserimento o reinserimento lavorativo.
Agevolazioni sono previste anche per chi inserisce in azienda
personale appartenente ad alcune categorie come:
• lavoratori in mobilità;
• lavoratori socialmente utili;
• lavoratori diversamente abili (tutti gli incentivi economici
disponibili per l’inserimento lavorativo, informazioni su convenzioni, esoneri,
agevolazioni e assistenza per gli adempimenti del collocamento obbligatorio).
10.4
ADEMPIMENTI AZIENDALI
Inoltre assistenza e informazioni su agevolazioni e benefici
riservati alle cooperative sociali, agli enti no-profit, alle aziende
che incrementano il proprio organico per la ricerca scientifica o
che organizzano attività produttive all’interno degli istituti
penitenziari.
INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
La Legge 407/90 prevede l’incentivazione delle assunzioni a
tempo indeterminato di lavoratori presenti da più di 24 mesi
nella banca dati provinciale dei Centri per l’Impiego.
In base alla normativa vigente i datori di lavoro sono tenuti al
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
detti lavoratori, nella misura ridotta del 50% per 3 anni,
qualora tali assunzioni non avvengano in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi caso
licenziati o sospesi.
Per artigiani e datori di lavoro operanti nei territori della ex
Cassa per il Mezzogiorno è prevista, per lo stesso periodo,
l’esenzione totale.
La Legge 223/91 , che tratta la materia relativa a cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro,
10.5
ADEMPIMENTI AZIENDALI
prevede l’incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato
di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Ai datori di lavoro
che assumono questo tipo di lavoratori viene erogato, nella
misura del 50% e per un massimo di 18 mesi, il contributo
relativo all’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore.
Se l’assunzione è a tempo determinato, gli sgravi contributivi
potranno riguardare l’intero periodo della durata del contratto
fino ad un massimo di 12 mesi. Nel caso in cui, alla sua naturale
scadenza, il datore di lavoro decida trasformare il contratto in
un’assunzione a tempo indeterminato, gli sarà concesso il
prolungamento dello sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi.
Quali aziende
Datori di lavoro privati ed enti pubblici economici.
Destinatari
• lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi;
• lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari della Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria;
• lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria da almeno 24 mesi;
• lavoratori in mobilità.
10.6
ADEMPIMENTI AZIENDALI
IL PROGETTO A.L.A.
Le indagini conoscitive sul mercato del lavoro evidenziano
grandi difficoltà da parte delle aziende nel reperimento di
lavoratori in possesso delle competenze e delle conoscenze di
cui le aziende necessitano.
Tramite il Progetto A.L.A. (Accompagnamento al Lavoro in
Azienda) la Provincia di Roma, in accordo con la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma intende
contribuire in maniera attiva alla riduzione del divario tra i
fabbisogni occupazionali e le competenze disponibili sul
mercato, tramite la realizzazione di brevi percorsi formativi,
su richiesta delle imprese e la promozione dell’inserimento
lavorativo delle risorse così formate.
Il progetto risponde, tra l’altro, all’esigenza, particolarmente
avvertita dalle aziende, di reperire in tempi rapidi personale già
formato che possa essere immediatamente inserito.
Gli obiettivi del progetto si concretizzano, dunque, nella
creazione di un sistema di gestione rapida della formazione a
domanda considerata come investimento e nell’attivazione di
brevi stage formativi quali strumenti di inserimento stabile nel
mondo del lavoro.
10.7
ADEMPIMENTI AZIENDALI
Per informazioni e delucidazioni si può contattare l’ufficio
coordinamento Centri per l’Impiego e organizzazione delle
politiche attive del lavoro della Provincia di Roma ai numeri:
06 67668349-8348 oppure il numero verde lavoro dei Centri
per l’Impiego 800.81.82.82.
10.8
11
AMMORTIZZATORI SOCIALI
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (trattamento ordinario)
Chi la può richiedere
Il lavoratore che è in possesso del requisito di almeno 2 anni di
contributi e iscrizione all’assicurazione obbligatoria e di almeno 52
settimane di contributi e iscrizione all’assicurazione obbligatoria
nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione non è riconosciuta nei confronti di
chi si dimette volontariamente, fanno eccezione le lavoratrici
madri ed i dimissionari per giusta causa.
Tempi di erogazione
L’indennità di disoccupazione viene corrisposta per 180 giorni.
Per un lavoratore che ha superato i 50 anni di età l’indennità può
essere corrisposta fino a 9 mesi deve, però, in ogni caso
permanere il requisito dello status di disoccupato.
Presentazione della domanda
I modelli di domanda si ritirano presso le sedi INPS e vanno
riconsegnati sempre all’INPS entro 68 giorni dalla data di
licenziamento.
11.1
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Decorrenza
L’indennità decorre:
• dall’ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata
presentata entro i primi sette giorni;
• dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda
negli altri casi.
