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procura alle liti
SCENARI
PROCESSO / PROCURA ALLE LITI
Quando è valida
la procura
alle liti?
L’esiguo dettato normativo ha portato ad incertezze e
contrasti sulle ipostesi di validità della procura e sulle
conseguenze della sua nullità nel procedimento civile.
Si analizzano dunque i vizi che possono comportarne
l’invalidità, i casi in cui la nullità è sanabile nel corso
del giudizio ed i principi per una corretta redazione
della procura speciale
Chiara Caramaschi, Avvocato in Roma
L
a procura alle liti, come è noto, è l’atto processuale che contiene
il mandato conferito dal cliente al difensore per rappresentarlo
in giudizio.
Il codice di procedura civile non detta in modo specifico i requisiti di
validità di tale atto, indicandone solamente i tratti essenziali; da ciò è disceso il postulato giurisprudenziale secondo cui la procura alle liti non
richiede una forma solenne o tassativa, potendo desumersi dalla semplice indicazione del difensore posta in essere dalla parte in giudizio,
accompagnata dalla volontà, desumibile dal contesto dell’atto, di conferire al legale i poteri e le facoltà connesse alla rappresentanza tecnica
del difensore.
Tuttavia, l’elasticità della norma non ha certo semplificato il compito
dell’avvocato, in quanto, pur potendo il legale teoricamente redigere
la procura senza incorrere in rigidi formalismi, la carenza normativa in
ordine all’indicazione specifica del suo contenuto necessario ha creato una
situazione di incertezza sulla validità della procura stessa e sulle conseguenze che derivano dalla mancanza o dal dubbio su taluni requisiti che
sono stati considerati essenziali alla finalità pratica dell’istituto.
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SCENARI
LA REDAZIONE DELLA PROCURA SPECIALE: I POTERI
DEL DIFENSORE
LA PROCURA ALLE LITI / 1
LE FINALITÀ
Il conferimento mediante procura dell’incarico al difensore, integrando la manifestazione di volontà espressa da una
persona fisica (sia che il soggetto stia in giudizio in proprio,
sia che agisca in nome e per conto altrui, come nel caso della
rappresentanza organica delle società), deve necessariamente
permettere all’avversario di conoscere o rendere conoscibile le
identità dell’autore e del difensore, nonché la volontà del primo di conferire incarico al secondo di rappresentarlo in giudizio per una determinata fase o per più fasi del procedimento.
Ciò che desta più problematiche
per l’avvocato è la redazione della
p
procura speciale, la quale deve esp
sere redatta appunto dal difensore
cui è stato conferito il mandato
sostanziale di difendere il cliente.
Anche la procura speciale può esA
sere conferita per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata:
p
in tal caso, i suddetti documenti
I TIPI DI PROCURA
devono essere prodotti in giudizio, mentre non è sufficiente la
Generale: il difensore ha la rappresentanza in tutte le controloro mera indicazione nell’atto
versie (giudiziali o arbitrali) nelle quali il soggetto conferente
introduttivo.
potrà venirsi a trovarsi come parte. Tale tipo di procura è utiÈ normale prassi forense, tuttalizzata quando si vuole conferire ad un avvocato un incarico
generale per essere tutelati in più situazioni (anche future ed
vvia, inserire la procura speciale in
eventuali) in cui è necessaria un’attività processuale o arbitrale
calce o a margine dell’atto giudicomplessa, varia e duratura.
ziario di introduzione del giudiSpeciale: il difensore ha l’incarico di rappresentare in giudizio
zio; i tipi di atto in cui la procura
il soggetto conferente in una determinata controversia, giup
può essere apposta sono indicati
diziale o arbitrale, che deve essere specificatamente indicata
esplicitamente dall’art. 83, primo
nella procura.
comma, c.p.c., e tale l’elencazione è
considerata dalla giurisprudenza e
LA FORMA
dalla dottrina prevalenti tassativa.
La redazione della procura assume
La procura generale deve avere la forma dell’atto pubblico o
un’importanza rilevante, se condella scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale (nosideriamo che la contestazione
taio) (art. 83, comma 2, c.p.c.)
della sua regolarità rappresenta
La procura speciale può avere la forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, oppure può essere apposta in caluno strumento spesso utilizzato
ce o a margine dell’atto giudiziale.
