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Internet e la Proprietà Intellettuale: la protezione di marchi, nomi a

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Internet e la Proprietà Intellettuale: la protezione di marchi, nomi a
Internet e la Proprietà Intellettuale:
la protezione di marchi, nomi a
dominio e contenuti web
di Alessio Canova
Legnano, 14 dicembre 2010
Internet e la Proprietà Intellettuale
Internet e la Proprietà Intellettuale
MARCHIO
Internet e la Proprietà Intellettuale
camcom.it
NOME A DOMINIO
Internet e la Proprietà Intellettuale
CONTENUTI
CONTENUTI
Internet e la Proprietà Intellettuale
CODICE
PAGINE WEB
Internet e la Proprietà Intellettuale
MARCHI
NOMI A DOMINIO
SEGNI DISTINTIVI
Cod. Proprietà Industriale
(CPI)
TESTI
IMMAGINI
AUDIOVISIVI
CODICE WEB
DIRITTO D'AUTORE
Legge n. 633 del 1941
(LdA)
Istruzioni per l'uso
REGOLA N. 1:
DEPOSITARE SUBITO IL MARCHIO
Art. 22 CPI
Unitarietà dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui
marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e'
adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Istruzioni per l'uso
Art. 12 CPI
Novità
1. Non sono nuovi (…) i segni che alla data del deposito della domanda:
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri (…)
QUINDI:
MARCHIO ANTERIORE > DOMINIO
DOMINIO ANTERIORE NOTO > MARCHIO
Istruzioni per l'uso
REGOLA N. 2:
REGISTRARE IL DOMINIO
CORRISPONDENTE AL MARCHIO*
NON “ACCONTENTARSI” DEI DOMINI “LIBERI” MA
VALUTARE LA POSSIBILITA' DI RECUPERARE IL MIGLIOR
DOMINIO DA UN PUNTO COMMERCIALE MEDIANTE:
- TRATTATIVA COMMERCIALE
- AZIONE LEGALE
- PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
* IL 30% DEGLI UTENTI INTERNET TENTA DI “INDOVINARE”
L'INDIRIZZO DEL TITOLARE DI UN MARCHIO!
Le procedure di riassegnazione dei domini
CONDIZIONI:
1) Identità/somiglianza tra nome a dominio e marchio/nome
2) Assenza di un “interesse legittimo” dell'attuale assegnatario
3) Registrazione ed uso in “mala fede”
VANTAGGI
CRITICITÀ
- rapidità (ca. 60gg)
- niente cautelari
- economicità
- solo trasferimento dominio
- specializzazione giudici
- non disponibile per tutti i TLD
- auto-esecutività
- costo solo per il ricorrente
- no clausola compromissoria
- niente sanzioni
- decisione fondata SOLO su
Regolamento Assegnazione
Istruzioni per l'uso
REGOLA N. 3:
AVERE PIENA DISPONIBILITA' DEI
CONTENUTI PUBBLICATI SU WEB
- CONTENUTI DI CUI SI E' AUTORI (TITOLARITA'
ORIGINARIA)
- CONTENUTI COMMISSIONATI A TERZI (TITOLARITA'
DERIVATA)
- CONTENUTI ACQUISITI DA TERZI
- CONTENUTI IN PUBBLICO DOMINIO
Istruzioni per l'uso: il diritto d'autore
Art. 6 LDA
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 12-bis LDA
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di
dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o
su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata
dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di
lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.
Istruzioni per l'uso: il diritto d'autore
OPERE SU COMMISSIONE E
ACQUISITE DA TERZI
ATTENZIONE: I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO
CHE NON SONO STATI ESPLICITAMENTE CEDUTI (FORMA
SCRITTA AD PROBATIONEM) SI PRESUMO RIMASTI IN CAPO
ALL'AUTORE ORIGINARIO!
QUINDI, OGNI VOLTA CHE NON C'E' UN CONTRATTO
SCRITTO NEL QUALE E' SPECIFICATO COSA VIENE CEDUTO
(LICENZA), VALE LA NORMATIVA GENERALE
Istruzioni per l'uso: il diritto d'autore
OPERE IN PUBBLICO DOMINIO
Art. 25 LDA
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua
morte.
ATTENZIONE: SALVO ESPRESSA RINUNCIA DELL'AUTORE,
SULLE OPERE CHE PRESENTANO UN MINIMO DI
CREATIVITA' SI DEVE PRESUMERE L'ESISTENZA DI UN
DIRITTO D'AUTORE!
Istruzioni per l'uso: il diritto d'autore
OPERE FOTOGRAFICHE E SEMPLICI FOTO
Art. 2 LDA
In particolare sono comprese nella protezione:
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
Art. 88 LDA
(…) se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un
contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
Art. 89 lda
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della
fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti
all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Istruzioni per l'uso: il diritto d'autore
SEMPLICI FOTOGRAFIE
Art. 90 LDA
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art.
88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi
indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la
malafede del riproduttore.
Istruzioni per l'uso: il diritto d'autore
AUDIOVISIVI E BROADCASTING
Art. 79 LDA
(...) coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva
hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o
via etere (...)
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in
luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse
effettuate su filo o via etere;
Istruzioni per l'uso: il diritto d'autore
Art. 21 CPI
Limitazioni del diritto di marchio
1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di
vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:
(...)
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale.
Riferimenti
GIAMBROCONO & C. S.p.A.
Via Rosolino Pilo, 19/B
20129 – MILANO
www.giambrocono.com
[email protected]
[email protected]
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