Circolazione con patente straniera in Italia Esiste una vasta
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Circolazione con patente straniera in Italia Esiste una vasta
Circolazione con patente straniera in Italia Esiste una vasta Legislazione nazionale in materia derivata da una serie di accordi internazionali cui l’Italia ha di volta in volta aderito e ratificato con Legge. Il principio che venne stabilito sin dal 1926 con la convenzione di Parigi fu che per condurre autoveicoli era necessario un titolo autorizzativo rilasciato dai paesi membri e che per conseguire tale titolo bisognava avere almeno 18 anni. La legislazione ha seguito poi le mutazioni dei tempi ed in ogni caso difficilmente riesce a tenere il ritmo delle modificazioni sociali che intervengono in materia di circolazione stradale. Venendo ai nostri giorni, possiamo individuare le norme di riferimento negli artt. 135 e 136 del Codice della Strada, i quali regolamentano la circolazione con le patenti rilasciate dagli stati esteri. Anche il nostro codice della strada ha avuto difficoltà a rimanere al passo con l’integrazione europea e la relativa legislazione sovranazionale, tanto che i vari ministeri e le corti di giustizia sono dovute intervenire a più riprese per interpretare il nostro codice alla luce della disciplina europea. Si pensi solo al termine “patenti straniere” che nella stesura del codice del 1992 era sufficientemente chiaro intendendo con ciò tutto quello che non era nazionale ovvero italiano, ma che con l’integrazione europea ha poi voluto significare tutto ciò che non è facente parte dell’Unione Europea, allargando così di molto e significativamente i propri confini. (cfr. (Cass. Pen., sez.IV, 31 gennaio 2012, n. 3931) Gli operatori di polizia stradale hanno dovuto aggiornare la propria prassi operativa e tra mille difficoltà ricevono indicazioni che talvolta sono addirittura contrastanti (vedi guida con patenti extra u.e. oltre un anno dalla residenza e differenza tra circolare ministeriale e giurisprudenza di cassazione), mentre in altri casi (vedi art 132 cds), sono costretti o ad operare con uno strumento normativo lacunoso e obsoleto o con una circolare ministeriale che sembra quantomeno spuntata e dai piedi di argilla (quando per l’obbligo di immatricolazione con targa nazionale entro un anno, si fa riferimento al giorno dall’acquisto della residenza anagrafica del proprietario, mentre invece la norma punisce la circolazione del veicolo il quale benché intestato a persona residente in Italia da oltre un anno, potrebbe circolare per intervalli di tempo inferiori nel nostro territorio nazionale). Tornando alla prassi operativa afferente la circolazione con patenti straniere, senza addentrarci troppo nelle varie interpretazioni, possiamo citare gli articoli 135 e 136 del codice della strada: Art. 135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri 1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno. 2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'ltalia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni Internazionali. 3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente. 4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice, ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana. Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri da Stati della Comunità europea 1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali. 3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5. 4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire. 5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità. 6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. 6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. 7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità. RIFERIMENTI NORMATIVA INTERNAZIONALE convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926; convenzione Internazionale stipulata a Ginevra nel 19 settembre 1949; convenzioni Internazionali stipulate a Vienna l’8 novembre 1968. PATENTE COMUNITARIA DURATA SEGUE LE REGOLE DEL PAESE EMITTENTE CONVERSIONE VALIDITA’ NON NECESSARIA TRADUZIONE PATENTE EXTRA U.E. O PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA SEGUE LE REGOLE DELPAESE EMITTENTE SE IN ELENCO CIRCOLAZIONE NON OLTRE UN ANNO DALL’ACQUISIZIONE DELLA RESIDENZA OBBLIGO DI TRADUZIONE SE NON è CONFORME AI MODELLI INTERNAZIONALI PATENTE COMUNITARIA CITTADINO RESIDENTE SEGUE LE REGOLE DI DURATA DEL NOSTRO CODICE DELLA STRADA NON NECESSARIA In sostanza i titolari di patenti comunitarie possono circolare liberamente, l’unico obbligo che grava sul possessore è in caso di acquisizione della residenza anagrafica che comporta l’applicazione delle nostre norme in materie di durata e rinnovo. Possono sempre essere riconosciute attraverso l’apposizione di un tagliando rilasciato dagli uffici della motorizzazione che assegnano così un numero univoco di riconoscimento che consente di archiviarle ed effettuare tutti gli accertamenti e le successive pratiche di rinnovo. Le patenti o i permessi internazionali di guida, rilasciate da paesi extra unione europea invece sono valide per guidare in Italia per un solo anno dal momento dell’acquisizione della residenza anagrafica. Nel caso poi non siano conformi ai modelli internazionali cui l’Italia ha aderito, devono essere accompagnate da un traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere effettuata da: a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero); b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura. Quindi essendo le patenti comunitarie sempre convertibili e riconoscibili con quella italiana, le patenti straniere (stati non U.E.), lo sono solo se il nostro Paese ha firmato accordi di reciprocità con lo Stato straniero che l’ha emessa. In alcuni casi poi per il medesimo Stato sono convertibili solo alcune categorie di patenti e non tutte. L’elenco aggiornato è il seguente: Albania (1) , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El salvador (2),Ecuador,(5) Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sli Lanka (3), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (4). (1) Valido fino al 15 agosto 2014 (2) Valido fino al 19 settembre 2014 (3) Valido fino al 14 novembre 2016 (4) Valido fino al 12 dicembre 2014 (5) Dal 12 marzo 2012 al 12 marzo 2017 ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI Canada: personale diplomatico e consolare Cile: diplomatici e loro familiari Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari