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procura alle liti
SCENARI PROCESSO / PROCURA ALLE LITI Quando è valida la procura alle liti? L’esiguo dettato normativo ha portato ad incertezze e contrasti sulle ipostesi di validità della procura e sulle conseguenze della sua nullità nel procedimento civile. Si analizzano dunque i vizi che possono comportarne l’invalidità, i casi in cui la nullità è sanabile nel corso del giudizio ed i principi per una corretta redazione della procura speciale Chiara Caramaschi, Avvocato in Roma L a procura alle liti, come è noto, è l’atto processuale che contiene il mandato conferito dal cliente al difensore per rappresentarlo in giudizio. Il codice di procedura civile non detta in modo specifico i requisiti di validità di tale atto, indicandone solamente i tratti essenziali; da ciò è disceso il postulato giurisprudenziale secondo cui la procura alle liti non richiede una forma solenne o tassativa, potendo desumersi dalla semplice indicazione del difensore posta in essere dalla parte in giudizio, accompagnata dalla volontà, desumibile dal contesto dell’atto, di conferire al legale i poteri e le facoltà connesse alla rappresentanza tecnica del difensore. Tuttavia, l’elasticità della norma non ha certo semplificato il compito dell’avvocato, in quanto, pur potendo il legale teoricamente redigere la procura senza incorrere in rigidi formalismi, la carenza normativa in ordine all’indicazione specifica del suo contenuto necessario ha creato una situazione di incertezza sulla validità della procura stessa e sulle conseguenze che derivano dalla mancanza o dal dubbio su taluni requisiti che sono stati considerati essenziali alla finalità pratica dell’istituto. IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 62 civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 62 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.45 SCENARI LA REDAZIONE DELLA PROCURA SPECIALE: I POTERI DEL DIFENSORE LA PROCURA ALLE LITI / 1 LE FINALITÀ Il conferimento mediante procura dell’incarico al difensore, integrando la manifestazione di volontà espressa da una persona fisica (sia che il soggetto stia in giudizio in proprio, sia che agisca in nome e per conto altrui, come nel caso della rappresentanza organica delle società), deve necessariamente permettere all’avversario di conoscere o rendere conoscibile le identità dell’autore e del difensore, nonché la volontà del primo di conferire incarico al secondo di rappresentarlo in giudizio per una determinata fase o per più fasi del procedimento. Ciò che desta più problematiche per l’avvocato è la redazione della p procura speciale, la quale deve esp sere redatta appunto dal difensore cui è stato conferito il mandato sostanziale di difendere il cliente. Anche la procura speciale può esA sere conferita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata: p in tal caso, i suddetti documenti I TIPI DI PROCURA devono essere prodotti in giudizio, mentre non è sufficiente la Generale: il difensore ha la rappresentanza in tutte le controloro mera indicazione nell’atto versie (giudiziali o arbitrali) nelle quali il soggetto conferente introduttivo. potrà venirsi a trovarsi come parte. Tale tipo di procura è utiÈ normale prassi forense, tuttalizzata quando si vuole conferire ad un avvocato un incarico generale per essere tutelati in più situazioni (anche future ed vvia, inserire la procura speciale in eventuali) in cui è necessaria un’attività processuale o arbitrale calce o a margine dell’atto giudicomplessa, varia e duratura. ziario di introduzione del giudiSpeciale: il difensore ha l’incarico di rappresentare in giudizio zio; i tipi di atto in cui la procura il soggetto conferente in una determinata controversia, giup può essere apposta sono indicati diziale o arbitrale, che deve essere specificatamente indicata esplicitamente dall’art. 83, primo nella procura. comma, c.p.c., e tale l’elencazione è considerata dalla giurisprudenza e LA FORMA dalla dottrina prevalenti tassativa. La redazione della procura assume La procura generale deve avere la forma dell’atto pubblico o un’importanza rilevante, se condella scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale (nosideriamo che la contestazione taio) (art. 83, comma 2, c.p.c.) della sua regolarità rappresenta La procura speciale può avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, oppure può essere apposta in caluno strumento spesso utilizzato ce o a margine dell’atto giudiziale. (ed abusato) per giungere ad una Si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio sepap pronuncia di rigetto della domanrato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferida per questioni di rito: infatti, sce (art. 83, comma 3, c.p.c.). dall’invalidità insanabile della procura consegue l’invalidità dell’atto LA VALIDITÀ cui è apposta. Ciò è tanto più grave se si considera il caso in cui l’invaNon sono previste ipotesi espresse di nullità della procura, né lidità riguardi la procura apposta sono indicati come tassativi i requisiti considerati genericamenall’atto di appello: secondo la giute dall’art. 83 c.p.c., per cui la questione di validità è rimessa risprudenza prevalente, una proall’interpretazione della giurisprudenza e della dottrina. nuncia di inammissibilità dell’atto di gravame in tal senso porterebbe al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 1. La specificazione del grado di giudizio Quando nell’atto non sia espressa una diversa volontà delle parti, la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del procedimento (art. 83, ultimo comma, c.p.c.): di conseguenza, dato che ogni impugnazione costituisce un grado di giudizio, se il cliente intende conferire OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 63 63 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.45 SCENARI l’incarico all’avvocato per ogni fase della controversia, sarà necessario indicare specificatamente tutti i possibili mezzi di gravame che possono eventualmente discendere dal primo grado, oppure utilizzare una formula chiara ed inequivoca quale «in ogni fase e grado del giudizio». Per ricorrere in Cassazione è comunque sempre necessaria una procura speciale che deve essere rilasciata dalla parte interessata. LA PROCURA ALLE LITI / 2 PROCURA ALLE LITI E CONFERIMENTO DEL MANDATO Malgrado l’utilizzo terminologico di “mandato alle liti” o di “conferimento dell’incarico”, la procura è tecnicamente soltanto l’atto processuale con cui la legge indica la designazione dell’avvocato difensore effettuata da parte del soggetto conferente e con cui viene esteriorizzato il rapporto contrattuale nato tra cliente ed avvocato. Essa non si deve dunque confondere con il sostanziale conferimento dell’incarico, il quale riguarda invece il rapporto interno tra il cliente e l’avvocato ed è di norma discendente da un rapporto di mandato con rappresentanza. 2. L’indicazione dei poteri processuali e sostanziali del difensore I poteri derivanti dalla procura al difensore sono individuati dal successivo art. 84 c.p.c., il quale menziona la possibilità dell’avvocato abilitato di eseguire e di ricevere, in nome e per conto del cliente rappresentato, tutti gli atti processuali che egli non può compiere personalmente e che non sono a lui espressamente riservati, sono esplicitamente esclusi da tale generica formulazione gli «atti che importano disposizione del diritto oggetto della controversia», salvo espresso conferimento del relativo potere. Il problema risiede dunque nell’individuare quali atti, sostanziali e processuali, possa compiere il difensore nei casi in cui la procura alle liti IL CONTENUTO DELLA PROCURA sia stata formulata in modo eccessivamente generico (per esempio quando indica semplicemente “DePur nel silenzio della legge, considerate le finalità dell’istituto, lego a difendermi ed a rappresentarmi si ritiene che la procura debba contenere le seguenti indicanella presente procedura l’Avv….”). zioni: La dottrina considera atti inclusi nei % il nome della persona (fisica, giuridica o ente collettivo) poteri del difensore tutti quelli con che conferisce l’incarico; cui quest’ultimo concreta la gene% se il rappresentato è un ente collettivo (es.: società): l’indicazione dell’organo o dell’ufficio che ha la rappresentanza rica volontà della parte di far valein giudizio dell’ente (es. amministratore unico) ed il nome re un diritto (cfr. C. Mandrioli, del titolare di tale carica che conferisce concretamente il Diritto processuale civile, I, XVII ed., mandato; Torino 2005, 333), proponendo le % il nome del difensore cui è conferito l’incarico; domande che non eccedono l’am% la fase del giudizio cui si riferisce ed i poteri conferiti al bito della lite originaria; mentre ne difensore; sono esclusi quelli che incidono sul % la sottoscrizione leggibile del