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ASPETTI OPERATIVI DELLA MEDIAZIONE DISPOSTA DAL

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ASPETTI OPERATIVI DELLA MEDIAZIONE DISPOSTA DAL
ASPETTI OPERATIVI DELLA MEDIAZIONE
DISPOSTA DAL GIUDICE
Avv. Debora Ravenna
GLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE
Sono aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti
giudiziari per favorire il confronto e la collaborazione tra
i soggetti coinvolti nella gestione del processo (magistrati,
avvocati, personale dell'amministrazione giudiziaria) e di
elaborare e sostenere scelte operative pratiche e concrete,
ritenute idonee a migliorare la qualita'' e l'efficienza della
giustizia civile
ASSEMBLEA NAZIONALE
Debora Ravenna, Avvocato – Aspetti operativi della mediazione disposta dal giudice
Milano, 30 ottobre 2013 – ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
1
Attività degli Osservatori
Analisi degli orientamenti in materia di liquidazione del
danno alla salute: - elaborazione delle tabelle del danno
biologico, -modello di quesito medico legale- Gruppi di
lavoro: mediazione, famiglia, locazioni, esecuzioni..Protocolli: per i processi civili,
procedimenti di
separazione e divorzio tra coniugi, ascolto del minore, per i
processi avanti il Giudice di pace; per i procedimenti
avanti al TM - Formazione comune di avvocati e
magistrati:-tirocinio dei praticanti avvocati presso gli
uffici giudiziari > Ufficio del Giudice laboratori sul
raccordo tra atti difensivi e motivazione delle sentenze
2
Il gruppo mediazione
Nato nel 2010, raccoglie e diffonde le pronunce giurisprudenziali in
materia di mediazione, i dati per verificare l’impatto sui flussi dei
nuovi procedimenti. Aggiornamento continuo anche su tematiche
europee, riunioni mensili, mailing list
Progetti attuali:
1. Progetto mediazione demandata dal giudice (Buffone, Lattuille)
2. Vademecum sulla mediazione disposta dal giudice (Arianna, Buffone,
Ravenna)
3. Valorizzazione dell'istituto della conciliazione in sede non contenziosa
ex art. 322 c.p.c. avanti al Giudice di Pace (Pandiani)
3
LINEE GUIDA PROGETTO MEDIAZIONE
DEMANDATA
1) oggetto: cause caratterizzate da rapporti di vicinanza tra le parti per
motivi di parentela, di amicizia, di vicinato, condominio o
all’esistenza di una relazione di una certa durata, anche di tipo
commerciale, negoziale o societario, ovvero altre cause la cui natura
consigli di ricorrere all'istituto;
2) linee guida per i giudici del Trib di Mi che inviteranno le parti alla
mediazione
a) il termine per la presentazione della domanda sara' assegnato solo se
tutte le parti manifestano la loro adesione in udienza o in udienza
successiva fissata ad hoc;
b) il giudice non dara' alcuna indicazione relativa alla scelta dell’Organismo;
4
c) l'adesione o meno all’invito del giudice non avra' influenza
sulle spese di causa;
d) l'invito alla mediazione sara' formulato preferibilmente alla
prima udienza ex art.183 cpc, previa valutazione sulla
opportunita' della conciliazione ex art.185 cpc:
f) nella conciliazione giudiziale ex art.185 cpc, il giudice potra'
invitare le parti a ricorrere alla mediazione
g) se compatibile con il proprio ruolo, il G potra' rinviare le cause
nelle quali e' stato accolto l’invito alla mediazione in apposita
udienza o fasce orarie dedicate;
4) link per rilevazione dati;
5) incontri tra magistrati, avvocati, mediatori e rappresentanti
degli Organismi
5
La mediazione disposta dal giudice
Vademecum

decalogo dei criteri elaborati dall' Osservatorio

Progetti sulla mediazione demandata/delegata
esistenti/in fase di studio sul territorio nazionale
(Firenze, Milano, Bari, Modugno, Ostia, Matera,
Monza)

