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Vademecum rappresentanti di lista

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Vademecum rappresentanti di lista
VADEMECUM 2011_def:come si vota 2010.qxd 27/01/2011 12:56 Pagina 4
IL SEGGIO ELETTORALE
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO
Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto obbligatoriamente da un presidente, da quattro scrutatori (di cui uno,
a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente) e da
un segretario. La figura dei rappresentanti di lista (o dei gruppi
dei candidati) è invece facoltativa, per questo non è parte integrante dell’ufficio elettorale. Il rappresentante di lista è presente
in quanto vigila sugli interessi della propria lista contro le eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali. (art. 34 T.U. D.P.R.
30.03.1957, n. 361, art.8 legge 21.03.1990, n.53).
Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre
presenti almeno tre componenti dell’ufficio elettorale, fra i quali
il Presidente o il Vice Presidente (art.66, 2° comma, T.U. n.
361/57).
Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono
considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante
l’esercizio delle loro funzioni (art.40, ultimo comma, T.U. n.361
del 30/3/57).
Essi, al pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio, possono
accertare l’identità di elettori che si presentano al seggio sprovvisti di documenti (art.48, comma 4, 5 e 6 del T.U.570/60).
RAPPRESENTANTI DI LISTA
Per ciascun seggio del Comune sono previsti due rappresentanti
di lista: uno effettivo e uno supplente. I rappresentanti di lista
sono designati dai delegati di lista. La designazione è facoltativa
(art. 20, ultimo comma ed art. 25 del T.U. n. 361/57; art. 12 del
D.L. n.533/93).
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La designazione può essere fatta anche da persone epressamente autorizzate dai delegati (il cosiddetto “subdelegato”), a patto
che tale autorizzazione sia stata autenticata da un notaio (art.25,
comma 1 del T.U.361/57 e successive modifiche).
che consegnano la designazione direttamente al presidente, presentarsi al seggio il sabato pomeriggio (ore 16,00) in modo da
conoscere il presidente e gli scrutatori e verificare l’eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.
La nomina dei rappresentanti di lista - da parte dei delegati di
lista o dei “subdelegati” - deve essere fatta con una dichiarazione scritta su carta libera, autenticata da uno dei soggetti previsti
dall’art.14 della Legge 53/90.
DIRITTI E DOVERI
I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati,
sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l’andamento delle
operazioni elettorali.
I rappresentanti di lista possono (anzi devono) far inserire a
verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio
far presente al presidente del seggio (e far mettere a verbale dal
segretario) eventuali indebite interferenze al regolare svolgimento della votazione (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti) o eventuali azioni che possono inficiare la
serenità dei componenti del seggio e degli elettori.
I rappresentanti di lista possono apporre la loro firma sulle strisce
di chiusura delle urne, nei verbali e sui plichi contenenti gli atti
della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.
Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori della Circoscrizione per la Camera dei Deputati,
della Regione per il Senato della Repubblica, del Comune per le
elezioni comunali, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione
in cui è nominato, a patto che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (per le elezioni comunali), della Provincia (provinciali), della Regione (regionali), (art.16, comma 3 L.53/90) e che
abbia con sé la propria tessera elettorale.
L’atto di designazione dei rappresentanti deve essere presentato
entro il venerdì antecedente le elezioni, al segretario del Comune
che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale
atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente anche
ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio del sabato al
momento dell’insediamento dei seggi o la domenica, purché
prima dell’inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 8,00.
Se la designazione è effettuata dal “subdelegato”, il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio, oltre alla designazione, anche una fotocopia non autenticata della suddetta
“delega a designare”, rilasciata in favore del subdelegato dal
delegato in “forma autentica” e una fotocopia non autenticata
del verbale di deposito della lista.
E’ comunque opportuno, soprattutto per i rappresentanti di lista
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DA TENERE PRESENTE CHE:
1) E’ opportuno far verbalizzare eventuali violazioni o contestazioni, contestualmente all’avvenimento. Rimandare nel tempo
potrebbe sminuirne il significato.
2) Nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le
schede e il materiale elettorale presente nel seggio, e quindi
occorre controllare che anche quelli degli altri partiti rispettino
questa norma.
3) In nessun modo si può recare intralcio alle operazioni di
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voto posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze
delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l’andamento del voto.