conferente; diritto in contesa. % la certificazione dell’autografia della firma da parte del Sulla scorta di tale parametro, la difensore, il quale deve accertare l’identità tra il soggetto giurisprudenza e la dottrina sono che ha apposto la sottoscrizione ed il nome indicato nelsolite considerare atti di disposiziola procura (se la procura è apposta in calce o a margine ne la conciliazione, la composiziodell’atto giudiziario); % la data di conferimento della procura, salvo quando la ne amichevole della lite, la rinunprocura speciale è apposta in calce o a margine all’atto cia all’azione (in quanto implica processuale, essendo in tal caso desumibile dalla data rinuncia al diritto), la rinunzia ad dell’atto stesso. una domanda riconvenzionale, la transazione della controversia, la chiamata in causa del terzo (sulla IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 64 civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 64 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.45 SCENARI impossibilità della chiamata in causa del terzo ad opera del difensore in presenza di procura generica, v. I. Lai, Nota a sentenze del Trib. Genova 20 luglio 2005, n. 3442 e 15 luglio 2005, n. 3396, «Giur. It.» 2006, 8/9, 1683). Devono inoltre ricomprendersi in tale categoria gli atti strettamente processuali con cui la parte si inserisce nel diritto in modo da escludere ogni valutazione del giudice, quali la richiesta al giudice di decidere secondo equità o di rendere la confessione. La giurisprudenza ha invece incluso nei poteri generali del difensore, non considerandoli atti di disposizione, la rinuncia a far valere la prescrizione dell’azione proposta dalla controparte, il disconoscimento della scrittura privata, la riduzione della domanda, la rinuncia ad un motivo di impugnazione. Per evitare possibili contestazioni sulla validità degli atti posti in essere da difensore privo del relativo potere, è preferibile evitare nella procura espressioni troppe generiche e specificare distintamente gli atti più frequentemente utilizzati il cui potere deve essere espressamente conferito dal cliente-parte in giudizio. È quindi consigliabile indicare in essa, qualora il difensore ed il cliente si siano accordati in tal senso, i poteri del difensore che esulano dalla sua competenza generica, quali quello di transigere o conciliare la lite, chiamare in causa un terzo, riscuotere somme, farsi sostituire, ecc. 3. Mancanza della certificazione del difensore L’autografia della sottoscrizione del conferente deve essere certificata dal difensore. La giurisprudenza di legittimità ha sempre interpretato questa disposizione nel senso più rigido, prevedendo l’obbligo del difensore di accertare l’identità del soggetto che conferisce il mandato, del quale deve essere indicato, nel testo della procura, il nome; pur potendo quindi far fede della provenienza dell’atto da colui che ne appare l’autore, non certifica la sua capacità a stare in giudizio (per esempio nel caso si tratti del legale rappresentante di una società), la quale dovrà essere altrimenti desunta (nell’esempio precedente, da una visura camerale della società stessa). L’avvocato dovrà quindi meramente identificare la persona che effettua la sottoscrizione, prescindendo da ogni accertamento circa la legittimazione, la capacità e la volontà manifestata dal sottoscrittore. Il difensore, infatti, essendo privo dei poteri di autenticazione previsti a carico del notaio, non ha un potere certificatorio generale, per cui la sua capacità di certificazione si esaurisce all’ipotesi in cui la procura sia conferita in calce o a margine degli atti che sono espressamente indicati, oppure di qualsiasi atto processuale necessario ai fini della decisione - sebbene proveniente dall’avversario - e anche se apposta su un foglio allegato che faccia corpo con esso. È tuttavia da escludersi la validità di una procura processuale con sottoscrizione autenticata dal difensore se rilasciata con scrittura separata, non collegata all’atto in cui è apposta. Il problema attinente la validità della procura riguarda in questo caso la mancanza della firma di autentica del difensore: essa comporta la nullità della procura stessa e conseguentemente dell’atto cui accede? La giurisprudenza, con decisioni non sempre concordi, era propensa nel ritenere che la mancanza della certificazione comportasse solo l’irregolarità della procura. Per evitare tuttavia anche questa conseguenza, con una recente pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 25032 del 28 OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 65 65 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.46 SCENARI CONSIGLI PRATICI Indichiamo qualche “accortezza” nella redazione da parte del difensore della procura alle liti, al fine di evitare i problemi che possono sorgere in merito alle possibili eccezioni di invalidità. 