assistenza sanitaria alla popolazione straniera procedure
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assistenza sanitaria alla popolazione straniera procedure
SOC AFFARI GENERALI E LEGALI – DISTRETTI SANITARI ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA PROCEDURE AMMINISTRATIVE (Aggiornamento 2014) Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 Pordenone - Tel. 0434/369111 -Fax. 0434/523011 - C.F./P.I. 01278420938 - www.ass6.sanita.fvg.it Posta Elettronica Certificata: [email protected] INDICE 1 2 3 Introduzione Contesto Riferimenti normativi pag. pag. pag. 3 4 5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Stranieri non appartenenti all’Unione Europea Iscrizione obbligatoria Iscrizione volontaria o assicurazione privata Non iscrivibili al SSN Stati Convenzionati con accordi bilaterali STP pag. pag. pag. pag. pag. pag. 6 7 10 14 15 16 5 5.1 5.2 Stranieri appartenenti all’Unione Europea Iscrizione obbligatoria Iscrizione volontaria o assicurazione privata pag. pag. pag. 19 20 25 5.3 Iscrizione o mantenimento dell’iscrizione con onere a carico dell’Istituzione estera competente pag. 27 5.4 ENI pag. 31 6 7 8 9 Procedure operative di registrazione (SIASI) Contatti FAQ Modulistica e allegati pag. pag. pag. pag. 33 44 45 49 1 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 2 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 1. INTRODUZIONE L’obiettivo di questo documento è fornire agli operatori interessati un orientamento immediato per accertare il diritto alla fruizione delle prestazioni sanitarie in favore di cittadini non italiani o comunque iscritti presso assicurazioni sanitarie straniere, soggiornanti a vario titolo in Italia. Le indicazioni contenute nel presente documento sono in accordo con la Circolare Regione Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi denominata FVG) SPS/2014/0015410 del 01/09/2014, stilata a seguito del recepimento formale dell’Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”. In attesa dell’elaborazione di ulteriori linee guida operative più dettagliate da parte della regione FVG, le indicazioni sulle procedure amministrative in merito all’assistenza sanitaria alla popolazione straniera sono quelle contenute in questo documento. Fornire indirizzi operativi chiari e omogenei per l’applicazione della normativa sull’assistenza sanitaria alla popolazione straniera permette di: ■ rendere uniformi nell’intera realtà dell’Azienda le modalità di erogazione della stessa assistenza; ■ ridurre la difficoltà all’accesso alle prestazioni e la discrezionalità interpretativa delle regole per l’accesso alle cure per garantire i livelli essenziali di assistenza e di equità. ■ migliorare la circolazione delle informazioni tra gli operatori e semplificare il lavoro degli stessi. Il diritto alla salute è riconosciuto come diritto inviolabile della persona e come tale è stato recepito anche nella Costituzione italiana art.32 che così recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il diritto alle prestazioni sanitarie è invece garantito da un’assicurazione sociale contro la malattia, mediante l'iscrizione al SSN (d’ora in poi denominato SSN). L'ordinamento giuridico tutela la salute non solo come diritto individuale ma anche come interesse della collettività disciplinando varie materie (igiene pubblica, tutela dell'ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro...) che vanno oltre la protezione del singolo individuo. Il Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche) ha dato piena attuazione anche per i cittadini stranieri al diritto alla salute nella duplice accezione prevista dall'art.32 della Costituzione di diritto fondamentale della persona e di interesse per la collettività. Questo comporta che il diritto alla salute non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza e che a tutti coloro che vivono sul territorio dello Stato devono essere prestate le cure idonee a garantire il massimo livello di tutela della salute pubblica. Con l’emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è stato ribadito il diritto anche per il cittadino comunitario in possesso dei requisiti, di poter essere garantito nell’assistenza sanitaria a prescindere dalla situazione di regolarità del soggiorno e dalla situazione reddituale. Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l’iscrizione al SSN garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dallo stesso SSN ed alla sua validità temporale. 3 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 2. CONTESTO Gli immigrati e i loro familiari rappresentano oggi una parte sempre più rilevante - circa il 10% - della nostra popolazione e, poiché spesso sono in condizioni di vulnerabilità sociale e più a rischio, non possono essere lasciati indietro, pena un aumento dei conflitti sociali e dei costi da sostenere. In particolare, la situazione demografica in provincia di Pordenone ha le seguenti caratteristiche: ■ Gli stranieri residenti in provincia di Pordenone al 31/12/2012 in base ai dati ISTAT post-censuari, risultano 34.419, in aumento rispetto al 2008 (33.182 nel 2008) ma non rispetto al triennio 2009-2011. ■ La percentuale di cittadini stranieri è a quota 11% della popolazione residente nella provincia, con una maggiore presenza numerica (11.271, 11,85% dei residenti) nel distretto Urbano, ma una maggiore presenza percentuale rispetto ai residenti (7.662, 12,59%) nel distretto Sud. ■ Il 31,82% degli stranieri residenti nella provincia risiede nel distretto Urbano, il 22,63% nel distretto Sud, il 18,89% nel distretto Ovest, il 15,49% nel distretto Nord e l’11,16% nel distretto Est. ■ Il 20,49% degli stranieri iscritti all’anagrafe comunale ha un’età compresa tra 0 e 14 anni, il 76,51% tra 15 e 64 anni e solo il 3% ha 65 anni o più. La provenienza dei cittadini stranieri residenti in provincia al 31/12/2008 è così rappresentata: Valore assoluto CONTINENTE Altri Paesi Europei di cui Albania di cui Ucraina di cui Macedonia Africa di cui Ghana di cui Marocco Asia di cui India di cui Bangladesh Unione Europea di cui Romania Maschi Femmine 5.434 5.640 Totale 11.074 Valore percentuale su totale stranieri Maschi Femmine Totale 16,38 17,00 33,38 3.297 220 545 2.973 894 438 6.270 1.114 983 9,94 0,66 1,64 8,96 2,70 1,32 18,90 3,36 2,96 4.710 3.203 7.913 14,20 9,66 23,85 1.968 893 1.443 640 3.411 1.533 5,93 2,69 4,35 1,93 10,28 4,62 1.955 1.414 3.369 5,89 4,26 10,16 846 557 576 311 1.422 868 2,55 1,68 1,74 0,94 4,29 2,62 4.382 5.091 9.473 13,21 15,35 28,56 1.656 1.882 3.538 4,99 5,67 10,67 660 101 4 8 16.121 1.059 262 6 16 33.172 1,20 0,49 0,01 0,02 51,40 1,99 0,30 0,01 0,02 48,60 3,19 0,79 0,02 0,05 100,00 America Centr.e Merid. 399 America Settentrionale 161 Oceania 2 Apolidi 8 Totale 17.051 4 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 3. RIFERIMENTI NORMATIVI Con la Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, sono diventate le Regioni gli enti di programmazione cui spetta la competenza legislativa in termini di tutela della salute, ma è rimasto compito dello Stato garantire l’equità nell’attuazione del diritto alla salute sancito dalla Costituzione, attraverso ovviamente un costante confronto con le Regioni. In tale contesto è stato adottato l’Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome” che ha come obiettivo principale quello di promuovere la salute della popolazione immigrata in Italia attraverso l’adozione di modelli socio-sanitari organizzativamente e culturalmente adeguati ai bisogni di questa parte di popolazione. La Regione FVG ha recepito il suddetto accordo con Delibera della Giunta Regionale n. 1147 del 28/6/2013 e ha avviato dei tavoli di lavoro con i referenti delle Strutture sanitarie presenti sul territorio regionale, per produrre linee guida operative dettagliate e omogenee: la legge nazionale fornisce infatti indicazioni di principio mentre e spetta alle Regioni, come stabilito dalla legge costituzionale, sia la competenza legislativa in termini di tutela della salute, sia la programmazione dell’assistenza sanitaria. Con nota regionale SPS/2014/0015410 del 01/09/2014 vengono forniti alcuni chiarimenti ed indirizzi per una corretta applicazione dell’accordo nazionale. In attesa dell’elaborazione di ulteriori linee guida operative più dettagliate da parte della regione FVG, l’ASS n.6 si fa carico di anticipare agli operatori coinvolti nelle procedure amministrative sull’assistenza sanitaria agli stranieri, le indicazioni relative alle procedure più importanti e frequenti nell’ambito delle strutture aziendali al fine di ottenere omogeneità di applicazione e coordinamento interno. Ciò premesso, vengono riportati i principali riferimenti normativi sia nazionali che europei. Per un maggior dettaglio sulle norme specifiche si rinvia all’Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. ■ Art. 32 Costituzione, 1948 ■ Legge 833 /1978: Istituzione del servizio sanitario nazionale ■ D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421 Diritto all’assistenza sanitaria per i cittadini Stranieri: ■ D.Lgs. n. 286 del 25 luglio1998: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. ■ Circolare del Ministero della sanità n.5 del 24 marzo 2000: Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria ■ Decreto 1 febbraio 1996: Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal SSN ai cittadini italiani e stranieri non assicurati (Cittadini Aire) ■ Circolare della Regione FVG prot. 9837 del 15//5/2013: problematica ricongiungimenti familiari Diritto all’assistenza sanitaria per i cittadini UE: ■ Direttiva 2004/38/CE Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri del 29 aprile 2004 ■ D.Lgs. 6 febbraio 2007 n.30: Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ■ Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ■ Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009 ■ Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007 Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D.lgs 3/02/2007 n. 30 ■ Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/3152/I.3.b del 19 febbraio 2008, Precisazioni concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome. Delibera della Giunta Regionale FVG n. 1147 del 28/6/2013 di recepimento dell’ Accordo Stato Regioni n. 255/CSR del 20/12/2012. Nota Circolare Regione FVG SPS/2014/0015410 del 01/09/2014: Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera. 5 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 4. STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA Si intende «cittadino non dell’Unione Europea o extracomunitario» qualsiasi soggetto non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia (sono considerati "regolarmente soggiornanti" i cittadini stranieri con passaporto vidimato con regolare visto e con permesso o carta di soggiorno validi) possono accedere alle strutture del SSN con modalità diverse a seconda del motivo del soggiorno. In linea di principio, con riferimento alle norme sull’assistenza sanitaria, vengono distinti da una parte i cittadini extracomunitari e dall’altra i cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda , Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera. Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto alle cittadine e cittadini italiani. Se temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es. turisti) possono usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione dietro pagamento delle relative tariffe regionali. Non è prevista l’iscrizione al SSN tranne che per gli studenti e le ragazze alla pari. Come chiarito dall’art. 