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clausole da inserire necessariamente nella polizza fideiussoria

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clausole da inserire necessariamente nella polizza fideiussoria
Possono essere accettate esclusivamente Garanzie presentate da Banche, imprese di
assicurazione, società finanziarie che dichiarino di possedere alternativamente i
requisiti soggettivi previsti dall’art. 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art.
106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 14 e precisamente:
1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP (elenchi pubblicati e
reperibili sul sito al seguente link: www.isvap.it);
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14 (consultabile sul sito al seguente Link:
www.bancaditalia.it) .
Clausole
da inserire necessariamente nella polizza fideiussoria
1. Il fidejussore ( banca / società di assicurazione / società finanziaria) si obbliga irrevocabilmente ed
incondizionatamente a rimborsare all’Amministrazione l’importo garantito con il presente atto, qualora
l’Ente/Azienda non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro 30 giorni dalla data di ricezione
dell’apposito invito a restituire formulato dall’Amministrazione medesima a fronte del non corretto utilizzo
delle somme complessivamente anticipate. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato
degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in
ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo.
2. Il fidejussore precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata pari a 12 mesi dalla assunzione del
lavoratore con contratto di apprendistato o contratto di lavoro a tempo indeterminato; al riguardo ogni
eventuale richiesta di pagamento dovrà comunque pervenire al fideiussore entro e non oltre i 60 giorni
successivi alla scadenza di validità sopra precisata
3. Il fidejussore si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e,comunque, non
oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata
da parte dell’Amministrazione, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte del
fidejussore stesso, anche nell’eventualità di opposizione proposta da Ente/Azienda o da altri soggetti
comunque interessati ed anche nel caso che l’Ente/Azienda sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero
sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
4. Nel caso di risoluzione per giusta causa o giustificato motivo o conseguente alle dimissioni del lavoratore
prima del termine di 12 mesi (decorrenti dalla data di assunzione risultante dal sistema di C.O.), l’obbligo del
fidjussore è riparametrato proporzionalmente al periodo di lavoro prestato.
5. Il fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l’Ente/Azienda e rinunzia sin da ora
ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.. Conviene espressamente che la presente
garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dal beneficiario, qualora nel termine di trenta giorni
dalla data di consegna, non venga comunicato al fideiussore che la garanzia fidejussoria non è ritenuta
valida.
6. L’eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario.
7. Spese, imposte, ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del
beneficiario.
8. Per quanto attiene ai rapporti tra fideiussore e beneficiario, il foro competente è quello di Imperia.
9. I rapporti tra il fideiussore ed il beneficiario saranno regolati esclusivamente dalle suddette condizioni;
qualsiasi altra disposizione eventualmente contenuta nelle condizioni generali di assicurazione è da intendersi
non valida.
10. Le comunicazioni intercorrenti tra fideiussore e beneficiario in dipendenza dal presente contratto,
devono essere effettuate esclusivamente, a pena di nullità, per mezzo di posta elettronica certificata ed
indirizzate al seguente indirizzo pec: [email protected] con la seguente dicitura
Amministrazione Provinciale di Imperia - Settore Centri per L’Impiego - Piano giovani
2013/2014, Viale Matteotti n. 147 - 18100 Imperia.
11. Clausole che stabiliscano limitazioni e/o deroghe alle presenti statuizioni sono da considerarsi Nulle.
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