1 È preferibile apporre la procura speciale in calce o a margine di uno degli atti elencati nell’art. 83 c.p.c.: la giurisprudenza prevalente ritiene infatti tale elencazione tassativa, sebbene in alcune recenti sentenze la Cassazione abbia ritenuta legittima l’apposizione della procura anche in calce o a margine di atti processuali non esplicitamene previsti dal suddetto articolo, purché si tratti di atti determinanti l’ingresso della parte in giudizio; la procura sia depositata al momento della costituzione in giudizio; la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività (Cass., 27 giugno 2003, n. 10251). La dottrina è favorevole a questa ultima interpretazione (ANDRIOLI, MOCALI). 2 Nel caso in cui sia stata la controparte ad apporre la procura in un atto diverso da quelli elencati nell’art. 83 c.p.c., si consiglia di sollevare la relativa eccezione nel primo atto difensivo successivo, qualora si abbia interesse a farlo. La Cassazione ritiene infatti che la nullità della procura apposta in un atto diverso sia relativa, per cui sanabile se non eccepita nella prima difesa successiva alla conoscenza che la controparte ha avuto dell’atto. 3 È consigliabile apporre la certificazione del difensore subito dopo la sottoscrizione della parte, con o senza apposite diciture (“per autentica”, o “vera”, o “è firma autentica”). Tuttavia essa è valida anche quando la firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce. L’autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente (vale a dire con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce), può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso (Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2005, n. 25032). 4 La procura va apposta in un foglio separato all’atto giudiziario solo se la pagina finale dell’atto sottoscritto continua fino all’ultima riga. In questo caso, è necessario accertarsi che il foglio contenente la procura sia spillato all’ultimo foglio dell’atto (Cass. civ., 26 giugno 2007, n. 5569) e sia collegato ad esso attraverso la numerazione progressiva delle pagine, formando quindi un corpo unico con l’atto che lo precede. 5 È consigliabile indicare specificatamente che la procura si riferisce a tutti i gradi del procedimento cui la causa è relativa, compresi cioè i mezzi di impugnazione. Secondo la giurisprudenza, l’utilizzo delle espressioni quali “nel presente giudizio”, “nella presente causa”, “per la presente procedura”, “in ogni stato e grado del procedimento”, e simili, estendono la procura anche ai successivi gradi del giudizio. 6 Se la procura è formata all’estero e conferisce l’incarico a difensore italiano, l’autenticazione della firma del cliente deve essere effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, con forme equivalenti, nella forma e nell’efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale. Dall’autenticazione deve quindi desumersi che la sottoscrizione dei mandanti è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l’identità dei sottoscrittori (Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10312). Essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (Cass. civ., 3 giugno 2006, n. 8867). In mancanza di un soggetto che riveste una qualifica equiparabile a quella del notaio, la procura deve essere legalizzata dalla autorità consolare italiana all’estero (art. 33 D.P.R. n. 445/2000). 7 Se il difensore intende notificare l’atto di costituzione in giudizio per via telematica (ai sensi del D.P.R. n. 123/2001, artt. 6-7) e la procura alle liti sia stata conferita dal cliente su carta, deve trasmettere la copia informatica della procura stessa asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale (art. 10 D.P.R. n. 123/2001). IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 66 civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 66 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.46 SCENARI FAC-SIMILE DI UNA VALIDA PROCURA ALLE LITI RILASCIATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETÀ “In qualità di amministratore unico e legale rappresentante della s.p.a. Omega, con sede in ___, delego a difendere ed a rappresentare la suddetta società nella presente causa, in ogni fase e grado del procedimento, compreso il processo di esecuzione e le relative opposizioni, l’avv. ___, conferendogli tutte le facoltà previste dalla legge ed espressamente quella di transigere e conciliare la lite, farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi in giudizio. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio del medesimo avvocato in ___, via___. ___, lì___ (Firma leggibile del legale rappresentante) È firma autentica (Firma dell’avvocato) novembre 2005) la Suprema Corte ha ammesso che la mancanza della firma del difensore nella procura possa essere sopperita dalla firma p dello stesso alla fine del documento in cui la procura è apposta. Con tale firma, infatti, il difensore assume la paternità dell’intero atto processuale p in tutte le sue componenti, inclusa la procura; e ciò non solo quando essa è stata collocata a margine dell’atto, bensì anche quando è apposta in calce allo stesso, pur essendo successiva alla firma del difensore (cfr. G. Deluca, Procura speciale: continua l’infinita historia, «Foro It.» 2006, 4, 1065). I PROBLEMI DI VALIDITÀ: L’ILLEGGIBILITÀ DELLA FIRMA Come già detto, l’art. 83 c.p.c. non prevede espressamente né il conp tenuto minimo indispensabile della procura alle liti, né specifiche ipotesi di nullità della stessa. Per sopperire a tale lacuna, la giurisprudenza e la dottrina hanno cercato, nel corso degli anni, di identificare le ipotesi di invalidità della procura nei casi in cui gli elementi reputati necessari non fossero distintamente indicati. Per fare ciò, hanno preso in considerazione la finalità dell’istituto, vale a dire l’esatta determinazione delle informazioni necessarie alla controparte per individuare le identità del conferente e del difensore ed i poteri di quest’ultimo. Da rilevare che le pronunce della Cassazione, nell’indicare i requisiti di forma della procura ai fini della sua validità, hanno ancorato per lungo tempo la disciplina ad un rigido formalismo, facendo dell’eccezione di nullità della procura uno strumento processuale molto efficace per invalidare l’intero procedimento. Questa tendenza sembra ultimamente essere mutata, con la creazione di un orientamento volto a salvaguardare, nella tutela delle parti, il principio dell’economia processuale e della giusta durata del procedimento. Ciò è avvenuto di recente con una pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 4810, del 7 marzo 2005), riguardante la validità della procura in cui è illeggibile la firma del conferente, qualora egli agisca in qualità di legale rappresentante della società che è parte in giudizio: fattispecie abbastanza frequente, se si considera l’abitudine nei traffici giuridici di firmare con sigle o con segni brevi e frettolosi. La Cassazione è quindi intervenuta per alleggerire le gravi conseguenze dell’orientamento più rigoroso che, operando uno spietato formalismo, predicava la nullità insanabile della procura e dell’atto cui è apposta. OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 67 67 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.46 SCENARI 1. La funzione della firma del conferente: il nome del legale rappresentante L’illeggibilità della firma riguarda la possibilità di conoscere l’identità del conferente, qualora il nome del sottoscrittore non risulti né dal testo della procura stessa, né dall’atto sul quale essa è apposta. L’incertezza sulla persona del sottoscrittore pregiudica l’avversario, soprattutto quando il conferente agisce in qualità di rappresentante di una società o di un altro ente collettivo e sia indicata solo la carica conferitagli all’interno dell’ente stesso (legale rappresentante pro tempore): la mancanza del nome preclude alla controparte e al giudice la possibilità di controllare la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto dell’ente e, quindi, della sua capacità processuale, con la conseguenza che la mancanza del raggiungimento dello scopo cui l’atto è finalizzato porterebbe, secondo le regole generali, ad un’ipotesi di invalidità assoluta, con contestuale nullità dell’atto e dell’intero procedimento, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ed è