(ed abusato) per giungere ad una
Si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio sepap
pronuncia di rigetto della domanrato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferida per questioni di rito: infatti,
sce (art. 83, comma 3, c.p.c.).
dall’invalidità insanabile della procura consegue l’invalidità dell’atto
LA VALIDITÀ
cui è apposta. Ciò è tanto più grave
se si considera il caso in cui l’invaNon sono previste ipotesi espresse di nullità della procura, né
lidità riguardi la procura apposta
sono indicati come tassativi i requisiti considerati genericamenall’atto di appello: secondo la giute dall’art. 83 c.p.c., per cui la questione di validità è rimessa
risprudenza prevalente, una proall’interpretazione della giurisprudenza e della dottrina.
nuncia di inammissibilità dell’atto
di gravame in tal senso porterebbe
al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
1. La specificazione del grado di giudizio
Quando nell’atto non sia espressa una diversa volontà delle parti, la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del procedimento (art. 83, ultimo comma, c.p.c.): di conseguenza, dato che ogni impugnazione costituisce un grado di giudizio, se il cliente intende conferire
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l’incarico all’avvocato per ogni fase
della controversia, sarà necessario
indicare specificatamente tutti i
possibili mezzi di gravame che possono eventualmente discendere dal
primo grado, oppure utilizzare una
formula chiara ed inequivoca quale
«in ogni fase e grado del giudizio».
Per ricorrere in Cassazione è comunque sempre necessaria una
procura speciale che deve essere rilasciata dalla parte interessata.
LA PROCURA ALLE LITI / 2
PROCURA ALLE LITI E CONFERIMENTO DEL MANDATO
Malgrado l’utilizzo terminologico di “mandato alle liti” o di
“conferimento dell’incarico”, la procura è tecnicamente soltanto l’atto processuale con cui la legge indica la designazione
dell’avvocato difensore effettuata da parte del soggetto conferente e con cui viene esteriorizzato il rapporto contrattuale
nato tra cliente ed avvocato. Essa non si deve dunque confondere con il sostanziale conferimento dell’incarico, il quale
riguarda invece il rapporto interno tra il cliente e l’avvocato
ed è di norma discendente da un rapporto di mandato con
rappresentanza.
2. L’indicazione dei poteri processuali e sostanziali del difensore
I poteri derivanti dalla procura al
difensore sono individuati dal successivo art. 84 c.p.c., il quale menziona la possibilità dell’avvocato abilitato di eseguire e di ricevere, in nome e per conto del cliente rappresentato, tutti gli atti processuali che egli non può compiere personalmente e che non
sono a lui espressamente riservati, sono esplicitamente esclusi da tale generica formulazione gli «atti che importano disposizione del diritto oggetto
della controversia», salvo espresso conferimento del relativo potere.
Il problema risiede dunque nell’individuare quali atti, sostanziali e processuali, possa compiere il difensore nei casi in cui la procura alle liti
IL CONTENUTO DELLA PROCURA
sia stata formulata in modo eccessivamente generico (per esempio
quando indica semplicemente “DePur nel silenzio della legge, considerate le finalità dell’istituto,
lego a difendermi ed a rappresentarmi
si ritiene che la procura debba contenere le seguenti indicanella presente procedura l’Avv….”).
zioni:
La dottrina considera atti inclusi nei
% il nome della persona (fisica, giuridica o ente collettivo)
poteri del difensore tutti quelli con
che conferisce l’incarico;
cui quest’ultimo concreta la gene% se il rappresentato è un ente collettivo (es.: società): l’indicazione dell’organo o dell’ufficio che ha la rappresentanza
rica volontà della parte di far valein giudizio dell’ente (es. amministratore unico) ed il nome
re un diritto (cfr. C. Mandrioli,
del
titolare di tale carica che conferisce concretamente il
Diritto processuale civile, I, XVII ed.,
mandato;
Torino 2005, 333), proponendo le
% il nome del difensore cui è conferito l’incarico;
domande che non eccedono l’am% la fase del giudizio cui si riferisce ed i poteri conferiti al
bito della lite originaria; mentre ne
difensore;
sono esclusi quelli che incidono sul
% la sottoscrizione leggibile del conferente;
diritto in contesa.
