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ìccoli imprenditori esenti Irap
Tassisti, coltivatori diretti e piccoli artigiani esentati dall'imposta se sono privi di autonoma organizzazione. Lo dice la Cassazione Piccoli imprenditori esenti da Irap. Lo ha messo nero su bianco per la prima volta con t a n t a chiarezza la Corte di cassazione che, con tre sentenze di ieri (le nn. 21124, 21123, 21122), ha ritenuto esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive artigiani, tassisti e coltivatori diretti. Resta in piedi, tutta- via, lo stesso paletto previsto dai giudici di legittimità per i lavoratori autonomi: il piccolo imprenditore non dev'essere dotato di un'autonoma organizzazione. E dovrà essere il contribuente a provarlo. Alberici e. Poggiarli a pagina 21 Per la prima volta, in tre distinte sentenze, la. Cassazione mette nero su bianco il principio ìccoli imprenditori esenti Irap II contribuente deve provare l'assenza di Chi si saiwa Piccolo artigiano esercente attività di trasporto di rifiuti speciali dotato di un autocarro e senza collaboratori; Tassista, dotato di automobile per il trasporto dei clienti; Coltivatore diretto, che si è avvalso solo occasionalmente di lavoro altrui. DI D E B O R A A L B E R I C I iccoli imprenditori esenti da Irap. Lo ha messo nero su bianco per la prima volta con t a n t a chiarezza la Corte di cassazione che, con tre sentenze di ieri (la n. 21124, la n. 21123,21122), ha ritenuto esenti dall'imposta, artigiani, tassisti e coltivatori diretti. Resta in piedi, tuttavia, lo stesso paletto previsto dai giudici di legittimità per i lavoratori autonomi: il piccolo imprenditore non dev'essere dotato di un'autonoma organizzazione. E dovrà essere il contribuente a provarlo. Il presentimento che prima o poi la Suprema corte avrebbe reso ufficiale l'esenzione delle micro-imprese dall'imposta era arrivato all'inizio di questa estate quando, con motivazioni che lasciavano solo presagire questo epilogo (ordinanza 15249 del 29 giugno), era stato concesso il rimborso a un piccolo artigiano. Ma nella sentenza di ieri la sezione tributaria fa una netta distinzione fra imprenditori e piccoli imprenditori, disattendendo la tesi da anni avanzata dal fisco che, sul fronte Irap, li voleva tutti «nella stesa barca». In un passaggio chiave della sentenza la Cassazione scrive infatti che «alla stessa conclusione occorre, a maggior ragione, pervenire in ordine alle attività svolte da quei soggetti, come quello in esame (artigiano), che si collocano, sul piano civilistico, non nella categoria degli imprenditori, nella quale rientrano anche gli esercenti le attività ausiliarie di cui all'art. 2195, primo comma, n. 5, cod. civ. (come gli agenti di commercio e i promotori finanziari), ma in quella dei piccoli imprenditori, i quali, ai sensi dell'art. 2083 cod. civ, sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i organizzazione piccoli commercianti e coloro c h e esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia». Ma non basta. Poche righe più avanti la Cassazione infligge il vero duro colpo all'imposta più discussa degli ultimi 12 anni. «In questo caso», ecco il punto, «appare ancor più evidente l'esigenza di evitare l'assoggettamento ope legis all'Irap di soggetti diversi dagli imprenditori, per i quali ultimi, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., l'elemento organizzazione è connaturato alla nozione di impresa, nella quale l'organismo produttivo assume rilievo prevalente (salvo, ovviamente, quanto osservato dalle Sezioni unite limitatamente alle attività ausiliarie di cui all'art. 2195, primo comma, n. 5, cod. civ, collocate in un'area grigia tra territorio dell'impresa e territorio del lavoro autonomo)». E poi gli Ermellini concludono con il paletto. «Non è affatto da escludere, invero», scrive il Collegio, «che un piccolo imprenditore, in quanto tale e a qualsiasi categoria appartenga t r a quelle elencate nell'art. 2083 c e , sia dotato di un'organizzazione minimale di beni strumentali e non si avvalga di lavoro altrui (se non occasionalmente): si t r a t t a , molto probabilmente, di una fascia marginale di soggetti, ma ciò è sufficiente a far riconoscere l'esigenza, ai fini del regime di assoggettamento all'Irap, di una piena assimilazione dei piccoli imprenditori ai lavoratori autono- mi, per garantire una parità di trattamento». Per concludere «in t e m a di Irap, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie, artigiano, tassista e coltivatore diretto) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata». L'onere della prova della mancanza dell'autonoma organizzazione, la Cassazione lo dice chiaramente, resta a carico del contribuente. Ma, se, come è avvenuto in questi casi, possiede solo l'automobile o l'autocarro il rimborso potrebbe diventare molto facile da ottenere. A caldo va senz'altro osservato che l'esenzione nel caso del tassista potrebbe diventare automatica in quanto il lavoro viene svolto prevalentemente senza organizzazione e solo con l'automobile di proprietà. ©Riproduzione riservata SI