Importo
L’importo è corrisposto nella misura del 40% della retribuzione
percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di
lavoro.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (trattamento con requisiti ridotti)
Chi la può richiedere
Si tratta di un contributo concesso in presenza di requisiti
contributivi e assicurativi ridotti rispetto all’indennità di
disoccupazione ordinaria. Il periodo temporale di riferimento
per individuare le giornate indennizzabili è l’anno solare che va
dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente la data di
11.2
AMMORTIZZATORI SOCIALI
presentazione della domanda. Questa prestazione indennizza i
periodi di disoccupazione involontaria riscontrabili nell’anno
solare di riferimento che corrisponde a quello anteriore all’anno
di presentazione della precitata domanda.
La finalità è quella di garantire un’indennità a coloro che, per
effetto di lavori brevi e frammentari, non raggiungono i requisiti
contributivi e assicurativi richiesti per la corresponsione
dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
Per richiederla occorre essere in possesso di un’anzianità
contributiva ed assicurativa risalente ad almeno 2 anni e
rilevata alla data del 1 gennaio del biennio precedente l’anno
solare di riferimento. A tale data deve risultare versato almeno
un contributo settimanale di assicurazione contro la
disoccupazione.
Inoltre il lavoratore deve avere effettuato nell’anno solare di
riferimento almeno 78 giorni di lavoro.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata inderogabilmente all’INPS
dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo al periodo
temporale di riferimento.
11.3
AMMORTIZZATORI SOCIALI
MOBILITÀ
Che cosa è
L’Istituto della mobilità è uno strumento di gestione degli
esuberi di manodopera. Esso presume il recesso del rapporto di
lavoro e quindi l’instaurarsi dello stato di disoccupazione del
lavoratore.
Quali aziende possono attivarla
Tutte le aziende sottoposte alla Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria che sono:
• aziende industriali;
e, in regime di proroga
• aziende commerciali con più di 50 dipendenti;
• aziende di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
• aziende di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Liste di mobilità
Sono speciali liste regionali che contengono i nominativi dei
lavoratori licenziati per esubero del personale (riduzione,
trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro).
11.4
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Beneficiari
L’iscrizione nelle liste di mobilità riguarda:
• lavoratori licenziati per esubero di personale;
• lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione;
• lavoratori licenziati da imprese (anche artigiane o cooperative)
anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro.
Per questo ultimo tipo l’iscrizione alla lista regionale di mobilità
non dà diritto all’indennità che deve essere richiesta al
competente Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla data di
licenziamento o dell’avvenuta comunicazione.
Benefici per i lavoratori
Ai lavoratori inseriti in lista regionale di mobilità compete
un’indennità la cui durata varia in relazione all’età e alla
locazione dell’azienda e corrisponde al 100% dell’indennità
della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i primi
12 mesi e all’80% per i periodi successivi.
11.5
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Benefici per le aziende
Le aziende che assumono lavoratori iscritti nella lista
regionale di mobilità con contratto a tempo indeterminato
hanno diritto agli sgravi contributivi previsti per gli apprendisti
per la durata di 18 mesi. A queste aziende viene inoltre erogato il
50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore per un periodo massimo di 12 mesi.
Le aziende che assumono lavoratori iscritti in lista regionale
di mobilità con contratto a tempo determinato per un
periodo non superiore a 12 mesi hanno diritto agli sgravi
contributivi previsti per gli apprendisti.
I lavoratori assunti a tempo determinato hanno l’obbligo di
comunicare all’INPS l’inizio e la durata del rapporto di lavoro.
11.6
AMMORTIZZATORI SOCIALI
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STAORDINARIA
Che cosa è?
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) rientra
tra i cosiddetti ammortizzatori sociali ovvero dispositivi
finalizzati a sostenere il reddito di coloro che sono privi di
un’attività lavorativa o che sono stati interessati da una
riduzione dell’orario di lavoro o che sono stati sospesi
dall’attività e di mantenere il legame con l’impresa in funzione
della ripresa dell’attività lavorativa.
Quali sono le imprese beneficiarie?
• le aziende industriali;
e, in regime di proroga
• le aziende commerciali con più di 50 dipendenti;
• le aziende di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti;
• le aziende di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Tipologie di intervento
L’intervento della C.I.G.S. si differenzia in relazione alle cause
(temporanee o strutturali) ed ai fattori (interni ed esterni)
che ne possono determinare il ricorso.
11.7
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Tipo di intervento:
• C.I.G. ordinaria (durata 13 settimane);
causali temporanee (mancanza di commesse, eventi
meteorologici, ecc.) con previsione certa della ripresa
dell’attività lavorativa;
• C.I.G. straordinaria (durata 12 mesi più eventuale proroga);
causali eventi aziendali strutturali (crisi, ristrutturazione,
fallimenti, ecc) con possibile messa in mobilità dei lavoratori
coinvolti.
11.8
12 LA RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO IN ITALIA
LEGGE 30/2003 (LEGGE BIAGI) E D. LGS. 276/03
Entrambe queste disposizioni si collocano nell’ambito degli
orientamenti comunitari in materia di occupazione e sono
finalizzati ad aumentare la parità e le pari opportunità tra
uomini e donne, i tassi di occupazione ed a promuovere la
qualità e la stabilità del lavoro anche attraverso contratti a
contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili
con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
Le aree di intervento della nuova disciplina sono due:
• la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed
efficace;
• il perseguimento di politiche occupazionali efficienti con
l’introduzione di nuove tipologie contrattuali per aumentare la
flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro.
