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4. persone danneggiate da vaccinazioni dloobbligatorie

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4. persone danneggiate da vaccinazioni dloobbligatorie
4. PERSONE DANNEGGIATE DA VACCINAZIONI
DLOOBBLIGATORIE
______________________________________________________________________
1. I beneficiari
2. L’indennizzo aggiuntivo
3. Ulteriore assegno una tantum
4. La domanda
5. Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa
6. Rinuncia al contenzioso giurisdizionale
7. Modalità di erogazione
M. Patrizia Sparti
Area politiche socio-sanitarie-assistenziali
INCA CGIL Nazionale
ha curato il capitolo 4
La nostra legislazione prevede diverse forme di indennizzo per i cittadini che sono stati
danneggiati a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità
sanitaria italiana.
In particolare si segnala una recente norma1 approvata dal Legislatore che prevede delle
forme aggiuntive –in relazione a quelle già previste per questa categoria dalla legge
210/92 e successive modificazioni- di indennizzo in favore di tali cittadini.
1. I beneficiari
I beneficiari sono i cittadini già titolari di indennizzo ex-lege 210/92 poiché “hanno riportato,
a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria
italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente
all’integrità psico-fisica”, e cioè a causa di:
●
●
●
●
●
Vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana
Vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del loro
ufficio o per potere accedere ad uno stato estero
Vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti
nelle strutture sanitarie ospedaliere
Vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30
luglio 1959, n. 6952
Vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 19833
A questi cittadini è riconosciuto un incremento dell’indennizzo in pagamento “in relazione
alla categoria già loro assegnata dalla Commissione Medico Ospedaliera”.
Un aspetto di novità della norma -poiché riconosce un ruolo importante ai congiunti del
danneggiato nella quotidiana assistenza- è quello che prevede una suddivisione a metà
tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in maniera continuativa e
prevalente, dell’importo complessivo dell’indennizzo aggiuntivo.
Nel caso in cui i congiunti “che prestano assistenza prevalente e continuativa” siano
deceduti, l’intero importo dell’indennizzo è erogato al cittadino danneggiato per tutto il
periodo della sua esistenza in vita.
Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere, l’indennizzo
aggiuntivo viene erogato totalmente ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza
prevalente e continuativa.
Nel caso in cui congiunti del minorenne siano deceduti l’indennizzo è erogato ai familiari
conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa per tutto il periodo
di esistenza in vita del danneggiato.
Si rileva che unicamente nel caso di soggetto minorenne o di soggetto incapace di
intendere e di volere il requisito di assistenza continuativa e prevalente è collegato al
requisito della convivenza.
1 Legge
229/2005 pubblicata in G.U. n. 258 del 5.11.2005 e DM Sanità 6 ottobre 2006 in G.U. n. 262 del 10.11.2006
362/99, art. 3, c. 3 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”
3 Tale fattispecie è stata introdotta con sentenza costituzionale n. 423/2000 e non ancora recepita con legge. Le
sentenze dichiarative di incostituzionalità della Corte Costituzionale sono però applicabili immediatamente e senza
necessità di un recepimento legislativo.
2 Legge
Infine è stata istituita4, presso il Ministero della Salute, una Commissione “per la
definizione degli importi da erogare” . La tabella degli importi è stata pubblicata in allegato
al Dm 6 ottobre 2006 di illustrazione delle modalità procedurali relative al nuovo
indennizzo.
2. L’indennizzo aggiuntivo
L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno vitalizio pari a:
1.
sei (6) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha avuto
un riconoscimento dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1° alla 4° della
tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni;
2.
cinque (5) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha
ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 5° o 6° categoria della citata tabella
A;
3.
quattro (4) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha
ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 7° o 8° categoria della citata tabella
A.
Riportiamo le tabelle allegate al citato DM 6 ottobre 2006.
4 Con
Dm 19 gennaio 2006
In caso di morte del danneggiato, gli aventi diritto sono gli stessi soggetti a carico già
previsti con legge 210/92 e succ. modificazioni, e cioè nell’ordine: il coniuge, i figli, i
genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Soltanto nel caso di decesso del danneggiato avvenuto a causa della vaccinazione e in
data successiva al 20 novembre 2005, gli aventi diritto possono scegliere tra un assegno
una tantum di 150'000 euro (corrisposto in 5 rate annuali di 30'000 euro) e l’indennizzo
aggiuntivo (rispetto a quello già concesso in virtù della legge 210/92) a norma del comma
1 dell’articolo 1 della presente legge.
In caso di decesso avvenuto in epoca precedente i soggetti aventi diritto possono
accedere unicamente alle prestazioni previste in loro favore dalla legge 210/92.
Non vi è pertanto retroattività delle previsioni legislative contenute nella norma in
argomento.
Gli aventi diritto di soggetto danneggiato in modo irreversibile a seguito di vaccinazione in
epoca successiva all’entrata in vigore della legge 229/05, hanno quindi diritto:
a)
all’assegno reversibile per 15 anni dell’indennizzo oppure assegno una tantum di
150 milioni di lire (legge 210/92)
b)
all’indennizzo aggiuntivo oppure all’assegno una tantum di 150'000 euro (legge
229//05)
Va segnalato un importante risultato che riguarda la rivalutazione annuale; infatti la legge
stabilisce che “l’intero importo dell’indennizzo … è rivalutato annualmente in base alla
variazione degli indici ISTAT”.
