...

TASSA ANNUALE SU LIBRI E REGISTRI Versamento entro il

by user

on
Category: Documents
27

views

Report

Comments

Transcript

TASSA ANNUALE SU LIBRI E REGISTRI Versamento entro il
TASSA ANNUALE SU LIBRI E REGISTRI
Versamento entro il 16 marzo 2016
Entro il prossimo 16 marzo 2016 occorrerà versare la tassa annuale di concessione governativa
per la bollatura e numerazione dei libri e dei registri.
Entro il 16 marzo prossimo le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale
di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei libri e dei registri. L’obbligo riguarda le
società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.).
L’importo, da versare con il Modello F24 utilizzando, nella sezione Erario, il Codice tributo 7085, anno
di riferimento 2016, è pari a:
- euro 309,87 per le società il cui capitale (o fondo di dotazione) alla data del 1° gennaio non è
superiore a 516.456,90 euro;
- euro 516,46 per le società il cui capitale (o fondo di dotazione) alla data del 1° gennaio è
superiore a 516.456,90 euro.
Di seguito l’esempio di compilazione dell’F24:
La scrittura contabile per il pagamento della tassa annuale (deducibile fiscalmente nell’anno del
pagamento) è la seguente:
__________________________
___________________
Imposte e tasse dell’esercizio
a
Banca c/c
309,87
(oneri diversi di gestione)
pagamento tassa annuale forfetaria bollatura e numerazione libri sociali
La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del
codice civile). In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:
• libro dei soci
• libro delle obbligazioni
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
• ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di
Commercio o presso un notaio.
Gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari - art. 2214 codice
civile) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono
essere vidimati.
Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione
progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse
(circolare 92/2001).
Precisazioni sull’imposta di bollo
Nonostante la soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale, l'imposta di bollo resta dovuta per le
formalità di numerazione con riferimento al libro giornale e libro degli inventari. Nel momento della
loro stampa occorrerà assolvere l’imposta:
per le società di capitali che hanno fatto il versamento della tassa di concessione governativa:
una marca da bollo da 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione;
per gli altri soggetti che non devono versare la tassa di concessione governativa: una marca
da bollo da 32,00 euro (ovvero due marche da bollo da 16,00 euro) ogni 100 pagine o frazione.
Sanzioni omesso versamento tassa di concessione governativa per vidimazione libri sociali
Si riporta l’art. 9 del DPR 641/1972 (in vigore dal 1 aprile 1998) in tema di sanzioni:
“Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative
senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila
(103 euro).
Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato
effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un
milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.”
Nella versione precedente dell’articolo era prevista una sanzione specifica per il mancato versamento
della tassa di concessione governativa annuale, non più presente nell’attuale norma.
Riportiamo quanto indicato sul sito dell’agenzia delle entrate: “L’omesso versamento della tassa
annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima
e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.”
Il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs 472/1997) prevede la riduzione delle sanzioni sempreché la
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano
avuto formale conoscenza:
a) ad 1/10 del minimo (1/10 del 100%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,
se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad 1/9 del minimo (1/9 del 100%) se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla
data dell'omissione o dell'errore;
c) ad 1/8 del minimo (1/8 del 100%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene quando non è prevista
dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale (dal 1 gennaio 2016 pari allo 0,2%) con maturazione giorno per giorno.
Gli interessi si sommano al tributo da versare, mentre la sanzione amministrativa deve essere
corrisposta mediante versamento con il modello F23 (causale "SZ" da evidenziare al campo "9" codice tributo "678T" da indicare al campo "11" - codice Ufficio delle Entrate competente in
relazione della sede legale del soggetto interessato da rilevare al campo "6" reperibile sul sito
dell’agenzia delle entrate.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e
approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Fly UP