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PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE DELL`ACCERTAMENTO

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PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE DELL`ACCERTAMENTO
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tel. 0444 232500 - fax 0444 232575
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PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DOGANALE
Introduzione
Capitolo n. 1. Soggetti che possono avvalersi della procedura di domiciliazione
Capitolo n. 2. Normativa comunitaria - Nazionale - Principali circolari
Capitolo n. 3. Istanza - Modalità di presentazione - Contenuto
Sotto Capitolo n. 3.1. Certificati da allegare all'istanza
Capitolo n. 4. Regimi doganali ammessi
Capitolo n. 5. Voltura e modifica dell'autorizzazione
Sotto Capitolo n. 5.1. Rifiuto al rilascio o alla modifica della autorizzazione
Capitolo n. 6. Sospensione, revoca e decadenza della procedura
Capitolo n. 7. Piastrina – Inserimento tipografico
Capitolo n. 8. Suggellamento alternativo
Capitolo n. 9. Indennità e spese doganali
Capitolo n. 10. Scritture contabili e registri arrivi e partenze
Capitolo n. 11. Preavviso
Capitolo n. 12. Garanzia e pagamento dei diritti
Capitolo n. 13. Rilascio Mod. EUR/1
Capitolo n. 14. Rappresentanza in dogana
Capitolo n. 15. Presentazione della documentazione e bozza di domanda
Introduzione
Procedure di domiciliazione dell'accertamento doganale
La procedura di domiciliazione, prevista nel più ampio contesto delle procedure semplificate di
accertamento, permette di effettuare operazioni doganali (import-export), direttamente dal magazzino
del beneficiario, senza più portare le merci in dogana.
I vantaggi che la ditta trae da tale beneficio sono:
non essere più obbligati a portare le merci in dogana;
evitare, salvo quanto diversamente disposto dalla dogana, l’intervento del funzionario
doganale;
ridurre i tempi di attesa;
ridurre i costi di gestione;
recupero di risorse.
In sintesi le procedure domiciliate costituiscono un beneficio, che l'Amministrazione doganale rilascia
a qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta, e che svolga abituali e ricorrenti operazioni di scambio
con l'estero, anche se con carattere discontinuo o stagionale, che abbia idonea organizzazione e
contabilità aziendali, che sia disposto a fornire idonee garanzie e che sia in possesso dei requisiti
soggettivi prescritti.
Capitolo n. 1
Soggetti che possono avvalersi della procedura di domiciliazione
Sono ammessi al beneficio delle procedure domiciliate, per le merci facenti parte del ciclo
produttivo/commerciale o comunque ad esso attinenti:
- Le imprese industriali.
- Le imprese commerciali.
- Le imprese agricole.
- I soggetti intermediari che detengono o presentando in dogana merci di proprietà terza, con le
seguenti eccezioni, previste dall’articolo 4 del Decreto 7 dicembre 2000: armi e materiali di
armamento, stupefacenti e sostanze psicotrope, prodotti radioattivi, quadri ed oggetti di antiquariato,
esemplari protetti dalla Convenzione di Washington e prodotti soggetti ad accisa.
- Centri di Assistenza Doganale.
Gli operatori che chiedono il beneficio delle domiciliate devono poi essere in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi:
- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura.
- Disponibilità di scritture che consentono alla Autorità doganale di svolgere dei controlli efficaci, in
particolare quelli a posteriori.
- Essere nel pieno esercizio dei propri diritti, senza che siano in corso procedure fallimentari,
concorsuali, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa.
- Nulla osta antimafia ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
- Svolgimento abituale e ricorrente di operazioni di scambio con l’estero, anche se con carattere
discontinuo o stagionale.
- Assenza di infrazioni gravi o reiterate a carico del dichiarante o, per le persone giuridiche, a carico
del legale rappresentante.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto 7 dicembre 2000, per infrazione grave si intende la violazione
della normativa doganale o fiscale o di qualsivoglia altra legge la cui applicazione sia demandata alle
dogane, se avente rilevanza penale e non meramente amministrativa. Per violazioni reiterate
vengono intese le violazioni commesse alla legge doganale, nell’arco del triennio precedente, se
superiori a 3, e per importi non inferiori ai 2.000 Euro per ciascuna delle violazioni.
