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guida alla bollatura di registri e libri sociali
GUIDA ALLA BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI Aggiornamento marzo 2015 La legge 383/01 ha introdotto, con decorrenza 25 ottobre 2001, alcuni importanti novità in materia di bollatura di scritture e libri contabili. In particolare è stato soppresso l’obbligo di bollatura per i seguenti libri: libro giornale (e relativi sezionali) libro inventari libri/registri fiscali (libri IVA e scritture contabili previste ai fini delle imposte dirette) Per questi libri permane il solo obbligo alla numerazione e al pagamento delle imposte di bollo nella misura corrente che viene eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture. La CCIAA di Bergamo non vidima i suddetti libri/registri. Il d.lgs 4/2008, entrato in vigore dal 13 febbraio 2008 attribuisce la competenza della vidimazione dei registri di carico/scarico rifiuti, in via esclusiva, alle Camere di commercio territorialmente competenti. I registri non sono soggetti alla corresponsione della tassa di concessione governativa né all’assolvimento dell’imposta di bollo ma al solo pagamento del diritto di segreteria. La vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti è di competenza sia delle Camere di commercio sia dell’Agenzia delle Entrate. I formulari non sono soggetti alla corresponsione di diritti, tasse di concessione governativa e imposta di bollo. La legge 2/2009, con effetto dal 30/3/2009, ha eliminato l’obbligo di tenuta del libro soci delle società a responsabilità limitata; pertanto, la bollatura di tale libro diviene facoltativa. La CCIAA di Bergamo non vidima tale libro. Dal 15 agosto 2009, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per il territorio (art. 10 comma 7 della legge 23/7/2009 n. 99). BOLLATURA LIBRI SOCIALI PREVISTI DAL CODICE CIVILE Libri sociali obbligatori per le società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative: Società per azioni (art. 2421 c.c.) Libro dei soci Libro delle obbligazioni Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione 1 Vers. 1.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. In aggiunta le società per azioni devono tenere: il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c. il libro del revisore o della società incaricata al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 ter c.c. Per le società cooperative si applicano in quanto compatibili le norme previste per le S.P.A. I libri sociali delle società a responsabilità limitata sono (art. 2478 c.c.): libro delle decisioni dei soci libro delle decisioni degli amministratori libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore BOLLATURA LIBRI O REGISTRI PREVISTI DA NORME SPECIALI Sono soggetti a bollatura tutti i libri/registri previsti da norme speciali per i quali si fornisce un elenco peraltro non esaustivo. In presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l’obbligatorietà della bollatura e la competenza in capo alla Camera di Commercio. Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali (articolo 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 2 comma 24-bis del D.Lgs. 4/2008) Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (D.Lgs. 152/2006 art. 193) Libro giornale delle autenticazioni delle girate Libro giornale degli incarichi, tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264 del 08/08/1991) Libro giornale delle autenticazioni delle girate (RD n. 239 del 29/03/1942) Listino prezzi Registro di carico-scarico degli olii usati Registro di contabilità dei lavori pubblici Registro operazioni cambi (legge n. 1 del 05/01/1956) Registro di produzione Registro di raccolta occasionale fondi Registro degli affari (tenuto dalle agenzie immobiliari) Registro dei premi (legge n. 1216 del 29/10/1961) Registro dei programmi Registro dei fidi Registro dei palinsesti (legge n. 223 del 06/08/1990) Registro tenuto dai produttori di congegni automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilità 2 Vers. 1.3 COMPETENZA Libri sociali La competenza per la vidimazione è delle Camere di commercio e dei notai. La Camera di commercio territorialmente competente è quella della provincia ove è ubicata la sede legale. Per le imprese plurilocalizzate è competente la CCIAA presso la quale è ubicata la sede legale e per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie anche la CCIAA ove è ubicata la sede secondaria. Registri di carico e scarico rifiuti e formulari di accompagnamento dei rifiuti Sono competenti alla vidimazione esclusivamente le CCIAA ove è ubicata la sede legale o l’unità locale dell’impresa presso la quale è utilizzato il registro (anche per soggetti non iscritti nel registro