% la certificazione dell’autografia della firma da parte del
Sulla scorta di tale parametro, la
difensore, il quale deve accertare l’identità tra il soggetto
giurisprudenza e la dottrina sono
che ha apposto la sottoscrizione ed il nome indicato nelsolite considerare atti di disposiziola procura (se la procura è apposta in calce o a margine
ne la conciliazione, la composiziodell’atto giudiziario);
% la data di conferimento della procura, salvo quando la
ne amichevole della lite, la rinunprocura speciale è apposta in calce o a margine all’atto
cia all’azione (in quanto implica
processuale, essendo in tal caso desumibile dalla data
rinuncia al diritto), la rinunzia ad
dell’atto
stesso.
una domanda riconvenzionale, la
transazione della controversia, la
chiamata in causa del terzo (sulla
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impossibilità della chiamata in causa del terzo ad opera del difensore in
presenza di procura generica, v. I. Lai, Nota a sentenze del Trib. Genova 20
luglio 2005, n. 3442 e 15 luglio 2005, n. 3396, «Giur. It.» 2006, 8/9, 1683).
Devono inoltre ricomprendersi in tale categoria gli atti strettamente
processuali con cui la parte si inserisce nel diritto in modo da escludere ogni
valutazione del giudice, quali la richiesta al giudice di decidere secondo
equità o di rendere la confessione.
La giurisprudenza ha invece incluso nei poteri generali del difensore,
non considerandoli atti di disposizione, la rinuncia a far valere la prescrizione dell’azione proposta dalla controparte, il disconoscimento della scrittura privata, la riduzione della domanda, la rinuncia ad un motivo di impugnazione.
Per evitare possibili contestazioni sulla validità degli atti posti in essere
da difensore privo del relativo potere, è preferibile evitare nella procura espressioni troppe generiche e specificare distintamente gli atti più
frequentemente utilizzati il cui potere deve essere espressamente conferito dal cliente-parte in giudizio. È quindi consigliabile indicare in essa,
qualora il difensore ed il cliente si siano accordati in tal senso, i poteri
del difensore che esulano dalla sua competenza generica, quali quello
di transigere o conciliare la lite, chiamare in causa un terzo, riscuotere
somme, farsi sostituire, ecc.
3. Mancanza della certificazione del difensore
L’autografia della sottoscrizione del conferente deve essere certificata
dal difensore.
La giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato questa disposizione nel senso più rigido, prevedendo l’obbligo del difensore di accertare l’identità del soggetto che conferisce il mandato, del quale deve essere
indicato, nel testo della procura, il nome; pur potendo quindi far fede
della provenienza dell’atto da colui che ne appare l’autore, non certifica
la sua capacità a stare in giudizio (per esempio nel caso si tratti del legale
rappresentante di una società), la quale dovrà essere altrimenti desunta
(nell’esempio precedente, da una visura camerale della società stessa).
L’avvocato dovrà quindi meramente identificare la persona che effettua
la sottoscrizione, prescindendo da ogni accertamento circa la legittimazione, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore. Il difensore, infatti, essendo privo dei poteri di autenticazione previsti a carico
del notaio, non ha un potere certificatorio generale, per cui la sua capacità
di certificazione si esaurisce all’ipotesi in cui la procura sia conferita
in calce o a margine degli atti che sono espressamente indicati, oppure
di qualsiasi atto processuale necessario ai fini della decisione - sebbene
proveniente dall’avversario - e anche se apposta su un foglio allegato che
faccia corpo con esso. È tuttavia da escludersi la validità di una procura processuale con sottoscrizione autenticata dal difensore se rilasciata
con scrittura separata, non collegata all’atto in cui è apposta.
Il problema attinente la validità della procura riguarda in questo caso la
mancanza della firma di autentica del difensore: essa comporta la nullità
della procura stessa e conseguentemente dell’atto cui accede?
La giurisprudenza, con decisioni non sempre concordi, era propensa
nel ritenere che la mancanza della certificazione comportasse solo l’irregolarità della procura. Per evitare tuttavia anche questa conseguenza,
con una recente pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 25032 del 28
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CONSIGLI PRATICI
Indichiamo qualche “accortezza” nella redazione da
parte del difensore della procura alle liti, al fine di evitare
i problemi che possono sorgere in merito alle possibili
eccezioni di invalidità.
1
È preferibile apporre la procura speciale in calce
o a margine di uno degli atti elencati nell’art.