4) I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare, solo ed
esclusivamente all’interno del seggio di competenza, un bracciale o altro distintivo con sopra riprodotto il contrassegno della lista
del partito per le elezioni amministrative, regionali e per le elezioni politiche, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. E’ ovviamente opportuno che
i nostri rappresentanti di lista portino sempre ed in evidenza il
simbolo.
I rappresentanti di lista hanno il dovere di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l’esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (art.9, comma
2, L.212/56) e anche di segnalare al presidente, la presenza di
estranei nello spazio riservato all’ufficio elettorale, affinché provveda ad allontanarli. A tale scopo è auspicabile che (soprattutto
la domenica e il lunedì mattina delle votazioni) il rappresentante
di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del
seggio. Inoltre è opportuno che utilizzi le pause dal seggio in
modo proficuo, non allontanadosi a tempo indeterminato dalla
zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo
dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.
E’ superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di
altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all’interno del seggio sia nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.
Avvertire senza indugio gli agenti di polizia quando si assiste (ipotesi tutt’altro che remota) al compimento, da parte di chiunque,
dei cosiddetti reati elettorali più tipici - quali, ad esempio, ogni
forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di
danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a
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favore di un candidato o impedire la partecipazione al voto - è un
dovere del rappresentante di lista.
IMPORTANTE!
Nei provvedimenti del 12/2/2004 e del 7/9/2005 adottati dal
Garante della tutela della privacy, sono stati recepiti, in materia di
propaganda elettorale, i principi del D.L.196/2003 per la protezione dei dati personali, nel rispetto del diritto di riservatezza e di
libertà del principio costituzionale sulla libertà e per la segretezza
del voto . Risulta per questo oggi illegittima la compilazione, da
parte dei rappresentanti di lista o di chiunque, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che
abbiano votato.
Si ricorda che nelle consultazioni elettorali, in base al D.L. n.49 del
1/4/2008 è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali,
telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o
registrare.
I rappresentanti di lista, qualora ne facciano richiesta, possono
assistere alle operazioni di raccolta dei voti del seggio speciale
(art.9, 4° comma, legge n.136/76), o dell’Ufficio distaccato di
sezione (art.53, 1° comma del T.U. 361/57) o dello stesso seggio
incaricato alla raccolta del voto a domicilio (art.1 del D.L. n.1/06,
convertito in legge n. 22/06 e modificato all’art.1 dalla legge
n.46/09).
CRITERI GENERALI PER LO SCRUTINIO
Il primo principio della giurisprudenza elettorale che i rappresentanti di lista devono tenere presente è che “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa
accertare la volontà effettiva dell’elettore”. Dunque è necessario
sempre difendere la volontà dell’elettore.
Vi è però un altro principio altrettanto importante: “le schede
devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia
un segno che permette di identificare la scheda stessa”.
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Tratti di matita strani, segni particolari o la preferenza per un candidato quando non prevista, sono elementi che possono essere
segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.
Quindi, ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una
scheda non sia votata in maniera conforme, deve chiederne l’annullamento.
Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.
E’ bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia
nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata “non esiste”. Quindi, la contestazione deve essere sempre
messa a verbale.
Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia
quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in
apposite buste che saranno poi consegnate all’ufficio elettorale
centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di
riesame presso l’ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o
annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati.
Sanzioni: I rappresentanti di lista e dei candidati che impediscano
il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a €
2.065 (art.96 del T.U. 570/60).
ELEZIONI POLITICHE
VOTO VALIDO
2
3
4
5
Un solo segno sul simbolo prescelto - D.P.R. 361/1957 e successive modifiche - L.270/2005 - L.121/2006
VOTO VALIDO
2
3
4
5
Un solo segno sul simbolo prescelto - D.P.R. 361/1957 e successive modifiche - L.270/2005 - L.121/2006.
VOTO VALIDO
Per il diritto all’esonero dal posto di lavoro si rinvia all’allegato 1,
pagina 35.
2
3
4
5
Il voto è assegnato alla lista 2 sulla quale insiste la parte prevalente del
segno - art.69 del D.P.R.361/1957 e successive modifiche - art.1 ter
L.121/2006.
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11
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ELEZIONI POLITICHE
ELEZIONI POLITICHE
VOTO VALIDO
VOTO NON VALIDO
2
3
4
5
Il voto è assegnato alla lista PD sulla quale insiste la parte prevalente del segno
- art.69 del D.P.R.361/1957 e successive modifiche - art.1 ter L.121/2006.