Capitolo n. 2
Normativa comunitaria - Nazionale - Principali circolari
- Regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio del 12.10.92, '”Codice doganale Comunitario” : art.76,
par.1, lettera C ;
- Regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione del 02.07.93, “DAC” che fissa talune disposizioni
d'applicazione del Regolamento 2913/92. Articolo 253 e articoli 263 e seguenti;
- T.U.L.D. (Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale) art.234;
- D.L. n. 374 dell'8.11.90 (GU n.291 del 14.12.90) artt. 12-13-14-15-16;
- D.M. n. 548 dell'11.12.92 (GU n.17 del 22.01.93);
- Legge n. 213 del 25 luglio 2000;
- Decreto del Direttore Generale del 7 dicembre 2000;
- Circolare n.153; prot. 756/VIII/SD del 07.05.93: “Adempimenti e formalità operative”;
- Circolare n. 47; prot. 657/VIII/SD del 25.02.94: “Comunicazione degli avvisi e dei preavvisi”;
- Circolare n. 264/D; prot. 4361/VII/SD del 16.11.98: “Concedibilità agli intermediari secondo la
modalità della rappresentanza indiretta”;
- Circolare n. 26/D; prot. 7500/VII/SD del 18.02.00: “Decentramento competenze per modifiche,
integrazioni e sospensioni dell'autorizzazione”;
- Circolare 11/D; prot. 1176/VII/SD, del 14 febbraio 2001: “autorizzazioni e modalità delle procedure
semplificate”.
Capitolo n. 3
Istanza - Modalità di presentazione - Contenuto
Per effetto del Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2000 la competenza al rilascio della autorizzazione
alla procedura di domiciliazione è stata attribuita al Direttore Regionale, individuato in relazione alla
sede legale dell’operatore interessato. L’autorizzazione rilasciata, salvo quanto previsto per i CAD,
ha validità su tutto il territorio nazionale.
Per le procedure domiciliate di transito meramente interno competente è il Direttore Circoscrizionale.
Per le autorizzazioni richieste dai Centri di Assistenza Doganale l’autorizzazione resta in capo al
Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane.
L'istanza, in bollo, deve essere redatta in conformità al modello ministeriale (vedi allegato) e deve
caratterizzarsi come segue:
- l’istanza deve essere redatta a nome del soggetto che intende agire come dichiarante ed essere
sottoscritta dallo stesso o da un suo rappresentante;
- deve contenere l’impegno a presentare apposita garanzia globale, rapportata ai diritti doganali
gravanti sulle merci o, in alternativa, contenere menzione all’eventuale beneficio dell’esonero dal
prestare cauzione di cui l’operatore dovesse godere, ai sensi dell’articolo 90 del Testo Unico
Doganale;
- deve contenere l’impegno a presentare all’ufficio doganale, entro il termine massimo di 30 giorni,
decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione, la relativa dichiarazione complementare;
- l’istanza deve essere presentata, per il tramite della competente Direzione Circoscrizionale ove è
ubicata la sede legale dell’operatore, anche nella eventualità che nel relativo ambito territoriale non ci
siano luoghi di arrivo e/o partenza delle merci, presentandone una copia per conoscenza alle
Direzioni Circoscrizionali interessate ai luoghi prescelti per l’arrivo o la partenza delle merci.
Sotto Capitolo n. 3.1
Certificati da allegare all'istanza
Documentazione da allegare all'istanza per tutti i soggetti:
Relativamente alla ditta
- Certificato C.C.I.A.A.
che può contenere, oltre ai dati identificativi della ditta, anche le diciture relative a:
- inesistenza procedure esecutive e/o concorsuali
(in alternativa certificato del Tribunale o dichiarazione sostitutiva ex legge 15/68)
- Nulla osta ai fini antimafia (L.31.05.65, n. 575 e successive modifiche)
(in alternativa comunicazione della competente Prefettura ai sensi del DPR 252/92)
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Legge 15/68) a firma del legale rappresentante con la quale
si attesti “che all’impresa non sono state inflitte negli ultimi tre anni, per infrazioni in materia fiscale
ovvero alle norme che disciplinano gli scambi con l’estero, sanzioni superiori alla pena pecuniaria di
Lit. 30.000.000”
- Atto che dimostri la titolarità giuridica dell’area attrezzata e regolarizzata ai fini fiscali
- Certificato che attesti che non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della L.31.05.65,
n. 575 e successive modifiche, a carico della ditta e della persona indicata nel certificato stesso
(qualora nulla risulti dal certificato camerale)
Relativamente ai rappresentanti legali
Certificato Casellario Giudiziale (in alternativa autocertificazione – D.P.R. 403/98, art. 1, Let. g)
Certificato Carichi Pendenti Procura della Repubblica
Capitolo n. 4
Regimi doganali ammessi
-
Immissione in libera pratica (importazione definitiva),
Transito,
Deposito doganale,
Perfezionamento Attivo,
Trasformazione sotto controllo doganale,
Ammissione temporanea,
Perfezionamento Passivo,
Esportazione.
Gli intermediari, che agiscono in rappresentanza indiretta, non possono effettuare operazioni in
regime di perfezionamento attivo e/o passivo (compresa riesportazione e reimportazione) nonché in
regime di ammissione temporanea o trasformazione sotto controllo doganale.
I prodotti soggetti ad accise sono ammessi al beneficio per tutti i regimi doganali previsti, qualora i
soggetti beneficiari risultino titolari di deposito fiscale o doganale e risultino autorizzati alla
produzione o al commercio di tali prodotti.
Capitolo n. 5
Voltura e modifica dell'autorizzazione
Per la voltura dell'autorizzazione, a seguito di variazione della ragione sociale, di conferimento di
ramo d'azienda, di fusione di scissione ecc..., l'istanza deve essere sempre presentata alla Direzione
Regionale dell’Agenzia, per il tramite della locale Direzione Circoscrizionale, allegando la seguente
documentazione:
verbale di assemblea con la delibera della variazione (in attesa dell'atto notarile, registrato,
dell'avvenuta variazione);
certificato C.C.I.A.A. del nuovo soggetto;
certificati di cui alla lett. f) e g) art.1, del DM 548/92 relativi al rappresentante legale, se variato
(c.d. requisiti soggettivi).
Per le modifiche dell'autorizzazione, a seguito di trasferimento di magazzino, di
ampliamento/esclusione di prodotti o regimi doganali, ecc., le relative istanze devono essere
presentate alla Direzione Circoscrizionale competente per territorio.
Se trattasi di trasferimento e/o ampliamento di magazzino dovrà essere presentato il titolo giuridico
che ne comprovi la disponibilità.
Nel caso in cui la variazione dei luoghi di arrivo o partenza delle merci riguardi tuttavia località
collocate al di fuori della competenza territoriale della Circoscrizione designata la modifica della
autorizzazione dovrà essere richiesta al Direttore Regionale dell’Agenzia.
Sotto Capitolo n. 5.1
Rifiuto al rilascio o alla modifica della autorizzazione
In fase di istruttoria, qualora si accertasse che non sussistano le condizioni prescritte, il Direttore
Regionale può rifiutare, con motivato provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione.
Il provvedimento di diniego, tra l'altro, riporterà i termini e le modalità per presentare l’eventuale
ricorso.
Analogamente, nel caso di richieste di modifica, il Direttore della Circoscrizione, in mancanza di uno
dei prescritti requisiti, adotterà direttamente il relativo motivato provvedimento di diniego.
Il provvedimento di diniego, tra l'altro, riporterà i termini e le modalità per presentare ricorso avverso
tale decisione.
Capitolo n. 6
Sospensione, revoca e decadenza della procedura
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel disciplinare, e/o in caso di violazione delle
disposizioni normative, il beneficio della procedura di domiciliazione deve essere sospeso per un
periodo non superiore ai sei mesi.
Il provvedimento di sospensione è emesso dalla competente Circoscrizione Doganale con ratifica del
provvedimento da parte del Direttore Regionale che ha rilasciato l’originaria autorizzazione.
Alla sospensione può fare seguito la revoca dell’autorizzazione qualora il beneficiario non si conformi
ai propri obblighi nei termini stabiliti dall’Autorità Doganale.
La ditta beneficiaria che commette irregolarità dovute a leggerezza, imperizia, scarsa o mancata
correttezza nell'attuazione della procedura di domiciliazione verrà invitata, con formale richiamo
scritto, ad una più corretta e scrupolosa attuazione della procedura stessa.
Alla revoca si arriva su segnalazione della Circoscrizione Doganale, all’Agenzia delle Dogane,
quando vi sia pericolo o sospetto di abusi, o siano venute meno le condizioni prescritte o la fiducia
dell’amministrazione.
La Ditta che per più di un anno, per espressa rinuncia o per mancata operatività, non utilizza il
beneficio della procedura di domiciliazione, decade dal beneficio.
Successivamente potrà comunque essere richiesta una nuova autorizzazione.