83 c.p.c.: la giurisprudenza prevalente ritiene infatti
tale elencazione tassativa, sebbene in alcune recenti
sentenze la Cassazione abbia ritenuta legittima l’apposizione della procura anche in calce o a margine di atti
processuali non esplicitamene previsti dal suddetto articolo, purché si tratti di atti determinanti l’ingresso della
parte in giudizio; la procura sia depositata al momento
della costituzione in giudizio; la controparte non sollevi
con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua
esistenza e tempestività (Cass., 27 giugno 2003, n. 10251).
La dottrina è favorevole a questa ultima interpretazione
(ANDRIOLI, MOCALI).
2
Nel caso in cui sia stata la controparte ad apporre la procura in un atto diverso da quelli
elencati nell’art. 83 c.p.c., si consiglia di sollevare
la relativa eccezione nel primo atto difensivo successivo, qualora si abbia interesse a farlo. La Cassazione
ritiene infatti che la nullità della procura apposta in un
atto diverso sia relativa, per cui sanabile se non eccepita
nella prima difesa successiva alla conoscenza che la controparte ha avuto dell’atto.
3
È consigliabile apporre la certificazione del
difensore subito dopo la sottoscrizione della
parte, con o senza apposite diciture (“per autentica”,
o “vera”, o “è firma autentica”). Tuttavia essa è valida anche quando la firma del difensore sia apposta in
chiusura del testo del documento nel quale il mandato
si inserisce. L’autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente (vale a dire con la firma
dell’atto recante la procura a margine od in calce), può
essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la
proposizione di querela di falso (Cass. civ., Sez. Un., 28
novembre 2005, n. 25032).
4
La procura va apposta in un foglio separato all’atto giudiziario solo se la pagina finale
dell’atto sottoscritto continua fino all’ultima riga. In
questo caso, è necessario accertarsi che il foglio contenente la procura sia spillato all’ultimo foglio dell’atto (Cass.
civ., 26 giugno 2007, n. 5569) e sia collegato ad esso attraverso la numerazione progressiva delle pagine, formando
quindi un corpo unico con l’atto che lo precede.
5
È consigliabile indicare specificatamente che
la procura si riferisce a tutti i gradi del procedimento cui la causa è relativa, compresi cioè i mezzi
di impugnazione. Secondo la giurisprudenza, l’utilizzo
delle espressioni quali “nel presente giudizio”, “nella
presente causa”, “per la presente procedura”, “in ogni
stato e grado del procedimento”, e simili, estendono la
procura anche ai successivi gradi del giudizio.
6
Se la procura è formata all’estero e conferisce
l’incarico a difensore italiano, l’autenticazione
della firma del cliente deve essere effettuata da notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge
dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, con forme
equivalenti, nella forma e nell’efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale. Dall’autenticazione deve quindi desumersi che la sottoscrizione
dei mandanti è stata apposta alla presenza del notaio e
che questi ha accertato l’identità dei sottoscrittori (Cass.
civ., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10312). Essa, pertanto,
non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si
estende oltre i limiti del territorio nazionale (Cass. civ., 3
giugno 2006, n. 8867). In mancanza di un soggetto che
riveste una qualifica equiparabile a quella del notaio, la
procura deve essere legalizzata dalla autorità consolare
italiana all’estero (art. 33 D.P.R. n. 445/2000).
7
Se il difensore intende notificare l’atto di costituzione in giudizio per via telematica (ai sensi
del D.P.R. n. 123/2001, artt. 6-7) e la procura alle liti sia
stata conferita dal cliente su carta, deve trasmettere la
copia informatica della procura stessa asseverata come
conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma
digitale (art. 10 D.P.R. n. 123/2001).
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FAC-SIMILE DI UNA VALIDA PROCURA ALLE LITI RILASCIATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETÀ
“In qualità di amministratore unico e legale rappresentante della s.p.a. Omega, con sede in ___, delego a
difendere ed a rappresentare la suddetta società nella
presente causa, in ogni fase e grado del procedimento,
compreso il processo di esecuzione e le relative opposizioni, l’avv. ___, conferendogli tutte le facoltà previste dalla legge ed espressamente quella di transigere e
conciliare la lite, farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, riassumere e proseguire
il processo, chiamare terzi in giudizio.
Dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio del medesimo avvocato in ___, via___.
___, lì___
(Firma leggibile del legale rappresentante)
È firma autentica
(Firma dell’avvocato)
novembre 2005) la Suprema Corte
ha ammesso che la mancanza della
firma del difensore nella procura
possa essere sopperita dalla firma
p
dello stesso alla fine del documento
in cui la procura è apposta. Con
tale firma, infatti, il difensore assume la paternità dell’intero atto
processuale
p
in tutte le sue componenti, inclusa la procura; e ciò non
solo quando essa è stata collocata
a margine dell’atto, bensì anche
quando è apposta in calce allo
stesso, pur essendo successiva alla
firma del difensore (cfr. G. Deluca, Procura speciale: continua l’infinita historia, «Foro It.» 2006, 4,
1065).
I PROBLEMI DI VALIDITÀ:
L’ILLEGGIBILITÀ DELLA
FIRMA
Come già detto, l’art. 83 c.p.c. non
prevede espressamente né il conp
tenuto minimo indispensabile
della procura alle liti, né specifiche ipotesi di nullità della stessa.
Per sopperire a tale lacuna, la giurisprudenza e la dottrina hanno
cercato, nel corso degli anni, di identificare le ipotesi di invalidità della procura nei casi in cui gli elementi reputati necessari non
fossero distintamente indicati.
Per fare ciò, hanno preso in considerazione la finalità dell’istituto, vale
a dire l’esatta determinazione delle informazioni necessarie alla controparte per individuare le identità del conferente e del difensore ed
i poteri di quest’ultimo. Da rilevare che le pronunce della Cassazione,
nell’indicare i requisiti di forma della procura ai fini della sua validità,
hanno ancorato per lungo tempo la disciplina ad un rigido formalismo,
facendo dell’eccezione di nullità della procura uno strumento processuale molto efficace per invalidare l’intero procedimento.
Questa tendenza sembra ultimamente essere mutata, con la creazione di
un orientamento volto a salvaguardare, nella tutela delle parti, il principio dell’economia processuale e della giusta durata del procedimento.
Ciò è avvenuto di recente con una pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 4810, del 7 marzo 2005), riguardante la validità della procura in cui è illeggibile la firma del conferente, qualora
egli agisca in qualità di legale rappresentante della società che è parte
in giudizio: fattispecie abbastanza frequente, se si considera l’abitudine
nei traffici giuridici di firmare con sigle o con segni brevi e frettolosi.
La Cassazione è quindi intervenuta per alleggerire le gravi conseguenze
dell’orientamento più rigoroso che, operando uno spietato formalismo,
predicava la nullità insanabile della procura e dell’atto cui è apposta.
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1. La funzione della firma del conferente: il nome del legale rappresentante
L’illeggibilità della firma riguarda la possibilità di conoscere l’identità del
conferente, qualora il nome del sottoscrittore non risulti né dal testo della procura stessa, né dall’atto sul quale essa è apposta.
L’incertezza sulla persona del sottoscrittore pregiudica l’avversario, soprattutto quando il conferente agisce in qualità di rappresentante di una
società o di un altro ente collettivo e sia indicata solo la carica conferitagli all’interno dell’ente stesso (legale rappresentante pro tempore): la
mancanza del nome preclude alla controparte e al giudice la possibilità
di controllare la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che
sta in giudizio in nome e per conto dell’ente e, quindi, della sua capacità
processuale, con la conseguenza che la mancanza del raggiungimento
dello scopo cui l’atto è finalizzato porterebbe, secondo le regole generali, ad un’ipotesi di invalidità assoluta, con contestuale nullità dell’atto e
dell’intero procedimento, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado
del giudizio. Ed è proprio questo l’orientamento più rigoroso, espresso
in passato dalla Suprema Corte, che la Cassazione ha cercato di superare, proponendo una soluzione più elastica finalizzata alla salvaguardia
degli atti processuali.
È infatti evidente che l’illeggibilità della sottoscrizione non ha alcun
rilievo qualora il nome del conferente sia desumibile in altri modi, agevolmente e soprattutto con un grado sufficiente di certezza: o perché
indicato nella procura stessa attraverso timbri e diciture che ne siano parte integrante, o perché inserito nell’atto cui la procura è apposta o in altri
IL RAGIONAMENTO
PROCURA
CON LA FIRMA ILLEGGIBILE
DEL CONFERENTE
%
%
%
La procura è comunque valida se l’identità del conferente può essere comunque desunta:
da timbri o diciture della procura stessa;
dal contesto dell’atto;
dall’indicazione della carica ricoperta nella società: il nome è desumibile dai documenti di causa o, in
mancanza, dal Registro delle imprese.
