...

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

by user

on
Category: Documents
31

views

Report

Comments

Transcript

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (ITALIA)
1. Oggetto e ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (Italia) si applicano a tutti gli acquisti effettuati dall’Acquirente di Merci e, ove specificato
nell’Ordine di Acquisto, di Servizi Accessori prodotti ed eseguiti da Fornitori con sede legale nel territorio italiano.
2. Definizioni ed acronimi
Per Acquirente si intende la S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A.
Per CGA si intendono le presenti Condizioni Generali d’Acquisto (Italia).
Per Fornitore si intende chiunque con sede legale nel territorio italiano fornisca all’Acquirente le Merci ed i Servizi Accessori.
Per Merci si intendono i prodotti indicati nell'ODA e nelle eventuali ST. Quando richiesti nell’ODA, e salvo che dal testo delle CGA
non risulti diversamente, ogni riferimento alle Merci deve ritenersi esteso anche ai Servizi Accessori oggetto del medesimo ODA.
Per ODA si intende l’Ordine d’Acquisto avente ad oggetto Merci e Servizi Accessori.
Per Servizi Accessori si intendono i servizi eventualmente indicati nell'Ordine di Acquisto e nelle ST.
Per ST si intende ogni eventuale specifica, elaborato grafico o altro documento tecnico inerenti le Merci o i Servizi Accessori oggetto
Dell’ODA.
3. Efficacia delle CGA
L’accettazione dell’ODA costituisce accettazione, da parte del Fornitore, delle CGA vigenti alla data dell’ODA.
4. Ordine di prevalenza
In caso di conflitto fra CGA, ODA e ST, le disposizioni in conflitto prevalgono secondo l'ordine seguente: ODA, ST, CGA.
Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore troveranno applicazione soltanto in tanto in quanto non in contrasto con le
CGA, l’ODA e le ST.
5. Fornitura delle Merci
Il Fornitore si obbliga a fornire all’Acquirente le Merci secondo le condizioni ed i termini indicati nell’ODA.
Il Fornitore, a pena di inefficacia dell’ODA, invia all’Acquirente copia dell’ODA debitamente controfirmata in ogni sua parte entro tre
(3) giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso.
Il Fornitore non può apportare unilateralmente modifiche o integrazioni all’ODA: eventuali modifiche o integrazioni apportate dal
Fornitore senza averle previamente concordate con l’Acquirente si intendono come non apposte e prive di efficacia nei confronti
Dell’Acquirente.
I termini di consegna delle Merci indicati nell’ODA sono vincolanti ed essenziali per l’Acquirente e, rispetto ad essi, non sono
ammessi ritardi, né consegne anticipate, salvo consenso o richiesta scritta dell’Acquirente in tal senso. Inoltre, ove non
espressamente previsto nell’ODA, non sono ammesse consegne parziali.
Le Merci devono essere imballate come indicato nell’ODA e la relativa etichettatura deve contenere tutte le indicazioni riportate
Nell’ODA, nonché ogni lotto o numero di partita del Fornitore.
La presa in consegna ed il pagamento delle Merci non costituiscono accettazione delle stesse. Salvo quanto previsto dall’articolo 14
per l’ipotesi di difetto di funzionamento delle Merci, l’Acquirente si riserva il diritto di verificare la corrispondenza delle Merci all’ODA
entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di consegna. Qualora l’Acquirente accerti la non conformità delle Merci consegnate
all’ODA, ne invia comunicazione al Fornitore, il quale ha l’obbligo di ritirare le stesse e di renderle conformi a quelle indicate
nell’ODA a propria cura e spese entro e non oltre dieci (10) giorni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 12 per il ritardo nella
consegna delle Merci rispetto al termine originariamente indicato nell’ODA.
Quando richiamati nell’ODA, si applica l’edizione degli Incoterms in corso alla data dell’ODA stesso.
6. Esecuzione dei Servizi Accessori
Il Fornitore, se richiesto, deve fornire i Servizi Accessori espressamente specificati nell’ODA, secondo i termini e le condizioni ivi