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio1998, ha diritto all'iscrizione obbligatoria: ■ Chi ha in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ■ Chi è iscritto nelle liste di collocamento ■ Chi è detenuto o internato ■ Chi si trovi in Italia per: - motivi familiari (ricongiungimento familiare) - asilo politico - asilo umanitario - richiesta d'asilo - acquisizione della cittadinanza - cure mediche per donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno possono iscriversi al SSN rivolgendosi alla ASL del Comune di residenza anagrafica, o se non ancora residenti, di domicilio effettivo indicato nel permesso di soggiorno. L'iscrizione al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione, ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto. In sostanza il diritto all'assistenza sanitaria insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi nel seguente prospetto indicati), pur in assenza di iscrizione alla azienda Sanitaria. Questo significa che in presenza di un permesso di soggiorno non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al SSN, ma altresì ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza di tale principio è che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti dall'art. 5 del T.U., fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia. Le considerazioni sopra espresse conducono inoltre ad affermare, tenuto conto che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato prima dell'iscrizione obbligatoria al SSN, che gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, possono essere riconosciuti o rimborsati dalla Azienda Sanitaria territorialmente competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione. L'iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base e l’accesso a tutti i servizi garantito anche al cittadino italiano iscritto. L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari fiscalmente a carico regolarmente soggiornanti in Italia. L'iscrizione al SSN può essere: obbligatoria o volontaria. I cittadini stranieri che intendono giungere in Italia per ricevere cure mediche non possono essere iscritti al SSN. Si perde il diritto all’iscrizione nei seguenti casi: ■ per scadenza del permesso di soggiorno, eccetto i casi in cui l’interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato; ■ per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione eccetto nei casi in cui l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti; ■ in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno, da cui consegua il venir meno della possibilità di iscrizione al SSN. 6 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 4.1 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell’iscrizione (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) 7 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Stranieri con Permesso di Soggiorno (in Per coloro in attesa di primo rilascio seguito denominato PDS) per: - Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (cedolino) o ricevuta • Lavoro subordinato (anche stagionale) postale (“kit postale”) - Documento di identità (passaporto da cui si evince la • Lavoro autonomo * motivazione dell’ingresso) - Codice Fiscale (Autocertificazione) • Attesa occupazione con iscrizione al - Autocertificazione di residenza o dichiarazione Centro per l’Impiego di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità -(*) solo per lavoro autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio o la • Motivi familiari/coesione familiare/ posizione INPS ricongiungimento familiare (con esclusione dei familiari Iscrizione, temporanea, dalla data di ingresso o (come di prassi) di presentazione allo sportello e fino alla ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia in presentazione del PDS, estesa ai familiari fiscalmente a data successiva al 5 novembre 2008, per i quali carico. l’iscrizione è volontaria) • Asilo politico/rifugiato • Asilo umanitario/motivi umanitari/ protezione sussidiaria • Richiesta di protezione internazionale • Richiesta di asilo (anche Convenzione di Dublino) • Status di apolide • Richiesta di cittadinanza • Familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario iscritto al SSN • Minori di anni 18 non accompagnati • Studio (per maggiorenni precedentemente iscritti nel permesso dei genitori) Per coloro in possesso di PDS in corso di validità - Copia del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE - Permesso di Soggiorno Elettronico) - Documento di identità (non necessario) - Codice Fiscale (Autocertificazione) non necessario se riportato nel PDS - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità - Iscrizione al Centro per l’impiego o autocertificazione con indicazione della decorrenza e dell’Ufficio ove iscritto (non è necessario se nel PDS è evidenziato il motivo “in attesa di occupazione”) Iscrizione dalla data di ingresso fino alla scadenza del PDS, estesa ai familiari fiscalmente a carico (nella prassi l’iscrizione parte dalla data di richiesta iscrizione, salvo che non abbia goduto di prestazioni sanitarie antecedenti. L’attribuzione del MMG e PLS decorre dalla data di richiesta) Nelle more del rinnovo del PDS - Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del soggiorno (anche ricevuta postale) - Documento di identità (non necessario) - Codice Fiscale (Autocertificazione) (non necessario) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità (non necessario) Mantenimento del diritto all’iscrizione fino alla presentazione del PDS rinnovato, diritto esteso ai familiari fiscalmente a carico 8 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 • Attesa Adozione - Documento di identità del genitore - Codice Fiscale del minore - Stato di famiglia (Autocertificazione) -Ricevuta della Questura attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di PDS del minore o documento attestante affido o adozione • Affidamento Iscrizione a tempo determinato o in base alla durata del PDS del minore per attesa adozione o per la durata dell’affido (dalla data di ingresso in Italia) • Attesa regolarizzazione o emersione da - Documento di identità lavoro irregolare - Copia contratto di lavoro - Copia documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare (ricevuta versamento in originale INPS) - dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità Iscrizione temporanea fino alla presentazione del PDS • Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa • Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa • Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa • Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana - Copia del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno se non riportato nel PSE) - Documento di identità (non necessario) - Codice Fiscale (Autocertificazione) non necessario se riportato nel PDS - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità - Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa (es. contratto di lavoro, busta paga, attestazione della Curia per religiosi) Iscrizione per la durata del contratto di lavoro (o della pensione) • Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo • Carta di soggiorno permanente per “familiare di cittadino dell’Unione” • Minori soggiornanti per recupero psicofisico - Carta di soggiorno - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) Iscrizione a tempo indeterminato, estesa ai familiari fiscalmente a carico -Documentazione attestante l’affido temporaneo nell’ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea - Documento di identità - Residenza (Autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora, ovvero dichiarazione di ospitalità Iscrizione per la durata dell’affido • Giustizia / Motivi Giudiziari con PDS superiore a tre mesi - Copia del PDS o Ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora ovvero dichiarazione di ospitalità Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno 9 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 • Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme - Attestazione dell’Istituto penitenziario o Provvedimento alternative di pena con o senza permesso di dell’autorità giudiziaria soggiorno - Codice fiscale Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena. Se sono detenuti, senza MMG. Per misure alternative alla detenzione, invece, viene assegnato o mantenuto il MMG. N.B. - In base all’art. 1 del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria”, tutti i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamento del ticket (codice esenzione F01) Circolare Direzione Centrale della Salute Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia Prot. n. 631/P del 13/01/2014 Class. SPS Uff. SPS-APREV + nota integ. Prot. n. 2742 del 5/2/2014 • Salute/Motivi umanitari - Copia del PDS o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione Fatta eccezione per i soggiornanti autorizzati ai del motivo del soggiorno in caso di PSE) sensi dell’art. 36 del T.U. che non hanno diritto - Documento di identità all’iscrizione al SSN, - Codice Fiscale (Autocertificazione) se il PDS è stato richiesto: - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora ovvero dichiarazione di ospitalità 1. in caso di scadenza di precedente PDS e sopraggiunta malattia o infortunio che non Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno, permettano di lasciare il territorio nazionale estesa ai familiari fiscalmente a carico 2. da cittadini stranieri in condizioni di irregolarità o clandestinità (es. titolari di visto per motivi di turismo) affetti da gravi patologie incompatibili con il viaggio o con livelli di tutela sanitaria nei paesi di provenienza 3. da donne in stato di gravidanza e padre del minore, fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono Le norme attualmente in vigore (art 34 del D.Lgs. 286/98 e Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000) affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelle liste dei Centri per l’Impiego, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all’iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l’iscrizione obbligatoria (es.: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, per cui pur avendo un PDS per “studio” che non darebbe diritto all’iscrizione obbligatoria, tuttavia avendo sottoscritto un contratto di lavoro possono ottenere un’iscrizione al SSN, ecc.) In tali casi il cittadino straniero potrà richiedere l’iscrizione obbligatoria al SSN presentando alla ASL la seguente documentazione: ■ Copia del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) ■ Documento di identità ■ Codice Fiscale (Autocertificazione) ■ Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora ■ Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa L’iscrizione al SSN avrà la durata del contratto di lavoro, ovvero del Permesso di soggiorno se di durata inferiore. 10 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 4.2 ISCRIZIONE VOLONTARIA O ASSICURAZIONE PRIVATA Gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi rispetto a quelli esposti nel paragrafo precedente (iscrizione obbligatoria) quali ad esempio: ■ studio e persone collocate alla pari ■ dimora o residenza elettiva (che non svolgano attività lavorativa) ■ religiosi o di culto ■ personale accreditato c/o rappresentanze diplomatiche non obbligato all'iscrizione ■ accompagnatori di soggiornanti per cure mediche ■ assegnisti di ricerca/ricercatori (non come studenti) ■ volontariato ■ chi svolge attività sportiva agonistica ■ familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 05/11/2008 ■ dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, con esclusione, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSN e tutte le altre categorie che possono essere individuate per esclusione rispetto ai casi previsti per l'iscrizione obbligatoria, ossia in genere, coloro che producono un reddito non soggetto a tassazione IRPEF, sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante iscrizione volontaria al SSN o mediante la stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. Nel caso in cui il cittadino abbia in corso un’assicurazione privata che garantisca la copertura sanitaria in Italia, non è in genere prevista la possibilità di potersi anche iscrivere volontariamente al SSN. L’iscrizione volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore ai 3 mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona collocata alla pari che può chiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori. Attenzione: i cittadini stranieri entrati in Italia per motivi di turismo, affari, cure mediche non possono fare l’iscrizione volontaria al SSN, ma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi erogati dal SSN dietro pagamento per intero delle relative tariffe. L'iscrizione volontaria è subordinata al pagamento di un contributo annuale, calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero (Vedi “Modalità per calcolare il contributo volontario *”) L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Per l'iscrizione al SSN ed il rilascio della tessera sanitaria, il cittadino deve rivolgersi allo sportello dell'Anagrafe Sanitaria del Distretto Sanitario di residenza o di dimora abituale. L’iscrizione al SSN si concretizza con verificarsi di 2 condizioni: 1. Sottoscrizione della Scheda statistica i sensi dell’art. 10 DM 8/10/1986 e presentazione della documentazione necessaria in base al motivo del soggiorno; 2. Consegna della ricevuta di pagamento del contributo dovuto in base alle proprie condizioni di reddito ai sensi del DM 8/10/1986 (per la Regione FVG il pagamento va fatto al c/c postale 181347 intestato ad Amministrazione P.T. – C.S.S.N. REGIONE FVG, come indicato nell'allegato al decreto dd. 23.04.1993 del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro. Si ricorda di evidenziare agli utenti che nella causale è necessario indicare la dicitura “ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN ITALIANO – ANNO …” N.B. In analogia a quanto adottato in altre regioni, il versamento effettuato in altra regione non dà diritto all’iscrizione al SSR del FVG: pertanto dovrà essere effettuato un nuovo versamento a favore del SSR del FVG. L'iscrizione è valida da quel momento per tutto l'anno solare (scade sempre il 31/12 salvo precedente scadenza a causa di motivi di soggiorno) non è retroattiva e non sono previsti pagamenti per frazioni di anno. Al momento dell’iscrizione l’utente verrà iscritto con codice 17 nel sistema SIASI. I distretti dovranno fornire trimestralmente all’ufficio Affari Generali e Legali dell’Azienda, gli elenchi delle iscrizioni volontarie effettuate su apposito schema Excel concordato, per il consueto invio al Ministero della Salute e alla Regione FVG. In caso di iscrizione volontaria al SSN il cittadino ha diritto alle seguenti prestazioni: ■ Gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al SSN (tramite il contributo volontario) hanno parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani 11 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 ■ ■ ■ La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) è quella prevista dalla normativa vigente in Italia Per la scelta del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta si applicano le disposizioni vigenti per i cittadini italiani A questi assicurati, unitamente ai familiari a carico, sono garantiti gli stessi livelli di assistenza (compreso il trasferimento per cure all’estero disciplinato dal DM 03/11/89) garantiti agli assistiti con iscrizione obbligatoria * Modalità per calcolare il contributo volontario A) Per iscriversi volontariamente al SSN occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all’estero. Tale contributo si calcola applicando: - l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28 - l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69. In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 387,34 (ad esempio, se il reddito è di € 3000, facendo il 7,5% otterremmo € 225; l’utente pagherà comunque € 387,34) B) Sono scrivibili volontariamente - ai sensi dell’art. 34 del T.U.286/98 gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità anche inferiore a 3 mesi solo nei seguenti casi: 1. motivi di studio 2. persone collocate alla pari In questi due casi il contributo da versare per l’iscrizione volontaria è forfettario ed è il seguente: 1. motivi di studio: il contributo forfettario pari a € 149,77 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani. 2. persone collocate alla pari il contributo è di € 219,49. Tale contributo forfettario, per gli studenti e persone collocate alla pari, non è valido qualora tali soggetti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo deve essere calcolata secondo le modalità di cui al punto A) Valutazione del reddito su cui calcolare il contributo. In caso di ultra65 ricongiunto, come reddito per il calcolo del contributo viene considerato il reddito del familiare che ha ricongiunto in Italia l’ultra65. Se l’ultra65 possiede un reddito proprio, questo va in aggiunta (si considera il reddito del nucleo familiare). In caso di più familiari da ricongiungere, qualora essi siano a carico dello stesso richiedente, verrà versata un’unica quota di contributo in base all’intero reddito del nucleo familiare. Ai sensi di legge, l’ammontare del contributo è valido anche per i familiari a carico. Per i soggetti che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale sono a carico. Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari, ovvero nei casi in cui tale carico fiscale non sia documentabile (anche tramite autocertificazione) per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata la quota minima. Si rammenta che la cifra potrà essere conguagliata in caso di adozione di nuove tariffe da parte del competente Ministero. 12 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell’iscrizione (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) • Motivi di Studio (con esclusione di coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori) - Copia del PDS o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSN* di €149,77 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSN di € 387,34 per estendere l’iscrizione ai familiari a carico • Collocati alla pari Iscrizione di durata pari all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile - Copia del PDS o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di € 219,49 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 387,34 per estendere l’iscrizione ai familiari a carico Iscrizione di durata pari all’anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile 13 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 • Residenza elettiva • Motivi religiosi • Stranieri che partecipano a programmi di volontariato • Familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 (nelle Regioni che hanno dato indicazioni in tal senso) - Copia del PDS o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del PDS (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* (con quota minima di € 387,34 calcolata in base alle indicazioni del DM 8/10/1986) Iscrizione della durata dell’anno solare (gennaio• Dipendenti stranieri di Organizzazioni dicembre), non frazionabile, estesa ai familiari a internazionali operanti in Italia, personale carico accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari (con esclusione del personale assunto in Italia per il quale è prevista l’iscrizione obbligatoria) Assegnisti di ricerca/ricercatori (sono considerati lavoratori perché pur non producendo reddito tassabile (no IRPEF, IRAP…) tuttavia ricevono un compenso, per cui iscrizione volontaria con contributo al 7.5% e non come studenti • • Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria • Caso particolare: cittadini extracomunitari occupati presso la Base Nato di Aviano che sono in possesso del Permesso di soggiorno per missione, residenza in suolo internazionale, ma dichiarano di avere dimora abituale in Italia Per cittadini extracomunitari occupati presso la Base Nato di Aviano, richiedere, oltre alla suddetta documentazione, anche la compilazione del modulo in uso “Certificazione su altra assicurazione sanitaria/autorizzazione ad effettuare verifiche sull’esistenza di altra assicurazione sanitaria” 14 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 4.3 NON ISCRIVIBILI AL SSN I cittadini extracomunitari, fatti salvi coloro i quali rientrano negli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l’erogazione dell’assistenza sanitaria e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato d’appartenenza, non sono iscrivibili al SSN nei seguenti casi: ■ Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi ■ Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell’art. 36 del TU Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all’iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSN, vengono assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni, urgenti e di elezione. Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente: il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente. Le prestazioni sanitarie di elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome. I soggiorni ai sensi dell’art. 36 del T.U. – per cure mediche - sono autorizzati in tre differenti casi, ma non prevedono l’iscrizione al SSN: a) Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri. b) Trasferimento per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri. c) Trasferimento in Italia nell’ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni. Per il dettaglio sulle condizioni di accesso alle cure in Italia, ai sensi dell’art. 36 del TU, vedasi l’Accordo StatoRegioni del 20/12/2012, ricordando tuttavia che il soggiorno per cure mediche non permette l’iscrizione al SSN e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell’utente. Ciò premesso per gli operatori dell’Azienda per i Servizi Sanitari che lavorano presso gli uffici anagrafe, sarà utile ricordare solamente il mancato diritto all’iscrizione al SSN per gli utenti in questione. Motivo del soggiorno Documentazione da richiedere alla Ambasciata o Consolato italiano del Paese di provenienza (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) • Cure mediche - dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la sua durata; - attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile della cura; - documentazione comprovante la possibilità di sostenere le spese di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, nonché di rimpatrio, per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore. Non è consentita l’iscrizione al SSN. Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario bianco (intestato) non su ricetta rossa. Le prestazioni sono pagate per l’intero costo. Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate 15 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 4.4 STATI CONVENZIONATI CON ACCORDI BILATERALI L'Italia ha stipulato con alcuni Stati delle Convenzioni Bilaterali che assicurano l'assistenza sanitaria, seppur con delle limitazioni, ai cittadini che si recano in uno dei due Paesi. L'assistenza varia in base alle diverse convenzioni ed è limitata solo ad alcune categorie di cittadini o a specifici motivi di soggiorno/trasferimento nell'altro Stato di destinazione. I Paesi extra UE convenzionati sono i seguenti: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capo Verde, Principato di Monaco, Macedonia, Montenegro, Serbia, Repubblica San Marino, Tunisia, Città del Vaticano e Santa Sede. I cittadini di Stati con i quali l’Italia ha stipulato accordi internazionali, hanno diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN qualora in possesso dei moduli di autorizzazione rilasciati dal Paese di origine. Vi sono sia moduli che danno diritto alle cure urgenti o programmate nei casi di temporaneo soggiorno in Italia da parte dei cittadini stranieri, sia moduli che permettono l’iscrizione al SSN ad alcune categorie di cittadini. In linea di massima, le richieste di prestazioni ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte sul ricettario del SSN, contrassegnando la tipologia della ricetta con EE (assistito in possesso di documento che attesti il diritto alla assistenza in Italia) e riportando a tergo le informazioni richieste (a cura del medico prescrittore). Qualora lo straniero non sia in possesso dei modulari rilasciati dal paese di origine è tenuto a pagare le prestazioni per intero secondo le tariffe stabilite dalla Regione. Per maggiori informazioni sulle singole convenzioni si rimanda ad altra trattazione, tuttavia alcuni approfondimenti e delucidazioni sono reperibili sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it). Si precisa che la Croazia compare ancora tra i paesi convenzionati nonostante dal 1/7/2013 sia entrata a far parte dell’UE e sia decaduta la sua convenzione e inoltre che per Capo Verde, sempre inserito nel sito ministeriale come stato convenzionato, la convenzione è momentaneamente sospesa. 16 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 4.5 STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP) Gli STP ossia Stranieri Temporaneamente Presenti, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSN. Per costoro la legge prevede: “Agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”. Si ricorda che la condizione di “regolarità con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno” dipende esclusivamente dal permesso di soggiorno e non dal fatto che la persona abbia o meno una tessera sanitaria ovvero una residenza. A livello normativo, l'art. 35, commi 3, 4, 5, e 6, del testo unico e l'art. 43, commi 2, 3, 4, 5 e 8, del regolamento di attuazione disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Sono in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza g) sono considerate a carattere preventivo anche le prestazioni erogate dai SERT, dai CSM e le prestazioni nei confronti di soggetti affetti da HIV. Cure Urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Cure Essenziali: Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). È stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso. (Il requisito dell’urgenza o dell’essenzialità deve essere attestato sulla documentazione clinica e su tutte le eventuali richieste di prestazioni) Le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario, programmate, ordinarie e in day-hospital). Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria di base, il DPR n. 394/99, delega alle Regioni italiane l’organizzazione dei servizi sanitari,ovvero la definizione di chi deve fornire l’assistenza sanitaria di base. Le cure essenziali e continuative possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l’accesso diretto senza prenotazione né impegnativa. Si vuole ricordare a tale proposito che a Pordenone, grazie alla convenzione tra Azienda Sanitaria, Caritas, e Azienda Ospedaliera di Pordenone presso la sede messa a disposizione dall’Azienda Sanitaria in Via De Paoli, 21 è nuovamente attivo l’ambulatorio per immigrati temporaneamente soggiornanti, ovvero privi di documenti regolari, rispondente alle disposizioni dell’ Accordo Stato - Regioni. Il servizio in Via De Paoli sarà garantito una mattina a settimana (il venerdì) dalle ore 9.30 alle 12.30. La riapertura del servizio, oltre a garantire le cure agli STP, dovrebbe permettere un migliore monitoraggio del 17 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 profilo epidemiologico della popolazione straniera che vive in provincia e rispondere alla necessità di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. La Caritas, che mette a disposizione i suoi medici presso l’ambulatorio suddetto, continua comunque a prestare assistenza presso la propria sede e con una gestione privata nella giornata di martedì. L’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione. Il rilascio del tesserino, non costituisce iscrizione al SSN e nemmeno assegnazione del MMG e PLS e le cure saranno sempre e comunque erogate così come stabilito dalla normativa in vigore. Attenzione: per quanto attiene i minori, che l’accordo Stato-Regioni prevede abbiano l’assegnazione del PLS, si conferma che in Regione FVG l’intendimento è di non assegnare il PLS attraverso l’iscrizione, ma di garantire il libero accesso per gli utenti senza pagamento delle visite. Il PLS potrà essere retribuito a notula dall’ASL competente per territorio. Il codice STP viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l’accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione (es. vaccinazioni). Qualora la struttura sanitaria erogante non sia in grado di emettere il tesserino STP, rilascerà all’interessato una dichiarazione di cure urgenti/essenziali da consegnare agli sportelli amministrativi del distretto di appartenenza al fine dell’emissione del tesserino STP. Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici (vedi allegato) e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket). In caso di richiesta di cure da parte di stranieri irregolari, prima di assegnare il codice STP, andrà sempre verificato se la persona ne è già in possesso, se ha smarrito il tesserino o se ha dimenticato di portare con sé il tesserino. Se lo straniero risulta in possesso di un codice attribuitogli da altra Azienda, anche se di altra Regione, manterrà comunque il codice originario (salvo diverse future indicazioni da parte della Regione). Se trattasi comunque di primo accesso alle strutture della provincia di Pordenone, accertato il sussistere della condizione di indigenza, va comunque richiesta la sottoscrizione dell’autocertificazione (vedi allegato) e va riportata sulla tessera. Si ricorda che, per le prestazioni ambulatoriali urgenti e continuative, ricoveri programmati, prescrizioni di farmaci l’erogazione della prestazione avverrà previo pagamento del ticket. Infatti lo straniero irregolarmente presente paga le prestazioni secondo le tariffe stabilite dalla Regione in analogia a quanto previsto per i cittadini iscritti. Il fatto di avere un STP non preclude il pagamento del ticket, bensì permette l’accesso alle cure senza il pagamento dell’intero costo della prestazione. Qualora il cittadino in possesso di STP dichiarasse di non avere risorse sufficienti nemmeno per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua nuova dichiarazione (allegato), il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata. Dal momento che è difficile stabilire se lo straniero sia in grado (o meno) di pagare il ticket, in caso di mancanza del codice di esenzione X01 sulla ricetta rossa, l’operatore di sportello, che è la persona preposta a riscuotere il ticket, dovrà acquisire una nuova dichiarazione di indigenza da riferire alla prestazione oggetto della prescrizione. Questa procedura tiene conto dell’indicazione fornita dalla Direzione Regionale della Sanità: “È chiaro, comunque, che, nel caso di straniero indigente che non sia in grado di pagare neanche le quote di partecipazione alla spesa, l’onere resterà a carico della struttura erogatrice”. Tesserino STP valido 6 mesi, rinnovabile (codice nazionale) Codice costituito da 16 caratteri: - Tre caratteri sigla STP - Tre caratteri codice Istat della Regione - Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente - Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio 18 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Chi rilascia il tesserino STP • Aziende Sanitarie Locali • Aziende Ospedaliere Documenti richiesti dalla struttura sanitaria per il rilascio del tesserino STP(le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) • Acquisizione delle generalità dello straniero: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità • Policlinici Universitari • IRCCS • dichiarazione di indigenza (di cui all’all. 1 della Circolare Ministero della Sanità 5/2000) mediante compilazione dell’apposito modello (allegato) Utilizzo del tesserino STP Partecipazione alla spesa sanitaria • Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie, esami clinico - strumentali, visite specialistiche, farmaci (Per i Prescrittori: le richieste di prestazioni sono redatte su ricettario del SSN riportando in luogo del codice fiscale il codice STP, l’eventuale codice di esenzione X01 e contrassegnando la tipologia della ricetta con STP) Come da TU Immigrazione l’STP deve pagare il ticket, ma non paga il costo intero della prestazione. Qualora lo straniero STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione (allegato) fatta in occasione di ogni prestazione il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata. Lo straniero STP è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni a parità di condizioni con i cittadini italiani. 1. Prestazioni di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa 2. Gravidanza e maternità 3. Interventi di prevenzione collettiva 4. Patologia 5. Età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizioni degli italiani Attenzione: per quanto riguarda gli STP vige per gli operatori sanitari ed amministrativi il divieto di segnalazione alle Autorità. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani. 19 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 5. STRANIERI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA Si intende «cittadino dell'Unione Europea» qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell’UE. Le disposizioni contenute in questo paragrafo si applicano ai cittadini dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda , Liechtenstein, Norvegia) e della Svizzera. A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini comunitari non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure. Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (o in casi specifici allo schedario della popolazione temporanea). Per quanto riguarda i cittadini comunitari possiamo distinguere in linea di massima tre situazioni, che danno luogo a diversi diritti e doveri dal punto di vista del diritto del soggiorno in Italia e quindi dal punto di vista della copertura sanitaria: - cittadini comunitari che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a tre mesi; - cittadini comunitari che soggiornano per un periodo superiore a tre mesi; - cittadini comunitari che pur trovandosi nel territorio italiano, non hanno i requisiti per potersi iscrivere al servizio sanitario nazionale, si trovano in situazioni di indigenza e senza possibilità di avere una copertura sanitaria. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 30/2007 art. 7 il cittadino dell’UE ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi in alcuni casi: a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Si precisa che la verifica della dei suddetti requisiti spetta al comune di residenza. Una volta che il comune ne ha verificato la sussistenza può procedere all’iscrizione di questi cittadini nelle anagrafi comunali (iscrizione anagrafica come residenti oppure, nei casi in cui mantengono la residenza in altro Stato UE, nello schedario della popolazione temporanea (si fa presente che molti comuni italiani non dispongono di detto schedario). Il requisito del possesso di un’assicurazione sanitaria privata o pubblica può essere adempiuto in tre modi: un’iscrizione obbligatoria al SSN, un’iscrizione volontaria al SSN ovvero la sottoscrizione di una polizza sanitaria privata. 20 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 5.1 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA Di solito per soggiorni di durata superiore a tre mesi il cittadino comunitario sarà iscritto obbligatoriamente al SSN, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell’Unione) a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia e con oneri a carico dello stesso SSN, nei seguenti casi: 1) lavoratori subordinati o autonomi nello Stato: - iscrizione al SSN a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (iscrizione annuale rinnovabile almeno per i primi 5 anni fino al raggiungimento dell’attestazione di soggiorno permanente); - iscrizione al SSN per la durata del rapporto di lavoro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, ivi compreso quello stagionale; in particolare, per i soli lavoratori stagionali, l’iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi. (iscrizione per la durata del contratto di lavoro se inferiore ad un anno, iscrizione annuale se il contratto è superiore ad un anno, rinnovabile almeno per i primi 5 anni fino al raggiungimento dell’attestazione di soggiorno permanente); 2) familiari, anche non cittadini dell’Unione, di lavoratori subordinati o autonomi nello Stato, con iscrizione al SSN di durata pari all’iscrizione del familiare lavoratore; 3) familiari a carico di cittadino italiano, con iscrizione annuale fino all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente (es. coniuge); 4) soggiornanti in possesso di “attestazione di soggiorno permanente” maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente (l’unica eccezione riguarda i figli minori che vengono inseriti nello stesso attestato in quanto tale diritto discende dal genitore): iscrizione al SSN a tempo indeterminato e senza la verifica di ulteriori requisiti ; 5) disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale e loro familiari) se: a) in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l’Impiego oppure che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, con iscrizione al SSN sino a che permane lo stato di disoccupazione (iscrizione annuale rinnovabile almeno per i primi 5 anni fino al raggiungimento del termine del periodo di disoccupazione o dell’attestazione di soggiorno permanente non rilasciata se in stato di disoccupazione); b) in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l’impiego oppure che abbiano reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, con iscrizione al SSN per un anno dalla data di disoccupazione (per garantire ulteriore iscrizione è possibile proporre l’iscrizione volontaria); 6) seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito, con iscrizione al SSN (per la durata del corso di formazione se inferiore all’anno oppure annualmente rinnovabile fino a scadenza del corso; 7) titolari dei formulari comunitari E106/S1, E109/S1 (ex E37), E120/S1, E121/S1(ex E 33) con iscrizione al SSN per la durata della validità indicata nel formulario, a carico dello stato estero (vedi casi particolare di iscrizione nel paragrafo 5.3); 8) vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale, con iscrizione al SSN che viene formalizzata a seguito di presentazione della documentazione ed è valida per tutta la durata del programma di assistenza se inferiore all’anno, annualmente e rinnovabile fino a durata del programma. 9) già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio, che mantiene l’iscrizione finché perdura lo stato di malattia o infortunio, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro (dipendente o autonomo); 10) iscritto alle liste di mobilità, che mantiene l’iscrizione finché perdura il periodo di mobilità valida per tutta la durata della mobilità se inferiore all’anno, annualmente e rinnovabile fino a durata della mobilità; 11) detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con iscrizione finché perdura le pena; 12) cittadine comunitarie madri di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, con iscrizione rinnovata ogni anno; 13) minori affidati a istituti o a famiglie. In presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN i cittadini comunitari possono formalizzare detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia o in altro stato membro. 21 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Sono considerati familiari: 1) il coniuge, se non legalmente ed effettivamente separato 2) i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni oppure fiscalmente a carico, e quelli del coniuge o partner 3) gli ascendenti diretti e carico fiscalmente e quelli del coniuge o partner Ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente, non può essere considerata familiare in osservazione della direttiva europea che prevede il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante. Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell’iscrizione (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) • Rapporto di lavoro subordinato a tempo - Documento di identità indeterminato - Copia del contratto di lavoro registrato all’INPS (n° UNILAV) - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Iscrizione con scadenza annuale per i primi 5 anni, fino all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Tale diritto si acquisisce dopo 5 anni con il rilascio di apposito certificato da parte del Comune di ultima residenza. • Rapporto di lavoro a tempo determinato (anche stagionale) - Documento di identità - Copia del contratto di lavoro registrato all’INPS (n° UNILAV) - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Iscrizione per la durata del contratto di lavoro se inferiore all’anno; con scadenza annuale per i primi 5 anni, fino a durata del contratto di lavoro se superiore all’anno. • Lavoro autonomo - Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale) - Attestazione di apertura di partita I.V.A. o apertura posizione INPS Iscrizione annuale (fino all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente) 22 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 • Familiari cittadini dell’UE ivi compresi quelli a - Documento di identità carico di cittadino comunitario lavoratore - Codice fiscale (Autocertificazione) subordinato o autonomo - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di matrimonio e/o certificato nascita per figli (autocertificazione) e/o certificazione di familiare a carico (è possibile accettare una autodichiarazione di “familiari a carico” riferita al reddito dell’anno precedente) Iscrizione pari alla durata dell’iscrizione del familiare, in ogni caso iscrizione con scadenza non superiore all’anno per i primi 5 anni, poi a tempo indeterminato, fino all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente. • Familiari extra UE ivi compresi quelli a carico di - Documento di identità cittadino dell’UE lavoratore subordinato o - Codice fiscale (Autocertificazione) autonomo - “Carta di soggiorno per “familiare di cittadino dell’UE” rilasciata dalla Questura Iscrizione pari alla durata dell’iscrizione del familiare - “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE” Iscrizione a tempo indeterminato In ogni caso l’iscrizione con scadenza non superiore all’anno per i primi 5 anni • Familiare cittadino dell’UE a carico di cittadino italiano, iscritto al SSN - Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di familiare a carico (è possibile accettare una autodichiarazione di “familiari a carico” riferita al reddito dell’anno precedente) Iscrizione