Se il nome non è ricavabile in alcun modo, la procura è colpita da nullità relativa: non è rilevabile
d’ufficio, bensì è sanata se non è eccepita dalla controparte nella prima istanza o atto successivo
Se la controparte eccepisce tempestivamente l’esistenza del vizio, il difensore può rimediare alla
nullità della procura precisando il nome del sottoscrittore nella prima risposta difensiva in replica alla
deduzione di nullità
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QUESTIONI E DISCUSSIONI
Sintetizziamo nel presente schema alcuni fra i più frequenti
problemi pratici relativi alla materia trattata e le soluzioni
che sono state prospettate nel corso degli anni dalla giurisprudenza.
1
Procura rilasciata a margine dell’atto con sottoscrizione della parte, autenticata dal difensore, apposta
su altro foglio, incollato in calce al mandato: la procura
è inesistente, perché non vi è alcuna possibilità di individuare la volontà del sottoscrittore di conferire il mandato
per quella controversia.
2
Procura rilasciata a margine del precetto: autorizza
il difensore, in mancanza di espressa limitazione, a
rappresentare la parte anche per tutta la durata del procedimento esecutivo, per cui il difensore è con essa legittimato a difendere il cliente anche negli eventuali giudizi di
opposizione al processo di esecuzione. La procura non deve
essere trascritta nelle copie del precetto ad uso notifica.
3
Procura conferita a più difensori: se l’autore della
procura non ha esplicitamente previsto che l’incarico
è conferito ad essi in modo congiuntivo, la procura si presume conferita disgiuntamente a ciascuno degli avvocati
nominati. Di conseguenza, l’atto introduttivo del giudizio
può essere sottoscritto da uno solo di essi, senza incorrere
nella nullità per mancanza di sottoscrizione degli altri difensori.
documenti prodotti in giudizio.
Un ulteriore modo che permette di ricavare il nome del conferente è l’indicazione (contenuta
nella procura o nell’atto) della
sua funzione o della carica rivestita
all’interno della società, ad esempio
mediante la menzione di “unico
rappresentante legale”, o “unico
socio accomandatario”, o “presidente del consiglio di amministrazione”: tale indicazione infatti ne
consente di ricavare il nome dagli
altri atti o documenti di causa o,
in assenza, dal Registro delle imprese. Non è invece sufficiente
p
la generica indicazione di “legale
rappresentante”, in quanto la società può essere dotata di più rappresentanti legali, per cui il dato
p
non sarebbe comunque ricavabile
con certezza.
22. Sanatoria della procura invalida
Qualora quindi l’illeggibilità determini realmente un’impossibilità dell’avversario di identificare
l’identità del conferente, e conseguentemente la sua capacità di
rappresentare la società, la procuNomina, nel corso del giudizio, di un nuovo procurara è affetta da un vizio che ne detore in sostituzione di quello precedentemente determina la nullità processuale. Né
signato: benché la giurisprudenza e la dottrina dominanti
può bastare a sanare la mancanza
p
considerino l’elencazione effettuata dall’art. 83 c.p.c. tasla certificazione del difensore,
sativa, la Suprema Corte ammette che la nomina del nuovo
in quanto, come abbiamo visto,
difensore possa avvenire anche in calce o a margine di un
essa richiede solo l’accertamento
atto diverso, come la copia notificata di una sentenza, o la
dell’identità del soggetto confecopia del ricorso per decreto ingiuntivo notificato. Se però
rente, ma non presuppone una vela nomina attiene al giudizio avanti alla Corte di Cassazione, la giurisprudenza ritiene che essa non possa avvenire
rifica della sua volontà, della sua
in un atto diverso da quelli elencati nel suddetto articolo
capacità e dei suoi poteri.