indicati.
7. Controlli e collaudi
Il Fornitore consente all’Acquirente di effettuare presso la sede del Fornitore stesso ispezioni, prove, controlli e/o verifiche diretti ad
accertare le modalità di produzione delle Merci e/o di esecuzione dei Servizi Accessori.
Ove l’ODA indichi una data per il collaudo finale, il Fornitore deve invitare l’Acquirente per l’esecuzione dello stesso con congruo
anticipo e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima della data indicata nell’ODA.
Qualora il collaudo non abbia esito positivo il Fornitore deve apportare prontamente, a sua cura e spese, tutte le modifiche e/o
integrazioni richieste dall’Acquirente ed invitarlo per ‘.esecuzione di un nuovo collaudo. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 12
per il ritardo nella consegna delle Merci rispetto al termine originariamente indicato nell’ODA.
A richiesta dell’Acquirente, il Fornitore controfirma i verbali relativi alle dette operazioni.
8. Disposizioni tecniche
Il Fornitore si impegna a fornire Merci conformi, per quantità e qualità, a quelle descritte nell'ODA e nelle ST, nel rispetto delle
procedure industriali standard più innovative.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili alla produzione delle Merci e/o alla
esecuzione dei Servizi Accessori, esonerando e manlevando l’Acquirente da ogni eventuale responsabilità.
9. Proprietà intellettuale ed industriale / Riservatezza / Segni distintivi
Il Fornitore garantisce che la fornitura delle Merci non viola nessun diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.
L'Acquirente è proprietario esclusivo delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche inerenti le Merci:
il Fornitore si impegna a mantenere riservate e a non divulgare in alcun modo le suddette informazioni nonché i documenti
contenenti le stesse, salvo che essi siano divenuti di pubblico dominio per causa non imputabile al Fornitore o vi sia un preventivo
consenso scritto dell’Acquirente.
Il Fornitore si astiene dall’utilizzo dei segni distintivi dell’Acquirente, così come dal far riferimento ai rapporti commerciali in essere, anche a
mero scopo promozionale, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
CGAver20100603
Pagina 1 di 2
10. Cessione e subappalto
Il Fornitore non può cedere a terzi, in tutto o in parte, l’ODA né subappaltare l’esecuzione della prestazione oggetto dell’ODA stessa,
senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente. In caso di cessione e/o subappalto autorizzati dall’Acquirente il Fornitore
rimane comunque responsabile per la corretta esecuzione dell’ODA.
L'Acquirente ha facoltà di cedere, anche parzialmente, l’ODA a società appartenenti al suo gruppo.
11. Prezzi / Fatturazione / Pagamento
Il prezzo delle Merci e, ove previsti, dei Servizi Accessori, come indicato nel relativo ODA, è onnicomprensivo, fisso ed invariabile.
Le fatture devono indicare espressamente l’ODA cui si riferiscono e contenere ogni ulteriore indicazione identificativa delle Merci ivi
riportata. I termini e le condizioni di fatturazione e pagamento sono disciplinati nell’ODA.
12. Penali
Se il Fornitore non provvede a fornire le Merci entro i termini indicati nell'ODA, l'Acquirente può, fatto salvo ogni ulteriore diritto al
risarcimento di danni diretti, indiretti e consequenziali, richiedere il pagamento di penali per ritardata consegna pari all'1% (uno per
cento) del corrispettivo dovuto per la fornitura delle Merci per ogni settimana di ritardo.
L’ammontare delle penali può essere dedotto dai pagamenti dovuti dall'Acquirente al Fornitore in esecuzione dell’ODA e/o
comunque compensato con somme a qualunque titolo dovute al Fornitore.
13. Forza Maggiore
L'inadempimento di una delle parti non è imputabile alla stessa qualora dipenda da cause di forza maggiore, quali, in via
esemplificativa, scioperi, incendi, terremoti, inondazioni, restrizioni norme imperative sopravvenute, atti terroristici e/o guerre,