proprio questo l’orientamento più rigoroso, espresso in passato dalla Suprema Corte, che la Cassazione ha cercato di superare, proponendo una soluzione più elastica finalizzata alla salvaguardia degli atti processuali. È infatti evidente che l’illeggibilità della sottoscrizione non ha alcun rilievo qualora il nome del conferente sia desumibile in altri modi, agevolmente e soprattutto con un grado sufficiente di certezza: o perché indicato nella procura stessa attraverso timbri e diciture che ne siano parte integrante, o perché inserito nell’atto cui la procura è apposta o in altri IL RAGIONAMENTO PROCURA CON LA FIRMA ILLEGGIBILE DEL CONFERENTE % % % La procura è comunque valida se l’identità del conferente può essere comunque desunta: da timbri o diciture della procura stessa; dal contesto dell’atto; dall’indicazione della carica ricoperta nella società: il nome è desumibile dai documenti di causa o, in mancanza, dal Registro delle imprese. Se il nome non è ricavabile in alcun modo, la procura è colpita da nullità relativa: non è rilevabile d’ufficio, bensì è sanata se non è eccepita dalla controparte nella prima istanza o atto successivo Se la controparte eccepisce tempestivamente l’esistenza del vizio, il difensore può rimediare alla nullità della procura precisando il nome del sottoscrittore nella prima risposta difensiva in replica alla deduzione di nullità IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 68 civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 68 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.46 SCENARI QUESTIONI E DISCUSSIONI Sintetizziamo nel presente schema alcuni fra i più frequenti problemi pratici relativi alla materia trattata e le soluzioni che sono state prospettate nel corso degli anni dalla giurisprudenza. 1 Procura rilasciata a margine dell’atto con sottoscrizione della parte, autenticata dal difensore, apposta su altro foglio, incollato in calce al mandato: la procura è inesistente, perché non vi è alcuna possibilità di individuare la volontà del sottoscrittore di conferire il mandato per quella controversia. 2 Procura rilasciata a margine del precetto: autorizza il difensore, in mancanza di espressa limitazione, a rappresentare la parte anche per tutta la durata del procedimento esecutivo, per cui il difensore è con essa legittimato a difendere il cliente anche negli eventuali giudizi di opposizione al processo di esecuzione. La procura non deve essere trascritta nelle copie del precetto ad uso notifica. 3 Procura conferita a più difensori: se l’autore della procura non ha esplicitamente previsto che l’incarico è conferito ad essi in modo congiuntivo, la procura si presume conferita disgiuntamente a ciascuno degli avvocati nominati. Di conseguenza, l’atto introduttivo del giudizio può essere sottoscritto da uno solo di essi, senza incorrere nella nullità per mancanza di sottoscrizione degli altri difensori. documenti prodotti in giudizio. Un ulteriore modo che permette di ricavare il nome del conferente è l’indicazione (contenuta nella procura o nell’atto) della sua funzione o della carica rivestita all’interno della società, ad esempio mediante la menzione di “unico rappresentante legale”, o “unico socio accomandatario”, o “presidente del consiglio di amministrazione”: tale indicazione infatti ne consente di ricavare il nome dagli altri atti o documenti di causa o, in assenza, dal Registro delle imprese. Non è invece sufficiente p la generica indicazione di “legale rappresentante”, in quanto la società può essere dotata di più rappresentanti legali, per cui il dato p non sarebbe comunque ricavabile con certezza. 22. Sanatoria della procura invalida Qualora quindi l’illeggibilità determini realmente un’impossibilità dell’avversario di identificare l’identità del conferente, e conseguentemente la sua capacità di rappresentare la società, la procuNomina, nel corso del giudizio, di un nuovo procurara è affetta da un vizio che ne detore in sostituzione di quello precedentemente determina la nullità processuale. Né signato: benché la giurisprudenza e la dottrina dominanti può bastare a sanare la mancanza p considerino l’elencazione effettuata dall’art. 83 c.p.c. tasla certificazione del difensore, sativa, la Suprema Corte ammette che la nomina del nuovo in quanto, come abbiamo visto, difensore possa avvenire anche in calce o a margine di un essa richiede solo l’accertamento atto