Le diverse tipologie dei nuovi contratti di lavoro:
• contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• contratto di lavoro a tempo determinato;
• contratto di somministrazione di lavoro;
• contratto di lavoro intermittente;
• contratto di lavoro a prestazioni ripartite;
12.1
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
• contratto di lavoro a tempo parziale (part time);
• contratto di apprendistato;
• contratto di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro);
• contratto di lavoro a progetto (ex CO.CO.CO);
• prestazioni occasionali di tipo accessorio;
• contratto di lavoro a domicilio;
• contratto di associazione in partecipazione;
• lavoro cooperativo - socio lavoratore;
• trasferimento d’azienda;
• distacco;
• appalto;
• prestazioni che non rientrano nella normativa – mercato del lavoro.
Contratti praticabili nelle Pubbliche Amministrazioni
• contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• contratto di somministrazione di lavoro (esclusivamente a
tempo determinato);
• contratto di lavoro a tempo parziale;
• contratto di formazione e lavoro (in luogo del contratto di
inserimento);
• contratto di collaborazione coordinata e continuativa (in
luogo del contratto a progetto).
12.2
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Che cosa è?
È il contratto base, definito dall'ordinamento italiano tipico. Non
prevede un termine di scadenza e tutela il dipendente
assicurandogli maggiore stabilità rispetto a qualsiasi altro tipo
di contratto. Ciascuno dei contraenti può recedere da questo
contratto dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dalla
legge.
Può essere a tempo pieno o parziale e fa riferimento ai contratti
collettivi nazionali i quali prevedono lo svolgimento di
un’attività lavorativa non superiore a 40 ore settimanali nel
settore privato e a 36 nel settore pubblico.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Che cosa è?
È un tipo di contratto cui è apposto un termine di scadenza, a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo.
Con l’emanazione del D. Lgs. 368/01 è stato stabilito che il
12.3
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
contratto di lavoro a tempo determinato è di regola ammesso,
salvo i casi in cui è espressamente vietato.
Le ragioni che legittimano l’instaurarsi del contratto di lavoro a
tempo determinato devono sussistere al momento della stipula
del contratto stesso.
Trasporto aereo e servizi aeroportuali
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro quando l'assunzione è effettuata da aziende
di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed
abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di
volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo
massimo variabile a seconda del periodo dell'anno.
Il contratto a termine può avere anche carattere sostitutivo.
In questo caso specifico può non prevedere la durata del
rapporto di lavoro in quanto risulta un mero rinvio al futuro
rientro del lavoratore da sostituire.
Trattamento del lavoratore
Al lavoratore a tempo determinato spettano i trattamenti in atto
per i lavoratori a tempo indeterminato.
12.4
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Proroga
È ammessa, fino ad un massimo di 36 mesi, comprensivi del
periodo iniziale e sempre riferito alla stessa attività lavorativa
per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e
a condizione che sia motivata da ragioni oggettive.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Che cosa è?
Il contratto di somministrazione di lavoro, previsto dall’art. 20 e
successivi del D. Lgs. 276/03, è un particolare tipo di contratto
che permette ad un datore di lavoro denominato
“utilizzatore” di assumere lavoratori messi a disposizione da
un soggetto denominato “somministratore”, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato.
Le aziende utilizzatrici possono fare ricorso a questo nuovo tipo
di contratto, anche a tempo indeterminato, per fronteggiare
esigenze fisiologiche della propria attività produttiva destinate a
risolversi in un certo periodo di tempo.
L’attività di somministrazione può essere esercitata
esclusivamente da società iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12.5
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Il contratto a tempo determinato è ammesso, a fronte di ragioni
tecnico-produttive, organizzative e sostitutive, così come
previsto dal D. Lgs. 368/01.
Le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere ai contratti di
somministrazione di lavoro solo a tempo determinato.
Come si attua questo tipo di contratto?
Il contratto di somministrazione di lavoro deve necessariamente
essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità, e deve
contenere i seguenti elementi:
• estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
• numero dei lavoratori da somministrare;
• indicazione della presenza di eventuali rischi per il lavoratore;
• data di inizio e durata prevista dal contratto;
• mansioni, luogo e orario;
• trattamento economico e normativo della prestazione
lavorativa;
• assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti in
favore dei prestatori di lavoro;
• assunzione, da parte dell’utilizzatore, dell’obbligazione in
solido con il somministratore relativamente al pagamento del
trattamento economico del lavoratore e al versamento dei suoi
contributi previdenziali.
12.6
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Il trattamento economico e normativo non può essere inferiore,
complessivamente, a quello dei dipendenti della società
utilizzatrice, a parità di mansioni svolte. Gli oneri contributivi
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, sono a carico della
società somministratrice.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai lavoratori
somministrati è quello del settore terziario.
Quando è ammesso?
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a
tempo determinato per servizi di:
• consulenza e assistenza nel settore informatico;
• pulizia;
• custodia e portineria;
• spostamenti da e per lo stabilimento di persone e
movimentazione di macchinari e merci;
• gestione di biblioteche, parchi e musei, archivi, magazzini,
economato, consulenze direzionali, gestione;
• ricerca e selezione del personale;
• assistenza alla certificazione;
• marketing;
• analisi di mercato;
• gestione di call center;
• avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
12.7
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
dell’Obiettivo 1 (vd. regolamento CE 1260/99), per particolari
attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla
cantieristica navale, che richiedono fasi successive di lavorazioni
in cui è necessario l’impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata.
