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Dopo un trasferimento per mobilità volontaria
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it OGGETTO RIENTRO NELL’AZIENDA DI ORIGINE QUESITO (posto in data 13 maggio 2010) Dopo un trasferimento per mobilità volontaria esterna fra due aziende diverse, è possibile chiedere di poter rientrare all’azienda di origine? Esiste la possibilità di un diritto di recessione o di ripensamento? Se esiste, c’è un limite temporale o una scadenza? RISPOSTA (inviata in data 13 maggio 2010) Appare del tutto comprensibile che un dirigente medico, sperimentato un periodo di lavoro in un’altra azienda verso la quale aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento per mobilità interaziendale, desideri tornare nell’azienda presso la quale lavorava. La realizzazione di tale progetto trova nella normativa vigente in materia di mobilità una serie di ostacoli che possono essere superati solo se si costruisce un percorso che porti sia l’azienda nella quale attualmente il dirigente lavora, sia l’azienda nella quale egli intende tornare, ad esprimere il proprio assenso. Se infatti l’articolo 20 del CCNL 1998_2001, che disciplina l’istituto della mobilità volontaria, prevedeva che ai fini della mobilità fosse necessario il solo assenso dell’amministrazione di destinazione, l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l’istituto della mobilità per i dipendenti pubblici, subordina il trasferimento al preventivo assenso non solo dell’amministrazione di appartenenza, previsto nella formulazione del testo normativo vigente fino all’adozione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ma anche dell’amministrazione di destinazione. La norma attualmente in vigore precisa infatti che Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente, in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. L’unica condizione che deve essere soddisfatta è che l’azienda di destinazione dia il proprio assenso al trasferimento. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it L’istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata, ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto. Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza, superato il periodo di prova. Il comma 2 dell’articolo 20 prevedeva infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. Il CCNL è stato stipulato in data 8 giugno 2000, mentre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore il 24 maggio 2001. Nella formulazione originaria l’articolo 30 precisava 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto alle esigenze professionali del dirigente. Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone: HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Questa norma è stata interpretata come norma a tutela della parte datoriale, e quindi dalla stessa derogabile laddove la concessione del nulla osta non comprometta la continuità dell’assistenza e la funzionalità dei servizi, ma conferisce comunque un’ampia discrezionalità. Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini di costo complessivo del personale a livello regionale. Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 30, che disciplina l’ istituto della mobilità, aggiungendo al testo vigente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre ammini-strazioni, che facciano domanda di trasferimento) le seguenti precisazioni: Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. Questo ultimo periodo del comma 1 è stato oggetto di un noto parere del Ministero della Funzione Pubblica che ha chiarito che l’assenso dell’amministrazione di appartenenza è imprescindibile, ed è lasciato alla valutazione della stessa che non sussistano ragioni ostative alla concessione del trasferimento (quale ad esempio la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione del dirigente trasferito). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it RIFERIMENTI NORMATIVI commi di fatto disapplicati dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001165 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 mobilità volontaria 1. mobilità tra aziende ed enti del SSN La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. 2. nulla osta dell’amministrazione di appartenenza Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. 3. continuità del rapporto di lavoro La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’ incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto individuale. 4. trasferimento per mobilità di un direttore di struttura complessa La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale, anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico, valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 1. la mobilità volontaria quale cessione del contratto di lavoro Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. misure per agevolare i processi di mobilità Fermo restando quanto previsto al comma 2 per quanto concerne la nullità con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. ruolo e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it RIFERIMENTI NORMATIVI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 2-bis. procedure di mobilità e procedure concorsuali Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Articolo 35 Reclutamento di personale 5-bis. permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6