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Novità IMU - TASI 2016 - Comune di Scanzorosciate

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Novità IMU - TASI 2016 - Comune di Scanzorosciate
Piazza della Costituzione, 1
24020 Scanzorosciate (BG)
P. I.V.A. 00696720168
Tel.: 035 654755/752 - Fax: 035 656228
Email: [email protected]
www.comune.scanzorosciate.bg.it
Ufficio Tributi
NOVITA’ IMU – TASI ANNO 2016
TERRENI AGRICOLI - ART.1 co.13 L. 208/2015
DAL 2016 i Terreni Agricoli siti nel Comune di Scanzorosciate SONO ESENTI DA IMU.
A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma
1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
TASI Comma 14 lettera b) L. 208/2015
E’ stata ELIMINATA la TASI sull’ABITAZIONE PRINCIPALE e le pertinenze.
Continuano a pagare le Abitazioni in categoria A1/A8/A9.
Definizione di Abitazione Principale e pertinenze:
Per Abitazione Principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per Pertinenze dell'Abitazione Principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
IMU COMODATO USO GRATUITO - ART.1 co.13 L.208/2015
Dal 2016 è prevista la riduzione della base imponibile al 50% per le seguenti casistiche e con le seguenti
modalità:
“0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi:
035/654755 – 035/654752 – [email protected]
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