Capitolo n. 7
Piastrina – Inserimento tipografico
Per la pratica esecuzione delle operazioni di esportazione in procedura domiciliata è previsto l’utilizzo
di uno speciale timbro in sostituzione di quello ufficiale della Dogana, timbro fornito dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato – conto Zecca.
La richiesta, in bollo, con l’indicazione del numero dei timbri occorrenti, va presentata tramite la
competente Circoscrizione Doganale.
Nella richiesta vanno indicate, nell’ordine, le seguenti notizie:
- estremi dell’impresa beneficiaria;
- numero dell’autorizzazione ministeriale (non il numero di protocollo);
- il codice fiscale.
La piastrina d’ottone reca incise, nelle singole caselle, le seguenti indicazioni:
- stemma della Repubblica Italiana;
- Ufficio doganale competente;
- Spazio libero per l’annotazione del numero progressivo e data del documento doganale emesso;
- Spazio libero da utilizzare per apporre la relativa data di emissione della bolletta doganale;
- Denominazione dell’impresa beneficiaria;
- Numero dell’autorizzazione ministeriale attribuito all’impresa.
Al fine di rendere più uniforme e chiara l’applicazione della piastrina nell’apposito spazio degli
esemplari DAU, casella c), le imprese beneficiarie possono essere autorizzate dal Dipartimento delle
Dogane a prestamparle tipograficamente.
L’impronta del timbro-piastrina, previsto dall’art. 236/I° comma del Testo Unico delle disposizioni in
materia doganale, viene ottenuta usando la piastrina medesima ed originale a guisa di cliché e con
impiego di inchiostro indelebile, restando sempre a carico della ditta beneficiaria ogni responsabilità
circa l’indebito uso del timbro stesso.
Capitolo n. 8
Suggellamento alternativo
La Direzione delle Dogane ha autorizzato ultimamente, per un certo periodo di tempo, alcune ditte
esportatrici che beneficiano della procedura domiciliata, dell’abbigliamento e delle calzature, ad
assicurare i colli in esportazione a collettame mediante il nastro adesivo in PVC, apposto lungo la
chiusura dei colli stessi e munito della scritta della ragione sociale della ditta beneficiaria e del
numero dell’autorizzazione.
All’uopo potranno essere autorizzati:
- nastri autoadesivi speciali, costituiti da un estere della cellulosa plastificato, di larghezza di mm. 35,
con bordi dentellati ed aventi adesivo a base di elastomero, applicabili sia direttamente sui colli che
sui contenitori degli stessi, qualunque sia il materiale di supporto (materia plastica, tessile, ferro,
ecc.).
- Nastri autoadesivi di idonea materia plastica (della larghezza da mm. 35 a mm. 50) aventi adesivo a
base di elastomeri applicabili esclusivamente sui contenitori in cartone.
Tale sistema di suggellamento non consente in alcun modo la scondizionatura dei colli stessi, ed
assicura maggiormente l’integrità del contenuto, in quanto si viene ad evitare la possibile rottura dei
piombi apposti dalle ditte durante le varie fasi di carico-scarico, diminuendo nel contempo i costi di
condizionatura.
Si ritiene che tale sistema di suggellamento non debba contrastare con quanto previsto dalla
normativa comunitaria, che ammette qualsiasi sistema di suggellamento e consente la valida
identificazione dei suggelli applicati attraverso le indicazioni apposte sui documenti doganali.
Capitolo n. 9
Indennità e spese doganali
Con il beneficio delle procedure semplificate, proprio perché manca l’intervento degli organi doganali,
l’impresa beneficiaria non dovrà corrispondere alcuna indennità prevista dal Testo Unico Doganale a
carico dei privati, per le prestazioni effettuate dalla Dogana presso gli stabilimenti (fuori circuito
doganale) e/o fuori dell’orario d’ufficio (8/18).
Capitolo n. 10
Scritture contabili e registri arrivi e partenze
Condizione per ottenere il beneficio della procedura di domiciliazione è l’esistenza presso l’impresa di
un sistema di contabilità tale da consentire alla dogana di effettuare i controlli ritenuti necessari. Sono
previsti appositi registri a rigoroso rendiconto, registri che devono essere custoditi nei luoghi
autorizzati ad ospitare gli arrivi e le partenze.
Nel caso degli arrivi la presa in carico delle merci avviene mediante annotazione, nel relativo registro,
degli estremi del documento che scorta le merci stesse, con l’indicazione della data di arrivo, della
“destinazione” e degli elementi necessari per identificare le merci.
