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RITO APPALTI Avv. Daniele Albertini
RITO APPALTI Avv. Daniele Albertini Busto Arsizio, 5 dicembre 2014 PREAVVISO DI RICORSO (art. 243 bis d.lgs 163/06) I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L'informazione è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l'inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all'atto cui si riferisce, ovvero, se quest'ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti. STAND STILL SOSTANZIALE (ART. 11, comma 10, D.LGS 163/06) Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 STAND STILL PROCESSUALE (ART. 11, comma 10 ter D.LGS 163/06) Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare RICORSO GIURISDIZIONALE Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché connessi a provvedimenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), sono impugnati «unicamente» mediante ricorso al TAR competente (art. 120 c.p.a.) CONTRIBUTO UNIFICATO CONTRIBUTO VALORE CONTROVERSIA 2.000 Fino a € 200.000 4.000 da € 200.001 e € 1.000.000 6.000 superiori a € 1.000.000 L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. SINTETICITA’ DEGLI ATTI • Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica (art. 3, comma 2, c.p.a.) • Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici (art. 120, comma 10. c.p.a.) • Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti l CNF, l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti (legge 114/14). Tale previsione si applica a tutti i ricorsi depositati dopo dal 26 giugno 2014 e quando sarà adottato il decreto. • «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti» TERMINI PER IMPUGNARE Il ricorso principale deve essere notificato entro 30 giorni: a) dalla ricezione della comunicazione di esclusione o di aggiudicazione; b) dalla pubblicazione in GU del bando, se il bando o l’avviso è «autonomamente lesivo» (art. 66, comma 8, c.p.a.) c) «in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto» PROCEDURA SENZA BANDO Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva, a condizione che tale avviso «contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando» (art. 120 c.p.a.) TERMINE FINALE Il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla stipulazione del contratto (art. 120, comma 3, c.p.a.). NOTIFICA DEL RICORSO Il ricorso si notifica all’amministrazione (stazione appaltante) che ha adottato l’atto (bando, provvedimento di esclusione, aggiudicazione definitiva, etc) Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche alla «stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’avvocatura, e al solo fine dell’operatività della sospensione obbligatoria del termine di stipulazione del contratto» (stand still processuale) – art. 120 c. 2) CONTROINTERESSATO Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia richiesta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile (art. 41 c.p.a.) Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa (art. 41 c.p.a.) TERMINE PER IL DEPOSITO Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. Il deposito si può effettuare sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si è perfezionata per il notificante. La parte che si avvale di tale facoltà è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate (art. 45, comma 4, c.p.a.) … PER IL GIUDIZIO CAUTELARE Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizi postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet dello poste. E’ fatta salva la prova contraria (art. 55, comma 6, c.p.a.) ISTANZA DI FISSAZIONE La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine di sei mesi dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo (art. 71 c.p.a.) DOMANDA CAUTELARE Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al decimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì al quinto giorno dal deposito del ricorso (art. 55, comma 5) CAMERA DI CONSIGLIO Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta (art. 120 c.p.a.) La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico (art. 120 c.p.a.) MEMORIE E DOCUMENTI Le parti possono depositare memorie e documenti fino a un giorno prima libero prima della camera di consiglio (art. 55, comma 5) La presentazione tardiva di memorie e documenti può essere autorizzata su richiesta di parte, dal collegio assicurando comunque il pieno rispetto del diritto al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, comma 1, c.p.a.) Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all’inizio della discussione (art. 120 c.p.a.) PROCEDIMENTO CAUTELARE Il TAR chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene ad un primo sommario esame la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza (art. 119, comma 3, c.p.a. – cfr art. 120, comma 6) «SOSPENSIVA» In caso di estrema gravità ed urgenza, il Tribunale amministrativo può disporre «le opportune misure cautelari» (art. 119, comma 4, c.p.a.) «SOSPENSIVA» L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato (periculum in mora) e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso (fumus boni iuris) (art. 120 c.p.a.) FIDEIUSSIONE Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’art. 119, ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore (art. 120, comma 8 bis) DURATA DELLA MISURA CAUTELARE Le misure cautelari sono disposte per una durata non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 119 (art. 120, comma 8 bis, c.p.a.) DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO Il giudizio viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (art. 120, comma 6, c.p.a.) SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme (art. 74 c.p.a.) DEPOSITO DELLA SENTENZA Il TAR deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall’udienza di discussione, ferma restando «la possibilità [per le parti] di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni» (art. 120, comma 9) IL RICORSO INCIDENTALE RICORSO INCIDENTALE Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale (art. 42 c.p.a) Il ricorso si propone nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricevuta notificazione del ricorso principale (art. 42 c.p.a.) IL RICORSO INCIDENTALE «ESCLUDENTE» 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Adunanza Plenaria n. 11/08 – Maruotti Adunanza Plenaria n. 1/10 – Greco Adunanza Plenaria n.4/11 – Lipari Sezioni Unite Cassazione 10294/12 Corte di Giustizia, 4.7.2013 – sent. Fastweb Adunanza Plenaria 7/14 – Poli Adunanza Plenaria 9/14 - Poli PLENARIA 9/14 1. Esame prioritario del ricorso incidentale escludente (salvo il ricorso principale sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile) 2. Nel caso di due soli concorrenti: se le offerte sono inficiate dal medesimo vizio che le rende inammissibili, entrambi i ricorsi andranno accolti; 3. Il medesimo vizio deve essere ricompreso all’interno delle seguenti tre, alternative, categorie: a) tempestività della domanda ed integrità dei plichi; b) requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa c) carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione … MA SE I CONCORRENTI SONO «TRE» Nel caso in cui in una gara di appalto si siano collocate utilmente in graduatoria tre imprese concorrenti (e non le sole due impresa parti processuali), sicché l’aggiudicataria e la seconda classificata, in caso della loro esclusione, non sarebbero titolate ad agire per la riedizione della gara, poiché subentrerebbe la terza concorrente, riprende incondizionato vigore il principio generale che presiede alla disciplina processuale dell’ordine logico di esame delle questioni dedotte in giudizio (Cons. Stato, VI, 20 ottobre 2014, n. 5168) LA SORTE DEL CONTRATTO LA SORTE DEL CONTRATTO (art. 121 c.p.a.) Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o pera in via retroattiva: A. gara senza bando ancorché il codice la pubblicazione è prevista dal codice; B. procedura negoziata senza bando o affidamento in economia C. violazione dello stand still (art. 11, comma 10, d.lgs 163/06) che abbia impedito dei avvalersi dei mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto «e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulla possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento». D. violazione dello stand still processuale(art. 11, comma 10 ter, del d.gs 163/06) «e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulla possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento» IL CONTRATTO RESTA EFFICACE (ART. 121, comma 2) Il giudice non può dichiarare l’inefficacia del contratto «qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti» : a) se i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale b) l’inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate (avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto) c) tutela dell’incolumità pubblica (art. 9 comma 2 sexies DL 133/14 convertito) PROCEDURA DI «TUTELA» Nel coso di mancata pubblicazione del bando, il contratto resta efficace se la s.a.: a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere consentita la procedura si sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto; c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b). INEFFICACIA FACOLTATIVA Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1 (gravi violazioni), e dall'articolo 123, comma 3 (sanzioni alternative), il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta (art. 122 c.p.a.) SANZIONI ALTERNATIVE Nei casi di cui, nonostante le violazione, il contratto sia considerato efficace o l’inefficacia sia temporalmente limitata si applicano le sanzioni previste dall’art. 123 c.p.a. TUTELA IN FORMA SPECIFICA E RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE TUTELA IN FORMA SPECIFICA E RISARCIMENTO DEL DANNO L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122 (art. 124, comma 1, c.p.a.) Se il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile. VOCI DI DANNO a) b) c) d) e) f) danno emergente, costituito