4. persone danneggiate da vaccinazioni dloobbligatorie
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4. persone danneggiate da vaccinazioni dloobbligatorie
4. PERSONE DANNEGGIATE DA VACCINAZIONI DLOOBBLIGATORIE ______________________________________________________________________ 1. I beneficiari 2. L’indennizzo aggiuntivo 3. Ulteriore assegno una tantum 4. La domanda 5. Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa 6. Rinuncia al contenzioso giurisdizionale 7. Modalità di erogazione M. Patrizia Sparti Area politiche socio-sanitarie-assistenziali INCA CGIL Nazionale ha curato il capitolo 4 La nostra legislazione prevede diverse forme di indennizzo per i cittadini che sono stati danneggiati a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana. In particolare si segnala una recente norma1 approvata dal Legislatore che prevede delle forme aggiuntive –in relazione a quelle già previste per questa categoria dalla legge 210/92 e successive modificazioni- di indennizzo in favore di tali cittadini. 1. I beneficiari I beneficiari sono i cittadini già titolari di indennizzo ex-lege 210/92 poiché “hanno riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica”, e cioè a causa di: ● ● ● ● ● Vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana Vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero Vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere Vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 6952 Vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 19833 A questi cittadini è riconosciuto un incremento dell’indennizzo in pagamento “in relazione alla categoria già loro assegnata dalla Commissione Medico Ospedaliera”. Un aspetto di novità della norma -poiché riconosce un ruolo importante ai congiunti del danneggiato nella quotidiana assistenza- è quello che prevede una suddivisione a metà tra il danneggiato ed i congiunti che gli prestano assistenza in maniera continuativa e prevalente, dell’importo complessivo dell’indennizzo aggiuntivo. Nel caso in cui i congiunti “che prestano assistenza prevalente e continuativa” siano deceduti, l’intero importo dell’indennizzo è erogato al cittadino danneggiato per tutto il periodo della sua esistenza in vita. Nel caso di danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere, l’indennizzo aggiuntivo viene erogato totalmente ai congiunti conviventi che gli prestano assistenza prevalente e continuativa. Nel caso in cui congiunti del minorenne siano deceduti l’indennizzo è erogato ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato. Si rileva che unicamente nel caso di soggetto minorenne o di soggetto incapace di intendere e di volere il requisito di assistenza continuativa e prevalente è collegato al requisito della convivenza. 1 Legge 229/2005 pubblicata in G.U. n. 258 del 5.11.2005 e DM Sanità 6 ottobre 2006 in G.U. n. 262 del 10.11.2006 362/99, art. 3, c. 3 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria” 3 Tale fattispecie è stata introdotta con sentenza costituzionale n. 423/2000 e non ancora recepita con legge. Le sentenze dichiarative di incostituzionalità della Corte Costituzionale sono però applicabili immediatamente e senza necessità di un recepimento legislativo. 2 Legge Infine è stata istituita4, presso il Ministero della Salute, una Commissione “per la definizione degli importi da erogare” . La tabella degli importi è stata pubblicata in allegato al Dm 6 ottobre 2006 di illustrazione delle modalità procedurali relative al nuovo indennizzo. 2. L’indennizzo aggiuntivo L’indennizzo aggiuntivo consiste in un assegno vitalizio pari a: 1. sei (6) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha avuto un riconoscimento dalla CMO pari alle categorie che vanno dalla 1° alla 4° della tabella A annessa al DPR 915/78 e succ. modificazioni; 2. cinque (5) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 5° o 6° categoria della citata tabella A; 3. quattro (4) volte la somma percepita come indennizzo ex-lege 210/92 per chi ha ottenuto un riconoscimento dalla CMO pari alla 7° o 8° categoria della citata tabella A. Riportiamo le tabelle allegate al citato DM 6 ottobre 2006. 4 Con Dm 19 gennaio 2006 In caso di morte del danneggiato, gli aventi diritto sono gli stessi soggetti a carico già previsti con legge 210/92 e succ. modificazioni, e cioè nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Soltanto nel caso di decesso del danneggiato avvenuto a causa della vaccinazione e in data successiva al 20 novembre 2005, gli aventi diritto possono scegliere tra un assegno una tantum di 150'000 euro (corrisposto in 5 rate annuali di 30'000 euro) e l’indennizzo aggiuntivo (rispetto a quello già concesso in virtù della legge 210/92) a norma del comma 1 dell’articolo 1 della presente legge. In caso di decesso avvenuto in epoca precedente i soggetti aventi diritto possono accedere unicamente alle prestazioni previste in loro favore dalla legge 210/92. Non vi è pertanto retroattività delle previsioni legislative contenute nella norma in argomento. Gli aventi diritto di soggetto danneggiato in modo irreversibile a seguito di vaccinazione in epoca successiva all’entrata in vigore della legge 229/05, hanno quindi diritto: a) all’assegno reversibile per 15 anni dell’indennizzo oppure assegno una tantum di 150 milioni di lire (legge 210/92) b) all’indennizzo aggiuntivo oppure all’assegno una tantum di 150'000 euro (legge 229//05) Va segnalato un importante risultato che riguarda la rivalutazione annuale; infatti la legge stabilisce che “l’intero importo dell’indennizzo … è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”. La norma prevede infatti esplicitamente tale rivalutazione ed è senz’altro un grande successo. 