Analogamente, nel caso di esportazioni, deve essere iscritto nel relativo registro, prima della
partenza del mezzo, la dichiarazione doganale, da compilarsi sugli appositi formulari pre-autenticati
dalla dogana, prima ancora di effettuare il carico.
Si evidenziano qui di seguito alcune procedure collegate:
- è richiesto un distinto registro per ogni destinazione doganale (importazione ed esportazione);
- è fatto obbligo, all’atto della successiva presentazione della dichiarazione, in dogana, di allegare
alla stessa fotocopia della pagina del registro contenente le informazioni relative all’operazione;
- la dogana “allibra”, la dichiarazione su un proprio registro comunicando all’operatore il relativo
numero di allibramento che lo stesso operatore è tenuto a riportare sul proprio registro;
- in occasione della presentazione della dichiarazione successiva deve essere riproposta alla dogana
fotocopia della pagina del registro dalla quale risulti l’avvenuta iscrizione del numero di allibramento;
- i formulari per le operazioni di esportazione possono essere stampati soltanto dalle tipografie
autorizzate dalle Direzioni Compartimentali competenti in base all’ubicazione territoriale dell’impresa
beneficiaria.
La funzione degli esemplari supplementari, nel caso di merci ammesse alla restituzione, deve essere
chiaramente evidenziata mediante le diciture “Esemplare per la restituzione diritti” ovvero “Esemplare
per abbuono imposte”, prestampate sugli esemplari stessi al posto della dicitura “Esemplare per lo
speditore/esportatore”.
Inoltre, per attestare a destinazione il carattere comunitario di merci non circolanti in regime di
transito comunitario interno, deve essere utilizzato, l’esemplare n. 4 (documento T2L).
Capitolo n. 11
Preavviso
Il preavviso è un obbligo che grava sul beneficiario, indipendentemente dalla destinazione delle
merci.
Il beneficiario, è tenuto a “preavvisare” con congruo anticipo, anche con cadenza settimanale,
indicando il programma giornaliero delle operazioni, la competente Dogana del previsto arrivo e/o
partenza delle merci ammesse, secondo le modalità stabilite con la Dogana.
Tali modalità non devono, in alcun modo, pregiudicare i vantaggi che la Legge ha inteso assicurare
alle imprese beneficiarie.
Il contenuto del “preavviso” deve essere limitato alla esposizione di dati indispensabili per
l’identificazione delle merci:
- mezzo di trasporto (ferrovia, camion, ecc.);
- denominazione commerciale delle merci;
- Paese di provenienza o di destinazione;
- data e possibilmente ora del previsto arrivo o partenza.
L’indicazione generica del tipo di merce da esportare può risultare utile al fine di orientare la Dogana
circa l’opportunità e/o la necessità di un intervento di controllo.
Per quanto riguarda l’operatività delle imprese di spedizione internazionale, queste incontrano
difficoltà nell’indicare, con precisione e con congruo anticipo, la qualità delle merci, la quantità in
peso, il numero dei colli, l’identità dei mezzi di trasporto, la destinazione e quant’altro. A tale riguardo
il Dipartimento delle Dogane ha disposto che nel “preavviso” siano indicati sommariamente i tipi di
merce messi in partenza, con obbligo di segnalare alla dogana le merci che presentano difficoltà di
classificazione o per le quali si renda obbligatorio il prelievo dei campioni, come pure a depositare in
dogana le prescritte autorizzazioni e/o licenze per le merci assoggettate a tale regime.
I soggetti ammessi al beneficio per l’importazione devono comunicare alla dogana, con il “preavviso”,
anche la propria esposizione debitoria, al momento dell’arrivo delle merci, al fine di consentire la
verifica della congruità della garanzia prestata.
Per le esportazioni con restituzione dei prodotti agricoli il “preavviso” deve tener conto delle
tempistiche previste per la segnalazione dell’ora di inizio del carico e la sua durata. Il preavviso
comunque può avvenire entro il termine medio di tre ore e, comunque, in misura sufficiente a
consentire l’intervento della dogana.
Capitolo n. 12
Garanzia e pagamento dei diritti
Le imprese beneficiarie sono tenute a garantire i diritti doganali gravanti le merci oggetto delle
procedure all’importazione.
Qualora le suddette imprese siano ammesse, su richiesta, anche al beneficio del pagamento
periodico e/o differito, ai sensi dell’art.78 e seguenti del Testo Unico Doganale n.43/1973, dovrà
essere prestata ulteriore apposita garanzia, per consentire che la merce sia lasciata all’immediata e
libera disponibilità dell’importatore.