annuale fino all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente In ogni caso l’iscrizione con scadenza non superiore all’anno per i primi 5 anni • Disoccupazione involontaria * dopo aver - Documento di identità esercitato attività lavorativa per oltre un anno nel - Codice fiscale (Autocertificazione) territorio nazionale. - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza (*=La disoccupazione involontaria è la stato di mancanza di - Iscrizione al Centro per l’Impiego (Documento lavoro retribuito dovuto a cause non legate alla volontà del Modello C2 storico) singolo che sta cercando lavoro. Diverso dallo status di - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata inoccupato, che non ha mai lavorato) Iscrizione annuale per la durata dello stato di disoccupazione involontaria (rinnovabile annualmente) 23 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 • Disoccupazione involontaria* dopo aver - Documento di identità esercitato attività lavorativa per meno di un anno - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di nel territorio nazionale effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata - Iscrizione al Centro per l’Impiego Iscrizione per un anno disoccupazione involontaria eventuale iscrizione dall’utente) dalla data di (dal 2° anno volontaria se richiesta • Ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione - Documento di identità professionale - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di • Ex lavoratore iscritto alle liste di mobilità effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione di iscrizione a Corso di formazione professionale oppure attestazione di iscrizione alle liste di mobilità - Copia del contratto di lavoro Iscrizione annuale eventualmente rinnovabile, per la durata del Corso di formazione/del periodo di mobilità • Titolare di Attestazione di soggiorno permanente - Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Attestato di soggiorno permanente (si tratta di uno specifico Documento rilasciato dal Comune di residenza) Iscrizione a tempo indeterminato • Vittime di tratta o riduzione in schiavitù - Documento di identità ammesse a Programmi di protezione sociale - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione rilasciata dalla Questura o, nelle more, dichiarazione dell’Ente che gestisce il Programma di assistenza Per la durata del programma se inferiore all’anno, Altrimenti iscrizione annuale, rinnovabile fino a completamento del programma di assistenza. • Minori non accompagnati - Documento di identità - Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale per i Minorenni o documentazione attestante l’affido/tutela - Codice Fiscale (Autocertificazione del tutore) - Dichiarazione di ospitalità della Comunità/tutore ospitante - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora 24 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 • Genitore UE di figlio minore italiano - Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di genitore di minore italiano (Autocertificazione) Iscrizione annuale fino all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente 25 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 5.2 ISCRIZIONE VOLONTARIA o ASSICURAZIONE PRIVATA L’assicurazione sanitaria privata e l’iscrizione volontaria al SSN, riguardano i cittadini comunitari che hanno la residenza o il soggiorno in Italia ma non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, (perché non esibiscono attestati di diritto E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, TEAM, ecc.). Il contratto di assicurazione sanitaria privata non dà diritto all’iscrizione al SSN. Il cittadino comunitario che risulta in possesso di sola assicurazione privata potrà accedere alle prestazioni del SSN pagandone l’intero costo in proprio o fornendo l’assicurazione privata a copertura (non è sufficiente il pagamento del ticket ma deve essere fatturato all’utente o alla compagnia assicurativa l’intero costo, non può essere compilata ricetta rossa come prescrizione ma solamente ricette bianche). Il contratto di assicurazione privata ai sensi di legge deve avere i seguenti requisiti: - di essere valida in Italia prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art. 7 comma 1, lettera b, lettera c della direttiva 2004/38) - coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza - indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela - indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso. Inoltre, viene richiamata la necessità che l’interessato presenti una traduzione in italiano della polizza assicurativa. Pur ribadendo che spetta al comune di residenza, e non all’ASL, verificare la sussistenza dei requisiti, potrebbe essere utile per gli operatori delle strutture sanitarie, verificare in autotutela le condizioni della polizza, prima che la struttura proceda all’erogazione di prestazioni e alla successiva fatturazione. Qualora il cittadino comunitario non abbia diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN e non abbia sottoscritto una polizza sanitaria privata, può chiedere un’iscrizione volontaria al SSN se rientra nelle casistiche di seguito descritte. Per i dettagli relativi all’iscrizione volontaria vedasi il paragrafo 4.2 del presente documento, in particolare per la quota di iscrizione al SSN, fare riferimento al D.M. 08.10.86 [* Modalità per calcolare il contributo volontario]. Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell’iscrizione volontaria (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) • Cittadini che dispongono di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato (D.lgs 30/2007) durante il periodo di soggiorno nel territorio nazionale - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSN, di cui al D.M. 8.10.86 -Scheda statistica ed eventuali autocertificazioni o documenti attestati le condizioni del’interessato Iscrizione della durata dell’anno solare dietro versamento del contributo volontario (l’importo versato include l’iscrizione dei familiari fiscalmente a carico) 26 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 • Studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale privi di modello E/106/S1/S072 o di tessera TEAM. - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di domicilio - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSN pari a Per gli studenti si prescinde dal requisito della € 149,77 ai sensi del D.M. 08.10.86 residenza ed è sufficiente la dichiarazione di -Scheda statistica ed eventuali autocertificazioni o domicilio documenti attestati le condizioni del’interessato Eccetto l’ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale (vedi sezione “cittadini comunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN”) Iscrizione della durata dell’anno solare dietro versamento del contributo volontario (l’importo versato non include l’iscrizione dei familiari a fiscalmente carico) • Cittadini collocati alla pari - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di domicilio - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSN -Scheda statistica ed eventuali autocertificazioni o documenti attestati le condizioni del’interessato Assegnisti di ricerca/ricercatori (sono considerati lavoratori perché pur non producendo reddito tassabile (no IRPEF, IRAP…) tuttavia ricevono un compenso, per cui iscrizione volontaria con contributo al 7.5% e non come studenti • Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria Iscrizione della durata dell’anno solare dietro versamento del contributo volontario € 219,49 (l’importo versato non include l’iscrizione dei familiari fiscalmente a carico) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di domicilio - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSN - Scheda statistica ed eventuali autocertificazioni o documenti attestati le condizioni del’interessato Si fa presente che l’adempimento relativo alla copertura sanitaria (iscrizione volontaria al SSN o sottoscrizione di polizza assicurativa privata) costituisce un requisito necessario per la successiva iscrizione all’anagrafe dei residenti. 27 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 5.3 ISCRIZIONE O MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE CON ONERE A CARICO DELL’ISTITUZIONE ESTERA COMPETENTE I cittadini comunitari hanno diritto di soggiornare, nel territorio nazionale, per un periodo non superiore a tre mesi, senza nessuna condizione o formalità. Durante questo “temporaneo soggiorno” in Italia è garantito l’accesso alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) ovvero il certificato provvisorio sostitutivo di TEAM. La TEAM consente al cittadino “assistito” da uno Stato membro, che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di accedere direttamente ai servizi sanitari di quel paese, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno (si tratta dei cosiddetti principi “dell’allineamento dei diritti” e “di non discriminazione”). Anche i cittadini comunitari presenti in Italia per periodi superiori ai tre mesi che però mantengono il loro centro di interessi nel Paese di origine (es. studenti in Erasmus), se muniti della TEAM continuano comunque ad avere diritto alle prestazioni medicalmente necessarie in relazione alla durata del soggiorno temporaneo e allo stato di salute, ma a carico dello Stato di emissione della TEAM. L’accesso alle cure attraverso la TEAM non prevede l’iscrizione al SSN. Le donne in stato di gravidanza hanno diritto, presentando la TEAM: - ai controlli in gravidanza, senza diritto ad esenzione dal ticket; - al parto non programmato (urgente, prematuro); - all’interruzione di gravidanza, solo se medicalmente necessaria. Per il parto programmato o a termine la donna dovrà essere in possesso del modello S2 (ex E112) emesso dall’istituzione competente di provenienza, ovvero provvedere al pagamento intero del DRG. Potrà poi eventualmente richiederne il rimborso al proprio Stato di assicurazione, che risponderà secondo le norme ivi vigenti. Attenzione: nel caso in cui una cittadina comunitaria fornisca il modello S2, tutte le prestazioni relative allo stato interessante e per l’evento parto saranno esenti dal ticket. Le richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ospedaliere e farmaceutiche sono redatte su ricettario del SSN, contrassegnando la tipologia della ricetta con UE (assistito in possesso di TEAM) e riportando a tergo le informazioni richieste e che sono presenti nel documento TEAM fornito dall’utente. In particolare è bene verificare la scadenza della TEAM affinché il documento non sia scaduto (a cura del medico prescrittore). Attenzione: per i cittadini non iscritti al SSN la “ricetta elettronica” non può ancora essere usata perché non è possibile procedere con la compilazione dei dati necessari al recupero delle spese. Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta (MMG e PLS) vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere. I suddetti medici per ottenere il pagamento delle prestazioni fornite ai soggetti possessori di TEAM e quindi non inclusi tra gli assistiti iscritti al SSN, dopo aver effettuato la visita all’utente ed aver eventualmente effettuato delle prescrizioni mediche secondo le modalità sopra descritte, potranno inviare agli uffici amministrativi dei distretti di competenza le ricette rosse con l’indicazione della prestazione erogata (es. visita ambulatoriale) la compilazione a tergo dei dati della TEAM e la fotocopia della TEAM stessa. Qualora invece siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della medicina Turistica l’assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d’origine. Si precisa che tutte le prestazioni erogate ai cittadini non iscritti al SSN devono necessariamente trovare una copertura dei costi. Essa può avvenire: ■ attraverso il pagamento dell’intero costo della prestazione da parte dell’utente ■ ovvero con il pagamento della tariffa della prestazione da parte dell’Istituzione straniera attraverso il sistema di contabilità internazionale previsto dai Regolamenti Europei, dietro presentazione degli idonei attestati che ne garantiscano la copertura (es. TEAM, certificato provvisorio sostitutivo di TEAM, S1, S2 ecc.). All’utente in possesso di idoneo attestato spetterà il solo pagamento del ticket., in quanto le prestazioni sono assoggettate alle regole di compartecipazione alla spesa sanitaria e non sono previste esenzioni (né per motivi di reddito, né per patologia, né per invalidità ecc.) 28 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Attenzione: in caso di prestazioni urgenti, il pagamento può avvenire successivamente all’effettuazione delle stesse; in caso di prestazioni o interventi in elezione, questi devono essere preventivamente pagati, anche attraverso l’attestato di diritto (es. TEAM, Modello S2). Per il recupero della spese, attraverso la fatturazione internazionale, è necessario che gli erogatori di prestazioni facciano pervenire alla ASL competente per territorio: ■ Attestazione di avvenuta prestazione con indicazione della tariffa da fatturare allo stato estero ■ Fotocopia dell’attestato di diritto del titolare della prestazione (es. TEAM, S2, ecc.). Qualora non fossero disponibili i suddetti documenti, e quindi non fosse possibile procedere alla fatturazione allo stato estero competente, la struttura erogatrice dovrà farsi carico dei costi delle prestazioni erogate o dell’eventuale recupero diretto verso l’utente. Si precisa che il Ministero della Salute ha raccomandato più volte a tutela dei nostri crediti, che lo straniero debba presentare l'attestato di diritto al momento