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato per sostituire
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità
produttive in cui nei sei mesi precedenti sono stati effettuati
licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione oppure in cui sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, da
parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi.
Indennità e disponibilità
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
10 marzo 2004, è stata fissata l’indennità mensile di
disponibilità nei contratti a tempo indeterminato dei
lavoratori assunti dalle società di somministrazione divisibile
in quote orarie non inferiore a 350 euro mensili.
I lavoratori “somministrati” non rientrano nel computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per particolari
normative e di istituto.
12.8
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Che cosa è?
È un contratto a carattere discontinuo attraverso il quale il
lavoratore si impegna a svolgere le proprie prestazioni
lavorative “a chiamata” del datore di lavoro.
Il contratto, che può essere stipulato anche a tempo
determinato, presenta tutte le caratteristiche del lavoro
subordinato e, pertanto, vanno effettuate le usuali
comunicazioni in materia di collocamento all’inizio del rapporto
di lavoro e non ogni volta che il datore di lavoro chiama il
lavoratore.
L’istituto prevede la possibilità per l’azienda di corrispondere
o meno al lavoratore l’indennità di disponibilità. Tale
indennità viene corrisposta a seconda della scelta del
lavoratore di vincolarsi o meno al datore di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato, in
via provvisoria, con decreto del 23 ottobre 2004, i casi in cui è
ammissibile il ricorso al lavoro intermittente, con riferimento
alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio
Decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923.
È vietato il ricorso al lavoro intermittente per gli stessi casi
previsti dal contratto di somministrazione di lavoro. È
obbligatoria la forma scritta.
12.9
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Quando è ammesso?
In via sperimentale, in attesa di quanto disposto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, il contratto di lavoro intermittente
può essere concluso per svolgere prestazioni di carattere
discontinuo anche per prestazioni rese da soggetti con meno di
25 anni in stato di disoccupazione e da lavoratori con più di 45
anni iscritti in lista regionale di mobilità e disoccupati.
Per soggetti con meno di 25 anni in stato di disoccupazione
si intendono coloro i quali, ai sensi del D. Lgs. 181/2000,
così come modificato dal D. Lgs. 297/2002, sono nella
condizione di essere “soggetti privi di lavoro” e
immediatamente disponibili, che abbiano meno di 25 anni e
siano alla ricerca di un’occupazione da almeno sei mesi.
Lavoratori con più di 45 anni iscritti nella lista regionale di
mobilità e disoccupati sono coloro i quali sono stati espulsi
dal mercato del lavoro oppure hanno risolto il proprio
rapporto di lavoro usufruendo di incentivi all’esodo.
Questo tipo di contratto si può utilizzare in relazione a specifici
periodi nell’arco della settimana, mese o dell’anno, così
individuati:
• week end – periodo che va dal venerdì pomeriggio, dalle ore
13.01 fino alle ore 06.00 del lunedì;
• vacanze natalizie – dal 1 dicembre al 10 gennaio;
12.10
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
• vacanze pasquali – dalla domenica delle palme al martedì
successivo al lunedì dell’angelo;
• ferie estive – dal 1 giugno al 30 settembre.
Ulteriori periodi potranno essere individuati dai singoli contratti
collettivi nazionali di lavoro.
Indennità di disponibilità
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 10
marzo 2004, ha fissato l’indennità mensile da corrispondere, per
i periodi nei quali il lavoratore garantisce contrattualmente la
disponibilità al datore di lavoro, in attesa dell’utilizzazione, nella
misura del 20% della retribuzione prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato.
Il lavoratore intermittente è computato nell’organico
dell’azienda ai fini dell’applicazione di norme di legge, in
proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di
ciascun trimestre.
Come si attua questo tipo di contratto?
Il contratto va stipulato in forma scritta e deve contenere
elementi essenziali riferibili alla durata, al luogo di lavoro, alle
modalità della disponibilità, al preavviso di chiamata, al
trattamento economico e normativo, alle forme e modalità della
12.11
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
prestazione, ai tempi del pagamento dell‘indennità di
disponibilità e alle misure sulla sicurezza e la salute del
lavoratore.
CONTRATTO DI LAVORO A PRESTAZIONI RIPARTITE
Che cosa è?
È un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dalla
ripartizione, tra due lavoratori, in regime di solidarietà,
dell’obbligazione lavorativa assunta nei confronti di un
unico datore di lavoro.
Modalità
I lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente, la
sostituzione tra di loro ed una diversa distribuzione dell’orario di
lavoro. Eventuali sostituzioni da parte di terzi possono essere
ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni
o il licenziamento di uno dei due coobbligati comporta
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale tranne che, su
esplicita richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro
si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa
integralmente o parzialmente nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro a tempo
12.12
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
determinato o indeterminato.
Il trattamento economico di questo tipo di lavoratore, a parità di
mansioni svolte, non può essere meno favorevole rispetto a
quello di un lavoratore stabile di pari livello.