Ciò non impedisce che le obbligazioni relative alle due distinte fattispecie sopra descritte, possano
essere assunte, sotto l’aspetto formale, con un unico atto di garanzia, purché le singole obbligazioni
risultino espressamente distinte e separate.
Per le merci in esportazione, se vincolate al regime del transito comunitario, interno o esterno, dovrà
prestarsi idonea garanzia, nella formula comunitaria prevista, che secondo le necessità operative
dell’impresa, potrà essere globale (per un numero indeterminato di operazioni anche effettuate da
operatori diversi).
Tale garanzia è prestata al fine di assicurare la riscossione dei dazi e di ogni altro diritto che il Paese
comunitario di partenza, di destinazione o di transito sarebbero in diritto di esigere, sulle merci
vincolate al regime.
Capitolo n. 13
Rilascio Mod. EUR/1
La procedura per il rilascio dei certificati di circolazione, mod. EUR/1, è specificata nel Regolamento
di attuazione del Codice Doganale Comunitario, Reg. CE n. 2454/93, art. 110, nonché nei singoli
accordi di associazione.
E’ stato previsto che tali certificati EUR/1 vengano rilasciati dalle autorità doganali e tenuti a
disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è
assicurato che sarà realizzata.
Da ciò si evince che il rilascio di tali certificati non può essere limitato al solo momento in cui
l’operazione doganale si è perfezionata, ma è già possibile nel momento in cui si ha la certezza del
suo verificarsi. Questa certezza è acquisibile nel momento in cui i soggetti beneficiari di procedura
domiciliata all’esportazione inviano il prescritto preavviso.
Pertanto, i certificati EUR/1, regolarmente compilati ed accompagnati dalla documentazione
commerciale-fattura, privi solamente degli estremi di registrazione della bolletta doganale, possono
essere legittimamente presentati dal beneficiario della procedura alla Dogana che, una volta
controllati, li restituirà previa vidimazione.
In alternativa all’emissione del mod. EUR, su autorizzazione della Direzione Compartimentale delle
Dogane competente per territorio, il beneficiario della procedura può altresì assumere la qualifica di
“esportatore autorizzato”.
L’esportatore autorizzato può apporre sulle fatture di esportazione una dichiarazione di origine
preferenziale sostitutiva dell’EUR 1.
Copia di tale fattura con apposta la dichiarazione di prodotti originari va allegata alla relativa bolletta
matrice di esportazione.
Le fatture contenenti tale dichiarazione sono da considerare documenti giustificativi della
dichiarazione di origine ai fini della concessione all’importazione nel Paese di destinazione del
trattamento agevolato previsto nel quadro dei singoli Accordi.
Analoga procedura è normalmente prevista per le esportazioni di valore inferiore ai 6.000 EURO,
senza necessità di preventiva autorizzazione.
Capitolo n. 14
Rappresentanza in dogana
Gli obblighi legati all’espletamento della dichiarazione doganale prevedono che l’operatore
economico, quale esso sia, possa farsi rappresentare presso i servizi doganali da persona legata da
rapporto organico con la società stessa.
Alla nomina di tale rappresentante si provvede con la presentazione alla competente Circoscrizione
Doganale di una procura.
Il rappresentante autorizzato indicherà il numero dell’autorizzazione a fianco del suo nominativo
riportato nelle dichiarazioni doganali.
La società autorizzata, comunque, si assume ogni responsabilità sull’operato del dipendente
nominato nell’espletamento delle operazioni in dogana.
La dichiarazione-comunicazione sarà fatta secondo lo schema predisposto dall’Agenzia delle
Dogane.
Capitolo n. 15
Presentazione della documentazione e bozza di domanda
Le imprese beneficiarie della procedura domiciliata sono tenute a presentare la documentazione
doganale a posteriori, secondo la seguente tempistica:
A)
arrivi:
entro il giorno successivo devono presentare in Dogana il documento di cauzione che ha
accompagnato le merci estere;
entro cinque giorni devono viceversa presentare la restante documentazione e provvedere al
pagamento dell’IVA;
B)
partenze: tutta la documentazione va presentata alla dogana entro dieci giorni.
Si rammenta che per le dichiarazioni doganali si utilizzano i modelli DAU.
Si allega fac.simile di domanda in formato ADOBE ACROBAT - PDF
Istanza procedura domiciliazione
© Confindustria Vicenza - 2004
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