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1.Opposizione a Decreto Ingiuntivo- Mediazione-Improcedibilità La mediazione può essere disposta anche in grado di appello ed anche se sia stata già esperito il relativo tentativo prima dell'introduzione della causa. Ricordava alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sicchè, disponeva la mediazione obbligatoria. Ciò premesso, questo giudice aggiunge ancora che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione disposto dal giudice ai sensi della richiamata normativa, determina l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con sentenza (per fattispecie analoga si veda Cass. sentenza n. 6326 del 30.3.2004). Ne è possibile concedere alla parte un termine ulteriore per l'esperimento, atteso che per espressa previsione normativa il mancato esperimento determina l'improcedibilità della domanda. Naturalmente il procedimento và promosso ed attivato nei confronti di tutte le parti processuali, incluse quelle contumaci. Alcuni giudici di merito ritengono addirittura come non esperito il tentativo di conciliazione allorquando la parte, pur avendo attivato il procedimento, non si sia presentata innanzi al mediatore, cosi definizione extragiudiziaria della lite rendendo impossibile la perche, sostanzialmente, vi sarebbe un mancato esperimento della mediazione. Ne, nel caso di mancato promovimento del procedimento nei confronti di tutte le parti processuali, può invocarsi la norma sul litisconsorzio necessario, che consente ed anzi impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio,trattandosi di fattispecie completamente diversa, nella quale vi è l'interesse, anche pubblico, alla pronunzia di una decisione valida, poiché la sentenza pronunziata a contraddittorio non integro può essere caducata in qualsiasi momento. Per quanta concerne il termine per l'introduzione della mediazione si deve osservare che il D.Lgs. n. 28 del 2010 non qualifica esplicitamente come perentorio il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento pur tuttavia, in conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la perentorietà del termine può ritenersi alla stregua del contesto normativo in cui esso e inserito e delle conseguenze che l'ordinamento associa alla sua inosservanza (Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2004, n. 4530; Cass.,Civ., Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14624). Ed e proprio in forza di tale criterio sistematico che talune pronunce hanno affermato la perentorietà del termine propulsivo di quindici giomi per l'attivazione del meccanismo conciliativo, affermando che, incidendo sulla stessa procedibilità dell'azione e, comunque, su valori cosi importanti come la rapidità e la giustezza del processo, il termine in esame non possa senz'altro derubricarsi ad ordinatorio (Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, 15 giugno 2012 - Giudice: Dott. Fabio Di Lorenzo; Trib. Firenze, 4 giugno 20 15 - Giudice: Dott. Alessandro Ghelardini). Da ciç deriva che l'infruttuosa scadenza del termine osta alla continuazione del giudizio di cognizione, ancorché la mediazione si sia conclusa anteriormente alla success iva udienza; conseguenza, questa, che, peraltro, si verificherebbe anche laddove si optasse per il carattere ordinatorio del termine, la cui violazione, difatti, se non accompagnata da una richiesta di proroga ex art. 154 c.p.c., avanzata al Giudice prima della scadenza, produce gli stessi effetti preclusivi generati dall'inosservanza dei termini perentori (Cass. Civ., Sez. Il, 19 gennaio 2005, n. 1064; Casso Civ., Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 808). Tutto cio premesso, si deve osservare nella fattispecie che il giudice poneva l'obbligo di mediazione a carico delle parti e nessuna di esse introduceva improcedibile. Appare evidente che era la parte attrice ad essere il relativo procedimento e pertanto la domanda e onerata, essendo l’unica interessata a non far dichiarare l'improcedibilità della domanda. Pertanto sussiste l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con sentenza e con aggravio delle spese sulla parte la cui domanda viene dichiarata improcedibile, salvo che non ricorrano giusti motivi per la compensazione delle stesse. (Tribunale di Benevento ex Tribunale di Ariano Irpino (AV) Sent. n. 15/2016 pubbl. il 15/01/2016 Dott. Rocco Abbondandolo )