3
4
5
Anche nel caso di liste collegate il segno va posto su un solo simbolo della
lista prescelta - D.P.R. 361/1957 e successive modifiche.
VOTO VALIDO
2
3
2
VOTO NON VALIDO
4
5
3
2
4
5
Mario Rossi
Il voto è assegnato alla lista 2 sulla quale insiste la parte prevalente del segno
- art.69 del D.P.R.361/1957 e successive modifiche - art.1 ter L.121/2006.
Non si possono indicare nomi sulla scheda - art. 70, comma 1 del D.P.R.
361/1957 e successive modifiche.
VOTO VALIDO
2
3
VOTO NON VALIDO
4
5
3
2
4
5
W
Il voto è assegnato alla lista 3 sulla quale insiste la parte prevalente del segno
- art.69 del D.P.R.361/1957 e successive modifiche - art.1 ter L.121/2006.
Non deve essere tracciato alcun segno che può essere considerato di riconoscibilità del voto - art. 70, comma 1 del D.P.R. 361/1957 e successive modifiche.
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ELEZIONI PROVINCIALI
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
ELEZIONI PROVINCIALI
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
CANDIDATO PRESIDENTE
GIALLI PAOLA
Voto valido sia per il presidente che per la lista PD. Art.74, comma 5, 1° e
3° periodo del D.L. 267/2000
GIALLI PAOLA
Voto valido per la lista e per il presidente collegato. Art.5, comma 2 del
D.P.R. 132/1993
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
VERDI MARIO
CANDIDATO PRESIDENTE
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
GIALLI PAOLA
GIALLI PAOLA
Voto valido solo per il presidente. Art.74, comma 5, 4° e 5° periodo D.L.
267/2000
La scheda è valida perché è stata votata una lista e il candidato presidente collegato, il voto viene attribuito ad entrambi. Art. 74, comma 5, 2° e 3° periodo
del D.L. 267/2000
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ELEZIONI PROVINCIALI
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
ELEZIONI PROVINCIALI
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
CANDIDATO PRESIDENTE
GIALLI PAOLA
La scheda contiene voti nulli perché sono state votate due liste, che pur essendo collegate ad un candidato presidente hanno epresso una volontà non univoca tra le
liste. Art.69, 1° comma, T.U. 570/60 e art.74, comma 5, 1° periodo, D.L. 267/2000.
In questo caso il voto è valido per il candidato presidente collegato ai due gruppi.
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
Il voto è valido per il candidato alla carica di presidente; sono nulli i voti ai
gruppi di candidati alla carica di consigliere perchè l’elettore non si è
espresso in maniera univoca su un solo gruppo. Art.74, comma 5, D.L.
267/2000; art.6, comma 4, D.P.R. 132/93 e art.69, comma 1, T.U. 570/60.
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
CANDIDATO PRESIDENTE
GIALLI PAOLA
La scheda contiene voti nulli in quanto non è applicabile il voto di preferenza,
art.74, comma 5, 1° periodo, D.L. 267/2000, si ritiene segno di riconoscimento. Invece è valido per il candidato presidente collegato ai gruppi.
Il voto deve intendersi attribuito al candidato presidente e non al gruppo di
candidati consiglieri provinciali, in quanto il gruppo stesso non è rappresentato nel collegio provinciale da alcun candidato.
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ELEZIONI PROVINCIALI
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
ELEZIONI PROVINCIALI
BALLOTTAGGIO
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
NOME E COGNOME
GIALLI PAOLA
CANDIDATO PRESIDENTE
La scheda è nulla perché sono stati votati una lista e un candidato presidente
non collegati. Nelle provinciali non è possibile esprimere voto disgiunto.
Art.74, comma 5, D.L. 267/2000
NOME E COGNOME
ROSSI MARCO
CANDIDATO PRESIDENTE
La scheda votata nel turno di ballottaggio è nulla, perchè sebbene la competizione è tra due candidati alla carica di presidente, l’apposizione di un segno
di voto su un contrassegno dello schieramento opposto rispetto a quello del
candidato prescelto rende la volontà espressa dall’elettore non univoca. Art.
74, comma 10, D.L. 267/2000 e art. 69, comma 1, T.U. 570/60.
