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ASPETTI OPERATIVI DELLA MEDIAZIONE DISPOSTA DAL
ASPETTI OPERATIVI DELLA MEDIAZIONE DISPOSTA DAL GIUDICE Avv. Debora Ravenna GLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE Sono aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti giudiziari per favorire il confronto e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del processo (magistrati, avvocati, personale dell'amministrazione giudiziaria) e di elaborare e sostenere scelte operative pratiche e concrete, ritenute idonee a migliorare la qualita'' e l'efficienza della giustizia civile ASSEMBLEA NAZIONALE Debora Ravenna, Avvocato – Aspetti operativi della mediazione disposta dal giudice Milano, 30 ottobre 2013 – ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 Attività degli Osservatori Analisi degli orientamenti in materia di liquidazione del danno alla salute: - elaborazione delle tabelle del danno biologico, -modello di quesito medico legale- Gruppi di lavoro: mediazione, famiglia, locazioni, esecuzioni..Protocolli: per i processi civili, procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi, ascolto del minore, per i processi avanti il Giudice di pace; per i procedimenti avanti al TM - Formazione comune di avvocati e magistrati:-tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari > Ufficio del Giudice laboratori sul raccordo tra atti difensivi e motivazione delle sentenze 2 Il gruppo mediazione Nato nel 2010, raccoglie e diffonde le pronunce giurisprudenziali in materia di mediazione, i dati per verificare l’impatto sui flussi dei nuovi procedimenti. Aggiornamento continuo anche su tematiche europee, riunioni mensili, mailing list Progetti attuali: 1. Progetto mediazione demandata dal giudice (Buffone, Lattuille) 2. Vademecum sulla mediazione disposta dal giudice (Arianna, Buffone, Ravenna) 3. Valorizzazione dell'istituto della conciliazione in sede non contenziosa ex art. 322 c.p.c. avanti al Giudice di Pace (Pandiani) 3 LINEE GUIDA PROGETTO MEDIAZIONE DEMANDATA 1) oggetto: cause caratterizzate da rapporti di vicinanza tra le parti per motivi di parentela, di amicizia, di vicinato, condominio o all’esistenza di una relazione di una certa durata, anche di tipo commerciale, negoziale o societario, ovvero altre cause la cui natura consigli di ricorrere all'istituto; 2) linee guida per i giudici del Trib di Mi che inviteranno le parti alla mediazione a) il termine per la presentazione della domanda sara' assegnato solo se tutte le parti manifestano la loro adesione in udienza o in udienza successiva fissata ad hoc; b) il giudice non dara' alcuna indicazione relativa alla scelta dell’Organismo; 4 c) l'adesione o meno all’invito del giudice non avra' influenza sulle spese di causa; d) l'invito alla mediazione sara' formulato preferibilmente alla prima udienza ex art.183 cpc, previa valutazione sulla opportunita' della conciliazione ex art.185 cpc: f) nella conciliazione giudiziale ex art.185 cpc, il giudice potra' invitare le parti a ricorrere alla mediazione g) se compatibile con il proprio ruolo, il G potra' rinviare le cause nelle quali e' stato accolto l’invito alla mediazione in apposita udienza o fasce orarie dedicate; 4) link per rilevazione dati; 5) incontri tra magistrati, avvocati, mediatori e rappresentanti degli Organismi 5 La mediazione disposta dal giudice Vademecum decalogo dei criteri elaborati dall' Osservatorio Progetti sulla mediazione demandata/delegata esistenti/in fase di studio sul territorio nazionale (Firenze, Milano, Bari, Modugno, Ostia, Matera, Monza) Mappatura degli organismi del distretto Appendice 6 DECALOGO 1.Indicazione sul sito dell'elenco dei mediatori, dei loro curricula e dei criteri di selezione dei mediatori da parte dell' Organismo 2.Indicazione del criterio di assegnazione dei procedimenti ai singoli mediatori (trasparenza) 3.esistenza di un sito WEB attivo ed aggiornato, 4.indicazione delle caratteristiche della sedi e dei funzionari addetti 5.indicazione del numero di procedimenti di mediazione iscritti e delle adesioni 6.Indicazione del tempo medio di fissazione del primo incontro di mediazione dal momento del deposito dell'istanza di mediazione 7.Indicazione delle materie trattate 8.Indicazione delle lingue nelle quali possono essere presentate le istanze di mediazione all'Organismo e si possono trattare i procedimenti di mediazione 9.trasparenza e chiarezza sui criteri di addebito di tutti i costi della procedura 7 10.indicazione dell'obbligatorieta' o meno di assistenza legale ART. 5 prima del decreto fare • Art. 5 D.lgs. 28/2010, 2^ c: “Il giudice, anche in sede d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di p.c ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. 8 IL TRIBUNALE DI VARESE • Il Dott. Buffone, considerato che la sentenza della Corte Cost ha colpito solo la mediazione obbligatoria e non già quella su invito del giudice, sottolinea che l’art. 5, terzo comma, del D.lgs n. 28, è espressione del diritto delle parti di potere sperimentare il tentativo di mediazione. • Ne consegue che, espunto dall’ordinamento l’obbligo della mediazione, rimane invariato il dir. alla mediazione, che trova riscontro nell’adesione delle parti all’invito sottoposto loro dal giudice: pertanto l’ordinanza invita le parti a valutare l’opportunità di procedere alla mediazione nelle forme previste dalla legge (ord. 14/12/12) 9 Ordinanza del 13 gennaio 2013 • “ ..avendo le parti concordemente richiesto in udienza un “rinvio per coltivare trattative”, il Dott. Buffone, anziché concedere un mero differimento del procedimento, ha invitato le parti stesse a valutare l’opportunità di avvalersi della mediazione per le indubbie potenzialità conciliative offerte dalla specifica lite, sottolineando altresì che le A.D.R. sono state indicate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, CEPEJ, quale uno degli elementi in funzione dei quali valutare l’efficienza di un sistema giudiziario 10 DECRETO DEL FARE • L’art. 84 del DL 69/13 ha così modificato l’art. 5 comma 2: “…il giudice, anche in sede di giudizio d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. 11 Continua… • Il provvedimento…è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione 12 Cosa è cambiato • L’invito del giudice diventa un ordine • La mancata ottemperanza all’ordine del giudice comporta la dichiarazione di improcedibilità con conseguente estinzione della causa • L’istanza di mediazione va presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia 13 MODELLO ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO • • • • Il giudice visti i documenti e letti gli atti, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti; ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e diritto emersi nel corso del procedimento, viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 14 PER QUESTI MOTIVI Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, DISPONE l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. FISSA nuova udienza in data ___________, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10). MANDA alla cancelleria per le comunicazioni 15 SANZIONI Art. 8 c. 4 bis DL 28/2010 • Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, 2^ c c.p.c. • Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio 16 ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI Art. 5: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di… è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione… Art. 8: … Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. 17 Art. 12: Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per … Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 18 OMOLOGA • In tutti gli altri casi l’accordo al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. • 2. Il verbale di cui al c.1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica, l’iscrizione di ipoteca giudiziale 19