3. Ulteriore assegno una tantum Inoltre, agli stessi soggetti, e cioè ai cittadini danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni e già titolari di indennizzo 210/92, la normativa prevede la concessione di un assegno una tantum, ulteriore quindi all’indennizzo aggiuntivo istituito con art. 1 della presente legge, il cui importo, che deve essere determinato dalla commissione istituita con articolo 2 della legge, è in ogni caso pari ad un massimo di 10 annualità dell’indennizzo aggiuntivo per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dello stesso indennizzo aggiuntivo. Si precisa inoltre, che nel caso di richieste di assegno una tantum presentate ora e relative al periodo precedente all’entrata in vigore della stessa legge, l’importo in questione, relativo al periodo intercorrente tra la data del manifestarsi dell’evento dannoso e la data di ottenimento dell’indennizzo aggiuntivo, verrà erogato nella misura del 50%. Ricordiamo che già con legge 641/96 il legislatore istituì -unicamente per i soggetti danneggiati da vaccinazione- un assegno una tantum (aggiuntivo all’indennizzo ex-lege 210/92) pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92. In conclusione, attualmente le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie -per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana- possono presentare apposita domanda di: ● indennizzo ex-lege 210/92 ● assegno una tantum corrispondente al 30% dell’indennizzo ex-lege 210/92 già percepito (per ogni anno) per il periodo intercorrente fra il momento della manifestazione del danno e l’ottenimento dell’indennizzo ● indennizzo aggiuntivo ex-lege 229/05 ● assegno una tantum per il periodo intercorrente fra la manifestazione dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 229/05 (per un massimo di 10 annualità) L’importo dell’assegno una tantum aggiuntivo viene erogato in cinque rate annuali con decorrenza 2006. Questa ulteriore forma di indennizzo erogata dallo Stato viene corrisposta per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza in modo continuativo e prevalente. 4. La domanda La domanda di indennizzo aggiuntivo o di assegno una tantum aggiuntivo va inoltrata al Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema – Ufficio VIII – Piazzale dell’Industria 20 – 00144 Roma. Nella domanda, presentata dal soggetto danneggiato o dall’esercente la potestà genitoriale, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, va dichiarata la titolarità dell’indennizzo di base. Alla domanda va allegata la dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa e la formale rinuncia al contenzioso. E’ ugualmente necessario fornire,oltre ai dati anagrafici, anche i dati fiscali e quelli bancari. In fase di prima applicazione della normativa, sarà data priorità alle domande presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto5 e a quelle che erano state già presentate e sono ora perfezionate con la documentazione mancante entro la stessa data del 26 dicembre 2006. La decorrenza del beneficio aggiuntivo per i soggetti attualmente titolari dell’indennizzo base (L. 210) è dalla data del 20 novembre 20056. A regime, la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo sarà la stessa dell’indennizzo base. 5. Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa Alla domanda l’istante deve allegare una dichiarazione dalla quale risulti se il soggetto danneggiato “beneficia o meno di assistenza da parte di congiunti” indicando il nominativo di coloro che la prestano in maniera prevalente e continuativa alla data della domanda. Per il periodo intercorrente tra il 20 novembre 2005 e la data di presentazione della domanda, sarà necessario indicare i nominativi dei congiunti che abbiano prestato tale assistenza precisando per ciascuno di essi il periodo di effettiva assistenza prevalente e continuativa. Il decreto ministeriale precisa poi che, se tali nominativi non si riferiscono al coniuge o a parenti entro il 4° grado, è necessario allegare specifica documentazione che attesti la effettiva assistenza prevalente e continuativa 5 Entro 6 data il 26 dicembre 2006 di entrata in vigore della legge 229/05 La dichiarazione può essere modificata dal soggetto danneggiato in un momento successivo se ve ne è la necessità, ad esempio perché cambiano i congiunti che gli prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa. 6. Rinuncia al contenzioso giurisdizionale L’art. 3 della 229/05 introduce l’istituto della rinuncia al contenzioso giudiziale. Occorre rilevare che tale rinuncia è diretta solo nei confronti di coloro “che usufruiscono dei benefici”, cioè di coloro che godono degli indennizzi di cui alla legge 210 del 1992. Coloro che invece, non usufruiscono degli indennizzi ma hanno in corso contenzioso giudiziale per il riconoscimento del diritto, non debbono effettuare alcuna rinuncia alla prosecuzione del giudizio ma devono proseguire. Potranno però presentare la