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ìccoli imprenditori esenti Irap

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ìccoli imprenditori esenti Irap
Tassisti, coltivatori diretti e piccoli artigiani esentati dall'imposta se
sono privi di autonoma organizzazione. Lo dice la Cassazione
Piccoli imprenditori esenti da Irap. Lo
ha messo nero su bianco per la prima
volta con t a n t a chiarezza la Corte di
cassazione che, con tre sentenze di ieri
(le nn. 21124, 21123, 21122), ha ritenuto esenti dall'imposta regionale sulle
attività produttive artigiani, tassisti e
coltivatori diretti. Resta in piedi, tutta-
via, lo stesso paletto previsto dai giudici
di legittimità per i lavoratori autonomi:
il piccolo imprenditore non dev'essere
dotato di un'autonoma organizzazione.
E dovrà essere il contribuente a provarlo.
Alberici e. Poggiarli a pagina 21
Per la prima volta, in tre distinte sentenze, la. Cassazione mette nero su bianco il principio
ìccoli imprenditori esenti Irap
II contribuente
deve provare
l'assenza di
Chi si saiwa
Piccolo artigiano esercente attività di trasporto di rifiuti speciali dotato
di un autocarro e senza collaboratori;
Tassista, dotato di automobile per il trasporto dei clienti;
Coltivatore diretto, che si è avvalso solo occasionalmente di lavoro
altrui.
DI D E B O R A A L B E R I C I
iccoli imprenditori esenti da Irap. Lo ha messo
nero su bianco per la
prima volta con t a n t a
chiarezza la Corte di cassazione che, con tre sentenze di ieri
(la n. 21124, la n. 21123,21122),
ha ritenuto esenti dall'imposta,
artigiani, tassisti e coltivatori
diretti.
Resta in piedi, tuttavia, lo
stesso paletto previsto dai giudici di legittimità per i lavoratori autonomi: il piccolo imprenditore non dev'essere dotato di
un'autonoma organizzazione. E
dovrà essere il contribuente a
provarlo.
Il presentimento che prima
o poi la Suprema corte avrebbe
reso ufficiale l'esenzione delle
micro-imprese dall'imposta
era arrivato all'inizio di questa
estate quando, con motivazioni
che lasciavano solo presagire questo epilogo (ordinanza
15249 del 29 giugno), era stato
concesso il rimborso a un piccolo artigiano.
Ma nella sentenza di ieri la
sezione tributaria fa una netta
distinzione fra imprenditori e
piccoli imprenditori, disattendendo la tesi da anni avanzata
dal fisco che, sul fronte Irap, li
voleva tutti «nella stesa barca».
In un passaggio chiave della
sentenza la Cassazione scrive
infatti che «alla stessa conclusione occorre, a maggior ragione, pervenire in ordine alle
attività svolte da quei soggetti,
come quello in esame (artigiano), che si collocano, sul piano
civilistico, non nella categoria
degli imprenditori, nella quale
rientrano anche gli esercenti le
attività ausiliarie di cui all'art.
2195, primo comma, n. 5, cod.
civ. (come gli agenti di commercio e i promotori finanziari), ma in quella
dei piccoli
imprenditori, i quali, ai
sensi dell'art.
2083 cod. civ,
sono i coltivatori diretti
del fondo, gli
artigiani, i
organizzazione
piccoli commercianti e
coloro c h e
esercitano
un'attività
professionale
organizzata
prevalentemente con il
lavoro proprio o dei componenti della famiglia». Ma non basta. Poche righe più avanti la
Cassazione infligge il vero duro
colpo all'imposta più discussa
degli ultimi 12 anni. «In questo caso», ecco il punto, «appare
ancor più evidente l'esigenza di
evitare l'assoggettamento ope
legis all'Irap di soggetti diversi
dagli imprenditori, per i quali
ultimi, ai sensi dell'art. 2082
cod. civ., l'elemento organizzazione è connaturato alla nozione di impresa, nella quale
l'organismo produttivo assume
rilievo prevalente (salvo, ovviamente, quanto osservato dalle
Sezioni unite limitatamente
alle attività ausiliarie di cui
all'art. 2195, primo comma, n.
5, cod. civ, collocate in un'area
grigia tra territorio dell'impresa e territorio del lavoro autonomo)».
E poi gli Ermellini concludono con il paletto. «Non è
affatto da escludere, invero»,
scrive il Collegio, «che un piccolo imprenditore, in quanto
tale e a qualsiasi categoria appartenga t r a quelle elencate
nell'art. 2083 c e , sia dotato di
un'organizzazione minimale di
beni strumentali e non si avvalga di lavoro altrui (se non
occasionalmente): si t r a t t a ,
molto probabilmente, di
una fascia marginale di
soggetti, ma ciò è sufficiente a far riconoscere l'esigenza, ai fini del
regime di assoggettamento all'Irap, di una
piena assimilazione dei piccoli imprenditori ai lavoratori autono-
mi, per garantire una parità di
trattamento». Per concludere
«in t e m a di Irap, l'esercizio
dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie, artigiano,
tassista e coltivatore diretto)
è escluso dall'applicazione
dell'imposta soltanto qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata».
L'onere della prova della
mancanza dell'autonoma organizzazione, la Cassazione
lo dice chiaramente, resta a
carico del contribuente. Ma,
se, come è avvenuto in questi
casi, possiede solo l'automobile o l'autocarro il rimborso potrebbe diventare molto facile da
ottenere.
A caldo va senz'altro osservato che l'esenzione nel caso
del tassista potrebbe diventare
automatica in quanto il lavoro
viene svolto prevalentemente
senza organizzazione e solo con
l'automobile di proprietà.
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