dell’accesso al luogo di cura (o quantomeno prima di abbandonarlo), in quanto solo l’attestato permette di fatturare le spese allo Stato estero. Nei casi in cui la permanenza in struttura sanitaria lo permetta, è possibile fare una richiesta d’ufficio all’Istituzione straniera, per il tramite degli uffici amministrativi dell’ASL, affinché venga inviato urgentemente un attestato idoneo a copertura del proprio iscritto. In ogni caso, lo straniero che non fornisce un attestato a copertura deve pagare direttamente e subito la prestazione in Italia, con la possibilità di richiedere poi il rimborso alla sua Istituzione Sanitaria competente al rientro nel proprio Stato. (cosiddetta “assistenza indiretta”). Il meccanismo "indiretto" che è previsto dai Regolamenti Europei e che peraltro negli altri Stati dell'Europa viene regolarmente applicato ai nostri concittadini, deve essere messo in pratica sistematicamente anche in Italia. Questo permette di non determinare un danno erariale qualora le prestazioni erogate non possano essere fatturate per mancanza dell’attestato di diritto dell’utente straniero. Si vuole precisare, a completamento dell’argomento, che il Regolamento Reg. 1231/2010 - concernente l’estensione dei nuovi regolamenti comunitari a cittadini di Pesi terzi - non viene applicato dalla Svizzera, dai Paesi della SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), dal Regno Unito e dalla Danimarca nei confronti dei propri assistiti cittadini di paesi terzi, ai quali, di conseguenza, non verrà rilasciata la modulistica comunitaria e che, pertanto, dovranno pagare direttamente le eventuali prestazioni sanitarie erogate sul nostro territorio. Per contro, il Ministero chiarisce che in Italia vige l’applicazione del suddetto Regolamento agli assistiti con cittadinanza diversa da quella dei Paesi dell’Unione Europea, regolarmente iscritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per effetto della affiliazione fiscale e generale alla legislazione nazionale. Ne consegue che per la copertura dell’assistenza sanitaria nei Paesi della SEE e in Svizzera così come negli altri Stati della UE, le Asl potranno rilasciare a tutti gli iscritti al SSN, qualsiasi sia la loro cittadinanza, l’idonea modulistica prevista per le singole situazioni protette. I cittadini europei che soggiornano per un periodo superiore a tre mesi in Italia, devono essere in possesso di un’assicurazione sanitaria, oppure devono essere iscritti al SSN (SSN). Il diritto all’iscrizione vale per coloro che svolgono un’attività lavorativa, per i loro familiari, per i familiari di cittadini italiani. Il diritto all’iscrizione sussiste inoltre anche per i lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea, i richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia, i familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia: questi ultimi sono titolari di formulari S1 (E106, E109, E120, E121). I citati formulari rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino comunitario prima della partenza per l’Italia, vengono utilizzati per l’iscrizione al SSN di determinate categorie di cittadini comunitari residenti in Paese (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente. Con i formulari, gli Stati emittenti, si assumono l’onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia Qualora il cittadino comunitario si trovi in Italia privo di attestato e, quindi, dell’impossibilità di dimostrare il diritto a fruire dell’assistenza sanitaria con oneri a carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto, gli attestati possono essere richiesti alla istituzione estera competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se la durata della permanenza dell’assistito lo consente). I Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito. E 106/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in paese diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati. Durata dell’iscrizione pari alla durata di validità del mod. E106/S1. Nel caso in cui la durata del modello fosse superiore all’anno, l’iscrizione viene fatta annualmente rinnovabile. 29 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale, ma senza rilascio della tessera sanitaria e della TEAM. Per il cittadino titolare di modello E 106 il medico prescelto non deve compilare la ricetta per prestazione “visita ambulatoriale” o “visita domiciliare”. Va rilasciato apposito attestato “Allegato 1” (vedi allegato), non vanno rilasciati né la TEAM, né altri Formulari. I titolari accedono alle esenzioni previste. Codice SIASI: 12 [cittadini comunitari] e nelle note indicare tutte le informazioni relative alla posizione dell’utente (modello, scadenza, familiari a carico, ecc.). E 109/S1 o SED S072: attestato per l’iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente (ossia, il familiare risiede in Italia e viene iscritto al SSN con l’S1 emesso dallo Stato membro nel quale risiede e lavora il titolare del diritto, che ha in carico i familiari). Durata dell’iscrizione pari alla durata di validità del mod. E109/S1. Nel caso in cui la durata del modello fosse superiore all’anno, l’iscrizione viene fatta annualmente rinnovabile. L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti; non va rilasciata la TEAM, né altri Formulari. I titolari accedono alle esenzioni previste. Codice SIASI: 57 [familiare di lavoratore comunitario, residente in Italia] e nelle note indicare tutte le informazioni relative alla posizione dell’utente (modello, scadenza, familiari a carico, ecc.). E 120/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita e per i loro familiari residenti durante la fase istruttoria in uno Stato membro diverso da quello competente. Durata dell’iscrizione pari alla durata di validità del mod. E120/S1. L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale, ma senza rilascio della Tessera sanitaria (si veda descrizione E106/S1). Va rilasciato apposito attestato “Allegato 1” (vedi allegato), non vanno rilasciati né la TEAM, né altri Formulari. I titolari accedono alle esenzioni previste. Codice SIASI: 56 [pensionati comunitari e familiari residenti in Italia] e nelle note indicare tutte le informazioni relative alla posizione dell’utente (modello, scadenza, familiari a carico ecc …) E 121/S1 o SED S072 attestato per l’iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente. Durata dell’iscrizione: illimitata. L’iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti. Non va rilasciata la TEAM né altri Formulari. I titolari accedono alle esenzioni previste. Va rilasciato apposito attestato “Allegato 1” (vedi allegato), Codice SIASI: 56 [pensionati comunitari e familiari residenti in Italia] e nelle note indicare tutte le informazioni relative alla posizione dell’utente (modello, scadenza, familiari a carico, ecc.). E 123/DA1: attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi comunitari residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o appositamente per ricevere cure relative alla malattia professionale. In attesa che l’istituzione estera competente emetta il Mod. E 123/DA1, il lavoratore comunitario, in genere, riceve le cure di cui ha bisogno, a titolo provvisorio, sulla base del Mod. E106/S1 o della TEAM. Qualora sia sprovvisto della suddetta attestazione comunitaria, il lavoratore che abbia necessità di cure a seguito dell’infortunio, può ugualmente accedere alle cure del SSN, assumendosene tuttavia l’onere, salvo poi successivamente chiedere il rimborso di quanto direttamente sostenuto alla propria istituzione estera. Nel caso di infortunio l’attestato può essere richiesto d’ufficio se il lavoratore ne è sprovvisto. Non è prevista l’iscrizione al SSN e va rilasciato apposito attestato “Allegato 1”; non è estendibile ai familiari a carico. E 112/S2 o SED S010 : attestato riguardante il mantenimento del diritto alle prestazioni sanitarie per malattia e maternità e trasferimento per cure in uno Stato membro diverso da quello competente. Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche. Non è prevista l’iscrizione al SSN e va rilasciato apposito attestato “Allegato 4”; non è estendibile ai familiari a carico. Il mod. E112/S2 copre solo le cure per le quali è stato effettuato il trasferimento. Altre cure che si rendessero necessarie non riferite alla patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM. Spesso l’utente comunitario che si trasferisce per cure in Italia in possesso di modello S2, si rivolge direttamente alla struttura sanitaria che eroga la cura, la quale richiede il modello S2 a copertura del DRG o della tariffa della prestazione. Qualora il periodo di cura sia prolungato e la permanenza in Italia lo richieda, l’utente in possesso di S2 può 30 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 ricevere dall’ASL il suddetto “Allegato 1” per poter effettuare gli iter amministrativi relativi alle cure di cui necessita. Attenzione: si ricorda che se i titolare di formulari comunitari accedono alle prestazioni usufruendo di esenzioni ticket, sarà cura della struttura erogatrice/uffici cassa inviare la documentazione della prestazione tariffata con l’intero costo della prestazione (incluso il valore del ticket in quanto non pagato dall’utente) alla ASL per la fatturazione attraverso i sistemi di contabilità internazionale alla Stato estero, nelle modalità concordate. In presenza di iscrizione al SSN con onere a carico dell’Istituzione estera competente è sempre necessario provvedere al recupero delle spese sostenute nell’erogazione dei servizi da parte del SSN. Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell’iscrizione (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) • Titolari dei formulari comunitari: - Documento di identità S1 /S072 / ex E106 S1 /S072 / ex E109 (o E37) (codice SIASI “ente 57”) - Codice fiscale (Autocertificazione) - Formulario comunitario: S1/S072 / ex E121 (o E 33) (codice SIASI “ente 56”) S1/S072 / ex E120 E106/S1(lavoratore, studente, familiare): attestato di corso formazione o studio frequentato; E109/S1 (familiare di lavoratore) E 120/S1 (richiedente pensione o familiare) E121/S1 (pensionato o familiare di pensionato): Iscrizione per la durata indicata nel Formulario, se di durata superiore si fa annualmente con rinnovo. Per E121/S1/S072, che è un modello senza scadenza, l’iscrizione viene rinnovata ogni anno al 31/12 per la verifica della permanenza dei requisiti (es. cambio residenza, decesso, pensione di altro Stato …) 31 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 5.4 ENI Vengono garantite cure indifferibili e urgenti attraverso l’assegnazione di una tessera regionale denominata “ENI” (Europeo Non Iscritto), ai cittadini comunitari che: ■ non sono residenti, ma dimoranti sul territorio regionale ■ autodichiarino (vedi allegato) la condizione di indigenza ■ non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSN ■ siano sprovvisti di assicurazione sanitaria ■ non risultano assistiti dallo Stato di provenienza. Facendo riferimento al D.Lgs. 30/2007 e ai diritti inviolabili della Costituzione italiana (art. 32) dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale, ai cittadini in possesso di ENI sono assicurate: ■ le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio; ■ sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai; f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l’utilizzo di un codice regionale a sigla ENI (Europeo Non Iscritto). L’emissione della tessera ENI non dà diritto all’assegnazione di un Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta. Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso, o può essere rilasciato, al fine di favorire l’accesso alle cure, su richiesta dell’interessato, a seguito di: ■ esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea, ■ dichiarazione sostitutiva di domicilio nel territorio regionale, ■ dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti, ■ dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSN, ■ di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, ■ di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza, ■ sottoscrizione della dichiarazione di indigenza. Il codice ENI ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile. Il codice ENI deve essere utilizzato per: - la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico - strumentali, visite specialistiche), - la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate - la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSN. Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l’eventuale compartecipazione alla spesa: per questo motivo il titolare della tessera ENI è tenuto al pagamento del ticket, salvo ulteriore dichiarazione di non poter pagare la prestazione (che vale per la singola prestazione e rimane a carico della struttura erogante). 