Mappatura degli organismi del distretto

Appendice
6
DECALOGO
1.Indicazione sul sito dell'elenco dei mediatori, dei loro curricula e dei
criteri di selezione dei mediatori da parte dell' Organismo
2.Indicazione del criterio di assegnazione dei procedimenti ai singoli
mediatori (trasparenza)
3.esistenza di un sito WEB attivo ed aggiornato,
4.indicazione delle caratteristiche della sedi e dei funzionari addetti
5.indicazione del numero di procedimenti di mediazione iscritti e delle
adesioni
6.Indicazione del tempo medio di fissazione del primo incontro di
mediazione dal momento del deposito dell'istanza di mediazione
7.Indicazione delle materie trattate
8.Indicazione delle lingue nelle quali possono essere presentate le istanze di
mediazione all'Organismo e si possono trattare i procedimenti di
mediazione
9.trasparenza e chiarezza sui criteri di addebito di tutti i costi della procedura
7
10.indicazione dell'obbligatorieta' o meno di assistenza legale
ART. 5 prima del decreto fare
• Art. 5 D.lgs. 28/2010, 2^ c: “Il giudice, anche in sede
d’appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare
le parti con ordinanza a procedere alla mediazione.
L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di
p.c ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della
discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine
di 15 giorni per la presentazione della domanda di
mediazione”.
8
IL TRIBUNALE DI VARESE
• Il Dott. Buffone, considerato che la sentenza della Corte
Cost ha colpito solo la mediazione obbligatoria e non già
quella su invito del giudice, sottolinea che l’art. 5, terzo
comma, del D.lgs n. 28, è espressione del diritto delle
parti di potere sperimentare il tentativo di mediazione.
• Ne consegue che, espunto dall’ordinamento l’obbligo della
mediazione, rimane invariato il dir. alla mediazione, che
trova riscontro nell’adesione delle parti all’invito
sottoposto loro dal giudice: pertanto l’ordinanza invita le
parti a valutare l’opportunità di procedere alla mediazione
nelle forme previste dalla legge (ord. 14/12/12)
9
Ordinanza del 13 gennaio 2013
• “ ..avendo le parti concordemente richiesto in udienza un
“rinvio per coltivare trattative”, il Dott. Buffone, anziché
concedere un mero differimento del procedimento, ha
invitato le parti stesse a valutare l’opportunità di avvalersi
della mediazione per le indubbie potenzialità conciliative
offerte dalla specifica lite, sottolineando altresì che le
A.D.R. sono state indicate dalla Commissione europea per
l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, CEPEJ,
quale uno degli elementi in funzione dei quali valutare
l’efficienza di un sistema giudiziario
10
DECRETO DEL FARE
• L’art. 84 del DL 69/13 ha così modificato l’art. 5
comma 2: “…il giudice, anche in sede di giudizio
d’appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell’istruzione e il comportamento delle
parti,
può
disporre
l’esperimento
del
procedimento di mediazione, in tal caso
l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda
giudiziale anche in sede di giudizio di appello.
11
Continua…
• Il provvedimento…è adottato prima dell’udienza
di precisazione delle conclusioni ovvero, quando
tale udienza non è prevista, prima della
discussione della causa. Il giudice fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all’art. 6 e, quando la mediazione non è già
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di 15 giorni per la presentazione della
domanda di mediazione
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Cosa è cambiato
• L’invito del giudice diventa un ordine
• La mancata ottemperanza all’ordine del giudice
comporta la dichiarazione di improcedibilità con
conseguente estinzione della causa
• L’istanza di mediazione va presentata presso un
organismo nel luogo del giudice territorialmente
competente per la controversia
13
MODELLO ORDINANZA TRIBUNALE DI
MILANO
•
•
•
•
Il giudice
visti i documenti e letti gli atti,
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti;
ritenuto opportuno disporre l’esperimento del
procedimento di mediazione in vista di una possibile
conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e diritto
emersi nel corso del procedimento,
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013,
n. 98;
14
PER QUESTI MOTIVI
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo
2010 n. 28,
DISPONE l’esperimento del procedimento di
mediazione avvisando le parti che, per l’effetto,
l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
FISSA nuova udienza in data ___________,
assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla
notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione
della domanda di mediazione (da depositarsi nel
luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni
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SANZIONI Art. 8 c. 4 bis DL 28/2010
• Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione il giudice
può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell’art. 116, 2^ c c.p.c.
• Il giudice condanna la parte costituita che, nei
casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al
procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all’entrata al bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio
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ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI
Art. 5: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa a una controversia in materia di… è
tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a
esperire il procedimento di mediazione…
Art. 8: … Al primo incontro e agli incontri
successivi, fino al termine della procedura, le parti
devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
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Art. 12: Ove tutte le parti aderenti alla mediazione
siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia
stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati
costituisce titolo esecutivo per … Gli avvocati
attestano e certificano la conformità dell’accordo
alle norme imperative e all’ordine pubblico.
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OMOLOGA
• In tutti gli altri casi l’accordo al verbale è
omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarità formale e del rispetto delle norme
imperative e dell’ordine pubblico.
• 2. Il verbale di cui al c.1 costituisce titolo esecutivo
per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma
specifica, l’iscrizione di ipoteca giudiziale
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