diverso, come la copia notificata di una sentenza, o la dell’identità del soggetto confecopia del ricorso per decreto ingiuntivo notificato. Se però rente, ma non presuppone una vela nomina attiene al giudizio avanti alla Corte di Cassazione, la giurisprudenza ritiene che essa non possa avvenire rifica della sua volontà, della sua in un atto diverso da quelli elencati nel suddetto articolo capacità e dei suoi poteri. (ricorso o controricorso), per cui nel corso del procedimento IIn primis, precisiamo che tale inil nuovo difensore potrà essere nominato solo con scrittura vvalidità non determina la nullità privata o atto pubblico. dell’atto cui è apposta per incertezza della sua provenienza, sia perché la parte potrebbe essere p stata in esso correttamente indicata, sia perché la costituzione del convenuto porterebbe la sanatoria retroattiva di tale vizio (G. Monteleone, La S.C. elimina nocivi formalismi in materia di procura alle liti, «Riv. Dir. Proc.» 2005, 3, 1046). Si tratta pertanto di nullità che riguarda la sola procura alle liti: ad essa è applicabile la disciplina prevista dagli artt. 156-162 c.p.c. relativa alla nullità degli atti processuali. 4 OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 69 69 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.47 SCENARI La Cassazione ha chiarito - ed è questa la portata innovatrice della pronuncia - che la nullità in questione è relativa: essa non potrà mai essere rilevata dal giudice ma solo da lui dichiarata in presenza di una eccezione della controparte in tal senso. La parte che ne ha interesse dovrà quindi sollevare nel corso del giudizio l’eccezione di nullità, ma potrà farlo, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c., solo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia su di esso, con la conseguenza che in mancanza dell’eccezione o della sua tempestività, la nullità è sanata. Se poi, infine, l’avversario eccepisce tempestivamente l’invalidità della procura per l’illeggibilità della firma e per la conseguente impossibilità di identificare il suo autore, l’onere di superare l’incertezza passa al difensore dell’altra parte, il quale potrà rimediare all’incompletezza dell’atto precisando il nome del sottoscrittore ed eventualmente provando il potere di rappresentanza processuale, qualora fosse stato posto in dubbio; e dovrà farlo nella prima risposta difensiva in replica alla deduzione di nullità. In questo modo, il vizio sarà definitivamente sanato in radice. In mancanza di una chiarificazione in tal senso, la procura cui è stato eccepito il vizio sarà irrimediabilmente nulla, con la conseguenza di deterdi determinare anche l’invalidità dell’atto cui accede. GIURISPRUDENZA RILEVANTE PROCURA A MARGINE DELL’ATTO Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. I, 6.12.2004, n. 22790 È inesistente la procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo del giudizio qualora la sottoscrizione della parte, autenticata dal difensore, sia stata apposta su altro foglio, incollato in calce al mandato. Ancorché, infatti (a norma dell’art. 83, comma 3, del c.p.c. nel testo risultante per effetto della legge n. 141 del 1997), la procura si consideri apposta in calce anche se rilasciato su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, è indispensabile che quello rilasciato su foglio separato integri un atto qualificabile come procura mentre non è tale una firma ritagliata da altro foglio e incollata sotto il timbro contenente il mandato. In tale contesto, infatti, non vi è alcuna possibilità di inferire la volontà del sottoscrittore di conferire il mandato speciale alle liti. PROCURA A MARGINE DEL PRECETTO Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. III, 31.03.2006, n. 7611 La mancata trascrizione della procura sulla copia dell’atto di precetto non è causa di nullità dell’atto perché la disposizione di cui all’art. 125, primo comma, c.p.c. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata. Cass. civ., Sez. III, 17.03.2006, n. 5910 Dai principi secondo cui, per un verso, l’atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto dell’art. 170 disp. att. c.p.c. e art. 125 c.p.c.) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.), deriva che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell’atto di precetto. Cass. civ., Sez. III, 19.07.2002, n. 10569 La procura speciale rilasciata dal creditore procedente, apposta in calce od a margine del precetto, abilita il difensore, in mancanza di esplicita limitazione, a rappresentare la parte fino alla realizzazione della pretesa esecutiva, e, per- ciò anche nei giudizi di opposizione che vengano via via ad inserirsi nel processo di esecuzione. Pronuncia contraria isolata Pret. Salerno, 10.10.1995 Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la procura dell’atto di precetto abilitante alla “rappresentanza nel procedimento ed in ogni fase e grado con tutte le facoltà di legge” non è idonea a legittimare validamente la sussistenza dell’ius postulandi, poiché le opposizioni esecutive concretano dei giudizi autonomi di cognizione. Pertanto, soltanto in caso di specifica e testuale estensione della procura in calce o a margine dell’atto di precetto anche alle opposizioni, può derivare l’ampliamento della efficacia della procura anche alle eventuali opposizioni successivamente intentate. Ciò considerato, nel caso in cui sia stata rilasciata una rituale procura in giudizio da parte dell’opposta al suo difensore, la sua costituzione deve reputarsi viziata, con conseguente dichiarazione di contumacia della stessa. PROCURA A PIÙ DIFENSORI Orientamento maggioritario Cass. civ., Sez. II, 8.03.2006, n. 4921 Dai principi generali dettati in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 IL CIVILISTA OTTOBRE 2007 70 civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 70 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.47 SCENARI GIURISPRUDENZA RILEVANTE c.p.c.) e dalla disciplina sostanziale di cui all’art. 1716 c.c., disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi deve ritenersi legittimato al compimento di atti processuali,ivi compreso il ricorso per cassazione, che è valido, anche se sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, a meno che risultino particolari limitazioni o una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso: tale volontà non può peraltro essere desunta dall’uso della locuzione “in unione”, stante la sua genericità. App. Roma, 16.06.2005 Dai principi generali in tema di procura alle liti (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato (art. 1716 c.c., disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari) discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, si presume che esso sia conferito disgiuntamente a ciascuno di essi, salvo inequivoca manifestazione di volontà della parte in favore del carattere congiuntivo del mandato, con l’ovvio corollario che ciascun difensore è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell’atto dovuto all’eventuale mancanza della firma degli altri difensori. NOMINA NUOVO DIFENSORE IN CORSO DI GIUDIZIO Orientamento maggioritario Cass. civ., (Ord.), Sez. Un., 12.06.2006, n. 13537 Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Né ad una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale. Cass. civ., Sez. III, 26.05.2005, n. 11193 Nel giudizio di cassazione la procura ad litem non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma 3, c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dell’art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, qua- li l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Non può pervenirsi a una conclusione diversa neppure nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto o che comunque abbia cessato la propria attività nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizi o di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso, il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale. Cass. civ., Sez. I, 15.04.2005, n. 7920 L’elencazione degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell’articolo 83 del c.p.c., la procura “ad litem” riguarda l’instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicché la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in sostituzione di altro, può essere effettuata, in ragione della diversa e più ampia portata dell’attività difensiva al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere, anche su di un atto diverso da quelli indicati in detta norma, determinante l’ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto “lato sensu” processuale, purché ne risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità della procura. OTTOBRE 2007 IL CIVILISTA civilista-2007-01-imprimatur-ok.indb 71 71 © Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati 25/09/2007 15.04.47