La norma prevede infatti esplicitamente tale rivalutazione ed è senz’altro un grande
successo.
3. Ulteriore assegno una tantum
Inoltre, agli stessi soggetti, e cioè ai cittadini danneggiati in modo irreversibile da
vaccinazioni e già titolari di indennizzo 210/92, la normativa prevede la concessione di un
assegno una tantum, ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito con art. 1 della
presente legge, il cui importo, che deve essere determinato dalla commissione istituita
con articolo 2 della legge, è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità
dell’indennizzo aggiuntivo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e
l’ottenimento dello stesso indennizzo aggiuntivo.
Si precisa inoltre, che nel caso di richieste di assegno una tantum presentate ora e relative
al periodo precedente all’entrata in vigore della stessa legge, l’importo in questione,
relativo al periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell’evento dannoso e la data di
ottenimento dell’indennizzo aggiuntivo, verrà erogato nella misura del 50%.
Ricordiamo che già con legge 641/96 il legislatore istituì -unicamente per i soggetti
danneggiati da vaccinazione- un assegno una tantum (aggiuntivo all’indennizzo ex-lege
210/92) pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra
il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla legge
210/92.
In conclusione, attualmente le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie -per
legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana- possono presentare apposita
domanda di:
● indennizzo ex-lege 210/92
● assegno una tantum corrispondente al 30% dell’indennizzo ex-lege 210/92 già percepito
(per ogni anno) per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del
danno e l’ottenimento dell’indennizzo
● indennizzo aggiuntivo ex-lege 229/05
● assegno una tantum per il periodo intercorrente fra la manifestazione dell’evento
dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 229/05 (per un
massimo di 10 annualità)
L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque rate annuali con
decorrenza 2006.
Questa ulteriore forma di indennizzo erogata dallo Stato viene corrisposta per metà al
danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in modo
continuativo e prevalente.
4. La domanda
La domanda di indennizzo aggiuntivo o di assegno una tantum aggiuntivo va inoltrata al
Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di
assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio VIII – Piazzale dell’Industria 20 – 00144
Roma.
Nella domanda, presentata dal soggetto danneggiato o dall’esercente la potestà
genitoriale, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, va dichiarata la titolarità
dell’indennizzo di base.
Alla domanda va allegata la dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa e la
formale rinuncia al contenzioso.
E’ ugualmente necessario fornire,oltre ai dati anagrafici, anche i dati fiscali e quelli bancari.
In fase di prima applicazione della normativa, sarà data priorità alle domande presentate
entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto5 e a quelle che erano
state già presentate e sono ora perfezionate con la documentazione mancante entro la
stessa data del 26 dicembre 2006.
La decorrenza del beneficio aggiuntivo per i soggetti attualmente titolari dell’indennizzo
base (L. 210) è dalla data del 20 novembre 20056.
A regime, la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo sarà la stessa dell’indennizzo base.
5. Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa
Alla domanda l’istante deve allegare una dichiarazione dalla quale risulti se il soggetto
danneggiato “beneficia o meno di assistenza da parte di congiunti” indicando il nominativo
di coloro che la prestano in maniera prevalente e continuativa alla data della domanda.
Per il periodo intercorrente tra il 20 novembre 2005 e la data di presentazione della
domanda, sarà necessario indicare i nominativi dei congiunti che abbiano prestato tale
assistenza precisando per ciascuno di essi il periodo di effettiva assistenza prevalente e
continuativa.
Il decreto ministeriale precisa poi che, se tali nominativi non si riferiscono al coniuge o a
parenti entro il 4° grado, è necessario allegare specifica documentazione che attesti la
effettiva assistenza prevalente e continuativa
5 Entro
6 data
il 26 dicembre 2006
di entrata in vigore della legge 229/05
La dichiarazione può essere modificata dal soggetto danneggiato in un momento
successivo se ve ne è la necessità, ad esempio perché cambiano i congiunti che gli
prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa.
6. Rinuncia al contenzioso giurisdizionale
L’art. 3 della 229/05 introduce l’istituto della rinuncia al contenzioso giudiziale.
Occorre rilevare che tale rinuncia è diretta solo nei confronti di coloro “che usufruiscono
dei benefici”, cioè di coloro che godono degli indennizzi di cui alla legge 210 del 1992.
Coloro che invece, non usufruiscono degli indennizzi ma hanno in corso contenzioso
giudiziale per il riconoscimento del diritto, non debbono effettuare alcuna rinuncia alla
prosecuzione del giudizio ma devono proseguire.
Potranno però presentare la domanda senza la rinuncia dichiarando di avere in corso
contenzioso giudiziale e che la domanda viene formulata nella ipotesi di accoglimento di
tale contenzioso.
Nei confronti di coloro che già usufruiscono di indennizzi di cui alla legge 210, alla
domanda va altresì allegata “formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di
legge 210” ma anche la documentazione che attesti “l’estinzione di eventuali giudizi in atto
per la stessa materia”.
Il soggetto richiedente l’indennizzo aggiuntivo deve anche produrre la documentazione
attestante l’estinzione di eventuali giudizi in atto per la stessa materia, e cioè il
provvedimento di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia.
Vi è il pericolo che alcuni tribunali, in presenza di rinuncia non accettata dalla controparte,
possano liquidare le spese a carico dell’assistito.
A questa interpretazione “formale”, si dovrà rispondere che si tratta di rinuncia prevista dal
legislatore e che la amministrazione dello Stato convenuta (Ministero della Salute) ha già
accettato la rinuncia stessa disciplinandone la forma e il contenuto con il DM 6 ottobre
2006.
E’ opportuno che questo decreto sia esibito al giudice ove questi abbia dubbi sulle spese.
Il comma 2 dell’art. 3 del DM è quello che solleva più perplessità: il cittadino danneggiato,
già titolare di indennizzo base, che avesse, successivamente al 20 novembre 2005,
ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole relativo all’indennizzo base, è
considerato come rinunciatario dei benefici della legge 229.
La consulenza legale INCA sul punto considerò esserci un grosso dubbio di legittimità in
relazione al contenuto del c. 2 dell’art. 3 del DM in quanto, in effetti, sembra introdurre una
decadenza (o rinuncia implicita) di carattere retroattivo dalla data di entrata in vigore della
legge 229/05.
Infatti, una importante sentenza del TAR Lazio (14.2.2007) dispone l’illegittimità di quella
parte del DM in oggetto che prevede una “rinuncia implicita” all’ulteriore indennizzo disposto
con D.lgs. 229/20051 da parte di cittadini danneggiati che avessero ottenuto un
provvedimento giurisdizionale favorevole successivamente al 20 novembre 20052.
Il TAR sostiene infatti che “la disposizione regolamentare …. appare adottata al di fuori della
previsione letterale contenuta nella predetta legge 229/2005, ove si fa espresso riferimento
ad una formale rinuncia e non si prevede una rinuncia implicita”.
Il Tribunale amministrativo ritiene pertanto la suddetta disposizione regolamentare illegittima
in quanto adottata in violazione della legge 229/2005 e ne dispone l’annullamento.
In considerazione di tale pronuncia occorre leggere il DM Sanità 6 ottobre 2006 annullando la
disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3; tale “annullamento” vale sin dalla pubblicazione in
G.U. della disposizione regolamentare.
Pertanto, occorre presentare le domande finalizzate all’ottenimento dell’ulteriore indennizzo disposto con legge 229/2005 per i cittadini danneggiati da vaccinazione - anche nel caso in
cui tali soggetti abbiano ottenuto una sentenza positiva successivamente al 20 novembre
2005.
Occorre infine ribadire che la legge 229 (art.1, c.1) precisa che “rimane fermo il diritto al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”. Rimane
pertanto viva la possibilità di procedere con il contenzioso civile a norma dell’art. 2043 del
c.c. (responsabilità aquiliana).
7. Modalità di erogazione
L’indennizzo aggiuntivo viene erogato con decorrenza 20 novembre 2005 per i beneficiari
che a questa data erano già titolari dell’indennizzo base.
Ai soggetti che invece diventano titolari dell’indennizzo base successivamente a tale data,
l’indennizzo aggiuntivo é erogato con la stessa decorrenza dell’indennizzo base.
L’importo dell’indennizzo aggiuntivo è corrisposto
• metà al soggetto danneggiato e
• metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato7 assistenza in maniera
prevalente e continuativa.
Nel caso invece non vi sia alcun congiunto che abbia prestato assistenza in maniera
prevalente e continuativa (così come emerge dalla dichiarazione allegata alla domanda),
l’intero importo è erogato al soggetto danneggiato.
Ugualmente nel caso in cui il/i congiunto/i siano nel frattempo deceduti.
Infine, nel caso di soggetto danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere,
l’importo dell’indennizzo aggiuntivo è “corrisposto per intero ai familiari conviventi8 che
prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza
1
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie”
2
Entrata in vigore del dlgs 229/2005
in vita del danneggiato.”
Il decreto ministeriale precisa che la suddivisione dell’importo fra i congiunti viene fatta in
parti uguali fra loro.
L’indennizzo aggiuntivo è corrisposto mensilmente e posticipatamente ed è interamente
rivalutato ogni anno in base al t.i.p.9
L’ammontare dell’assegno una tantum aggiuntivo è stato definito dalla Commissione
ministeriale istituita con DM 19 gennaio 2006. La modalità di corresponsione dell’importo è
quella utilizzata per la liquidazione dei benefici della legge 210/92.
_________________________________________
7 Vedi
dichiarazione allegata alla domanda
che dall’anagrafe comunale risultano essere iscritti nello stesso stato di famiglia (art.5, c. 5 DM)
9 tasso di inflazione programmata
8 coloro
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