Questa forma contrattuale può essere stipulata anche a tempo
determinato.
Come si attua questo tipo di contratto?
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve
contenere: la misura percentuale e la collocazione temporale
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; il
luogo di lavoro e il trattamento economico di ciascun
lavoratore; le eventuali misure di sicurezza.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME)
Che cosa è?
È un contratto individuale che permette maggiore flessibilità
in relazione alla durata ed alla collocazione temporale della
prestazione lavorativa. È stipulato in forma scritta e deve
contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa
e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
12.13
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Quante e quali sono le tipologie del contratto
part-time?
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) può essere di tre
tipologie:
• orizzontale: se la riduzione di orario viene effettuata
all'interno dell'orario giornaliero (per es. 4 ore anziché 8, tutti i
giorni);
• verticale: se la riduzione di orario viene effettuata nell'ambito
di periodi concordati settimana, mese, anno. (per es. si
concordano 3 giorni pieni a settimana);
• misto: è una combinazione delle due tipologie sopra descritte
(per es. in alcuni periodi dell'anno si può concordare una
riduzione dell'orario di lavoro del 50%, in altri del 20%).
Come si attua questo tipo di contratto?
La forma scritta è obbligatoria e il datore che non ottempera a
questa norma è passibile, su richiesta del lavoratore, di dover
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'assunzione a part-time può avvenire sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato.
12.14
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
È possibile modificare l’orario di lavoro?
L’art. 46 del D. Lgs. 276/2003, ha introdotto, limitatamente al
part time verticale e misto, la facoltà per le parti del contratto di
lavoro, di stipulare una clausola elastica relativa alla variazione
in aumento della prestazione lavorativa anche successivamente
all’inizio del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di contratto con orario ridotto di tipo orizzontale è
ammesso il ricorso al lavoro supplementare e la
regolamentazione e l’eventuale maggiorazione retributiva è
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale verticale e misto
è ammesso il ricorso al lavoro straordinario anche nelle ipotesi di
contratto a termine.
Il recesso deve essere effettuato in forma scritta.
Il periodo entro il quale il lavoratore può recedere dal patto di
clausola elastica viene fissato dal contratto.
12.15
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Come vengono inquadrati i lavoratori part time?
Il trattamento del lavoratore part time non deve essere meno
favorevole rispetto a quello ricevuto da un lavoratore a
tempo pieno, inquadrato nello stesso livello contrattuale. Ciò
risulta valido, quindi, per i benefici ottenibili in tema di
retribuzione oraria, periodo di prova, ferie, tutela della
salute e sicurezza. I lavoratori a tempo parziale devono essere
messi in condizione di avere il medesimo accesso ai circuiti di
formazione professionale e ai servizi sociali offerti
dall'azienda. Pari trattamento è previsto anche nei diritti
sindacali.
Maternità
Le lavoratrici part time hanno il medesimo trattamento delle
loro colleghe a tempo pieno per quanto riguarda l'astensione
obbligatoria e facoltativa. Il trattamento economico, invece è
proporzionato all'entità della prestazione.
Malattia, infortunio e malattia professionale
Il trattamento economico è proporzionato alla prestazione,
mentre rimane invariato il diritto alla conservazione, in questi
frangenti, del proprio posto di lavoro.
12.16
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Trattamento previdenziale
È il medesimo del lavoratore a tempo pieno fatta salva,
ovviamente, la maturazione proporzionalmente ridotta della
rendita previdenziale.
Computo dei lavoratori part time
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
devono essere computati nell’organico aziendale in proporzione
al tempo effettivo di lavoro, considerando l’eventuale lavoro
supplementare o quello prestato in virtù di clausole elastiche.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Che cosa è?
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista, ovvero
prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio,
l’azienda si impegni a fornire al giovane apprendista la
formazione necessaria per diventare un lavoratore
qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di
lavoro a cura dell’imprenditore l’apprendista deve frequentare
corsi di formazione esterni all’azienda.
12.17
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
può assumere con contratto di apprendistato non può superare
il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Qualora queste figure
manchino, o siano inferiori a 3, non si possono assumere più di 3
apprendisti (da questa norma esulano le imprese artigiane). I
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Beneficiari
Giovani tra i 15 e i 24 anni che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei
rispetto all’attività da svolgere.
Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree dell’ Obiettivo
1 e dell’Obiettivo 2 e fino a 29 anni per apprendisti artigiani
addetti a mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di settore di alto contenuto professionale.
Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i
portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.
12.18
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Durata
La durata minima è di 18 mesi, quella massima è di 4 anni, 5 anni
nel settore artigiano.
Aziende abilitate
Aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura.
L'art.16 della L.196/97 stabilisce a favore delle aziende il
riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono
quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico
del datore di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva
partecipazione dell'apprendista ai corsi di formazione esterna
(120 ore).
Diritti e Doveri
Salari e contributi
Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni
semestre, del salario di un lavoratore qualificato di uguale livello.
Formazione sul lavoro
È affidata all'imprenditore nelle imprese artigiane e nelle piccole
imprese industriali o ad un tutor designato dall'imprenditore.
12.19
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Formazione esterna
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue.
