Gara 2-2016 capitolato spiagge libere attrezzate e minigolf Celle
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Gara 2-2016 capitolato spiagge libere attrezzate e minigolf Celle
COMUNE DI CELLE LIGURE VIA S. BOAGNO 11 17015 - CELLE LIGURE Tel. 019/99801 Fax 019/993599 PROVINCIA [email protected] www.comune.celle.sv.it DI SAVONA CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN LOC. S. SEBASTIANO (CELLE CENTRO) E IN LOC. BOUFFOU (CELLE PIANI) E DI TUTTE LE ATTIVITA’ RICREATIVE E NON E GESTIONE DELLA STRUTTURA MINIGOLF SITA IN LOC. PIANI DI CELLE NEL BIENNIO 2016-2017. Art. 1 – OGGETTO La concessione ha per oggetto: a) la gestione delle spiagge libere attrezzate e di tutte le attività ricreative e non che, sulla base della normativa di riferimento (L. 494/93 e successive modificazioni ed integrazioni, D. Lgs. 112/98), possono essere svolte nell’ambito delle spiagge libere attrezzate in loc. S. Sebastiano (Celle Centro) e in loc. Bouffou (Celle Piani); b) la gestione dell’attività del Minigolf in loc. Piani di Celle della superficie di mq. 662,00 individuato a catasto terreni al foglio 10 mappali 80 e 554, confinante con via Trieste, via De Amicis e via Genova e con la proprietà Siccardi e Lagorio a nord. Art. 2 – DURATA La concessione viene affidata per le stagioni estive 2016-2017, con possibilità di rinnovo per le stagioni estive 2018-2019. Le attività relative alle spiagge libere attrezzate avranno inizio a partire dal 1 Maggio e dovranno terminare il 30 settembre di ogni anno. Il servizio relativo alla balneazione sarà svolto nella porzione di arenile appositamente delimitata, come da planimetrie allegate alle lettere “A” e “B”. Il servizio di gestione dell’attività di “minigolf” sarà svolto presso la struttura di proprietà comunale sita in loc. Piani di Celle Ligure, a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre di ogni anno. Art. 3 - MODALITA’ Il servizio di cui all’art. 1 lett. a) dovrà essere svolto in conformità a quanto stabilito dalle Ordinanze del Comune di Celle Ligure e Capitaneria di Porto di Savona ed in particolare per quanto attiene il servizio di noleggio sedie sdraio, lettini ed ombrelloni secondo quanto previsto dalla L.R. 13/99 e dalle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con D.G.R. n° 512 del 21.05.2004 successive modificazioni e precisamente: Nelle spiagge libere attrezzate: 1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all’ingresso della concessione; 2) deve essere garantita la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104; 3) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del concessionario sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento; 4) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini, limitatamente al 50% delle attrezzature poste sull’arenile; 5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell’area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; 6) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde; 7) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10; 8) l’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell’area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell’area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni: a. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso; b. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell’ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. 9) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all’uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc. ) e non comportanti, a meno che l’estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l’occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell’area in concessione di cui al punto precedente. Il servizio di cui all’art. 1 lett. b) relativo alla struttura ludico sportiva in concessione, dovrà essere rivolto al pubblico e rimanere aperto, fatti salvi casi di forza maggiore riconosciuta dal Comune, almeno durante i seguenti periodi e con i seguenti orari: • Per il periodo dal 01/07 al 31/08 tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 23. • Per i mesi di Giugno e Settembre, la struttura sarà aperta nei giorni di venerdì sabato e domenica, i giorni prefestivi, festivi e festività o manifestazioni varie durante le quali la struttura potrà essere aperta, dalle ore 19 alle ore 23. In ogni caso l’apertura della struttura non potrà protrarsi oltre le ore 23,00 salvo eventuali proroghe concesse da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di richiesta del concessionario. E’ fatto obbligo alla ditta Concessionaria, di garantire il funzionamento del bar durante l’esercizio dell’attività principale cui il bar è annesso. Il funzionamento dovrà essere garantito, inoltre, in occasione dello svolgimento di gare, incontri ed eventuali manifestazioni assentite dall’Amministrazione ed in qualsiasi periodo esse avvengano. Art. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Relativamente al servizio di cui all’art. 1 lett. a): a) corrispondere al Comune di Celle Ligure il canone annuo offerto, che comprende l’utilizzo delle attrezzature che il Comune mette a disposizione; b) provvedere alla sorveglianza, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dei locali dei servizi igienici e spogliatoi; c) organizzare la gestione, in ordine a quanto previsto dalla legge regionale 13/99 e dalle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvato con D.G.R. n° 512 del 21.05.2004 e successive modifiche, nonché dall’Ordinanza Comunale inerente l’esercizio delle attività Balneari; d) assicurare idoneo servizio di assistenza bagnanti prevedendo la presenza continua di un adeguato numero di addetti, secondo quanto previsto dalle ordinanze di Capitaneria di Porto e Comune di Celle Ligure. Il personale allo scopo adibito dovrà essere munito del brevetto di “Assistente bagnanti” e/o “Bagnino di salvataggio” in corso di validità e dovrà avere le competenze necessarie per l’utilizzo del defibrillatore in uso alla spiaggia. Il personale da impegnare per tale servizio non potrà essere impiegato in altri servizi che non siano quelli di salvamento; e) organizzare la gestione e l’attività di somministrazione esistente all’interno delle spiagge, in conformità alla normativa vigente in materia, assicurando che il personale da impiegare per tale servizio sia provvisto dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 12 della L.R. n° 1 del 02.01.2007 (Testo Unico in materia di commercio) in riferimento all’art. 71 commi 1-2 e 6 del D.Lgs. 59/2010; f) provvedere alla dotazione del materiale di primo soccorso e di sicurezza in conformità a quanto stabilito dalle direttive emanate dalla Capitaneria di Porto e dagli altri organi preposti, nonché di un defibrillatore per ogni spiaggia, garantendo la presenza di personale appositamente formato per il suo corretto utilizzo e del materiale igienico occorrente per i servizi; g) provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l’arenile, compresa la porzione non oggetto dei servizi a pagamento; h) provvedere, durante la stagione invernale, alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.). A tal fine potranno montare all’interno della propria concessione, previo ottenimento di apposita separata autorizzazione annuale, una cabina con dimensioni non superiori a metri 1,20 per 1,40 o due cabine con dimensioni non superiori a metri 1,10 per 1,40 ciascuna. Le cabine atte a contenere solo piccoli attrezzi dovranno essere messe opportunamente in sicurezza; i) partecipare alle spese eventualmente da sostenere per il ripascimento stagionale di ridotta entità mediante utilizzo di sabbia della barra nociva dei rii Ghiare e S. Sebastiano; l) consentire il libero uso dei servizi igienici a tutti i frequentatori della spiaggia e delle spiagge libere nelle immediate vicinanze, anche se i medesimi non usufruiscono dei servizi a pagamento ed in particolare di quello relativo al noleggio sedie sdraio ed ombrelloni; m) praticare nei confronti dell’utenza le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale con apposita Deliberazione della Giunta Comunale; n) riservare, relativamente alla Spiaggia in loc. S. Bastian, il gazebo indicato nella planimetria con la lettera “L” al servizio del Campo Solare Comunale; o) provvedere alla dotazione di 1 sedia tipo job o simile e di passerella utile per garantire l'accesso al mare realizzate in materiale idoneo nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. 503/96-D.M. 236/89) garantendo il servizio di accompagnamento alla balneazione delle persone diversamente abili; p) organizzare almeno un evento di promozione ambientale per ogni spiaggia nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, riferito in particolare all’ambiente marino; q) posizionare il campo da beach volley sulla spiaggia in loc. S. Sebastiano secondo la planimetria all. A oppure nell’area di proprietà comunale in loc. Piani censita al foglio 10 mappale 812 (previa valutazione del servizio e della gestione dell’attività e assenso da parte dell’Amministrazione Comunale) allegato C al presente atto. Relativamente al servizio di cui all’art. 1 lett. b): a) corrispondere al Comune di Celle Ligure il canone annuo offerto, che comprende l’utilizzo delle attrezzature che il Comune mette a disposizione; b) provvedere alla pulizia giornaliera di tutto