Comments
Description
Transcript
COMUNE DI GORLAGO
COMUNE DI GORLAGO Gorlago, 10 agosto 2015 Prot. n. 4759 Albo n. 206 Ordinanza contingibile ed urgente (artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) IL SINDACO Vista la nota di cui al prot. n. 3964 del 03/07/2015 (avente per oggetto “Richiesta di ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”), con la quale la società RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “chiede l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”; Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) il quale, agli artt. 52 e 55: - vieta di far crescere, lungo i tracciati della ferrovia, piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria; - prescrive che i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possano essere destinati a bosco per una distanza minore di 50 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale; Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ORDINA a tutti i proprietari di aree confinanti con la linea ferroviaria attraversante il territorio comunale, di provvedere al taglio di rami ed alberi che potrebbero, in caso di caduta, interferire con la stessa linea ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario; AVVISA che l’eventuale mancato rispetto della presente ordinanza verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; DISPONE 1. la trasmissione della presente ordinanza: - al Corpo di Polizia Intercomunale dei Colli, per lo svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza; - alla RFI Spa, direzione territoriale Produzione Milano, unità territoriale Milano Linee Nord, via Ernesto Breda n. 28 – 20126 MILANO (PEC: [email protected]); - alla Prefettura di Bergamo, area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico; 2. la pubblicazione della presente ordinanza: - all’albo pretorio comunale; - nel sito web comunale; - sulle apposite bacheche presenti nel territorio comunale. Viale Mons. Facchinetti, 1 – 24060 Gorlago (BG) – Tel. 035 4252611 – Fax 035 4252640 – P.IVA 00251880167 Ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – nel termine decadenziale di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; oppure è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine decadenziale di centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Il Sindaco Gianluigi Marcassoli Viale Mons. Facchinetti, 1 – 24060 Gorlago (BG) – Tel. 035 4252611 – Fax 035 4252640 – P.IVA 00251880167