domanda senza la rinuncia dichiarando di avere in corso contenzioso giudiziale e che la domanda viene formulata nella ipotesi di accoglimento di tale contenzioso. Nei confronti di coloro che già usufruiscono di indennizzi di cui alla legge 210, alla domanda va altresì allegata “formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di legge 210” ma anche la documentazione che attesti “l’estinzione di eventuali giudizi in atto per la stessa materia”. Il soggetto richiedente l’indennizzo aggiuntivo deve anche produrre la documentazione attestante l’estinzione di eventuali giudizi in atto per la stessa materia, e cioè il provvedimento di estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia. Vi è il pericolo che alcuni tribunali, in presenza di rinuncia non accettata dalla controparte, possano liquidare le spese a carico dell’assistito. A questa interpretazione “formale”, si dovrà rispondere che si tratta di rinuncia prevista dal legislatore e che la amministrazione dello Stato convenuta (Ministero della Salute) ha già accettato la rinuncia stessa disciplinandone la forma e il contenuto con il DM 6 ottobre 2006. E’ opportuno che questo decreto sia esibito al giudice ove questi abbia dubbi sulle spese. Il comma 2 dell’art. 3 del DM è quello che solleva più perplessità: il cittadino danneggiato, già titolare di indennizzo base, che avesse, successivamente al 20 novembre 2005, ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole relativo all’indennizzo base, è considerato come rinunciatario dei benefici della legge 229. La consulenza legale INCA sul punto considerò esserci un grosso dubbio di legittimità in relazione al contenuto del c. 2 dell’art. 3 del DM in quanto, in effetti, sembra introdurre una decadenza (o rinuncia implicita) di carattere retroattivo dalla data di entrata in vigore della legge 229/05. Infatti, una importante sentenza del TAR Lazio (14.2.2007) dispone l’illegittimità di quella parte del DM in oggetto che prevede una “rinuncia implicita” all’ulteriore indennizzo disposto con D.lgs. 229/20051 da parte di cittadini danneggiati che avessero ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole successivamente al 20 novembre 20052. Il TAR sostiene infatti che “la disposizione regolamentare …. appare adottata al di fuori della previsione letterale contenuta nella predetta legge 229/2005, ove si fa espresso riferimento ad una formale rinuncia e non si prevede una rinuncia implicita”. Il Tribunale amministrativo ritiene pertanto la suddetta disposizione regolamentare illegittima in quanto adottata in violazione della legge 229/2005 e ne dispone l’annullamento. In considerazione di tale pronuncia occorre leggere il DM Sanità 6 ottobre 2006 annullando la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3; tale “annullamento” vale sin dalla pubblicazione in G.U. della disposizione regolamentare. Pertanto, occorre presentare le domande finalizzate all’ottenimento dell’ulteriore indennizzo disposto con legge 229/2005 per i cittadini danneggiati da vaccinazione - anche nel caso in cui tali soggetti abbiano ottenuto una sentenza positiva successivamente al 20 novembre 2005. Occorre infine ribadire che la legge 229 (art.1, c.1) precisa che “rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”. Rimane pertanto viva la possibilità di procedere con il contenzioso civile a norma dell’art. 2043 del c.c. (responsabilità aquiliana). 7. Modalità di erogazione L’indennizzo aggiuntivo viene erogato con decorrenza 20 novembre 2005 per i beneficiari che a questa data erano già titolari dell’indennizzo base. Ai soggetti che invece diventano titolari dell’indennizzo base successivamente a tale data, l’indennizzo aggiuntivo é erogato con la stessa decorrenza dell’indennizzo base. L’importo dell’indennizzo aggiuntivo è corrisposto • metà al soggetto danneggiato e • metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato7 assistenza in maniera prevalente e continuativa. Nel caso invece non vi sia alcun congiunto che abbia prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa (così come emerge dalla dichiarazione allegata alla domanda), l’intero importo è erogato al soggetto danneggiato. Ugualmente nel caso in cui il/i congiunto/i siano nel frattempo deceduti. Infine, nel caso di soggetto danneggiato minorenne o incapace di intendere e di volere, l’importo dell’indennizzo aggiuntivo è “corrisposto per intero ai familiari conviventi8 che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza 1 Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie” 2 Entrata in vigore del dlgs 229/2005 in vita del danneggiato.” Il decreto ministeriale precisa che la suddivisione dell’importo fra i congiunti viene fatta in parti uguali fra loro. L’indennizzo aggiuntivo è corrisposto mensilmente e posticipatamente ed è interamente rivalutato ogni anno in base al t.i.p.9 L’ammontare dell’assegno una tantum aggiuntivo è stato definito dalla Commissione ministeriale istituita con DM 19 gennaio 2006. La modalità di corresponsione dell’importo è quella utilizzata per la liquidazione dei benefici della legge 210/92. _________________________________________ 7 Vedi dichiarazione allegata alla domanda che dall’anagrafe comunale risultano essere iscritti nello stesso stato di famiglia (art.5, c. 5 DM) 9 tasso di inflazione programmata 8 coloro