delle Imprese). Per i formulari di accompagnamento dei rifiuti la competenza è affidata alle Camere di Commercio, alle Agenzie delle Entrate e agli uffici della Provincia. La Camera di Commercio non è competente in merito alla modalità di tenuta dei registri e dei formulari. DIRITTI DI SEGRETERIA I diritti di segreteria ammontano ad Euro 25,00 per ogni libro o registro per il quale si richiede la vidimazione. I formulari per il trasporto rifiuti sono esenti dal pagamento del diritto di segreteria. Per la vidimazione del registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi è previsto il diritto di segreteria pari a Euro 10,00. Il diritto può essere corrisposto: utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 12656245 intestato a “Camera di commercio di Bergamo, Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo - Sportello polifunzionale” specificando nella causale “Bollatura e vidimazione”; con bonifico bancario intestato alla C.C.I.A.A. di Bergamo presso “BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA –- sede di Bergamo”IBAN IT 42B0542811101000000017436 - specificando nella causale del versamento il codice “VID” e il nominativo dell’impresa alla quale si riferisce la vidimazione; con bancomat o carta di credito allo sportello. L’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito dal Decreto 17 luglio 2012 – pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31/7/2012 – in vigore dal 1° agosto 2012. 3 Vers. 1.3 IMPOSTA DI BOLLO L’imposta di bollo è dovuta nella misura ordinaria pari a Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione. Per individuare i casi di esenzione da pagamento nonché i casi particolari consultare l’apposita sezione della presente guida. Per conoscere gli importi dell’imposta di bollo relativa ai libri/registri per i quali è stato soppresso l’obbligo di bollatura è necessario rivolgersi alla competente Agenzia delle Entrate. Registri di carico e scarico rifiuti e formulari di accompagnamento dei rifiuti Il registri e i formulari sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Soggetti obbligati al pagamento della tassa di concessione governativa in modo forfetario: le società per azioni le società in accomandita per azioni le società a responsabilità limitata le società consortili a responsabilità limitata o per azioni le sedi secondarie di società estere i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali gli enti pubblici L’importo della tassa è: Euro 309,87 de il capitale sociale è inferiore o uguale a euro 516.456,90; Euro 516,46 per capitale sociale superiore a euro 516.456,90 Modalità di pagamento La tassa deve essere versata entro il termine per il versamento IVA nel seguente modo: 1. se il soggetto è neo costituito nell’anno in corso, il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate; 2. se il soggetto è costituito prima dell’anno in corso la tassa di concessione governativa sarà versata utilizzando il mod. F24 compilando la sezione “Erario” con codice tributo 7085. Casi particolari Poiché l’importo della tassa dipende dal capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni deliberati successivamente a tale data non incidono sull’importo della tassa per l’anno in corso. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali nel corso dell’anno deve essere versata la tassa forfetaria, mentre nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone si considera valido il versamento effettuato per l’anno in corso. 4 Vers. 1.3 Soggetti obbligati al pagamento della tassa di concessione governativa in modo ordinario nella misura di € 67,00: gli imprenditori individuali le società di persone le società cooperative e le mutue assicuratrici i consorzi i G.E.I.E. le associazioni e le fondazioni gli enti tra cui gli enti morali Il pagamento in modo ordinario comporta il versamento della tassa di concessione governativa per ciascun libro/registro presentato per la bollatura. Per ogni altra informazione relativa alle modalità di pagamento, esenzione o rimborso della Tassa di concessione governativa rivolgersi alla competente Agenzia delle Entrate. ESENZIONI Sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa i seguenti soggetti: O.N.L.U.S. cooperative sociali e loro consorzi gli organismi di volontariato associazioni sportive dilettantistiche (esenzione limitata alla tassa di concessione governativa) Le cooperative edilizie sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ma versano la tassa di concessione governativa nella misura ridotta di ¼ e cioè euro 16,75. La qualificazione di ONLUS e/o di cooperativa sociale deve risultare dall’iscrizione al registro delle imprese diversamente il legale rappresentante dovrà produrre certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta la qualifica di ONLUS. Per le associazioni sportive dilettantistiche il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa è subordinato alla dimostrazione dell’affiliazione ad associazioni sportive nazionali. Particolarità La bollatura del formulario di accompagnamento dei rifiuti è esente dal pagamento dell’imposta di bollo, della tassa di concessione governativa e dal diritto di segreteria. La bollatura del registro di carico e scarico rifiuti è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa è soggetto al solo pagamento del diritto di segreteria. Per quanto riguarda invece i libri e/o registri previsti da leggi speciali è necessario verificare di volta in volta la previsione normativa in merito. RICHIESTA DI BOLLATURA Libri e registri vanno presentati all’ufficio Attività Complementari del registro imprese – Piazza Libertà – Bergamo oppure presso la sede staccata di Treviglio durante l’orario di 5 Vers. 1.3 apertura al pubblico utilizzando il “Modulo vidimazione di libri/registri/formulari” che va compilato seguendo le “Indicazioni per la compilazione del modulo”. Ogni modulo di vidimazione deve essere riferito ad una sola impresa. I modelli sono presenti su sito camerale nell’apposita sezione dedicata alla vidimazione dei libri sociali: http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/registri/registro_imprese/bollatura-libri/ Alla richiesta di vidimazione vanno allegati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti di segreteria se dovuti. In caso di pagamento con bollettino di c.c.p.: l’originale dell’attestazione se il pagamento è eseguito con bonifico copia dello stesso dal quale risulti il numero del CRO. Allegare inoltre copia del versamento relativo alla tassa di concessione governativa, se dovuta,(in caso di versamento della T.C.C.G. in modo forfettario allegare fotocopia della ricevuta di pagamento effettuata con mod. F24 oppure fotocopia del bollettino di c.c.p. mentre in caso di versamento della T.C.C.G. in modo ordinario allegare l’originale dell’attestazione di versamento). Formalità del libro Si riportano di seguito alcune indicazioni utili per la presentazione dei libri: le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo; nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli vanno riportati su tutte le pagine: il nome della ditta o la ragione sociale o la denominazione sociale, la sede legale/sede attività per le imprese individuali, la partita IVA e/o il codice fiscale e il tipo di libro; nei libri rilegati i dati di cui sopra vanno riportati sulla copertina o sull’ultima pagina numerata; la numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate; nei registri di carico e scarico è necessario indicare l’ubicazione della sede o unità operativa in quanto il dato è necessario per stabilire la competenza territoriale alla vidimazione. Consegna libri vidimati Le vidimazioni non sono effettuate in giornata. Di norma la consegna dei libri/formulari vidimati avverrà entro cinque giorni lavorativi successivi al deposito. Al fine di evitare inconvenienti di vario genere ed a tutela delle imprese e degli altri soggetti richiedenti la bollatura, il ritiro dei libri bollati può essere effettuato soltanto dietro esibizione della ricevuta di protocollo rilasciata dall'ufficio all'atto della consegna dei libri stessi. Per ritirare i libri/registri è pertanto indispensabile presentare la suddetta ricevuta e firmare il modello per il ritiro previa verifica dei libri consegnati. Per quantitativi ingenti la consegna sarà stabilita al momento della presentazione dei libri. Il quantitativo di libri/registri da consegnare è specificato sul sito camerale nell’apposita pagina dedicata alla vidimazione. 6 Vers. 1.3 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. I dati personali raccolti (mediante la compilazione del “Modulo di vidimazione” saranno trattati dalla Camera di Commercio di Bergamo allo scopo di procedere alla bollatura dei libri sociali o dei registri; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità ad evadere la richiesta. I data potranno essere comunicati su richiesta delle pubbliche amministrazioni o ai diretti interessati, sono conservati sia su supporto cartaceo sia magnetico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo. Responsabile del trattamento in questione è il responsabile del trattamento dei dati dell’Area 2 “Attività anagrafiche e servizi di sistema alle imprese”. L’elenco completo dei responsabili nominati dalla Camera di Commercio è disponibile sul sito internet www.bg.camcom.it/privacy. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto dovrà essere rivolta all’ufficio Attività Complementari Registro Imprese. 7 Vers. 1.3