dalle spese e dai costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e per la partecipazione alla procedura (Cons. Stato 3144/09) lucro cessante, determinato nel 10% del valore dell’appalto, e cioè sulla base dell’offerta economica presentata (Cons. Stato 2143/09) danno curriculare: una percentuale del valore dell’appalto per l’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell’appalto (Cons. Stato 2751/08) mancato ammortamento di attrezzature e macchinari perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi; si deve trattare di una scelta necessitata (Cons. Stato 156/13) danno esistenziale, posto che il diritto all’immagine, concretizzantesi nella considerazione che un soggetto ha di sé e nella reputazione di cui gode, non può essere considerato appannaggio esclusivo della persona fisica e va anzi riconosciuto anche alle persone giuridiche PERDITA DI CHANCE La chance (valida opportunità) è da intendere non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, che si risolve nella possibilità di conseguire un vantaggio futuro. L’esame della sussistenza del danno da perdita di chance interviene: • o attraverso la constatazione in concreto della sua esistenza, ottenuta attraverso elementi probatori; • o attraverso una articolazione di argomentazioni logiche, che sulla base di un processo deduttivo rigorosamente sorvegliato, inducono a concludere per la sua sussistenza • o attraverso un processo deduttivo secondo il criterio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, del c.d. «più probabile che non», e alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati della comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, n. 674 ; Consiglio di Stato, 17 febbraio 2014, n. 744) RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE Mancata indizione della procedura di gara Non sono integrati gli estremi della chance risarcibile, in quanto ciò che si prospetta è una mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale «irrisarcibile», ma tutelabile sono (ed eventualmente) sul piano rispristinatorio (Cons. Stato, IV, 22 maggio 2012, n. 2974) Al contrario, la lesione di una siffatta posizione soggettiva produce ex sé un danno patrimoniale rispetto al quale la chance non opera come fattore delimitativo ai fini della determinazione dell’an, ma solo come possibile criterio di quantificazione del quantum (nell’ambito del quale può assumere rilevanza il dato dei potenziali partecipanti alla gara qualora determinabile). Chiarito quanto precede, il Collegio ritiene che, in ordine alla sussistenza del danno, la sua quantificazione possa essere effettuata sulla base di un percentuale dell’utile che la società avrebbe potuto conseguire, qualora avesse avuto la possibilità di partecipare alla gara e l’avesse vinta (TAR Milano, 679/14) Quanto al danno, va riconosciuta la lesione del solo lucro cessante (perdita di chance) in termini di interesse contrattuale negativo, come perdita per il ricorrente dell’opportunità di risultare affidatario di detti servizi, ove fosse stata indetta una procedura selettiva a cui egli avrebbe potuto prendere parte (TAR Napoli, 5845/14) RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE Esclusione illegittima L'annullamento dell'esclusione dalla gara, di per sé solo, non dà luogo al risarcimento del danno, ma solo in una fattispecie concreta nella quale l'interessato dimostri la concreta possibilità, attraverso il rinnovo delle operazioni di gara, di poter quantomeno avere in astratto titolo all'aggiudicazione (Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2014, n. 2063; Consiglio Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005 , n. 751) Nel caso di esclusione dalla gara, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, occorre fornire prova certa in ordine alla circostanza che l’offerta del concorrente illegittimamente escluso sarebbe stata quella che avrebbe comportato l’attribuzione dell’aggiudicazione al concorrente medesimo, in modo che questo si vede privato sia del «lucro», derivante dall’esecuzione del contratto, sia dell’acquisizione di un elemento curriculare positivo, da far valere in ulteriori procedure di gara (Cons. Stato, 674/14) RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE Revoca dell’aggiudicazione La responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è stata configurata : a) nel caso di revoca della gara e dell’aggiudicazione per esigenze di una ampia revisione del progetto, disposta vari anni dopo l’espletamento della gara; b) per impossibilità di realizzare l’opera prevista per essere mutate le condizioni dell’intervento; c) nel caso di annullamento d’ufficio degli atti di gara per un vizio rilevato dall’amministrazione solo successivamente all’aggiudicazione definitiva o che avrebbe potuto rilevare già all’inizio della procedura; d) nel caso di revoca dell’aggiudicazione, o rifiuto di stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione, per mancanza dei fondi