Deve essere svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne
all’azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve
essere certificata.
L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutor che coordini la
formazione esterna e interna all'azienda.
I minorenni, per adempiere all’obbligo formativo innalzato fino
ai diciotto anni, possono scegliere l’esercizio dell’apprendistato.
In questo caso la formazione esterna è di 240 ore e al giovane
lavoratore viene assegnato un credito formativo qualora
intenda continuare l’iter scolastico.
Nelle 120 ore aggiuntive, almeno 8 ore devono essere dedicate
all’orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di
cittadinanza (D.M. 120/2001 – Individuazione dei contenuti delle
attività di formazione degli apprendisti di cui all’art. 5 del D.P.R.
257/2000).
Oltre che per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione, il contratto di apprendistato può essere
professionalizzante per il conseguimento di una qualifica
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale oppure può servire ad acquisire un
diploma, o titoli di studio universitari, o un percorso di alta
formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore.
12.20
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Che cosa è ?
È una nuova tipologia contrattuale, che sostituisce i
contratti di formazione lavoro, diretta a realizzare, attraverso
un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore ad un determinato contesto
lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro di soggetti svantaggiati.
Campo di applicazione
Possono stipulare contratti di inserimento tutti i datori di lavoro
privati, ad eccezione degli studi professionali e del settore
domestico, purché abbiano mantenuto in servizio almeno il 60%
dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere
nei 18 mesi precedenti.
Soggetti che possono essere assunti:
• .soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
• disoccupati di lunga durata con età compresa tra i 29 e i 32
anni e che siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi;
12.21
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
• lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto
di lavoro;
• lavoratori che desiderano riprendere un’attività lavorativa e
che non abbiano lavorato da almeno 2 anni;
• donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso
di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile;
• persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente,
da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Incentivi economici e normativi
Durante il rapporto di inserimento la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli alla categoria
spettante. Fatte salve specifiche previsioni dei singoli contratti
collettivi nazionali di lavoro, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e
istituti.
Spetta ai contratti collettivi nazionali di lavoro stabilire le percentuali
massime dei lavoratori assumibili con contratto di inserimento.
In attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione,
gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia di
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione per tutti gli
12.22
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
eventuali beneficiari di questo tipo di contratto tranne che per la
categoria compresa in età 18-29 anni.
Durata
Il periodo del contratto di inserimento è compreso tra 9 e 18 mesi, e,
per i portatori di handicap fisico, mentale o psichico, fino a 36 mesi.
La forma del contratto
Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma
scritta, in mancanza della quale il giovane si intende assunto
con normale contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo
tipo di contratto non è rinnovabile tra le stesse parti ma
sono ammesse eventuali proroghe.
Al fine di rafforzare la tutela del lavoratore si richiede inoltre al
datore di lavoro di consegnare al giovane, all'atto dell’ assunzione,
copia del contratto di inserimento.
Sospensione del rapporto di lavoro
In caso di sospensione del rapporto di lavoro in inserimento per
malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, è
possibile prorogare i termini di scadenza del progetto al fine di
consentire il completamento della formazione.
12.23
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Sanzioni
Le inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento, da parte del datore di lavoro, sono punite con il
versamento della differenza tra la contribuzione dovuta e quella
versata maggiorata del 100%.
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
Che cosa è?
Il contratto di lavoro a progetto è il contratto riconducibile ad
uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso, determinati dal committente e gestititi autonomamente,
in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con
l’organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Sono escluse da questo campo di applicazione le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali nonché i rapporti e le attività di
collaborazione coordinata e continuativa resi a favore di
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sono
altresì esclusi i componenti degli organi di amministrazione e
12.24
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni
nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. I
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati
senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Elementi essenziali
• la collaborazione;
• il coordinamento con il committente;
• la continuità;
• la natura prevalentemente personale della prestazione.
Forma
Il contratto a progetto deve essere stipulato in forma scritta
e deve prevedere:
• la durata determinata o determinabile della prestazione
lavorativa;
• l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso
individuato nel suo contenuto caratterizzante, dedotto in
contratto;
12.25
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
• il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi e
le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spesa;
• le forme di coordinamento con il committente;
• le eventuali misure di sicurezza e di tutela del lavoratore.
Il contratto si risolve al momento della realizzazione del
progetto o del programma o della fase di esso che ne
costituisce l’oggetto.
Trattamento del lavoratore
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro eseguito, e deve avere, quale parametro di
riferimento, i compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo e non subordinato nel luogo ove
il contratto a progetto è svolto. Il lavoratore ha l’obbligo di
iscriversi alla gestione separata tenuta dall’INPS. La copertura
previdenziale prevista per l’anno 2005 è pari al 17% del 94% del
compenso totale della retribuzione pattuita, di cui 2/3 a carico
del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore.
Il collaboratore è assistito da tutela infortunistica da parte
dell’INAIL.
È prevista una ritenuta a titolo di acconto IRPEF.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del lavoratore a progetto
12.26
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
non comporta l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane
sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
In caso di malattia o infortunio la sospensione non comporta
una proroga della durata. Il committente può recedere dal
contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a
un sesto della durata stabilita, quando questa sia determinata,
ovvero superiore a 30 giorni nel caso non lo sia. In caso di
gravidanza la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni.