32 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Tesserino ENI valido 6 mesi, rinnovabili (codice regionale) Codice costituito da 16 caratteri : - Tre caratteri sigla ENI - Tre caratteri codice Istat della Regione - Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente (ASL) - Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASS e durata dell’iscrizione volontaria (le note in corsivo si riferiscono ad operatività aziendali) Soggiornanti indigenti, senza TEAM, - Documento di identità (qualsiasi documento di identità, senza attestazione di diritto di soggiorno (senza anche del Paese di provenienza, che identifichi la persona) residenza),senza requisiti per l’iscrizione al SSN - Dichiarazione di effettiva dimora - Dichiarazione di non essere iscritto all’anagrafe dei residenti - Sottoscrizione della dichiarazione di indigenza (allegato) 33 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 6. PROCEDURE OPERATIVE DI REGISTRAZIONE (SIASI) Il presente paragrafo intenda dare delle indicazioni pratiche per l’emissione delle tessere sanitarie relative ad alcune tipologie di utenti stranieri (es. cittadini comunitari, cittadini extracomunitari, STP, ENI, AIRE ecc.) e per la registrazione nel sistema SIASI delle operazioni. - Per poter effettuare la registrazioni in SIASI è necessario entrare nel sito SIASI WEB. Compare la seguente videata. Inserimento credenziali in SIASI WEB - Per accedere al sistema è necessario digitare le proprie credenziali. Su Utente si digita il proprio CRA, su Password ognuno digiterà la propria, che il sistema prevede venga modificata ogni tre mesi, per questioni di sicurezza. - INVIO REGISTRAZIONE UTENTE STRANIERO - Si clicca direttamente sullo 03 LLAS (Anagrafe degli assistibili) oppure si scrive in corrispondenza di “Funzione” 03 oppure LLAS INVIO 34 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Anagrafe degli assistibili - Selezionare luogo di lavoro. INVIO Luogo di lavoro operatore - Cliccare su 70 LLGA (Gestione assistibili) o digitarlo su “Funzione” (70 oppure LLGA ) INVIO 35 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Gestione assistibili - Si entra con lo 02 (Iscrizione assistito) e sugli estremi si digita il nome e cognome e anno di nascita (es: rossi/mario/1950) INVIO Iscrizione assistito - Si presenta questa maschera e si procede all’inserimento dei DATI ANAGRAFICI dell’utente, compilando le caselle richieste (le caselle richiesta presentano delle “x”; oppure con un semplice “invio” compaiono i punti di domanda sulle caselle da completare). 36 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Inserimento dati assistito In “DATI ASSISTENZIALI” dobbiamo indicare: • data iscrizione • alla voce “Come” nel quadratino fare doppio clic o f.12 e si apre una videata delle varie posizioni assistenziali. Si sceglie quella più adatta in base alle condizioni dell’utente da iscrivere (es. cittadino extracomunitario (voce 13); cittadino comunitario (voce 12); pensionati di stati esteri residenti in Italia e loro familiari (voce 56) ecc. elenco codici posizioni assistenziali (1) 37 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 elenco codici posizioni assistenziali (2) In “SCADENZA ASSISTENZA IL” si deve indicare la data in cui scadrà l’assistenza, tenendo conto di alcune indicazioni: 1. per i cittadini extracomunitari si mette scadenza a tre mesi dalla ricevuta dell’Ufficio Postale o della Questura o dalla data riportata sul permesso di soggiorno; 2. per i cittadini comunitari con il contratto di lavoro a tempo determinato si mette la data di scadenza dello stesso se inferiore all’anno; si mette un anno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinnovabile fino al raggiungimento dell’attestazione di soggiorno permanente, per cui la durata dell’iscrizione sarà senza scadenza. 3. per i cittadini comunitari con attestazione di soggiorno permanente, la durata dell’iscrizione sarà senza scadenza; 4. per i cittadini che hanno un modello comunitario S1 /E121-E109 (codici 56 o 57) si mette la data del 31/12 5. per i cittadini comunitari - extracomunitari che hanno il domicilio si mette la scadenza di un anno dalla data di iscrizione come i domiciliati italiani. - Si procede alla scelta del medico. INVIO e si procede alla stampa della tessera. REGISTRAZIONE STP Per l’iscrizione degli STP si tenga conto di alcuni principi: - Durata: sei mesi, rinnovabili. - Si fanno compilare i modelli previsti per la richiesta delle tessere STP (extracomunitari) che si trovano in allegato al presente documento. Si entra su 73 LLCI (Convenzioni internazionali) oppure si scrive 73 in corrispondenza di “Funzione”, come sotto riportato. 38 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Convenzioni internazionali Si clicca su 60 STP (Gestione STP) oppure si scrive 60 in corrispondenza di “Funzione” Gestione STPSi clicca su 01 I- STP oppure si digita 01 su “Funzione”. Inserimento STP Esce la videata “Inserimento STP” e si completano i dati come riportato nella videata seguente che viene usata come esempio. 39 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Esempio registrazione dati STP Alla voce “Come” si clicca due volte sulla casellina bianca o si fa F12. Esce la videata che riporta i codici, come sotto riportato e si mette una “x” sulla casellina SI STP-I. STP con certificato di indigenza Si clicca su “Prefettura” ed esce la videata sotto riportata. Si sceglie PRE-PN (Prefettura di Pordenone) mettendo una “x” Prefettura di Pordenone - INVIO e si stampa la tessera STP. 40 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 REGISTRAZIONE ENI Per l’iscrizione degli ENI si tenga conto di alcuni principi: - Durata: sei mesi, rinnovabili. - Si fanno compilare i modelli previsti per la richiesta delle tessere ENI (comunitari) che si trovano in allegato al presente documento. Si entra su 73 LLCI (Convenzioni internazionali) oppure si scrive “73” in corrispondenza di “Funzione”, come sotto riportato. Convenzioni internazionali - INVIO Si clicca su 65 ENI (Gestione ENI) oppure si scrive 65 in corrispondenza di “Funzione” Gestione ENI - INVIO Si clicca 01 I-ENI (Iscrizione ENI) oppure si digita 01 su “Funzione” 41 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Iscrizione ENI - INVIO Esce la videata “Iscrizione ENI (neo comunitari non iscritti)” e si completano i dati come riportato nella videata seguente che viene usata come esempio. Esempio registrazione dati ENI Alla voce “Come” il codice da inserire è “NC” (Comunitari non iscritti). - INVIO e si procede alla stampa della tessera. REGISTRAZIONE CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE Le persone iscritte all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) che sono residenti in un paese straniero, quando rientrano temporaneamente in Italia ricevono una particolare tutela sanitaria. Il D.M. 1 febbraio 1996 prevede per i cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, siano riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie. La citata norma prevede espressamente i beneficiari indicando requisiti e presupposti, senza alcuna limitazione. In presenza di Accordi in materia sanitaria, le Convenzioni prevalgono sulle disposizioni contenute nel citato D.M. del 1996. Pertanto, il relativo formulario/modello, previsto dalle Convenzioni, dovrà essere richiesto al cittadino 42 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 italiano o eventualmente direttamente dall'Istituzione sanitaria del Paese di residenza (es. Certificato sostitutivo di TEAM ecc…). In linea di massima, il cittadino iscritto all’AIRE che proviene da un Paese non appartenente all’UE o da un Paese con il quale non vige alcuna convenzione con l’Italia, ha diritto ad una tessera sanitaria per massimo 90 giorni nell’anno solare (anche non continuativi), senza assegnazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, solo per prestazioni ospedaliere urgenti (es. Pronto Soccorso, Ricovero Ospedaliero urgente ecc.). Per tutte le altre prestazioni sanitarie (es. farmaci, visite specialistiche, consulti presso i MMG, fisioterapia, esami del sangue, terapie e cure programmate, ecc…) l’iscritto AIRE dovrà pagare per intero le prestazioni ottenute. N.B. Si precisa che il Veneto riconosce ai propri cittadini iscritti all’AIRE, oltre alle prestazioni ospedaliere urgenti, anche prestazioni programmate e di necessità. Qualora il cittadino AIRE Veneto venga a curarsi presso strutture della provincia di Pordenone, potrà ricevere le prestazioni di cui necessita dietro presentazione di una tessera AIRE emessa dal Veneto. Le spese verranno fatturate direttamente dalla struttura erogatrice all’ASL Veneta che ha emesso la suddetta tessera. In SIASI si procede alla registrazione come di seguito descritto. Si fa compilare il modello di domanda predisposta (allegato) Si clicca su 70 - LLGA (Gestione assistibili) oppure si digita in corrispondenza di “Funzione” 70 come sotto riportato. Gestione assistibili - INVIO Si clicca 02 – I - ASS oppure si digita 02 in corrispondenza di “Funzione” come riportato nella seguente videata, per procedere alla registrazione di un nuovo utente. Se si tratta di una proroga di iscrizione si digita 03. 43 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 Registrazione di un nuovo utente - INVIO Compare una videata in cui si vanno a compilare i campi disponibili, come per le “registrazioni utente straniero”, tenendo conto delle seguenti indicazioni (vedi come esempio la videata sotto riportata): - Scrivere sempre l’indirizzo di residenza nello Stato estero dell’utente che si iscrive, indicando eventualmente l’indirizzo di temporaneo domicilio in Italia - Alla voce “Come” bisogna mettere il codice 01 (cittadini italiani) in quanto non esiste una voce apposita. Si precisa che è stato chiesto all’Insiel di poter inserire in SIASI un codice ad hoc per le iscrizioni dei cittadini AIRE, ma ancora siamo in attesa di indicazioni. - Alla voce “SCADENZA ASSISTENZA” si indica la scadenza, tenuto conto del periodo di permanenza in Italia e comunque per un massimo di 90 giorni all’anno - Alla voce “medico” si digita “00000” (queste persone non hanno diritto al MMG e al PLS) - Nella sezione “NOTE” scrivere che “Il signore … è iscritto all’AIRE del Comune italiano di … con decorrenza dal … “ e specificare ogni altra informazione che possa essere utile alla definizione della posizione dell’utente N.B. Per inserire le note, sempre nella linea lavoro “GESTIONE ASSISTIBILI” cliccare su 01-V-ASS o o su funzione 01 il CRA dell’assistito. Nella parte bassa della videata su “NOTE” scrivere tutte le informazioni necessarie. Esempio registrazione dati cittadino AIRE - INVIO Per controllare l’avvenuto inserimento delle note, uscire dalla videata, poi rientrare, e comparirà la scritta PRESENZA NOTE: facendo sopra un doppio clic comparirà il contenuto delle note. - INVIO e si stampa la tessera cartacea. 44 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 La tessera per gli iscritti AIRE è emessa solo per prestazioni ospedaliere urgenti. Tutte le altre prestazioni sanitarie sono a carico dell’utente (es. farmaci, viste MMG, visite Guardia Medica Turistica, esami del sangue ecc …) . Nella tessera deve essere riportata da parte dell’operatore la seguente frase: “SOLO PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE URGENTI DI PRONTO SOCCORSO ED EVENTAULE RICOVERO” 45 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 7. CONTATTI SEDI DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DISTRETTO URBANO Pordenone – Viale Martelli, 51 Telefono 0434 345411 – fax 0434 345444 E- mail [email protected] DISTRETTO NORD Maniago - Via Unità d’Italia, 19 Telefono 0427 735302 – fax 0427 735345 E-mail [email protected] Spilimbergo - Via Raffaello, 1 Telefono 0427 595729 – fax 0427 595725 E-mail [email protected] DISTRETTO SUD Azzano Decimo - Via XXV aprile, 40 Telefono 0434 423313 – fax 0434 423319 Email [email protected] DISTRETTO OVEST Sacile - Via Ettoreo, 4 Telefono 0434 736386 - fax 0434 736444 - 736493 E-mail [email protected] DISTRETTO EST San Vito al Tagliamento - Piazzale Linteris, 7 Telefono 0434 841710 – fax 0434 841706 E-mail [email protected] UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI Presso la sede centrale di Pordenone l’ufficio Affari Generali e Legali costituisce riferimento per gli operatori che si occupano della mobilità internazionale. L’ufficio non è rivolto al pubblico, salvo casi particolari concordati su appuntamento. Telefono 0434 369839 – 369703, fax 0434 523011. Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” Via Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone Tel. 0434 369111 Fax 0434 523011 Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected] www.ass6.sanita.fvg.it 46 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 8. FAQ 1) Chi sono i familiari a carico? Quando si parla di “familiare a carico” si intende “familiare fiscalmente a carico”. Per l’individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai sensi dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Il concetto di "familiare fiscalmente a carico" ai fini Irpef è particolarmente importante ai fini della compilazione della denuncia dei redditi e del conseguente pagamento delle imposte. Per questi familiari, infatti, il contribuente può contare sulle specifiche detrazioni per carichi di famiglia, e detrazioni per spese sostenute (es.: spese sanitarie, veicoli per disabili, ausili ecc.). Vengono valutate due condizioni: chi sono i soggetti e quale limite reddituale devono avere. I familiari a carico possono essere il coniuge, i figli e gli altri soggetti di cui all’articolo 433 del c.c. (vedi oltre l’elenco). Per quanto concerne coniuge e figli, possono dar diritto al beneficio fiscale anche se non conviventi o se residenti all’estero. Soggetti a carico. ■ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; ■ i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; ■ altri familiari a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato (solo a seguito di intervenuto divorzio, pertanto, cessa ogni rapporto ai fini fiscali); - i discendenti dei figli (i.e. nipoti e pronipoti); - i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); - i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). Limite reddituale. I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono, per l’anno precedente, di un reddito proprio superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili). Va conteggiata l'eventuale rendita dell'abitazione principale. Il reddito rilevante può essere superato in qualsiasi momento dell’anno: al verificarsi di tale circostanza il familiare non è considerato fiscalmente a carico per l’intera annualità. 