(ricorso o controricorso), per cui nel corso del procedimento
IIn primis, precisiamo che tale inil nuovo difensore potrà essere nominato solo con scrittura
vvalidità non determina la nullità
privata o atto pubblico.
dell’atto cui è apposta per incertezza della sua provenienza, sia
perché la parte potrebbe essere
p
stata in esso correttamente indicata, sia perché la costituzione del
convenuto porterebbe la sanatoria retroattiva di tale vizio (G. Monteleone, La S.C. elimina nocivi formalismi in materia di procura alle liti,
«Riv. Dir. Proc.» 2005, 3, 1046). Si tratta pertanto di nullità che riguarda
la sola procura alle liti: ad essa è applicabile la disciplina prevista dagli
artt. 156-162 c.p.c. relativa alla nullità degli atti processuali.
4
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La Cassazione ha chiarito - ed è questa la portata innovatrice della pronuncia - che la nullità in questione è relativa: essa non potrà mai essere
rilevata dal giudice ma solo da lui dichiarata in presenza di una eccezione
della controparte in tal senso. La parte che ne ha interesse dovrà quindi
sollevare nel corso del giudizio l’eccezione di nullità, ma potrà farlo, ai
sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., solo nella prima istanza o difesa
successiva all’atto o alla notizia su di esso, con la conseguenza che in mancanza dell’eccezione o della sua tempestività, la nullità è sanata.
Se poi, infine, l’avversario eccepisce tempestivamente l’invalidità della
procura per l’illeggibilità della firma e per la conseguente impossibilità
di identificare il suo autore, l’onere di superare l’incertezza passa al difensore dell’altra parte, il quale potrà rimediare all’incompletezza dell’atto
precisando il nome del sottoscrittore ed eventualmente provando il potere
di rappresentanza processuale, qualora fosse stato posto in dubbio; e
dovrà farlo nella prima risposta difensiva in replica alla deduzione di
nullità. In questo modo, il vizio sarà definitivamente sanato in radice.
In mancanza di una chiarificazione in tal senso, la procura cui è stato
eccepito il vizio sarà irrimediabilmente nulla, con la conseguenza di deterdi determinare anche l’invalidità dell’atto cui accede.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE
PROCURA A MARGINE DELL’ATTO
Orientamento maggioritario
Cass. civ., Sez. I, 6.12.2004, n. 22790
È inesistente la procura rilasciata a
margine dell’atto introduttivo del
giudizio qualora la sottoscrizione
della parte, autenticata dal difensore, sia stata apposta su altro foglio, incollato in calce al mandato.
Ancorché, infatti (a norma dell’art.
83, comma 3, del c.p.c. nel testo risultante per effetto della legge n.
141 del 1997), la procura si consideri
apposta in calce anche se rilasciato su foglio separato che sia però
congiunto materialmente all’atto
cui si riferisce, è indispensabile che
quello rilasciato su foglio separato
integri un atto qualificabile come
procura mentre non è tale una firma ritagliata da altro foglio e incollata sotto il timbro contenente il mandato. In tale contesto, infatti, non vi è alcuna possibilità di
inferire la volontà del sottoscrittore di conferire il mandato speciale alle liti.
PROCURA A MARGINE DEL PRECETTO
Orientamento maggioritario
Cass. civ., Sez. III, 31.03.2006, n. 7611
La mancata trascrizione della procura sulla copia dell’atto di precetto non è causa di nullità dell’atto
perché la disposizione di cui all’art.
125, primo comma, c.p.c. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla
procura alle liti, la quale, apposta
in calce o a margine, si incorpora
nell’atto stesso ed è valida anche
se non sia trascritta nella copia notificata.
Cass. civ., Sez. III, 17.03.2006, n. 5910
Dai principi secondo cui, per un
verso, l’atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto
(a norma del combinato disposto
dell’art. 170 disp. att. c.p.c. e art.
125 c.p.c.) dal creditore pignorante
(se sta in giudizio personalmente)
o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso,
la procura rilasciata al difensore ha
validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (art. 83
c.p.c.), deriva che è valido l’atto di
pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle
liti nell’atto di precetto.
Cass. civ., Sez. III, 19.07.2002, n. 10569
La procura speciale rilasciata dal
creditore procedente, apposta in
calce od a margine del precetto,
abilita il difensore, in mancanza di
esplicita limitazione, a rappresentare la parte fino alla realizzazione della pretesa esecutiva, e, per-
ciò anche nei giudizi di opposizione che vengano via via ad inserirsi
nel processo di esecuzione.
Pronuncia contraria isolata
Pret. Salerno, 10.10.1995
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la procura dell’atto di precetto abilitante alla “rappresentanza nel procedimento ed in ogni
fase e grado con tutte le facoltà di
legge” non è idonea a legittimare
validamente la sussistenza dell’ius
postulandi, poiché le opposizioni esecutive concretano dei giudizi autonomi di cognizione. Pertanto, soltanto in caso di specifica e testuale estensione della procura in calce o a margine dell’atto di precetto anche alle opposizioni, può derivare l’ampliamento
della efficacia della procura anche
alle eventuali opposizioni successivamente intentate. Ciò considerato, nel caso in cui sia stata rilasciata una rituale procura in giudizio da
parte dell’opposta al suo difensore,
la sua costituzione deve reputarsi
viziata, con conseguente dichiarazione di contumacia della stessa.
PROCURA A PIÙ DIFENSORI
Orientamento maggioritario
Cass. civ., Sez. II, 8.03.2006, n. 4921
Dai principi generali dettati in tema
di procura alle liti (artt. 83 e 365
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SCENARI
GIURISPRUDENZA RILEVANTE
c.p.c.) e dalla disciplina sostanziale
di cui all’art. 1716 c.c., disciplinante
l’ipotesi di pluralità di mandatari,
discende che, ove il mandato alle
liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi deve ritenersi
legittimato al compimento di atti
processuali,ivi compreso il ricorso
per cassazione, che è valido, anche se sottoscritto da uno solo dei
difensori nominati, a meno che risultino particolari limitazioni o una
espressa volontà delle parti circa il
carattere congiuntivo del mandato stesso: tale volontà non può peraltro essere desunta dall’uso della locuzione “in unione”, stante la
sua genericità.
App. Roma, 16.06.2005
Dai principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 c.p.c.) e
di mandato (art. 1716 c.c., disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più
difensori, si presume che esso sia
conferito disgiuntamente a ciascuno di essi, salvo inequivoca manifestazione di volontà della parte
in favore del carattere congiuntivo del mandato, con l’ovvio corollario che ciascun difensore è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell’atto introduttivo del
giudizio in assenza di una espressa
volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di
ogni profilo di nullità dell’atto dovuto all’eventuale mancanza della
firma degli altri difensori.
NOMINA NUOVO DIFENSORE IN CORSO DI
GIUDIZIO
Orientamento maggioritario
Cass. civ., (Ord.), Sez. Un., 12.06.2006, n. 13537
Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad
atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.,
che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi
da quelli suindicati.
Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è
necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento
agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e
della sentenza impugnata.
Né ad una conclusione diversa può
pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con
il ricorso, deceduto nelle more del
giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il
deposito di atti redatti dal nuovo
difensore su cui possa essere apposta la procura speciale.
Cass. civ., Sez. III, 26.05.2005, n. 11193
Nel giudizio di cassazione la procura ad litem non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso,
stante il tassativo disposto dell’art.
83, comma 3, c.p.c., che implica la
necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.
Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti
è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma
2 dell’art. 83 c.p.c., cioè con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, qua-
li l’indicazione delle parti e della
sentenza impugnata.
Non può pervenirsi a una conclusione diversa neppure nel caso in
cui debba sostituirsi il difensore
nominato con il ricorso, deceduto o che comunque abbia cessato
la propria attività nelle more del
giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizi o di cassazione,
dominato dall’impulso d’ufficio a
seguito della sua instaurazione con
la notifica e il deposito del ricorso,
il deposito di un atto redatto dal
nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale.
Cass. civ., Sez. I, 15.04.2005, n. 7920
L’elencazione degli atti sui quali può essere conferita, a norma
dell’articolo 83 del c.p.c., la procura “ad litem” riguarda l’instaurazione del rapporto processuale e
non anche il successivo svolgimento del processo, sicché la nomina di
un nuovo difensore nel corso del
giudizio, in sostituzione di altro,
può essere effettuata, in ragione della diversa e più ampia portata dell’attività difensiva al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere, anche
su di un atto diverso da quelli indicati in detta norma, determinante l’ingresso della parte in giudizio,
ossia in un atto “lato sensu” processuale, purché ne risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato e la controparte
non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla
regolarità della procura.
OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA
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