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Dopo un trasferimento per mobilità volontaria

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Dopo un trasferimento per mobilità volontaria
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
RIENTRO NELL’AZIENDA DI ORIGINE
QUESITO
(posto in data 13 maggio 2010)
Dopo un trasferimento per mobilità volontaria esterna fra due aziende
diverse, è possibile chiedere di poter rientrare all’azienda di origine?
Esiste la possibilità di un diritto di recessione o di ripensamento?
Se esiste, c’è un limite temporale o una scadenza?
RISPOSTA
(inviata in data 13 maggio 2010)
Appare del tutto comprensibile che un dirigente medico, sperimentato
un periodo di lavoro in un’altra azienda verso la quale aveva chiesto
ed ottenuto il trasferimento per mobilità interaziendale, desideri
tornare nell’azienda presso la quale lavorava. La realizzazione di tale
progetto trova nella normativa vigente in materia di mobilità una serie
di ostacoli che possono essere superati solo se si costruisce un
percorso che porti sia l’azienda nella quale attualmente il dirigente
lavora, sia l’azienda nella quale egli intende tornare, ad esprimere
il proprio assenso. Se infatti l’articolo 20 del CCNL 1998_2001, che
disciplina l’istituto della mobilità volontaria, prevedeva che ai fini
della mobilità fosse necessario il solo assenso dell’amministrazione
di destinazione, l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che disciplina l’istituto della mobilità per i dipendenti
pubblici, subordina il trasferimento al preventivo assenso non solo
dell’amministrazione di appartenenza, previsto nella formulazione del
testo normativo vigente fino all’adozione del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, ma anche dell’amministrazione di destinazione.
La norma attualmente in vigore precisa infatti che Il trasferimento è
disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e
degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente, in relazione al posto ricoperto
o da ricoprire. L’unica condizione che deve essere soddisfatta è che
l’azienda di destinazione dia il proprio assenso al trasferimento.
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L’istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo
dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia
di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica
di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma
contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione
della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata,
ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto.
Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata
alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla
osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza,
superato il periodo di prova. Il comma 2 dell’articolo 20 prevedeva
infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora
non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi.
Il CCNL è stato stipulato in data 8 giugno 2000, mentre il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore il 24 maggio
2001. Nella formulazione originaria l’articolo 30 precisava
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente
modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi
all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo
prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto
alle esigenze professionali del dirigente.
Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che
disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone:
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I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
Questa norma è stata interpretata come norma a tutela della parte
datoriale, e quindi dalla stessa derogabile laddove la concessione del
nulla osta non comprometta la continuità dell’assistenza e la funzionalità dei servizi, ma conferisce comunque un’ampia discrezionalità.
Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una
ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta
da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto
dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato
la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione
del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto
della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini
di costo complessivo del personale a livello regionale.
Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere
alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo
30, che disciplina l’ istituto della mobilità, aggiungendo al testo
vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre ammini-strazioni, che
facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni:
Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente
i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere
del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l’assenso
dell’amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato
alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative
alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
commi di fatto disapplicati dall’articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001165
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
mobilità volontaria
1. mobilità tra aziende ed enti del SSN
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza
della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente
che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda
di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza
del dirigente stesso.
2. nulla osta dell’amministrazione di appartenenza
Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso
di tre mesi.
3. continuità del rapporto di lavoro
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.
Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra
quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione
tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente
anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’
incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto
individuale.
4. trasferimento per mobilità di un direttore di struttura complessa
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa comporta
nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente
di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito
di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale,
anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola
precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà
essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico,
valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo. 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1. la mobilità volontaria quale cessione del contratto di lavoro
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono
in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato
sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. misure per agevolare i processi di mobilità
Fermo restando quanto previsto al comma 2 per quanto concerne
la nullità con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e e previa
intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative sono disposte le misure per agevolare
i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio
delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico.
2. ruolo e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e
i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento
di nuovo personale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
2-bis. procedure di mobilità e procedure concorsuali
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando
o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Articolo 35
Reclutamento di personale
5-bis. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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