...

clicca qui - Movimento Forense

by user

on
Category: Documents
25

views

Report

Comments

Transcript

clicca qui - Movimento Forense
1.Opposizione a Decreto Ingiuntivo- Mediazione-Improcedibilità
La mediazione può essere disposta anche in grado di appello ed anche se sia stata già esperito il relativo tentativo prima
dell'introduzione
della causa. Ricordava alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l'esperimento del
procedimento di mediazione é condizione di
procedibilità
della
domanda
giudiziale, sicchè, disponeva la mediazione
obbligatoria. Ciò premesso, questo giudice aggiunge ancora che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione disposto
dal giudice ai sensi della richiamata normativa, determina l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con sentenza (per
fattispecie analoga si veda Cass. sentenza n. 6326 del 30.3.2004). Ne è possibile concedere alla parte un termine ulteriore
per l'esperimento, atteso che per espressa previsione normativa il mancato esperimento determina l'improcedibilità della
domanda. Naturalmente
il procedimento và promosso ed attivato nei confronti di tutte le parti processuali, incluse quelle
contumaci. Alcuni giudici di merito ritengono addirittura come non esperito il tentativo di conciliazione allorquando la
parte, pur avendo attivato il procedimento, non si sia presentata innanzi al mediatore, cosi
definizione
extragiudiziaria
della
lite
rendendo
impossibile
la
perche, sostanzialmente, vi sarebbe un mancato esperimento della mediazione. Ne,
nel caso di mancato promovimento del procedimento nei confronti di tutte le parti processuali, può invocarsi la norma sul
litisconsorzio necessario, che consente ed anzi impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio,trattandosi
di fattispecie completamente diversa, nella quale vi è l'interesse, anche pubblico, alla pronunzia di una decisione valida,
poiché la sentenza pronunziata a contraddittorio non integro può essere caducata in qualsiasi momento. Per quanta concerne
il termine per l'introduzione della mediazione si deve osservare che il D.Lgs. n. 28 del 2010 non qualifica esplicitamente
come perentorio il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento pur tuttavia, in conformità all’orientamento
espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la perentorietà del termine può ritenersi alla stregua del contesto normativo in
cui esso e inserito e delle conseguenze che l'ordinamento associa alla sua inosservanza (Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo
2004, n. 4530; Cass.,Civ., Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14624). Ed e proprio in forza di tale criterio sistematico che talune
pronunce hanno affermato la perentorietà del termine propulsivo di quindici giomi per l'attivazione del meccanismo
conciliativo, affermando che, incidendo sulla stessa procedibilità dell'azione e, comunque, su valori cosi importanti come la
rapidità e la giustezza del processo, il termine in esame non possa senz'altro derubricarsi ad ordinatorio (Trib. Busto
Arsizio, sez. Gallarate, 15 giugno 2012 - Giudice: Dott. Fabio Di Lorenzo; Trib. Firenze, 4 giugno 20 15 - Giudice:
Dott. Alessandro Ghelardini). Da ciç deriva che l'infruttuosa scadenza del termine osta alla continuazione del giudizio
di cognizione, ancorché la mediazione si sia conclusa anteriormente alla success iva udienza; conseguenza, questa, che,
peraltro, si verificherebbe anche laddove si optasse per il carattere ordinatorio del termine, la cui violazione, difatti, se
non accompagnata da una richiesta di proroga ex art. 154 c.p.c., avanzata al Giudice prima della scadenza, produce gli stessi
effetti preclusivi generati dall'inosservanza dei termini perentori (Cass. Civ., Sez. Il, 19 gennaio 2005, n. 1064; Casso Civ.,
Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 808). Tutto cio premesso, si deve osservare nella fattispecie che il giudice poneva l'obbligo di
mediazione
a carico delle parti e nessuna di esse introduceva
improcedibile. Appare evidente che era la parte attrice
ad essere
il relativo procedimento e pertanto la domanda e
onerata,
essendo
l’unica interessata
a non
far
dichiarare l'improcedibilità della domanda. Pertanto sussiste l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con sentenza e
con aggravio delle spese sulla parte la cui domanda viene dichiarata improcedibile, salvo che non ricorrano giusti motivi
per la compensazione delle stesse.
(Tribunale di Benevento ex Tribunale di Ariano Irpino (AV) Sent. n. 15/2016 pubbl. il 15/01/2016 Dott. Rocco
Abbondandolo )
Fly UP