VERDI MARIO
NOME E COGNOME
CANDIDATO PRESIDENTE
La scheda è nulla perchè la volontà dell’elettore non si è espressa in maniera univoca contrassegnando sia il simbolo di un gruppo di candidati consiglieri collegati a
un candidato alla carica di presidente, sia al candidato nel collegio appartenente ad
un gruppo di consiglieri collegati ad altro candidato presidente. Art. 74, comma 5,
D.L.267/2000.
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ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
Tizio
CANDIDATO SINDACO
ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO
Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista, al candidato sindaco ad essa collegato e a Tizio. (Art.72, comma 3, terzo periodo e
art.73, comma 3, D.L.267/2000)
Valido il voto alla lista votata ed all candidato sindaco collegato con le
altre due liste. (Art.72, comma 3, terzo e quarto periodo, D.L.267/2000)
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
Tizio
CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO
Il voto va alla lista votata e al candidato sindaco collegato. (Art.72, comma
3, terzo periodo, D.L. 267/2000)
Tizio è candidato a consilgiere della lista votata: il voto va alla lista votata, a
Tizio e al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3,
terzo e quarto periodo e art.73, comma 3, D.L.267/2000)
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ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
Tizio
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO
Tizio è candidato a consigliere della lista votata: il voto va alla lista votata,
al candidato sindaco e a Tizio. (Art.6, comma 1, del D.P.R.132/93)
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
1
Tizio
Il voto va solo al candidato sindaco votato. (Art.6, comma 3, del
D.P.R.132/93)
Caio
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO
3
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista, al candidato sindaco collegato alla lista 1 e a Tizio. (Art.5, comma 1, D.P.R.132/93)
22
Caio è candidato a consigliere della lista 3: il voto è valido per Caio, per la lista
3 e per il candidato sindaco collegato. (Art.57, comma 8, T.U.570/60)
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ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO 1
1
Tizio
NOME E COGNOME
ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
1
1
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO 2
CANDIDATO SINDACO
3
3
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va a Tizio, alla lista 1 e
al candidato sindaco collegato. (Art.57, penultimo comma del T.U.570/60)
Valido il voto di lista e valido il voto al candidato sindaco collegato: nullo
il voto di preferenza - la legge non consente di esprimerlo numericamente. (Art.72, comma 3, terzo periodo e art.73, comma 3, D.L.267/2000)
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO 1
1
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
1
Tizio
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
3
CANDIDATO SINDACO
3
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: valido il voto a Tizio, alla lista
1 e al candidato sindaco collegato con le altre due liste. (Art.72, comma 3,
terzo e quarto periodo, D.L.267/2000 e art.57, comma 2 del T.U.570/60)
Voto valido solo per il candidato sindaco collegato con la lista 1: nullo il voto
alle liste. (Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e art.69, comma 1, T.U.570/60)
24
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ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
ELEZIONI COMUNALI
(comuni superiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
1
1
1
NOME E COGNOME
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
CANDIDATO SINDACO
3
3
Il voto è valido solo al candidato sindaco collegato con la lista 1: sono nulli
i voti alle liste, perchè l’elettore non si è espresso in maniera univoca.
(Art.6, comma 3, D.P.R.132/93 e art.69, comma 1 del T.U.570/60
La scheda è nulla: la legge non consente di eprimere preferenze apponendo
numeri. (Art.73, comma 3, terzo periodo, D.L.267/2000 e art.69, T.U.570/60
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
Tizio
IO
1
TT
A
G
CANDIDATO SINDACO
G
NOME E COGNOME
LL
O
NOME E COGNOME
BA
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
3
3
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla perchè l’elettore
non si è espresso in maniera univoca. (Art.69, comma 1 del T.U.570/60)
La scheda è nulla, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati
sindaci. L’apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca la volontà dell’elettore. (Art. 72, comma 8, D.L.267/2000 e art. 68, comma 1 del T.U.570/60)
26
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ELEZIONI COMUNALI
(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
ELEZIONI COMUNALI
(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
Tizio
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
Il voto è valido per la lista 1 e per il candidato a sindaco collegato. (Art.71,
comma 5, primo periodo, D.L.267/2000)
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto è valido per la lista 1, per
il candidato a sindaco collegato e a Tizio. (Art.71, comma 5, primo e
secondo periodo, D.L.267/2000)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
Tizio
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
Tizio
Tizio è candidato a consigliere dellla lista 1: il voto è valido per la lista 1,
per il candidato a sindaco collegato e a Tizio. (Art.6, comma 1,
D.P.R.132/93)
28
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto è valido alla lista 1, al
candidato sindaco collegato e a Tizio. (Art.71, comma 5, primo periodo,
D.L.267/2000 e art.57, comma 2 del T.U.570/60)
29
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ELEZIONI COMUNALI
(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
ELEZIONI COMUNALI
(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
Tizio
Caio
Tizio
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va a Tizio, alla lista 1 e
al candidato a sindaco collegato alla lista 1. (Art.57, comma 8, T.U.570/60)
Tizio e Caio sono candidati della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato
a sindaco ad essa collegato ed a Tizio. E’ nulla la preferenza per CAIO.