2) Chi sono i familiari in caso di iscrizione obbligatoria al SSN per cittadini UE? Sono considerati familiari ai sensi del Dlgs 30/2007 e successive circolari del Ministero della Salute (3/8/2007): ■ il coniuge, se non legalmente ed effettivamente separato ■ i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni oppure fiscalmente a carico, e quelli del coniuge o partner ■ gli ascendenti diretti e carico fiscalmente e quelli del coniuge o partner Ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente, non può essere considerata familiare in osservanza alla della direttiva europea che prevede il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione Europea un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante. 3) Quale assistenza spetta all’estero ai cittadini di paesi terzi (extra UE) iscritti al SSN? I regolamenti europei vengono applicati anche in favore agli assistiti con cittadinanza diversa da quella dei Paesi dell’Unione Europea, regolarmente iscritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per effetto della affiliazione fiscale e generale alla legislazione nazionale. Ne consegue che per la copertura dell’assistenza sanitaria nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera così come negli altri Stati della UE, le Asl potranno rilasciare a tutti gli iscritti al SSN, qualsiasi sia la loro cittadinanza, l’idonea modulistica prevista per le singole situazioni protette. Il documento necessario per usufruire dell’assistenza sanitaria durante un temporaneo soggiorno in Europa è la tessera TEAM. 47 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 4) Quale assistenza spetta ai cittadini stranieri sottoposti a misure detentive e alternative alla detenzione in Italia? Agli stranieri non comunitari detenuti, internati o sottoposti a misure alternative di pena in Italia, siano essi regolari che irregolari, è garantita l’assistenza sanitaria. Al pari dei detenuti cittadini italiani, i detenuti stranieri fruiscono delle prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dal SSN senza alcuna partecipazione alla spesa sanitaria, per l’intera durata indicata sul provvedimento dell’autorità giudiziaria. Vengono iscritti al SSN per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena. Se sono detenuti senza MMG; invece, per misure alternative alla detenzione, viene assegnato o mantenuto il MMG. 5) A quali cure ha diritto l’STP e l’ENI? Ai cittadini in possesso di tessere STP o ENI spettano in linea di massima le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. "Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). È stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso". 6) L’STP e l’ENI è esonerato dal pagamento del ticket? No, lo straniero sia STP che ENI può avere le prestazioni di cui ha diritto senza l’onere dell’intera prestazione, dietro pagamento del ticket, alle stesse condizioni del cittadino italiano. Qualora il titolare dell’STP/ENI non abbia denaro sufficiente per il pagamento della partecipazione alla spesa, dovrà redigere un’ulteriore autodichiarazione di indigenza, da allegare alla ricetta della singola prestazione. Esiste la possibilità da parte del medico prescrittore di indicare lo specifico codice di esenzione totale X01 direttamente sulla ricetta, previa raccolta diretta della suddetta autodichiarazione. 7) Nel caso di cittadini dell’UE che svolgono un’attività di badante/assistente familiare e sono in possesso di un regolare contratto di lavoro, è necessaria la verifica di un numero minimo di ore previste dal contratto? Ai sensi del D.lgs. 30/2007 il cittadino comunitario in possesso di regolare contratto di lavoro viene obbligatoriamente iscritto al SSN. Il contratto di lavoro subordinato porta con se una serie di obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali, in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore, indipendentemente dall’orario settimanale. L’interpretazione data, anche dal recente Accordo del 20/12/2012, prevede che il rapporto di lavoro subordinato, senza limiti orari, faccia nascere l’obbligo di iscrizione al SSN. 8) I voucher lavorativi garantiscono l’iscrizione al SSN? No, i voucher lavorativi non vengono considerati contratti di lavoro per i quali sono previsti obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali, per cui non consentono l’iscrizione al SSN. 9) Un cittadino comunitario in mobilità può avere l’iscrizione al SSN? Il cittadino iscritto alle liste di mobilità mantiene l’iscrizione fintanto che permane il periodo di mobilità. 10) Una cittadina comunitaria che si trova temporaneamente in Italia ed è in possesso della TEAM, se necessita di prestazioni relative allo stato di gravidanza, cosa deve fare? La cittadina comunitaria in possesso della TEAM può accedere ai controlli in gravidanza previsti dal SSN presentando la sua TEAM, al pari delle cittadine italiane, ma senza esenzioni relative al ticket. Per quanto riguarda il parto qualora non programmato (urgente, prematuro) può utilizzare la TEAM. Per l’evento parto programmato è da richiedere il modello S2 (E112), pena il pagamento dell’intero costo della prestazione. L’interruzione di gravidanza è garantita ed è gratuita solamente se medicalmente necessaria. Nel caso incorresse in pagamento di prestazioni sanitarie, potrà richiedere un rimborso al rientro nel suo Paese attraverso il meccanismo dell’assistenza indiretta. 11) Una cittadina comunitaria residente in Italia, ma senza requisiti di iscrizione al SSN e nemmeno un attestato di diritto (es. TEAM), se necessita di prestazioni relative allo stato di gravidanza, cosa deve fare? Il fatto che sia residente in Italia deve presupporre il requisito di una copertura sanitaria o pubblica o privata. Può sottoscrivere un’assicurazione privata ovvero deve procedere all’iscrizione volontaria al SSN, dietro pagamento del contributo previsto, per poter accedere a tutti i servizi previsti anche per le cittadini italiane già iscritte al SSN. Può 48 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 ottenere anche le esenzioni ticket se rientra nei casi previsti. Nel caso in cui il figlio sia a suo carico potrà anch’egli avere la tessera sanitaria come iscrizione volontaria. Nel caso in cui il figlio fosse nato da cittadino italiano che lo riconosce e gli dà il diritto alla residenza e alla cittadinanza, allora il bambino avrà diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN. La madre comunitaria di cittadino italiano, non sposata con cittadino italiano, avrà, in questo specifico caso, un diritto di iscrizione al SSN obbligatoria per un anno, rinnovabile. 12) Una cittadina comunitaria che si trova in Italia, ma non è residente, non ha requisiti di iscrizione al SSN e nemmeno un attestato di diritto (es. TEAM), se necessita di prestazioni relative allo stato di gravidanza, cosa deve fare? Nel caso in cui dichiari di non avere un’assicurazione sanitaria e di essere in stato di indigenza potrà accedere alle prestazioni essenziali relative alla gravidanza, grazie ad una tessera ENI. Anche il figlio una volta nato potrà avere una tessera ENI. 13) Qual è la differenza tra inoccupato e disoccupato Disoccupato e inoccupato indicano due status diversi della persona. Pur trattandosi in entrambi i casi di persone iscritte al Centro per l’impiego e non attive nel mondo del lavoro, lo status di inoccupato si distingue da quello di disoccupato sotto diversi aspetti. E' inoccupato colui che non ha mai svolto un'attività lavorativa sia come lavoratore subordinato e sia come lavoratore autonomo. Si trova nello status di inoccupazione la persona che non ha mai lavorato o quella che ha prestato la propria attività lavorativa nel lavoro nero. In quest'ultimo caso, essendo il lavoro nero un lavoro illecito, non può essere conteggiato nel computo dell'esperienza lavorativa. Lo status di inoccupazione è disciplinato dal D.Lgs n. 297/2002 che definisce gli inoccupati di lunga durata coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani. Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa. Il legislatore definisce disoccupato colui che ha perso il posto di lavoro oppure ha cessato la propria attività di lavoro autonomo. Lo status di disoccupazione è subordinato al non superamento di una determinata fascia di reddito annuale. E' disoccupato di lunga durata colui che, dopo aver perso il posto di lavoro o cessato l'attività di lavoro autonomo, è alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. I mesi necessari per essere definito disoccupato di lunga durata scendono a 6 mesi nel caso dei giovani tra i 18 e i 25 anni compiuti (29 anni compiuti se in possesso di diploma universitario di laurea). 14) Cosa significa “disoccupazione involontaria” relativamente alla possibilità di iscrizione obbligatoria al SSN per i cittadini comunitari? La disoccupazione involontaria è la stato di mancanza di lavoro retribuito dovuto a cause non legate alla volontà del singolo che sta cercando lavoro, mentre la disoccupazione volontaria è lo stato di mancanza di lavoro retribuito dovuto alla decisione del singolo di non accettare forme di impiego lavorativo considerate inadeguate alle proprie condizioni sociali, fisiche o intellettuali, oppure perché ritengono che il salario sia troppo basso. Per cui si intende in “disoccupazione involontaria” il cittadino che ha già lavorato regolarmente in Italia, si trova ora senza un’occupazione ed è iscritto al Centro per l’impiego e ha dato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (es. cessazione di precedente contratto causa chiusura dell’Azienda, causa interruzione del contratto, causa licenziamento - non imputabile al lavoratore, ecc.). 15) Per ottenere l’iscrizione volontaria è sufficiente il pagamento del contributo? No, non è sufficiente. Serve che l’interessato produca la ricevuta del versamento del contributo dovuto in base alle proprie condizioni di reddito ai sensi del D.M. 8/10/1986 e la sottoscrizione della scheda statistica ai sensi dell’art. 10 DM 8/10/1986 (oltre alla presentazione della documentazione attestante il soggiorno e la condizione per l’iscrizione volontaria). 16) I religiosi italiani che risiedono all’estero e che rientrano temporaneamente in Italia, quale assistenza hanno? A) Il personale religioso, che esercita il proprio ministero all’estero con rapporto di lavoro subordinato per conto della Diocesi, in caso di rientro temporaneo in Italia, è assistito dal SSN a parità dei cittadini italiani. L’iscrizione al SSN ha la durata corrispondente al periodo di permanenza in Italia del religioso attestato con apposita autocertificazione. Per l’iscrizione temporanea al SSN è necessaria un’attestazione dell’Istituto Centrale per il sostentamento del Clero che dichiari, per ciascun religioso o religiosa, che il servizio prestato, di lavoro subordinato, avviene in osservanza delle leggi vigenti in materia di ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali. Per ottenere l’iscrizione, il religioso dovrà presentarsi agli sportelli amministrativi del Distretto di riferimento in base al domicilio temporaneo. B) Nel caso in cui il religioso non sia in possesso di un contratto di lavoro con la diocesi, non avrà diritto all’assistenza sanitaria al pari del cittadino italiano. Potrà avere assistenza esclusivamente come cittadino AIRE 49 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 (se iscritto all’AIRE) oppure se presenta un attestato di diritto dello stato di residenza che gli permette un’assistenza in Italia per temporaneo soggiorno. I missionari possono rientrare in quest’ultima casistica. 17) Un cittadino iscritto all’AIRE del Veneto che viene a curarsi presso le strutture della provincia di Pordenone a quali prestazioni ha diritto? Il Veneto riconosce ai propri cittadini iscritti all’AIRE, oltre alle prestazioni ospedaliere urgenti, anche prestazioni programmate e di necessità. Qualora il cittadino AIRE Veneto venga a curarsi presso strutture della provincia di Pordenone, potrà ricevere le prestazioni di cui necessita dietro presentazione di una tessera AIRE emessa dal Veneto. Le spese verranno fatturate direttamente dalla struttura erogatrice all’ASL Veneta che ha emesso la suddetta tessera. 50 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014 9. MODULISTICA E ALLEGATI 1. Elenco Stati in convenzione con l’Italia 2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46, 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000) 3. Dichiarazione di indigenza - STP 4. Dichiarazione sostitutiva – ENI 5. Dichiarazione sostitutiva – ENI resa da altra persona 6. Dichiarazione sostitutiva - AIRE 7. Documento informativo (ex all. 1) assistito a carico di Stato UE, SEE e Svizzera 8. Documento informativo (ex all. 2) assistito a carico di uno Stato in convenzione 9. Nuova ricetta del SSN. Modalità di compilazione 10. Facsimile compilazione ricetta assistito UE titolare formulario 11. Richiesta di iscrizione volontaria al S.S.R. Scheda statistica di cui all’art.10 del D. M. 8.10.1986 12. Accordo Conferenza Stato – Regioni n. 255/CSR del 20 dicembre 2012 13. DGR FVG n. 1147 del 28/6/2013 di recepimento dell’Accordo Stato – Regioni 14. Circolare FVG SPS/2014/0015410 del 01/09/2014 - Indicazioni applicative regionali 51 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA – 2014