Il contratto può essere rescisso in qualunque momento dalle due
parti, salvo accordi in merito finalizzati a fissare per iscritto un
preavviso da rispettare da entrambe le parti.
Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto
può svolgere la sua attività a favore di più committenti
purché non compia atti di pregiudizio dell’attività dei
committenti medesimi.
Prestazioni occasionali
Sono quelle prestazioni di natura autonoma rese in favore di un
committente per un massimo di 30 giorni nell’anno solare e con
un reddito massimo di 5.000 euro, per le quali non è obbligatorio
redigere un progetto.
Nel caso in cui si supera, anche uno solo dei due limiti, è invece
obbligatorio redigere un progetto specifico, trasformando così
la prestazione occasionale in contratto a progetto.
12.27
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Che cosa sono?
Si tratta di attività lavorative occasionali svolte da soggetti a
rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del
lavoro ovvero in procinto di uscirne.
Campo di applicazione
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio riguardano:
• piccoli lavori domestici;
• insegnamento privato complementare;
• piccoli lavori di giardinaggio, pulizia di edifici e di monumenti;
• realizzazioni di manifestazioni sportive di tipo sociali, culturali o
caritatevoli;
• collaborazioni con enti di volontariato.
Durata e importo
La durata non può superare i 30 giorni nell’anno solare, anche se
riferiti a più beneficiari e non deve dare, complessivamente, luogo a
compensi superiori a 5.000 euro sempre nel corso di un anno solare.
12.28
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Soggetti che possono svolgere le prestazioni
• disoccupati e inoccupati da oltre un anno;
• casalinghe, studenti e pensionati;
• disabili e soggetti in comunità di recupero;
• lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Costoro devono comunicare la loro disponibilità ai Centri per
l’Impiego nell’ambito territoriale di riferimento o ai soggetti
all’uopo accreditati.
Compensi
Le prestazioni vengono retribuite con buoni del valore
nominale di 7,50 euro che il beneficiario può acquistare presso le
rivendite autorizzate.
Il lavoratore li deve cambiare presso uno dei concessionari,
ricevendo per ognuno di essi 5,80 euro. Tale compenso è esente
da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Rivendite e concessionari sono individuati con apposito decreto
del Ministero del Lavoro.
12.29
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
CONTRATTO DI LAVORO A DOMICILIO
Che cosa è?
È un contratto in cui, chi lavora a domicilio, esercita la sua
attività per conto di uno o più imprenditori, in locali propri
ma utilizzando attrezzature fornite dal datore di lavoro.
Modalità di attuazione
Questo particolare rapporto di lavoro si basa su un libretto di
controllo che deve essere firmato dal datore di lavoro e dal
lavoratore, sia nel momento della consegna del lavoro da parte
dell’imprenditore, sia nel momento della riconsegna del lavoro
svolto. I datori di lavoro che assumono lavoratori a domicilio
devono iscriversi ad un apposito registro dei committenti,
tenuto dal Servizio I° - Dipartimento XI della Provincia di Roma
(Ufficio coordinamento Centri per l’Impiego).
Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavori per conto
proprio o per conto terzi in concorrenza con il datore di
lavoro purché quest’ultimo gli assicuri una quantità di
lavoro sufficiente a procurargli un’occupazione
continuativa esercitata all’interno di un orario a tempo
pieno.
12.30
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Retribuzione
La retribuzione del lavoratore a domicilio è stabilita in base a
tariffe di cottimo riportate nei contratti collettivi, o in mancanza
di questi ultimi, stabilita da una commissione regionale
composta da rappresentanti dei lavoratori e da rappresentanti
degli imprenditori. A questi lavoratori spetta anche il rimborso di
tutte le spese sostenute comprese quelle per l’uso dei
macchinari, dei locali, dell’energia.
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Che cosa è?
È il contratto in virtù del quale l’associato partecipa agli utili
dell’impresa in forma di lavoro autonomo, di capitale o misto.
Modalità
L’associante è retribuito attraverso una partecipazione agli utili
ed i compensi percepiti nell’ambito dell’associazione in
partecipazione sono qualificati come reddito da lavoro
autonomo e pertanto i lavoratori sono tenuti all’iscrizione alla
gestione separata dell’INPS.
12.31
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
In caso di rapporti di associazione senza un’effettiva
partecipazione ed adeguate erogazioni, i lavoratori hanno diritto
ai trattamenti economici normativi e contributivi stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi per i lavoratori
subordinati.
Differenza con il contratto a progetto
Questo tipo di contratto si distingue dal contratto a progetto in
quanto il reddito percepito dall’associato in partecipazione è
costituito da una quota degli utili, se prodotti, mentre nel
contratto a progetto il compenso è fissato all’inizio del contratto
stesso ed il lavoratore non ha alcun diritto al controllo della
situazione dell’impresa .
LAVORO COOPERATIVO – SOCIO LAVORATORE
Che cosa è?
È un rapporto mutualistico che ha per oggetto la prestazione di
attività lavorativa da parte del socio, sulla base di un
regolamento che definisce l’organizzazione del lavoro dei soci.
12.32
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Instaurazione di un rapporto di lavoro
Il lavoratore socio può instaurare un rapporto di lavoro con la
cooperativa “ulteriore”, che è strumentale al vincolo associativo
e, pertanto, inscindibile, risultando così uno specifico nesso
funzionale tra i due rapporti.
Diritti individuali e collettivi
Per i soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, si
applicano i diritti sindacali previsti dal titolo terzo dalla Legge
300/70 “Statuto dei Lavoratori” (titolo terzo).
Trattamento economico
Complessivamente proporzionato alla qualità e quantità del
lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi tabellari
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le cooperative della piccola pesca possono corrispondere ai soci
lavoratori un compenso proporzionato al pescato.
12.33
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Disposizioni in materia previdenziale
I trattamenti economici dei soci lavoratori che hanno instaurato
un rapporto di lavoro subordinato sono considerati redditi da
lavoro dipendente e, ai fini della contribuzione, si fa riferimento
alle normative vigenti per le diverse tipologie dei rapporti.
TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Che cosa è?
È qualsiasi operazione che, in seguito a cessazione contrattuale
o fusione, comporti mutamento nella titolarità dell’attività
economico-organizzativa, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva, nel trasferimento
stesso, la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale,
ivi compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Tale procedura è
prevista dalla Legge 428/90 (art. 47) così come modificata dal D.
Lgs. 18/2001.
Caratteristiche
Il trasferimento d’azienda non costituisce motivo di licenziamento,
il rapporto di lavoro infatti non si estingue ma continua con il
12.34
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
nuovo titolare dell’azienda ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano (art. 2112 c.c.).
Il nuovo datore di lavoro è obbligato in solido al pagamento dei
crediti maturati al momento del trasferimento dal vecchio titolare.
DISTACCO
Che cosa è?
È un istituto attraverso il quale un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, mette temporaneamente a
disposizione di un altro datore di lavoro uno o più lavoratori
per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il datore di lavoro distaccante è responsabile del trattamento
economico e normativo del lavoratore distaccato.
Requisiti
Temporaneità del distacco che deve persistere per tutta la
durata dell’interesse del datore di lavoro e dell’interesse del
distaccante.
12.35
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
Differenza con la somministrazione di lavoro
La società di somministrazione di lavoro realizza il solo interesse
produttivo della somministrazione ai fini di lucro mentre nel
distacco esiste solo l’interesse del datore di lavoro distaccante.
Altra forma di distacco
È l’istituto previsto dalla Legge 236/93 (art. 8 c. 3) che consente,
attraverso accordi sindacali in sede di procedura collettiva di
riduzione di personale, di distaccare temporaneamente uno o
più lavoratori presso altre imprese per una durata temporanea
ed al fine di evitare i licenziamenti.
APPALTO
Che cosa è?
È il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con
organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un
corrispettivo.
Le nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 276/03 (art. 29)
confermano la parità di trattamento tra dipendenti dell’impresa
appaltante e dipendenti dell’appaltatore e la solidarietà nella
12.36
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi
previdenziali entro il limite di un anno dalla data di cessazione
dell’appalto.
Differenze dalla somministrazione di lavoro
Nel contratto di appalto l’appaltatore organizza i mezzi di
produzione, ha un potere organizzativo nei confronti del
personale utilizzato nell’appalto ed assume il rischio di’impresa.
Nella somministrazione la società di lavoro autorizzata mette a
disposizione dell’utilizzatore il personale nei confronti del quale
quest’ultimo esercita un potere direttivo ed organizzativo.
PRESTAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA NORMATIVA
DEL MERCATO DEL LAVORO
Attività agricole
Secondo quanto definito dal D. Lgs. 276/03 (art. 74) non sono
classificabili come rapporti di lavoro autonomo o subordinato le
prestazioni svolte da parenti e affini fino al terzo grado in modo
occasionale o ricorrente a titolo di aiuto e senza corresponsione
dei compensi.
Non vi sono, pertanto, in questi casi incombenze di natura
12.37
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
amministrativa, quali comunicazioni al Centro per l’Impiego
dell’avvenuta assunzione, né comunicazione di licenziamento.
Imprenditori artigiani
La Legge 326/03 (art. 21 c. 6) dispone che, in deroga alla
normativa vigente di natura previdenziale, gli artigiani iscritti
negli albi provinciali, possano avvalersi di collaborazioni
occasionali di parenti entro il terzo grado, esclusi gli affini, per
un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90
giorni, anche se studenti, che abbiano computo l’età minima per
l’accesso al lavoro.
Proprio come per le attività agricole non vi sono neanche in
questo caso incombenze di natura amministrativa.
12.38
INDICE
INTRODUZIONE ASSESSORE
1.
I CENTRI PER L’IMPIEGO
2.
ACCOGLIENZA E PRIMA INFORMAZIONE
3.
OBBLIGO FORMATIVO
4.
TIROCINIO FORMATIVO
5.
PRESELEZIONE
6.
AVVIAMENTO ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
7.
FARE IMPRESA
8.
L’ INSERIMENTO AL LAVORO
DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI
9.
COLLOCAMENTO DELLO SPETTACOLO
10.
ADEMPIMENTI AZIENDALI
11.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
12.
LA RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO IN ITALIA
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