purché, la parte inadempiente provveda nell’immediato a comunicare all'altra parte l'evento di forza maggiore, indicando in quale
misura tale evento ha ostacolato o impedito l'adempimento della sua prestazione, e ad adempiere alla sua prestazione appena
ragionevolmente possibile.
14. Garanzie e Responsabilità
Il Fornitore garantisce, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, il buon funzionamento delle Merci. Inoltre, al
fine di preservarne la qualità, garantisce la conservazione ed integrità delle Merci anche nel periodo di eventuale
immagazzinamento.
Il Fornitore, si obbliga sin d’ora, a propria cura e spese e senza alcun onere per l’Acquirente, a ripristinare il buon funzionamento
delle Merci entro 15 giorni dalla denuncia, che l’Acquirente ha l’onere di effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta del difetto di
funzionamento.
L’Acquirente ha, in ogni caso, diritto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e consequenziali subiti a causa del difetto di
funzionamento delle Merci.
Il Fornitore si impegna a dare tempestiva comunicazione della necessità di adeguamento delle Merci derivante dall’introduzione di
nuova normativa in materia.
Il Fornitore tiene l'Acquirente indenne da ogni azione e pretesa di terzi derivante dalla fornitura delle Merci, manlevando l’Acquirente
dalle relative responsabilità anche nell’ipotesi in cui queste ultime siano determinate da dipendenti, agenti, collaboratori, sub appaltatori del Fornitore.
15. Normativa applicabile alla fornitura
Il Fornitore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e sub-appaltatori la normativa vigente in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esonerando e manlevando l’Acquirente da ogni relativa
responsabilità.
Il Fornitore si impegna, ove richiesto, a conformarsi a specifiche istruzioni fornite dall’Acquirente per l’applicazione della detta
normativa, nonché a consentire eventuali controlli da parte dell’Acquirente stesso.
In caso di attrezzature di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 il Fornitore è obbligato a inviare l'ultima evidenza delle verifiche effettuate
Le Merci devono essere conformi alle normative inerenti la tutela della sicurezza e dell’ambiente applicabili ed il Fornitore dovrà
trasmettere all’Acquirente tutte le relative attestazioni, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
. Certificazione CE;
. Schede di sicurezza delle Merci;
. Libretti istruzioni;
. Dichiarazione di conformità alla Norma UNI 17050 (e succ. mod. ed integr.).
16. Recesso / Risoluzione
L'Acquirente può recedere in qualsiasi momento dall'ODA, salvo il rimborso delle spese sostenute dal Fornitore, per il caso in cui
questi abbia già dato inizio all’esecuzione dell’ODA stesso, purché supportate da idonei giustificativi.
L'Acquirente ha il diritto di risolvere l’ODA nei casi seguenti:
a) violazione o mancata ottemperanza da parte del Fornitore di una delle disposizioni delle CGA, delle condizioni previste dall'ODA
e/o dalle ST;
b) evento di forza maggiore che si protrae per un periodo non tollerabile o comunque tale da arrecare pregiudizio all’Acquirente.
Nell’ipotesi indicata alla lettera a) che precede, l’Acquirente ha diritto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e consequenziali
derivanti dall’inadempimento del Fornitore.
17. Controversie
Le presenti CGA sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia fra l'Acquirente ed il Fornitore che non possa essere
risolta bonariamente è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
18. Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle CGA, salvo che sia diversamente indicato, deve essere effettuata per iscritto
tramite lettera raccomandata AR anticipata via fax e si intende validamente notificata alla data dell’emissione dell’apposito rapporto
di ricezione via fax, indirizzata ai recapiti indicati nell’ODA o, in difetto, presso le rispettive sedi legali.
CGA 20130514
Pagina 2 di 2
Fly UP