l’impianto durante il periodo di apertura, compreso il taglio dell’erba e le eventuali potature del verde pubblico, e, secondo necessità durante il periodo invernale, al fine di mantenere l’ordine ed il decoro dell’area; c) praticare nei confronti dell’utenza tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale con apposita Deliberazione della Giunta Comunale; d) organizzare la gestione e l’attività di somministrazione esistente all’interno dell’impianto, in conformità alla normativa vigente in materia, assicurando che il personale da impiegare per tale servizio sia provvisto dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 12 della L.R. n° 1 del 02.01.2007 (Testo Unico in materia di commercio) in riferimento all’art. 71 commi 1-2 e 6 del D.Lgs. 59/2010; Relativamente ad entrambi i servizi di cui all’art. 1: a) provvedere alla stipula delle assicurazioni di cui all’art. 6; b) provvedere alla stipula dei contratti per la fornitura di acqua, telefono, luce ecc. Al termine del periodo di affidamento, il concessionario dovrà: - effettuare disdetta per tutte le utenze, inviando all’ Amministrazione comunale copia della comunicazione di cessazione con documentazione in fotocopia dimostrante la regolarità dei pagamenti effettuati. - restituire obbligatoriamente al Comune tutte le autorizzazioni rilasciate per la corretta gestione dei servizi. Tutti gli emolumenti derivanti dalla gestione delle spiagge, del minigolf e del relativo bar saranno introitati dalla ditta aggiudicataria sulla quale grava il rischio d’impresa e tutti gli oneri fiscali contributivi e amministrativi relativi a tale attività. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni, conseguenti all'esecuzione del servizio, l’affidatario dovrà utilizzare il personale necessario ai fini del perfetto espletamento del servizio, e deve possedere almeno il 30% dei lavoratori costituito da persone svantaggiate, come definite dall’art. 4 della L. 381/1991. Art. 5 – ATTREZZATURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 1 LETT. A) Il Comune di Celle Ligure mette a disposizione del concessionario una parte dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio, previo sopralluogo per presa visione dei luoghi e dell’attrezzature in dotazione. L’attrezzatura di cui sopra sarà consegnata, con apposito verbale di consegna, all’inizio della stagione balneare. La stessa sarà riconsegnata al Comune di Celle Ligure al termine della stagione balneare, attraverso apposito verbale di riconsegna, previo lavaggio, verniciatura e quant’altro necessario per il suo buon funzionamento. I verbali di cui sopra saranno redatti alla presenza di un incaricato dell’Ufficio Tecnico Comunale e di un rappresentante del concessionario. Il concessionario potrà a discrezione dotare la struttura di ulteriori attrezzature amovibili al fine di migliorare l’estetica e la funzionalità dello stabilimento balneare. Le stesse dovranno essere compatibili con lo stato dei luoghi risultante dalla concessione demaniale, previa autorizzazione da ottenere a propria cura e spese, ove occorra, debitamente rilasciata dagli organi competenti. Nulla sarà rimborsato al concessionario per l’avvenuto acquisto di attrezzature aggiuntive. L’attrezzatura fornita dal Comune non potrà essere manomessa né dismessa senza il preventivo assenso dell’ufficio tecnico comunale che provvederà a verbalizzare ogni modifica all’inventario dell’attrezzatura stessa sottoscritto con apposito verbale di consegna, all’inizio della stagione balneare. Art. 6 – IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO 1. Ottemperare a tutti gli obblighi di ordine fiscale, ivi compresa la tenuta dei Registri Iva ed agli obblighi previsti dalle norme a carattere igienico sanitario (compresa la normativa di cui al D. Lgs. 155/97) nonchè alla Legge 104/1992; 2. Ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; 3. Applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; 4. Privilegiare, per quanto riguarda eventuali assunzioni stagionali di personale, ricorrendone i presupposti professionali e compatibilmente alle normative in materia, i residenti nel Comune di Celle Ligure; 5. Stipulare, a proprie spese, presentandone copia al Comune prima dell’inizio della gestione: a) Polizza assicurativa con massimale di € 5.000.000,00 per ogni sinistro presso primaria Compagnia di Assicurazione per la copertura di tutti i rischi (nessuno escluso), connessi all’esercizio del servizio e alle attività esercitate nell’ambito dei tratti di arenile e della struttura Minigolf, nonchè previsti dalla normativa vigente, b) Polizza assicurativa presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura e garanzia di eventuali danni alle attrezzature esistenti. Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo di assegnazione della gestione e con il massimale di € 100.000,00 per ogni sinistro, di qualunque natura, che abbia arrecato danno alle attrezzature esistenti. 6. Presentare deposito cauzionale definitivo prima dell’inizio della gestione dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale offerto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa prestata da istituto bancario o compagnia di assicurazioni, rispettivamente autorizzati all’esercizio del credito oppure delle assicurazioni ramo cauzioni, o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente capitolato, nonché dal contratto che l’impresa stessa sarà tenuta a sottoscrivere con il Comune. Tale cauzione sarà svincolata al termine del periodo di affidamento o prima, nel caso di risoluzione anticipata del contratto, solamente dietro esplicito e formale benestare dell’Amministrazione Comunale. 7. Impegnarsi, secondo quanto previsto all’art. 5 della Legge 381/1991, a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, prevedendo l’impiego di almeno un soggetto di cui all'articolo 4, comma 1 della stessa legge, per ognuna delle spiagge libere attrezzate o in alternativa una per una delle due spiagge e una per il minigolf. 8. Impegnarsi a versare per intero al Comune di Celle Ligure il canone annuale complessivo, derivante dall’applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone biennale complessivo posto a base di gara, entro il 31/05 di ogni anno o, in alternativa, previa presentazione di idonea fidejussione pari all’importo complessivo del canone annuale, che garantisca al Comune il pagamento “A PRIMA RICHIESTA”, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’interessato nei termini sottoindicati, rilasciata da primario istituto di credito o da compagnia di assicurazione operanti con sede o filiali ed agenzie in Savona o in Celle Ligure: secondo le scadenze seguenti: • il 50% dell’offerta + IVA entro il 30/06 di ogni anno; • il rimanente 50% + IVA a saldo, entro il 30/08 di ogni anno. Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ 1. Nel caso di violazioni agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e richiamati nel presente capitolato, il Comune potrà senz’altro rivalersi sulla cauzione, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del concessionario. Il concessionario sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all’uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile. 2. Il Comune, in particolare, potrà procedere all’escussione della garanzia cauzionale dovuta in presenza di ritardi e/o di mancati pagamenti del canone, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del concessionario ma anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva, da parte del concessionario e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto. Il procedimento di escussione della garanzia prestata, potrà essere avviato già entro 5 giorni dalla data di contestazione alla ditta. 3. Qualora fossero comminate al Comune sanzioni amministrative riconducibili all’attività di gestione di cui trattasi, le stesse saranno rifuse dalla ditta aggiudicataria ed in caso di mancato pagamento sarà incamerata la garanzia fideiussoria. Art. 8 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE 1. Il contratto è risolto con decorrenza immediata, a seguito di diffida, nei seguenti casi: - eventuali deficienze e negligenze nell’utilizzo dell’immobile quando le stesse, a giudizio dell’Amministrazione e dopo specifica contestazione, compromettano le finalità del contratto; - mancato rispetto degli obblighi indicati nel presente Capitolato, malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida; - mancato pagamento del canone nei termini indicati dall’art. 6, comma 8 del presente capitolato d’oneri. 2. Salvo quanto stabilito al punto precedente, nel caso di gravi violazioni da parte del concessionario agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e nel presente capitolato, si determinerà la risoluzione del contratto stesso. Per effetto della risoluzione, il concessionario decadrà dall’affidamento ex art. 45 bis Codice Navigazione. Art. 9 - VARIE 1. La Ditta comunicherà al Comune il nominativo del Direttore referente nonché del responsabile durante gli orari di apertura degli impianti. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice della Navigazione, dell’Ordinanza di disciplina delle attività balneari, dell’Ordinanza di sicurezza balneare, nonché alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 21.05.2004 e successive modificazioni.