(Art.57, ultimo comma, D.P.R.570/60)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
1
Tizio
CANDIDATO SINDACO
Tizio
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegata ed a Tizio. (Art.6, comma 1, D.P.R.132/93
e art.57, penultimo comma, T.U.570/60)
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: il voto va alla lista 1, al candidato a sindaco ad essa collegato ed a Tizio. (Art.5, comma 1, D.P.R.132/93)
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ELEZIONI COMUNALI
(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
ELEZIONI COMUNALI
(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
Tizio
CANDIDATO SINDACO
Tizio è candidato a consigliere della lista 2: il voto è valido al candidato sindaco collegato alla lista 1 e alla lista 1 stessa. E’ nulla la preferenza per
Tizio. (Art.6, comma 2, D.P.R.132/93 e art.57, comma 4, T.U.570/60)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
Tizio
NOME E COGNOME
2
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla, perchè la
volonta dell’elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato
due candidati a sindaco. (Art.64, comma 1, T.U.570/60)
NOME E COGNOME
1
CANDIDATO SINDACO
Tizio
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
Tizio
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla perchè la
volonta dell’elettore si è manifestata in modo non univoco. (Art. 64,
comma 1, T.U.570/60)
Tizio è candidato a consigliere della lista 1: la scheda è nulla per l’impossibilità, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, di esprimere la
preferenza per un candidato a sindaco non collegato con la lista votata.
(Art.71, comma 5, D.L.267/2000)
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Allegato 1
ELEZIONI COMUNALI
(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)
PERMESSI PER I LAVORATORI
IMPEGNATI NEI SEGGI
E CANDIDATI
NOME E COGNOME
1
Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche
con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.
CANDIDATO SINDACO
3
NOME E COGNOME
2
CANDIDATO SINDACO
La scheda è nulla, perchè l’invalidità dell’espressione della preferenza non
consente di attribuire tale voto ad alcuna lista o candidato a sindaco. (Art.71,
comma 4, secondo periodo, D.L.267/2000 e art.64, T.U.570/60)
NOME E COGNOME
O
CANDIDATO SINDACO
GI
1
L’art.119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall’art.11
della legge 21.3.1990 n.53, recita: “1. in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle
regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista nonché in
occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
relative operazioni.
“2. i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.
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NOME E COGNOME
CANDIDATO SINDACO
BA
2
LL
OT
TA
G
La scheda è nulla, perchè nel ballottaggio la competizione è tra i due candidati sindaci. L’apposizione di un segno di voto su un contrassegno di uno
schieramento opposto al candidato sindaco prescelto, rende non univoca
la volontà dell’elettore. (Art.71, comma 6, D.L.267/2000; art.6, comma 2,
D.P.R.132/93 e art.69, comma 1, T.U.570/60)
L’articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce:
“1. Il comma 2 dell’art.119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
cioè 30.3.1957,n.361, come sostituito dall’art.11 della legge
21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al
comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione
mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non
lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento
delle operazioni elettorali”.
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Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla
Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con
le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro
indicati dal DPR 361/57.
Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in
aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate
di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero
computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se
il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.
Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche
siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti
punti fermi in materia:
le giornate trascorse al seggio se coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va
corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in
caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote
di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad
altrettante giornate di riposo compensativo;
giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad
assentarsi per l’intera giornata lavorativa e gli spetta l’intera retribuzione ( sentenza definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del
19.9.2001).
Se l’unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l’interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare
un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l’azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.
Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi,
deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione,
emesso dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di
nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della
stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio
con l’indicazione delle giornate di presenza con l’orario di inizio e
fine delle operazioni elettorali.
Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le
interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi
sia ai lavoratori che alle aziende interessate.
l’unità di misura del periodo trascorso al seggio è il giorno e
non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo
spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il
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