clausole da inserire necessariamente nella polizza fideiussoria
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clausole da inserire necessariamente nella polizza fideiussoria
Possono essere accettate esclusivamente Garanzie presentate da Banche, imprese di assicurazione, società finanziarie che dichiarino di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14 e precisamente: 1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia; 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP (elenchi pubblicati e reperibili sul sito al seguente link: www.isvap.it); 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14 (consultabile sul sito al seguente Link: www.bancaditalia.it) . Clausole da inserire necessariamente nella polizza fideiussoria 1. Il fidejussore ( banca / società di assicurazione / società finanziaria) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all’Amministrazione l’importo garantito con il presente atto, qualora l’Ente/Azienda non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito a restituire formulato dall’Amministrazione medesima a fronte del non corretto utilizzo delle somme complessivamente anticipate. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo. 2. Il fidejussore precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata pari a 12 mesi dalla assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato o contratto di lavoro a tempo indeterminato; al riguardo ogni eventuale richiesta di pagamento dovrà comunque pervenire al fideiussore entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza di validità sopra precisata 3. Il fidejussore si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e,comunque, non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dell’Amministrazione, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte del fidejussore stesso, anche nell’eventualità di opposizione proposta da Ente/Azienda o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che l’Ente/Azienda sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. 4. Nel caso di risoluzione per giusta causa o giustificato motivo o conseguente alle dimissioni del lavoratore prima del termine di 12 mesi (decorrenti dalla data di assunzione risultante dal sistema di C.O.), l’obbligo del fidjussore è riparametrato proporzionalmente al periodo di lavoro prestato. 5. Il fideiussore rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l’Ente/Azienda e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.. Conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dal beneficiario, qualora nel termine di trenta giorni dalla data di consegna, non venga comunicato al fideiussore che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida. 6. L’eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario. 7. Spese, imposte, ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del beneficiario. 8. Per quanto attiene ai rapporti tra fideiussore e beneficiario, il foro competente è quello di Imperia. 9. I rapporti tra il fideiussore ed il beneficiario saranno regolati esclusivamente dalle suddette condizioni; qualsiasi altra disposizione eventualmente contenuta nelle condizioni generali di assicurazione è da intendersi non valida. 10. Le comunicazioni intercorrenti tra fideiussore e beneficiario in dipendenza dal presente contratto, devono essere effettuate esclusivamente, a pena di nullità, per mezzo di posta elettronica certificata ed indirizzate al seguente indirizzo pec: [email protected] con la seguente dicitura Amministrazione Provinciale di Imperia - Settore Centri per L’Impiego - Piano giovani 2013/2014, Viale Matteotti n. 147 - 18100 Imperia. 11. Clausole che stabiliscano limitazioni e/o deroghe alle presenti statuizioni sono da considerarsi Nulle.